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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/11/2025, n. 2087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2087 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 450/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle VE Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere
Dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 450/2024 con OGGETTO: BA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BINI Parte_1 P.IVA_1
FEDERICA
APPELLANTE
Contro
C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. RUOCCO Controparte_1 C.F._1
ANDREA
APPELLATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
ORDINANZA EX ART. 702 TER CPC, emessa dal Tribunale di Firenze, il 30 gennaio 2024, depositata in cancelleria il 31 gennaio 2024 nella causa n. 1034/2023 RG
CONCLUSIONI
In data 13 novembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle seguenti conclusioni
Per appellante: Parte_1 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in totale riforma dell'impugnata sentenza,
1) accogliere le conclusioni di cui al Giudizio di primo grado e cioè respinta ogni contraria istanza, azione o eccezione,
- preliminarmente, dichiari l'incompetenza del Tribunale di Firenze, in favore di
Tribunale di Locri quale foro del consumatore o, quello di Locri, quale luogo ove l'obbligazione è sorta, o di Firenze laddove essa deve essere eseguita;
- sempre preliminarmente, accerti l'inesistenza della procura alle liti e, per l'effetto, dichiari l'improcedibilità e l'inammissibilità delle domande;
in subordine le rigetti, con condanna dell'avvocato Andrea Ruocco alla refusione delle spese di lite;
- sempre preliminarmente, dichiari l'improcedibilità dell'azione ex D. Lvo n. 28/2010;
- sempre preliminarmente, dichiari la carenza di interesse ad agire in capo a CP_1 er prescrizione del suo diritto;
[...]
- nel merito, respinga tutte le domande avanzate dal ricorrente, anche in via istruttoria, poiché inammissibili, infondate e temerarie sia in fatto che in diritto
Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi del giudizio
Per l'appellato Controparte_1
“1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento.
3) Condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
In via incidentale
4) In ogni caso, condannare la Società appellante al corretto pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. conveniva davanti al Tribunale di Firenze Controparte_1 Parte_1 esponendo:
[...]
- che il 2 marzo 2006 egli stipulava contratto di finanziamento per l'acquisto di un elettrodomestico e con il medesimo contratto era stata concessa una linea di credito con carta, c.d. carta revolving”; - che il contratto era stato promosso e concluso tramite un rivenditore di elettrodomestici appartenente alla grande distribuzione;
- che per tale ragione il contratto violava il d. lgs. n. 374/199 in virtù del quale “per la promozione e per la conclusione di contratto di finanziamento, gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria”, nonché il D.M. n. 485 del 13 dicembre
2001;
- che ciò comportava la nullità del contratto e l'obbligo “di restituire al cliente tutte le spese e gli interessi connessi al finanziamento ovvero di scorporarli dalla maggior somma dovuta dallo stesso nella misura di cui all'estratto conto storico;
Parte ricorrente chiedeva quindi: “accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.”.
Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando la domanda.
Il Tribunale di Firenze con l'ordinanza ex art. 702 ter cpc, emessa il 30 gennaio 2024 e pubblicata il 31 gennaio successivo, Repert.n.628/2024 così statuiva:
“1) dichiara nullo il contratto di finanziamento revolving stipulato fra il ricorrente e
; Parte_1
2) compensa interamente le spese di lite”.
L'appello.
2. Proponeva appello formulando i seguenti motivi di Parte_1 impugnazione:
1) violazione o comunque erronea interpretazione del diritto, segnatamente dell'art. 66 bis D. Lvo n. 206/2005, dell'art. 19 c.p.c., dell'art. 38 c.p.c., e conseguente carente, erronea ed illogica ed omessa motivazione dell'ordinanza nel capo in cui il Tribunale di Firenze ha respinto l'eccezione di incompetenza per territorio;
2) omessa pronuncia su parte dell'eccezione svolta in primo grado;
Violazione o comunque erronea interpretazione del diritto, segnatamente dell'art. 8, 4 comma, D. Lvo n.
28/2010, degli artt. 115 e 116 c.p.c., e conseguente, erronea ed illogica motivazione dell'ordinanza nel capo in cui il Tribunale di Firenze ha respinto l'eccezione di improcedibilità;
3) violazione o comunque erronea interpretazione del diritto, segnatamente dell'art. 116 c.p.c.; del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio eIDAS, dell'art. 20 del CAD, nonché dell'art. 182, comma 2 c.p.c.; violazione dell'art. 11 Preleggi quanto all'applicazione dell'art. 182, comma 2 c.p.c. riformato;
violazione ed omessa applicazione dell'art. 125 c.p.c.; conseguente erronea, illogica e contraddittoria motivazione dell'ordinanza nel capo in cui il Tribunale di Firenze ha respinto l'eccezione di inesistenza della procura alle liti;
4) omessa e/o carente motivazione dell'ordinanza e violazione dell'art. 132 c.p.c., erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 2946 e 1422 c.c., conseguente erronea pronuncia sull'eccezione di prescrizione;
omissione di pronuncia sull'eccezione di carenza di interesse ad agire, violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. e conseguente nullità della motivazione
5) omessa pronuncia sull'eccezione di carenza di interesse ad agire, violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. e conseguente nullità della motivazione;
6) errata applicazione della normativa in materia di collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari (art. 3 D. Lgs. n. 347/1999 e art. 2 D.M. 13.12.2001 n. 485) nella parte in cui è stata dichiarata la nullità del contratto di finanziamento tramite carta revolving.
Violazione del principio di irretroattività della legge ex art. 11 delle preleggi;
7) motivazione assente, insufficiente e comunque erronea;
errata declaratoria di nullità del contratto e conseguente errata applicazione degli art. 1418 e 1284, 3 comma c.p.c.
8) motivazione assente, insufficiente, ed erronea applicazione ed interpretazione degli artt. 1338 e 1227 c.c.;
9) erronea pronuncia in tema di compensazione delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio parte appellata, che contestava le censure mosse nei confronti del provvedimento impugnato;
proponeva appello incidentale fondato su un unico motivo:
1) erronea pronuncia in tema di compensazione delle spese.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 13 novembre 2025 sulle conclusioni delle parti come in precedenza riportate, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
3. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 348-bis c.p.c., sollevata dal è assorbita dall'assunzione della causa in decisione, non essendo il gravame CP_1 manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento.
3.1 Parte appellante nelle memorie conclusive ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del D.lgs. n. 374/1999 per violazione dell'art. 76 della Costituzione nella parte in cui subdelega il Ministro del Tesoro a determinare il contenuto sotto il profilo oggettivo e soggettivo della riserva di attività in favore degli agenti in attività finanziaria, ravvisando un
“abusivo esercizio dello strumento della subdelega in quanto il Legislatore Delegato avrebbe dovuto definire già all'interno della normativa primaria (il decreto legislativo) il perimetro della riserva di attività in favore degli agenti”. Come questa Corte ha già avuto modo di illustrare in precedenti pronunce, la Corte
Costituzionale ha chiarito che legge delega può consentire al legislatore delegato di devolvere a fonti secondarie lo sviluppo delle norme primarie ivi stabilite (vedi sentenza n. 261/2017); non costituisce comunque un'illegittima subdelegazione, come tale incompatibile con l'art. 76 Cost., la previsione, contenuta nella legge delegata, del conferimento al potere esecutivo di potestà regolamentare (sentenze nn. 125/1976, 91/1968, 79/1966 e 20/1960) ovvero di compiti amministrativi di natura tecnica (sentenze nn. 127/1981, 139/1976 e 106/1967; vedi, anche, in motivazione, Corte Cost. , 09/04/2019, n.79 : “la giurisprudenza di questa corte
… consente al decreto delegato il conferimento agli organi dell'esecutivo della funzione «di emanare normative di tipo regolamentare (sentenza n. 79 del 1966), disposizioni di carattere tecnico (sentenza n. 106 del 1967) o atti amministrativi di esecuzione (ordinanza n. 176 del 1998; per ulteriori esemplificazioni, sentenze n. 66 del 1965 e n. 103 del 1957)»
(sentenza n. 104 del 2017)”).
Nella fattispecie la legge delega (legge 6 febbraio 1996, n. 52, “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994”) nel fissare i criteri e principi per l'attuazione della Direttiva
91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, all'art. 15, comma primo, lettera c) prevedeva: “estendere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilità e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'articolo l della presente legge”.
L'art. 1 del D. Lgs. 25 settembre 1999, n. 374 (“Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'art. 15 della legge 6 febbraio
1996, n. 52”) estendeva la disciplina del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 ad una serie di attività, elencate nelle lettere da a) ad n), subordinatamente “al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri” ivi specificati;
alla lettera n) era in particolare indicata la “agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'art. 3”
Il successivo art. 3 disponeva: “1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'art. 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circo-stanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”.
Richiamati i principi più volte espressi dalla giurisprudenza costituzionale e ricostruito il quadro normativo di riferimento, deve escludersi che vi sia stata una illegittima subdelegazione: il decreto legislativo delegato ha individuato con sufficiente chiarezza l'attività (“agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”), demandando alla fonte secondaria unicamente lo sviluppo ed ulteriore specificazione della norma primaria (il regolamento “specifica il contenuto dell'attività indicata”), per le necessarie integrazioni di dettaglio, in piena compatibilità con il parametro di cui all'art. 76 Cost.
