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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/11/2025, n. 2327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2327 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 8012/2022 avente ad oggetto: risarcimento danni da dequalificazione ha pronunciato, ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce DE ricorso, dall'avv. Michele Presicci, presso il cui studio in Barletta, alla piazza Federico di Svevia n. 37, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
in persona DE direttore generale pro tempore, CP_1 rappresentata e difesa, in virtù di calce alla memoria difensiva, dagli avv.ti Andrea Scarpellini Camilli e Raffaella Notarpietro, e con questi ultimi elettivamente domiciliati presso la struttura Contr burocratico-legale DEl' in Andria, alla via Fornaci n. 201
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa mediante deposito DEla sentenza, all'esito DEla trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., nel termine di 30 giorni dalla data DEl'udienza DE 3.11.2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti
1 hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta e che hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 22.12.2022, , dopo Parte_1 aver premesso di prestare la propria attività professionale sin dalla data DEla sua assunzione DEl'1.08.1988, presso il reparto di IN DE RE , Controparte_2 facente parte DEl' convenuta, in qualità di “infermiere” CP_3 collaboratore professionale inquadrato nella categoria contrattuale “D” DE vigente CCNL, ha dedotto: che il reparto in cui presta servizio dispone attualmente di 15 posti letto a fronte dei quali, da oltre un decennio, sono stati impiegati mediamente poco più di una decina di unità infermieristiche, tra cui esso ricorrente, che ruotano su tre turni, che svolgono turni dalle ore
7,00 alle ore 14,00, dalle ore 14,00 alle ore 21,00 e dalle ore
21,00 alle ore 7,00 DE giorno seguente;
che ogni turno, compreso quello notturno, è coperto da due unità infermieristiche, coadiuvate da personale ausiliario proveniente da ditte esterne che si occupano DEl'igiene ambientale (lavaggio dei pavimenti e dei bagni) e DEla consegna dei vassoi contenente il cibo per i pazienti;
che nel reparto in questione non sono mai stati presenti unità di OSS (Operatori Socio Assistenziali), ma a partire da dicembre 2019 sono state inserite gradualmente 4 unità che prestano la propria attività alternandosi nel turno antimeridiano o in quello pomeridiano, mai nel turno notturno;
che, a causa DEla carenza DE personale di supporto con qualifica OSS, esso ricorrente è stato costretto di fatto a svolgere, oltre le proprie, anche le mansioni non inerenti alla propria qualifica professionale, e nello specifico quelle di attività di assistenza diretta dei pazienti;
che, in particolare, ha svolto quotidianamente, in modo costante, continuativo e prevalente
2 mansioni di portinaggio (ad es. rispondendo al telefono e a tutte le chiamate dei pazienti attraverso gli appositi segnalatori acustici e ricevendo gli utenti esterni che si presentavano nell'unità operativa per richiedere le informazioni più svariate), di accompagnamento dei pazienti per gli esami diagnostici, di rifacimento dei letti e cambio DEle lenzuola, di movimentazione dei pazienti sulle carrozzine e sulle barelle, di consegna, posizionamento, ritiro, lavaggio e disinfezione DEle paDEle e dei pappagalli, di detersione manuale degli strumenti di sala, di pulizia degli ambienti e dei pavimenti DEle sale, di assistenza durante i pasti compreso l'imboccare i pazienti non autosufficienti, di dotare il paziente, all'occorrenza, DE contenitore per consentire l'orinazione e nello svuotare il medesimo o nel fornire al paziente, all'occorrenza, DElo strumento per l'evacuazione DEle feci e nel disimpegno DE medesimo;
che tali mansioni sono di competenza DE personale OSS, e prima ancora DEla loro istituzione (2001), degli O.T.A. (Operatore
Tecnico Assistenziale), che sono stati concepiti quali figure di supporto nelle attività tipiche degli infermieri e che nel reparto di
Otorinolaringoiatra almeno fino a dicembre 2019 sono totalmente mancate;
che fino a quel momento, per non interrompere alcuna attività assistenziale, ha dovuto svolgere ogni attività e mansione spettante invece al personale di supporto destinando il proprio tempo di servizio in maniera DE tutto prevalente alle mansioni inferiori di cui innanzi il tutto aggravato dal fatto che il reparto de quo, inquadrato come Unità Operativa Complessa (U.O.C) afferente all'Area Chirurgica, oltre che occuparsi di pazienti affetti da problematiche relative all'apparato orofaringeo;
che nel corso degli anni numerose istanze verbali e non sono state rivolte sia ai Dirigenti medici succedutisi nel reparto, sia agli organi responsabili DEl'Azienda, affinché ponessero rimedio al continuo
3 demansionamento DE ricorrente attraverso la dotazione in reparto DE personale di supporto, istanze rimaste tutte inascoltate.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti e dichiari
l'illegittimità DE demansionamento e DEla dequalificazione operata dall'ASLBT e conseguentemente la condanni al risarcimento DE danno pari ad € 78.154,45, calcolato nei limiti DEla prescrizione decennale, dal 15.11.2012, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condanni l' ad assegnarlo in via CP_1 esclusiva allo svolgimento DEle mansioni corrispondenti alla categoria contrattuale “D” di Collaboratore Professionale
“infermiere” di cui al D.M 739/1994 e DE CCNL 2016-2018; con vittoria di spese con attribuzione.
