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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1419/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 16/01/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1419/2023 R.G.A.L. vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Jacopo Baldi (nuovo difensore costituito in data
3.09.2024)
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente – Contumace CP_1
Oggetto: Merito dopo ATP.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara che è affetta dalle patologie di cui in motivazione Parte_1 con decorrenza dall'1.11.2023 e che, per l'effetto, la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini è ridotta in modo permanente a meno di
1/3, con conseguente diritto a beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della L. 222/194.
2. Compensa le spese processuali.
pagina 1 di 4 3. Pone a carico dell' le spese di CTU del procedimento di ATPO n. 1606/2022 e CP_1 del presente giudizio, liquidate con separato decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata, con ricorso depositato in data 17.03.2023 ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., ritualmente notificato, conviene in giudizio l in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore, chiedendo che sia accertato che, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa con cui chiedeva all' l'erogazione CP_1 dell'assegno ordinario di invalidità previsto dall'art. 1 della L. 222/1984 (ovvero dall'epoca successiva che sarà accertata all'esito del giudizio), la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini è ridotta in modo permanente a meno di 1/3 a causa delle patologie di cui è affetta. Riferisce di avere presentato la domanda amministrativa all' il 31.08.2021, rigettata per motivi sanitari, per cui, dopo avere CP_1 proposto ricorso gerarchico al Comitato Provinciale dell'Istituto, rimasto inevaso, presentava ricorso di ATPO, iscritto al n. 1606/2022 RGAL, al cui esito il CTU nominato dal Tribunale di Velletri confermava il giudizio negativo espresso nella fase amministrativa. Contestava, quindi, le conclusioni del CTU, dando così corso all'odierno giudizio di merito.
L' benché ritualmente citato non si costituiva in giudizio per cui ne veniva dichiarata CP_1 la contumacia.
Giova premettere che le contestazioni alla CTU proposte nell'ambito del procedimento di
ATPO sono state depositate dalla parte in Cancelleria entro il termine assegnato dall'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. (tenuto conto dei termini fissati nel verbale di conferimento incarico e giuramento del CTU), e, nei successivi 30 giorni, è stato proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente, con l'acquisizione degli atti del procedimento di ATPO n. 1606/2022, nonché con la rinnovazione della CTU medico-legale in ragione del dedotto aggravamento delle condizioni di salute della sig.ra certificate dalla documentazione medica prodotta Pt_1 dal procuratore della parte in allegato al ricorso di merito e in corso di causa. Ed infatti l'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., impone di valutare gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario. La norma è espressione di un principio generale di economia processuale, ed pagina 2 di 4 è peraltro applicabile, secondo la giurisprudenza di legittimità -in base al canone interpretativo desunto dal precetto costituzionale di razionalità e di uguaglianza- oltre che per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali dovute ai mutilati e invalidi civili ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, anche per la particolare prestazione assistenziale dovuta agli invalidi non autosufficienti, e cioè per l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n.18.
All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa, e precisato che, a parere del giudicante, non vi sono motivi ostativi a che nel giudizio di merito sia nominato lo CTU perito della fase dell'ATPO, qualora, com'è nel caso di specie, il giudicante ritenga condivisibili le conclusioni a cui era pervenuto il perito dell'ufficio nel procedimento di ATPO e la rinnovazione viene disposta al solo fine di accertare il dedotto sopravvenuto aggravamento delle condizioni di salute dell'invalido, osserva il giudicante che, all'esito dell'accertamento peritale condotto nel presene giudizio Dr. , previo esame della Persona_1 documentazione sanitaria sopravvenuta alla fase dell'ATPO, e sottoposta la ricorrente a nuova visita medico-legale, pone la diagnosi di: “Cardiopatia ipertensiva in classe NHYA II discopatia protrusiva L4-L5 e L5-S1senza stenosi del canale con radicolopatia spondiliartrosi dorsale in soggetto con osteoporosi e piede piatto valgo bilaterale, spina calcaneare. Tireopatia nodulare in eutiroidismo. Pregressa stripping della safena dx”.