4. Con il primo motivo “ Violazione o comunque erronea interpretazione del diritto, segnatamente dell'art. 66 bis D. Lvo n. 206/2005, dell'art. 19 c.p.c., dell'art. 38 c.p.c., e conseguente carente, erronea ed illogica ed omessa motivazione dell'ordinanza nel capo in cui il Tribunale di Firenze ha respinto l'eccezione di incompetenza per territorio”, parte appellante in sintesi deduce: “ che il giudice di prime cure avrebbe dovuto valutare l'atteggiamento del ricorrente in primo grado non tanto sotto l'aspetto della derogabilità del foro del consumatore ad opera di quest'ultimo (circostanza evidenziata e pacifica anche per l'odierna appellante nella comparsa di prime cure), quanto piuttosto sotto l'aspetto dell'abuso delle norme citate nell'epigrafe del motivo di appello […] sono molti (ad oggi risulta nell'ordine delle centinaia) i consumatori provenienti da ogni parte d'Italia che reputano di adire il Tribunale di Firenze (quale foro ove ha sede la convenuta in primo grado ex art. 19 c.p.c.), sottoponendo al suo vaglio ricorsi speculari, aventi ad oggetto i medesimi petitum e causa petendi (nullità contrattuale per presunta violazione dell'art. 3 della L. 354/1999), abdicando scientemente al foro del consumatore ex art. 66 bis del Codice del Consumo. La “serialità” di giudizi introitati dinanzi al Tribunale di Firenze trova incentivo nel fatto che detto Organo ha abbracciato – in maniera non condivisibile - un altrettanto effimero orientamento sorto in seno all'Arbitro BAo e Finanziario nella decisione delle cause aventi oggetto analogo all'odierna. Ebbene, quella che appare come la ricerca da parte dell'odierno convenuto, come di molti altri, di un Foro compiacente pare schiudere le porte dell'abuso del diritto: il formale ricorso ad un foro (quello ex art. 19
c.p.c.) e la rinuncia a quello esclusivo speciale di cui all'art. 66 bis D. Lvo n. 206/2005 (la cui ratio di rendere più agevole al consumatore il ricorso alla tutela giudiziaria è notoria) lasciano trapelare – da parte del consumatore stesso – l'uso delle predette norme con un fine diverso – rispetto allo scopo per cui sono state elaborate dal legislatore prima europeo e poi nazionale - ossia quello di avvalersi di una decisione favorevole che altrimenti, ricorrendo al foro del consumatore, verosimilmente non sarebbe garantita…”.
Il motivo è infondato.
Con riferimento a fattispecie analoga i giudici di legittimità hanno chiarito che “il consumatore può adire un giudice diverso da quello determinato ai sensi dell'art. 63 del codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), ove ravvisi maggiormente rispondente al proprio interesse derogare - anche unilateralmente - al cd. "foro del consumatore", e così adire il giudice competente per territorio in base ad uno dei criteri di cui agli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., ovvero quello indicato nel contratto, senza che il giudice adito, in accoglimento della relativa eccezione sollevata dal professionista ovvero rilevata d'ufficio, possa dichiarare la propria incompetenza a svantaggio del consumatore,
e cioè in pregiudizio dell'interesse di quest'ultimo, la cui scelta non scalfisce l'esigenza di tutela contro l'unilaterale predisposizione ed imposizione del contenuto contrattuale da parte del "professionista", che la disciplina in argomento è funzionalmente volta a garantire. (Nel caso di specie, i consumatori - domiciliati in luoghi diversi - avevano ritenuto più vantaggioso concentrare la vertenza presso il tribunale del luogo in cui aveva sede legale l'istituto di credito convenuto in giudizio, piuttosto che adire ciascuno, singolarmente, il foro del consumatore, conseguendo così l'obiettivo di garantire non solo l'uniformità del giudicato, ma anche un sensibile contenimento dei costi ed una maggiore celerità ed economia processuale)” (vedi Cass. 03/04/2013 n. 8167; vedi anche Cass.
16/04/2012 n. 5974; Cass. 20 aprile 2022, n. 12541).
Né può configurarsi un abuso o un illegittimo “forum shopping” nella proposizione dell'azione dinanzi al Tribunale pacificamente competente ex art. 19 c.p.c.
5. Con il secondo motivo “ Omessa pronuncia su parte dell'eccezione svolta in primo grado: Violazione o comunque erronea interpretazione del diritto, segnatamente dell'art. 8, 4 comma, D. Lvo n. 28/2010, degli artt. 115 e 116 c.p.c., e conseguente, erronea ed illogica motivazione dell'ordinanza nel capo in cui il Tribunale di Firenze ha respinto l'eccezione di improcedibilità”; parte appellante in sintesi deduce che “ la sentenza impugnata viene censurata nel capo in cui ha rigettato (pag. 2) l'eccezione di improcedibilità, reputando che “la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta” e che la procura speciale di cui si sarebbe avvalso il Ragionier sarebbe “conforme ai requisiti di cui all'art. 83 cpc e risulta Per_1 predisposta specificatamente per la partecipazione della demandata mediazione” (pag. 3
Ord.); la violazione di legge deriva dall'omessa pronuncia su una parte dell'eccezione e da un'errata applicazione ed interpretazione delle norme citate nell'epigrafe, segnatamente laddove il Giudice ha trascurato che la delega è ammessa solo in presenza di giustificati motivi e laddove ha reputato la procura sostanziale idonea a conferire il potere di mediare;
quanto alle censure proposte alla ricostruzione dei fatti, il Giudice di prime cure ha reputato sussistente una procura speciale che non esiste agli atti del giudizio di primo grado e – ingiustamente - su di essa ha fondato la propria decisione;
la questione è rilevante perché, qualora venisse accolta la tesi dell'appellante, e venisse accertato il mancato avveramento della condizione di procedibilità, ne discenderebbe – appunto -
l'improcedibilità dell'azione, con ogni consequenziale pronuncia”.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale, avendo l'avv. Bini difensore di insistito nell'eccezione Parte_1 di improcedibilità per mancato previo esperimento della mediazione obbligatoria, con ordinanza del 13 luglio 2023 disponeva: “ rilevato che la presente causa, avente per oggetto un contratto di finanziamento al consumo, è soggetto alla condizione di procedibilità del previo esperimento della mediazione obbligatoria per ragioni di materia (bancaria), dato atto di quanto sopra, visto l'art. 5, comma I bis, D.L.vo 55/2010 s.m.i, DISPONE che la parte ricorrente, esperisca il procedimento di mediazione presso un organismo accreditato ai sensi dell'art. 4, comma 1, (D.L.vo citato) con deposito della domanda di mediazione entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
fa presente che, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D.L.vo citato, il mancato esperimento dell'effettivo tentativo di mediazione presenti le parti sostanziali, assistite dagli avvocati, è sanzionato a pena di improcedibilità della domanda;
invita gli avvocati delle parti a informare i loro assistiti di quanto disposto, nei termini di cui all'art. 4, comma 3, (D.L.vo citato); invita le parti a comunicare, tramite i loro avvocati, l'esito della mediazione, con nota da depositare in cancelleria almeno dieci giorni prima della prossima udienza”.
A seguito dell'ordinanza del Tribunale la mediazione era avviata sia da parte ricorrente sia dalla convenuta;
ciascuna parte non si presentava al primo incontro Parte_1 della mediazione promossa dall'altra, senza che fosse possibile individuare con precisione quale delle due procedure fosse stata avviata in precedenza
(vedi verbale della mediazione promossa da resso l'OCF di Firenze: Parte_1
verbale di mediazione promosso da parte ricorrente presso l'organismo Aequitas ADR:
La condizione di procedibilità è quindi certamente integrata, posto che l'art. 5 D. Lgs
28/2010 dispone: “quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione”.
Può ulteriormente osservarsi che il D.Lgs. 149/2022, modificando l'art. 8 del D.Lgs.
28/2010 ha previsto che le persone fisiche possano delegare un “rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia”,
“in presenza di giustificati motivi”.
Tali “giustificati motivi”, in ipotesi di contestazione, potranno essere discrezionalmente apprezzati dal giudice, avuto riguardo alla concreta fattispecie;
peraltro trattandosi, in ipotesi, di fattispecie assimilabile (non all'omesso esperimento della mediazione nel termine assegnato dal giudice ma) all'omesso esperimento preventivo della mediazione anche in sede di appello non potrebbe dichiararsi direttamente l'improcedibilità ma assegnarsi comunque termine, per poi solo all'esito procedere alla trattazione nel merito o eventualmente dichiarare l'improcedibilità (vedi Cass 16/10/2023, n.28695 : “in tema di mediazione obbligatoria, allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello;
in tal caso, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale”).
