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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/09/2025, n. 4241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4241 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 15225/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alessandro Cabianca Presidente rel.
Dott. Carlo Azzolini Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento n. 15225/2024 R.G. promosso da
(c.f. ), con l'avv. BERTOLI Parte_1 C.F._1
ANGELA , ricorrente, contro
(c.f. , , Controparte_1 C.F._2
resistente contumace,
e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni del ricorrente: come da verbale del 10.7.2025.
Il P.M. è intervenuto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha presentato ricorso nei confronti di chiedendo la Parte_1 Controparte_1
declaratoria di scioglimento del matrimonio e che sia ordinato all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della relativa sentenza. Il ricorrente ha allegato, in particolare, che:
– in data 3.1.2009 egli si è unito in matrimonio civile con la sig.ra presso il Comune di Spinea, CP_1
atto trascritto nei registri di stato civile di detto Comune al n. 1, P. 1 anno 2009;
– dal matrimonio sono nati i figli , il 17.07.2009 a Dolo, e Persona_1 Per_2
, il 15.02.2013 a Mirano;
[...]
– i coniugi, in seguito, sono addivenuti alla separazione consensuale, nella quale concordavano quanto segue: affidamento condiviso dei figli con collocamento preferenziale presso la madre, assegnazione della casa coniugale di proprietà di entrambi alla moglie, versamento a carico del marito dell'assegno di mantenimento ordinario per i figli pari ad euro 400,00 con rivalutazione annuale Istat da giugno 2019;
50% spese mediche non coperte dal SSN nonché quelle scolastiche, sportive e formative sostenute nell'interesse dei figli, previamente concordate e documentate, mantenimento mensile a favore della moglie pari ad euro 100,00 da rivalutarsi annualmente Istat a decorrere da giugno 2019;
- In ordine al diritto di visita le parti concordavano: “I figli minori, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse dei figli, trascorreranno con il padre un fine settimana ogni 15 giorni a partire dal venerdì sera alle ore 18.00 dove andrà a prenderli presso la loro abitazione e li ripoterà a casa la domenica sera alle ore 20.00. Il padre trascorrerà anche tutti i martedì e i mercoledì con i figli dalle ore 18.00 alle ore
20.00 (salvo diversi accordi tra i genitori). I minori nel periodo estivo trascorreranno almeno 15 giorni anche non consecutivi con il padre, Le festività verranno alternate tra i genitori”;
– la separazione è stata omologata dal Tribunale di Venezia con decreto n. 13258/2019 del 26.09.2019
RG 6377/2019 e sono, perciò, trascorsi ad oggi, oltre sei mesi dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale senza che vi sia stata alcuna riconciliazione.
Il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“a) pronunciare, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Signor ordinando CP_1 Pt_1
all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione;
c) revocare l'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione a favore della sig.ra e nulla disporre a titolo di assegno divorzile nei confronti della stessa;
Controparte_1 d) stabilire a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio pari a complessivi euro Pt_1
400,00 mensili (200,00 euro per ogni figlio), con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di
Venezia; e) In ordine al diritto di visita disporre che: i figli minori, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra
i coniugi che tengano conto del preminente interesse dei figli, trascorreranno con il padre un fine settimana ogni 15 giorni a partire dal venerdì sera alle ore 18.00 dove andrà a prenderli presso la loro abitazione e li ripoterà a casa la domenica sera alle ore 20.00. Il padre trascorrerà anche tutti i martedì e i mercoledì con i figli dalle ore 18.00 alle ore 20.00 (salvo diversi accordi tra i genitori). I minori nel periodo estivo trascorreranno almeno 15 giorni anche non consecutivi con il padre da comunicarsi almeno entro il 30 maggio di ogni anno;
Le festività verranno alternate tra i genitori. f) Con vittoria di spese ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende”.
La causa viene in decisione senza istruzione alcuna, la difesa di parte ricorrente non ha formulato istanze istruttorie e ha precisato le conclusioni il 10.7.2025, chiedendo la cessazione del vincolo e l'accoglimento delle ulteriori conclusioni di cui al ricorso.
Parte resistente è rimasta contumace, non v'è dunque contestazione sul perdurare della separazione: ciò comprova il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale fra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Sussistono pertanto i requisiti di cui agli artt. 1, 2 e all'art 3, comma 2, lett. b), della legge n. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge n. 55/2015.
Con riferimento alle ulteriori domande, il ricorrente quanto all'affidamento, alla collocazione prevalente e la frequentazione con i figli, al contributo per il loro mantenimento indiretto e la ripartizione delle spese straordinarie, ha chiesto la conferma di quanto già concordato dai coniugi in sede di separazione, accordo omologato dal Tribunale di Venezia con decreto n. 13258/2019.
In assenza di elementi di novità che non sono emersi dal giudizio, tale regolamentazione va confermata in quanto frutto del precedente accordo separatizio.
Quanto alla richiesta del ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione a favore della sig.ra tale domanda va rigettata, in quanto parte Controparte_1
ricorrente non ha allegato e provato circostanze sopravvenute che possano fondare la domanda, mentre nulla va disposto quanto all'assegno divorzile, dato che la sig.ra è rimasta Controparte_1 contumace e non ha formulato alcuna domanda in tal senso.
Vista la limitata attività svolta e l'esito del procedimento, le spese di liti possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1 CP_1
in data 3.1.2009 nel Comune di Spinea, atto trascritto nei registri di stato civile di detto Comune,
[...]
atto n. 1, P. 1 anno 2009.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
- Conferma l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli, trascorreranno con il padre un fine settimana ogni 15 giorni a partire dal venerdì sera alle ore 18.00 dove andrà a prenderli presso la loro abitazione e li ripoterà a casa la domenica sera alle ore 20.00; il padre trascorrerà anche tutti i martedì e i mercoledì con i figli dalle ore 18.00 alle ore 20.00 (salvo diversi accordi tra i genitori); i minori nel periodo estivo trascorreranno almeno 15 giorni anche non consecutivi con il padre;
le festività verranno alternate tra i genitori.
- Conferma l'onere a carico di di versare a l'assegno Parte_1 Controparte_1
di mantenimento ordinario per i figli pari ad euro 400,00 con rivalutazione annuale Istat da giugno 2019 oltre al 50% spese mediche non coperte dal SSN nonché quelle scolastiche, sportive e formative sostenute nell'interesse dei figli, previamente concordate e documentate.
- Rigetta la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione a favore della sig.ra Controparte_1
- Spese di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 9.9.2025.
Il Presidente dott. Alessandro Cabianca