Art. 12. 1. Il Governo della Repubblica nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge provvede alla emanazione del relativo regolamento di esecuzione.
2. Nelle more dell'emanazione di detto regolamento il consiglio del collegio nazionale degli agrotecnici definisce, con proprie deliberazioni, le disposizioni urgenti in ordine alle norme procedurali relative alla formazione dei consigli dei collegi nonche' quelle relative al loro funzionamento.
2. Nelle more dell'emanazione di detto regolamento il consiglio del collegio nazionale degli agrotecnici definisce, con proprie deliberazioni, le disposizioni urgenti in ordine alle norme procedurali relative alla formazione dei consigli dei collegi nonche' quelle relative al loro funzionamento.