Ordinanza cautelare 8 maggio 2025
Rigetto
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 10207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10207 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10207/2025REG.PROV.COLL.
N. 02545/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2545 del 2025, proposto dall’-OMISSIS- S.n.c. - Società Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Maria Caianiello, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ciro Menotti, n. 1,
contro
la Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Rosanna Panariello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
il Ministero dell’Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta e AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Prima, n. 6400/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta e di AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. EZ UL e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. L’-OMISSIS- s.n.c. – Società agricola, esercente l’attività di allevamento di bovini e bufalini, con specializzazione nella produzione di latte crudo di alta qualità, è stata colpita dall’informativa antimafia interdittiva Cat. -OMISSIS-/ANT/AREA 1^ prot. n. -OMISSIS- marzo 2021, emessa dalla Prefettura - U.T.G. di Caserta.
La misura è scaturita dalla configurazione a carico dell’impresa, da parte del Gruppo Ispettivo Antimafia riunitosi in data 22 gennaio 2021, del rischio infiltrativo da parte della criminalità organizzata, sul rilievo che -OMISSIS- socia della suddetta società fino al 21 novembre 2014, allorché cedeva le sue quote sociali ai fratelli -OMISSIS- e -OMISSIS-, attuali soci amministratori con quote rispettivamente del 50%, in data -OMISSIS- 2014 è divenuta moglie di -OMISSIS-, condannato dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. -OMISSIS- ottobre 2018 per vari reati, tra cui quelli di cui agli artt. 416-bis c.p. e 12- quinquies d.l. n. 306/1992, aggravato dall’art. 7 l. n. 203/1991, in quanto ritenuto affiliato al “ -OMISSIS- ”, frazione -OMISSIS-.
La proposta del -OMISSIS-, recepito dalla Prefettura di Caserta con il provvedimento interdittivo impugnato, è quindi derivata dalla ritenuta finalità elusiva della normativa antimafia permeante la suddetta operazione societaria, in un quadro caratterizzato dalla organizzazione familiare dell’impresa, tipica anche dell’organizzazione criminale di cui farebbe parte il suddetto pregiudicato, dal fatto che la ex -OMISSIS- dalla data di cessione delle quote risulta priva di reddito e dal carattere egemone del clan -OMISSIS- nella zona in cui opera la medesima società.
La Prefettura ha altresì evidenziato che la formulata prognosi indiziaria trova la sua appropriata cornice normativa nell’art. 84, comma 4, lett. f) d.lvo n. 159/2011, ai sensi del quale “ le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all’adozione dell’informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte:…dalle sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b), con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonché le qualità professionali dei subentranti, denotino l’intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia ”.
Quindi, richiamati i principi giurisprudenziali elaborati in materia, la Prefettura di Caserta ha ritenuto che la misura interdittiva trovasse legittimo fondamento nell’esigenza di prevenire il condizionamento criminale della società suindicata, a tutela dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della P.A..
2. Il provvedimento interdittivo, insieme alla nota emessa da A.G.E.A. - Agenzia per lo Sviluppo per le Erogazioni in Agricoltura prot. AGEA.-OMISSIS- agosto 2021, recante la declaratoria di decadenza dei contributi erogati e l’intimazione di restituzione delle somme indebitamente percepite, ed agli atti istruttori del procedimento prefettizio hanno costituito oggetto del ricorso -OMISSIS- n. 4487/2021, proposto dalla società interdetta dinanzi al T.A.R. per la Campania, le cui doglianze sono state arricchite con successivi motivi aggiunti, formulati sulla scorta della documentazione prodotta dall’Amministrazione in esecuzione dell’ordinanza istruttoria presidenziale n. 1200 del 3 novembre 2021.
3. L’istanza cautelare formulata dalla parte ricorrente è stata sfavorevolmente esaminata sia dal T.A.R., con l’ordinanza n. 72 del 12 gennaio 2022, che da questa Sezione, con l’ordinanza n. 2076 del 9 maggio 2022.
