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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente/rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 4598/2023, riservata in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 22 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come modificato dall'art.3, comma 19, lett. b), del Dlgs. n. 149/2022 e vertente
TRA
c.f.: rappresentato e difeso E_ C.F._1
dell'avv. Saverino Pellino c.f. , elett.te domiciliato presso lo studio C.F._2 del suddetto difensore in Venticano (AV) alla via Santa Maria n. 32; pec e fax:
Email_1 P.IVA_1
APPELLANTE
CONTRO
p.iva n. in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., quale impresa designata per il FGVS- Regione Campania, con sede in Mogliano
Veneto (TV) alla via Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Capocasale,
c.f.: presso il cui studio elettivamente domicilia, in Benevento, alla C.F._3
via G. Toma, 13; Pec e fax: 0824313347 Email_2
APPELLATA OGGETTO: appello avverso la sentenza del tribunale di Benevento n. 911/2023, pubblicata il 18/04/2023 e non notificata, in materia di risarcimento del danno da sinistro stradale
FGVS.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa che si abbiano per integralmente riprodotti.
RAGIONI DI FATTO DELLA DECISIONE
1. Con appello notificato in data 17.10.2023 e iscritto a ruolo il 24.10.2023 E_ ha impugnato la sentenza n. 911/2023 pubblicata il 18.4.2023 con cui il Tribunale
[...]
di Benevento ha rigettato la sua domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali e di rimborso spese mediche da investimento provocato da veicolo non identificato.
1.1. In primo grado l'attore aveva dedotto che il giorno 31.5.2015 alle ore 11,30 circa mentre si trovava alla guida della sua bicicletta in Sant'Angelo a Cupolo (BN), con direzione di marcia Avellino, era stato urtato da altro ciclista che, a sua volta, era stato precedentemente urtato da una autovettura non identificata che fuoriusciva da una traversa privata, cadendo a terra e riportando le lesioni meglio descritte in citazione e accertate presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale civile “G. Rummo” di Benevento.
1.2. Nel respingere la domanda, il tribunale, sulla base dell'istruttoria svolta a mezzo interrogatorio formale dell'attore, prova per testi e CTU medico-legale, ha ritenuto che non fosse stata sufficientemente provata la circostanza secondo cui il sinistro di causa si sarebbe verificato per la condotta colposa di un altro veicolo rimasto sconosciuto, osservando, in particolare, che era incerta la dinamica del sinistro (non vertendosi in ipotesi di investimento diretto) ma, soprattutto, era indimostrata l'impossibilità incolpevole di identificare il veicolo responsabile, anche in un secondo momento, posto che dalle dichiarazioni dei testi escussi ( e ) era emerso che la conducente del veicolo Testimone_1 Testimone_2 antagonista si era fermata e che sul posto erano ancora presenti l'altro ciclista e diverse persone, lacuna probatoria non suscettibile di essere colmata dalla presentazione della querela da parte del danneggiato, in presenza di un quadro probatorio incerto.
2. Con l'unico articolato motivo d'impugnazione l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., con riguardo alla valutazione del materiale probatorio prodotto in giudizio. In particolare, ha criticato l'affermazione secondo cui non sarebbe dimostrata la dinamica del sinistro e l'attribuibilità della responsabilità dello stesso alla conducente del veicolo rimasto sconosciuto in quanto a suo parere in contrasto con la documentazione prodotta e le deposizioni testimoniali. Il primo giudice avrebbe, infatti, trascurato di valorizzare che vi era stato l'intervento dei carabinieri nonché del 118 per prestare soccorso;
che vi era stata successiva denuncia;
che i testi escussi, sigg.ri e avevano entrambi, con dovizia di particolari, confermato Testimone_1 Testimone_2 la modalità del sinistro come descritto in citazione. Ha contestato, altresì, l'affermazione del primo giudice secondo cui esso attore non aveva fornito la prova circa l'impossibilità di identificare, anche in un momento successivo, il soggetto responsabile, senza considerare che i testi escussi avevano precisato le ragioni per cui non avevano preso la targa del veicolo investitore, indicandone tuttavia la tipologia ( Lancia) nonché il sesso e l'età della conducente ( donna di circa 30/40 anni); che l'attore era svenuto dopo la caduta e, quindi, impossibilitato a rilevare la targa dell'auto pirata;
che egli non conosceva l'identità del ciclista coinvolto con lui nell'accaduto e solo in un secondo momento era riuscito a rintracciare i testimoni poi escussi in giudizio, senza riuscire ad avere notizie sull'identità della conducente del veicolo pirata o la targa dello stesso, non essendo tenuto allo svolgimento di più approfondite indagini.
Ha stigmatizzato, inoltre, l'irrilevanza della circostanza, emersa dalle testimonianze, che le due biciclette non procedessero in fila indiana perché l'evento si era verificato nel centro abitato ove vigeva il solo divieto per i velocipedi di circolare affiancati in numero superiore a due ai sensi dell'art. 186 C.d.S.
Ha concluso chiedendo, previa sospensione della provvisoria dell'esecuzione della sentenza di primo grado, in riforma integrale della stessa, la condanna del al risarcimento delle CP_2 lesioni subite e quantificate in euro 57.396,08, oltre danno morale e rimborso delle spese mediche, ovvero la condanna dell'appellata alla diversa somma determinata sulla base della
CTU medico legale già svolta in primo grado, oltre le spese della consulenza tecnica di parte e al pagamento delle spese legali.
3. In data 30.01.2024 si è costituita la di impresa designata alla Controparte_3 gestione del FGVS, chiedendo il rigetto dell'istanza inibitoria, e, nel merito, dell'appello per totale infondatezza, vinte le spese del giudizio. A tal fine, a conferma della dubbia veridicità della dinamica prospettata dall'appellante in citazione, ha ribadito che la stessa non era congruente con quanto riferito dallo stesso attore nella immediatezza in Pronto Soccorso dell'Ospedale “G. Rummo” di Benevento (cfr verbale di pronto soccorso del 31.5.2015 del seguente tenore “Ore 15 il pz inizia a ricordare la dinamica dell'accaduto. Riferisce di aver frenato di colpo per evitare la collisione con altro veicolo”) e con quanto accertato nella immediatezza dai carabinieri intervenuti sui luoghi (annotazione di servizio 31.5.2015 degli
Agenti di P.G. Aps e del seguente “Al dire dei Persona_1 Persona_2 passanti il ciclista si era spaventato perché da una traversa di detta strada stava uscendo un'autovettura, il ciclista per paura di investirlo frenava all'improvviso catapultandosi a terra sbattendo violentemente a terra sull' asfalto”).
4. E' stato acquisito il fascicolo telematico d'ufficio del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
5. Indi la causa è stata riservata in decisione all'udienza di discussione orale del 22 gennaio
2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc nuova formulazione.
RAGIONI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e la domanda risarcitoria va accolta nei termini di seguito esposti.
I profili sottoposti al vaglio di questa Corte distrettuale, che il primo giudice ha ritenuto non provati, sono due: l'esatta dinamica del sinistro;
l'impossibilità incolpevole del danneggiato di identificare il responsabile dell'accaduto.
Sulla dinamica del sinistro.
In ordine alle modalità del sinistro il primo giudice ha ritenuto inappagante la descrizione fornita dai testi escussi sigg.ri e circa l'effettiva dinamica Testimone_1 Testimone_2
del sinistro “soprattutto nella specie in cui non si tratta di investimento diretto” (cfr pag. 4 sentenza gravata), senza tuttavia evidenziare alcuna discordanza nelle loro deposizioni né lacune o incongruenze rispetto alla ricostruzione dedotta in citazione o contrasti con altre emergenze processuali.
La laconica conclusione cui è pervenuto il tribunale non è condivisibile. Ritiene, infatti, questa Corte, sulla scorta di una complessiva rivalutazione del materiale probatorio acquisito, e pur considerati i dubbi avanzati dalla società assicuratrice, provati i fatti costitutivi della domanda risarcitoria proposta dal nei termini che di E_
seguito si vanno ad esporre.
