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Sentenza 20 febbraio 2024
Sentenza 20 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 20/02/2024, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel. Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. 2339/2023 avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli di genitori non coniugati promossa con ricorso congiunto in data 28.12.2023 da: (c.f. Parte_1
) nato a [...] il [...] e (c.f. C.F._1 Parte_2
) nata a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Iannello e C.F._2
Ricciardi e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno introdotto il presente giudizio in data 28.12.2023 con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale il giorno 09.06.2016 è nato il figlio
, regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori;
di aver deciso – essendo venuti meno i presupposti Per_1 per la prosecuzione di una vita di coppia – di cessare la loro convivenza;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata;
di avere concordato le seguenti condizioni di mantenimento nell'interesse del figlio : Per_1
“1) i genitori vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2) il figlio è affidato congiuntamente ai genitori, con collocazione abitativa e residenza anagrafica Per_1 presso la madre, con la quale abita nella attuale casa familiare di Via della Concia, 56, alla Spezia;
3) i genitori si impegnano reciprocamente ad adoperarsi affinché entrambi possano mantenere con il figlio un rapporto equilibrato e continuativo perchè possa ricevere pariteticamente da entrambi cura, educazione ed istruzione;
in questo senso si obbligano ed impegnano al dialogo ed alla massima e più leale collaborazione nell'interesse del figlio;
le decisioni che riguardano il minore verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole, per quanto necessario;
le scelte di ordinaria quotidianità saranno assunte in modo disgiunto, ma nel rispetto di un univoco progetto di educazione e di crescita del figlio, per quanto ancora minorenne;
4) il padre potrà vedere ed avere con sé il figlio liberamente, previo accordo con la madre, Per_1 impegnandosi al rispetto dei ritmi di vita e degli impegni scolastici e ricreativi del figlio stesso. Il regime minimo di visita del padre sarà, in via alternata bisettimanale: nella prima settimana il martedì sera (dalle ore 19.00 alle ore 8.00), nonché nel week-end dalle ore 19 del venerdì fino alle ore 19 del sabato;
nella seconda settimana, sempre il martedì sera (dalle ore 19.00 alle ore 8.00), nonché nel weekend dalle ore 19 del sabato fino alle ore 19 della domenica;
negli altri giorni, il sig. sarà libero di Parte_1 vedere e/o tenere con sé il figlio quando vorrà, con onere di preavviso di almeno due ore e compatibilmente con le esigenze dettate dagli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e purchè ciò si concili con gli orari lavorativi della madre;
5) il figlio , durante le vacanze estive, trascorrerà nel mese di luglio una settimana presso il padre, Per_1 eventualmente da trascorrere anche presso località di villeggiatura, previa comunicazione alla madre della destinazione;
la madre avrà diritto a trascorrere un periodo di vacanza con il minore, lontano dalla propria residenza per un corrispondente periodo di una settimana, previa comunicazione al padre della destinazione: in tal caso, resta inteso che verrà sospeso per il corrispondente periodo la suindicata regolamentazione di visite e pernotti del figlio presso il padre;
6) il figlio trascorrerà le seguenti festività nazionali, secondo il criterio dell'alternanza sia annuale Per_1 sia progressiva tra i genitori: 1. ; 2. ;
3. Capodanno;
4. Epifania;
5. ;
6. Pasquetta;
CP_1 CP_2 CP_3
7. Ferragosto, con la precisazione che negli anni pari la madre trascorrerà con il figlio le festività dispari, e negli anni dispari le festività pari, nonché che, nelle festività trascorse presso il padre, questi lo terrà con sé dalle ore 19:00 del dì precedente fino alle ore 19 del dì festivo;
7) il padre concorrerà al mantenimento ordinario del figlio con un assegno mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT e da versarsi entro il giorno quinto di ogni mese;
8) detto contributo al mantenimento ordinario del figlio sarà integrato altresì dall'obbligo in capo al padre di farsi diretto ed esclusivo carico del pagamento dell'intero importo dovuto per la mensa scolastica del minore;