Ciò posto premette che le attività confacenti alla ricorrente vanno individuate in attività manuali indifferenziate medio gravose e che va opportunamente considerato che da alcuni anni è disoccupata in quanto a suo dire è stata costretta a lasciare l'attività di collaboratrice domestica, svolta per conto di una diocesi in modo continuativa per 8 ore al giorno, dal 2002 al 2019 per motivi di salute.
Evidenzia che, attualmente, il quadro clinico della periziata è peggiorato rispetto alla prima visita medico-legale del 10.11.2022 per la presenza di una cardiopatia ipertensiva classificata in II classe NHYA (cfr. Visita cardiologica del 20.11.2023) così come è peggiorato il quadro radiologico della spondilodiscoartrosi per interessamento foraminale L5-S1(cfr. 21.2.2024 Referto RMN Colonna Lombo sacrale). Conclude, quindi, che tali patologie riducono a meno di 1/3 la capacità di lavoro della ricorrente in occupazioni confacenti e che la decorrenza dei predetti requisiti sanitari utili per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, ex. art. 1 della L. 222/1984, va individuare dal mese di novembre 2023, epoca della visita cardiologica.
pagina 3 di 4 In relazione alle riferite conclusioni ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dalla parte ricorrente e su quanto direttamente obiettivato nel corso della visita peritale. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico- legali. Ne è prova che le parti, ricevuta la bozza della relazione, non hanno fatto pervenire al CTU osservazioni critiche.
Il ricorso di merito è, quindi, fondato e merita di essere accolto.
L'esito sfavorevole del procedimento di ATPO e l'accertamento del requisito sanitario utile per accedere alla prestazione previdenziale in parola con decorrenza successiva alla data del deposito del ricorso di merito giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.
Le spese di entrambe le CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' anche tenuto conto del fatto che la ricorrente possiede i requisiti per poter CP_1 beneficiare dell'esonero degli oneri processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come da autocertificazione in atti.
Velletri, 16 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 16/01/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1419/2023 R.G.A.L. vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Jacopo Baldi (nuovo difensore costituito in data
3.09.2024)
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente – Contumace CP_1
Oggetto: Merito dopo ATP.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara che è affetta dalle patologie di cui in motivazione Parte_1 con decorrenza dall'1.11.2023 e che, per l'effetto, la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini è ridotta in modo permanente a meno di
1/3, con conseguente diritto a beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della L. 222/194.
2. Compensa le spese processuali.
pagina 1 di 4 3. Pone a carico dell' le spese di CTU del procedimento di ATPO n. 1606/2022 e CP_1 del presente giudizio, liquidate con separato decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata, con ricorso depositato in data 17.03.2023 ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., ritualmente notificato, conviene in giudizio l in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore, chiedendo che sia accertato che, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa con cui chiedeva all' l'erogazione CP_1 dell'assegno ordinario di invalidità previsto dall'art. 1 della L. 222/1984 (ovvero dall'epoca successiva che sarà accertata all'esito del giudizio), la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini è ridotta in modo permanente a meno di 1/3 a causa delle patologie di cui è affetta. Riferisce di avere presentato la domanda amministrativa all' il 31.08.2021, rigettata per motivi sanitari, per cui, dopo avere CP_1 proposto ricorso gerarchico al Comitato Provinciale dell'Istituto, rimasto inevaso, presentava ricorso di ATPO, iscritto al n. 1606/2022 RGAL, al cui esito il CTU nominato dal Tribunale di Velletri confermava il giudizio negativo espresso nella fase amministrativa. Contestava, quindi, le conclusioni del CTU, dando così corso all'odierno giudizio di merito.
L' benché ritualmente citato non si costituiva in giudizio per cui ne veniva dichiarata CP_1 la contumacia.