4. Giunti il ricorso ed i motivi aggiunti alla fase decisoria di merito, il T.A.R. li ha complessivamente respinti con la sentenza n. 6400 del 21 novembre 2024.
Richiamati preliminarmente i principi giurisprudenziali maturati in materia, ha ritenuto il T.A.R. che “ l’informativa del Prefetto qui in contestazione poggi su un quadro indiziario grave e robusto, senz’altro idoneo a sostenere la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l’autorità amministrativa ha tratto dalla sua valutazione ”: ciò in quanto “ nella motivazione dell’interdittiva sono individuati, infatti, specifici e significativi elementi di fatto, sintomatici di possibili collegamenti con organizzazioni malavitose, supportati da ampia attività investigativa e documentazione giudiziaria che rende plausibile il ravvisato pericolo di permeabilità mafiosa a carico della società ricorrente, desumibile dalla riconducibilità dell’ente a componenti del Clan tramite vari collegamenti ”.
Quindi, richiamati i presupposti giustificativi dell’impugnato provvedimento interdittivo, il T.A.R. ha evidenziato che “ risultano individuati ed indicati idonei e specifici elementi di fatto che valgono a supportare in modo adeguato il giudizio probabilistico articolato dalla Prefettura, siccome idonei, nella loro globalità, a delineare il fondato pericolo di possibili contiguità e condizionamenti della società ricorrente da parte di specifici ambienti criminali ”.
La reiezione della domanda di annullamento avente ad oggetto la nota di A.G.E.A. è derivata in via consequenziale dall’esito reiettivo dello scrutinio di legittimità concernente il provvedimento interdittivo.
5. La sentenza costituisce oggetto della domanda di riforma proposta, con l’appello in esame, dalla originaria ricorrente, in vista dell’accoglimento della domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati da quella formulata in primo grado.
6. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, l’A.G.E.A. – Agenzia per le erogazioni in agricoltura e la Regione Campania, per opporsi all’accoglimento dell’appello.
7. L’istanza cautelare, proposta contestualmente all’atto di appello, è stata respinta dalla Sezione, all’esito della camera di consiglio del 6 maggio 2025, con l’ordinanza n. 1659 dell’8 maggio 2025, con la seguente motivazione:
“ Rilevato che non è ravvisabile, a fondamento della proposta istanza cautelare, l’indispensabile requisito del periculum in mora, in quanto gli effetti interdittivi derivanti dall’informativa impugnata in primo grado sono superati, allo stato, dall’adozione nei confronti dell’Azienda ricorrente da parte della Prefettura di Caserta di una informativa liberatoria ”.
8. Quindi, all’esito dell’odierna udienza di discussione, il ricorso è stato trattenuto dal Collegio per la decisione di merito.
9. Va in primo luogo evidenziato che, come dedotto dalla ricorrente anche con l’atto di appello, la stessa è stata ammessa al controllo giudiziario ex art. 34 -bis , comma 6, d.lvo n. 159/2011 dal Tribunale di S. Maria C.V. - Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione, con il decreto n. -OMISSIS- giugno 2022, per la durata di anni 1 e mesi 6, e che, all’esito di tale misura straordinaria, conclusasi con il decreto n. -OMISSIS- febbraio 2024 nel senso della insussistenza all’attualità di un rischio di contaminazione mafiosa in capo alla suddetta società, la Prefettura di Caserta, con la nota prot. n. -OMISSIS- luglio 2024, ha accolto l’istanza di riesame della ricorrente, liberandola dal giogo interdittivo.
10. Venendo ai profili di merito del giudizio, ritiene il Collegio di riassumere preliminarmente il contenuto delle censure formulate dalla parte appellante.
