Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/02/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 631/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore
Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 10.12.2024 nel procedimento in grado di appello, iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. 631/2024, promosso da
nata in San Marco in [...] il [...] e residente in [...]
n.140 ( ), rappresentata e difeso dagli Avv.ti Fernando Antonucci e Filomena C.F._1
Supino e con domicilio eletto presso il loro studio giusta mandato a margine dell'atto di citazione in appello.
Appellante
Contro
nato a [...] il [...] ( ), rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. Antonio Maghernino e con domicilio eletto presso il suo studio in San Severo alla Via
C. D'Ambrosio n.6, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta.
Appellato
Con la partecipazione del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Bari.
Ha pronunziato la seguente pagina 1 di 10
All'udienza del 10.12.2024 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, con concessione alle prime di un termine di 40 giorni per il deposito di note conclusionali e di ulteriori 10 giorni per repliche.
Con sentenza n. 288/2024 pubblicata il 30.01.2024, la Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia, all'esito del giudizio ivi iscritto con il n. di R.G. 3425/2018, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 09.05.2018 dal nei confronti della IG.ra , ogni contraria o CP_1 Parte_1 diversa istanza o deduzione disattesa, rigettava la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente e la condannava alla rifusione delle spese di lite in favore del , liquidate in €.5.077,00 per CP_1 compenso, con l'aggiunta del rimborso spese forfettarie al 15%, dell'IVA e del CAP come per legge.
La impugnava tale sentenza ed il relativo procedimento veniva iscritto innanzi a questa Parte_1
Corte con il n. di R.G. 631/2024.
All'uopo deduceva quanto segue: 1) in virtù della sentenza separativa n.99/2015 le era stato riconosciuto un assegno di mantenimento muliebre di €.250 mensili, poi aumentato dalla Corte ad €.450 mensili all'esito di un procedimento di reclamo ex art. 739 c.p.c., risalente al marzo 2019, proposto avverso l'emissione di un decreto di rigetto della domanda di aumento di detto originario importo, emesso dal
Tribunale di Foggia all'esito di un giudizio revisionale ex art. 710 c.p.c.; 2) nel 2018 il aveva CP_1 incardinato il giudizio divorzile con cui chiedeva emettersi la sentenza sullo status e che venisse eliso tale assegno, difettandone le relative condizioni oggettive e soggettive;
3) la si costituiva in prime Pt_1 cure ed avversava solo tale ultima domanda evidenziando che, a fronte delle condizioni economiche e patrimoniali ponderate nel precedente procedimento separativo, quelle attuali del ricorrente (di professione medico di base) erano nettamente migliorate, mentre lei -in virtù di un accordo transattivo siglato con il marito nel 2018- si era fatta carico della restituzione delle intere rate del mutuo contratto per la ristrutturazione dell'abitazione familiare, subendo così una riduzione delle sue correnti disponibilità finanziarie, sicché concludeva affinché l'ex marito fosse gravato del versamento di un assegno divorzile pari ad €.
2.000 mensili;
4) dal canto suo, il marito allegava di avere nel frattempo dovuto acquistare un alloggio per sé e per il suo nuovo nucleo familiare, sicché era stato costretto ad accendere altro mutuo nonché un finanziamento con la MP (a della dell'appellante, strumentalmente chiesto ed ottenuto per rappresentare una condizione finanziaria tutt'altro che florida) sicché, nell'ambito del giudizio di merito, aveva chiesto che l'assegno di mantenimento muliebre ancora in essere fosse eliso o quanto meno ridotto pagina 2 di 10 (istanza rigettata); 5) all'esito dell'espletata istruttoria il Tribunale emetteva la sentenza de qua, censurata dall'appellante in tutte le sue statuizioni.
Ella, in particolare, deduceva che l'assegno divorzile le fosse stato ingiustamente negato sebbene, in primo luogo, fosse stata fornita prova della sussistenza della componente assistenziale;
la infatti, Pt_1 percepisce una pensione mensile di €.1.500, quale ex ostetrica (sebbene si fosse dedicata nel corso dell'unione anche allo svolgimento delle mansioni domestiche) da cui doveva essere detratta la rata mensile del mutuo contratto per la ristrutturazione dell'abitazione familiare di sua esclusiva proprietà, pari ad €.
