Articolo 5 della Legge 6 giugno 1975, n. 197
Articolo 4Articolo 6
Versione
29 giugno 1975
Art. 5.
Il personale inquadrato a ruolo ai sensi della presente legge e' iscritto al fondo pensioni ed all'opera di previdenza, in applicazione dell' articolo 64 della legge 26 marzo 1958, n. 425 .
In luogo della predetta iscrizione al fondo pensioni, il personale medesimo ha facolta' di optare, entro sei mesi dalla data della nomina in prova, per la conservazione dell'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Dall'iscrizione al fondo pensioni sono comunque esclusi coloro i quali, alla data di decorrenza dell'assunzione in prova, abbiano superato il 50° anno di eta'. In tale caso gli interessati saranno iscritti, ove gia' non lo fossero, all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Il personale di cui ai precedenti secondo e terzo comma sara' trattenuto in servizio fino al raggiungimento del 60° anno di eta' nel caso in cui, per il disposto del quadro n. 9 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , dovrebbe essere collocato in quiescenza al compimento del 58° anno di eta'.
Entrata in vigore il 29 giugno 1975