Soccorrono, in primo luogo, le concordi dichiarazioni dei testi su indicati, entrambi indifferenti rispetto all'esito del giudizio, in quanto non parenti né amici e/o conoscenti dell'appellante, che hanno riferito accadimenti cui hanno assistito di persona in quanto presenti sui luoghi di causa per le ragioni dettagliatamente spiegate nel corso della loro deposizione e che di seguito si riportano per esteso, onde dare conto della completezza e precisione di quanto da essi riferito.
Il teste , escusso all'udienza del 15 gennaio 2021, nel dare risposta a quanto Testimone_1 chiestogli dal G.I. ha così riferito “Ricordo che a fine maggio 2015 stavo venendo dalla località AR, dove avevo eseguito un lavoro ed ho incrociato mio fratello che Tes_2 stava fermo al Bar Tabacchi Motta, noi siamo parenti con i proprietari, mentre stavamo parlando affianco alla strada, fuori dal bar, nei pressi di fronte alla , dove vi è un Pt_2
piccolo spazio, abbiamo visto due ciclisti che arrivano, una macchina che usciva da una traversina, tocca un ciclista che poi è andato sull'altro ciclista, che è caduto, svenuto e poi abbiamo saputo che era questo Noi non lo conoscevamo prima, poi siamo stati Pt_1 rintracciati tramite un titolare del Bar. Se ben ricordo alla guida dell'autovettura Per_3
c'era una donna, mi sembra che si fermò anche lei, noi ci avvicinammo al ciclista svenuto, poi è arrivata un po' di gente, l'ambulanza e forse si è fermata qualche altra macchina.
Non ricordo bene cosa fece la conducente dell'auto, perché ero preso dalla persona svenuta
e c'era anche un po' di sangue.”
Ha, poi, confermato, i capi di prova articolati ai n. 1,2,3,4, e 5 della memoria istruttoria di parte attrice e altresì riconosciuto il luogo dell'evento apponendo un segno “X” sulla foto n.
5 bis ad indicare dove egli si trovava al momento del sinistro.
Nel rispondere alla domande rivoltegli, rispettivamente, dall'avv. Pellino, difensore dell'attore, e dall'avv. Capocasale, difensore della compagnia assicurativa, il predetto teste ha così risposto: (su domanda dell'avv. Pellino) “Il sinistro è accaduto sulla carreggiata, i ciclisti erano sulla carreggiata e poi nel cadere, naturalmente, si sono spostati un po', io ricordo che solo uno cadde, quello che è svenuto. Non ricordo l'altro e non lo conosco”;
(su domanda dell'avv. Capocasale) “ al momento del sinistro le due bici erano più o meno allineate, una un po' più avanti e l'altra un po' più indietro, ma non erano in fila indiana.
La bici di quello che è caduto era più al centro della carreggiata, era più esterno ed, infatti,
l'altro dopo essere stato colpito dalla macchina sulla propria destra, va verso sinistra e prende l'altro ciclista. Il primo ciclista non è caduto. Nell'immediato siamo corsi vicino al ciclista caduto a terra, ricordo vagamente che l'altro ciclista aveva una maglia bianca e verde, non ricordo null'altro, lo ricordo sulla bici, anche perché in testa aveva il caschetto, se ben ricordo aveva una maglietta bianca e rossa;
la conducente dell'autovettura Pt_1 ricordo che era una signora, era da sola, non mi ricordo se è scesa dalla macchina, poi c'è stata altra gente e non l'ho proprio più vista, né ci siamo interessati, in verità. Io e mio fratello siamo andati via dopo che è intervenuta l'ambulanza, non so se dopo sono intervenute le Forze dell'Ordine, finquando eravamo sui luoghi non sono intervenute. Io non ho chiamato nessuno perché qualcuno sul posto ha detto che aveva già provveduto a chiamare l'Ambulanza, nessuno ha parlato delle Forze dell'Ordine, non ce ne siamo interessati. Oltre a me e mio fratello, vicino al ciclista a terra si sono avvicinate altre persone, c'era un viavai, non saprei indicare quante persone, non ho riconosciuto nessuno dei presenti, perché non siamo di quella zona, siamo solo parenti dei titolari del Bar. Io abito a via Cupa Santalucia a Benevento. Non so dire quando e se è andato via l'altro ciclista, perché ero preso solo dalla persona svenuta a terra “.
Nel corso della medesima udienza è stato sentito l'altro teste sig. che, su Testimone_2 domanda del G.I., ha dichiarato: “Ricordo che a fine maggio, 30 o 31, del 2015 – così mi pare – era mattina, prima di mezzogiorno eravamo su via Avellino, a Motta, io ero con mio fratello, ci eravamo incontrati lì perché mio fratello stava facendo un lavoro in un paese più avanti, o AR non so, io ero al Bar che era di mio zio, in società con il Per_4 cognato, che è l'attuale gestore, quindi è rimasto un rapporto di amicizia ed io ero andato a confrontarmi per motivi di lavoro (perché anche io ho un bar), mio fratello mi ha raggiunto lì e ci siamo spostati per parlare in disparte delle cose nostre, abbiamo attraversato la strada e siamo andati di fronte, in uno spazio davanti la strada, antistante una struttura, dove c'era una edicola, mi sembra che ora non c'è una altra attività, ma non è una zona che frequentiamo abitualmente, perché io ho l'attività a Benevento che mi prende 20 ore al giorno circa. Mentre chiacchieravamo, abbiamo visto una macchina che sbucava da una traversina poco più avanti da noi sul nostro stesso lato, alla nostra destra, in direzione
o AR, due ciclisti stavano venendo da Benevento, sempre in direzione Per_4
o AR e la macchina, uscendo con il musetto, urta un ciclista che urta – a sua Per_4 volta – contro l'altro ciclista;
non ricordo la macchina su quale parte della bici ha urtato, né ricordo la prima bici contro quale parte della seconda bici ha urtato, sono degli attimi talmente veloci, sicuramente c'è stato l'urto ed anche le urla dei ciclisti;
il primo che è stato urtato non è caduto, l'altro si e si è fatto male, ci siamo avvicinati io – in verità – sono rimasto impressionato perché era pieno di sangue ed era privo di sensi. L'altro ciclista si è fermato lì, poi davanti al bar c'era gente, volevamo chiamare l'ambulanza, poi qualcuno ha detto che aveva già provveduto. Non mi sono interessato a vedere cosa diceva o faceva
l'altro ciclista, perché eravamo più presi dalle condizioni di quello che stava a terra;
noi non conoscevamo i ciclisti. Quando mi sono avvicinato si erano fermati sia il ciclista che la conducente, ma non conosco i nomi posso dirle che il ciclista aveva il casco e gli occhiali e, quindi, era irriconoscibile, ricordo che aveva una tutina di quelle da ciclista di colore chiaro, non ricordo altro. Si fermò anche la conducente, ricordo che era una lancia chiara, vado a memoria, ma non so dire il modello, la conducente era sola, ricordo che era una signora sui 30 o 40 anni, si è fermata, ma non saprei dire quanto tempo, una volta che è arrivata l'ambulanza, ce ne siamo andati, anche perché già c'era molta gente;
non ricordo se quando andammo via la conducente era già andata via o meno. Finquando noi siamo stati sui luoghi, non sono intervenute le Forze dell'Ordine, noi siamo rimasti per un quarto
d'ora, venti minuti circa”.
Al predetto teste sono stati poi letti i capi di prova testimoniale di parte attrice, che ha confermato, riconoscendo anch'egli i luoghi di causa e apponendo il segno ”X” sulla foto n.
5 bis per indicare esattamente la zona in cui si trovava con il fratello al momento dell'evento.
