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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/06/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 579/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 579 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da e per Parte_1
esso la (c.f. Parte_2
) quale procuratore con rappresentanza, in persona del procuratore speciale Dott. P.IVA_1
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Pinza (c.f. Parte_3
) e Vittorio Bonetti (c.f. ) ed elettivamente C.F._1 C.F._2
domiciliata presso lo studio del secondo in Via D'Azeglio n. 47 a Bologna, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._3 CP_2
) C.F._4
APPELLATI - CONTUMACI
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 130/2021 del 29.01.2021, pubblicata il
02.02.2021.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 12.12.2023:
Appellante ( Parte_1
pagina 1 di 18 Parte_1
“- dare atto previamente dell'intervenuta cessazione della materia del contendere fra l'appellante ed il Sig. e CP_2
- nel merito, in accoglimento dell'appello proposto, riformare la sentenza n. 130/2021 del
Tribunale di Forlì e, previo accertamento del debito della (cod. Parte_4 fisc. e P.Iva: - sede in Forlì (FC), Via Lazzaretto n. 11 – per la somma di Euro P.IVA_2
64.999,26 (per scoperto del conto corrente n. 02-000109331), oltre ad interessi al tasso convenzionale del 7,84% (e, comunque, nei limiti di cui all'art. 2 della legge n. 108/1996) a decorrere dal 13.11.2014 fino al saldo effettivo, condannare il sig. (cod. Controparte_1 fisc.: ) – nato a [...] il [...] e residente in [...]
Via Giove n. 9 – in qualità di fideiussore nei limiti delle garanzie prestate, a pagare al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito , consorzio costituito ai sensi del D. Lgs. Parte_1
659/1996, con sede legale in Roma (RM), Via Lucrezia Romana n.ri 41/47, C.F.
la somma di Euro 58.609,82 (in virtù delle fideiussioni specifiche prestate di P.IVA_3 cui alla narrativa del ricorso per ingiunzione), oltre ad interessi al tasso convenzionale del
7,84% (e, comunque, nei limiti di cui all'art. 2 della legge n. 108/1996) a decorrere dal
13.11.2014 fino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre a 12,5% ex art. 15 T.P., CPA ed
IVA come per legge, sia per il presente grado di giudizio che per il grado precedente.
- In via istruttoria ammettere prova per testi e per interrogatorio formale sui capitoli di seguito specificamente indicati:
1. Vero che La era titolare – tra l'altro – dei seguenti Parte_4 rapporti in essere con la BA GN IV, ora ceduti al Fondo di Garanzia: contratto di conto corrente distinto al n. 02-000109331 (doc. 1 allegato al fascicolo del ricorso per ingiunzione, che si rammostra al teste o all'interrogando); contratto di credito di firma distinto al n. 0200178 stipulato in data 02.08.2009, di originari Euro
136.033,00 (doc. 2 allegato al fascicolo del ricorso per ingiunzione, che si rammostra al teste o all'interrogando); contratto di credito di firma distinto al n. 0200179 stipulato in data 03.08.2009, di originari Euro 28.272,65 (doc. 4 allegato al fascicolo del ricorso per ingiunzione, che si rammostra al teste o all'interrogando); contratto di credito di firma distinto al n. 0200180 stipulato in data 03.08.2009, di originari Euro 27.837,17
(doc. 6 allegato al fascicolo del ricorso per ingiunzione, che si rammostra al teste o all'interrogando)?
2. Vero che il Comune di Ravenna, con raccomandata a.r. del 03.12.2013 (doc. 8 allegato al fascicolo del ricorso per ingiunzione, che si rammostra al teste o all'interrogando), ha escusso il credito di firma della società Parte_4 per Euro 2.500,00 (n. 0200178), con addebito sul conto corrente n. 02-000109331?
[...]
3. Vero che con successiva raccomandata a.r. del 13.02.2014 (doc. 9 allegato al fascicolo del ricorso per ingiunzione, che si rammostra al teste o all'interrogando), il
Comune di Ravenna ha poi escusso i crediti di firma di Euro 27.837,17 (n. 0200179) e di
Euro 28.272,65 (n. 0200180) della medesima società debitrice, sempre con addebito sul conto corrente n. 02-000109331?
4. Vero che con raccomandate a.r. in data 08.09.2014 (docc. 10 e 11 allegati al fascicolo
pagina 2 di 18 del ricorso per ingiunzione, che si rammostrano al teste o all'interrogando), la
[...]
Centro e Macerone Società Controparte_3
IV ha revocato: (i) il conto corrente n. 02-000109331, che presentava uno scoperto di Euro 62.853,16, e (ii) il credito di firma n. 0200178?
5. Vero che con raccomandata a.r. in pari data (08.09.2014), la BA ha intimato alla società debitrice ed ai garanti il pagamento della complessiva somma di Euro 56.109,82, oltre ad interessi, in virtù delle escussioni da parte del Comune di Ravenna dei crediti di firma nn. 0200179 e 0200180 (doc. 12 allegato al fascicolo del ricorso per ingiunzione, che si rammostra al teste o all'interrogando)?
6. Vero che il doc. 13 del fascicolo del ricorso per ingiunzione, che le si rammostra, costituisce e rappresenta l'escussione da parte del Comune di Ravenna del credito di firma della società per Euro 2.500,00 (n. 0200178), con Parte_4 addebito sul conto corrente n. 02-000109331?
7. Vero che il doc. 14 del fascicolo del ricorso per ingiunzione, che le si rammostra, costituisce e rappresenta l'escussione da parte del Comune di Ravenna dei crediti di firma di Euro 27.837,17 (n. 0200179) e di Euro 28.272,65 (n. 0200180) della medesima società debitrice, sempre con addebito sul conto corrente n. 02-000109331?
8. Vero che l'estratto conto al 12.11.2014 e l'elenco movimenti dal 22.10.2001 al
24.09.2014 (doc. 15), nonché gli estratti conto e relativi estratti conto scalari dall'accensione all'estinzione del conto corrente in data 24.09.2014 per passaggio a sofferenza (doc. 16), che si rammostrano al teste o all'interrogando, sono conformi alle scritture contabili?
9. Vero che le scritture contabili prodotte e che si rammostrano al teste o all'interrogando (doc. 15 e 16) si riferiscono ai rapporti oggetto di causa, ed in particolare al conto corrente n. 02-000109331 e ne rappresentano il relativo saldo finale?