1.300 mensili.
Deduceva altresì che il Tribunale, errando sul punto, avesse ponderato i redditi da lei dichiarati al fisco al lordo delle ritenute IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e non già al netto di esse.
Ne conseguiva che con la residua somma di €.200 non sarebbe riuscita a sopravvivere e che con l'ex marito, il quale aveva dichiarato redditi lordi pari ad €.87.000 annui, vi era una evidente sperequazione reddituale e patrimoniale.
In secondo luogo, la aveva contribuito al ménage domestico mettendo a disposizione della coppia Pt_1
l'abitazione di sua proprietà esclusiva, così consentendo al marito di risparmiare sulla locazione di altro alloggio con conseguente ricorrenza nella fattispecie anche della funzione compensativa.
Da ultimo poteva ritenersi concretata anche quella risarcitoria atteso che il aveva indotto la moglie CP_1
a cedergli il 50% dell'alloggio verso il pagamento di €.55.000, giammai corrisposto, cosicché le parti, all'esito di un procedimento di mediazione conclusosi con un accordo stilato il 10.09.2018, avevano convenuto che la titolarità dell'intero immobile sarebbe passata nuovamente in capo alla la quale, Pt_1 di contro, avrebbe rimborsato al consorte la somma di €.83.200 per la restituzione delle rate del mutuo contratto per la sia ristrutturazione.
E, per poter saldare tale debitoria con il marito, aveva ottenuto in prestito da sua sorella ben €.30.000 ed aveva poi venduto la sua quota di un'abitazione nelle more ereditata dal padre, riuscendo così a restituire al anche la residua somma di €.53.200, gravandosi finanche del pagamento delle rate del mutuo CP_1 fino all'estinzione così come emergeva dall'accordo media-conciliativo depositato in primo grado.
Da ultimo, nel dedurre che la separazione fosse stata addebitata al , dando così ulteriore rilievo alla CP_1 funzione risarcitoria del chiesto assegno, e che ella avesse in corso una mera relazione sentimentale con un medico ospedaliero, ossia non culminata con una vera e propria convivenza, concludeva affinché la Corte le riconoscesse un assegno divorzile di €.2.000, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, con vittoria di spese per i due gradi del giudizio.
In data 22.10.2024 il IG. si costituiva innanzi la Corte e, in primo luogo, eccepiva CP_1
pagina 3 di 10 l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla sua ex moglie ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
(eccezione da dichiararsi fin d'ora totalmente priva di pregio per la chiara formulazione dei motivi dii appello, su cui si seguito si discetterà).
E in ogni caso l'appello era da ritenersi infondato anche nel merito per le seguenti ragioni: 1) la IG.ra
è titolare di un reddito mensile di €.
1.500 e si è accollata il pagamento della ridetta rata del mutuo Pt_1 per sua libera scelta e non già per decisione etero-imposta; 2) ella è intestataria di un buon patrimonio immobiliare e non aveva fornito alcuna prova di aver sacrificato aspettative personali e prospettive di carriera per favorire il lavoro del marito;
3) l'appellato ha dovuto contrarre altro mutuo per l'acquisto della sua abitazione ed un prestito decennale al quale ha fatto ricorso per esigenze personali e, a causa dei suoi gravi problemi cardiologici, ha dovuto ridurre i propri impegni lavorativi, subendo così una contrazione reddituale;
4) ha poi contratto nuove nozze e la IG.ra sebbene non stabilmente convivente con il Pt_1 suo nuovo facoltoso compagno, ha di fatto dato vita ad un nuovo progetto di vita, così recidendo ogni legame con l'ex marito, anche a voler in astratto ritenere pertinente con il caso di specie il generale ed astratto principio di solidarietà post coniugale.
