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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3178/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE NELLA CAUSA n. r.g. 3178/2022
Tra
ATTORE/I Parte_1
E
CONVENUTO/I Controparte_1
Oggi 7 gennaio 2025 ad ore 9.30 innanzi al Giudice Onorario Laura Carrucciu all'udienza fissata ex art
127 bis cpc sono comparsi i procuratori delle parti ed il convenuto personalmente.
I procuratori delle parti, collegati da remoto, dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati nè sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui è in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del
Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi ed alle conclusioni ivi formulate.
L'avv. Noal in particolare richiama le tardività contestate e le relative decadenze anche in ordine alla non contestazione delle pregresse deduzioni di parte ricorrente ex art 115 cpc. L'avv. Segato contesta le deduzioni attoree rilevando come la domanda risulti ab origine sfornita di fondamento e prova.
I difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice all'esito si ritira in Camera di Consiglio.
Ad ore 17.30 viene riaperto il presente processo verbale ed il Giudice decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. ed art. 281 terdecies c.p.c. della quale viene data lettura in assenza delle parti in ragione del rito.
Il Giudice Onorario
Laura Carrucciu
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott. Laura Carrucciu all'udienza del 7.1.2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3178/2022 promossa da:
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Noal Parte_1 C.F._1
(c.f. ) C.F._2
ATTORE/I contro c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Segato Controparte_1 C.F._3
(c.f. ) C.F._4
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno formulato le proprie conclusioni come in atti e s'intendono qui riportate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.5.2022 la sig. espone di aver convissuto more uxorio Parte_1
per anni fino al 2015 con il sig. e di vantare ragioni di credito nei suoi confronti per il Controparte_1
pregiudizio derivante dal godimento esclusivo da parte dello stesso della comune abitazione sita in
Pontelongo senza il suo assenso, immobile all'epoca in comunione pro indiviso. Riporta che, terminata la relazione, in data 15.10.2015 perde il godimento dell'immobile per avere il comproprietario arbitrariamente sostituito a sua insaputa le chiavi di accesso, fatti per i quali segue denuncia querela nei confronti dello stesso ed altre iniziative giudiziali reciproche all'esito delle quali il sig. diviene CP_1
proprietario esclusivo dell'immobile con decreto giudiziale di trasferimento del bene in data
19/12/2019. Precisa di aver riportato i fatti anche innanzi al giudice dell'esecuzione immobiliare con apposita istanza al fine di ottenere il riconoscimento del pregiudizio subito per il mancato godimento dell'immobile, domanda respinta in sede esecutiva in quanto da rimettere ad apposito e separato giudizio di cognizione.
pagina 2 di 6 La ricorrente così procede, lamentando in questa sede il danno derivante dal godimento esclusivo da parte del sig. dell'immobile comune dal 15.10.2015 al 19.12.2019 contro la propria volontà e CP_1
di essere stata costretta dalle condotte del convenuto a reperire altro alloggio con altri oneri aggiuntivi.
Stimando il valore locativo dell'immobile in euro 535,00 mensili, intende conseguire la rifusione del pregiudizio subito per effetto di tale condotta nella misura di euro 13.375,00 a carico del sig. . CP_1
Conclude quindi chiedendo, previo accertamento delle proprie ragioni di diritto, la condanna di CP_1
al pagamento in proprio favore della somma indicata o della diversa maggiore o minore di
[...]
giustizia oltre ad interessi e rivalutazione.
Si costituisce contestando la ricostruzione attorea. Espone che nell'ambito del Controparte_1
rapporto di convivenza la ricorrente gli vende la metà dell'immobile di proprietà, gravato da mutuo acceso nel 2007 per la sua ristrutturazione, onere che afferma di aver sostenuto in proprio e per intero.