Rispondendo alla domanda dell'avv. Capocasale ha, altresì, riferito: “Ero nel piazzale antistante solo con mio fratello, non con altre persone. Al momento del sinistro le due bici sicuramente non erano in fila indiana, erano parallele o sfalzate di poco, sicuramente non allineate, onestamente non ho una passione per le bici e, quindi, non avevo posto troppa attenzione. I ciclisti erano già passati al nostro fianco;
per quello che ho visto io, sembrava che uno stesse sorpassando l'altro, ma non so se erano amici, se andavano insieme o altro.
Penso che se si conoscevano sarebbe stato qui anche l'altro ciclista. Entrambi i ciclisti erano nella corsia destra in direzione Avellino, ma non saprei dire quanto più o meno distavano tra loro.”
Le superiori dichiarazioni, complete, precise e concordanti, confermano la ricostruzione del sinistro contenuta nell'atto di citazione, e cioè che nel giorno, luogo ed ora ivi indicati, il
, mentre era alla guida della propria bicicletta, cadeva a terra in quanto investito E_
(lateralmente) da altro ciclista il quale a sua volta era stato urtato da una autovettura rimasta non identificata che, uscendo da una traversa laterale, si era immessa sulla strada ove sopraggiungevano i due velocipedi. Con la precisazione, emersa dalle dichiarazioni testimoniali, che il procedeva non in fila indiana rispetto all'altro ciclista ma E_ quasi affiancato ad esso, verso l'esterno della carreggiata, e per questo non veniva attinto direttamente dall'autovettura pirata, essendo interposto l'altro velocipede che riusciva a mantenere l'equilibrio verosimilmente proprio perché finito addosso al che E_ invece rovinava a terra.
Tale dinamica, a parere della Corte, non si pone in contraddizione con quanto dichiarato dal nel verbale di pronto soccorso-ove, nel ricordare la dinamica del sinistro, ha E_
riferito di aver frenato di colpo per evitare la collisione con altro veicolo- posto che effettivamente non risulta esservi stato scontro diretto tra il veicolo non identificato e la bicicletta condotta dall'appellante, sicchè la frenata non è incompatibile con la circostanza che la sua caduta sia stata provocata dall'investimento dell'altro ciclista che viaggiava sulla sua destra e che è stato invece attinto dall'auto pirata. Né va trascurato che, nell'immediatezza del ricovero presso il Pronto Soccorso, a causa del trauma cranico facciale riportato con perdita temporanea di conoscenza, l'appellante versava ragionevolmente in condizioni psico-fisiche provocanti disorientamento e tali da privare di precisione e lucidità ogni suo ricordo in merito all'accadimento di poco prima.
Quanto al contenuto del rapporto dei carabinieri, che la difesa dell'appellata ha valorizzato per trarne circostanze utili a porre in dubbio la veridicità delle deposizioni testimoniali, si osserva che in esso sono riportate dichiarazioni di persone neanche identificate dai militi. Si legge nel rapporto a tal proposito “ A dire dei passanti il ciclista si era spaventato perché da una traversa di detta strada stava uscendo un autovettura, il ciclista per paura di investirlo frenava all'improvviso catapultandosi a terra sbattendo violentemente a terra sull'asfalto” ( cfr annotazione di servizio del 31.5.2015 Nucleo Operativo radiomobile della compagnia di
Benevento, in atti). Ora, a ben vedere, quelle annotate sono circostanze fattuali prive del connotato di oggettività, integranti mere valutazioni degli astanti (non meglio identificati) circa la reazione di paura del ciclista e comunque non verificate dai verbalizzanti, che neanche si sono premurati di generalizzare le persone sentite, in modo da poterli escutere in giudizio come testimoni oculari. Gli unici dati oggettivi ricavabili dal rapporto dei militi sono la riferita manovra dell'autovettura (di immissione sulla strada percorsa dal danneggiato provenendo da una traversa laterale) e la frenata del ciclista per evitare l'impatto. Profili che, invece che screditare, confermano la veridicità della dinamica riferita dai testi quanto alla manovra incauta del veicolo non identificato nell'immettersi sulla strada principale da una traversa laterale interferendo nella traiettoria di marcia del velocipede.
Così ricostruita la dinamica dell'incidente, pur in mancanza di collisione diretta tra la bicicletta su cui viaggiava l'appellante e il veicolo rimasto sconosciuto, va affermata la responsabilità colposa del conducente di quest'ultimo nella causazione del sinistro di causa, essendo rimasto accertato che l'altro ciclista, rimasto illeso, era andato a collidere con la bicicletta del , marciante sulla sua sinistra, avendo sbandato a causa della E_ turbativa costituita dalla vettura pirata che si stava immettendo sulla strada da una traversa laterale. Nello specifico risulta violata da parte del veicolo sconosciuto la regola dettata dall'art. 145 Codice della Strada secondo cui il conducente che si immette su strada con diritto di precedenza è tenuto ad arrestare o rallentare la sua marcia, onde favorire la previa circolazione del veicolo favorito (nella specie velocipede), per tutto il corso della manovra e non solo al momento iniziale.
Non può, tuttavia, come vorrebbe l'appellante, addebitarsi in via esclusiva la responsabilità dell'incidente al veicolo pirata.
Infatti, è emerso che il non viaggiava in fila indiana ma era quasi affiancato E_
all'altro ciclista, verso l'esterno della carreggiata. Tale circostanza esclude che possa dirsi superata dall'appellante la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c. (applicabile anche in assenza di collisione diretta;
cfr. Cass. Ordinanza n. 3764 del 12/02/2021), stante l'inosservanza da parte del danneggiato delle prescrizioni di cui all'art. 182 Codice della
Strada che impone ai velocipedi, quando circolano fuori dai centri abitati, di procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro. Non essendovi prova che la strada teatro dell'evento di causa sia posta in un centro abitato (onere probatorio gravante sull'appellante/attore per restare esente da colpa), circostanza peraltro fortemente contestata dalla compagnia assicuratrice appellata, va affermato il pari concorso di colpa dell'appellante e del veicolo non identificato nella causazione del sinistro di causa, in accoglimento sul punto delle difese svolte in via gradata dall'appellata.
Sulla impossibilità incolpevole di identificare il veicolo responsabile.
Una volta chiarita la dinamica del sinistro e stabilito il grado di responsabilità, l'altro profilo dirimente riguarda la prova della impossibilità di identificare il responsabile dell'incidente, che il primo giudice ha ritenuto non fornita dall'attore, affermando non essere sufficiente la circostanza che lo stesso avesse perso i sensi nell'immediatezza dell'evento, dal momento che era emerso che la conducente si era fermata e sul posto vi erano ancora presenti l'altro ciclista e diverse persone. Ha aggiunto che tale lacuna probatoria non poteva considerarsi colmata dalla presentazione della querela, non essendovi alcun automatismo derivante da tale iniziativa, posto che la presentazione o non della querela erano valutabili solo come meri indizi, senza alcuna valenza probatoria piena circa la dimostrazione o meno della causazione dell'incidente da veicolo non identificato, presupposto per la risarcibilità del danno a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
La valutazione del tribunale non è condivisibile non avendo fatto corretta applicazione al caso di specie dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte che, nell'affermare che la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23434 del 04/11/2014; conf.: Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 27541 del 30/12/2016). In tali decisioni, si è negato l'obbligo della vittima di compiere specifiche indagini volte all'identificazione dell'investitore e si è, altresì, esclusa la necessità della collaborazione del danneggiato con le autorità inquirenti (anche solo mediante la presentazione di una tempestiva denuncia contro ignoti), quale elemento necessario a integrare il requisito della "impossibilità incolpevole" della identificazione del veicolo investitore, escludendosi dunque che la mancanza di tale denuncia possa determinare automaticamente il rigetto della domanda, senza una adeguata valutazione del compendio probatorio. E stato, altresì, affermato che l'obbligo risarcitorio nei confronti della vittima, in linea con l'art. 1, comma 4, della seconda direttiva CEE del Consiglio del 30 dicembre
1983, n. 84/5, trasfuso nell'art. 10, comma 1, della direttiva CE del 16 settembre 2009, n.