Da quanto elencato discendeva la correttezza della decisione impugnata anche in punto di soccombenza ex art. 91 c.p.c., sicché l'appello doveva essere dichiarato inammissibile, ovvero infondato nel merito, con condanna della IG.ra al pagamento anche delle relative spese. Parte_1
L'udienza del 24.10.2024 veniva celebrata in modalità cartolare sicché, acquisite le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, veniva poi rinviata al 10.12.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Anche tale ultima udienza veniva celebrata in absentia e, all'esito, riservata per la decisione con concessione alle parti di un primo termine di 40 giorni per il deposito di note conclusionali e di successivi
10 giorni per repliche.
La sola appellata depositava entrambe le ridette note, mentre il provvedeva a versare in atti le sole CP_1 note conclusionali.
Infine, con nota del 12.07.2024, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede comunicava di non formulare alcun parere in merito all'appello, in mancanza di figli minori o di altre questioni controverse dal connotato pubblicistico.
Riepilogate le principali attività assertive delle parti e richiamati i principali eventi che si sono susseguiti in questo grado del giudizio, è doveroso in via preliminare evidenziare quanto segue: la IG.ra Parte_1 ha proposto appello avverso la gravata sentenza non già mediante deposito del ricorso presso la
[...] cancelleria della Corte, così come prescritto dalle vigenti norme procedurali, ma notificando al IG. CP_1
un atto di citazione.
[...]
pagina 4 di 10 E tuttavia, tenuto conto che la sentenza di primo grado era stata comunicata dalla cancelleria del Tribunale di Foggia ai procuratori delle parti in data 30.01.2024, che non vi sono allegazioni circa l'intervenuta notifica di tale provvedimento su istanza di parte ai fini della decorrenza dei termini brevi per l'impugnazione, e che la causa è stata iscritta a ruolo il 10.05.2024, ossia ampiamente nel termine di 6 mesi dalla cennata comunicazione, in applicazione del principio della conservazione degli atti l'appello è da dichiararsi comunque validamente incardinato.
Chiarito ciò, quanto alle doglianze di merito sollevate dall'appellante, in punto di diritto sostanziale è necessario inquadrare la disciplina in subiecta materia.
Come noto, l'assegno di divorzio è disciplinato dall'art. 5 della L. 898/1970 che prevede che il Tribunale, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, possa obbligare un coniuge a somministrare all'altro un assegno, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, della ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio personale e/o di quello comune, oltre che del reddito di entrambi.
E ciò a motivo della funzione propria dell'assegno divorzile tesa all'esplicazione del valore della solidarietà post-coniugale, che si concreta a seguito dell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza del coniuge richiedente e dell'impossibilità di procacciarseli per ragioni oggettive.
Detto assegno, però, aveva originariamente una funzione assistenziale, volta cioè a colmare l'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza del coniuge economicamente più debole al fine di consentirgli di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante l'unione coniugale, sebbene la Cassazione, già con la sentenza n. 11504/2017, avesse inteso superare tale parametro in applicazione del principio di autoresponsabilità di ciascun coniuge.
Tali principi sono poi stati temperati con l'arresto giurisprudenziale di cui alla nota sentenza n.
18287/2018 delle SS. UU. della Suprema Corte che ha valorizzato la funziona compensativa, perequativa, riequilibratrice e risarcitoria dell'assegno divorzile, divenuta prevalente rispetto a quella assistenziale ed alimentare.
Pertanto, ogni Tribunale chiamato ad adottare una decisione sul punto, è oggi tenuto ad accertare prima se tale diritto possa essere riconosciuto al coniuge richiedente (an), per poi giungere alla determinazione dell'esatto ammontare di tale assegno (quantum), senza sottovalutare l'importanza dei comportamenti assunti dalle parti a seguito del manifestarsi della crisi coniugale (fra cui l'inizio di una nuova convivenza), stante il rilievo da attribuirsi ai principi di libertà ed autoresponsabilità che incidono parimenti sugli effetti economici gemmati dallo scioglimento del vincolo.
pagina 5 di 10 E tuttavia, tali accertamenti sono conseguenti agli approfondimenti istruttori propri della fase di merito del divorzio di guisa che, solo con la sentenza che definirà il giudizio, avente carattere costitutivo, potrà stabilirsi se il coniuge richiedente avrà diritto o meno di beneficiare di tale assegno trattandosi, per l'appunto, di decisione connessa indefettibilmente allo scioglimento del vincolo.