Riporta che in data 11.5.2015 la ricorrente spontaneamente abbandona la casa familiare per i conflitti insorti nella coppia, trasferendosi a casa di un'amica costringendolo a sostituire la serratura dell'immobile in data 15.10.2015 a seguito delle turbative messe in atto. Riporta di alterne vicende personali e giudiziarie e deduce di aver sostenuto oneri per il mantenimento dell'immobile, contestando la pretesa attorea nell'an e nel quantum ed in subordine chiedendo che ogni eventuale credito accertato in causa sia posto in compensazione con il maggior credito vantato per effetto delle intervenute pronunce giudiziali.
Conclude chiedendo, previo accertamento della legittimità del godimento esclusivo dell'immobile, il rigetto di ogni domanda nonché in via subordinata l'accertamento dell'intervenuta prescrizione di ogni diritto dal 21.10.16 al 20.5.2017 e comunque la compensazione dell'eventuale importo ritenuto dovuto con la somma di euro 23426,67 dovuta dalla ricorrente ed oggetto di precetto.
Previo mutamento di rito, istruttoria testimoniale ed esperimento di CTU tesa alla determinazione del valore locativo dell'immobile, la causa passa in decisione.
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
E' dato pacifico e non contestato tra le parti la comproprietà dell'immobile sino all'emissione del decreto di trasferimento della porzione dell'attrice al convenuto . Parimenti non contestata CP_1
l'occupazione in via esclusiva dello stesso quantomeno dal 15.10.2015 sino alla data del consolidamento della complessiva proprietà in capo al convenuto all'esito della promossa esecuzione forzata e della piena efficacia del decreto di trasferimento del bene.
Dalle risultanze acquisite in corso di causa è emerso come il convenuto abbia occupato in via CP_1
continuativa l'immobile comune nel periodo suindicato e in assenza del consenso della ricorrente comproprietaria, la cui contrarietà alla situazione di fatto così creatasi trova molteplici riscontri in atti a pagina 3 di 6 partire dalla denunzia querela immediatamente successiva ai fatti del 15 ottobre 2015 ( cfr. doc. 23ss.) ed al forzato allontanamento, ab origine temporaneo, dall'abitazione per tutelare la propria incolumità, senza poi potervi più rientrare per fatti non imputabili alla propria volontà. Elementi significativi in tal senso emergono anche dall'istruttoria testimoniale (testi , ). Testimone_1 Testimone_2
Risulta concludente la condotta della ricorrente nel manifestare la propria contrarietà e opposizione all'occupazione, di fatto rivendicando analogo diritto sull'immobile in ragione di quanto precede.
A ciò si aggiunga la circostanza pacificamente ammessa dal convenuto della sostituzione della serratura di propria iniziativa sin dal 2015, espressamente dedotta per precludere l'accesso alla ricorrente sulla base di asserite circostanze ed esigenze cautelari delle quali peraltro non offre prova alcuna. Né risulta fornita prova alcuna delle riferite turbative che assume a causa della propria condotta, del cambio delle chiavi di accesso e del rifiuto di fornirne copia alla comproprietaria.
Sotto altro profilo, dedotto e provato dall'attrice l'inadempimento del convenuto ai doveri connessi al suo ruolo di comproprietario, il convenuto da parte sua non ha dato prova né del suo adempimento, né di fatti impeditivi o a ciò ostativi a sé non imputabili, prova che comunque deve ritenersi a suo carico secondo i più generali principi in tema di adempimento.
Per orientamento giurisprudenziale consolidato in tema di uso della cosa deve ritenersi sussistere nel caso di specie la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e di sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità.
In materia di comunione, ove sia provata l'utilizzazione da parte di uno dei comunisti della cosa comune in via esclusiva in modo da impedirne l'uso, anche potenziale, agli altri comunisti, deve inoltre ritenersi sussistente un danno "in re ipsa". (cfr. Cass. 10264/2023; Cass. 19215/2016; Cass.
17876/2019; Cass. 20394/2013; Cass. 5156/2012; Cass. 11486/2010).
Tale diritto, corrispondente al corrispettivo "pro quota" del godimento esclusivo, prescinde da comportamenti leciti o illeciti altrui (cfr. Cass. n. 10896/2005).
