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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/01/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte di Appello di L'Aquila composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Avv. Giancarlo Penzavalli Giudice Ausiliario Relatore ed Estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo con il R.G.N. 172/2023 in grado di appello, trattenuta in decisione all'udienza collegiale in trattazione scritta del 20/2/2024 all'esito dell'ordinanza del 22/2/2024 e promossa
DA
(C.F. ) E Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 Pt_3
rappresentati e difesi dall'Avv. FELACO FRANCESCO
[...]
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. . ) incorporante di Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_3
BOCCI GIULIO
- APPELLATA - avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1075/2022 pubbl. il 14/07/2022 resa all'esito del procedimento RG n. 2648/2019
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato la società appellante impugna la sentenza del
Tribunale di Pescara, con la quale è stata rigettata la domanda finalizzata alla
1 declaratoria di nullità delle clausole contrattuali, di usurarietà dei tassi e di rideterminazione del credito discendente da rapporti bancari.
In particolare l'appellante in prime cure, rispetto al rapporto di conto corrente contestava la validità degli addebiti effettuati sul conto corrente, lamentando l'applicazione di interessi anatocistici e usurari, l'Indeterminatezza delle commissioni di massimo scoperto (CMS) e chiedendo l'accertamento del saldo effettivo del rapporto, previa epurazione delle somme indebitamente addebitate.
Quanto al Contratto di mutuo chirografario (2012), l'omissione o errata indicazione dell'ISC/TAEG (Indicatore Sintetico di Costo), l'Utilizzo del parametro Euribor, ritenuto manipolato da accordi tra banche e eccependo la nullità delle clausole relative agli interessi e ricalcolo del piano di ammortamento.
Il Tribunale fonda la sua decisione evidenziando come, rispetto al rapporto di conto corrente, spettasse alla società attrice dimostrare l'illegittimità delle clausole contrattuali, la nullità degli addebiti e l'effettivo saldo di conto corrente e poichè non aveva prodotto documentazione sufficiente, omettendo sia i contratti sia la serie completa degli estratti conto, era del tutto impossibile la ricostruzione contabile.
Quanto alla documentazione richiesta ex art. 119 TUB il Tribunale rilevava che l'istituto di credito non è obbligato a conservare documentazione oltre il limite dei 10 anni, come stabilito dal Testo Unico Bancario (art. 119, comma 4), sicchè rigettava la richiesta ex art. 210 c.p.c.
Rispetto al Contratto di mutuo chirografario il Tribunale evidenziava che l'omissione o errata indicazione dell' non costituisce causa di nullità del contratto, poiché Pt_4 questo indice ha mera funzione informativa e non riguarda l'oggetto essenziale del contratto ed eventuali difformità dell' possono al massimo configurare Pt_4 responsabilità risarcitoria, ma non sono state fornite prove del danno subito.
Quanto al parametro Euribor ed alla pretesa nullità della pattuizione per la violazione della normativa di tutela della concorrenza, il Tribunale evidenzia non essere state provate le circostanze di manipolazione dell'indice o il loro impatto sul contratto specifico.
Da ultimo il Tribunale rigettava la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio in quanto
2 ritenuta inammissibile, poiché finalizzata a supplire la carenza probatoria della parte attrice, violando i principi sul riparto dell'onere della prova.
L'appellante censura la sentenza contestando l'interpretazione del Tribunale sull'obbligo della banca di conservare la documentazione per soli dieci anni e sostenendo che gli estratti conto e i documenti di sintesi non siano soggetti a tale limite temporale e debbano essere forniti per l'intera durata del rapporto di conto corrente.
Lamenta, altresì, l'appellante una sproporzione tra il tasso di interesse debitore e creditore, ritenuta causa di usura e/o nullità della pattuizione ed evidenziando che le clausole relative all'anatocismo siano contrarie al criterio di reciprocità richiesto dalla normativa bancaria.
L'appellante censura anche la valutazione del Tribunale circa l'errata indicazione o l'omissione dell' nel contratto di mutuo che l'appellante ritiene invece una Pt_4 violazione degli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla normativa bancaria tale da inficiare di nullità della clausola di determinazione degli interessi o, in subordine,
l'applicazione degli interessi sostitutivi previsti per i BOT.
Evidenzia ancora l'appellante che la notevole differenza tra il tasso debitore e creditore
(con una disparità superiore al 3.000%) configuri non solo illegittimità contrattuale ma anche violazione dell'art. 644 c.p. (usura oggettiva e soggettiva), con la conseguenza gratuità del mutuo.