2009/103, sorge non soltanto qualora il responsabile si sia dato alla fuga nell'immediatezza del fatto, ma anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima ( Cass. sez 3,
Ordinanza n. 33444 del 17/12/2019).
In applicazione di tali formanti di legittimità, in contrasto con il ragionamento del primo giudice, per un verso appare rilevante la circostanza che a seguito del sinistro il E_
avesse perso i sensi, trattandosi di impedimento oggettivo all'identificazione del veicolo investitore;
per altro verso, invece, a nulla rileva che la conducente del detto veicolo non si fosse data subito alla fuga, essendo comunque rimasto provato il suo allontanamento dal luogo dell'evento senza lasciare i suoi dati e senza attendere l'arrivo delle forze dell'ordine, nonostante la presenza di un ferito privo di sensi. Inoltre non può richiedersi al danneggiato l'effettuazione di indagini private per rintracciare la responsabile quando finanche i carabinieri intervenuti sui luoghi dopo il sinistro hanno condotto una verifica superficiale ascoltando alcuni testimoni oculari senza procedere alla loro identificazione, come risulta dall'annotazione di servizio in atti.
Da quanto detto sopra emerge che l'identificazione della persona responsabile del sinistro è stata impossibile per circostanze obiettive non imputabili a negligenza dell'appellante.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va affermata la concorrente pari responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato e del nella causazione del E_ sinistro dedotto in causa e l'obbligo risarcitorio della compagnia assicurativa appellata per i danni subiti dall'appellante, nella misura che di seguito si va a determinare.
Sulla quantificazione del danno. I danni risarcibili dal della in caso di sinistro causato da Parte_3 Pt_4
veicolo non identificato sono solo quelli non patrimoniali e in caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare ( art. 283 Decreto Legislativo
7 settembre 2005, n. 209 c.d. Codice delle Assicurazioni private).
Di essi è rimasto provato a mezzo CTU medico legale svolta in primo grado il danno biologico (dinamico relazionale) subito dal quale conseguenza immediata e E_ diretta dell'incidente di causa.
L'ausiliario cui è stato conferito l'incarico, dott. sulla base dell'attenta Persona_5
e puntuale verifica della documentazione sanitaria prodotta tempestivamente dall'allora attore e della visita eseguita sul periziato, ha accertato che le lesioni riportate dal consistenti un “trauma facciale con frattura delle ossa propire del naso” sono in E_
rapporto causale con la caduta in strada avvenuta il 31.5.2015 e hanno comportato un danno biologico così determinato: ITP al 75% per gg. 15; ITP al 50% per gg. 15; ITP al 25% per gg. 20; una invalidità permanente pari al 4% essendo residuata una cicatrice di circa 2 cm dell'arcata sopraciliare destra, una cicatrice di circa 4,5 cm nella regione mentoniera destra e una cicatrice di circa 1 cm sul labbro superiore in regione centrale ( v pag. 7 relazione depositata il 22.11.2021 nel fascicolo d'ufficio telematico del primo grado).
Manca, invece, la prova del danno morale inteso come sofferenza interiore derivata dalla lesione subita, che rappresenta una voce risarcitoria autonoma rispetto al danno biologico e non ne è conseguenza automatica ( cfr ex plurimis Cass Ordinanza n. 30461 del
26/11/2024). Invero, vertendosi in ipotesi di micro lesioni , soccorre il disposto dell'art. art. 139 Codice delle Assicurazioni che al comma 3 stabilisce che “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico- fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento.
L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche” La giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di chiarire che in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, vanno tenute distinte le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico- relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (v. Cass. n. 23469 del 2018, cit.). Ha poi, ammesso il ricorso all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, senza tuttavia alcuna automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo. A tal fine, ha ritenuto che la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (v. Cass.
10/11/2020, n. 25164), dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale
(ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di moderata entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (così, del tutto condivisibilmente, in motivazione, Cass. n. 6444 del 2023, cit.).
Ne consegue sul piano probatorio che al riconoscimento di danni biologici di lieve entità
(come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria). Nella specie, l'appellante non ha svolto alcuna considerazione in ordine al danno morale, limitandosi genericamente a richiederne il risarcimento, in aggiunta al danno biologico, così mostrando di averlo inteso come conseguenza automatica di quest'ultimo, in contrasto con l'impostazione della Suprema Corte sopra richiamata. Da qui il rigetto della domanda risarcitoria sul punto.
In ordine alla quantificazione del danno biologico, poiché sono state riscontrate lesioni permanenti di lieve entità (inferiori al 9%) soccorrono i parametri previsti dall'art. 139 cod. ass. con applicazione degli importi aggiornati di cui D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U.
Serie Generale n. 173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024, considerata l'età del danneggiato all'epoca del sinistro ( 49 anni) e la percentuale di invalidità permanente ( 4%) nonché i giorni di ITP come sopra indicati.
Ne consegue che il danno biologico va così liquidato:
per invalidità permanente 4% = euro 947,30;
per ITP = euro 1311,95 ( di cui euro 621,46 per ITP al 75 gg 15; euro 414,30 per ITP al
50% gg. 15; euro 276,20 per ITP al 25% gg. 20);
per un totale di euro 2259,25 all'attualità.
Tuttavia, stante il pari concorso colposo dell'appellante nella causazione del sinistro di causa, la , nella qualità di FGVS, è tenuta al risarcimento del danno in Controparte_1 favore del nella misura del 50%, al netto della percentuale di pari E_
corresponsabilità cedente a carico di quest'ultimo, con condanna alla corresponsione della somma di euro 1129,62 ( 50% di euro 2259,25), già attualizzata.
Su tale importo, devalutato alla data del sinistro ( 31.5.2015) e annualmente rivalutato fino alla data della presente decisione, andranno calcolati gli interessi al tasso legale e sulla somma qui liquidata dalla decisione al saldo.
Va, altresì, riconosciuto all'appellante il rimborso delle spese mediche documentate ed accertate dal CTU quali necessarie per le cure prestate per le lesioni diagnosticate, pari ad euro 170,66, che decurtato della metà, va liquidato in euro 85,33 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, trattandosi di debito di valuta. Spese del giudizio.
In ragione della integrale riforma della decisione impugnata, con caducazione delle statuizioni accessorie sulle spese, si deve procedere ad una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado. Considerato l'esito complessivo della lite, che ha visto accolta solo parzialmente la domanda attorea, con l'affermazione di un pari concorso del danneggiato nella causazione del sinistro di causa, ricorrono le condizioni per operare una compensazione delle stesse nella misura del 50% , mentre il restante 50% va posto a carico dell'appellata, nella misura di seguito liquidata, tenuto conto del valore della causa ( in relazione al decisum piuttosto che al disputatum: scaglione da euro 1101,00 ad euro
5200,00) e dell'attività difensiva svolta ( tutte le fasi in primo grado;
esclusa la fase istruttoria in appello).