10. Vero che l' è titolare presso BA GN IV di Parte_4 un finanziamento (ora pervenuto per cessione di credito al Fondo dei Depositanti) concesso per l'acquisto di terreno edificabile (della superficie di mq 5.500), relativo progetto e realizzo di 28 unità immobiliari con annesse opere di urbanizzazione e strade in Ravenna, via Melandri (foglio 65 particella 206) – località Savio?
11. Vero che il mutuo ipotecario di complessivi euro 3.900.000.000 (si rammostra al teste o all'interrogando il doc.n.1 allegato al fascicolo della opposizione), è stato stipulato in data 23.12.2008, con modalità di erogazione in più soluzioni?
12. Vero che si prevedeva che l'erogazione di importi, successivamente alla prima, dovessero intervenire a giudizio della BA, e comunque avendo come presupposto il fatto che il fabbricato in corso di costruzione, per lo stato di avanzamento dei lavori o per la loro consistenza a lavori ultimati, potesse costituire idonea garanzia per la restituzione?
13. Vero che il contratto di mutuo stipulato prevedeva espressamente la possibilità che la banca provvedesse ad erogazioni parziali, e che valutasse gli importi da erogare in funzione delle garanzie e dello stato di avanzamento dei lavori?
14. Vero che dalla data di stipulazione sono state erogate somme per complessive €
2.432.000,00 – cui vanno aggiunti gli importi di cui alla stipula, per ulteriori €
pagina 3 di 18 1.200.000,00; e dunque per complessive € 3.632.000,00?
15. Vero che, intrapresa la costruzione del compendio edile in un periodo intercorrente tra fine 2011 e inizio 2012, veniva rilevato, attraverso una serie di perizie, che il valore del cantiere allo stato di fatto era inferiore alla esposizione allora derivante dal mutuo ipotecario, pari a euro 3.129.000 circa (si rammostrano al teste o all'interrogando i doc. da 6 a 9 del fascicolo della opposizione).
16. Vero che erano all'epoca anche già presenti ritardi nei lavori, come evidenziato anche nella lettera del Comune di Ravenna datata 27.03.2012 (doc.15 del fascicolo della opposizione, che si rammostra al teste o all'interrogando)?
17. Vero che (si rammostra al teste o all'interrogando il doc.19) con missiva del 13 giugno 2012 il patrocinatore avversario rinunciava ad ogni e qualsiasi azione giudiziale
e/o stragiudiziale, ed a pretese per danni e ritardi?
18. Vero che in data 24.09.2014 la richiedeva l'erogazione di un Parte_4 ulteriore SAL di euro 100.000 ed una sospensione del pagamento delle rate del mutuo?
19. Vero che tali richieste venivano ricevute ed accolte dalla BA e vero che anche in questa occasione l'operazione ometteva di perfezionarsi?
20. Vero che BA GN IV (mai) è stata destinatario di comunicazioni da parte di un notaio per la stipula di compravendita immobiliare?
21. Vero che (mai) vi è stata convocazione dell'Istituto per addivenire al rogito di compravendita immobiliare ed alla contestuale restrizione?
22. Vero che nel dicembre 2013 il Comune di Ravenna escuteva una fidejussione di euro
2.500,00 riguardante penali per ritardi del cantiere (definito alla pag.3, punto 4 della missiva come in “stato di abbandono”)?
23. Vero che in data 20 marzo 2014 manifestava volontà di rinunciare Parte_4
a ulteriori SAL (doc.33 del fascicolo della opposizione, si rammostra al teste o all'interrogando)?
24. Vero che in data 14.02.2014 il Comune di Ravenna procedeva alla escussione di ulteriori fidejussioni bancarie per euro 56.109,82 (doc.35 del fascicolo della opposizione, si rammostra al teste o all'interrogando)?
25. Vero che (doc.37 del fascicolo della opposizione, che si rammostra al teste o all'interrogando) il Presidente del C.d.A. della ha confermato che (non) Parte_4 erano state perfezionate pratiche essenziali per l'ottenimento dell'agibilità degli appartamenti, e che dunque era carente documentazione indispensabile per poter giungere a rogito con gli acquirenti?
26. Vero che le risultanze contabili di tutti rapporti oggetto di causa, (non) sono stati contestati formalmente da parte degli opponenti sino al giorno della notifica dell'atto di citazione?”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. (da qui anche Parte_2
Parte
) quale procuratrice con rappresentanza della BA GN IV – Credito
Cooperativo GN Centro e Macerone – Soc. Coop. in Amministrazione Straordinaria (da qui anche banca), otteneva dal Tribunale di Forlì il decreto ingiuntivo n. 499/2015 del pagina 4 di 18 11.03.2015, con il quale veniva ingiunto all' (da qui anche Parte_4
correntista) di pagare la somma di € 64.999,26, nonché ai sig. AR Parte_6
, , , e
[...] Parte_7 Parte_8 Controparte_1 CP_2
quali fideiussori della prima (da di qui anche garanti o fideiussori) la somma di €
[...]
58.609,82, oltre interessi come da domanda, somme dovute a titolo di scoperto relativo al conto corrente n. 02-000109331 ed ai contratti di credito di firma n. 0200178 del 02.08.2009,
n. 0200179 e n. 0200180 del 03.08.2009.
2. Avverso il provvedimento monitorio, i sig. e , Controparte_1 CP_2
quali fideiussori, proponevano opposizione con atto di citazione del 21.05.2015, deducendo:
- la domanda era improcedibile per mancata partecipazione alla mediazione da parte dell'opposta; Parte
- la domanda era improcedibile per sua frammentazione, in quanto aveva proposto ricorso per decreto ingiuntivo avente ad oggetto la richiesta di rimborso per esposizione debitoria relativa al mutuo ipotecario n. 320012511, contratto dalla medesima e garantito dagli stessi fideiussori, ottenendo il decreto ingiuntivo Parte_4
del Tribunale di Forlì n. 484/2015 del 01.03.2015;
- difettava la prova del credito azionato in quanto il provvedimento monitorio era stato emesso solo sulla base della certificazione ex art. 50 TUB;
- l'istituto di credito aveva continuato a far credito all , pur essendo Parte_4
consapevole della criticità delle condizioni patrimoniali in cui questa versava, in violazione dell'art. 1956 c.c.;
- le pattuizioni avente ad oggetto interessi, commissioni, spese di tenuta conto, capitalizzazioni di interessi, CMS, antergazione e postergazione delle valute, eventualmente convenuti tra le parti del rapporto sottostante, erano inopponibili ai garanti;
- la banca aveva erogato la minor somma di € 3.500.000,00 anziché € 3.900.000,00 cagionando alla correntista ed ai propri soci e garanti danni risarcibili;
- il rapporto bancario era nullo per superamento del Tasso Soglia Usura (TSU) con conseguente inoperatività della garanzia ex art. 1945 c.c.;
- le fideiussioni erano nulle per contrasto con la legge “Antitrust” in quanto conformi allo schema ABI 2003.