9) quanto alle spese straordinarie, esse saranno suddivise tra i genitori in quota paritaria tra loro e la loro disciplina sarà regolata secondo il Protocollo 13.12.2018 vigente presso l'Ill.mo Tribunale, che i ricorrenti dichiarano di avere esaminato e compreso;
10) ove spettanti in forza della normativa vigente ratione temporis, le deduzioni fiscali per oneri familiari relative al figlio competeranno a ciascun genitore in ragione della metà ciascuno;
le spese mediche saranno detratte fiscalmente da chi effettivamente ne avrà sostenuto l'onere; le altre spese fiscalmente detraibili saranno ripartite tra i genitori in ragione dell'esatta metà ciascuno (in quanto siano effettivamente state sostenute in parti eguali); al genitore convivente col figlio competeranno, se spettanti, i benefici per il Per_1 c.d. assegno unico o forma assistenziale / previdenziale equipollente;
11) i ricorrenti dichiarano di aver già prima d'ora risolto ogni altro loro rapporto di natura economico- patrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto in questa sede previsto e pattuito;
12) le parti si prestano il consenso reciproco al rilascio o rinnovo dei passaporti e degli altri documenti di espatrio;
essi altresì esprimono consenso per il rilascio del passaporto individuale del minore, con l'indicazione, sul medesimo, dei nomi di entrambi i genitori, e di essi soli, quali accompagnatori;
13) le parti convengono espressamente che le spese di assistenza legale nel presente giudizio sono compensate tra le parti”. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. All'udienza del 15.02.2024, le parti sono comparse insistendo come da ricorso, dichiarando espressamente all'uopo di non volersi riconciliare. Tanto premesso, si prende atto delle condizioni di affidamento e mantenimento sopra riportate, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico morale ed affettivo della prole minorenne.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.:
- omologa le condizioni concordate tra le parti, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità.
La Spezia, 15.02.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore DI ROBERTO Lucia SEBASTIANI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel. Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. 2339/2023 avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli di genitori non coniugati promossa con ricorso congiunto in data 28.12.2023 da: (c.f. Parte_1
) nato a [...] il [...] e (c.f. C.F._1 Parte_2
) nata a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Iannello e C.F._2
Ricciardi e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno introdotto il presente giudizio in data 28.12.2023 con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale il giorno 09.06.2016 è nato il figlio
, regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori;
di aver deciso – essendo venuti meno i presupposti Per_1 per la prosecuzione di una vita di coppia – di cessare la loro convivenza;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata;
di avere concordato le seguenti condizioni di mantenimento nell'interesse del figlio : Per_1
“1) i genitori vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2) il figlio è affidato congiuntamente ai genitori, con collocazione abitativa e residenza anagrafica Per_1 presso la madre, con la quale abita nella attuale casa familiare di Via della Concia, 56, alla Spezia;
3) i genitori si impegnano reciprocamente ad adoperarsi affinché entrambi possano mantenere con il figlio un rapporto equilibrato e continuativo perchè possa ricevere pariteticamente da entrambi cura, educazione ed istruzione;
in questo senso si obbligano ed impegnano al dialogo ed alla massima e più leale collaborazione nell'interesse del figlio;
le decisioni che riguardano il minore verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole, per quanto necessario;
le scelte di ordinaria quotidianità saranno assunte in modo disgiunto, ma nel rispetto di un univoco progetto di educazione e di crescita del figlio, per quanto ancora minorenne;