Nella fattispecie ritiene la Corte, considerati gli elementi oggettivi e soggettivi della vicenda (instauranda controversia relativa alla concessione di carte di credito revolving, con questione di mero diritto nei confronti di una controparte che peraltro in nessuno dei numerosi analoghi giudizi già promossi aveva manifestato disponibilità transattive;
mediazione legittimamente instaurata su ordine del Giudice e la obbiettiva difficoltà ad una presenza o collegamento telematico contestuale, che sussistessero obbiettivamente i
“giustificati motivi” per il conferimento di una delega
7. Con il terzo motivo “ Violazione o comunque erronea interpretazione del diritto, segnatamente dell'art. 116 c.p.c.; del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento
Europeo e del Consiglio eIDAS, dell'art. 20 del CAD, nonché dell'art. 182, comma 2 c.p.c.; violazione dell'art. 11 Preleggi quanto all'applicazione dell'art. 182, comma 2 c.p.c. riformato;
violazione ed omessa applicazione dell'art. 125 c.p.c.; conseguente erronea, illogica e contraddittoria motivazione dell'ordinanza nel capo in cui il Tribunale di Firenze ha respinto l'eccezione di inesistenza della procura alle liti, in sintesi, lamenta Parte_1 che il Tribunale abbia ritenuto sanato il vizio del mandato alle liti, privo della sottoscrizione del a seguito del successivo deposito di altra procura firmata, atteso che una CP_1 sanatoria non sarebbe praticabile in caso di mancanza o inesistenza originaria.
Il motivo è infondato.
Dall'esame dell'iniziale mandato alle liti risulta come esso sia stato sottoscritto digitalmente da mediante il software Yousign e autenticato, sempre Controparte_1 digitalmente, dal difensore, Avv. Andrea Ruocco. A fronte dell'eccezione sollevata da nella comparsa di costituzione e Parte_1 risposta il difensore di parte ricorrente ha successivamente depositato altra procura su supporto cartaceo, della quale non è contestata la validità
Si tratta quindi di stabilire se l'originaria procura fosse semplicemente nulla oppure radicalmente inesistente, posto che il giudizio di primo grado è stato introdotto anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022 e quindi vale il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, secondo cui «l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, non consente di
“sanare” l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite» (Cass., sez. un., n. 37434 del 2022, nonché Cass. n. 28251 del 2023: «l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di “sanare” l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad “un vizio che determina la nullità della procura”, a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza»).
La categoria dell'inesistenza, non prevista espressamente dal codice di rito, è residuale e di stretta interpretazione, così come ripetutamente affermato dal Corte di legittimità.
Il principio di diritto in precedenza richiamato è stato da essa affermato con riferimento a una fattispecie concreta nella quale la costituzione era avvenuta nella totale assenza materiale della procura (la questione di massima sottoposta all'organo nomofilattico aveva ad oggetto l'applicabilità dell'art. 182 c.p.c. «anche nel caso in cui un avvocato abbia agito in rappresentanza di una parte senza che in atti esista alcuna procura da quest'ultima rilasciata in suo favore»); in motivazione la Corte richiama altri precedenti nei quali è stata ritenuta totalmente inesistente la necessaria procura alle liti
(«Cass. n. 24257/2018 ha affermato che in tema di opposizione a sanzione amministrativa, il ricorso in appello proposto dalla parte personalmente è inesistente e, come tale, non sanabile con il successivo deposito di procura conferita al difensore […] la già citata sentenza n. 10414/2017 delle S.U., la quale ha affermato che nel giudizio dinanzi al
Nazionale intrapreso, personalmente, da un avvocato privo di “ius CP_2 CP_3 postulandi”, perché non iscritto nell'albo speciale di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 33,
(nelle specie in quanto radiato) o sospeso dall'esercizio della professione, non è applicabile l'art. 182 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. n. 69 del 2009»).
Nella fattispecie per cui è causa, viceversa, la procura non è materialmente assente e quella allegata non può considerarsi giuridicamente inesistente.
Dalla procura allegata al ricorso introduttivo, infatti, emerge comunque l'avvenuta sottoscrizione (non con firma elettronica qualificata o avanzata, ma comunque) con firma elettronica semplice (FES) della parte rappresentata tramite il servizio Yousign, autenticata dal difensore. Cont La è una modalità di firma digitale che non è priva di validità giuridica e di valore probatorio, così come risulta dallo stesso regolamento eIDAS, il cui considerando n. 49 prevede che «il presente regolamento dovrebbe stabilire il principio secondo il quale alla firma elettronica non dovrebbero essere negati gli effetti giuridici per il motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della firma elettronica qualificata.
Tuttavia, spetta al diritto nazionale definire gli effetti giuridici delle firme elettroniche, fatto salvo per i requisiti previsti dal presente regolamento secondo cui una firma elettronica qualificata dovrebbe avere un effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa”. D'altra parte, l'art. 25, comma 1, del regolamento prevede che «a una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate».
Peraltro, l'art. 20, comma 1-bis, c.a.d. (codice dell'amministrazione digitale: d.lgs. n.
82 del 2005) dispone che «il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità»; il successivo art. 23 c.a.d. prevede poi che «le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato».
La procura, come detto, risulta sottoscritta tramite il servizio Yousign e trattasi comunque di un documento informatico potenzialmente idoneo a soddisfare il requisito della forma scritta ex art. 20, comma 1-bis; la sottoscrizione elettronica apposta sulla copia
è stata poi autenticata da parte del difensore, al quale, come chiarito dal giudice di legittimità, è attribuito dall'art. 83 c.p.c. un potere di «autentica minore» e «[l]a certificazione dell'autografia della sottoscrizione della procura alle liti da parte del difensore può essere contestata soltanto con la querela di falso, poiché la dichiarazione della parte con la quale questa assume su di sé gli effetti degli atti processuali che il difensore è destinato a compiere, pur trovando fondamento in un negozio di diritto privato
(mandato), è tuttavia destinata ad esplicare i propri effetti nell'ambito del processo, con la conseguenza che il difensore, con la sottoscrizione dell'atto processuale e con l'autentica della procura, compiendo un negozio di diritto pubblico, riveste la qualità di pubblico ufficiale» (Cass. n. 19785 del 2018, in massima) –la certificazione ha la «funzione di attestare l'appartenenza della sottoscrizione a una determinata persona, senza che il difensore assuma su di sé, all'atto della autenticazione della firma, l'obbligo di identificazione del soggetto che rilascia il negozio unilaterale di procura (tra le altre: Cass.,
S.U., 21 febbraio 1994, n. 1667; Cass., S.U., 17 maggio 1995, n. 5398; Cass., S.U., 28 novembre 2005, n. 25032; Cass., S.U., 4 maggio 2006, n. 10219; Cass., Sez. II, 27 giugno
2011, n. 14190; Cass., S.U.,7 novembre 2013, n. 25036; Cass., Sez. III, 15 aprile 2019, n.
10451; Cass., Sez. II, 8 aprile 2021, n. 9362; Cass., S.U., n. 15177/2021, citata)» (Cass. n.
18381 del 2024, in motivazione).
La procura allegata al ricorso introduttivo, per le ragioni esposte, non poteva dunque qualificarsi come radicalmente inesistente quanto, piuttosto, nulla.
Tale vizio, come accennato, è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 182 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, ciò che nella fattispecie è concretamente accaduto attraverso il successivo deposito in giudizio di un'altra procura conferita con modalità analogiche, la cui validità non è stata contestata dall'appellante.
Dunque, l'originaria nullità è stata sanata e il motivo d'impugnazione è infondato.
6. Possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi il quarto ed il quinto motivo (4) Omessa e/o carente motivazione dell'ordinanza e violazione dell'art. 132 c.p.c., erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 2946 e 1422 c.c., conseguente erronea pronuncia sull'eccezione di prescrizione;
omissione di pronuncia sull'eccezione di carenza di interesse ad agire, violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. e conseguente nullità della motivazione;
( 5) Omessa pronuncia sull'eccezione di carenza di interesse ad agire, violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. e conseguente nullità della motivazione” .
Entrambi i motivi sono privi di pregio e vanno respinti.
La Corte rileva che sussiste l'interesse ad agire in ordine alle domande proposte (nullità del contratto di finanziamento;
diritto alla rideterminazione degli interessi al tasso legale): come già precisato dai giudici di legittimità “con riferimento alla domanda (o all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto … per le parti contraenti l'interesse ad agire è in re ipsa, in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica” (vedi Cass. 23/01/2023, n.1897; vedi anche Cass. 05/02/2020, n.2670;
Cass. 27/07/1994, n.7017).
Il contratto del quale è richiesta la nullità è a tempo indeterminato;
risulta comunque documentato l'addebito di interessi entro il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione (vedi estratto conto prodotto da parte ricorrente in primo grado) e ciò è di per sé sufficiente a fondare un interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c., a prescindere dall'eccezione di intervenuta prescrizione che potrà al più incidere sulla successiva quantificazione dell'indebito.
L'introduzione del giudizio di accertamento della nullità contrattuale e del correlato diritto alla rideterminazione degli interessi ma senza richiesta di quantificazione degli stessi e conseguente condanna alla ripetizione non configura poi un abuso dello strumento processuale.
Il divieto di frazionamento si riferisce infatti alla proposizione di separati giudizi per crediti relativi medesimo rapporto di durata tra le stesse parti o comunque fondati sugli stessi o analoghi fatti costitutivi (e salvo che il giudizio unitario non sia più possibile per un precedente giudicato: vedi Cass. Sez. Un. 19/03/2025, n.7299) e non può pertanto precludere la proposizione di una autonoma domanda di nullità contrattuale ed accertamento del diritto alla ripetizione delle prestazioni, salva la successiva quantificazione delle stesse, ipotesi distinta dal frazionamento dei crediti e casomai assimilabile alla condanna generica, ovvero una “domanda limitata "ab origine" all'accertamento del solo
"an debeatur", con riserva di accertamento del "quantum" in un separato giudizio”, proponibile anche in assenza del consenso del convenuto (vedi Cass. Sez. Un., 12/10/2022,
n.29862; Cass. Sez. Un. 23/11/1995, n. 12103).
7. Possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi il sesto e settimo motivo (6) Errata applicazione della normativa in materia di collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari (art. 3 D. Lgs. n. 347/1999 e art. 2 D.M. 13.12.2001 n. 485) nella parte in cui è stata dichiarata la nullità del contratto di finanziamento tramite carta revolving. Violazione del principio di irretroattività della legge ex art. 11 delle preleggi;
(6)
Motivazione assente, insufficiente e comunque erronea;
(7) Motivazione assente, insufficiente;
errata declaratoria di nullità del contratto e conseguente errata applicazione degli art. 1418 e 1284, 3 comma c.p.c.”).
I motivi sono infondati.
In fatto è documentale e pacifico che il contratto di finanziamento è stato promosso e concluso tramite il negoziante – rivenditore, convenzionato con l'intermediario, ma non iscritto nell'apposito elenco degli agenti in attività finanziaria ex art. 3 D. Lgs 374/1991.
7.1. La Corte di Cassazione, risolvendo le questioni di diritto poste da questa Corte di
Appello con ordinanza ex 363 bis c.p.c. in relazione ad una fattispecie concreta del tutto sovrapponile a quella per cui è causa, ha statuito: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del
2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C. ex art. 3 D.Lgs. n. 374 del
1999; il relativo contratto è nullo ex art. 1418, primo comma c.c.” (vedi Cass. sez. I,
13/05/2025, n.12838).
La Corte regolatrice in motivazione, tra l'altro, ha osservato: “la richiamata normativa riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria - per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione e conclusione di contratti di finanziamento - ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'U.I.C. La deroga ivi prevista all'obbligo di iscrizione in tale albo è circoscritta alla promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato) 17. Da ciò consegue che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l'U.I.C. e, in quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta attività di agenzia […] la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale […] Siffatti interessi attingono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti interessi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori, e, in quanto tali, connotano la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall'U.I.C. per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nella distribuzione delle carte di credito cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi prevista […] è corretta l'affermazione secondo la quale il venditore che promuove la distribuzione della carta di credito cd. revolving, non assume, per ciò stesso, la qualità di parte del contratto di finanziamento.
Ritiene, tuttavia, il Collegio che il legislatore, nel vietare lo svolgimento di una siffatta attività ai soggetti non iscritti nell'albo tenuto dall'U.I.C. abbia, sia pure indirettamente, inteso vietare anche l'avvalimento di tale attività da parte dell'intermediario finanziario e, conseguentemente, la conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato. 42. Infatti, le rammentate finalità sottese al divieto imposto dalla norma in esame verrebbero frustrate laddove si consentisse il valido perfezionamento dell'operazione nonostante l'intervento, in funzione promozionale, del venditore a ciò non autorizzato dall'ordinamento, tanto più laddove tale suo intervento sia disciplinato da apposita convenzione con l'intermediario finanziario”).
7.2. La pronunzia della Suprema Corte, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha quindi chiarito che:
a) anche prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 141/2010 la promozione e conclusione di contratti di finanziamento era attività riservata ai soli soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'U.I.C.;
b) la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento ex art. 2, comma 2, lettera a) D.M. 13 dicembre 2001 n. 485; l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving è estranea alla fattispecie del credito al consumo “finalizzato” ex art. 2, comma 2, lettera b) del medesimo D.M.;
c) il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato, anche se quest'ultimo non assume la qualità di parte;
d) trattasi di violazione di norma imperativa, con conseguente nullità ex art. 1418, comma primo c.c.
8. Con l'ottavo motivo “ Motivazione assente, insufficiente, ed erronea applicazione ed interpretazione degli artt. 1338 e 1227 c.c.” parte appellante evidenzia che pur CP_1 lamentando la nullità del contratto, ha continuato per lungo tempo ad utilizzare il credito e la carta in suo possesso;
tale condotta assumerebbe rilievo ex artt. 1338 e 1227 c.c.
La deduzione di una responsabilità del contraente consumatore per aver taciuto la causa di invalidità contrattuale e per la violazione di buona fede e correttezza asseritamente consistente nell'aver comunque utilizzato per un lungo periodo la linea di credito è destituita di fondamento.
È stato precisato che la responsabilità ex 1338 c.c. deve in ogni caso essere esclusa qualora la nullità derivi, come nella fattispecie, dalla violazione di norme imperative che devono essere conosciute e considerate da entrambe le parti contraenti (vedi Cass.
03/09/2021, n.23887: “posto che ai fini di ravvisare la responsabilità ex art. 1338 c.c., è necessaria la induzione dolosa o colposa per un contraente e, per l'altro, l'affidamento senza colpa nella validità del contratto, il concorso di colpa del presunto danneggiato, che negligentemente abbia ignorato una causa di invalidità del contratto, esclude pertanto automaticamente la responsabilità di cui all'art. 1338 c.c. in capo al danneggiante;
ne consegue che la responsabilità ex art. 1338 c.c. non può essere invocata tutte le volte in cui l'invalidità del contratto derivi dalla violazione di norme imperative delle quali può presumersi la conoscenza e la cui ignoranza avrebbe potuto essere superata attraverso l'uso della normale diligenza”; vedi anche Cass. 26/06/2020, n.12836).
Peraltro, nella fattispecie, tenuto conto della non univocità dell'interpretazione delle norme, della conoscenza o conoscibilità delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l'invalidità o inefficacia (per il rilievo di tali elementi vedi Cass. 05/02/2016, n.2327), della qualità soggettiva dei contraenti (società finanziaria da un lato, consumatore dall'altro) non vi è alcun elemento che consenta di ritenere che il consumatore sin dall'inizio conoscesse o potesse conoscere con l'ordinaria diligenza la causa di invalidità negoziale.
Anche in relazione agli elementi appena esposti circa natura e conoscibilità dell'invalidità e qualità dei contraenti non vi è poi alcuna concreta ragione per considerare contrario a buona fede e correttezza l'utilizzo per un periodo di tempo più o meno lungo della linea di credito, peraltro corrispondendo ed anticipando gli interessi al tasso contrattualmente previsto.
9. Il nono motivo dell'appello principale con cui è richiesta la condanna di parte appellata anche al pagamento delle spese di primo grado, può essere esaminato congiuntamente all'appello incidentale (“erronea pronuncia in tema di compensazione delle spese processuali) con il quale parte appellata in sintesi deduce: “il Giudice di prime cure ha errato nel compensare integralmente le spese di lite […] pur avendo apparentemente motivato la decisione di compensare le spese di lite in funzione di un asserito contrasto giurisprudenziale, non è stata data contezza di quali fossero i confliggenti orientamenti sul punto […] non sussiste reciproca soccombenza tra le parti, dal momento che la domanda attrice è stata interamente accolta. Non ricorre nemmeno l'ipotesi di assoluta novità della questione, atteso che deve ritenersi tale un punto controverso in diritto (e non una questione di fatto) per la cui soluzione mancano precedenti ai quali far capo e che pertanto si presenta come da affrontare per la prima volta;
né sussiste, certamente, l'ipotesi di mutamento giurisprudenziale come genericamente dedotto nel provvedimento impugnato”.
Il motivo di appello incidentale è parzialmente fondato.
Ritiene la Corte, considerati gli orientamenti non univoci nella giurisprudenza di merito (vedi, in particolare, le pronunzie della Corte di Appello di Milano richiamate nell'ordinanza ex 363 bis c.p.c. di questa Corte), l'assenza di precedenti di legittimità sino a
Cass. 12838/2025, la qualità delle parti, che sia equa e congrua una compensazione parziale delle spese di lite, nella misura della metà; la residua metà delle spese deve essere posta a carico della soccombente . Parte_1
Tenuto conto della serialità della controversia (solo presso questa Corte pendono oltre cento procedimenti in cui sono poste questioni del tutto identiche con l'assistenza, quanto ai consumatori, del medesimo difensore), le spese sono liquidate applicando il DM 55/14 e ss. mod., causa di valore indeterminato - complessità bassa, per la frazione indicata, in €
2.800,00 per il primo grado (fase di studio € 1.275,00; fase introduttiva € 1.200,00; fase istruttoria € 950,00; fase decisoria € 2.175,00; totale € 5.600,00; riduzione del 50% €
2.800,00) ed in € 2.171,00 per il presente giudizio di appello (fase di studio: € 1.543,50; fase introduttiva € 1.063,50; fase decisionale: € 1735,00 euro;
nulla per la fase istruttoria, non effettivamente tenuta: vedi Cass. 16/04/2021, n.10206, Cass. 11/11/2024, n.29077,
Cass. 19/03/2025 n.7343; totale € 4.342,00; riduzione del 50% € 2.171,00), oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge, con distrazione, con distrazione a favore del difensore dell'appellato, dichiaratosi antistatario. Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante principale del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione:
- rigetta l'appello principale;
- in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara compensate le spese di primo grado nella misura della metà;
- dichiara parzialmente compensate, nella misura della metà, anche le spese del presente giudizio di appello;
- condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata la residua metà delle spese di giudizio che liquida, per tale frazione, quanto al primo grado in € 2.800,00 e quanto all'appello in € 2.171,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore dell'appellato, dichiaratosi antistatario;
- dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante principale del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 novembre 2025
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Giuseppina Mastrodomenico Dott. Ludovico Delle
VE
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle VE Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere
Dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 450/2024 con OGGETTO: BA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BINI Parte_1 P.IVA_1
FEDERICA
APPELLANTE
Contro
C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. RUOCCO Controparte_1 C.F._1
ANDREA
APPELLATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
ORDINANZA EX ART. 702 TER CPC, emessa dal Tribunale di Firenze, il 30 gennaio 2024, depositata in cancelleria il 31 gennaio 2024 nella causa n. 1034/2023 RG
CONCLUSIONI
In data 13 novembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle seguenti conclusioni
Per appellante: Parte_1 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in totale riforma dell'impugnata sentenza,
1) accogliere le conclusioni di cui al Giudizio di primo grado e cioè respinta ogni contraria istanza, azione o eccezione,
- preliminarmente, dichiari l'incompetenza del Tribunale di Firenze, in favore di
Tribunale di Locri quale foro del consumatore o, quello di Locri, quale luogo ove l'obbligazione è sorta, o di Firenze laddove essa deve essere eseguita;
- sempre preliminarmente, accerti l'inesistenza della procura alle liti e, per l'effetto, dichiari l'improcedibilità e l'inammissibilità delle domande;
in subordine le rigetti, con condanna dell'avvocato Andrea Ruocco alla refusione delle spese di lite;
- sempre preliminarmente, dichiari l'improcedibilità dell'azione ex D. Lvo n. 28/2010;
- sempre preliminarmente, dichiari la carenza di interesse ad agire in capo a CP_1 er prescrizione del suo diritto;
[...]