Con il primo motivo di appello la società appellante lamenta l’insussistenza di concreti elementi indiziari da cui ragionevolmente desumere il pericolo di condizionamento da cui è derivato l’impugnato provvedimento interdittivo, avendo a suo avviso il T.A.R. attribuito rilievo decisivo al mero rapporto di parentela tra il marito dell’ ex socia e gli attuali amministratori, trascurando di considerare che, per assumere rilevanza indiziaria, il rapporto di parentela deve assumere una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una “ regìa collettiva ” dell’impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia clanica, laddove nella specie farebbe difetto finanche qualsivoglia rapporto di frequentazione dei soci con -OMISSIS-, i cui trascorsi criminali si sono peraltro manifestati anni dopo l’avvenuta cessione delle quote e la celebrazione del contestato matrimonio.
Deduce altresì la parte appellante che appare del tutto ragionevole ritenere che, in caso di reale infiltrazione mafiosa nella società, avrebbero dovuto registrarsi improvvisi ed ingiustificati aumenti e/o decrementi di capitale, riconducibili ad influenze esterne ed anomale operazioni, che sono invece esclusi sia dall’attestazione dei volumi d’affari depositata nel giudizio di primo grado che dal controllore giudiziario.
La parte appellante richiama anche la relazione di conclusione positiva della misura straordinaria, laddove è affermato che “ la società, nel periodo di controllo, si è servita di personale dipendente regolarmente assunto e di esclusiva nazionalità indiana, le cui remunerazioni mensili sono state effettuate a mezzo bonifico bancario. Gli amministratori della società, nella persona del sig. -OMISSIS- e -OMISSIS-, hanno periodicamente comunicato le proprie disponibilità finanziarie, mediante esibizione degli estratti conto dei conti correnti personali loro e dei loro stretti familiari (coniugi e figli). A tale proposito come emergente dalle relazioni del Controllore nel periodo di controllo è variato il patrimonio immobiliare del solo socio -OMISSIS- che ha acquistato un fabbricato e relativa pertinenza in -OMISSIS-; sono stati effettuati inoltre dai soci alcuni investimenti/disinvestimenti del patrimonio mobiliare (polizze, libretti postali, ecc) la cui consistenza è in linea con quanto risultante alla data di inizio del periodo di controllo e con quanto periodicamente la società ha versato ai medesimi soci a titolo di partecipazione agli utili societari. La società e i soci, nel corso del periodo di controllo, hanno effettuato un uso limitato del contante la cui consistenza, secondo il Controllore, appare congrua rispetto al volume d’affari espresso dalla società e per molti dei quali, come da report finanziari prodotti, è stata fornita documentazione inerente ai giustificativi di spesa (scontrini per vitto dei soci e degli operai, acquisti di piccola ferramenta e minuteria, ecc.). Infine, la società ha tempestivamente adempiuto alle prescrizioni dettate con provvedimento Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sopra indicato con cui si intimava alla stessa di interrompere le relazioni commerciali con i fornitori -OMISSIS-. Spa, cooptandoli con -OMISSIS- srl, per quanto riguarda i carburanti in sostituzione di -OMISSIS-, e con la società -OMISSIS- srl per quanto riguarda cereali, sementi, concimi e sfarinati in sostituzione della società -OMISSIS- spa ”, per concludere affermando che “ allo stato non sussista un rischio concreto di contaminazione mafiosa per l’azienda, avendo l’Amministratore dell’azienda mostrato sempre un atteggiamento disponibile nei confronti del Controllore comunicando allo stesso tutti gli atti di gestione più significativi, fornendo aggiornamenti sullo stato patrimoniale della società e comunicando periodicamente le disponibilità finanziarie attraverso la trasmissione mensile degli estratti delle operazioni in entrata e in uscita riconducibili alla società ed ai propri conti correnti personali ”.
Lamenta altresì la parte appellante che la valutazione compiuta dalla Prefettura è ulteriormente inficiata dalla totale obliterazione della incensuratezza sia dei sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- così come della stessa sig.ra -OMISSIS-, del loro mancato coinvolgimento in vicende penali di sorta nonché della situazione di regolarità fiscale e tributaria della impresa e del fatto che tutti flussi economici finanziari della stessa sono tracciabili, tanto è vero che la stessa Guardia di Finanza non ha rilevato alcuna sospetta movimentazione di danaro allorquando la società appellante è stata interessata, nell’agosto del 2020, da una verifica straordinaria da parte del controllo interforze (forze dell’ordine, ARAPC) nell’ambito dell’operazione denominata “ -OMISSIS- ”.