L'appellante censura ancora la sentenza laddove ha ritenuto esplorative le richieste istruttorie (ex art. 210 c.p.c.) e per non aver disposto una CTU contabile necessaria per accertare il saldo reale del conto e verificare la correttezza delle condizioni contrattuali.
Così, all'esito, conclude reiterando le richieste istruttorie, sia relativamente all'ordine ex art. 210 c.p.c. alla circa la produzione di tutti gli estratti conto che all'ammissione CP_3 di CTU contabile, e, nel merito: “01. Accertare e dichiarare che sul conto corrente affidato n° 000062/19 (ANNO ) successivamente divenuto n° 1739/0000020062 il CP_4 saldo zero a partire dal 01.04.2008 in mancanza di consegna degli estratti conto a partire dall'anno ed in ogni caso notevole sproporzione oggettiva tra tasso CP_4 debitore e tasso creditore durante l'intero rapporto e per l'effetto dichiarare l'illegittima applicazione dell'anatocismo e conseguentemente di usura oggettiva, per i motivi
3 esposti nell'atto di citazione, con conseguente nullità degli interessi debitori addebitati dall'inizio del rapporto al 23.05.2019, ivi compreso l'illegittima applicazione delle commissioni di max scoperto per indeterminatezza e/o indeterminabilità del criterio di computo;
02. Per effetto dell'accoglimento della domanda che precede, accertare il saldo dare/avere tra le parti alla data del 22 maggio 2019; 03. Accertare e dichiarare che in relazione al mutuo chirografario sottoscritto dall'attrice ed indicato nelle premesse, l'indice ISC e/o TAEG risulta errato, con violazione di norme imperative inderogabili determinando la loro nullità per errata indicazione del TAEG/ISC per i motivi esposti in premessa, e per l'effetto nulli gli interessi pattuiti e/o in subordine, salvo gravame, dovuti solo gli interessi sostitutivi dei BOT, con conseguente condanna della società convenuta al rimborso di quanto illegittimamente ricevuto a titolo di interessi, come risulterà nel corso del giudizio, determinando il saldo al 22.05.2019; 04.
Compensare il credito accertato dalla società attrice per effetto dell'accoglimento della domanda sub 01 e 02 che precede, con quanto accertato e determinato con la domanda sub. 03 che precede. 05. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Si costituisce la banca appellata contestando le ragioni del gravame ribadendo la legittimità delle clausole contrattuali, inclusa la capitalizzazione degli interessi pienamente in linea con la normativa vigente, l'inapplicabilità della presunta manipolazione dell'Euribor alla luce dell'epoca di sottoscrizione del contratto di mutuo del 2012 e l'infondatezza delle richieste relative alla nullità delle fideiussioni e alla carenza di legittimazione dei garanti.
La banca appellata evidenzia come i motivi di appello riproducono argomentazioni già presentate in primo grado, senza introdurre elementi nuovi o critiche specifiche alla sentenza impugnata e che alcune domande (es. sulla nullità del mutuo) sono state abbandonate dagli appellanti durante il primo grado.
Così, quindi, conclude in via istruttoria contestando le richieste e, nel merito: “1) rigettare
l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente integrale conferma della sentenza del Tribunale di Pescara n. 1075/2022, pronunciata il 13.7.2022 e pubblicata il 14.7.2022; 2) accertare e dichiarare, per la ragioni esposte nel paragrafo
D) della presente comparsa di costituzione e risposta, l'intervenuta formazione del
4 giudicato interno, per mancata impugnazione, delle statuizioni della sentenza del
Tribunale di Pescara n. 1075/2022, pronunciata il 13.7.2022 e pubblicata il 14.7.2022, relative al rigetto delle contestazioni attoree relative alla “manipolazione” del tasso
Euribor, al rigetto della domanda attorea di nullità delle fideiussioni e al rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva dei fideiussori signori Parte_3
e ; 3) in ogni caso, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle Parte_2 domande - per tutte le causali indicate e reclamate - cosi come indicato e rappresentato nel paragrafo III della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado e come riproposto nel presente grado nella lettera E) della comparsa di costituzione e risposta dell'odierna appellata che deve ritenersi interamente ritrascritta nelle presenti conclusioni;
4) In ogni caso: condannare la parte appellante al rimborso delle spese e dei compensi del giudizio.”
All'udienza del 20/02/2024 svolta nella forma della trattazione scritta le parti precisavano le proprie conclusioni come rispettive note e, successivamente all'ordinanza del
22/2/2024 con la quale la causa veniva trattenuta in decisione, le parti depositavano gli scritti difensivi conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato.
2. Il Tribunale, infatti, quanto alle censure relative al contratto di mutuo fondiario stipulato dalla società, ha correttamente ritenuto l'infondatezza delle doglianze della parte appellante.