Nella medesima proporzione vanno regolate le spese della CTU svolta in primo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da così provvede: E_
1) Accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, parzialmente accogliendo la domanda proposta da E_
in primo grado, condanna la quale impresa designata dal Fondo
[...] Controparte_1 di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Campania alla corresponsione in favore del predetto della somma di euro 1129,62 a titolo di risarcimento del danno E_ biologico subito a seguito del sinistro di causa nonché di euro 85,33 per rimborso delle spese mediche, il tutto oltre accessori come in motivazione;
2) Compensa le spese del doppio grado in ragione del 50% e condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante del restante 50% che così liquida: per il primo grado euro 1276,00 per compensi;
per il secondo grado euro 961,50 per compensi;
il tutto oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) Pone le spese della CTU svolta in primo grado al 50% a carico dell'appellante e al
500% a carico dell'appellata, come già liquidate con decreto del tribunale. Così deciso in Napoli, li 26.3.2025
Il presidente/ rel.
dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente/rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 4598/2023, riservata in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 22 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come modificato dall'art.3, comma 19, lett. b), del Dlgs. n. 149/2022 e vertente
TRA
c.f.: rappresentato e difeso E_ C.F._1
dell'avv. Saverino Pellino c.f. , elett.te domiciliato presso lo studio C.F._2 del suddetto difensore in Venticano (AV) alla via Santa Maria n. 32; pec e fax:
Email_1 P.IVA_1
APPELLANTE
CONTRO
p.iva n. in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., quale impresa designata per il FGVS- Regione Campania, con sede in Mogliano
Veneto (TV) alla via Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Capocasale,
c.f.: presso il cui studio elettivamente domicilia, in Benevento, alla C.F._3
via G. Toma, 13; Pec e fax: 0824313347 Email_2
APPELLATA OGGETTO: appello avverso la sentenza del tribunale di Benevento n. 911/2023, pubblicata il 18/04/2023 e non notificata, in materia di risarcimento del danno da sinistro stradale
FGVS.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa che si abbiano per integralmente riprodotti.
RAGIONI DI FATTO DELLA DECISIONE
1. Con appello notificato in data 17.10.2023 e iscritto a ruolo il 24.10.2023 E_ ha impugnato la sentenza n. 911/2023 pubblicata il 18.4.2023 con cui il Tribunale
[...]
di Benevento ha rigettato la sua domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali e di rimborso spese mediche da investimento provocato da veicolo non identificato.
1.1. In primo grado l'attore aveva dedotto che il giorno 31.5.2015 alle ore 11,30 circa mentre si trovava alla guida della sua bicicletta in Sant'Angelo a Cupolo (BN), con direzione di marcia Avellino, era stato urtato da altro ciclista che, a sua volta, era stato precedentemente urtato da una autovettura non identificata che fuoriusciva da una traversa privata, cadendo a terra e riportando le lesioni meglio descritte in citazione e accertate presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale civile “G. Rummo” di Benevento.
1.2. Nel respingere la domanda, il tribunale, sulla base dell'istruttoria svolta a mezzo interrogatorio formale dell'attore, prova per testi e CTU medico-legale, ha ritenuto che non fosse stata sufficientemente provata la circostanza secondo cui il sinistro di causa si sarebbe verificato per la condotta colposa di un altro veicolo rimasto sconosciuto, osservando, in particolare, che era incerta la dinamica del sinistro (non vertendosi in ipotesi di investimento diretto) ma, soprattutto, era indimostrata l'impossibilità incolpevole di identificare il veicolo responsabile, anche in un secondo momento, posto che dalle dichiarazioni dei testi escussi ( e ) era emerso che la conducente del veicolo Testimone_1 Testimone_2 antagonista si era fermata e che sul posto erano ancora presenti l'altro ciclista e diverse persone, lacuna probatoria non suscettibile di essere colmata dalla presentazione della querela da parte del danneggiato, in presenza di un quadro probatorio incerto.
2. Con l'unico articolato motivo d'impugnazione l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., con riguardo alla valutazione del materiale probatorio prodotto in giudizio. In particolare, ha criticato l'affermazione secondo cui non sarebbe dimostrata la dinamica del sinistro e l'attribuibilità della responsabilità dello stesso alla conducente del veicolo rimasto sconosciuto in quanto a suo parere in contrasto con la documentazione prodotta e le deposizioni testimoniali. Il primo giudice avrebbe, infatti, trascurato di valorizzare che vi era stato l'intervento dei carabinieri nonché del 118 per prestare soccorso;
che vi era stata successiva denuncia;
che i testi escussi, sigg.ri e avevano entrambi, con dovizia di particolari, confermato Testimone_1 Testimone_2 la modalità del sinistro come descritto in citazione. Ha contestato, altresì, l'affermazione del primo giudice secondo cui esso attore non aveva fornito la prova circa l'impossibilità di identificare, anche in un momento successivo, il soggetto responsabile, senza considerare che i testi escussi avevano precisato le ragioni per cui non avevano preso la targa del veicolo investitore, indicandone tuttavia la tipologia ( Lancia) nonché il sesso e l'età della conducente ( donna di circa 30/40 anni); che l'attore era svenuto dopo la caduta e, quindi, impossibilitato a rilevare la targa dell'auto pirata;
che egli non conosceva l'identità del ciclista coinvolto con lui nell'accaduto e solo in un secondo momento era riuscito a rintracciare i testimoni poi escussi in giudizio, senza riuscire ad avere notizie sull'identità della conducente del veicolo pirata o la targa dello stesso, non essendo tenuto allo svolgimento di più approfondite indagini.
Ha stigmatizzato, inoltre, l'irrilevanza della circostanza, emersa dalle testimonianze, che le due biciclette non procedessero in fila indiana perché l'evento si era verificato nel centro abitato ove vigeva il solo divieto per i velocipedi di circolare affiancati in numero superiore a due ai sensi dell'art. 186 C.d.S.
Ha concluso chiedendo, previa sospensione della provvisoria dell'esecuzione della sentenza di primo grado, in riforma integrale della stessa, la condanna del al risarcimento delle CP_2 lesioni subite e quantificate in euro 57.396,08, oltre danno morale e rimborso delle spese mediche, ovvero la condanna dell'appellata alla diversa somma determinata sulla base della
CTU medico legale già svolta in primo grado, oltre le spese della consulenza tecnica di parte e al pagamento delle spese legali.
3. In data 30.01.2024 si è costituita la di impresa designata alla Controparte_3 gestione del FGVS, chiedendo il rigetto dell'istanza inibitoria, e, nel merito, dell'appello per totale infondatezza, vinte le spese del giudizio. A tal fine, a conferma della dubbia veridicità della dinamica prospettata dall'appellante in citazione, ha ribadito che la stessa non era congruente con quanto riferito dallo stesso attore nella immediatezza in Pronto Soccorso dell'Ospedale “G. Rummo” di Benevento (cfr verbale di pronto soccorso del 31.5.2015 del seguente tenore “Ore 15 il pz inizia a ricordare la dinamica dell'accaduto. Riferisce di aver frenato di colpo per evitare la collisione con altro veicolo”) e con quanto accertato nella immediatezza dai carabinieri intervenuti sui luoghi (annotazione di servizio 31.5.2015 degli
Agenti di P.G. Aps e del seguente “Al dire dei Persona_1 Persona_2 passanti il ciclista si era spaventato perché da una traversa di detta strada stava uscendo un'autovettura, il ciclista per paura di investirlo frenava all'improvviso catapultandosi a terra sbattendo violentemente a terra sull' asfalto”).
4. E' stato acquisito il fascicolo telematico d'ufficio del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
5. Indi la causa è stata riservata in decisione all'udienza di discussione orale del 22 gennaio
2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc nuova formulazione.
RAGIONI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e la domanda risarcitoria va accolta nei termini di seguito esposti.
I profili sottoposti al vaglio di questa Corte distrettuale, che il primo giudice ha ritenuto non provati, sono due: l'esatta dinamica del sinistro;
l'impossibilità incolpevole del danneggiato di identificare il responsabile dell'accaduto.
Sulla dinamica del sinistro.
In ordine alle modalità del sinistro il primo giudice ha ritenuto inappagante la descrizione fornita dai testi escussi sigg.ri e circa l'effettiva dinamica Testimone_1 Testimone_2
del sinistro “soprattutto nella specie in cui non si tratta di investimento diretto” (cfr pag. 4 sentenza gravata), senza tuttavia evidenziare alcuna discordanza nelle loro deposizioni né lacune o incongruenze rispetto alla ricostruzione dedotta in citazione o contrasti con altre emergenze processuali.
La laconica conclusione cui è pervenuto il tribunale non è condivisibile. Ritiene, infatti, questa Corte, sulla scorta di una complessiva rivalutazione del materiale probatorio acquisito, e pur considerati i dubbi avanzati dalla società assicuratrice, provati i fatti costitutivi della domanda risarcitoria proposta dal nei termini che di E_
seguito si vanno ad esporre.