Costituitasi in giudizio, l' ha eccepito, in via preliminare, CP_1 la nullità DEla domanda per indeterminatezza, l'l'intervenuta prescrizione DE diritto azionato e il difetto di legittimazione passiva, evidenziando che il rapporto è sorto con struttura sanitaria riconducibile, al momento DEla sua costituzione all' Pt_2
[...]
Nel merito, ha eccepito l'infondatezza DEla domanda, evidenziando che lo svolgimento DEle mansioni inferiori è stata solo occasionale che il ricorrente non ha comunque osservato
l'onere DEla prova in ordine alla pretesa risarcitoria. In conseguenza di ciò ha concluso per il rigetto DEla domanda con vittoria di spese.
LA DECISIONE
1. Preliminarmente va respinta l'eccezione di nullità per genericità DEla domanda: il ricorso, infatti, risulta sufficientemente specifico sia sotto il profilo DEla causa petendi che DE petitum.
2. Ancora in via preliminare va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla secondo cui, CP_1 essendo stata costituita l'01.01.2006, non può rispondere di
4 obbligazioni sorte anteriormente a tale data, con la conseguenza che la condotta datoriale inadempiente è imputabile al soggetto giuridico allora competente per il P.O. di Barletta ( Parte_3 poi confluito nell'odierna . Pt_2
Sul punto deve osservarsi che il ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento per danno da dequalificazione professionale, danno che, secondo la prospettazione attorea, ha avuto inizio sin dalla sua assunzione nel 1988 e continua a patire nel momento in cui il ricorso è stato depositato.
Secondo il consolidato orientamento DEla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. Lav. n. 9318/2018, Cass., Sez. Lav.,
n. 15814/2020), che non si ha ragione di disattendere, il demansionamento deve essere inquadrato nella categoria degli illeciti permanenti, in cui la condotta inadempiente DE datore di lavoro si protrae per tutto il periodo considerato, unitamente alla verificazione DEl'evento e DE danno.
Ciò comporta, quindi, che, al fine di individuare la legittimazione passiva non può che considerarsi sussistente in capo al soggetto che, nel momento in cui è proposta la domanda, si prospetta continui a tenere la condotta illecita, ossia nel caso di specie l' . CP_1
Infatti, sulla scorta DE citato orientamento, ai fini DEla corretta qualificazione DEla domanda attorea, occorre avere riguardo al momento DEla cessazione DEla condotta lesiva lamentata dal lavoratore e non al momento in cui questa si è verificata per la prima volta. È indubbio, quindi, che debba essere riconosciuta in capo alla azienda datrice di lavoro DE ricorrente, la CP_1 legittimazione passiva nel presente giudizio, a partire quantomeno dal momento DEla sua costituzione.
In ogni caso, deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva in capo all'azienda sanitaria convenuta anche per il periodo, che qui interessa, antecedente all'1.01.2006.
5 Infatti, la legge DEla Regione Puglia n.11/2005, nel modificare Parte_ l'ambito territoriale DEle precedenti all'art. 1 ha disposto la soppressione la i cui comuni di appartenenza sono Pt_4 confluiti in parte nell'istituita ed in parte nella Parte_5 Pt_3
Il Comune di Barletta, prima appartenente alla
[...] Pt_3
è stato inserito tra i comuni di competenza DEla nuova
[...]
che ha assunto le obbligazioni DE ramo d'azienda Pt_5 ceduto.
Con Regolamento regionale n.27/2005, attuativo DEla suddetta legge, al punto 5.3 si è stabilito che: “tutti gli eventuali contenziosi insorti fino al 31/12/2005, anche se riferiti in tutto o in parte a rami d'azienda oggetto di trasferimento, salvo diverso Parte_ accordo tra le interessate e ferma la disciplina DE cod. civ. per tali fattispecie, continuano a rimanere in capo alla Pt_6 che, a norma DEla L.R. n.18/94, esercita fino al suddetto
[...] termine DE 31/12/2005 la potestà amministrativa”. Nel caso di specie, nessun contenzioso era insorto fino al 31.12.2005, il che Parte_ concorre a escludere la legittimazione passiva DEla cedente.