Infine, deduce la parte appellante che l’insussistenza di una ingerenza esterna nell’attività della società emerge anche dall’accoglimento della richiesta di riesame della propria posizione antimafia da parte della Prefettura di Caserta, la quale ha recepito e fatto proprie le conclusioni del controllo giudiziario, acclarando l’insussistenza di ulteriori elementi infiltrativi: peraltro, l’azienda nel corso del controllo non ha modificato l’assetto societario, che è rimasto identico a quello della data di emissione della interdittiva.
Con il successivo motivo di appello, la parte appellante deduce che, laddove ai fini antimafia siano contestati episodi risalenti ad anni addietro, l’organo di governo deve compiere nuove indagini per verificare l’attualità di siffatti episodi, laddove nella specie è stato attribuito rilievo presuntivo di una ingerenza infiltrativa nella compagine sociale a vicende relative alla cessione di quote sociali tra fratelli, avvenuta ben 7 anni prima, senza alcuna ulteriore valutazione sull’attualità e/o senza indicare eventi successivi al mero trasferimento delle quote.
Essa aggiunge che quando nel 2014, -OMISSIS- (la quale, contrariamente a quanto asserito nel provvedimento interdittivo, come si evince dalla visura storica della C.C.I.A.A., non ha mai rivestito la carica di amministratore della società deducente), ha ceduto le proprie quote in favore dei fratelli, non vi erano gravi pregiudizi penali nei confronti del futuro marito, tratto in arresto soltanto 2 anni dopo per poi essere condannato penalmente solo 4 anni dopo, con la conseguente esclusione dell’asserito intento elusivo della suddetta operazione.
Aggiunge la parte appellante che, tenuto anche conto che l’attività esercitata dalla stessa nonché il suo oggetto sociale non presuppongono necessari rapporti con la P.A., iniziati soltanto nel 2018 allorquando ha richiesto incentivi ad A.G.E.A., dunque ben 4 anni dopo la suddetta cessione di quote, questa non può essere ragionevolmente considerata come mossa dall’intento elusivo.
Con ulteriore censura, la parte appellante lamenta l’erroneità del ragionamento sviluppato dal T.A.R. al fine di respingere il motivo inteso ad evidenziare che, negli atti istruttori presupposti all’emissione della interdittiva, gli organi di polizia hanno accertato, ciascuno per quanto di propria competenza, l’insussistenza di indizi sintomatici di una eventuale ingerenza dell’attività criminale nell’azienda.
Essa richiama altresì gli esiti positivi del controllo giudiziario ed il conseguente accertamento dell’insussistenza di un rischio di contaminazione mafiosa in capo all’azienda.
Con ulteriore motivo di appello, la parte appellante deduce l’assenza nel tessuto motivazionale dei provvedimenti gravati in primo grado di elementi istruttori afferenti all’esercizio in concreto dell’attività dell’impresa, dai quali desumere, in coerente applicazione della regola della c.d. probabilità cruciale, la sussistenza, più probabile che non, del rischio di permeabilità dell’impresa medesima all’infiltrazione della criminalità organizzata, a fronte del cristallino status personale e giudiziario dei -OMISSIS-, mancando quindi una valutazione complessiva sulla figura dei soci ed amministratori, sulla famiglia di origine, sulla storica ed integerrima gestione che al contrario, se adeguatamente effettuata, avrebbe certamente escluso il pericolo del condizionamento mafioso della ricorrente.
Quindi, la parte appellante deduce l’illegittimità della nota di A.G.E.A., derivante da quella del provvedimento interdittivo impugnato.
Con la successiva censura, formulata in via subordinata, la ricorrente lamenta la mancata rilevazione da parte del T.A.R., che avrebbe dovuto provvedervi d’ufficio, della sopravvenuta carenza di interesse in relazione al ricorso in primo grado, derivante dalla positiva conclusione del controllo giudiziario e dalla liberatoria ai fini antimafia rilasciata dalla Prefettura di Caserta.