- nel merito, respinga tutte le domande avanzate dal ricorrente, anche in via istruttoria, poiché inammissibili, infondate e temerarie sia in fatto che in diritto
Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi del giudizio
Per l'appellato Controparte_1
“1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento.
3) Condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
In via incidentale
4) In ogni caso, condannare la Società appellante al corretto pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. conveniva davanti al Tribunale di Firenze Controparte_1 Parte_1 esponendo:
[...]
- che il 2 marzo 2006 egli stipulava contratto di finanziamento per l'acquisto di un elettrodomestico e con il medesimo contratto era stata concessa una linea di credito con carta, c.d. carta revolving”; - che il contratto era stato promosso e concluso tramite un rivenditore di elettrodomestici appartenente alla grande distribuzione;
- che per tale ragione il contratto violava il d. lgs. n. 374/199 in virtù del quale “per la promozione e per la conclusione di contratto di finanziamento, gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria”, nonché il D.M. n. 485 del 13 dicembre
2001;
- che ciò comportava la nullità del contratto e l'obbligo “di restituire al cliente tutte le spese e gli interessi connessi al finanziamento ovvero di scorporarli dalla maggior somma dovuta dallo stesso nella misura di cui all'estratto conto storico;
Parte ricorrente chiedeva quindi: “accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.”.
Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando la domanda.
Il Tribunale di Firenze con l'ordinanza ex art. 702 ter cpc, emessa il 30 gennaio 2024 e pubblicata il 31 gennaio successivo, Repert.n.628/2024 così statuiva:
“1) dichiara nullo il contratto di finanziamento revolving stipulato fra il ricorrente e
; Parte_1
2) compensa interamente le spese di lite”.
L'appello.
2. Proponeva appello formulando i seguenti motivi di Parte_1 impugnazione:
1) violazione o comunque erronea interpretazione del diritto, segnatamente dell'art. 66 bis D. Lvo n. 206/2005, dell'art. 19 c.p.c., dell'art. 38 c.p.c., e conseguente carente, erronea ed illogica ed omessa motivazione dell'ordinanza nel capo in cui il Tribunale di Firenze ha respinto l'eccezione di incompetenza per territorio;
2) omessa pronuncia su parte dell'eccezione svolta in primo grado;
Violazione o comunque erronea interpretazione del diritto, segnatamente dell'art. 8, 4 comma, D. Lvo n.
28/2010, degli artt. 115 e 116 c.p.c., e conseguente, erronea ed illogica motivazione dell'ordinanza nel capo in cui il Tribunale di Firenze ha respinto l'eccezione di improcedibilità;
3) violazione o comunque erronea interpretazione del diritto, segnatamente dell'art. 116 c.p.c.; del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio eIDAS, dell'art. 20 del CAD, nonché dell'art. 182, comma 2 c.p.c.; violazione dell'art. 11 Preleggi quanto all'applicazione dell'art. 182, comma 2 c.p.c. riformato;
violazione ed omessa applicazione dell'art. 125 c.p.c.; conseguente erronea, illogica e contraddittoria motivazione dell'ordinanza nel capo in cui il Tribunale di Firenze ha respinto l'eccezione di inesistenza della procura alle liti;
4) omessa e/o carente motivazione dell'ordinanza e violazione dell'art. 132 c.p.c., erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 2946 e 1422 c.c., conseguente erronea pronuncia sull'eccezione di prescrizione;
omissione di pronuncia sull'eccezione di carenza di interesse ad agire, violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. e conseguente nullità della motivazione
5) omessa pronuncia sull'eccezione di carenza di interesse ad agire, violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. e conseguente nullità della motivazione;
6) errata applicazione della normativa in materia di collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari (art. 3 D. Lgs. n. 347/1999 e art. 2 D.M. 13.12.2001 n. 485) nella parte in cui è stata dichiarata la nullità del contratto di finanziamento tramite carta revolving.
Violazione del principio di irretroattività della legge ex art. 11 delle preleggi;
7) motivazione assente, insufficiente e comunque erronea;
errata declaratoria di nullità del contratto e conseguente errata applicazione degli art. 1418 e 1284, 3 comma c.p.c.
8) motivazione assente, insufficiente, ed erronea applicazione ed interpretazione degli artt. 1338 e 1227 c.c.;
9) erronea pronuncia in tema di compensazione delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio parte appellata, che contestava le censure mosse nei confronti del provvedimento impugnato;
proponeva appello incidentale fondato su un unico motivo:
1) erronea pronuncia in tema di compensazione delle spese.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 13 novembre 2025 sulle conclusioni delle parti come in precedenza riportate, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
3. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 348-bis c.p.c., sollevata dal è assorbita dall'assunzione della causa in decisione, non essendo il gravame CP_1 manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento.
3.1 Parte appellante nelle memorie conclusive ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del D.lgs. n. 374/1999 per violazione dell'art. 76 della Costituzione nella parte in cui subdelega il Ministro del Tesoro a determinare il contenuto sotto il profilo oggettivo e soggettivo della riserva di attività in favore degli agenti in attività finanziaria, ravvisando un
“abusivo esercizio dello strumento della subdelega in quanto il Legislatore Delegato avrebbe dovuto definire già all'interno della normativa primaria (il decreto legislativo) il perimetro della riserva di attività in favore degli agenti”. Come questa Corte ha già avuto modo di illustrare in precedenti pronunce, la Corte
Costituzionale ha chiarito che legge delega può consentire al legislatore delegato di devolvere a fonti secondarie lo sviluppo delle norme primarie ivi stabilite (vedi sentenza n. 261/2017); non costituisce comunque un'illegittima subdelegazione, come tale incompatibile con l'art. 76 Cost., la previsione, contenuta nella legge delegata, del conferimento al potere esecutivo di potestà regolamentare (sentenze nn. 125/1976, 91/1968, 79/1966 e 20/1960) ovvero di compiti amministrativi di natura tecnica (sentenze nn. 127/1981, 139/1976 e 106/1967; vedi, anche, in motivazione, Corte Cost. , 09/04/2019, n.79 : “la giurisprudenza di questa corte
… consente al decreto delegato il conferimento agli organi dell'esecutivo della funzione «di emanare normative di tipo regolamentare (sentenza n. 79 del 1966), disposizioni di carattere tecnico (sentenza n. 106 del 1967) o atti amministrativi di esecuzione (ordinanza n. 176 del 1998; per ulteriori esemplificazioni, sentenze n. 66 del 1965 e n. 103 del 1957)»
(sentenza n. 104 del 2017)”).
Nella fattispecie la legge delega (legge 6 febbraio 1996, n. 52, “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994”) nel fissare i criteri e principi per l'attuazione della Direttiva
91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, all'art. 15, comma primo, lettera c) prevedeva: “estendere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilità e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'articolo l della presente legge”.
L'art. 1 del D. Lgs. 25 settembre 1999, n. 374 (“Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'art. 15 della legge 6 febbraio
1996, n. 52”) estendeva la disciplina del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 ad una serie di attività, elencate nelle lettere da a) ad n), subordinatamente “al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri” ivi specificati;
alla lettera n) era in particolare indicata la “agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'art. 3”
Il successivo art. 3 disponeva: “1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'art. 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circo-stanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”.
Richiamati i principi più volte espressi dalla giurisprudenza costituzionale e ricostruito il quadro normativo di riferimento, deve escludersi che vi sia stata una illegittima subdelegazione: il decreto legislativo delegato ha individuato con sufficiente chiarezza l'attività (“agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”), demandando alla fonte secondaria unicamente lo sviluppo ed ulteriore specificazione della norma primaria (il regolamento “specifica il contenuto dell'attività indicata”), per le necessarie integrazioni di dettaglio, in piena compatibilità con il parametro di cui all'art. 76 Cost.