Con riguardo alla vicenda per cui è causa l'occupazione del comproprietario dell'intero bene, attraverso la sua destinazione ad uso personale esclusivo, integra certamente una situazione di fatto che impedisce all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili sull'immobile, con conseguente diritto ad una indennità corrispondente.
Né rileva la circostanza che l'immobile dal 21.10.2016 al 19.12.2019 sia stato sottoposto a esecuzione, forzata atteso che, quand'anche sia autorizzata l'occupazione dell'immobile pignorato da parte di uno solo dei comproprietari senza il consenso degli altri, il regolamento dei rapporti tra i comproprietari pagina 4 di 6 resta estraneo alla procedura esecutiva, essendo l'indennizzo finalizzato a perequare la posizione del comproprietario escluso dal godimento del bene stesso e quindi una prestazione risarcitoria in re ipsa
(cfr. Cass. 11486/2020; Cass. 8298/2011).
In caso di occupazione da parte di uno dei comproprietari dell'immobile comune, questo non produce frutti ma semmai sorge il diritto dei comproprietari rimasti estranei al godimento ad un indennizzo per il pregiudizio sofferto dall'occupazione esclusiva, da configurarsi quale prestazione risarcitoria sostitutiva del godimento non fruito e di cui avevano diritto ai sensi dell'art. 1102 c.c.
Al riguardo la CTU espletata, frutto di esperienza e conoscenza della materia, con ragionamento congruamente e logicamente motivato, condiviso quindi anche da questo giudice e che deve intendersi interamente qui richiamato, ha quantificato il valore locativo della porzione immobiliare de quo in €
496,50, precisando altresì come i valori locativi, tratti dalla banca dati delle quotazioni immobiliari
Agenzia delle Entrate, siano rimasti invariati nell'arco temporale compreso tra il 2015 e il 2019 e siano sostanzialmente coincidenti con le quotazioni degli affitti stipulati e rilevati nella zona.
All'esito delle sue valutazioni il CTU determina quindi il valore locativo dell'immobile relativamente al periodo dal 15 ottobre 2015 al 18 dicembre 2019, pari a 50 mensilità e tre giorni, nella complessiva somma di euro 24.872,22, importo che deve quindi suddividersi paritariamente tra i comproprietari.
In ragione di quanto complessivamente precede il convenuto dovrà essere condannato a pagare alla ricorrente a titolo di indennità di occupazione per il periodo 15.12.2015-19.12.2019 la somma di €
12.436,11 oltre ad interessi legali ex art. 1284 co.4 c.c. dalla data della domanda al saldo ed esclusa la rivalutazione monetaria, pur trattandosi di debito di valore, in quanto la nuova disciplina del saggio legale degli interessi ne preclude il cumulo, atteso che la determinazione ministeriale del tasso legale già tiene conto del tasso di inflazione.
Non possono trovare accoglimento le eccezioni formulate dal convenuto,
Quanto al dedotto decorso dei termini prescrizionali va osservato come l'istanza risulti tardivamente formulata dal convenuto, costituitosi omettendo il rispetto dei termini di rito per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio previsti dall'art. 702 bis co.4 c.p.c. Va rilevato inoltre comunque come la ricorrente avesse già posto in essere specifici atti di valenza interruttiva, non ultima l'istanza formulata nel corso della procedura esecutiva immobiliare 688/2016 E.I. invocando il proprio diritto, quale parte esecutata, anche nei confronti del convenuto, benché comunque la richiesta sia stata rigettata in rito dal magistrato perché da rimettersi ad altro e diverso giudizio di cognizione.
Parimenti decaduto deve ritenersi il convenuto rispetto all'eccezione di compensazione in CP_1
quanto tardivamente svolta in comparsa depositata omettendo il rispetto dei termini di rito per ciò previsti dall'art.702 bis co.4 c.p.c. . L'indicazione della perentorietà del termine per la costituzione e pagina 5 di 6 delle conseguenze del suo mancato rispetto risulta già espressamente contenuta nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. con ogni conseguente effetto (cfr.Cass. 36291/2023; Cass.22205/2022; Cass.19345/2015;
Cass.15300/2019). Né il mutamento di rito può in alcun modo sanare eventuali decadenze in cui il convenuto sia incorso per effetto della costituzione tardiva (cfr.Cass.7696/2021; Cass. 10569/2017).