Gli opponenti concludevano quindi per la revoca del decreto ingiuntivo, l'accertamento dell'inoperatività delle garanzie prestate e chiedevano di chiamare in causa la debitrice pagina 5 di 18 principale Parte_4
3. La – quale Parte_2
procuratrice con rappresentanza della BANCA ROMAGNA COOPERATIVA CREDITO
COOPERATIVO ROMAGNA CENTRO E MACERONE in amministrazione straordinaria, rilevava la sopravvenuta apertura del procedimento di Liquidazione Coatta Amministrativa
(LCA) con D.M. n. 318 del 15.7.2015 (in G.U. 29.8.2015) e pertanto veniva autorizzata a notiziare l'evento agli opponenti con memoria autorizzata che veniva notificata il 13.10.2015.
4. Il Tribunale con ordinanza del 18.11.2015 dichiarava l'interruzione del processo e la causa veniva riassunta dagli opponenti con ricorso depositato il 4.1.2016.
5. A seguito della riassunzione, si costituiva in giudizio la
[...]
– quale procuratrice con rappresentanza del Parte_2 [...]
, eccependo: Parte_1
- la riassunzione del giudizio era tardiva in quanto effettuata oltre il termine di legge decorrente dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento di messa in LCS;
Parte
- la era priva di legittimazione passiva in quanto mera cessionaria del credito;
- l' ra titolare presso la banca di un finanziamento concesso Parte_4 per l'acquisto di terreno edificabile per la realizzazione di 28 unità immobiliari con annesse opere di urbanizzazione e strade in Ravenna;
- l' aveva in essere un contratto di conto corrente (n. 02- Parte_4
000109331) ed i seguenti contratti di credito di firma:
a) n. 0200178 del 02.08.2009 per € 136.033,00 per il quale i sig.ri AR
, , e Controparte_1 CP_2 Parte_7 Parte_8 Parte_6
prestavano fideiussione sino alla concorrenza di € 204.000,00;
b) n. 0200179 del 03.08.2009, per € 28.272,65 per il quale il 28.08.2009 i sig.ri _5
, , e
[...] Controparte_1 CP_2 Parte_7 Parte_8 Parte_6
si erano costituiti fideiussori sino alla concorrenza di € 43.000,00;
[...]
c) n. 0200180 del 03.08.2009 per € 27.837,17 per il quale il 28.08.2009 i sig.ri _5
, , e
[...] Controparte_1 CP_2 Parte_7 Parte_8 Parte_6
si erano costituiti fideiussori sino alla concorrenza di € 42.000,00;
[...]
- il Comune di Ravenna il 03.12.2013, aveva escusso il credito di firma della società per € 2.500,00 per penali relative a ritardi del cantiere e Parte_4
successivamente il 13.02.2014 per ulteriori € 27.837,17 e € 28.272,65, con addebito sul conto corrente della correntista;
pagina 6 di 18 - la banca in data 08.09.2014 aveva revocato il credito di firma n. 0200178 ed il conto corrente presentava uno scoperto di € 62.853,16;
- aveva intimato alla correntista ed ai garanti il pagamento della somma di € 56.109,82, oltre ad interessi, in virtù delle escussioni delle fideiussioni da parte del Comune di Ravenna per i crediti di firma nn. 0200179 e 0200180;
- era quindi creditrice della di € 64.999,26 per scoperto del conto corrente e interessi al tasso convenzionale del 7,84%;
- le somme dovute erano garantite dalle fideiussioni specifiche limitate rilasciate dai sig.ri
, , e AR Controparte_1 CP_2 Parte_7 Parte_8 Parte_6
[...]
- il credito era provato dagli estratti conto e relativi estratti conto scalari dall'accensione all'estinzione del conto corrente in data 24.09.2014 per passaggio a sofferenza;
- le contestazioni erano generiche in quanto le condizioni economiche di capitalizzazione applicate ai rapporti di conto corrente erano state oggetto di espressa pattuizione e pertanto ogni contestazione riferita alla nullità delle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, o di altre spese o commissioni era infondata essendo espressamente previste e determinate;
- i contratti prevedevano una capitalizzazione con applicazione della reciprocità;
- l'usurarietà dei tassi d'interesse determinati con l'inclusione della Commissione di
Massimo CO (CMS), doveva essere esclusa in quanto pattuiti prima dell'agosto 2009;
- gli estratti conto non erano stati mai contestati.
L'opposta concludeva chiedendo il rigetto l'opposizione.
6. Ritenuta tempestiva la riassunzione del giudizio ed autorizzata la chiamata in causa della società debitrice principale il Tribunale con ordinanza Parte_4 dell'8.11.2016 assegnava a parte opponente il termine per la proposizione della mediazione ex
D.L.gs n. 28/2010 che, sebbene attivata da parte opponente, si concludeva negativamente per
Parte mancata partecipazione dell'opposta al primo incontro del 28.12.2016 presso l'O.M. della Camera di Commercio della GN Forlì-Cesena e Rimini.
Parte 7. Il Tribunale, preso atto della mancata partecipazione da parte di alla mediazione delegata dal giudice, all'udienza del 14.10.2020 tratteneva la causa in decisione sulla questione preliminare della procedibilità della domanda.
8. Il Tribunale, con sentenza n. 130/2021, riteneva che l'assenza ingiustificata della convenuta opposta, quale attore in senso sostanziale, alla procedura di mediazione pagina 7 di 18 comportasse l'improcedibilità della domanda e pertanto revocava il decreto ingiuntivo opposto.
9. Avverso la predetta decisione ha proposto appello il
[...]
e per esso la Parte_1 [...]
con articolati motivi di gravame. Parte_2
10. I sig. e sebbene ritualmente intimati, non si Controparte_1 CP_2
sono costituiti in giudizio e pertanto la Corte all'udienza del 28.09.2021 ne dichiarava la contumacia.