2.1. Infatti, per quanto attiene la mancata indicazione dell'ISC/TAEG nel contratto di mutuo fondiario, omissione che, nella prospettazione appellante, avrebbe determinato la nullità contrattuale e la conseguente gratuità del mutuo, la decisione è pienamente conforme all'orientamento espresso costantemente dalla Suprema Corte e pienamente condiviso dal
Collegio, secondo cui “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo
(ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione
5 e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993;
l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima.
(Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023)
2.2. Quanto al profilo risarcitorio conseguente alla lamentata omissione, la prospettazione della parte appellante in questa sede, che evidenziando l'inadempimento della banca agli obblighi contrattuali predica il proprio diritto al risarcimento del danno quantificandone l'ammontare con riferimento al saggio sostitutivo è inammissibile, non essendo stato azionata in prime cure alcuna domanda risarcitoria conseguente all'omessa o errata indicazione del , per come risulta dall'atto Pt_4 introduttivo del giudizio (nè essendo stata depositata alcuna memoria ex art. 183 VI comma n. 1, c.p.c.)
2.3. Nel contratto di mutuo, poi, era chiaramente indicata la misura del tasso debitore con riferimento all'Euribor la cui valida indicazione, alla luce delle ragioni di gravame e delle conclusioni rassegnate in questo giudizio, costituisce cosa giudicata alla luce del rigetto della domanda proposta in prime cure di nullità della clausola di determinazione degli interessi per la violazione della normativa antitrust in quanto frutto di accordo di cartello tra banche.
3. Quanto al rapporto di conto corrente sono infondate le doglianze della parte appellante che vede nella sproporzione tra i tassi debitore e creditore la sussistenza dell'usura con la conseguente nullità della pattuizione e dalla medesima disparità fa discendere anche la violazione del divieto di anatocismo pur essendo dedotta contrattualmente la identica periodicità di computo e la reciprocità (pattuizioni che rendono conforme alla Legge la capitalizzazione periodica degli interessi tenuto conto dell'epoca di stipulazione del contratto)
6 3.1. Sotto il primo dei profili deve evidenziarsi come la normativa antiusura abbia individuato un meccanismo matematico al fine di determinare la soglia oltre la quale il saggio di interesse pattuito possa considerarsi usurario, sicchè la deduzione della natura usuraria del saggio debitore avrebbe dovuto essere accompagnata quantomeno dall'indicazione della misura del saggio debitore - computata secondo le regole applicabile ratione temporis della stipulazione del rapporto (7/6/2000) - ai fini del raffronto con il tasso soglia del periodo stesso.
3.2. Tenuto conto che il tasso soglia del periodo di stipulazione del contratto
(7/6/2000) era pari al 17,85% - identico per corrispettivi e moratori - ed il contratto prevedeva il tasso debitore corrispettivo del 6,85% una CMS dello 0,125% ed il saggio moratorio corrispondente al tasso corrispettivo incrementato del 5%, il superamento da parte dei saggi contrattuali del tasso soglia usurario avrebbe dovuto essere dedotto dalla parte appellante nel corso del giudizio di primo grado sulla scorta di elementi precisi e determinanti debitamente allegati.
3.3. Non diversamente in relazione al successivo contratto di apertura di credito del 25/10/2006 la misura degli interessi e della CMS pattuite erano specificamente determinate sicchè, tenendo conto del tasso soglia - che per il periodo era pari al 14,7% per i corrispettivi e del 17,85% per i moratori, costituiva onere dell'appellante la precisa allegazione degli elementi che avrebbero determinato il dedotto superamento e la nullità della clausola di determinazione degli interessi debitori.
3.4. Per entrambe le pattuizioni, peraltro, si sarebbe dovuto tenere in considerazione la CMS e la CMS soglia e, quindi, de “... l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.” (Cassazione Sez. U - ,
Sentenza n. 16303 del 20/06/2018)
7 3.5. Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto che la domanda di parte appellante fosse a carattere meramente esplorativo, anche con riferimento alle richieste istruttorie ed alla richiesta di CTU contabile, giacchè gli elementi acquisiti a processo escludevano la ricorrenza della lamentata usura dei saggi debitori del conto corrente.
3.6. L'usura, peraltro, non poteva predicarsi con riferimento alla discrepanza tra saggi creditori e debitori applicabili al conto corrente, così come prospettato dalla parte appellante, trattandosi di elementi autonomi fra loro, applicabile a diversi soggetti (il correntista, uno, l'istituto di credito l'altro) e sicuramente non applicabili alla stessa frazione di tempo, sicchè, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, mancavano della reciproca corrispettività, corrispettività, invece, ravvisabile nella disponibilità delle somme da parte dell'una o dell'altra parte.