Essa imputa inoltre al T.A.R. di aver disatteso l’obbligo comunicativo ex art. 73, comma 3, c.p.a..
In via ulteriormente gradata, infine, la ricorrente deduce la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso introduttivo, conseguentemente richiedendo la declaratoria della improcedibilità del giudizio di primo grado.
11. L’appello, ad avviso del Collegio, non è complessivamente meritevole di accoglimento.
12. In primo luogo, non può essere condiviso il tentativo della parte appellante di sminuire la portata giustificativa del provvedimento interdittivo da essa impugnato in primo grado, assumendo che il perno della costruzione indiziaria eretta dalla Prefettura di Caserta sulla scorta del materiale istruttorio raccolto nella fase procedimentale coinciderebbe con il rapporto di parentela (recte, peraltro, di affinità) tra gli attuali soci e amministratori della società ricorrente ed il soggetto controindicato: rapporto che secondo la medesima appellante, in mancanza di ulteriori elementi dimostrativi della sua intensità (e quindi della potenziale idoneità a rappresentare elemento concreto di condizionamento dell’attività imprenditoriale da essa svolta), non sarebbe da solo idoneo a sorreggere la catena indiziaria che mette capo al paventato pericolo infiltrativo.
12.1. Deve premettersi che, con l’art. 84, comma 4, d.lvo n 159/2011, il legislatore ha inteso fornire all’Amministrazione alcuni schemi indiziari cui ricondurre i presupposti legittimanti l’adozione della misura interdittiva, in un’ottica tipizzante dei “ tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese ” alla cui prevenzione il potere interdittivo è finalizzato, elencando “ le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all’adozione dell’informazione antimafia interdittiva ”.
Tra essi, assume rilievo ai fini del presente giudizio quello di cui alla lett. f), concernente “ le sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b), con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonché le qualità professionali dei subentranti, denotino l’intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia ”, non a caso richiamata nelle premesse del provvedimento impugnato dinanzi al T.A.R..
La previsione risponde ad una logica evidente, la quale può essere esplicitata nel senso che le operazioni esitanti nella modifica soggettiva degli organi societari ovvero della proprietà dell’impresa, attraverso la sostituzione di soggetti che convivano stabilmente - e che quindi abbiano una relazione qualificata - con i destinatari di sentenze di condanna (ed altri gravi provvedimenti) per le tipologie di reato ivi elencate (tra le quali, evidentemente, quella di cui all’art. 416- bis c.p.), e che, per le modalità, soggettive, oggettive e temporali di realizzazione, siano indicative dell’intento di eludere la normativa antimafia, sono da sole sintomatiche del pericolo di condizionamento, essendo evidente che l’elusione della suddetta normativa debba ritenersi ragionevolmente finalizzata a celare i perduranti collegamenti tra l’impresa interessata ed il soggetto controindicato.
Invero, realizzandosi la suddetta fattispecie, il pericolo di condizionamento dell’attività imprenditoriale da parte della criminalità organizzata non trova più (o non solo) fondamento nel mero rapporto di parentela tra i rappresentanti dell’impresa (o comunque coloro che detengano i relativi poteri decisionali) ed il soggetto giudicato appartenente ad una associazione mafiosa, ma nella manovra posta in essere al fine di sviare l’attenzione dell’Amministrazione titolare del potere interdittivo (ovvero, più in generale, delle Forze di polizia) dalle dinamiche imprenditoriali, onde schermare e rendere irriconoscibile il legame di cointeressenza tra l’impresa e le consorterie criminali: ciò è tanto vero che la citata disposizione non richiede che i soggetti che tuttora rivestono cariche sociali nella società interessata (avendo sostituito quelli che, in virtù delle suddette operazioni, ne sono formalmente fuoriusciti) siano anche legati da un rapporto di parentela con il soggetto controindicato.