A ciò si aggiunga la tardività anche nel deposito della memoria ex art. 183 co.6 n.2 c.p.c. eccepita dalla ricorrente senza tempestiva replica del convenuto nella prima difesa successiva, con conseguente inammissibilità delle produzioni documentali alla stessa allegate e delle istanze istruttorie ivi formulate.
Ogni altra domanda deve ritenersi quindi assorbita in quanto precede.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in conformità al DM 55/2014 e ss.mm. con distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario ex art.93 cpc.
Gli oneri di CTU devono porsi in via definitiva a carico delle parti in misura paritaria, atteso che la consulenza tecnica d'ufficio è un ausilio fornito al giudice da un coadiutore esterno quale atto necessario del processo compiuto nell'interesse generale della giustizia e quindi anche nel comune interesse delle parti (cfr. Cass. 17739/2016; Cass.1023/2013).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Condanna al pagamento in favore di della somma capitale di euro Controparte_1 Parte_1
12.436,11 oltre ad interessi ex art. 1284 co.4 c.c. dalla domanda al saldo per quanto in motivazione.
Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in Controparte_1 Parte_1
euro 5.077,00 oltre ad euro 296,75 per spese e ad accessori di legge ove dovuti con distrazione in favore del procuratore avv. Emanuela Noal che si dichiara antistataria ex art. 93 cpc.
Pone in via definitiva a carico delle parti pro quota ed in misura paritaria gli oneri di CTU per quanto in motivazione.
Rigetta ogni altra domanda per quanto in motivazione.
Sentenza a verbale resa ex art. 281 sexies c.p.c. pubblicata con lettura in assenza delle parti.
Così deciso in Padova, 7 gennaio 2025.
Il Giudice Onorario
Laura Carrucciu
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE NELLA CAUSA n. r.g. 3178/2022
Tra
ATTORE/I Parte_1
E
CONVENUTO/I Controparte_1
Oggi 7 gennaio 2025 ad ore 9.30 innanzi al Giudice Onorario Laura Carrucciu all'udienza fissata ex art
127 bis cpc sono comparsi i procuratori delle parti ed il convenuto personalmente.
I procuratori delle parti, collegati da remoto, dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati nè sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui è in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del
Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi ed alle conclusioni ivi formulate.
L'avv. Noal in particolare richiama le tardività contestate e le relative decadenze anche in ordine alla non contestazione delle pregresse deduzioni di parte ricorrente ex art 115 cpc. L'avv. Segato contesta le deduzioni attoree rilevando come la domanda risulti ab origine sfornita di fondamento e prova.
I difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice all'esito si ritira in Camera di Consiglio.
Ad ore 17.30 viene riaperto il presente processo verbale ed il Giudice decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. ed art. 281 terdecies c.p.c. della quale viene data lettura in assenza delle parti in ragione del rito.
Il Giudice Onorario
Laura Carrucciu
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott. Laura Carrucciu all'udienza del 7.1.2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3178/2022 promossa da:
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Noal Parte_1 C.F._1
(c.f. ) C.F._2
ATTORE/I contro c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Segato Controparte_1 C.F._3
(c.f. ) C.F._4
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno formulato le proprie conclusioni come in atti e s'intendono qui riportate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.5.2022 la sig. espone di aver convissuto more uxorio Parte_1
per anni fino al 2015 con il sig. e di vantare ragioni di credito nei suoi confronti per il Controparte_1
pregiudizio derivante dal godimento esclusivo da parte dello stesso della comune abitazione sita in
Pontelongo senza il suo assenso, immobile all'epoca in comunione pro indiviso. Riporta che, terminata la relazione, in data 15.10.2015 perde il godimento dell'immobile per avere il comproprietario arbitrariamente sostituito a sua insaputa le chiavi di accesso, fatti per i quali segue denuncia querela nei confronti dello stesso ed altre iniziative giudiziali reciproche all'esito delle quali il sig. diviene CP_1
proprietario esclusivo dell'immobile con decreto giudiziale di trasferimento del bene in data
19/12/2019. Precisa di aver riportato i fatti anche innanzi al giudice dell'esecuzione immobiliare con apposita istanza al fine di ottenere il riconoscimento del pregiudizio subito per il mancato godimento dell'immobile, domanda respinta in sede esecutiva in quanto da rimettere ad apposito e separato giudizio di cognizione.