3.7. Non v'era, infatti, alcun nesso corrispettivo tra il saggio creditore e quello debitore, nel senso che l'uno costituisse il corrispettivo dell'altro, si da rinvenirsi un nesso sinallagmatico tra i due saggi.
3.8. Tale nesso, invece, esisteva tra le somme nella disponibilità delle parti ed il saggio convenuto per mantenere tale disponibilità, sia esso a debito o a credito dei contraenti.
3.9. Conseguentemente anche sotto tale profilo il gravame è infondato.
3.10. Infondate, per le medesime ragioni e per seguenti ulteriori, sono le doglianze di parte appellante circa la pretesa violazione del divieto di anatocismo, tenuto conto che, nella prospettazione dell'appellante, non vi sarebbe una indicazione contrattuale della variazione di tasso per effetto dell'applicazione della capitalizzazione periodica infrannuale.
3.11. La doglianza si scontra con la chiarezza del testo contrattuale 7/6/2000
(doc. 5 del fascicolo di primo grado della parte appellata) ove è individuata la paritetica periodicità del computo degli interessi e l'anatocismo e tale pattuizione è ulteriormente richiamata nel successivo testo ove viene anche specificamente individuato l'effetto sul saggio annuale della
8 capitalizzazione periodica, essendo riportato che il saggio creditore sarebbe passato dal 2% al 2,0150% e quello debitore dal 6,85% al
7,0279%.
3.12. Nondimeno anche nel successivo contratto del 25/10/2006 (doc. 7 del fascicolo di primo grado della parte appellata) vengono specificamente indicati in una con il TAN anche il TAE del saggio debitore, all'esito dell'applicazione dell'anatocismo periodico.
3.13. Conclusivamente, anche sul punto, l'appello è infondato.
4. Da ultimo deve ritenersi pienamente corretta, anche per le ragioni già esposte, la decisione del Tribunale laddove ha rigettato l'istanza ex art. 210 c.p.c. in relazione anche alla copia degli estratti conti richiesti dalla parte ex art. 119 TUB alla luce dell'evidente finalità esplorativa della richiesta.
4.1. L'infondatezza della prospettazione iniziale - circa la sussistenza di interessi usurari e della violazione del divieto di anatocismo - conseguente alle produzioni della documentazione contrattuale ad opera dalla CP_3 all'atto della sua costituzione, rendeva del tutto irrilevante l'acquisizione ai fini probatori degli estratti conto.
4.2. A fronte delle dette produzioni, poi, la parte appellante non ha ritenuto di effettuare alcuna precisazione o modificazione della propria domanda fruendo del termine all'uopo previsto dall'art. 183 VI comma n. 1 c.p.c.
4.3. Potendosi, quindi, di già escludere la fondatezza della prospettazione e delle censure di nullità mosse dalla parte attrice - l'odierna parte appellante - la richiesta ex art. 210 c.p.c. non appariva rilevante ai fini probatori - indipendentemente dal diritto della parte ex art. 119 TUB di ottenere la copia della documentazione pur azionabile autonomamente - nell'ambito della domanda attrice, giacchè il richiesto strumento probatorio sarebbe stato ammissibile ai soli fini della dimostrazione dell'assunto attoreo, dimostrazione già esclusa alla luce del quadro probatorio esistente.
4.4. La valutazione del Tribunale di ritenere non ammissibile la richiesta
9 istruttoria, appare, quindi, pienamente condivisibile e corretta.
5. Le spese di lite, seguono la soccombenza, da individuarsi in una valutazione complessiva dell'esito del giudizio nella società appellante e sono liquidate nei valori medi sulla base del valore della controversia, esclusi dal computo i compensi per la fase istruttoria del presente grado di cui all'art. 4, V comma, lettera c, del DM 55/2014, non tenutasi e, quindi: in Euro 9.991,00 di cui:
1. Fase di studio della controversia € 2.977,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 1.911,00
4. Fase decisionale € 5.103,00
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello
2) condanna la parte appellante, in solido tra loro, al pagamento in favore della banca appellata delle spese di lite che liquida in euro 9.991,00 oltre al rimborso forfettario ed agli accessori di legge;
3) Poichè il presente giudizio è stato iniziato in epoca successiva la data del
31/1/2013 di entrata in vigore dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del
2002, così come introdotto dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228 sussistono i presupposti per dichiarare la parte appellante solidalmente tenuta al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 22 novembre 2024
IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Avv. Giancarlo Penzavalli ) ( Dott.ssa Nicoletta Orlandi)
10
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte di Appello di L'Aquila composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Avv. Giancarlo Penzavalli Giudice Ausiliario Relatore ed Estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo con il R.G.N. 172/2023 in grado di appello, trattenuta in decisione all'udienza collegiale in trattazione scritta del 20/2/2024 all'esito dell'ordinanza del 22/2/2024 e promossa
DA
(C.F. ) E Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 Pt_3
rappresentati e difesi dall'Avv. FELACO FRANCESCO
[...]