12.2. Deve quindi rilevarsi che la prima censura della parte appellante, focalizzandosi sul rapporto di parentela (tra i soci della società interdetta ed il pregiudicato -OMISSIS-) e sostenendone l’insufficienza ai fini dell’esercizio del potere interdittivo, non prende di mira la ragione fondante principale del provvedimento impugnato, né reca alcuna osservazione critica al fine di contestare la sussistenza dei presupposti applicativi dello schema indiziario, normativamente delineato, innanzi illustrato anche per quanto concerne la relativa ratio .
Ciò vale anche con riguardo agli ulteriori spunti motivazionali del provvedimento interdittivo, mediante i quali l’Amministrazione ha inteso porre in evidenza, nel solco tracciato dal legislatore (che, al di fuori di ogni astratto automatismo presuntivo dell’intento elusivo, ha richiesto alla Prefettura di valutare le modalità con le quali l’operazione sostitutiva è stata orchestrata ed attuata in concreto), le caratteristiche indizianti della cessione di quote attuata -OMISSIS- nei confronti dei fratelli, relative in particolare alla contestualità tra la stessa ed il suo matrimonio con -OMISSIS- ed alla indisponibilità di redditi da parte della suddetta una volta fuoriuscita dalla compagine sociale.
13. Nemmeno sono condivisibili le deduzioni svolte dalla parte appellante al fine di inficiare la valenza sintomatica della suddetta operazione, sulla scorta del suo asserito carattere risalente, lamentando essa che la Prefettura di Caserta non avrebbe acquisito ulteriori elementi di segno attualizzante, anche alla luce del fatto che, quando è stata posta in essere, non era emerso lo spessore criminale di -OMISSIS- e la società non intratteneva rapporti con la P.A. (avviato solo nel 2018).
Quanto al primo aspetto, deve osservarsi che, in primo luogo, il decorso di soli 7 anni dalla cessione di quote all’adozione del provvedimento interdittivo non è tale da confinare la suddetta situazione sintomatica nell’ambito delle circostanze temporalmente risalenti e, come tali, bisognevoli di attualizzazione ai fini preventivi.
Inoltre, la perdurante rilevanza sintomatica della menzionata operazione societaria non deve essere valutata ex se , ma in collegamento con la proiezione temporale del disegno elusivo cui essa risulta, come detto, strumentale: poiché questo è sganciato da un rigido e predeterminato termine di efficacia, ne discende che anche l’esigenza preventiva cui risponde la misura interdittiva è indipendente da un predefinito orizzonte temporale, superato il quale si renda necessaria, al fine di valorizzare quella circostanza ai fini preventivi, l’acquisizione di elementi attualizzanti.
Quanto al secondo profilo deduttivo, deve osservarsi che il primo provvedimento restrittivo adottato nei confronti di -OMISSIS- è datato 19 settembre 2016 ed è stato emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli nell’ambito del p.p. n. -OMISSIS-, per cui, in mancanza di contrarie allegazioni della parte ricorrente, è ragionevole presumere che i fatti per i quali il suddetto è stato arrestato (e successivamente condannato) risalgano al periodo precedente ed abbraccino quindi anche l’epoca in cui è stata realizzata la citata operazione di cessione di quote sociali, mentre lo stretto rapporto esistente tra la ex -OMISSIS- ed il menzionato pregiudicato, culminato nel matrimonio, rende estremamente improbabile che la stessa – e, per suo tramite, i fratelli, attuali soci ed amministratori della società interdetta – non fosse a conoscenza delle vicissitudini criminali del marito.
Per finire, quanto al terzo aspetto oggetto di allegazione da parte della appellante, deve osservarsi che la formale recisione di ogni rapporto -OMISSIS- e la società interdetta, per assumere connotazione elusiva, non presuppone necessariamente l’attuale (o imminente) instaurazione di rapporti tra la società e la P.A., essendo sufficiente che, proprio in ragione del suo oggetto sociale e della sua attività principale, connessa all’allevamento di capi di bestiame ed alla produzione di latte, non possa escludersi che essa, quando lo avesse ritenuto opportuno, avrebbe potuto decidere di attingere alle risorse pubbliche disponibili per le imprese operanti nel suddetto segmento di mercato.