11. All'udienza del 12.12.2023, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
12. Preliminarmente la Corte deve dare atto che l'appellante, con le note scritte di udienza del
4.12.2023, ha comunicato di aver raggiunto un accordo transattivo con il sig. CP_2
concludendo per la declaratoria di cessata materia del contendere nei confronti di
[...] quest'ultimo.
13. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ritiene che la decisione del Tribunale sia censurabile per non aver dichiarato l'estinzione del giudizio di primo grado per tardiva riassunzione dello stesso da parte degli opponenti;
in particolare, rileva l'appellante, la
BANCA ROMAGNA COOPERATIVA CREDITO COOPERATIVO ROMAGNA CENTRO
E MACERONE era stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa con D.M. del
17.7.2015 pubblicato in G.U. 29.8.2015. Secondo l'appellante, la pubblicazione in G.U. determinerebbe una presunzione di conoscenza ex art. 80 co. 4 TUB (per effetto dell'art. 43
L.F. applicabile anche alla LCA) e pertanto da tale evento si sarebbe verificato l'effetto interruttivo “automatico” del processo con conseguente decorrenza del termine per la riassunzione del giudizio. Poiché il deposito del ricorso per la riassunzione è stato depositato in data 4.1.2016, la riassunzione doveva considerarsi tardiva ed inefficace ed il Tribunale di primo grado avrebbe dovuto coerentemente dichiarare l'estinzione del procedimento.
14. Il motivo è infondato.
15. La Corte osserva che, nell'ipotesi della dichiarazione di fallimento di una delle parti ex art. 43, co. 3 LF, l'interruzione del processo si verifica in termini automatici nel momento stesso del venire ad esistenza della sentenza di fallimento;
tuttavia, il termine per la pagina 8 di 18 riassunzione di cui all'art. 305 c.p.c. decorre dalla dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo secondo la previsione dell'art. 300 c.p.c., ovvero, se anteriore, dalla conoscenza legale di detto evento procurata dal curatore del fallimento alle parti interessate (cfr. Cass. n.
2723/2019). La conoscenza dell'evento interruttivo, pertanto, per potersi ritenere legalmente acquisita, deve essere all'interno del processo nel quale l'evento interruttivo deve produrre i suoi effetti.
16. Esigenze di simmetria con le altre fattispecie concorsuali e secondo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 305 c.p.c., coerente con il precetto costituzionale del
“giusto processo”, porta a ritenere che nel caso in cui una banca sia posta nelle more del giudizio in LCA, non è sufficiente una mera “presunzione di conoscenza” conseguente alla pubblicazione nella G.U. del provvedimento ministeriale (così come l'iscrizione della sentenza dichiarativa del fallimento nel Registro delle Imprese ex art. 16, co. 2, L.F.), ma sia richiesta una specifica conoscenza legale acquisita nell'ambito del processo.
17. Pertanto il termine per la riassunzione del giudizio decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte;
tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art.176, co. 2 c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario (v. Cass. SS.UU. n. 12154/2021, n. 322/2024, n.
18285/2024) (1). La carenza di una rituale comunicazione o notificazione non può essere superata dalla pubblicazione nella G.U. del decreto ministeriale che dispone la LCA.
18. Nella fattispecie, dalla notifica dell'evento interruttivo avvenuto con rituale memoria autorizzata (13.10.2015) e dunque dal momento in cui gli opponenti hanno avuto conoscenza legale dell'evento, decorreva certamente per questi il termine per la riassunzione della causa, avvenuta con ricorso depositato il 4.1.2016 che quindi deve ritenersi tempestiva.
19. Passando alle altre censure di natura “processuale”, la questione centrale attiene alla improcedibilità della domanda della banca creditrice, in quanto l'opposta non ha partecipato alla procedura di mediazione delegata dal giudice e promossa dagli opponenti.
(1) “In caso di apertura del fallimento, ferma l'automatica interruzione del processo (con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che ne deriva ai sensi della L. Fall., art. 43, comma 3, il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c., e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi della L. Fall., artt. 52 e 93, per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte;
tale dichiarazione, ove già non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176 c.p.c., comma 2, va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata – ai predetti fini – anche dall'ufficio giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla altresì d'ufficio, allorché gli risulti, in qualunque modo, l'avvenuta dichiarazione di fallimento medesima”.
pagina 9 di 18 20. Secondo l'appellante (terzo motivo), innanzitutto il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la fideiussione come rientrante fra le materie oggetto di mediazione obbligatoria (v. ord. del 8.11.2016) e pertanto la sentenza sarebbe censurabile laddove ha dichiarato l'improcedibilità della domanda della creditrice per mancata partecipazione al “primo incontro” della mediazione. Il Tribunale sarebbe altresì incorso nella violazione dell'art. 8 co.
4 bis D.Lgs. n. 24/2010 (quarto motivo) avendo ritenuto applicabile l'improcedibilità della
Parte domanda di (quale attore sostanziale), in contrasto con i principi della Suprema Corte dallo stesso richiamati, in luogo degli effetti previsti dall'art. 116 co. 2 c.p.c. o dell'applicazione della sanzione di cui all'art. 5 del citato Decreto (quinto motivo).
21. Le censure, che possono essere trattate congiuntamente attesa la loro stretta connessione logico-giuridica, sono fondate.
22. Va ripercorso brevemente l'iter del processo di primo grado. In considerazione dell'oggetto della controversia (opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari, con eccezione del garante opponente relative a nullità negoziali) ed in applicazione dell'orientamento all'epoca vigente (Cass. n. 24629/2015) che riteneva l'opponente onerato ad avviare la mediazione, il Tribunale aveva assegnato "a parte opponente" il termine per promuovere il procedimento di mediazione ex art. 5 D.L.gs n. 28/2010 e succ. mod.
