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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/11/2025, n. 5752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5752 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, nella persona del G.O.T. dott.ssa
IO AL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4565 / 2018 promossa da
, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. GAMBINO VENERANDO contro
Controparte_1 rappresentata e difesa
[...] dall'avv. EMANUELE SALVATORE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il
07/03/2018, il ha proposto formale Parte_2 opposizione avverso il D.I. n. 376/2018, emesso dal Tribunale di
Catania il 24/01/2018, notificato il 02/02/2018, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 10.050,01, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. A fondamento della proposta opposizione, il deduceva la Parte_2 nullità della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo per nullità delle relative copie, nonché l'erroneità del credito ingiunto, formulando le seguenti conclusioni: << Piaccia al Tribunale
Ill.mo di Catania, reiectis adversis, in accoglimento dei superiori motivi, in via preliminare: - ritenere e dichiarare la nullità della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo per nullità delle
1 relative copie;
e, in subordine: - previa revoca del decreto ingiuntivo, ritenere e dichiarare errata la quantificazione del credito portata in ricorso e accolta in decreto ingiuntivo. Vittoria delle spese processuali>>;
Si costituiva la società opposta, contestando le ragioni dell'opposizione, formulando le seguenti conclusioni: << Voglia, in via preliminare 1) munire l'opposto decreto ingiuntivo della clausola di provvisoria esecuzione relativamente all'importo di €
7.862,17, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e la causa pronta e/o facile soluzione e in via subordinata , ex art. 648
c.p.c. 1° co, la provvisoria esecuzione parziale limitatamente alle somme di 6.212,17 in quanto non contestata e riconosciuta dalla stessa controparte con raccomandata del 03/11/2016>>.
Il procedimento veniva assegnato al ruolo di questo giudice in data 20/08/2024.
Con note cartolari ex art. 127 ter c.p.c. depositate entro il termine assegnato da questo giudice parte opponente precisava le conclusioni e con ordinanza del 22/04/2025 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
( vecchio rito).
L'opponente contesta la validità dell'attestazione di conformità delle copie notificate e pertanto chiede di dichiarare la nullità della notifica.
Ai sensi dell'art. 16-bis comma 9-bis. . DL 18/10/2012,
n. 179 (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali) “Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il
2 difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice”.
La normativa, dunque, non impone formule sacramentali ai fini della dichiarazione di conformità.
Nel caso di specie la parte ricorrente in sede monitoria estraeva copia cartacea da supporto informatico apponendo la formula “ è copia conforme all'originale formata in supporto informatico”, rispettando quindi le modalità di attestazione previste dalla legge.
Non merita pertanto accoglimento il primo motivo di opposizione, relativo alla nullità della notifica del ricorso e del decreto per la nullità delle copie.
Nel merito, l'opponente non contesta le ragioni alla base della richiesta ma solo i conteggi effettuati dalla società creditrice, rilevando in particolare di avere pagato l'ulteriore somma di € 2.000,00 dopo l'emissione del decreto ingiuntivo.
Da parte sua, in corso di causa, l'opposta ha dedotto di avere
3 ricevuto alcuni pagamenti e con comparsa conclusionale agli atti ha chiesto la condanna al pagamento della somma definitiva di €
5.862,17, oltre interessi.
Nulla su tale determinazione dell'importo finale ha eccepito l'opponente, se non di avere corrisposto l'ulteriore somma di €
2.000,00 nel giugno 2019, somma già detratta dall'opposta nel conteggio finale.
La somma dovuta alla società opposta ammonta pertanto a €
5.862,17.
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato e la società opponente va condannata al pagamento delle somme ancora dovute.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 376/2018 emesso dal Tribunale di
Catania;
3) Condanna parte opponente al pagamento della residua somma di
€ 5.862,17, oltre interessi legali dalla data di deposito del decreto ingiuntivo;
4) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 3.000,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie nella misura del 15%.