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. . ) incorporante di Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_3
BOCCI GIULIO
- APPELLATA - avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1075/2022 pubbl. il 14/07/2022 resa all'esito del procedimento RG n. 2648/2019
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato la società appellante impugna la sentenza del
Tribunale di Pescara, con la quale è stata rigettata la domanda finalizzata alla
1 declaratoria di nullità delle clausole contrattuali, di usurarietà dei tassi e di rideterminazione del credito discendente da rapporti bancari.
In particolare l'appellante in prime cure, rispetto al rapporto di conto corrente contestava la validità degli addebiti effettuati sul conto corrente, lamentando l'applicazione di interessi anatocistici e usurari, l'Indeterminatezza delle commissioni di massimo scoperto (CMS) e chiedendo l'accertamento del saldo effettivo del rapporto, previa epurazione delle somme indebitamente addebitate.
Quanto al Contratto di mutuo chirografario (2012), l'omissione o errata indicazione dell'ISC/TAEG (Indicatore Sintetico di Costo), l'Utilizzo del parametro Euribor, ritenuto manipolato da accordi tra banche e eccependo la nullità delle clausole relative agli interessi e ricalcolo del piano di ammortamento.
Il Tribunale fonda la sua decisione evidenziando come, rispetto al rapporto di conto corrente, spettasse alla società attrice dimostrare l'illegittimità delle clausole contrattuali, la nullità degli addebiti e l'effettivo saldo di conto corrente e poichè non aveva prodotto documentazione sufficiente, omettendo sia i contratti sia la serie completa degli estratti conto, era del tutto impossibile la ricostruzione contabile.
Quanto alla documentazione richiesta ex art. 119 TUB il Tribunale rilevava che l'istituto di credito non è obbligato a conservare documentazione oltre il limite dei 10 anni, come stabilito dal Testo Unico Bancario (art. 119, comma 4), sicchè rigettava la richiesta ex art. 210 c.p.c.
Rispetto al Contratto di mutuo chirografario il Tribunale evidenziava che l'omissione o errata indicazione dell' non costituisce causa di nullità del contratto, poiché Pt_4 questo indice ha mera funzione informativa e non riguarda l'oggetto essenziale del contratto ed eventuali difformità dell' possono al massimo configurare Pt_4 responsabilità risarcitoria, ma non sono state fornite prove del danno subito.
Quanto al parametro Euribor ed alla pretesa nullità della pattuizione per la violazione della normativa di tutela della concorrenza, il Tribunale evidenzia non essere state provate le circostanze di manipolazione dell'indice o il loro impatto sul contratto specifico.
Da ultimo il Tribunale rigettava la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio in quanto
2 ritenuta inammissibile, poiché finalizzata a supplire la carenza probatoria della parte attrice, violando i principi sul riparto dell'onere della prova.
L'appellante censura la sentenza contestando l'interpretazione del Tribunale sull'obbligo della banca di conservare la documentazione per soli dieci anni e sostenendo che gli estratti conto e i documenti di sintesi non siano soggetti a tale limite temporale e debbano essere forniti per l'intera durata del rapporto di conto corrente.
Lamenta, altresì, l'appellante una sproporzione tra il tasso di interesse debitore e creditore, ritenuta causa di usura e/o nullità della pattuizione ed evidenziando che le clausole relative all'anatocismo siano contrarie al criterio di reciprocità richiesto dalla normativa bancaria.
L'appellante censura anche la valutazione del Tribunale circa l'errata indicazione o l'omissione dell' nel contratto di mutuo che l'appellante ritiene invece una Pt_4 violazione degli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla normativa bancaria tale da inficiare di nullità della clausola di determinazione degli interessi o, in subordine,
l'applicazione degli interessi sostitutivi previsti per i BOT.
Evidenzia ancora l'appellante che la notevole differenza tra il tasso debitore e creditore
(con una disparità superiore al 3.000%) configuri non solo illegittimità contrattuale ma anche violazione dell'art. 644 c.p. (usura oggettiva e soggettiva), con la conseguenza gratuità del mutuo.