14. Infondato è anche il motivo di appello inteso a criticare la sentenza appellata nella parte in cui ha respinto la censura diretta a lamentare la contraddizione asseritamente rilevabile tra il provvedimento interdittivo impugnato ed i relativi atti istruttori, laddove danno atto della insussistenza di informazioni rilevanti ai fini antimafia a carico della società interdetta e dei suoi soci.
Deve invero osservarsi che le informazioni di segno negativo non rilevano quali attestazioni di immunità della società interessata e dei suoi componenti dall’influenza mafiosa, ma assumono un valore neutro dal punto di vista preventivo, sì che la loro rilevanza, così correttamente intesa, è superata ed assorbita dagli elementi di segno positivo (in ordine al pericolo di condizionamento mafioso cui quella è soggetta) raccolti dagli organi investigativi.
15. Allo stesso modo, non sono idonei ad inficiare la tenuta argomentativa del provvedimento interdittivo lo stato di incensuratezza degli attuali soci della società ricorrente e l’assenza di indici economici della ingerenza mafiosa.
Deve infatti osservarsi che la funzione preventiva si muove in uno spazio di carattere anticipatorio, che non richiede necessariamente che a carico dei soggetti interessati siano riscontrabili pregiudizi di carattere penale: anche la mancata rilevazione di anomalie di carattere patrimoniale, quindi, non dimostra l’erroneità della prognosi infiltrativa, la quale è finalizzata alla enucleazione di fatti sintomatici del pericolo di condizionamento e non necessariamente dell’avvenuta contaminazione aziendale e della consumata distorsione criminale delle sue logiche operative, senza omettere di evidenziare che questa non si manifesta necessariamente attraverso i fenomeni di incremento/decremento patrimoniale menzionati dalla parte ricorrente.
16. Allo stesso modo, non sono idonei ad inficiare la legittimità dell’informativa prefettizia le risultanze positive della misura del controllo giudiziario cui la società è stata ammessa ed il provvedimento liberatorio successivamente emesso dalla Prefettura di Caserta sulla scorta dei relativi esiti: è sufficiente evidenziare che mentre la legittimità del provvedimento interdittivo va esplorata in una prospettiva ex post , tesa a verificare se il ragionamento indiziario svolto dalla Prefettura, sulla base degli elementi raccolti in sede istruttoria, conduca alla plausibile affermazione del pericolo di condizionamento, il controllo giudiziario si sviluppa in una dimensione pro futuro, essendo finalizzato ad accertare, in sede di ammissione, se l’impresa esposta al pericolo di condizionamento sia effettivamente capace di affrancarsi dall’influenza mafiosa e, in sede conclusiva, che, sulla base dell’attività di monitoraggio posta in essere dal controllore, l’attività di impresa sia suscettibile di svolgersi senza essere ispirata da fattori estranei ad una logica di sana e trasparente imprenditorialità.
Anche quando, quindi, le due verifiche – quella preventiva della Prefettura e quella a posteriori del Tribunale della Prevenzione – conducano ad esiti difformi ed apparentemente divergenti, a fondamento di tale diversità non è ravvisabile la contrapposizione tra due letture della posizione dell’impresa rispetto al pericolo infiltrativo – in un caso di esposizione e nell’altro di immunità – ma la non sovrapponibilità dei criteri interpretativi utilizzati nelle due sedi, in un caso rivolti alla prognosi, condotta sulla base degli elementi sintomatici acquisiti in sede istruttoria, circa il rischio di deviazione dell’impresa verso traiettorie contigue alla criminalità organizzata, nell’altro all’analisi dell’attività imprenditoriale posta in essere nel periodo di osservazione al fine di rinvenire eventuali tracce della contaminazione mafiosa e di verificare la capacità dell’impresa di operare in futuro secondo canoni di trasparenza e linearità operativa.
