Rigetto
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 02/04/2026, n. 2694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2694 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02694/2026REG.PROV.COLL.
N. 04165/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4165 del 2025, proposto da
Inps Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Piera Messina, Gino Madonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
IO EC, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Avagliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 05981/2025, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di IO EC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il Cons. DE NT e uditi per le parti gli avvocati Piera Messina e Emilia Pulcini per delega dell'avvocato Alessandro Avagliano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’appello in esame l’Istituto odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 5981 del 2025 con cui il Tar Lazio aveva accolto l’originario gravame. Quest’ultimo era stato proposto dalla parte, odierna appellata, al fine di ottenere l’accertamento del diritto alla liquidazione della propria indennità di buonuscita con riconoscimento dei sei scatti ex art 6-bis del Decreto Legge 21 settembre 1987, n. 387.
All’esito del giudizio di prime cure il Tar accoglieva la domanda sulla base dell’orientamento prevalente secondo cui l’articolo 6-bis del decreto-legge n. 387/1987 trova applicazione nei confronti del personale della Polizia di Stato e nei confronti del personale delle altre forze di polizia ad ordinamento militare.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante censura la sentenza impugnata nel capo in cui ha respinto l’eccezione di prescrizione ritualmente formulata dall’INPS perché resa in violazione dell’art. 20, secondo comma, del d.P.R. n. 1032 del 1973.
La parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
Alla pubblica udienza del 19 marzo 2026 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale, rilevante ex art. 88 cod.proc.amm.
2. Preliminarmente, il Collegio intende dare continuità alla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. II, 26 aprile 2024, n. 3807; id., 23 marzo 2023, nn.2980, 2981 e 2982; 20 marzo 2023, n. 2827; 22 ottobre 2024, n. 8444), che ha affermato la spettanza del beneficio dei sei scatti stipendiali anche nelle ipotesi di congedo a domanda sulla base delle disposizioni di legge vigenti.
3. Per ciò che concerne la specifica deduzione posta a base dell’appello, relativo alla eccepita maturata prescrizione, la stessa non è fondata sulla scorta della stessa predetta consolidata giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. ad es- sez.VI 28 ottobre 2025 n. 8344).
4. Infatti l’INPS sostiene che la prescrizione inizierebbe a decorrere dalla data di cessazione dal servizio. Tale ricostruzione non può essere condivisa, in quanto a tale data la parte non era in grado di far valere il proprio diritto, non essendo neppure a conoscenza del mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali.
5. La giurisprudenza del Consiglio, integralmente condivisa dal Collegio, ha, infatti, affermato che la data di decorrenza del termine di prescrizione del diritto in questione deve ritenersi coincidente con quella di emanazione dell' ordinativo di pagamento del credito principale o comunque della comunicazione del prospetto di liquidazione (comunicazione della cui data non c’è prova in atti), da cui il destinatario avrebbe potuto rendersi conto dell’errore nella liquidazione del TF (cfr. Cons. Stato, sez. II, 26 aprile 2024, n. 3807; nonché ancora n. 2981 e n. 2827 del 2023). Essendo tale posizione ormai cristallizzata non vi sono ragioni per una rimessione della relativa questione all’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato.
6. Il risalente precedente richiamato (2017), oltre a riguardare una fattispecie non coincidente, in fase applicativa ha correttamente applicato il meccanismo della decorrenza a far data dalla effettiva cognizione del credito spettante. Infatti, è solo in quest’ultimo momento che il creditore è posto in condizione di conoscere e valutare la correttezza della determinazione di quanto a lui spettante; il tempo, invero sempre più irragionevolmente lungo, impiegato per la determinazione del quantum, non può andare a danno del dipendente.
D’altronde, non sarebbe ragionevole consentire di beneficiare, da parte del debitore, del ritardo con cui il dovuto trattamento viene corrisposto.
7. Nel caso di specie, sulla base di tale orientamento ormai consolidato la prescrizione quinquennale non è maturata: l’appellato è andato in pensione in data 31 gennaio 2017 e ha percepito il proprio TF in due ratei, di cui il primo percepito giusta mandato di pagamento del 7 marzo 2019 ed il secondo l’anno seguente (cfr. sub doc n. 1 del fascicolo di primo grado); inoltre, con nota interruttiva della prescrizione in data 7 marzo 2024 ha documentato di avere formalmente diffidato l’INPS al ricalcolo del proprio TF (cfr. su doc. n. 2 del fascicolo di primo grado).
8. In conclusione, l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
9. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI MO, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
DE NT, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE NT | RI MO |
IL SEGRETARIO