Parte 23. A tale invito del Tribunale, parte opponente vi aveva ottemperato, ma la opposta non aveva partecipato al “primo incontro” della mediazione. Rilevata la mancata partecipazione al procedimento ed in applicazione dell'orientamento espresso dalla
Cassazione nella sentenza n. 19596/2020 (che ha invece ritenuto onerato il creditore opposto),
Parte il Tribunale ha dichiarato improcedibile la domanda di con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
24. Ricostruiti così gli eventi processuali, va innanzitutto circoscritto l'ambito applicativo della “mediazione obbligatoria” rispetto all'oggetto della domanda. La Corte osserva che, secondo consolidata giurisprudenza, una controversia in materia di fideiussione, non rientrando nella materia bancaria, non è soggetta all'obbligatorio esperimento del tentativo di mediazione. Invero, il co. 1 bis dell'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 laddove fa riferimento a controversie “in materia di contratti bancari o finanziari”, include le controversie attinenti al rapporto contrattuale principale fra banca e cliente, ma non anche quelle relative alle obbligazioni di garanzia. Tale aspetto è stato chiarito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 31209/2022, la quale ha escluso l'obbligo mediazione rispetto ad una controversia connessa pagina 10 di 18 ad una fideiussione a garanzia di un mutuo bancario. Tale controversia in materia di fideiussione su mutuo, infatti, non rientrando nella materia bancaria, afferma la Corte, non è soggetta all'obbligatorio esperimento del tentativo di mediazione. Difatti, la Suprema Corte, citando i precedenti orientamenti, ricorda di aver adottato un'interpretazione rigorosa e ristretta della nozione di “contratti bancari e finanziari” per i quali la legge prevede il preventivo esperimento della mediazione obbligatoria. In tal senso, si è sostenuto che la norma che richiede la mediazione come requisito per la procedibilità dei contratti bancari e finanziari fa riferimento alla regolamentazione dei contratti bancari nel codice civile e nel testo unico bancario, così come alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinati dal TUF. Pertanto, la normativa lascia spazio solo a quelli la cui disciplina è contenuta nel codice civile, nel TUB (D.lgs. n. 385/1993) e nel TUF (D.lgs. n. 58/1998) (v.
Cass. n. 12883/2021; n. 30520/2019). Poiché la fideiussione non è un tipico contratto bancario, regolato come tale dalla normativa suddetta, la disciplina della mediazione obbligatoria non è applicabile alla controversia de quo. Sotto tale profilo quindi l'appellante coglie nel segno.
25. Tuttavia, se da un lato può ritenersi esclusa la riconducibilità della fattispecie in esame all'ipotesi di “mediazione obbligatoria”, va considerato che ciò che viene in rilievo nella vicenda de qua è in realtà la previsione contenuta nell'art. 5 co. 2, del D.Lgs. n. 28/2010 che prevede la c.d. “mediazione delegata” per ordine del giudice.
26. La norma statuisce quanto segue: “Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre
l'esperimento del procedimento di mediazione;
in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6
e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.”
27. I successivi commi dello stesso art. 5 prevedono: “
2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza
l'accordo.” Il comma 4 aggiunge che “I commi 1-bis e 2 non si applicano: a) nei
pagina 11 di 18 procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.”
28. Va osservato che nella fattispecie, il provvedimento che ha disposto la mediazione delegata è stato adottato dal Giudice successivamente alla pronuncia sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni (v. ordinanza del 8.11.2016 nella quale ha concesso la provvisoria esecuzione del d.i. e conseguentemente ha disposto la mediazione), e quindi entro il perimetro temporale- processuale di cui al citato art. 5.
29. Ciò considerato, va dunque ritenuto legittimo il provvedimento dispositivo della
“mediazione delegata” disposta dal Giudice di primo grado, con la conseguenza che la sua mancata attivazione da parte dell'onerato era da considerarsi causa di improcedibilità della domanda giudiziale ex art. 5 co. 2, D.Lgs. n. 28/2010 che prevede che “l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello” (2).
30. Posto che nella fattispecie la procedura è stata comunque avviata e quindi è stato superato l'iniziale ostacolo alla procedibilità della domanda per mancata attivazione della “mediazione delegata”, la questione si sposta sugli effetti della mancata partecipazione al “primo incontro” nella mediazione, ovvero se anche a tale evento consegua o meno l'improcedibilità della domanda del creditore opposto.
31. La Corte ritiene di non condividere l'articolato ragionamento seguito dal Tribunale a sostegno della tesi “sostanzialistica” secondo la quale al primo incontro dinanzi al mediatore
(ai fini della procedibilità ex art. 5 co. 2 bis) deve partecipare la parte personalmente e non coincide con il c.d. “incontro filtro” (avente carattere informativo), in quanto, stante la finalità Parte dell'istituto, l'assenza della non avrebbe garantito una partecipazione effettiva, attiva e collaborativa alla procedura da parte dell'opposta, facendo così venir meno il requisito indispensabile, perché tale condizione di procedibilità si potesse ritenere avverata. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che, in ipotesi di mediazione delegata, la comparizione personale delle parti non costituisce requisito indefettibile ai fini dell'esito utile della procedura, ben potendo le medesime farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale munito di procura ad hoc, spesso coincidente col medesimo
(2) Va rilevato che se l'inerzia comporta l'improcedibilità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo, ciò non comporta – come rilevato dalla stessa Corte – la perdita del diritto per il creditore-opposto, il quale ben potrà riproporlo, senza quell'effetto preclusivo che consegue alla irrevocabilità del decreto.
pagina 12 di 18 difensore che le assiste (Cfr. Cass. n. 40035/2021; n. 8473/2019).
32. Ciò che non convince nelle argomentazioni adottate dal Tribunale, è l'estensione dell'improcedibilità – che deve ritenersi circoscritta entro confini ben delimitati, stante gli effetti sfavorevoli connessi – al di fuori dei casi effetti espressamente previsti dall'art. 8 co.
1.(3). Difatti la norma prevede il caso di mancata partecipazione “al procedimento di mediazione”, senza alcuna distinzione fra il c.d. “incontro filtro” ed i successivi. La condizione di procedibilità è ricondotta alla sola attivazione della procedura da parte dell'onerato indicato dal giudice, mentre la mancata partecipazione dell'invitato non determina l'improcedibilità, ma solo gli effetti sfavorevoli in punto di prova (art. 116 co. 2
c.p.c.) e di spese di lite (v. quarto motivo di appello) previste dall'art. 8 co. 4 bis, non essendo obbligatoria la presenza personale della parte invitata. Sotto tale ultimo profilo, non può non sfuggire l'intervento legislativo recente (c.d. riforma Cartabia) che, abbracciando la tesi sostanzialistica, di fatto, ha però confermato come il precedente testo legislativo (applicabile alla fattispecie) non prevedeva la presenza obbligatoria personale della parte al primo incontro;
difatti, l'art. 8 nel testo attuale ha abolito il primo incontro di programmazione
“filtro” con apertura immediata della mediazione e le parti svolgono pertanto fin da questo incontro una mediazione effettiva, essendo prevista la “partecipazione personale” della parte.