17. La reiezione della domanda di riforma della sentenza appellata, quanto al petitum di annullamento del provvedimento interdittivo, non può che condurre ad identico esito per quanto attiene alla nota di A.G.E.A. di decadenza dei contributi percepiti dalla ricorrente e di intimazione della restituzione degli stessi.
18. Deve adesso esaminarsi la censura subordinata, con la quale la società appellante lamenta che il T.A.R. ha omesso di rilevare ex officio – e conseguentemente dichiarare – l’improcedibilità del ricorso, quale conseguenza dell’ammissione della ricorrente al controllo giudiziario, dell’esito positivo dello stesso e del rilascio dell’informativa liberatoria da parte della Prefettura di Caserta: eventi che avrebbero fatto venir meno l’interesse della ricorrente all’accoglimento del gravame.
18.1. La censura non può essere accolta.
18.2. In primo luogo, non può non rilevarsi l’intrinseca contraddittorietà che inficia l’impostazione difensiva sulla quale è strutturato l’atto di appello e, in particolare, la gradazione tra le censure attinenti al merito della sentenza appellata, dianzi analizzate, e quella in esame: se infatti la ricorrente fosse effettivamente priva dell’interesse all’annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado, non si vede quale interesse essa abbia inteso tutelare mediante la domanda di riforma della sentenza appellata formulata in via principale, sì che, ove la censura subordinata fosse meritevole di accoglimento, e la carenza dell’interesse all’annullamento dei provvedimenti impugnati effettivamente rilevabile, il Collegio avrebbe dovuto rilevare in via preliminare – a prescindere da quanto statuito, od omesso di statuire, dal T.A.R. – l’inammissibilità dell’appello, non essendo ravvisabile sullo sfondo della sua proposizione un interesse concreto ed attuale della ricorrente alla riforma della sentenza appellata e, quindi, all’accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
18.3. In ogni caso, ove la ricorrente, per effetto degli eventi suindicati, fosse effettivamente stata privata dell’interesse all’annullamento dei provvedimenti impugnati, sarebbe stata tenuta, in conformità ad evidenti principi di correttezza e lealtà processuale, a farne espressa dichiarazione dinanzi al T.A.R.: ciò che non è avvenuto nemmeno con la memoria depositata dopo aver versato in atti i documenti suindicati.
18.4. Per finire, è evidente che il perdurante interesse all’annullamento dei provvedimenti impugnati si correla all’effetto ex nunc dell’informativa liberatoria, inidonea come tale a privare del suo presupposto legittimante la nota consequenziale con la quale A.G.E.A., come si è detto, ha dichiarato la decadenza dei contributi percepiti dalla ricorrente e intimato alla stessa di restituire quelli indebitamente percepiti: ciò che avrebbe imposto, al fine di produrre l’effetto processuale invocato, una espressa dichiarazione di sopravvenuto venir meno dell’interesse al ricorso da parte della sua promotrice, non potendo il giudice ricavarlo d’ufficio, come da essa preteso, in un quadro fattuale e giuridico affatto univoco da tale punto di vista.
18.5. Quanto poi alla lamentata violazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a. da parte del T.A.R., premesso che il disposto normativo prevede che “ se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale ”, l’insussistenza dei relativi presupposti applicativi discende dal fatto che nessuna “ questione rilevata d’ufficio ” è stata posta a fondamento della sentenza appellata.
19. Va infine dichiarata inammissibile la domanda, ulteriormente subordinata, di declaratoria della improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (e quindi, per logica conseguenza, dell’appello), essendo palesemente incompatibile, come si è detto, con la domanda formulata in via principale, sulla scorta delle censure innanzi esaminate, di riforma nel merito della sentenza appellata: ciò anche considerato che l’interesse al ricorso in capo alla parte ricorrente non può venir meno secundum eventum litis .
20. Infine, l’originalità dell’oggetto della controversia giustifica la compensazione delle spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del giudizio di appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e tutti gli altri soggetti privati menzionati nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
EL IN, Presidente
EZ UL, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EZ UL | EL IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.