Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 10207
CS
Ordinanza cautelare 8 maggio 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 22 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Insussistenza di concreti elementi indiziari

    Il Collegio ritiene che la normativa (art. 84, comma 4, lett. f) d.lvo n. 159/2011) preveda schemi indiziari specifici per i tentativi di infiltrazione mafiosa, inclusa la sostituzione di quote societarie con modalità elusive. La cessione delle quote e il matrimonio della ex socia con il pregiudicato, unitamente alla indisponibilità di redditi della ex socia, sono considerati elementi sintomatici del disegno elusivo, anche in assenza di ulteriori indagini attualizzanti o di rapporti diretti con la P.A.

  • Rigettato
    Carattere risalente degli episodi contestati

    Il Collegio ritiene che 7 anni non siano un lasso di tempo tale da rendere gli episodi irrilevanti. La rilevanza sintomatica dell'operazione societaria va valutata in collegamento con il disegno elusivo, il cui termine di efficacia non è predeterminato. Inoltre, si presume che la ex socia fosse a conoscenza delle vicende criminali del marito, culminate nel matrimonio, e che l'assenza di rapporti con la P. all'epoca della cessione non esclude un futuro interesse ad attingere a risorse pubbliche.

  • Rigettato
    Contraddizione tra provvedimento interdittivo e atti istruttori

    Le informazioni negative non attestano immunità, ma hanno valore neutro dal punto di vista preventivo e sono superate da elementi positivi che indicano un pericolo di condizionamento.

  • Rigettato
    Incensuratezza dei soci e assenza di indici economici

    La funzione preventiva non richiede pregiudizi penali o anomalie patrimoniali, ma si basa sull'individuazione di fatti sintomatici del pericolo di condizionamento, non necessariamente di contaminazione avvenuta.

  • Rigettato
    Esiti positivi del controllo giudiziario

    La legittimità del provvedimento interdittivo va valutata ex post sulla base degli elementi istruttori, mentre il controllo giudiziario ha una dimensione pro futuro e utilizza criteri interpretativi diversi, focalizzati sul monitoraggio dell'attività imprenditoriale e sulla verifica della capacità di operare secondo canoni di trasparenza.

  • Rigettato
    Consequenzialità rispetto al provvedimento interdittivo

    La reiezione della domanda di annullamento del provvedimento interdittivo comporta l'identico esito per la nota AGEA.

  • Rigettato
    Sopravvenuta carenza di interesse

    Il Collegio rileva una contraddittorietà nell'appello: se vi fosse carenza di interesse, l'appello stesso sarebbe inammissibile. La società avrebbe dovuto dichiarare espressamente la sopravvenuta carenza di interesse. Inoltre, l'informativa liberatoria ha effetto ex nunc e non priva di presupposto la nota AGEA. Il giudice non può rilevare d'ufficio la carenza di interesse in un quadro fattuale e giuridico non univoco.

  • Inammissibile
    Improcedibilità del ricorso introduttivo

    La domanda è inammissibile perché palesemente incompatibile con la domanda formulata in via principale di riforma nel merito della sentenza appellata. L'interesse al ricorso non può venir meno secundum eventum litis.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 10207
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 10207
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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