Giova premettere che le contestazioni alla CTU proposte nell'ambito del procedimento di
ATPO sono state depositate dalla parte in Cancelleria entro il termine assegnato dall'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. (tenuto conto dei termini fissati nel verbale di conferimento incarico e giuramento del CTU), e, nei successivi 30 giorni, è stato proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente, con l'acquisizione degli atti del procedimento di ATPO n. 1606/2022, nonché con la rinnovazione della CTU medico-legale in ragione del dedotto aggravamento delle condizioni di salute della sig.ra certificate dalla documentazione medica prodotta Pt_1 dal procuratore della parte in allegato al ricorso di merito e in corso di causa. Ed infatti l'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., impone di valutare gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario. La norma è espressione di un principio generale di economia processuale, ed pagina 2 di 4 è peraltro applicabile, secondo la giurisprudenza di legittimità -in base al canone interpretativo desunto dal precetto costituzionale di razionalità e di uguaglianza- oltre che per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali dovute ai mutilati e invalidi civili ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, anche per la particolare prestazione assistenziale dovuta agli invalidi non autosufficienti, e cioè per l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n.18.
All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa, e precisato che, a parere del giudicante, non vi sono motivi ostativi a che nel giudizio di merito sia nominato lo CTU perito della fase dell'ATPO, qualora, com'è nel caso di specie, il giudicante ritenga condivisibili le conclusioni a cui era pervenuto il perito dell'ufficio nel procedimento di ATPO e la rinnovazione viene disposta al solo fine di accertare il dedotto sopravvenuto aggravamento delle condizioni di salute dell'invalido, osserva il giudicante che, all'esito dell'accertamento peritale condotto nel presene giudizio Dr. , previo esame della Persona_1 documentazione sanitaria sopravvenuta alla fase dell'ATPO, e sottoposta la ricorrente a nuova visita medico-legale, pone la diagnosi di: “Cardiopatia ipertensiva in classe NHYA II discopatia protrusiva L4-L5 e L5-S1senza stenosi del canale con radicolopatia spondiliartrosi dorsale in soggetto con osteoporosi e piede piatto valgo bilaterale, spina calcaneare. Tireopatia nodulare in eutiroidismo. Pregressa stripping della safena dx”.
Ciò posto premette che le attività confacenti alla ricorrente vanno individuate in attività manuali indifferenziate medio gravose e che va opportunamente considerato che da alcuni anni è disoccupata in quanto a suo dire è stata costretta a lasciare l'attività di collaboratrice domestica, svolta per conto di una diocesi in modo continuativa per 8 ore al giorno, dal 2002 al 2019 per motivi di salute.
Evidenzia che, attualmente, il quadro clinico della periziata è peggiorato rispetto alla prima visita medico-legale del 10.11.2022 per la presenza di una cardiopatia ipertensiva classificata in II classe NHYA (cfr. Visita cardiologica del 20.11.2023) così come è peggiorato il quadro radiologico della spondilodiscoartrosi per interessamento foraminale L5-S1(cfr. 21.2.2024 Referto RMN Colonna Lombo sacrale). Conclude, quindi, che tali patologie riducono a meno di 1/3 la capacità di lavoro della ricorrente in occupazioni confacenti e che la decorrenza dei predetti requisiti sanitari utili per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, ex. art. 1 della L. 222/1984, va individuare dal mese di novembre 2023, epoca della visita cardiologica.
pagina 3 di 4 In relazione alle riferite conclusioni ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dalla parte ricorrente e su quanto direttamente obiettivato nel corso della visita peritale. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico- legali. Ne è prova che le parti, ricevuta la bozza della relazione, non hanno fatto pervenire al CTU osservazioni critiche.
Il ricorso di merito è, quindi, fondato e merita di essere accolto.
L'esito sfavorevole del procedimento di ATPO e l'accertamento del requisito sanitario utile per accedere alla prestazione previdenziale in parola con decorrenza successiva alla data del deposito del ricorso di merito giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.
Le spese di entrambe le CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' anche tenuto conto del fatto che la ricorrente possiede i requisiti per poter CP_1 beneficiare dell'esonero degli oneri processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come da autocertificazione in atti.
Velletri, 16 gennaio 2025
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dott.ssa Raffaella Falcione
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