33. La condizione di procedibilità, quindi, può dirsi realizzata solo quando le parti (a ciò
giuridicamente tenute) sono state messe in condizione di incontrarsi davanti ad un mediatore.
L'ipotesi di mancata partecipazione delle parti al procedimento di mediazione è disciplinata dall'art. 8, c. 4 bis, che prevede, come conseguenza dell'assenza delle parti, l'applicazione di una sanzione pecuniaria e la rilevanza di tale comportamento ex art. 116 c.p.c.. Nulla viene detto, invece, in ordine all'improcedibilità dell'azione. Se la parte non partecipa alla mediazione, il processo andrà avanti e dovrà concludersi con una pronuncia di merito, nell'ambito del quale l'assenza dell'attore o del convenuto sarà valutabile come argomento di prova contro l'assente. In sintesi, l'assenza della parte all'incontro di mediazione disposto ex art. 5 D.Lgs. n. 28/10, è sì punita, ma non con l'improcedibilità, bensì con le sanzioni di cui all'art. 8, co. 4 bis. La declaratoria di improcedibilità doveva quindi ritenersi preclusa.
34. Ne consegue che, in accoglimento del terzo, quarto e quinto motivo di appello, la sentenza impugnata va riformata, dovendosi escludere che nella fattispecie la mancata
(3) La norma non è interpretabile per via estensiva;
trattandosi di disposizioni legislative relative alla giurisdizione c.d. condizionata, che derogano al principio del libero accesso del giudice, è unicamente possibile un'interpretazione restrittiva (cfr. Corte Cost. n. 403/2007)
pagina 13 di 18 partecipazione al primo incontro di mediazione da parte dell'odierna appellante, sia causa di improcedibilità della domanda, con conseguente assorbimento del sesto motivo di appello
(con il quale viene chiesta la rimessione in termini per la proposizione della mediazione a seguito dell'overruling della Cassazione successivo alla pronuncia del 2015).
35. Superata la questione preliminare della procedibilità, la riforma della sentenza sul punto comporta la trattazione della controversia nel merito. A tal riguardo, la domanda spiegata
Parte dalla ed avente ad oggetto la restituzione degli importi versati quale garante, è fondata e
Parte va accolta nonostante gli effetti della mancata partecipazione della alla mediazione delegata.
36. È incontestata l'escussione della garanzia da parte dell'Amministrazione Comunale nei confronti della banca in forza delle fideiussioni prestate a favore della Parte_4
a sua volta, in forza dei contratti di fideiussione “a prima richiesta”, la banca ha escusso gli appellati.
37. I fideiussori hanno innanzitutto contestato la debenza, per violazione dell'art. 1956 c.c., in quanto la banca avrebbe continuato a far credito alla nonostante la Parte_4
criticità delle condizioni economiche, senza informare i fideiussori in violazione del canone di correttezza e buona fede.
38. In merito agli invocati effetti dell'art. 1956 c.c., le doglianze sono infondate. Difatti per giurisprudenza costante il fideiussore che chiede la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare che, successivamente al suo rilascio, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia erogato nuovo credito, pur essendo consapevole di un peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale, tali da ingenerare il fondato timore di un pericolo di insolvenza (v. Cass. n. 34685/2022; n. 26947/2021). Pertanto l'art. 1956 c.c. richiede la prova a carico di chi voglia avvalersi della norma, della sussistenza di un presupposto oggettivo, consistente nella prova della concessione di ulteriore credito (ed in sostanza dell'eccezione di mancata richiesta dell'autorizzazione per continuare a far credito), dopo il mutamento in peius delle condizioni economiche della garantita, ma anche della sussistenza di un presupposto soggettivo ovvero dell'acquisita consapevolezza da parte della banca del mutamento delle condizioni patrimoniale del debitore principale.
39. Nel caso di specie, tale onere probatorio non è stato assolto. I garanti non hanno dato prova del peggioramento patrimoniale dell' , avendo omesso di svolgere Parte_4
qualsivoglia raffronto tra la consistenza patrimoniale e la solvibilità della debitrice al pagina 14 di 18 momento della prestazione della garanzia e durante lo svolgimento del rapporto;
il richiamo alle disposizioni sulla correttezza e buona fede appare inconferente, dal momento che la deduzione del principio non è sufficiente per inferirne automaticamente la sua disapplicazione da parte della banca, salva la prova contraria, il cui onere si assume fosse a carico di colui che quell'obbligo aveva il dovere di rispettare. Il che porta ad escludere sia la violazione del principio di buona fede sia quella delle regole sulla prova presuntiva (v. da ultimo Cass. n.
20713/2023).
40. D'altra parte, l'art. 4 dei contratti di fideiussione prevede a carico del fideiussore l'obbligo di "tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei rapporti con la banca.… questa [la banca n.d.r.] è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito, l'entità dell'esposizione complessiva del debitore, quale ad essa risultante al momento della richiesta…". Pertanto sulla base di tale previsione contrattuale incombeva sui fideiussori l'obbligo di informarsi o comunque di richiedere alla banca informazioni circa l'andamento del rapporto garantito ed avrebbero dovuto provare di aver tentato, senza successo per l'opposizione dell'Istituto, di acquisire utili elementi di valutazione sul mutamento delle condizioni patrimoniali della debitrice principale. La contraria affermazione suppone, senza averlo provato, l'inadempimento dell'obbligo di correttezza da parte della banca ed ipotizza erroneamente una presunzione di colpa a suo carico (v. in termini Cass. n. 8176/1999).
41. Ma nella specie non risulta che parte si sia fatta parte diligente nei confronti della banca adempiendo all'onere gravante su di essa. Parimenti irricevibili sono le motivazioni circa le causa che hanno portato la debitrice principale a una criticità finanziaria, in quanto estranee all'oggetto del contendere.
42. Ne consegue che la sottoscrizione della clausola che prevede l'obbligo dei fideiussori di
"tenersi informati" sull'andamento del rapporto garantito, esclude la violazione dell'art. 1956
c.c. per cui non potrà aversi liberazione del fideiussore anche laddove la banca abbia concesso credito alla garantita pur consapevole del peggioramento delle condizioni patrimoniali di quest'ultima.
43. Anche le ulteriori censure sollevate dai fideiussori relative alle contestazioni del credito azionato, devono ritenersi infondate.