Lo stesso regolamento, al punto 7.1, prevede che: “(…) la situazione patrimoniale DEla al 1 gennaio 2006, va Pt_3 determinata al netto DE trasferimento DE proprio ramo d'azienda effettuato a favore DEla comprendendo in detta situazione Pt_5
i rami d'azienda ricevuti dalle , e . Ancora Pt_7 Pt_8 Pt_4 al punto 7.3, si legge: “Per effetto DEl'atto di fusione, la incorporante subentra a titolo originario in tutti i Pt_3 residui diritti ed obblighi in capo alla incorporata Pt_4 proseguendo in tutti i rapporti anteriori alla fusione, per la parte Parte_ di questi non trasferiti da quest'ultima ad per effetto Pt_9 degli attuati trasferimenti dei rami d'azienda”.
In altre parole, la (poi confluita nella in Pt_3 Pt_2 seguito alla fusione disposta con legge regionale n. 39/2006), a partire dall'1.01.2006 è subentrata nei rapporti giuridici DEla
6 soppressa eccezion fatta per quei rami d'azienda che sono Pt_4 stati ceduti alla istituita con la stessa legge Parte_5
n.11/2005.
Ne consegue, quindi, che il territorio DE Comune di Barletta, inserito dal principio nell'istituita (odierna ) e Parte_5 CP_1 ceduto dalla non è mai rientrato nella competenza Pt_3 amministrativa DEla . Pt_2
Pertanto, anche sotto questo profilo sussiste la legittimazione passiva DEl' . CP_1
3. Quanto all'eccezione di prescrizione, alla luce di quanto evidenziato sulla natura di illecito permanente DEla condotta che integra gli estremi DE demansionamento, deve osservarsi che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno di cessazione DEla condotta illecita DE datore di lavoro.
Così, tra le altre, Corte di Cassazione, ordinanza n. 31558/2021:
“Il protrarsi nel tempo di una situazione illegittima come il demansionamento DE lavoratore, non può essere intesa semplicemente come acquiescenza ad una situazione imposta dal datore di lavoro, trattandosi di una forma di illecito permanente.
Ne consegue che la pretesa risarcitoria per il danno alla professionalità si rinnova in relazione al protrarsi DEl'evento dannoso, impedendo il decorso DEla prescrizione fino al momento in cui il comportamento "contra jus" non sia cessato, né sussistono limiti alla proposizione DEla domanda ed al conseguente soddisfacimento DE diritto ad essa sotteso per tutto il tempo durante il quale la condotta è stata perpetuata”.
Nel caso di specie, la condotta asseritamente subita dalla parte ricorrente era ancora in corso al momento DEla proposizione DE ricorso, la cui notificazione rappresenta atto validamente interruttivo DE termine prescrizionale;
o, in ogni caso, iniziava a cessare da dicembre 2019 in cui erano inseriti i primi operatori socio assistenziali all'interno DE reparto.
7 In ogni caso, deve osservarsi che il ricorrente ha espressamente limitato la pretesa risarcitoria ai dieci anni antecedenti la notifica DE ricorso (cfr. pag. 8 DE ricorso), tant'è che ha formulato la richiesta risarcitoria parametrandola su un periodo decennale, con la conseguenza che l'eccezione di prescrizione risulta sostanzialmente irrilevante nel caso di specie.
Il merito
4.1 Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Preliminarmente appare opportuno richiamare sinteticamente i principi generali in tema di demansionamento con particolare riferimento alla ripartizione degli oneri probatori e di allegazione.
La Corte di Cassazione, con orientamento costante, ha affermato che “Quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento DEl'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi DEl'art. 2103 c.c., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento DE suo obbligo, o attraverso la prova DEla mancanza in concreto DE demansionamento, ovvero attraverso la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità DEla prestazione derivante da causa a lui non imputabile” (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 4211/2016).
Trattandosi DE presunto inadempimento di un obbligo contrattuale da parte DE datore di lavoro, ossia quello di adibire concretamente il lavoratore alle mansioni per svolgere le quali è stato assunto, quindi, sulla scorta dei principi generali in tema di riparto DEl'onere DEla prova (Cass. SS. UU. n. 135333/2001), all'onere di allegazione DE lavoratore DEl'inadempimento consistente nell'illegittimo esercizio DElo ius variandi corrisponde l'onere DE datore di lavoro di aver esattamente
8 adempiuto all'esercizio di tale potere, dimostrando di non aver effettuato alcun demansionamento o che il demansionamento è avvenuto per ragioni che lo rendono legittimo.