Da tali principi deriva il seguente corollario: nella fase sommaria del procedimento divorzile il Giudice non è chiamato a formulare un'anticipazione del giudizio riguardante la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento di tale assegno, ma solo ad accertare se, medio tempore rispetto alla fase separativa, si siano verificati fatti nuovi che comportino la modifica delle determinazioni ivi assunte (cfr. Corte di
Appello de L'Aquila, decreto 04.10.2018).
Ebbene, nel caso di specie i dati e i provvedimenti giudiziali che hanno connotato le vicende familiari fra le parti sono i seguenti: 1) i IGg.ri e hanno contratto matrimonio in San Parte_1 CP_1
Marco in Lamis il 16.03.1996 e da tale unione non sono stati generati figli;
2) a distanza di circa 17 anni il incardinava un giudizio separativo innanzi al Tribunale di Foggia, nell'ambito del quale veniva CP_1 emessa dapprima la sentenza parziale sullo status (n. 769/2014) e poi quella definitiva (n. 99/2015) con la quale venivano regolate anche le questioni economiche;
e, per quanto di rilievo, il ricorrente veniva onerato del versamento di un assegno di mantenimento muliebre pari ad €.250 mensili, poi aumentato ad
€.450 dalla Corte di Appello di Bari all'esito del procedimento n. R.G.V.G. 83/2017 incardinato dalla ai sensi dell'art. 739 c.p.c.; 3) nel 2018 il dava corso al giudizio divorzile e, all'esito della Pt_1 CP_1 fase sommaria, nell'ambito della quale la consorte non si costituiva, con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del
10.07.2018 il Presidente del Tribunale di Foggia si limitava ad autorizzare i coniugi a continuare a vivere separati, con la conseguente immanenza dell'assegno di mantenimento (tale principio, peraltro, veniva ulteriormente confermato dal Tribunale di Foggia con la sentenza n. 1826/2022 pubblicata il 30.06.2022 - procedimento n. R.G. 3646/2020- emessa all'esito del giudizio di opposizione avverso un D.I. chiesto ed ottenuto dal per la restituzione delle rate di mutuo da lui versate per la ristrutturazione della casa CP_1 coniugale, di cui la era frattanto divenuta esclusiva proprietaria;
tale ultimo indicato giudizio si Pt_1 concludeva con l'accoglimento dell'opposizione della e con la revoca del D.I. presupposto;
4) nel Pt_1 prosieguo del giudizio divorzile la resistente depositava la propria comparsa di costituzione e chiedeva di poter beneficiare di un assegno divorzile di €.2.000, tenuto conto che, in virtù della scarna e non reclamata ordinanza presidenziale, il non le aveva più corrisposto alcun assegno, sebbene fosse a CP_1 ciò tenuto;
5) il procedimento proseguiva con l'emissione della sentenza non definitiva sullo status (n.
2742/2019) e con la successiva fase di merito, nell'ambito della quale veniva escusso il solo teste indicato dalla ossia il Dott. il quale confermava di avere da tempo una relazione Pt_1 Testimone_1
pagina 6 di 10 sentimentale con costei senza tuttavia che avessero dato luogo ad una convivenza;
6) il G.I. rigettava l'istanza di reintroduzione dell'assegno di mantenimento (quantunque ancora in essere sulla scorta della decisione emessa ex art. 739 c.p.c. dalla Corte di Appello di Bari) e, con contestuale decisione assunta il
26.07.2021, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni per poi esitare nella sentenza oggetto dell'odierno appello.