pagina 2 di 6 La ricorrente così procede, lamentando in questa sede il danno derivante dal godimento esclusivo da parte del sig. dell'immobile comune dal 15.10.2015 al 19.12.2019 contro la propria volontà e CP_1
di essere stata costretta dalle condotte del convenuto a reperire altro alloggio con altri oneri aggiuntivi.
Stimando il valore locativo dell'immobile in euro 535,00 mensili, intende conseguire la rifusione del pregiudizio subito per effetto di tale condotta nella misura di euro 13.375,00 a carico del sig. . CP_1
Conclude quindi chiedendo, previo accertamento delle proprie ragioni di diritto, la condanna di CP_1
al pagamento in proprio favore della somma indicata o della diversa maggiore o minore di
[...]
giustizia oltre ad interessi e rivalutazione.
Si costituisce contestando la ricostruzione attorea. Espone che nell'ambito del Controparte_1
rapporto di convivenza la ricorrente gli vende la metà dell'immobile di proprietà, gravato da mutuo acceso nel 2007 per la sua ristrutturazione, onere che afferma di aver sostenuto in proprio e per intero.
Riporta che in data 11.5.2015 la ricorrente spontaneamente abbandona la casa familiare per i conflitti insorti nella coppia, trasferendosi a casa di un'amica costringendolo a sostituire la serratura dell'immobile in data 15.10.2015 a seguito delle turbative messe in atto. Riporta di alterne vicende personali e giudiziarie e deduce di aver sostenuto oneri per il mantenimento dell'immobile, contestando la pretesa attorea nell'an e nel quantum ed in subordine chiedendo che ogni eventuale credito accertato in causa sia posto in compensazione con il maggior credito vantato per effetto delle intervenute pronunce giudiziali.
Conclude chiedendo, previo accertamento della legittimità del godimento esclusivo dell'immobile, il rigetto di ogni domanda nonché in via subordinata l'accertamento dell'intervenuta prescrizione di ogni diritto dal 21.10.16 al 20.5.2017 e comunque la compensazione dell'eventuale importo ritenuto dovuto con la somma di euro 23426,67 dovuta dalla ricorrente ed oggetto di precetto.
Previo mutamento di rito, istruttoria testimoniale ed esperimento di CTU tesa alla determinazione del valore locativo dell'immobile, la causa passa in decisione.
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
E' dato pacifico e non contestato tra le parti la comproprietà dell'immobile sino all'emissione del decreto di trasferimento della porzione dell'attrice al convenuto . Parimenti non contestata CP_1
l'occupazione in via esclusiva dello stesso quantomeno dal 15.10.2015 sino alla data del consolidamento della complessiva proprietà in capo al convenuto all'esito della promossa esecuzione forzata e della piena efficacia del decreto di trasferimento del bene.
Dalle risultanze acquisite in corso di causa è emerso come il convenuto abbia occupato in via CP_1
continuativa l'immobile comune nel periodo suindicato e in assenza del consenso della ricorrente comproprietaria, la cui contrarietà alla situazione di fatto così creatasi trova molteplici riscontri in atti a pagina 3 di 6 partire dalla denunzia querela immediatamente successiva ai fatti del 15 ottobre 2015 ( cfr. doc. 23ss.) ed al forzato allontanamento, ab origine temporaneo, dall'abitazione per tutelare la propria incolumità, senza poi potervi più rientrare per fatti non imputabili alla propria volontà. Elementi significativi in tal senso emergono anche dall'istruttoria testimoniale (testi , ). Testimone_1 Testimone_2
Risulta concludente la condotta della ricorrente nel manifestare la propria contrarietà e opposizione all'occupazione, di fatto rivendicando analogo diritto sull'immobile in ragione di quanto precede.