4.2 Occorre poi ulteriormente evidenziare, ai fini DE corretto inquadramento DE caso di specie, che il rapporto lavorativo oggetto di causa, sul quale si fonda la pretesa risarcitoria DE ricorrente, rientra tra i rapporti di pubblico impiego contrattualizzato ex art. 2, co. 2, D. Lgs. n.165/2001, ai quali non si applica la disciplina prevista dall'art. 2103 c.c. in materia di jus variandi DE datore di lavoro.
In questi termini, tra l'altro, anche Corte di Cassazione, Sezione
Lavoro, sentenza n. 15527/2014, che pone in evidenza, in particolare, l'onere di specifica contestazione che grava sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia prospettato specificamente le circostanze che integrerebbero il prospettato demansionamento, affermando che “In materia di demansionamento (o dequalificazione), il lavoratore è tenuto a prospettare le circostanze di fatto volte a dare fondamento alla denuncia ed ha, quindi, l'onere di allegare gli elementi di fatto significativi DEl'illegittimo esercizio DE potere datoriale, e non anche quelli idonei a dimostrare in modo autosufficiente la fondatezza DEle pretese azionate, mentre il datore di lavoro è tenuto a prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti posti dal lavoratore a fondamento DEla domanda e può allegarne altri, indicativi, DE legittimo esercizio DE potere direttivo, fermo restando che spetta al giudice valutare se le mansioni assegnate siano dequalificanti, potendo egli presumere, nell'esercizio dei poteri, anche officiosi, a lui attribuiti, la fondatezza DE diritto fatto valere anche da fatti non specificamente contestati dall'interessato, nonché da elementi altrimenti acquisiti o acquisibili al processo.”.
9 Al rapporto lavorativo in esame è quindi applicabile l'art.52 DE
d. lgs. n.165/2001, secondo cui: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni che abbia successivamente acquisito per effetto DEle procedure selettive di cui all'art. 35, comma 1, equivalenti nell'ambito DEl'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore lettera a)”.
Sul punto, in particolare, la Corte di cassazione ha affermato “la esigibilità da parte DE datore di lavoro pubblico di attività corrispondenti a mansioni inferiori quando le stesse abbiano carattere marginale e rispondano ed esigenze organizzative (di efficienza e di economia DE lavoro) ovvero di sicurezza, con il limite negativo DEla completa estraneità alla professionalità DE lavoratore, il cui onere di dimostrazione cade a carico di quest'ultimo” (Cass., Sez. Lav., sent. n.17774 DE 07/08/2006).
5. Al fine di procedere alla corretta applicazione dei principi enunciati al caso di specie, è necessario effettuare, preliminarmente, una comparazione tra le mansioni proprie DEla figura professionale di appartenenza DE ricorrente e le attività in concreto svolte, riferibili, secondo la prospettazione attorea, ad inferiori livelli di inquadramento contrattuale.
Il CCNL integrativo DE CCNL DE comparto sanità, stipulato il 7 aprile 1999 inquadra nella categoria A la figura DEl'ausiliario specializzato, il quale “svolge le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento DEl'unità operativa. (…) provvede all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione
10 alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi DEle unità operative interessate”.
Nella categoria B è inquadrato sia l'operatore tecnico addetto all'assistenza (OTA), “il quale svolge le attività alberghiere relative alla degenza comprese l'assistenza ai degenti per la loro igiene personale, il trasporto DE materiale, la pulizia e la manutenzione di utensili e apparecchiature”, sia l'operatore socio-sanitario (OSS), “il quale svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socio - assistenziali e socio-sanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio DEl'utente. Svolge la sua attività su indicazione - ciascuna secondo le proprie competenze - degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio DE lavoro multiprofessionale. Le attività DEl'operatore socio-sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione DEl'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo”.
Nella categoria D sono inquadrati i collaboratori professionali sanitari e, quindi, il personale infermieristico di cui al decreto ministeriale n.739/1994, precisando le parti collettive che “per le attribuzioni ed i requisiti culturali e professionali DE personale appartenente a tali profili, si fa rinvio ai decreti DE ministero DEla sanità o alle disposizioni di leggi e regolamenti indicati a fianco di ciascuno. Tali profili, comunque, svolgono, oltre alle attività attinenti alla professionalità specifica relativa al titolo abilitante, anche funzioni di carattere strumentale - quali, ad esempio, la tenuta di registri - nell'ambito DEle unità operative semplici;
assicurano i turni previsti dalle modalità organizzative già in atto presso le aziende e, in particolare, quelli che garantiscono l'assistenza sulle ventiquattro ore (…)”.
