TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 21/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 1904/2024 R.G. promossa da con il patrocinio dell'avv. Davide Iacono Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'avv. Manlio Galeano e dell'avv. Antonella Testa CP_1
avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
Motivi della decisione
Il ricorrente ha proposto tempestiva opposizione avverso l'ordinanza - CP_ ingiunzione n. 001250744 ricevuta in data 14.6.2024, con cui l ha intimato il pagamento della somma di € 4.451,91 a titolo di sanzione e accessori per la violazione di cui all'art. 2, comma 1 bis, d.l.12.09.83 n.
463, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali relative all'annualità 2017.
1 CP_ L' , già in sede di costituzione in giudizio, ha documentato di avere proceduto ad annullamento in autotutela, attesa la fondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dall'opponente, essendo “l'atto di accertamento relativo all'omesso versamento delle quote a carico dei dipendenti per l'annualità del 2017 stato notificato in data 03/09/2018, oltre il termine fissato dall' art. 14 della legge 689/81”. L' ha dunque CP_2
chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
Tanto premesso, va evidenziato come, in corso di causa, sia intervenuta una circostanza - l'annullamento dell'atto impugnato - che ha determinato il venir meno della posizione di contrasto tra le parti;
ciò che impone di dichiarare cessata la materia del contendere.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (cfr., ex multis, Cass. civ., n.
10553/09; Cass. civ., n. 22650/08).
Per la regolamentazione delle spese processuali, che presuppone una sommaria delibazione in ordine al merito, va osservato che lo stesso ente previdenziale ha riconosciuto la fondatezza della doglianza attorea relativa alla decadenza ex art. 14 cit. In difetto di elementi che consentano di
CP_ disporre la compensazione anche solo parziale - non avendo l allegato, tantomeno dimostrato, che l'omessa tempestiva notifica dell'atto di accertamento sia dipesa da errore non imputabile all' - le spese CP_2 non possono che essere poste a carico di quest'ultimo, secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale.
2 Esse sono liquidate in dispositivo tenuto conto del modesto valore della causa, della serialità ed elementarità della stessa e della contenuta attività processuale in concreto svolta (di fatto consistita nello studio e nell'introduzione della controversia, seguendo poi la mera presa d'atto dell'annullamento in autotutela cui immediatamente ha provveduto l convenuto). CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ 2) condanna l a rifondere le spese di lite, che si liquidano in €
600,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%.
Ragusa, 21.1.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
3