Fissata la sequenza di tali dati temporali e dei provvedimenti giudiziari susseguitisi inter partes, ai fini della valutazione delle componenti assistenziale, perequativa e compensativa necessari per il riconoscimento dell'assegno divorzile, non possono ignorarsi i principi sanciti dalle SS.UU. della
Suprema Corte con la già indicata sentenza n. 18287/2018, nel cui alveo devono essere ricondotte le emergenze processuali acquisite in prime cure e che si vanno ora ad indicare con precisione.
Quanto alle attività lavorative delle parti, giova evidenziare come l'appellante abbia sempre svolto la professione di ostetrica, e nell'ultimo arco temporale posto a fondamento della decisione del Tribunale ha costantemente dichiarato redditi di poco inferiori ad €.30.000 annui;
ella, inoltre, è intestataria di 4 unità edilizie, di cui 2 dalla discreta rendita catastale.
Il , di professione medico di base, negli anni d'imposta ricompresi tra il 2018 ed il 2020 ha CP_1 invece dichiarato i seguenti redditi: €.77.982 nel 2018, €.72.291 nel 2019 ed €.86.812 nel 2020, ed è titolare di un patrimonio immobiliare più contenuto rispetto a quello della sua ex moglie, così come emerge dalla disamina dell'apposito quadro dei modelli 730 depositati in giudizio.
Trattasi, giova evidenziarlo, di redditi tutti al lordo delle ritenute IRPEF e delle addizionali comunali e regionali.
Dalla comparazione reddituale fra le parti vi è dunque uno squilibrio a tutto vantaggio del , CP_1 che tuttavia non è ragione sufficiente per poter riconoscere alla donna il chiesto assegno divorzile, giacché dovrà considerarsi anche il contributo da lei fornito alla conduzione della vita familiare, alla formazione del patrimonio comune e personale di quello di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto, posto che tali paramenti si fondano sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che caratterizzano l'unione anche dopo lo scioglimento del vincolo (cfr. Cass.
28.02.2019 n. 5975).
La IG.ra infatti, ha sempre esercitato in ambiente ospedaliero la professione per la quale si è Pt_1 formata, né ha formulato attività assertive per cui, allo scopo di favorire la carriera del marito, sia stata costretta –o comunque indotta- a rinunciare a migliori e più redditizie occasioni di lavoro che le avrebbero finanche comportato una crescita professionale e maggiori soddisfazioni personali.
In ragione dei redditi di cui gode dovrebbe in astratto escludersi la sussistenza nel caso di specie della pagina 7 di 10 componente assistenziale, atteso che la IG.ra non è affatto priva di mezzi (né può essere ritenuta Pt_1 incapace di procurarseli per ragioni oggettive), avendo oltretutto apoditticamente allegato in fatto, subendo sul punto le contestazioni del marito, di aver espletato da sola anche le mansioni domestiche al fine di meglio contribuire al ménage della coppia.
Ciononostante, non può sottacersi come il peso economico della restituzione delle rate del mutuo abbia comportato per la predetta una notevole riduzione delle sue disponibilità finanziarie in quanto, in virtù degli accordi raggiunti con il in sede di mediazione, si è gravata della restituzione delle rate del CP_1 mutuo contratto per la ristrutturazione dell'ex abitazione familiare, pari a ben €.
1.300 mensili.
Lo stesso , peraltro, rilasciata l'abitazione familiare nella disponibilità della ex moglie, si CP_1 era dapprima onerato del versamento di un canone locatizio di €.250 mensili e poi aveva contratto un mutuo ventennale per €.130.000 (stipulato in data 10.10.2018 con Banca MPS S.p.A.) per l'acquisto di altro alloggio per sé, onerandosi della restituzione di una rata mensile di circa €.650, oltre ad aver contratto in precedenza (ossia il 12.09.2018) un ulteriore prestito di €.30.000 con la Società Finanziaria
MP, a suo dire per esigenze personali non meglio precisate.