A ciò si aggiunga la circostanza pacificamente ammessa dal convenuto della sostituzione della serratura di propria iniziativa sin dal 2015, espressamente dedotta per precludere l'accesso alla ricorrente sulla base di asserite circostanze ed esigenze cautelari delle quali peraltro non offre prova alcuna. Né risulta fornita prova alcuna delle riferite turbative che assume a causa della propria condotta, del cambio delle chiavi di accesso e del rifiuto di fornirne copia alla comproprietaria.
Sotto altro profilo, dedotto e provato dall'attrice l'inadempimento del convenuto ai doveri connessi al suo ruolo di comproprietario, il convenuto da parte sua non ha dato prova né del suo adempimento, né di fatti impeditivi o a ciò ostativi a sé non imputabili, prova che comunque deve ritenersi a suo carico secondo i più generali principi in tema di adempimento.
Per orientamento giurisprudenziale consolidato in tema di uso della cosa deve ritenersi sussistere nel caso di specie la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e di sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità.
In materia di comunione, ove sia provata l'utilizzazione da parte di uno dei comunisti della cosa comune in via esclusiva in modo da impedirne l'uso, anche potenziale, agli altri comunisti, deve inoltre ritenersi sussistente un danno "in re ipsa". (cfr. Cass. 10264/2023; Cass. 19215/2016; Cass.
17876/2019; Cass. 20394/2013; Cass. 5156/2012; Cass. 11486/2010).
Tale diritto, corrispondente al corrispettivo "pro quota" del godimento esclusivo, prescinde da comportamenti leciti o illeciti altrui (cfr. Cass. n. 10896/2005).
Con riguardo alla vicenda per cui è causa l'occupazione del comproprietario dell'intero bene, attraverso la sua destinazione ad uso personale esclusivo, integra certamente una situazione di fatto che impedisce all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili sull'immobile, con conseguente diritto ad una indennità corrispondente.
Né rileva la circostanza che l'immobile dal 21.10.2016 al 19.12.2019 sia stato sottoposto a esecuzione, forzata atteso che, quand'anche sia autorizzata l'occupazione dell'immobile pignorato da parte di uno solo dei comproprietari senza il consenso degli altri, il regolamento dei rapporti tra i comproprietari pagina 4 di 6 resta estraneo alla procedura esecutiva, essendo l'indennizzo finalizzato a perequare la posizione del comproprietario escluso dal godimento del bene stesso e quindi una prestazione risarcitoria in re ipsa
(cfr. Cass. 11486/2020; Cass. 8298/2011).
In caso di occupazione da parte di uno dei comproprietari dell'immobile comune, questo non produce frutti ma semmai sorge il diritto dei comproprietari rimasti estranei al godimento ad un indennizzo per il pregiudizio sofferto dall'occupazione esclusiva, da configurarsi quale prestazione risarcitoria sostitutiva del godimento non fruito e di cui avevano diritto ai sensi dell'art. 1102 c.c.
Al riguardo la CTU espletata, frutto di esperienza e conoscenza della materia, con ragionamento congruamente e logicamente motivato, condiviso quindi anche da questo giudice e che deve intendersi interamente qui richiamato, ha quantificato il valore locativo della porzione immobiliare de quo in €
496,50, precisando altresì come i valori locativi, tratti dalla banca dati delle quotazioni immobiliari
Agenzia delle Entrate, siano rimasti invariati nell'arco temporale compreso tra il 2015 e il 2019 e siano sostanzialmente coincidenti con le quotazioni degli affitti stipulati e rilevati nella zona.