11 Più specificamente, il citato D.M. definisce la figura professionale DEl'infermiere come “l'operatore sanitario che, in possesso DE diploma universitario abilitante e DEl'iscrizione all'albo professionale è responsabile DEl'assistenza generale infermieristica”, precisando che “l'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Dunque, le principali funzioni sono la prevenzione DEle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria. L'infermiere: a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute DEla persona e DEla collettività, b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica DEla persona e DEla collettività e formula i relativi obiettivi, c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico, d) garantisce la corretta applicazione DEle prescrizioni diagnostico-terapeutiche, e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali, f) per l'espletamento DEle funzioni si avvale, ove necessario, DEl'opera DE personale di supporto.
6.1 Così ricostruite le diverse qualifiche professionali sulla base DEle previsioni contenute nella disciplina speciale in materia, deve ritenersi che nel caso di specie, sulla scorta DEl'istruttoria espletata, sia stato dimostrato lo svolgimento da parte DE ricorrente di mansioni inferiori tipiche degli O.S.S. in modo non occasionale, ma anzi pressoché quotidiano, continuativo e prevalente rispetto a quelle proprie e tipiche DEla sua qualifica di appartenenza, e ciò quanto meno per oltre un decennio, come conferma il fatto, non oggetto di specifica contestazione e comunque confermato dai testi escussi, che nel reparto al quale era assegnato il ricorrente mancasse qualsiasi figura di supporto, OSS o OTA, almeno fino a dicembre 2019.
Più specificamente, il teste dopo aver Testimone_1 premesso di essere un ex collega DE Sig. Parte_1
12 anche egli addetto al reparto di IN DEl'Ospedale di Barletta dal 1990 fino all'1.10.2021, attualmente in pensione, ha dichiarato, “…posso confermare che fino a dicembre 2019 il reparto era privo di figure di O.S.S. e che le stesse in misura di 4 unità furono gradualmente inserite a svolgere turni antimeridiani e pomeridiani e mai in quelli notturni”.
Con specifico riferimento alla circostanza n.5 DE ricorso introduttivo inerente allo svolgimento di mansioni inferiori ha dichiarato “…confermo la posizione n. 5 che mi viene letta in quanto svolgevamo in effetti tutte quelle mansioni che mi vengono lette e tanto a causa DEl'assenza di personale socio assistenziale
e le svolgevamo in modo continuo, costante e prevalente rispetto a quelle proprie di infermiere.”
Sul piano DEl'impegno, per così dire “quantitativo”, il teste ha dichiarato “Posso precisare che però noi facevamo prevalentemente le mansioni di OSS rispetto a quelle infermieristiche in quanto il nostro reparto era occupato oltre che da degenti affetti da patologie otorinolaringoiatriche anche da degenti affetti da altre patologie e nello specifico malattie chirurgiche, gastroentorologia e medicina e per tutti tali pazienti venivano espletate mansioni di assistenza diretta di natura domestico-alberghiera”.
Di tenore sostanzialmente analogo anche le dichiarazioni rese dal teste DE Giudice , che ha riferito di essere Tes_2 Tes_3 dirigente medico a tempo indeterminato dal luglio 2009 DE reparto di IN, il quale, nel confermare l'assenza di OSS presso il reparto, ha dichiarato: “credo che fino al 2019 non ci fossero nel Reparto figure di OSS e che i servizi di competenza di costoro fossero coperti dagli infermieri in servizio, tra cui anche il ricorrente . … Posso dire che tutti i Parte_1 servizi di assistenza diretta di natura domestico – alberghiera
13 venivano ricoperti giornalmente dagli infermieri in servizio, tra cui anche il ricorrente ”. Il teste, sul punto, ha Parte_1 anche precisato che “…gli infermieri erano costretti ad andare ad aprire la porta di ingresso nel reparto ogni volta che qualcuno suonava e ogni volta che ci dovevamo trasferire come unità medica in altro reparto, tipo il pronto soccorso, non ci potevamo avvalere DEl'unità infermieristica perché non potevamo lasciare scoperto il reparto”.
Anche, il teste collega DE ricorrente nel Testimone_4 reparto di IN DEl'ospedale di Barletta dal 2004 al 2011, oltre a confermare l'assenza di OSS nel reparto, ha dichiarato “confermo la posizione n. 5 DE ricorso che mi viene letta in quanto tutte le diverse mansioni che mi vengono lette venivano svolte dal ricorrente e da tutti gli altri colleghi di reparto, in maniera continuativa, quotidiana, costante e prevalente, data l'assenza di figure di OSS...”.