Tutte le menzionate operazioni sono dunque state perfezionate nel corso del giudizio divorzile ed alle stesse non è stato attribuito in prime cure il giusto rilievo ai fini della risoluzione della controversia, considerato che entrambi i coniugi avevano contribuito alla formazione di parte del patrimonio prima intestato in via esclusiva alla poi rilevato per ½ dal marito e, infine, ritornato nell'esclusivo asse Pt_1 patrimoniale della donna per effetto dell'accordo innanzi detto (cfr. SS.UU della Cassazione n. 32198 del
5.11.2021, Cass. Civ. n. 5510 del 22.02.2023, Cass. Civ. n. 2684 del 30.01.2023), con la conseguenza che, stante la restituzione dell'importo di €.83.200 così come innanzi evidenziato, il contributo del marito per la formazione del patrimonio della moglie si è di tatto annullato.
In secondo luogo, non può sottovalutarsi l'effettiva durata dell'unione coniugale, durata ben 17 anni e, infine, il Tribunale di Foggia ha attribuito un non condivisibile rilievo alla incontestata relazione sentimentale che la ha con il Dott. giacché ha ritenuto che da ciò fosse derivato Pt_1 CP_2 per lei un nuovo progetto di vita, tale comunque da determinare una definitiva cesura di ogni eventuale pendenza con il suo ex marito, anche di natura economica.
Orbene posto che –a rigore- l'onere della prova di quanto testé indicato sarebbe stato a carico del e CP_1 che il Dott. , escusso quale teste indicato dalla resistente, ha smentito che la relazione fosse sfociata Tes_1 in un nuovo consorzio familiare, non ci si può esimere dal richiamare i principi giurisprudenziali recentemente sanciti dalla Suprema Corte in subiecta materia, in verità formatisi precipuamente sulla revoca dell'assegno divorzile e malgrado ciò estendibili all'oggetto dell'odierna contesa.
pagina 8 di 10 Segnatamente: “in tema di divorzio, ove sia stata chiesta la revoca dell'assegno in favore dell'ex coniuge
a causa dell'instaurazione da parte di quest'ultimo di una convivenza more uxorio, il giudice deve procedere al relativo accertamento tenuto conto, quale elemento indiziario, dell'eventuale coabitazione con l'altra persona, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso, l'insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al processo nei modi ammessi dalla legge, e gli eventuali ulteriori argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale. Ai fini della revoca dell'assegno divorzile, la convivenza more uxorio instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando
l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all'assegno”.
Cosi, Cass. Civ. Sez. I, Ordinanze n. 4323 del 19.02.2024, n. 12.02.2024 n. 3761, n. 6111 del 7.03.2024,
n. 11627 del 30.04.2024, n. 27043 del 18.10.2024.
E, sul punto, il non ha assolto affatto all'onus probandi spettantegli. CP_1
A cagione di tutto quanto innanzi detto e ponderate in senso circolare tutte le emergenze processuali acquisite nel primo e nel secondo grado del procedimento, a modifica della sentenza appellata appare conforme a giustizia onerare il IG. del versamento di €.250 mensili a titolo di assegno CP_1 divorzile, da versarsi a beneficio della IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese e da aggiornarsi Parte_1 annualmente in ossequio agli indici ISTAT, con compensazione fra le parti delle intere spese del giudizio di primo grado, a cagione della discordanza delle due pronunce.
Idem per quelle di appello, tenuto conto della notevole discrasia tra l'importo richiesto per detta causale e quello disposto dalla Corte.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando all'esito del procedimento di secondo grado quivi iscritto con il n. di R.G. 631/2024, promosso da nei Parte_1 confronti di , così provvede. CP_1
1) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 288/2024 pubblicata il 30.01.2024, emessa dalla
Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia all'esito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G.
3425/2018, onera l'appellato del versamento in favore della di un CP_1 Parte_1
pagina 9 di 10 assegno divorzile di €.250 mensili, da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da aggiornarsi annualmente in ossequio agli indici ISTAT.
2) Sempre in riforma della gravata sentenza, compensa fra le parti le intere spese del giudizio di primo grado.
3) Compensa fra le parti anche e intere spese del giudizio di appello.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 07.02.2025
Il Presidente
Il G.A. estensore Dott.ssa Maria Mitola
Dott.ssa Giuseppina Dinisi
pagina 10 di 10