4. Con il primo motivo “ Violazione o comunque erronea interpretazione del diritto, segnatamente dell'art. 66 bis D. Lvo n. 206/2005, dell'art. 19 c.p.c., dell'art. 38 c.p.c., e conseguente carente, erronea ed illogica ed omessa motivazione dell'ordinanza nel capo in cui il Tribunale di Firenze ha respinto l'eccezione di incompetenza per territorio”, parte appellante in sintesi deduce: “ che il giudice di prime cure avrebbe dovuto valutare l'atteggiamento del ricorrente in primo grado non tanto sotto l'aspetto della derogabilità del foro del consumatore ad opera di quest'ultimo (circostanza evidenziata e pacifica anche per l'odierna appellante nella comparsa di prime cure), quanto piuttosto sotto l'aspetto dell'abuso delle norme citate nell'epigrafe del motivo di appello […] sono molti (ad oggi risulta nell'ordine delle centinaia) i consumatori provenienti da ogni parte d'Italia che reputano di adire il Tribunale di Firenze (quale foro ove ha sede la convenuta in primo grado ex art. 19 c.p.c.), sottoponendo al suo vaglio ricorsi speculari, aventi ad oggetto i medesimi petitum e causa petendi (nullità contrattuale per presunta violazione dell'art. 3 della L. 354/1999), abdicando scientemente al foro del consumatore ex art. 66 bis del Codice del Consumo. La “serialità” di giudizi introitati dinanzi al Tribunale di Firenze trova incentivo nel fatto che detto Organo ha abbracciato – in maniera non condivisibile - un altrettanto effimero orientamento sorto in seno all'Arbitro BAo e Finanziario nella decisione delle cause aventi oggetto analogo all'odierna. Ebbene, quella che appare come la ricerca da parte dell'odierno convenuto, come di molti altri, di un Foro compiacente pare schiudere le porte dell'abuso del diritto: il formale ricorso ad un foro (quello ex art. 19
c.p.c.) e la rinuncia a quello esclusivo speciale di cui all'art. 66 bis D. Lvo n. 206/2005 (la cui ratio di rendere più agevole al consumatore il ricorso alla tutela giudiziaria è notoria) lasciano trapelare – da parte del consumatore stesso – l'uso delle predette norme con un fine diverso – rispetto allo scopo per cui sono state elaborate dal legislatore prima europeo e poi nazionale - ossia quello di avvalersi di una decisione favorevole che altrimenti, ricorrendo al foro del consumatore, verosimilmente non sarebbe garantita…”.
Il motivo è infondato.
Con riferimento a fattispecie analoga i giudici di legittimità hanno chiarito che “il consumatore può adire un giudice diverso da quello determinato ai sensi dell'art. 63 del codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), ove ravvisi maggiormente rispondente al proprio interesse derogare - anche unilateralmente - al cd. "foro del consumatore", e così adire il giudice competente per territorio in base ad uno dei criteri di cui agli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., ovvero quello indicato nel contratto, senza che il giudice adito, in accoglimento della relativa eccezione sollevata dal professionista ovvero rilevata d'ufficio, possa dichiarare la propria incompetenza a svantaggio del consumatore,
e cioè in pregiudizio dell'interesse di quest'ultimo, la cui scelta non scalfisce l'esigenza di tutela contro l'unilaterale predisposizione ed imposizione del contenuto contrattuale da parte del "professionista", che la disciplina in argomento è funzionalmente volta a garantire. (Nel caso di specie, i consumatori - domiciliati in luoghi diversi - avevano ritenuto più vantaggioso concentrare la vertenza presso il tribunale del luogo in cui aveva sede legale l'istituto di credito convenuto in giudizio, piuttosto che adire ciascuno, singolarmente, il foro del consumatore, conseguendo così l'obiettivo di garantire non solo l'uniformità del giudicato, ma anche un sensibile contenimento dei costi ed una maggiore celerità ed economia processuale)” (vedi Cass. 03/04/2013 n. 8167; vedi anche Cass.
16/04/2012 n. 5974; Cass. 20 aprile 2022, n. 12541).
Né può configurarsi un abuso o un illegittimo “forum shopping” nella proposizione dell'azione dinanzi al Tribunale pacificamente competente ex art. 19 c.p.c.
5. Con il secondo motivo “ Omessa pronuncia su parte dell'eccezione svolta in primo grado: Violazione o comunque erronea interpretazione del diritto, segnatamente dell'art. 8, 4 comma, D. Lvo n. 28/2010, degli artt. 115 e 116 c.p.c., e conseguente, erronea ed illogica motivazione dell'ordinanza nel capo in cui il Tribunale di Firenze ha respinto l'eccezione di improcedibilità”; parte appellante in sintesi deduce che “ la sentenza impugnata viene censurata nel capo in cui ha rigettato (pag. 2) l'eccezione di improcedibilità, reputando che “la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta” e che la procura speciale di cui si sarebbe avvalso il Ragionier sarebbe “conforme ai requisiti di cui all'art. 83 cpc e risulta Per_1 predisposta specificatamente per la partecipazione della demandata mediazione” (pag. 3
Ord.); la violazione di legge deriva dall'omessa pronuncia su una parte dell'eccezione e da un'errata applicazione ed interpretazione delle norme citate nell'epigrafe, segnatamente laddove il Giudice ha trascurato che la delega è ammessa solo in presenza di giustificati motivi e laddove ha reputato la procura sostanziale idonea a conferire il potere di mediare;
quanto alle censure proposte alla ricostruzione dei fatti, il Giudice di prime cure ha reputato sussistente una procura speciale che non esiste agli atti del giudizio di primo grado e – ingiustamente - su di essa ha fondato la propria decisione;
la questione è rilevante perché, qualora venisse accolta la tesi dell'appellante, e venisse accertato il mancato avveramento della condizione di procedibilità, ne discenderebbe – appunto -
l'improcedibilità dell'azione, con ogni consequenziale pronuncia”.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale, avendo l'avv. Bini difensore di insistito nell'eccezione Parte_1 di improcedibilità per mancato previo esperimento della mediazione obbligatoria, con ordinanza del 13 luglio 2023 disponeva: “ rilevato che la presente causa, avente per oggetto un contratto di finanziamento al consumo, è soggetto alla condizione di procedibilità del previo esperimento della mediazione obbligatoria per ragioni di materia (bancaria), dato atto di quanto sopra, visto l'art. 5, comma I bis, D.L.vo 55/2010 s.m.i, DISPONE che la parte ricorrente, esperisca il procedimento di mediazione presso un organismo accreditato ai sensi dell'art. 4, comma 1, (D.L.vo citato) con deposito della domanda di mediazione entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
fa presente che, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D.L.vo citato, il mancato esperimento dell'effettivo tentativo di mediazione presenti le parti sostanziali, assistite dagli avvocati, è sanzionato a pena di improcedibilità della domanda;
invita gli avvocati delle parti a informare i loro assistiti di quanto disposto, nei termini di cui all'art. 4, comma 3, (D.L.vo citato); invita le parti a comunicare, tramite i loro avvocati, l'esito della mediazione, con nota da depositare in cancelleria almeno dieci giorni prima della prossima udienza”.
A seguito dell'ordinanza del Tribunale la mediazione era avviata sia da parte ricorrente sia dalla convenuta;
ciascuna parte non si presentava al primo incontro Parte_1 della mediazione promossa dall'altra, senza che fosse possibile individuare con precisione quale delle due procedure fosse stata avviata in precedenza
(vedi verbale della mediazione promossa da resso l'OCF di Firenze: Parte_1
verbale di mediazione promosso da parte ricorrente presso l'organismo Aequitas ADR:
La condizione di procedibilità è quindi certamente integrata, posto che l'art. 5 D. Lgs
28/2010 dispone: “quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione”.
Può ulteriormente osservarsi che il D.Lgs. 149/2022, modificando l'art. 8 del D.Lgs.
28/2010 ha previsto che le persone fisiche possano delegare un “rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia”,
“in presenza di giustificati motivi”.
Tali “giustificati motivi”, in ipotesi di contestazione, potranno essere discrezionalmente apprezzati dal giudice, avuto riguardo alla concreta fattispecie;
peraltro trattandosi, in ipotesi, di fattispecie assimilabile (non all'omesso esperimento della mediazione nel termine assegnato dal giudice ma) all'omesso esperimento preventivo della mediazione anche in sede di appello non potrebbe dichiararsi direttamente l'improcedibilità ma assegnarsi comunque termine, per poi solo all'esito procedere alla trattazione nel merito o eventualmente dichiarare l'improcedibilità (vedi Cass 16/10/2023, n.28695 : “in tema di mediazione obbligatoria, allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello;
in tal caso, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale”).
Nella fattispecie ritiene la Corte, considerati gli elementi oggettivi e soggettivi della vicenda (instauranda controversia relativa alla concessione di carte di credito revolving, con questione di mero diritto nei confronti di una controparte che peraltro in nessuno dei numerosi analoghi giudizi già promossi aveva manifestato disponibilità transattive;
mediazione legittimamente instaurata su ordine del Giudice e la obbiettiva difficoltà ad una presenza o collegamento telematico contestuale, che sussistessero obbiettivamente i
“giustificati motivi” per il conferimento di una delega
7. Con il terzo motivo “ Violazione o comunque erronea interpretazione del diritto, segnatamente dell'art. 116 c.p.c.; del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento
Europeo e del Consiglio eIDAS, dell'art. 20 del CAD, nonché dell'art. 182, comma 2 c.p.c.; violazione dell'art. 11 Preleggi quanto all'applicazione dell'art. 182, comma 2 c.p.c. riformato;
violazione ed omessa applicazione dell'art. 125 c.p.c.; conseguente erronea, illogica e contraddittoria motivazione dell'ordinanza nel capo in cui il Tribunale di Firenze ha respinto l'eccezione di inesistenza della procura alle liti, in sintesi, lamenta Parte_1 che il Tribunale abbia ritenuto sanato il vizio del mandato alle liti, privo della sottoscrizione del a seguito del successivo deposito di altra procura firmata, atteso che una CP_1 sanatoria non sarebbe praticabile in caso di mancanza o inesistenza originaria.