Le stesse dinamiche fattuali sono state confermate all'udienza DE 15.04.2024 dal teste che ha riferito di Testimone_5 aver lavorato come infermiere professionale presso lo stesso reparto DE ricorrente fino al 2017 anno in cui è andato in pensione. Contr Anche il teste citato dall' , dirigente Testimone_6 medico DE reparto di otorinolaringoiatria dal 2009 al 2023, all'udienza DE 14.04.2025, ha dichiarato: “Confermo che il
, come anche gli altri colleghi, si facevano carico di Parte_1 mansioni di assistenza diretta dei pazienti … e tali attività venivano espletate quotidianamente dal personale infermieristico”.
Infine, anche alla medesima udienza la teste Testimone_7 collega DE ricorrente, ha ribadito l'assenza di personale OSS all'interno DE reparto de quo e confermato sostanzialmente le dichiarazioni degli altri testi fin qui richiamate, affermando che
14 “…svolgevamo tutti gli infermieri, compreso il ricorrente, mansioni di assistenza diretta dei pazienti e nello specifico svolgevamo quotidianamente, costantemente e prevalentemente, rispetto alle mansioni proprie degli infermieri, tutte quelle attività che mi vengono lette ed elencate nella posizione n. 5 DE ricorso”.
Quanto ai testi e citati Testimone_8 Testimone_9
Contr dall' essi hanno mostrato una conoscenza dei fatti di causa più vaga e meno specifica e in ogni caso le dichiarazioni da essi rese non sono tali da confutare quanto riferito dagli altri testi che, con dichiarazioni specifiche e sostanzialmente concordanti, hanno confermato la prospettazione di parte ricorrente.
6.2 Deve ritenersi, quindi, ampiamente dimostrato, dalle testimonianze rese, che lo svolgimento DEle mansioni di OSS da parte di non avesse un carattere marginale Parte_1 ed eccezionale, occasionale o sporadico, né quantitativamente irrilevante, avendo i testi, in particolare, con dichiarazioni specifiche, frutto di una conoscenza diretta dei fatti di causa, intrinsecamente ed estrinsecamente attendibili, dichiarato che l'esercizio DEle attività di assistenza diretta di natura domestico–alberghiera in capo al ricorrente avesse assunto le caratteristiche DEl'abitualità, DEla continuità e DEla prevalenza.
Può ritenersi quindi fornita la prova DElo svolgimento da parte di oltre alle mansioni proprie DEla Parte_1 rivestita qualifica di collaboratore professionale sanitario, in via prevalente, continuativa e quotidiana, di mansioni inferiori ascrivibili al profilo degli OSS o di altro personale di supporto, sistematicamente insufficiente in relazione al fabbisogno DEla struttura ospedaliera.
Tale situazione ha determinato, con il protrarsi nel tempo, un permanente demansionamento DE ricorrente con un evidente
15 scollamento tra l'inquadramento formale DE medesimo e le mansioni ad esso ricollegate e quelle effettivamente svolte. Cont 7.1. Accertata l'illegittimità DE comportamento DEl'ASL occorre, quindi, stabilire se è provata la sussistenza di un danno risarcibile. L'attribuzione di mansioni inferiori a quelle DEla qualifica di appartenenza DE ricorrente, con i caratteri sopra descritti, risulta in contrasto con il disposto DEl'art.52, co. 1,
D. Lgs. n.165/2001 e può determinare, una pluralità di conseguenze lesive, con effetti patrimoniali e non patrimoniali.
Per quanto riguarda il profilo patrimoniale, impiegare un lavoratore i mansioni inferiori può comportare il depauperamento DEla sua capacità professionale dato dalla mancata acquisizione di un maggiore saper fare o dalla perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno o ulteriori possibilità occupazionali.
La violazione DEle norme su menzionate può determinare un danno alla professionalità, suscettibile di valutazione economica, dal momento che esso rappresenta uno dei principali parametri per la determinazione DE valore di un dipendente sul mercato DE lavoro.
Nel caso di specie non è stata formulata richiesta di risarcimento DE danno patrimoniale;
e DE resto, dalla documentazione prodotta dall' relativa alla carriera DE CP_1 ricorrente, non risultano pregiudizi risarcibili sotto questo punto di vista.
7.2 Inoltre, la condotta inadempiente DE datore di lavoro, adottata in contrasto con le disposizioni di cui all'art.52, D. Lgs.
n.165/2001, può determinare anche il diritto DE lavoratore al risarcimento DE danno non patrimoniale.