L'appellante censura ancora la sentenza laddove ha ritenuto esplorative le richieste istruttorie (ex art. 210 c.p.c.) e per non aver disposto una CTU contabile necessaria per accertare il saldo reale del conto e verificare la correttezza delle condizioni contrattuali.
Così, all'esito, conclude reiterando le richieste istruttorie, sia relativamente all'ordine ex art. 210 c.p.c. alla circa la produzione di tutti gli estratti conto che all'ammissione CP_3 di CTU contabile, e, nel merito: “01. Accertare e dichiarare che sul conto corrente affidato n° 000062/19 (ANNO ) successivamente divenuto n° 1739/0000020062 il CP_4 saldo zero a partire dal 01.04.2008 in mancanza di consegna degli estratti conto a partire dall'anno ed in ogni caso notevole sproporzione oggettiva tra tasso CP_4 debitore e tasso creditore durante l'intero rapporto e per l'effetto dichiarare l'illegittima applicazione dell'anatocismo e conseguentemente di usura oggettiva, per i motivi
3 esposti nell'atto di citazione, con conseguente nullità degli interessi debitori addebitati dall'inizio del rapporto al 23.05.2019, ivi compreso l'illegittima applicazione delle commissioni di max scoperto per indeterminatezza e/o indeterminabilità del criterio di computo;
02. Per effetto dell'accoglimento della domanda che precede, accertare il saldo dare/avere tra le parti alla data del 22 maggio 2019; 03. Accertare e dichiarare che in relazione al mutuo chirografario sottoscritto dall'attrice ed indicato nelle premesse, l'indice ISC e/o TAEG risulta errato, con violazione di norme imperative inderogabili determinando la loro nullità per errata indicazione del TAEG/ISC per i motivi esposti in premessa, e per l'effetto nulli gli interessi pattuiti e/o in subordine, salvo gravame, dovuti solo gli interessi sostitutivi dei BOT, con conseguente condanna della società convenuta al rimborso di quanto illegittimamente ricevuto a titolo di interessi, come risulterà nel corso del giudizio, determinando il saldo al 22.05.2019; 04.
Compensare il credito accertato dalla società attrice per effetto dell'accoglimento della domanda sub 01 e 02 che precede, con quanto accertato e determinato con la domanda sub. 03 che precede. 05. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Si costituisce la banca appellata contestando le ragioni del gravame ribadendo la legittimità delle clausole contrattuali, inclusa la capitalizzazione degli interessi pienamente in linea con la normativa vigente, l'inapplicabilità della presunta manipolazione dell'Euribor alla luce dell'epoca di sottoscrizione del contratto di mutuo del 2012 e l'infondatezza delle richieste relative alla nullità delle fideiussioni e alla carenza di legittimazione dei garanti.
La banca appellata evidenzia come i motivi di appello riproducono argomentazioni già presentate in primo grado, senza introdurre elementi nuovi o critiche specifiche alla sentenza impugnata e che alcune domande (es. sulla nullità del mutuo) sono state abbandonate dagli appellanti durante il primo grado.
Così, quindi, conclude in via istruttoria contestando le richieste e, nel merito: “1) rigettare
l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente integrale conferma della sentenza del Tribunale di Pescara n. 1075/2022, pronunciata il 13.7.2022 e pubblicata il 14.7.2022; 2) accertare e dichiarare, per la ragioni esposte nel paragrafo
D) della presente comparsa di costituzione e risposta, l'intervenuta formazione del
4 giudicato interno, per mancata impugnazione, delle statuizioni della sentenza del
Tribunale di Pescara n. 1075/2022, pronunciata il 13.7.2022 e pubblicata il 14.7.2022, relative al rigetto delle contestazioni attoree relative alla “manipolazione” del tasso
Euribor, al rigetto della domanda attorea di nullità delle fideiussioni e al rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva dei fideiussori signori Parte_3
e ; 3) in ogni caso, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle Parte_2 domande - per tutte le causali indicate e reclamate - cosi come indicato e rappresentato nel paragrafo III della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado e come riproposto nel presente grado nella lettera E) della comparsa di costituzione e risposta dell'odierna appellata che deve ritenersi interamente ritrascritta nelle presenti conclusioni;
4) In ogni caso: condannare la parte appellante al rimborso delle spese e dei compensi del giudizio.”
All'udienza del 20/02/2024 svolta nella forma della trattazione scritta le parti precisavano le proprie conclusioni come rispettive note e, successivamente all'ordinanza del
22/2/2024 con la quale la causa veniva trattenuta in decisione, le parti depositavano gli scritti difensivi conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato.
2. Il Tribunale, infatti, quanto alle censure relative al contratto di mutuo fondiario stipulato dalla società, ha correttamente ritenuto l'infondatezza delle doglianze della parte appellante.