All'esito delle sue valutazioni il CTU determina quindi il valore locativo dell'immobile relativamente al periodo dal 15 ottobre 2015 al 18 dicembre 2019, pari a 50 mensilità e tre giorni, nella complessiva somma di euro 24.872,22, importo che deve quindi suddividersi paritariamente tra i comproprietari.
In ragione di quanto complessivamente precede il convenuto dovrà essere condannato a pagare alla ricorrente a titolo di indennità di occupazione per il periodo 15.12.2015-19.12.2019 la somma di €
12.436,11 oltre ad interessi legali ex art. 1284 co.4 c.c. dalla data della domanda al saldo ed esclusa la rivalutazione monetaria, pur trattandosi di debito di valore, in quanto la nuova disciplina del saggio legale degli interessi ne preclude il cumulo, atteso che la determinazione ministeriale del tasso legale già tiene conto del tasso di inflazione.
Non possono trovare accoglimento le eccezioni formulate dal convenuto,
Quanto al dedotto decorso dei termini prescrizionali va osservato come l'istanza risulti tardivamente formulata dal convenuto, costituitosi omettendo il rispetto dei termini di rito per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio previsti dall'art. 702 bis co.4 c.p.c. Va rilevato inoltre comunque come la ricorrente avesse già posto in essere specifici atti di valenza interruttiva, non ultima l'istanza formulata nel corso della procedura esecutiva immobiliare 688/2016 E.I. invocando il proprio diritto, quale parte esecutata, anche nei confronti del convenuto, benché comunque la richiesta sia stata rigettata in rito dal magistrato perché da rimettersi ad altro e diverso giudizio di cognizione.
Parimenti decaduto deve ritenersi il convenuto rispetto all'eccezione di compensazione in CP_1
quanto tardivamente svolta in comparsa depositata omettendo il rispetto dei termini di rito per ciò previsti dall'art.702 bis co.4 c.p.c. . L'indicazione della perentorietà del termine per la costituzione e pagina 5 di 6 delle conseguenze del suo mancato rispetto risulta già espressamente contenuta nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. con ogni conseguente effetto (cfr.Cass. 36291/2023; Cass.22205/2022; Cass.19345/2015;
Cass.15300/2019). Né il mutamento di rito può in alcun modo sanare eventuali decadenze in cui il convenuto sia incorso per effetto della costituzione tardiva (cfr.Cass.7696/2021; Cass. 10569/2017).
A ciò si aggiunga la tardività anche nel deposito della memoria ex art. 183 co.6 n.2 c.p.c. eccepita dalla ricorrente senza tempestiva replica del convenuto nella prima difesa successiva, con conseguente inammissibilità delle produzioni documentali alla stessa allegate e delle istanze istruttorie ivi formulate.
Ogni altra domanda deve ritenersi quindi assorbita in quanto precede.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in conformità al DM 55/2014 e ss.mm. con distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario ex art.93 cpc.
Gli oneri di CTU devono porsi in via definitiva a carico delle parti in misura paritaria, atteso che la consulenza tecnica d'ufficio è un ausilio fornito al giudice da un coadiutore esterno quale atto necessario del processo compiuto nell'interesse generale della giustizia e quindi anche nel comune interesse delle parti (cfr. Cass. 17739/2016; Cass.1023/2013).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Condanna al pagamento in favore di della somma capitale di euro Controparte_1 Parte_1
12.436,11 oltre ad interessi ex art. 1284 co.4 c.c. dalla domanda al saldo per quanto in motivazione.
Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in Controparte_1 Parte_1
euro 5.077,00 oltre ad euro 296,75 per spese e ad accessori di legge ove dovuti con distrazione in favore del procuratore avv. Emanuela Noal che si dichiara antistataria ex art. 93 cpc.
Pone in via definitiva a carico delle parti pro quota ed in misura paritaria gli oneri di CTU per quanto in motivazione.
Rigetta ogni altra domanda per quanto in motivazione.
Sentenza a verbale resa ex art. 281 sexies c.p.c. pubblicata con lettura in assenza delle parti.
Così deciso in Padova, 7 gennaio 2025.
Il Giudice Onorario
Laura Carrucciu
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