Soccorrono, in primo luogo, le concordi dichiarazioni dei testi su indicati, entrambi indifferenti rispetto all'esito del giudizio, in quanto non parenti né amici e/o conoscenti dell'appellante, che hanno riferito accadimenti cui hanno assistito di persona in quanto presenti sui luoghi di causa per le ragioni dettagliatamente spiegate nel corso della loro deposizione e che di seguito si riportano per esteso, onde dare conto della completezza e precisione di quanto da essi riferito.
Il teste , escusso all'udienza del 15 gennaio 2021, nel dare risposta a quanto Testimone_1 chiestogli dal G.I. ha così riferito “Ricordo che a fine maggio 2015 stavo venendo dalla località AR, dove avevo eseguito un lavoro ed ho incrociato mio fratello che Tes_2 stava fermo al Bar Tabacchi Motta, noi siamo parenti con i proprietari, mentre stavamo parlando affianco alla strada, fuori dal bar, nei pressi di fronte alla , dove vi è un Pt_2
piccolo spazio, abbiamo visto due ciclisti che arrivano, una macchina che usciva da una traversina, tocca un ciclista che poi è andato sull'altro ciclista, che è caduto, svenuto e poi abbiamo saputo che era questo Noi non lo conoscevamo prima, poi siamo stati Pt_1 rintracciati tramite un titolare del Bar. Se ben ricordo alla guida dell'autovettura Per_3
c'era una donna, mi sembra che si fermò anche lei, noi ci avvicinammo al ciclista svenuto, poi è arrivata un po' di gente, l'ambulanza e forse si è fermata qualche altra macchina.
Non ricordo bene cosa fece la conducente dell'auto, perché ero preso dalla persona svenuta
e c'era anche un po' di sangue.”
Ha, poi, confermato, i capi di prova articolati ai n. 1,2,3,4, e 5 della memoria istruttoria di parte attrice e altresì riconosciuto il luogo dell'evento apponendo un segno “X” sulla foto n.
5 bis ad indicare dove egli si trovava al momento del sinistro.
Nel rispondere alla domande rivoltegli, rispettivamente, dall'avv. Pellino, difensore dell'attore, e dall'avv. Capocasale, difensore della compagnia assicurativa, il predetto teste ha così risposto: (su domanda dell'avv. Pellino) “Il sinistro è accaduto sulla carreggiata, i ciclisti erano sulla carreggiata e poi nel cadere, naturalmente, si sono spostati un po', io ricordo che solo uno cadde, quello che è svenuto. Non ricordo l'altro e non lo conosco”;
(su domanda dell'avv. Capocasale) “ al momento del sinistro le due bici erano più o meno allineate, una un po' più avanti e l'altra un po' più indietro, ma non erano in fila indiana.
La bici di quello che è caduto era più al centro della carreggiata, era più esterno ed, infatti,
l'altro dopo essere stato colpito dalla macchina sulla propria destra, va verso sinistra e prende l'altro ciclista. Il primo ciclista non è caduto. Nell'immediato siamo corsi vicino al ciclista caduto a terra, ricordo vagamente che l'altro ciclista aveva una maglia bianca e verde, non ricordo null'altro, lo ricordo sulla bici, anche perché in testa aveva il caschetto, se ben ricordo aveva una maglietta bianca e rossa;
la conducente dell'autovettura Pt_1 ricordo che era una signora, era da sola, non mi ricordo se è scesa dalla macchina, poi c'è stata altra gente e non l'ho proprio più vista, né ci siamo interessati, in verità. Io e mio fratello siamo andati via dopo che è intervenuta l'ambulanza, non so se dopo sono intervenute le Forze dell'Ordine, finquando eravamo sui luoghi non sono intervenute. Io non ho chiamato nessuno perché qualcuno sul posto ha detto che aveva già provveduto a chiamare l'Ambulanza, nessuno ha parlato delle Forze dell'Ordine, non ce ne siamo interessati. Oltre a me e mio fratello, vicino al ciclista a terra si sono avvicinate altre persone, c'era un viavai, non saprei indicare quante persone, non ho riconosciuto nessuno dei presenti, perché non siamo di quella zona, siamo solo parenti dei titolari del Bar. Io abito a via Cupa Santalucia a Benevento. Non so dire quando e se è andato via l'altro ciclista, perché ero preso solo dalla persona svenuta a terra “.
Nel corso della medesima udienza è stato sentito l'altro teste sig. che, su Testimone_2 domanda del G.I., ha dichiarato: “Ricordo che a fine maggio, 30 o 31, del 2015 – così mi pare – era mattina, prima di mezzogiorno eravamo su via Avellino, a Motta, io ero con mio fratello, ci eravamo incontrati lì perché mio fratello stava facendo un lavoro in un paese più avanti, o AR non so, io ero al Bar che era di mio zio, in società con il Per_4 cognato, che è l'attuale gestore, quindi è rimasto un rapporto di amicizia ed io ero andato a confrontarmi per motivi di lavoro (perché anche io ho un bar), mio fratello mi ha raggiunto lì e ci siamo spostati per parlare in disparte delle cose nostre, abbiamo attraversato la strada e siamo andati di fronte, in uno spazio davanti la strada, antistante una struttura, dove c'era una edicola, mi sembra che ora non c'è una altra attività, ma non è una zona che frequentiamo abitualmente, perché io ho l'attività a Benevento che mi prende 20 ore al giorno circa. Mentre chiacchieravamo, abbiamo visto una macchina che sbucava da una traversina poco più avanti da noi sul nostro stesso lato, alla nostra destra, in direzione
o AR, due ciclisti stavano venendo da Benevento, sempre in direzione Per_4
o AR e la macchina, uscendo con il musetto, urta un ciclista che urta – a sua Per_4 volta – contro l'altro ciclista;
non ricordo la macchina su quale parte della bici ha urtato, né ricordo la prima bici contro quale parte della seconda bici ha urtato, sono degli attimi talmente veloci, sicuramente c'è stato l'urto ed anche le urla dei ciclisti;
il primo che è stato urtato non è caduto, l'altro si e si è fatto male, ci siamo avvicinati io – in verità – sono rimasto impressionato perché era pieno di sangue ed era privo di sensi. L'altro ciclista si è fermato lì, poi davanti al bar c'era gente, volevamo chiamare l'ambulanza, poi qualcuno ha detto che aveva già provveduto. Non mi sono interessato a vedere cosa diceva o faceva
l'altro ciclista, perché eravamo più presi dalle condizioni di quello che stava a terra;
noi non conoscevamo i ciclisti. Quando mi sono avvicinato si erano fermati sia il ciclista che la conducente, ma non conosco i nomi posso dirle che il ciclista aveva il casco e gli occhiali e, quindi, era irriconoscibile, ricordo che aveva una tutina di quelle da ciclista di colore chiaro, non ricordo altro. Si fermò anche la conducente, ricordo che era una lancia chiara, vado a memoria, ma non so dire il modello, la conducente era sola, ricordo che era una signora sui 30 o 40 anni, si è fermata, ma non saprei dire quanto tempo, una volta che è arrivata l'ambulanza, ce ne siamo andati, anche perché già c'era molta gente;
non ricordo se quando andammo via la conducente era già andata via o meno. Finquando noi siamo stati sui luoghi, non sono intervenute le Forze dell'Ordine, noi siamo rimasti per un quarto
d'ora, venti minuti circa”.
Al predetto teste sono stati poi letti i capi di prova testimoniale di parte attrice, che ha confermato, riconoscendo anch'egli i luoghi di causa e apponendo il segno ”X” sulla foto n.
5 bis per indicare esattamente la zona in cui si trovava con il fratello al momento dell'evento.