Tale pretesa trova fondamento nell'art. 2059 c.c., secondo cui il risarcimento DE danno non patrimoniale è dovuto, in presenza di determinati presupposti, ogniqualvolta il contratto tenda alla
16 realizzazione di interessi non patrimoniali. Ciò in particolare si verifica quando il contratto di lavoro coinvolge anche interessi non meramente suscettibili di valutazione economica come il diritto alla tutela DEl'integrità fisica e DEla personalità di cui all'art.2087 c.c., ma anche altri diritti costituzionalmente tutelati quali, ad esempio, la dignità personale, l'immagine professionale, l'onore e la reputazione;
circostanza che ricorre certamente nel caso DE contratto di lavoro, se solo si considera che il lavoro costituisce una DEle principali forme attraverso le quali si estrinseca e realizza la personalità DEl'individuo.
Quanto alla prova DE danno, la Suprema Corte ha costantemente affermato che quest'ultimo deve essere specificamente allegato e provato, non potendo ricondursi alla sola potenzialità lesiva DEla violazione DEla disposizione di cui all'art.52, co. 1, D. Lgs. n.165/2001 (così come per la violazione DEl'art.2103 c.c.) l'esistenza di un danno in re ipsa alla professionalità DE prestatore di lavoro, trattandosi sempre di un danno-conseguenza che si identifica con gli annessi effetti DEla lesione DEl'interesse tutelato dall'ordinamento. Così, tra le altre, Corte di Cassazione, ordinanza n. 21527/2024: “In tema di risarcimento DE danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento DE diritto DE lavoratore al risarcimento DE danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo DE giudizio, DEl'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale DE soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione DEla sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza
17 automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva DEla condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. DE danno non patrimoniale e DE nesso di causalità con l'inadempimento datoriale”.
Per quanto concerne, poi, la liquidazione DEla pretesa risarcitoria in merito al danno non patrimoniale da demansionamento professionale, questa va operata in via equitativa, attraverso una ricostruzione totale DEla vicenda processuale, tenendo conto tutti elementi di fatto quali, come ad esempio, la quantità e qualità DE lavoro svolto, l'esperienza pregressa, la durata DE demansionamento, gli effetti nel caso concreto DEl'adibizione a mansioni inferiori.
7.3 Nel caso di specie deve ritenersi provata la sussistenza di un danno non patrimoniale inteso, in particolare, come impedimento DEla piena estrinsecazione DEla personalità DE ricorrente attraverso lo svolgimento DEle mansioni per le quali è stato assunto e alla cui estrinsecazione avrebbe dovuto essere concretamente adibito, con conseguente ripercussione - sotto altro profilo ma sempre all'interno DE danno non patrimoniale - per l'immagine, intesa come perdita di prestigio DE ricorrente, la cui professionalità è stata lesa, anche nella percezione Contr DEl'utenza e degli altri lavoratori dipendenti DEl' resistente che, evidentemente, vedevano il ricorrente svolgere quotidianamente mansioni inferiori a quelle che avrebbe dovuto svolgere e tipiche degli O.S.S., come riferito dai testi escussi.
Com'è noto, secondo i consolidati principi affermati in materia dalla Suprema Corte, “In tema di dequalificazione professionale,
è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti DE lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla
18 persistenza DE comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione DEle situazioni di disagio professionale e personale, all'inerzia DE datore di lavoro rispetto alle istanze DE prestatore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti. La relativa prova spetta al lavoratore, il quale tuttavia non deve necessariamente fornirla per testimoni, potendo anche allegare elementi indiziari gravi, precisi
e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità DEl'attività lavorativa svolta, la natura e il tipo DEla professionalità coinvolta, la durata DE demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione” (cfr. Cass., Sez. I, ord. n.
24585/19). Così, ancora, Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 9901/2018: “Nell'ipotesi di demansionamento, il danno non patrimoniale è risarcibile ogni qual volta la condotta illecita DE datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i diritti DE lavoratore che siano oggetto di tutela costituzionale, in rapporto alla persistenza DE comportamento lesivo, alla durata e reiterazione DEle situazioni di disagio professionale e personale, nonché all'inerzia DE datore di lavoro rispetto alle istanze DE lavoratore, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti”.
Nel caso di specie sussistono una serie di elementi, univoci, precisi e concordanti, da cui può presumersi la sussistenza di un danno non patrimoniale da dequalificazione professionale nei termini chiariti: in primo luogo, la notevole durata DE demansionamento, di oltre dieci anni, almeno fino alla fine DE
2019, data in cui lo stesso ricorrente riferisce DEl'immissione in reparto di OSS, poi le modalità con le quali esso si è svolto, ossia con assoluta continuità e coinvolgendo non solo i degenti DE reparto in cui lavorava il ricorrente ma anche i degenti di altri reparti che, come riferito dai testi escussi, erano ricoverati
19 all'interno DE reparto, il che non solo esclude il carattere marginale proprio DEle prestazioni accessorie eventualmente esigibili ma rende evidente come all'esterno il ricorrente fosse percepito non come addetto a svolgere compiti di O.S.S.