Il motivo è infondato.
Dall'esame dell'iniziale mandato alle liti risulta come esso sia stato sottoscritto digitalmente da mediante il software Yousign e autenticato, sempre Controparte_1 digitalmente, dal difensore, Avv. Andrea Ruocco. A fronte dell'eccezione sollevata da nella comparsa di costituzione e Parte_1 risposta il difensore di parte ricorrente ha successivamente depositato altra procura su supporto cartaceo, della quale non è contestata la validità
Si tratta quindi di stabilire se l'originaria procura fosse semplicemente nulla oppure radicalmente inesistente, posto che il giudizio di primo grado è stato introdotto anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022 e quindi vale il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, secondo cui «l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, non consente di
“sanare” l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite» (Cass., sez. un., n. 37434 del 2022, nonché Cass. n. 28251 del 2023: «l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di “sanare” l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad “un vizio che determina la nullità della procura”, a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza»).
La categoria dell'inesistenza, non prevista espressamente dal codice di rito, è residuale e di stretta interpretazione, così come ripetutamente affermato dal Corte di legittimità.
Il principio di diritto in precedenza richiamato è stato da essa affermato con riferimento a una fattispecie concreta nella quale la costituzione era avvenuta nella totale assenza materiale della procura (la questione di massima sottoposta all'organo nomofilattico aveva ad oggetto l'applicabilità dell'art. 182 c.p.c. «anche nel caso in cui un avvocato abbia agito in rappresentanza di una parte senza che in atti esista alcuna procura da quest'ultima rilasciata in suo favore»); in motivazione la Corte richiama altri precedenti nei quali è stata ritenuta totalmente inesistente la necessaria procura alle liti
(«Cass. n. 24257/2018 ha affermato che in tema di opposizione a sanzione amministrativa, il ricorso in appello proposto dalla parte personalmente è inesistente e, come tale, non sanabile con il successivo deposito di procura conferita al difensore […] la già citata sentenza n. 10414/2017 delle S.U., la quale ha affermato che nel giudizio dinanzi al
Nazionale intrapreso, personalmente, da un avvocato privo di “ius CP_2 CP_3 postulandi”, perché non iscritto nell'albo speciale di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 33,
(nelle specie in quanto radiato) o sospeso dall'esercizio della professione, non è applicabile l'art. 182 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. n. 69 del 2009»).
Nella fattispecie per cui è causa, viceversa, la procura non è materialmente assente e quella allegata non può considerarsi giuridicamente inesistente.
Dalla procura allegata al ricorso introduttivo, infatti, emerge comunque l'avvenuta sottoscrizione (non con firma elettronica qualificata o avanzata, ma comunque) con firma elettronica semplice (FES) della parte rappresentata tramite il servizio Yousign, autenticata dal difensore. Cont La è una modalità di firma digitale che non è priva di validità giuridica e di valore probatorio, così come risulta dallo stesso regolamento eIDAS, il cui considerando n. 49 prevede che «il presente regolamento dovrebbe stabilire il principio secondo il quale alla firma elettronica non dovrebbero essere negati gli effetti giuridici per il motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della firma elettronica qualificata.
Tuttavia, spetta al diritto nazionale definire gli effetti giuridici delle firme elettroniche, fatto salvo per i requisiti previsti dal presente regolamento secondo cui una firma elettronica qualificata dovrebbe avere un effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa”. D'altra parte, l'art. 25, comma 1, del regolamento prevede che «a una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate».
Peraltro, l'art. 20, comma 1-bis, c.a.d. (codice dell'amministrazione digitale: d.lgs. n.
82 del 2005) dispone che «il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità»; il successivo art. 23 c.a.d. prevede poi che «le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato».
La procura, come detto, risulta sottoscritta tramite il servizio Yousign e trattasi comunque di un documento informatico potenzialmente idoneo a soddisfare il requisito della forma scritta ex art. 20, comma 1-bis; la sottoscrizione elettronica apposta sulla copia
è stata poi autenticata da parte del difensore, al quale, come chiarito dal giudice di legittimità, è attribuito dall'art. 83 c.p.c. un potere di «autentica minore» e «[l]a certificazione dell'autografia della sottoscrizione della procura alle liti da parte del difensore può essere contestata soltanto con la querela di falso, poiché la dichiarazione della parte con la quale questa assume su di sé gli effetti degli atti processuali che il difensore è destinato a compiere, pur trovando fondamento in un negozio di diritto privato
(mandato), è tuttavia destinata ad esplicare i propri effetti nell'ambito del processo, con la conseguenza che il difensore, con la sottoscrizione dell'atto processuale e con l'autentica della procura, compiendo un negozio di diritto pubblico, riveste la qualità di pubblico ufficiale» (Cass. n. 19785 del 2018, in massima) –la certificazione ha la «funzione di attestare l'appartenenza della sottoscrizione a una determinata persona, senza che il difensore assuma su di sé, all'atto della autenticazione della firma, l'obbligo di identificazione del soggetto che rilascia il negozio unilaterale di procura (tra le altre: Cass.,
S.U., 21 febbraio 1994, n. 1667; Cass., S.U., 17 maggio 1995, n. 5398; Cass., S.U., 28 novembre 2005, n. 25032; Cass., S.U., 4 maggio 2006, n. 10219; Cass., Sez. II, 27 giugno
2011, n. 14190; Cass., S.U.,7 novembre 2013, n. 25036; Cass., Sez. III, 15 aprile 2019, n.
10451; Cass., Sez. II, 8 aprile 2021, n. 9362; Cass., S.U., n. 15177/2021, citata)» (Cass. n.
18381 del 2024, in motivazione).
La procura allegata al ricorso introduttivo, per le ragioni esposte, non poteva dunque qualificarsi come radicalmente inesistente quanto, piuttosto, nulla.
Tale vizio, come accennato, è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 182 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, ciò che nella fattispecie è concretamente accaduto attraverso il successivo deposito in giudizio di un'altra procura conferita con modalità analogiche, la cui validità non è stata contestata dall'appellante.
Dunque, l'originaria nullità è stata sanata e il motivo d'impugnazione è infondato.
6. Possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi il quarto ed il quinto motivo (4) Omessa e/o carente motivazione dell'ordinanza e violazione dell'art. 132 c.p.c., erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 2946 e 1422 c.c., conseguente erronea pronuncia sull'eccezione di prescrizione;
omissione di pronuncia sull'eccezione di carenza di interesse ad agire, violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. e conseguente nullità della motivazione;
( 5) Omessa pronuncia sull'eccezione di carenza di interesse ad agire, violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. e conseguente nullità della motivazione” .
Entrambi i motivi sono privi di pregio e vanno respinti.
La Corte rileva che sussiste l'interesse ad agire in ordine alle domande proposte (nullità del contratto di finanziamento;
diritto alla rideterminazione degli interessi al tasso legale): come già precisato dai giudici di legittimità “con riferimento alla domanda (o all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto … per le parti contraenti l'interesse ad agire è in re ipsa, in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica” (vedi Cass. 23/01/2023, n.1897; vedi anche Cass. 05/02/2020, n.2670;
Cass. 27/07/1994, n.7017).
Il contratto del quale è richiesta la nullità è a tempo indeterminato;
risulta comunque documentato l'addebito di interessi entro il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione (vedi estratto conto prodotto da parte ricorrente in primo grado) e ciò è di per sé sufficiente a fondare un interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c., a prescindere dall'eccezione di intervenuta prescrizione che potrà al più incidere sulla successiva quantificazione dell'indebito.
L'introduzione del giudizio di accertamento della nullità contrattuale e del correlato diritto alla rideterminazione degli interessi ma senza richiesta di quantificazione degli stessi e conseguente condanna alla ripetizione non configura poi un abuso dello strumento processuale.
Il divieto di frazionamento si riferisce infatti alla proposizione di separati giudizi per crediti relativi medesimo rapporto di durata tra le stesse parti o comunque fondati sugli stessi o analoghi fatti costitutivi (e salvo che il giudizio unitario non sia più possibile per un precedente giudicato: vedi Cass. Sez. Un. 19/03/2025, n.7299) e non può pertanto precludere la proposizione di una autonoma domanda di nullità contrattuale ed accertamento del diritto alla ripetizione delle prestazioni, salva la successiva quantificazione delle stesse, ipotesi distinta dal frazionamento dei crediti e casomai assimilabile alla condanna generica, ovvero una “domanda limitata "ab origine" all'accertamento del solo
"an debeatur", con riserva di accertamento del "quantum" in un separato giudizio”, proponibile anche in assenza del consenso del convenuto (vedi Cass. Sez. Un., 12/10/2022,
n.29862; Cass. Sez. Un. 23/11/1995, n. 12103).
7. Possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi il sesto e settimo motivo (6) Errata applicazione della normativa in materia di collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari (art. 3 D. Lgs. n. 347/1999 e art. 2 D.M. 13.12.2001 n. 485) nella parte in cui è stata dichiarata la nullità del contratto di finanziamento tramite carta revolving. Violazione del principio di irretroattività della legge ex art. 11 delle preleggi;
(6)
Motivazione assente, insufficiente e comunque erronea;
(7) Motivazione assente, insufficiente;
errata declaratoria di nullità del contratto e conseguente errata applicazione degli art. 1418 e 1284, 3 comma c.p.c.”).
I motivi sono infondati.
In fatto è documentale e pacifico che il contratto di finanziamento è stato promosso e concluso tramite il negoziante – rivenditore, convenzionato con l'intermediario, ma non iscritto nell'apposito elenco degli agenti in attività finanziaria ex art. 3 D. Lgs 374/1991.
7.1. La Corte di Cassazione, risolvendo le questioni di diritto poste da questa Corte di
Appello con ordinanza ex 363 bis c.p.c. in relazione ad una fattispecie concreta del tutto sovrapponile a quella per cui è causa, ha statuito: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del
2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C. ex art. 3 D.Lgs. n. 374 del
1999; il relativo contratto è nullo ex art. 1418, primo comma c.c.” (vedi Cass. sez. I,
13/05/2025, n.12838).
La Corte regolatrice in motivazione, tra l'altro, ha osservato: “la richiamata normativa riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria - per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione e conclusione di contratti di finanziamento - ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'U.I.C. La deroga ivi prevista all'obbligo di iscrizione in tale albo è circoscritta alla promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato) 17. Da ciò consegue che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l'U.I.C. e, in quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta attività di agenzia […] la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale […] Siffatti interessi attingono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti interessi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori, e, in quanto tali, connotano la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall'U.I.C. per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nella distribuzione delle carte di credito cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi prevista […] è corretta l'affermazione secondo la quale il venditore che promuove la distribuzione della carta di credito cd. revolving, non assume, per ciò stesso, la qualità di parte del contratto di finanziamento.
Ritiene, tuttavia, il Collegio che il legislatore, nel vietare lo svolgimento di una siffatta attività ai soggetti non iscritti nell'albo tenuto dall'U.I.C. abbia, sia pure indirettamente, inteso vietare anche l'avvalimento di tale attività da parte dell'intermediario finanziario e, conseguentemente, la conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato. 42. Infatti, le rammentate finalità sottese al divieto imposto dalla norma in esame verrebbero frustrate laddove si consentisse il valido perfezionamento dell'operazione nonostante l'intervento, in funzione promozionale, del venditore a ciò non autorizzato dall'ordinamento, tanto più laddove tale suo intervento sia disciplinato da apposita convenzione con l'intermediario finanziario”).
7.2. La pronunzia della Suprema Corte, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha quindi chiarito che:
a) anche prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 141/2010 la promozione e conclusione di contratti di finanziamento era attività riservata ai soli soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'U.I.C.;
b) la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento ex art. 2, comma 2, lettera a) D.M. 13 dicembre 2001 n. 485; l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving è estranea alla fattispecie del credito al consumo “finalizzato” ex art. 2, comma 2, lettera b) del medesimo D.M.;
c) il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato, anche se quest'ultimo non assume la qualità di parte;
d) trattasi di violazione di norma imperativa, con conseguente nullità ex art. 1418, comma primo c.c.
8. Con l'ottavo motivo “ Motivazione assente, insufficiente, ed erronea applicazione ed interpretazione degli artt. 1338 e 1227 c.c.” parte appellante evidenzia che pur CP_1 lamentando la nullità del contratto, ha continuato per lungo tempo ad utilizzare il credito e la carta in suo possesso;
tale condotta assumerebbe rilievo ex artt. 1338 e 1227 c.c.
La deduzione di una responsabilità del contraente consumatore per aver taciuto la causa di invalidità contrattuale e per la violazione di buona fede e correttezza asseritamente consistente nell'aver comunque utilizzato per un lungo periodo la linea di credito è destituita di fondamento.
È stato precisato che la responsabilità ex 1338 c.c. deve in ogni caso essere esclusa qualora la nullità derivi, come nella fattispecie, dalla violazione di norme imperative che devono essere conosciute e considerate da entrambe le parti contraenti (vedi Cass.
03/09/2021, n.23887: “posto che ai fini di ravvisare la responsabilità ex art. 1338 c.c., è necessaria la induzione dolosa o colposa per un contraente e, per l'altro, l'affidamento senza colpa nella validità del contratto, il concorso di colpa del presunto danneggiato, che negligentemente abbia ignorato una causa di invalidità del contratto, esclude pertanto automaticamente la responsabilità di cui all'art. 1338 c.c. in capo al danneggiante;
ne consegue che la responsabilità ex art. 1338 c.c. non può essere invocata tutte le volte in cui l'invalidità del contratto derivi dalla violazione di norme imperative delle quali può presumersi la conoscenza e la cui ignoranza avrebbe potuto essere superata attraverso l'uso della normale diligenza”; vedi anche Cass. 26/06/2020, n.12836).
Peraltro, nella fattispecie, tenuto conto della non univocità dell'interpretazione delle norme, della conoscenza o conoscibilità delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l'invalidità o inefficacia (per il rilievo di tali elementi vedi Cass. 05/02/2016, n.2327), della qualità soggettiva dei contraenti (società finanziaria da un lato, consumatore dall'altro) non vi è alcun elemento che consenta di ritenere che il consumatore sin dall'inizio conoscesse o potesse conoscere con l'ordinaria diligenza la causa di invalidità negoziale.
Anche in relazione agli elementi appena esposti circa natura e conoscibilità dell'invalidità e qualità dei contraenti non vi è poi alcuna concreta ragione per considerare contrario a buona fede e correttezza l'utilizzo per un periodo di tempo più o meno lungo della linea di credito, peraltro corrispondendo ed anticipando gli interessi al tasso contrattualmente previsto.
9. Il nono motivo dell'appello principale con cui è richiesta la condanna di parte appellata anche al pagamento delle spese di primo grado, può essere esaminato congiuntamente all'appello incidentale (“erronea pronuncia in tema di compensazione delle spese processuali) con il quale parte appellata in sintesi deduce: “il Giudice di prime cure ha errato nel compensare integralmente le spese di lite […] pur avendo apparentemente motivato la decisione di compensare le spese di lite in funzione di un asserito contrasto giurisprudenziale, non è stata data contezza di quali fossero i confliggenti orientamenti sul punto […] non sussiste reciproca soccombenza tra le parti, dal momento che la domanda attrice è stata interamente accolta. Non ricorre nemmeno l'ipotesi di assoluta novità della questione, atteso che deve ritenersi tale un punto controverso in diritto (e non una questione di fatto) per la cui soluzione mancano precedenti ai quali far capo e che pertanto si presenta come da affrontare per la prima volta;
né sussiste, certamente, l'ipotesi di mutamento giurisprudenziale come genericamente dedotto nel provvedimento impugnato”.
Il motivo di appello incidentale è parzialmente fondato.
Ritiene la Corte, considerati gli orientamenti non univoci nella giurisprudenza di merito (vedi, in particolare, le pronunzie della Corte di Appello di Milano richiamate nell'ordinanza ex 363 bis c.p.c. di questa Corte), l'assenza di precedenti di legittimità sino a
Cass. 12838/2025, la qualità delle parti, che sia equa e congrua una compensazione parziale delle spese di lite, nella misura della metà; la residua metà delle spese deve essere posta a carico della soccombente . Parte_1
Tenuto conto della serialità della controversia (solo presso questa Corte pendono oltre cento procedimenti in cui sono poste questioni del tutto identiche con l'assistenza, quanto ai consumatori, del medesimo difensore), le spese sono liquidate applicando il DM 55/14 e ss. mod., causa di valore indeterminato - complessità bassa, per la frazione indicata, in €
2.800,00 per il primo grado (fase di studio € 1.275,00; fase introduttiva € 1.200,00; fase istruttoria € 950,00; fase decisoria € 2.175,00; totale € 5.600,00; riduzione del 50% €
2.800,00) ed in € 2.171,00 per il presente giudizio di appello (fase di studio: € 1.543,50; fase introduttiva € 1.063,50; fase decisionale: € 1735,00 euro;
nulla per la fase istruttoria, non effettivamente tenuta: vedi Cass. 16/04/2021, n.10206, Cass. 11/11/2024, n.29077,
Cass. 19/03/2025 n.7343; totale € 4.342,00; riduzione del 50% € 2.171,00), oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge, con distrazione, con distrazione a favore del difensore dell'appellato, dichiaratosi antistatario. Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante principale del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione:
- rigetta l'appello principale;
- in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara compensate le spese di primo grado nella misura della metà;
- dichiara parzialmente compensate, nella misura della metà, anche le spese del presente giudizio di appello;
- condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata la residua metà delle spese di giudizio che liquida, per tale frazione, quanto al primo grado in € 2.800,00 e quanto all'appello in € 2.171,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore dell'appellato, dichiaratosi antistatario;
- dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante principale del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 novembre 2025
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Giuseppina Mastrodomenico Dott. Ludovico Delle
VE
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.