Rispondendo alla domanda dell'avv. Capocasale ha, altresì, riferito: “Ero nel piazzale antistante solo con mio fratello, non con altre persone. Al momento del sinistro le due bici sicuramente non erano in fila indiana, erano parallele o sfalzate di poco, sicuramente non allineate, onestamente non ho una passione per le bici e, quindi, non avevo posto troppa attenzione. I ciclisti erano già passati al nostro fianco;
per quello che ho visto io, sembrava che uno stesse sorpassando l'altro, ma non so se erano amici, se andavano insieme o altro.
Penso che se si conoscevano sarebbe stato qui anche l'altro ciclista. Entrambi i ciclisti erano nella corsia destra in direzione Avellino, ma non saprei dire quanto più o meno distavano tra loro.”
Le superiori dichiarazioni, complete, precise e concordanti, confermano la ricostruzione del sinistro contenuta nell'atto di citazione, e cioè che nel giorno, luogo ed ora ivi indicati, il
, mentre era alla guida della propria bicicletta, cadeva a terra in quanto investito E_
(lateralmente) da altro ciclista il quale a sua volta era stato urtato da una autovettura rimasta non identificata che, uscendo da una traversa laterale, si era immessa sulla strada ove sopraggiungevano i due velocipedi. Con la precisazione, emersa dalle dichiarazioni testimoniali, che il procedeva non in fila indiana rispetto all'altro ciclista ma E_ quasi affiancato ad esso, verso l'esterno della carreggiata, e per questo non veniva attinto direttamente dall'autovettura pirata, essendo interposto l'altro velocipede che riusciva a mantenere l'equilibrio verosimilmente proprio perché finito addosso al che E_ invece rovinava a terra.
Tale dinamica, a parere della Corte, non si pone in contraddizione con quanto dichiarato dal nel verbale di pronto soccorso-ove, nel ricordare la dinamica del sinistro, ha E_
riferito di aver frenato di colpo per evitare la collisione con altro veicolo- posto che effettivamente non risulta esservi stato scontro diretto tra il veicolo non identificato e la bicicletta condotta dall'appellante, sicchè la frenata non è incompatibile con la circostanza che la sua caduta sia stata provocata dall'investimento dell'altro ciclista che viaggiava sulla sua destra e che è stato invece attinto dall'auto pirata. Né va trascurato che, nell'immediatezza del ricovero presso il Pronto Soccorso, a causa del trauma cranico facciale riportato con perdita temporanea di conoscenza, l'appellante versava ragionevolmente in condizioni psico-fisiche provocanti disorientamento e tali da privare di precisione e lucidità ogni suo ricordo in merito all'accadimento di poco prima.
Quanto al contenuto del rapporto dei carabinieri, che la difesa dell'appellata ha valorizzato per trarne circostanze utili a porre in dubbio la veridicità delle deposizioni testimoniali, si osserva che in esso sono riportate dichiarazioni di persone neanche identificate dai militi. Si legge nel rapporto a tal proposito “ A dire dei passanti il ciclista si era spaventato perché da una traversa di detta strada stava uscendo un autovettura, il ciclista per paura di investirlo frenava all'improvviso catapultandosi a terra sbattendo violentemente a terra sull'asfalto” ( cfr annotazione di servizio del 31.5.2015 Nucleo Operativo radiomobile della compagnia di
Benevento, in atti). Ora, a ben vedere, quelle annotate sono circostanze fattuali prive del connotato di oggettività, integranti mere valutazioni degli astanti (non meglio identificati) circa la reazione di paura del ciclista e comunque non verificate dai verbalizzanti, che neanche si sono premurati di generalizzare le persone sentite, in modo da poterli escutere in giudizio come testimoni oculari. Gli unici dati oggettivi ricavabili dal rapporto dei militi sono la riferita manovra dell'autovettura (di immissione sulla strada percorsa dal danneggiato provenendo da una traversa laterale) e la frenata del ciclista per evitare l'impatto. Profili che, invece che screditare, confermano la veridicità della dinamica riferita dai testi quanto alla manovra incauta del veicolo non identificato nell'immettersi sulla strada principale da una traversa laterale interferendo nella traiettoria di marcia del velocipede.
Così ricostruita la dinamica dell'incidente, pur in mancanza di collisione diretta tra la bicicletta su cui viaggiava l'appellante e il veicolo rimasto sconosciuto, va affermata la responsabilità colposa del conducente di quest'ultimo nella causazione del sinistro di causa, essendo rimasto accertato che l'altro ciclista, rimasto illeso, era andato a collidere con la bicicletta del , marciante sulla sua sinistra, avendo sbandato a causa della E_ turbativa costituita dalla vettura pirata che si stava immettendo sulla strada da una traversa laterale. Nello specifico risulta violata da parte del veicolo sconosciuto la regola dettata dall'art. 145 Codice della Strada secondo cui il conducente che si immette su strada con diritto di precedenza è tenuto ad arrestare o rallentare la sua marcia, onde favorire la previa circolazione del veicolo favorito (nella specie velocipede), per tutto il corso della manovra e non solo al momento iniziale.
Non può, tuttavia, come vorrebbe l'appellante, addebitarsi in via esclusiva la responsabilità dell'incidente al veicolo pirata.
Infatti, è emerso che il non viaggiava in fila indiana ma era quasi affiancato E_
all'altro ciclista, verso l'esterno della carreggiata. Tale circostanza esclude che possa dirsi superata dall'appellante la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c. (applicabile anche in assenza di collisione diretta;
cfr. Cass. Ordinanza n. 3764 del 12/02/2021), stante l'inosservanza da parte del danneggiato delle prescrizioni di cui all'art. 182 Codice della
Strada che impone ai velocipedi, quando circolano fuori dai centri abitati, di procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro. Non essendovi prova che la strada teatro dell'evento di causa sia posta in un centro abitato (onere probatorio gravante sull'appellante/attore per restare esente da colpa), circostanza peraltro fortemente contestata dalla compagnia assicuratrice appellata, va affermato il pari concorso di colpa dell'appellante e del veicolo non identificato nella causazione del sinistro di causa, in accoglimento sul punto delle difese svolte in via gradata dall'appellata.
Sulla impossibilità incolpevole di identificare il veicolo responsabile.
Una volta chiarita la dinamica del sinistro e stabilito il grado di responsabilità, l'altro profilo dirimente riguarda la prova della impossibilità di identificare il responsabile dell'incidente, che il primo giudice ha ritenuto non fornita dall'attore, affermando non essere sufficiente la circostanza che lo stesso avesse perso i sensi nell'immediatezza dell'evento, dal momento che era emerso che la conducente si era fermata e sul posto vi erano ancora presenti l'altro ciclista e diverse persone. Ha aggiunto che tale lacuna probatoria non poteva considerarsi colmata dalla presentazione della querela, non essendovi alcun automatismo derivante da tale iniziativa, posto che la presentazione o non della querela erano valutabili solo come meri indizi, senza alcuna valenza probatoria piena circa la dimostrazione o meno della causazione dell'incidente da veicolo non identificato, presupposto per la risarcibilità del danno a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
La valutazione del tribunale non è condivisibile non avendo fatto corretta applicazione al caso di specie dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte che, nell'affermare che la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23434 del 04/11/2014; conf.: Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 27541 del 30/12/2016). In tali decisioni, si è negato l'obbligo della vittima di compiere specifiche indagini volte all'identificazione dell'investitore e si è, altresì, esclusa la necessità della collaborazione del danneggiato con le autorità inquirenti (anche solo mediante la presentazione di una tempestiva denuncia contro ignoti), quale elemento necessario a integrare il requisito della "impossibilità incolpevole" della identificazione del veicolo investitore, escludendosi dunque che la mancanza di tale denuncia possa determinare automaticamente il rigetto della domanda, senza una adeguata valutazione del compendio probatorio. E stato, altresì, affermato che l'obbligo risarcitorio nei confronti della vittima, in linea con l'art. 1, comma 4, della seconda direttiva CEE del Consiglio del 30 dicembre
1983, n. 84/5, trasfuso nell'art. 10, comma 1, della direttiva CE del 16 settembre 2009, n.
