Articolo 389 del Codice di procedura penale
Articolo 335Articolo 335 ter
Versione
24 ottobre 1989
Art. 389. Casi di immediata liberazione dell'arrestato o del fermato 1. Se risulta evidente che l'arresto o il fermo e' stato eseguito per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge o se la misura dell'arresto o del fermo e' divenuta inefficace a norma degli articoli 386 comma 7 e 390 comma 3, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato o il fermato sia posto immediatamente in liberta'.
2. La liberazione e' altresi' disposta prima dell'intervento del pubblico ministero dallo stesso ufficiale di polizia giudiziaria, che ne informa subito il pubblico ministero del luogo dove l'arresto o il fermo e' stato eseguito.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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