Catania 27/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa IO AL
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, nella persona del G.O.T. dott.ssa
IO AL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4565 / 2018 promossa da
, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. GAMBINO VENERANDO contro
Controparte_1 rappresentata e difesa
[...] dall'avv. EMANUELE SALVATORE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il
07/03/2018, il ha proposto formale Parte_2 opposizione avverso il D.I. n. 376/2018, emesso dal Tribunale di
Catania il 24/01/2018, notificato il 02/02/2018, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 10.050,01, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. A fondamento della proposta opposizione, il deduceva la Parte_2 nullità della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo per nullità delle relative copie, nonché l'erroneità del credito ingiunto, formulando le seguenti conclusioni: << Piaccia al Tribunale
Ill.mo di Catania, reiectis adversis, in accoglimento dei superiori motivi, in via preliminare: - ritenere e dichiarare la nullità della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo per nullità delle
1 relative copie;
e, in subordine: - previa revoca del decreto ingiuntivo, ritenere e dichiarare errata la quantificazione del credito portata in ricorso e accolta in decreto ingiuntivo. Vittoria delle spese processuali>>;
Si costituiva la società opposta, contestando le ragioni dell'opposizione, formulando le seguenti conclusioni: << Voglia, in via preliminare 1) munire l'opposto decreto ingiuntivo della clausola di provvisoria esecuzione relativamente all'importo di €
7.862,17, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e la causa pronta e/o facile soluzione e in via subordinata , ex art. 648
c.p.c. 1° co, la provvisoria esecuzione parziale limitatamente alle somme di 6.212,17 in quanto non contestata e riconosciuta dalla stessa controparte con raccomandata del 03/11/2016>>.
Il procedimento veniva assegnato al ruolo di questo giudice in data 20/08/2024.
Con note cartolari ex art. 127 ter c.p.c. depositate entro il termine assegnato da questo giudice parte opponente precisava le conclusioni e con ordinanza del 22/04/2025 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
( vecchio rito).
L'opponente contesta la validità dell'attestazione di conformità delle copie notificate e pertanto chiede di dichiarare la nullità della notifica.
Ai sensi dell'art. 16-bis comma 9-bis. . DL 18/10/2012,
n. 179 (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali) “Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il
2 difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice”.
La normativa, dunque, non impone formule sacramentali ai fini della dichiarazione di conformità.
Nel caso di specie la parte ricorrente in sede monitoria estraeva copia cartacea da supporto informatico apponendo la formula “ è copia conforme all'originale formata in supporto informatico”, rispettando quindi le modalità di attestazione previste dalla legge.
Non merita pertanto accoglimento il primo motivo di opposizione, relativo alla nullità della notifica del ricorso e del decreto per la nullità delle copie.
Nel merito, l'opponente non contesta le ragioni alla base della richiesta ma solo i conteggi effettuati dalla società creditrice, rilevando in particolare di avere pagato l'ulteriore somma di € 2.000,00 dopo l'emissione del decreto ingiuntivo.
Da parte sua, in corso di causa, l'opposta ha dedotto di avere
3 ricevuto alcuni pagamenti e con comparsa conclusionale agli atti ha chiesto la condanna al pagamento della somma definitiva di €
5.862,17, oltre interessi.
Nulla su tale determinazione dell'importo finale ha eccepito l'opponente, se non di avere corrisposto l'ulteriore somma di €
2.000,00 nel giugno 2019, somma già detratta dall'opposta nel conteggio finale.
La somma dovuta alla società opposta ammonta pertanto a €
5.862,17.
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato e la società opponente va condannata al pagamento delle somme ancora dovute.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 376/2018 emesso dal Tribunale di
Catania;
3) Condanna parte opponente al pagamento della residua somma di
€ 5.862,17, oltre interessi legali dalla data di deposito del decreto ingiuntivo;
4) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 3.000,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie nella misura del 15%.
Catania 27/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa IO AL
4