44. I fideiussori si sono limitati a contestazioni generiche sulla validità ed efficacia delle pagina 15 di 18 pattuizioni aventi ad oggetto interessi, CMS, spese, capitalizzazione di interessi, antergazione/postergazione valute, usi piazza. Gli elementi costitutivi della domanda sono essenziali, ma l'allegazione degli opponenti è assolutamente carente. I fideiussori non hanno fornito allegazioni e prova di elementi che erano nella propria disponibilità in virtù dell'onere gravante su di loro (tenuto conto che la banca ha poi depositato ampia documentazione), limitandosi ad ipotizzare delle irregolarità nello svolgimento del rapporto, senza specificare ed integrare la propria domanda.
45. È sufficiente rilevare che in merito agli interessi ultralegali, gli opponenti in primo grado non hanno neppure specificato il tasso applicato ed il TSU di riferimento, né quali e quanti addebiti sia stati illegittimamente applicati. Basti ricordare, con specifico riferimento alla determinazione del superamento del TSU, che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che "nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto" (Cass. SS.UU. n. 19597/2020).
46. In breve la parte che afferma il carattere indebito delle operazioni è tenuta ad allegare in modo specifico non solo il tasso concordato, ma anche quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato ed i criteri di determinazione, nonché gli esatti periodi di superamento del tasso soglia ed i vari tassi soglia, il calcolo delle diverse rimesse così da consentire di individuare la correttezza. In difetto di simili indicazioni il giudice non può e non deve indagare per reperire indicazioni probatorie a supporto di quanto allegato in modo del tutto generico, pena la violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c..
47. Pertanto le eccepite nullità del rapporto sottostante rigettate con conseguente Pt_9
assorbimento delle censure in punto di applicazione dell'art. 1945 c.c..
48. Né infine ha fondamento l'eccepita nullità delle fideiussioni (sollevata dagli opponenti nella conclusionale in primo grado) per conformità allo schema negoziale predisposto dall'ABI del 2003 (dichiarato nullo per contrarietà̀ con la c.d. Legge Antitrust ed a seguito pagina 16 di 18 all'emanazione del provvedimento n. 55 del 2.5.2005 di BA d'Italia) (4), in quanto non risulta allegata (e provata) l'esistenza di un comportamento collusivo anticoncorrenziale né il danno subito. Dall'illiceità della deliberazione-schema di ABI, non può derivare la nullità totale del contratto, tenuto conto che nessuna delle clausole di cui allo schema contrattuale è di per sé contraria a norma imperativa;
può derivare esclusivamente la nullità delle singole clausole che costituiscono l'applicazione dell'intesa anticoncorrenziale. Pertanto, il soggetto, che ha interesse a far dichiarare la nullità totale del contratto, è gravato dall'onere di provare l'interdipendenza della clausola nulla con il resto del contratto.
49. Sotto tale profilo, gli opponenti non hanno specificato in che misura gli effetti della nullità delle singole clausole assumerebbero rilievo sulla concreta operazione negoziale, prospettando solo argomentazioni generiche, né hanno allegato il danno che ne sarebbe derivato. Ne consegue altresì che, non solo la nullità investirebbe le singole clausole (nullità parziale), ma l'eccezione di nullità non è idonea a determinare la liberazione dei fideiussori, dal momento che il rimedio della nullità totale del contratto di fideiussione non appare applicabile quale effetto derivato dalla nullità dell'intesa anticoncorrenziale, come precisato dalla stessa Suprema Corte per la quale "l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata" (Cass.
n. 41994/2021).
50. D'altra parte va considerato che la valutazione della conformità allo schema ABI del
2003 postula la prova sia dell'esistenza di un illecito anticoncorrenziale, sia della effettiva limitazione della libertà di scelta da parte del fideiussore, circostanze nella fattispecie non allegate né provate. Invero i fideiussori si sono limitati ad allegare la coincidenza tra le clausole dello schema ABI, mentre nessuna allegazione è stata fornita in ordine alla ricaduta pratica della declaratoria di nullità parziale sui contratti. Trattasi di questioni che, poiché integranti circostanze estintive/impeditive del diritto di credito della controparte, non possono essere rilevate di ufficio, ma devono essere puntualmente allegate e provate dalla parte che le invoca.
51. In conclusione l'appello va accolto. La domanda di cui al ricorso monitorio deve dichiararsi fondata e conseguentemente va confermato il decreto ingiuntivo del Tribunale di
Forlì n. 499/2015 del 11.03.2015 risultando in questa sede assorbita ogni altra questione.
52. In considerazione dell'esito del giudizio nel suo complesso e tenuto conto del principio
(4) Si tratta delle clausole n. 2, 6 e 8 di reviviscenza, di sopravvivenza e di rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., per contrasto con l'art. 2 co 2 lett. a) della L. n. 287/1990.
pagina 17 di 18 secondo cui la riforma, anche parziale, della pronuncia di primo grado determina la caducazione "ex lege" anche della statuizione di condanna alle spese e tenuto conto del giudizio nel suo complesso, l'appellato va condannato a rifondere Controparte_1
all'appellante le spese del giudizio di primo grado che vanno liquidate in € 8.000,00 per compensi e per il presente giudizio di appello, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.
55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al
23.10.2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere fra l'appellante e;
CP_2
- accoglie l'appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di Forlì n. 130/2021 del
29.01.2021, pubblicata il 02.02.2021, rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.
499/2015 del Tribunale di Forlì nei confronti del sig. ; Controparte_1
- condanna a rifondere all'appellante le spese di lite del giudizio di Controparte_1 primo grado, che vengono liquidate in € 8.000,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%,
IVA e CPA come per legge, nonché le spese di lite del presente giudizio di appello, che vengono liquidate in € 1.165,50 per spese anticipate ed in € 9.000,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 20 maggio 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 579 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da e per Parte_1
esso la (c.f. Parte_2
) quale procuratore con rappresentanza, in persona del procuratore speciale Dott. P.IVA_1
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Pinza (c.f. Parte_3
) e Vittorio Bonetti (c.f. ) ed elettivamente C.F._1 C.F._2
domiciliata presso lo studio del secondo in Via D'Azeglio n. 47 a Bologna, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._3 CP_2
) C.F._4
APPELLATI - CONTUMACI
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 130/2021 del 29.01.2021, pubblicata il
02.02.2021.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 12.12.2023:
Appellante ( Parte_1
pagina 1 di 18 Parte_1
“- dare atto previamente dell'intervenuta cessazione della materia del contendere fra l'appellante ed il Sig. e CP_2
- nel merito, in accoglimento dell'appello proposto, riformare la sentenza n. 130/2021 del
Tribunale di Forlì e, previo accertamento del debito della (cod. Parte_4 fisc. e P.Iva: - sede in Forlì (FC), Via Lazzaretto n. 11 – per la somma di Euro P.IVA_2
64.999,26 (per scoperto del conto corrente n. 02-000109331), oltre ad interessi al tasso convenzionale del 7,84% (e, comunque, nei limiti di cui all'art. 2 della legge n. 108/1996) a decorrere dal 13.11.2014 fino al saldo effettivo, condannare il sig. (cod. Controparte_1 fisc.: ) – nato a [...] il [...] e residente in [...]