Né può ritenersi che il danno sia escluso dal fatto che il ricorrente ha comunque conseguito regolarmente la progressione in carriera giungendo al livello massimo: si tratta, infatti, di un profilo che attiene al diverso piano DE pregiudizio patrimoniale e che non può essere considerato ai fini DEl'accertamento DEla sussistenza DE pregiudizio subito in termini di danno non patrimoniale.
Deve ritenersi, quindi, dimostrato il danno non patrimoniale, inteso come frustrazione DEle aspettative connesse alla prestazione lavorativa e alla piena realizzazione DEla personalità che si estrinseca DElo svolgimento di quest'ultima, nonché il danno all'immagine professionale.
7.4 Per quanto concerne la liquidazione DE danno non patrimoniale subito dal ricorrente, può utilizzarsi, come parametro, la retribuzione percepita dalla parte ricorrente, atteso che esso costituisce “elemento di massimo rilievo nella determinazione DEla retribuzione è il contenuto professionale DEle mansioni sicché essa costituisce, in linea di massima, espressione (per qualità e quantità, ai sensi DEl'art. 36 Cost.) anche DE contenuto professionale DEla prestazione, di modo che
l'entità DEla retribuzione ben può, dunque, essere assunta, nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, a parametro dei pregiudizi da dequalificazione professionale”
(Cass., n. 12253/2015).
Deve escludersi, però, che la percentuale da considerare sia quella DE 25% invocata da parte ricorrente, tenuto conto DE tipo di pregiudizio subito e DEla mancata allegazione di ulteriori circostanze di fatto, ritenendo equo, in considerazione degli
20 elementi da ultimo evidenziati, quantificare il danno parametrandolo al 10% DEla retribuzione mensilmente percepita
(€ 2.406,15 = 240,61) e moltiplicandolo per dieci anni, considerando che la domanda fa riferimento a tale periodo (12 mesi x 10=120).
Pertanto, l' , in persona DE direttore generale pro tempore, CP_1 va condannata al pagamento in favore di Parte_1 di € 28.873,20 (pari ad € 240,61 x 120 mesi), a titolo di risarcimento DE danno non patrimoniale per demansionamento per dieci anni antecedenti la notifica DE ricorso, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione DE credito sino al soddisfo, trovando applicazione il disposto DEl'art. 22, comma
36, legge n. 724/1994, la cui operatività sussiste anche per i crediti di natura risarcitoria (v. Cass., 02/07/2020, n. 13624).
Inoltre, all' va ordinato di assegnare CP_1 Parte_1
esclusivamente allo svolgimento di mansioni
[...] corrispondenti alla categoria contrattuale “D”, di collaboratore professionale “infermiere” (D.M. n 739/94 e CCNL 2016-2018).
In questo senso, peraltro, si è già espresso questo giudice, con recenti pronunce n. 1779/2025 DE 15.09.2025 e n. 2081/2025 DE 17.10.2025 rese in fattispecie analoghe alla presente e sempre nei confronti DEl' . CP_1
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi DE D.M. 55/14, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi DElo scaglione di riferimento determinato in base al decisum (fino ad € 52.000,00), tenuto conto DEla natura DEla controversia, DEle ragioni DEla decisione e DEl'attività processuale svolta.
Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv.to Michele Presicci che ne ha fatto richiesta.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 8012/2022 come innanzi proposta, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
1. accerta e dichiara la sussistenza DE demansionamento come indicato in parte motiva;
2. condanna l' in persona DE direttore generale pro CP_1 tempore, al pagamento in favore di di Parte_1
€ 28.873,20, a titolo di risarcimento DE danno non patrimoniale per demansionamento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla data di maturazione DE credito al saldo;
3. ordina all' in persona DE direttore generale pro CP_1 tempore, di assegnare esclusivamente Parte_1 allo svolgimento di mansioni corrispondenti alla categoria contrattuale “D”, di collaboratore professionale “infermiere”
(D.M. n 739/94 e CCNL 2016 -2018);
4. condanna l' in persona DE direttore generale pro CP_1 tempore, al pagamento DEle spese processuali in favore di
, che liquida in € 259,00 per spese Parte_1 vive ed € 4.629,00 per compenso professionale, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali DE 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv.to Michele
Presicci.
Trani, 17.11.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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