4) il padre potrà vedere ed avere con sé il figlio liberamente, previo accordo con la madre, Per_1 impegnandosi al rispetto dei ritmi di vita e degli impegni scolastici e ricreativi del figlio stesso. Il regime minimo di visita del padre sarà, in via alternata bisettimanale: nella prima settimana il martedì sera (dalle ore 19.00 alle ore 8.00), nonché nel week-end dalle ore 19 del venerdì fino alle ore 19 del sabato;
nella seconda settimana, sempre il martedì sera (dalle ore 19.00 alle ore 8.00), nonché nel weekend dalle ore 19 del sabato fino alle ore 19 della domenica;
negli altri giorni, il sig. sarà libero di Parte_1 vedere e/o tenere con sé il figlio quando vorrà, con onere di preavviso di almeno due ore e compatibilmente con le esigenze dettate dagli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e purchè ciò si concili con gli orari lavorativi della madre;
5) il figlio , durante le vacanze estive, trascorrerà nel mese di luglio una settimana presso il padre, Per_1 eventualmente da trascorrere anche presso località di villeggiatura, previa comunicazione alla madre della destinazione;
la madre avrà diritto a trascorrere un periodo di vacanza con il minore, lontano dalla propria residenza per un corrispondente periodo di una settimana, previa comunicazione al padre della destinazione: in tal caso, resta inteso che verrà sospeso per il corrispondente periodo la suindicata regolamentazione di visite e pernotti del figlio presso il padre;
6) il figlio trascorrerà le seguenti festività nazionali, secondo il criterio dell'alternanza sia annuale Per_1 sia progressiva tra i genitori: 1. ; 2. ;
3. Capodanno;
4. Epifania;
5. ;
6. Pasquetta;
CP_1 CP_2 CP_3
7. Ferragosto, con la precisazione che negli anni pari la madre trascorrerà con il figlio le festività dispari, e negli anni dispari le festività pari, nonché che, nelle festività trascorse presso il padre, questi lo terrà con sé dalle ore 19:00 del dì precedente fino alle ore 19 del dì festivo;
7) il padre concorrerà al mantenimento ordinario del figlio con un assegno mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT e da versarsi entro il giorno quinto di ogni mese;
8) detto contributo al mantenimento ordinario del figlio sarà integrato altresì dall'obbligo in capo al padre di farsi diretto ed esclusivo carico del pagamento dell'intero importo dovuto per la mensa scolastica del minore;
9) quanto alle spese straordinarie, esse saranno suddivise tra i genitori in quota paritaria tra loro e la loro disciplina sarà regolata secondo il Protocollo 13.12.2018 vigente presso l'Ill.mo Tribunale, che i ricorrenti dichiarano di avere esaminato e compreso;
10) ove spettanti in forza della normativa vigente ratione temporis, le deduzioni fiscali per oneri familiari relative al figlio competeranno a ciascun genitore in ragione della metà ciascuno;
le spese mediche saranno detratte fiscalmente da chi effettivamente ne avrà sostenuto l'onere; le altre spese fiscalmente detraibili saranno ripartite tra i genitori in ragione dell'esatta metà ciascuno (in quanto siano effettivamente state sostenute in parti eguali); al genitore convivente col figlio competeranno, se spettanti, i benefici per il Per_1 c.d. assegno unico o forma assistenziale / previdenziale equipollente;
11) i ricorrenti dichiarano di aver già prima d'ora risolto ogni altro loro rapporto di natura economico- patrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto in questa sede previsto e pattuito;
12) le parti si prestano il consenso reciproco al rilascio o rinnovo dei passaporti e degli altri documenti di espatrio;
essi altresì esprimono consenso per il rilascio del passaporto individuale del minore, con l'indicazione, sul medesimo, dei nomi di entrambi i genitori, e di essi soli, quali accompagnatori;
13) le parti convengono espressamente che le spese di assistenza legale nel presente giudizio sono compensate tra le parti”. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. All'udienza del 15.02.2024, le parti sono comparse insistendo come da ricorso, dichiarando espressamente all'uopo di non volersi riconciliare. Tanto premesso, si prende atto delle condizioni di affidamento e mantenimento sopra riportate, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico morale ed affettivo della prole minorenne.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.:
- omologa le condizioni concordate tra le parti, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità.
La Spezia, 15.02.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore DI ROBERTO Lucia SEBASTIANI