2.1. Infatti, per quanto attiene la mancata indicazione dell'ISC/TAEG nel contratto di mutuo fondiario, omissione che, nella prospettazione appellante, avrebbe determinato la nullità contrattuale e la conseguente gratuità del mutuo, la decisione è pienamente conforme all'orientamento espresso costantemente dalla Suprema Corte e pienamente condiviso dal
Collegio, secondo cui “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo
(ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione
5 e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993;
l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima.
(Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023)
2.2. Quanto al profilo risarcitorio conseguente alla lamentata omissione, la prospettazione della parte appellante in questa sede, che evidenziando l'inadempimento della banca agli obblighi contrattuali predica il proprio diritto al risarcimento del danno quantificandone l'ammontare con riferimento al saggio sostitutivo è inammissibile, non essendo stato azionata in prime cure alcuna domanda risarcitoria conseguente all'omessa o errata indicazione del , per come risulta dall'atto Pt_4 introduttivo del giudizio (nè essendo stata depositata alcuna memoria ex art. 183 VI comma n. 1, c.p.c.)
2.3. Nel contratto di mutuo, poi, era chiaramente indicata la misura del tasso debitore con riferimento all'Euribor la cui valida indicazione, alla luce delle ragioni di gravame e delle conclusioni rassegnate in questo giudizio, costituisce cosa giudicata alla luce del rigetto della domanda proposta in prime cure di nullità della clausola di determinazione degli interessi per la violazione della normativa antitrust in quanto frutto di accordo di cartello tra banche.
3. Quanto al rapporto di conto corrente sono infondate le doglianze della parte appellante che vede nella sproporzione tra i tassi debitore e creditore la sussistenza dell'usura con la conseguente nullità della pattuizione e dalla medesima disparità fa discendere anche la violazione del divieto di anatocismo pur essendo dedotta contrattualmente la identica periodicità di computo e la reciprocità (pattuizioni che rendono conforme alla Legge la capitalizzazione periodica degli interessi tenuto conto dell'epoca di stipulazione del contratto)
6 3.1. Sotto il primo dei profili deve evidenziarsi come la normativa antiusura abbia individuato un meccanismo matematico al fine di determinare la soglia oltre la quale il saggio di interesse pattuito possa considerarsi usurario, sicchè la deduzione della natura usuraria del saggio debitore avrebbe dovuto essere accompagnata quantomeno dall'indicazione della misura del saggio debitore - computata secondo le regole applicabile ratione temporis della stipulazione del rapporto (7/6/2000) - ai fini del raffronto con il tasso soglia del periodo stesso.
3.2. Tenuto conto che il tasso soglia del periodo di stipulazione del contratto
(7/6/2000) era pari al 17,85% - identico per corrispettivi e moratori - ed il contratto prevedeva il tasso debitore corrispettivo del 6,85% una CMS dello 0,125% ed il saggio moratorio corrispondente al tasso corrispettivo incrementato del 5%, il superamento da parte dei saggi contrattuali del tasso soglia usurario avrebbe dovuto essere dedotto dalla parte appellante nel corso del giudizio di primo grado sulla scorta di elementi precisi e determinanti debitamente allegati.
3.3. Non diversamente in relazione al successivo contratto di apertura di credito del 25/10/2006 la misura degli interessi e della CMS pattuite erano specificamente determinate sicchè, tenendo conto del tasso soglia - che per il periodo era pari al 14,7% per i corrispettivi e del 17,85% per i moratori, costituiva onere dell'appellante la precisa allegazione degli elementi che avrebbero determinato il dedotto superamento e la nullità della clausola di determinazione degli interessi debitori.
3.4. Per entrambe le pattuizioni, peraltro, si sarebbe dovuto tenere in considerazione la CMS e la CMS soglia e, quindi, de “... l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.” (Cassazione Sez. U - ,
Sentenza n. 16303 del 20/06/2018)
7 3.5. Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto che la domanda di parte appellante fosse a carattere meramente esplorativo, anche con riferimento alle richieste istruttorie ed alla richiesta di CTU contabile, giacchè gli elementi acquisiti a processo escludevano la ricorrenza della lamentata usura dei saggi debitori del conto corrente.
3.6. L'usura, peraltro, non poteva predicarsi con riferimento alla discrepanza tra saggi creditori e debitori applicabili al conto corrente, così come prospettato dalla parte appellante, trattandosi di elementi autonomi fra loro, applicabile a diversi soggetti (il correntista, uno, l'istituto di credito l'altro) e sicuramente non applicabili alla stessa frazione di tempo, sicchè, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, mancavano della reciproca corrispettività, corrispettività, invece, ravvisabile nella disponibilità delle somme da parte dell'una o dell'altra parte.