2009/103, sorge non soltanto qualora il responsabile si sia dato alla fuga nell'immediatezza del fatto, ma anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima ( Cass. sez 3,
Ordinanza n. 33444 del 17/12/2019).
In applicazione di tali formanti di legittimità, in contrasto con il ragionamento del primo giudice, per un verso appare rilevante la circostanza che a seguito del sinistro il E_
avesse perso i sensi, trattandosi di impedimento oggettivo all'identificazione del veicolo investitore;
per altro verso, invece, a nulla rileva che la conducente del detto veicolo non si fosse data subito alla fuga, essendo comunque rimasto provato il suo allontanamento dal luogo dell'evento senza lasciare i suoi dati e senza attendere l'arrivo delle forze dell'ordine, nonostante la presenza di un ferito privo di sensi. Inoltre non può richiedersi al danneggiato l'effettuazione di indagini private per rintracciare la responsabile quando finanche i carabinieri intervenuti sui luoghi dopo il sinistro hanno condotto una verifica superficiale ascoltando alcuni testimoni oculari senza procedere alla loro identificazione, come risulta dall'annotazione di servizio in atti.
Da quanto detto sopra emerge che l'identificazione della persona responsabile del sinistro è stata impossibile per circostanze obiettive non imputabili a negligenza dell'appellante.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va affermata la concorrente pari responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato e del nella causazione del E_ sinistro dedotto in causa e l'obbligo risarcitorio della compagnia assicurativa appellata per i danni subiti dall'appellante, nella misura che di seguito si va a determinare.
Sulla quantificazione del danno. I danni risarcibili dal della in caso di sinistro causato da Parte_3 Pt_4
veicolo non identificato sono solo quelli non patrimoniali e in caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare ( art. 283 Decreto Legislativo
7 settembre 2005, n. 209 c.d. Codice delle Assicurazioni private).
Di essi è rimasto provato a mezzo CTU medico legale svolta in primo grado il danno biologico (dinamico relazionale) subito dal quale conseguenza immediata e E_ diretta dell'incidente di causa.
L'ausiliario cui è stato conferito l'incarico, dott. sulla base dell'attenta Persona_5
e puntuale verifica della documentazione sanitaria prodotta tempestivamente dall'allora attore e della visita eseguita sul periziato, ha accertato che le lesioni riportate dal consistenti un “trauma facciale con frattura delle ossa propire del naso” sono in E_
rapporto causale con la caduta in strada avvenuta il 31.5.2015 e hanno comportato un danno biologico così determinato: ITP al 75% per gg. 15; ITP al 50% per gg. 15; ITP al 25% per gg. 20; una invalidità permanente pari al 4% essendo residuata una cicatrice di circa 2 cm dell'arcata sopraciliare destra, una cicatrice di circa 4,5 cm nella regione mentoniera destra e una cicatrice di circa 1 cm sul labbro superiore in regione centrale ( v pag. 7 relazione depositata il 22.11.2021 nel fascicolo d'ufficio telematico del primo grado).
Manca, invece, la prova del danno morale inteso come sofferenza interiore derivata dalla lesione subita, che rappresenta una voce risarcitoria autonoma rispetto al danno biologico e non ne è conseguenza automatica ( cfr ex plurimis Cass Ordinanza n. 30461 del
26/11/2024). Invero, vertendosi in ipotesi di micro lesioni , soccorre il disposto dell'art. art. 139 Codice delle Assicurazioni che al comma 3 stabilisce che “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico- fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento.
L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche” La giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di chiarire che in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, vanno tenute distinte le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico- relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (v. Cass. n. 23469 del 2018, cit.). Ha poi, ammesso il ricorso all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, senza tuttavia alcuna automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo. A tal fine, ha ritenuto che la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (v. Cass.
10/11/2020, n. 25164), dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale
(ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di moderata entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (così, del tutto condivisibilmente, in motivazione, Cass. n. 6444 del 2023, cit.).
Ne consegue sul piano probatorio che al riconoscimento di danni biologici di lieve entità
(come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria). Nella specie, l'appellante non ha svolto alcuna considerazione in ordine al danno morale, limitandosi genericamente a richiederne il risarcimento, in aggiunta al danno biologico, così mostrando di averlo inteso come conseguenza automatica di quest'ultimo, in contrasto con l'impostazione della Suprema Corte sopra richiamata. Da qui il rigetto della domanda risarcitoria sul punto.
In ordine alla quantificazione del danno biologico, poiché sono state riscontrate lesioni permanenti di lieve entità (inferiori al 9%) soccorrono i parametri previsti dall'art. 139 cod. ass. con applicazione degli importi aggiornati di cui D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U.
Serie Generale n. 173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024, considerata l'età del danneggiato all'epoca del sinistro ( 49 anni) e la percentuale di invalidità permanente ( 4%) nonché i giorni di ITP come sopra indicati.
Ne consegue che il danno biologico va così liquidato:
per invalidità permanente 4% = euro 947,30;
per ITP = euro 1311,95 ( di cui euro 621,46 per ITP al 75 gg 15; euro 414,30 per ITP al
50% gg. 15; euro 276,20 per ITP al 25% gg. 20);
per un totale di euro 2259,25 all'attualità.
Tuttavia, stante il pari concorso colposo dell'appellante nella causazione del sinistro di causa, la , nella qualità di FGVS, è tenuta al risarcimento del danno in Controparte_1 favore del nella misura del 50%, al netto della percentuale di pari E_
corresponsabilità cedente a carico di quest'ultimo, con condanna alla corresponsione della somma di euro 1129,62 ( 50% di euro 2259,25), già attualizzata.
Su tale importo, devalutato alla data del sinistro ( 31.5.2015) e annualmente rivalutato fino alla data della presente decisione, andranno calcolati gli interessi al tasso legale e sulla somma qui liquidata dalla decisione al saldo.
Va, altresì, riconosciuto all'appellante il rimborso delle spese mediche documentate ed accertate dal CTU quali necessarie per le cure prestate per le lesioni diagnosticate, pari ad euro 170,66, che decurtato della metà, va liquidato in euro 85,33 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, trattandosi di debito di valuta. Spese del giudizio.
In ragione della integrale riforma della decisione impugnata, con caducazione delle statuizioni accessorie sulle spese, si deve procedere ad una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado. Considerato l'esito complessivo della lite, che ha visto accolta solo parzialmente la domanda attorea, con l'affermazione di un pari concorso del danneggiato nella causazione del sinistro di causa, ricorrono le condizioni per operare una compensazione delle stesse nella misura del 50% , mentre il restante 50% va posto a carico dell'appellata, nella misura di seguito liquidata, tenuto conto del valore della causa ( in relazione al decisum piuttosto che al disputatum: scaglione da euro 1101,00 ad euro
5200,00) e dell'attività difensiva svolta ( tutte le fasi in primo grado;
esclusa la fase istruttoria in appello).
Nella medesima proporzione vanno regolate le spese della CTU svolta in primo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da così provvede: E_
1) Accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, parzialmente accogliendo la domanda proposta da E_
in primo grado, condanna la quale impresa designata dal Fondo
[...] Controparte_1 di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Campania alla corresponsione in favore del predetto della somma di euro 1129,62 a titolo di risarcimento del danno E_ biologico subito a seguito del sinistro di causa nonché di euro 85,33 per rimborso delle spese mediche, il tutto oltre accessori come in motivazione;
2) Compensa le spese del doppio grado in ragione del 50% e condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante del restante 50% che così liquida: per il primo grado euro 1276,00 per compensi;
per il secondo grado euro 961,50 per compensi;
il tutto oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) Pone le spese della CTU svolta in primo grado al 50% a carico dell'appellante e al
500% a carico dell'appellata, come già liquidate con decreto del tribunale. Così deciso in Napoli, li 26.3.2025
Il presidente/ rel.
dott.ssa Alessandra Piscitiello