3.7. Non v'era, infatti, alcun nesso corrispettivo tra il saggio creditore e quello debitore, nel senso che l'uno costituisse il corrispettivo dell'altro, si da rinvenirsi un nesso sinallagmatico tra i due saggi.
3.8. Tale nesso, invece, esisteva tra le somme nella disponibilità delle parti ed il saggio convenuto per mantenere tale disponibilità, sia esso a debito o a credito dei contraenti.
3.9. Conseguentemente anche sotto tale profilo il gravame è infondato.
3.10. Infondate, per le medesime ragioni e per seguenti ulteriori, sono le doglianze di parte appellante circa la pretesa violazione del divieto di anatocismo, tenuto conto che, nella prospettazione dell'appellante, non vi sarebbe una indicazione contrattuale della variazione di tasso per effetto dell'applicazione della capitalizzazione periodica infrannuale.
3.11. La doglianza si scontra con la chiarezza del testo contrattuale 7/6/2000
(doc. 5 del fascicolo di primo grado della parte appellata) ove è individuata la paritetica periodicità del computo degli interessi e l'anatocismo e tale pattuizione è ulteriormente richiamata nel successivo testo ove viene anche specificamente individuato l'effetto sul saggio annuale della
8 capitalizzazione periodica, essendo riportato che il saggio creditore sarebbe passato dal 2% al 2,0150% e quello debitore dal 6,85% al
7,0279%.
3.12. Nondimeno anche nel successivo contratto del 25/10/2006 (doc. 7 del fascicolo di primo grado della parte appellata) vengono specificamente indicati in una con il TAN anche il TAE del saggio debitore, all'esito dell'applicazione dell'anatocismo periodico.
3.13. Conclusivamente, anche sul punto, l'appello è infondato.
4. Da ultimo deve ritenersi pienamente corretta, anche per le ragioni già esposte, la decisione del Tribunale laddove ha rigettato l'istanza ex art. 210 c.p.c. in relazione anche alla copia degli estratti conti richiesti dalla parte ex art. 119 TUB alla luce dell'evidente finalità esplorativa della richiesta.
4.1. L'infondatezza della prospettazione iniziale - circa la sussistenza di interessi usurari e della violazione del divieto di anatocismo - conseguente alle produzioni della documentazione contrattuale ad opera dalla CP_3 all'atto della sua costituzione, rendeva del tutto irrilevante l'acquisizione ai fini probatori degli estratti conto.
4.2. A fronte delle dette produzioni, poi, la parte appellante non ha ritenuto di effettuare alcuna precisazione o modificazione della propria domanda fruendo del termine all'uopo previsto dall'art. 183 VI comma n. 1 c.p.c.
4.3. Potendosi, quindi, di già escludere la fondatezza della prospettazione e delle censure di nullità mosse dalla parte attrice - l'odierna parte appellante - la richiesta ex art. 210 c.p.c. non appariva rilevante ai fini probatori - indipendentemente dal diritto della parte ex art. 119 TUB di ottenere la copia della documentazione pur azionabile autonomamente - nell'ambito della domanda attrice, giacchè il richiesto strumento probatorio sarebbe stato ammissibile ai soli fini della dimostrazione dell'assunto attoreo, dimostrazione già esclusa alla luce del quadro probatorio esistente.
4.4. La valutazione del Tribunale di ritenere non ammissibile la richiesta
9 istruttoria, appare, quindi, pienamente condivisibile e corretta.
5. Le spese di lite, seguono la soccombenza, da individuarsi in una valutazione complessiva dell'esito del giudizio nella società appellante e sono liquidate nei valori medi sulla base del valore della controversia, esclusi dal computo i compensi per la fase istruttoria del presente grado di cui all'art. 4, V comma, lettera c, del DM 55/2014, non tenutasi e, quindi: in Euro 9.991,00 di cui:
1. Fase di studio della controversia € 2.977,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 1.911,00
4. Fase decisionale € 5.103,00
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello
2) condanna la parte appellante, in solido tra loro, al pagamento in favore della banca appellata delle spese di lite che liquida in euro 9.991,00 oltre al rimborso forfettario ed agli accessori di legge;
3) Poichè il presente giudizio è stato iniziato in epoca successiva la data del
31/1/2013 di entrata in vigore dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del
2002, così come introdotto dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228 sussistono i presupposti per dichiarare la parte appellante solidalmente tenuta al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 22 novembre 2024
IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Avv. Giancarlo Penzavalli ) ( Dott.ssa Nicoletta Orlandi)
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