Via Giove n. 9 – in qualità di fideiussore nei limiti delle garanzie prestate, a pagare al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito , consorzio costituito ai sensi del D. Lgs. Parte_1
659/1996, con sede legale in Roma (RM), Via Lucrezia Romana n.ri 41/47, C.F.
la somma di Euro 58.609,82 (in virtù delle fideiussioni specifiche prestate di P.IVA_3 cui alla narrativa del ricorso per ingiunzione), oltre ad interessi al tasso convenzionale del
7,84% (e, comunque, nei limiti di cui all'art. 2 della legge n. 108/1996) a decorrere dal
13.11.2014 fino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre a 12,5% ex art. 15 T.P., CPA ed
IVA come per legge, sia per il presente grado di giudizio che per il grado precedente.
- In via istruttoria ammettere prova per testi e per interrogatorio formale sui capitoli di seguito specificamente indicati:
1. Vero che La era titolare – tra l'altro – dei seguenti Parte_4 rapporti in essere con la BA GN IV, ora ceduti al Fondo di Garanzia: contratto di conto corrente distinto al n. 02-000109331 (doc. 1 allegato al fascicolo del ricorso per ingiunzione, che si rammostra al teste o all'interrogando); contratto di credito di firma distinto al n. 0200178 stipulato in data 02.08.2009, di originari Euro
136.033,00 (doc. 2 allegato al fascicolo del ricorso per ingiunzione, che si rammostra al teste o all'interrogando); contratto di credito di firma distinto al n. 0200179 stipulato in data 03.08.2009, di originari Euro 28.272,65 (doc. 4 allegato al fascicolo del ricorso per ingiunzione, che si rammostra al teste o all'interrogando); contratto di credito di firma distinto al n. 0200180 stipulato in data 03.08.2009, di originari Euro 27.837,17
(doc. 6 allegato al fascicolo del ricorso per ingiunzione, che si rammostra al teste o all'interrogando)?
2. Vero che il Comune di Ravenna, con raccomandata a.r. del 03.12.2013 (doc. 8 allegato al fascicolo del ricorso per ingiunzione, che si rammostra al teste o all'interrogando), ha escusso il credito di firma della società Parte_4 per Euro 2.500,00 (n. 0200178), con addebito sul conto corrente n. 02-000109331?
[...]
3. Vero che con successiva raccomandata a.r. del 13.02.2014 (doc. 9 allegato al fascicolo del ricorso per ingiunzione, che si rammostra al teste o all'interrogando), il
Comune di Ravenna ha poi escusso i crediti di firma di Euro 27.837,17 (n. 0200179) e di
Euro 28.272,65 (n. 0200180) della medesima società debitrice, sempre con addebito sul conto corrente n. 02-000109331?
4. Vero che con raccomandate a.r. in data 08.09.2014 (docc. 10 e 11 allegati al fascicolo
pagina 2 di 18 del ricorso per ingiunzione, che si rammostrano al teste o all'interrogando), la
[...]
Centro e Macerone Società Controparte_3
IV ha revocato: (i) il conto corrente n. 02-000109331, che presentava uno scoperto di Euro 62.853,16, e (ii) il credito di firma n. 0200178?
5. Vero che con raccomandata a.r. in pari data (08.09.2014), la BA ha intimato alla società debitrice ed ai garanti il pagamento della complessiva somma di Euro 56.109,82, oltre ad interessi, in virtù delle escussioni da parte del Comune di Ravenna dei crediti di firma nn. 0200179 e 0200180 (doc. 12 allegato al fascicolo del ricorso per ingiunzione, che si rammostra al teste o all'interrogando)?
6. Vero che il doc. 13 del fascicolo del ricorso per ingiunzione, che le si rammostra, costituisce e rappresenta l'escussione da parte del Comune di Ravenna del credito di firma della società per Euro 2.500,00 (n. 0200178), con Parte_4 addebito sul conto corrente n. 02-000109331?
7. Vero che il doc. 14 del fascicolo del ricorso per ingiunzione, che le si rammostra, costituisce e rappresenta l'escussione da parte del Comune di Ravenna dei crediti di firma di Euro 27.837,17 (n. 0200179) e di Euro 28.272,65 (n. 0200180) della medesima società debitrice, sempre con addebito sul conto corrente n. 02-000109331?
8. Vero che l'estratto conto al 12.11.2014 e l'elenco movimenti dal 22.10.2001 al
24.09.2014 (doc. 15), nonché gli estratti conto e relativi estratti conto scalari dall'accensione all'estinzione del conto corrente in data 24.09.2014 per passaggio a sofferenza (doc. 16), che si rammostrano al teste o all'interrogando, sono conformi alle scritture contabili?
9. Vero che le scritture contabili prodotte e che si rammostrano al teste o all'interrogando (doc. 15 e 16) si riferiscono ai rapporti oggetto di causa, ed in particolare al conto corrente n. 02-000109331 e ne rappresentano il relativo saldo finale?
10. Vero che l' è titolare presso BA GN IV di Parte_4 un finanziamento (ora pervenuto per cessione di credito al Fondo dei Depositanti) concesso per l'acquisto di terreno edificabile (della superficie di mq 5.500), relativo progetto e realizzo di 28 unità immobiliari con annesse opere di urbanizzazione e strade in Ravenna, via Melandri (foglio 65 particella 206) – località Savio?
11. Vero che il mutuo ipotecario di complessivi euro 3.900.000.000 (si rammostra al teste o all'interrogando il doc.n.1 allegato al fascicolo della opposizione), è stato stipulato in data 23.12.2008, con modalità di erogazione in più soluzioni?
12. Vero che si prevedeva che l'erogazione di importi, successivamente alla prima, dovessero intervenire a giudizio della BA, e comunque avendo come presupposto il fatto che il fabbricato in corso di costruzione, per lo stato di avanzamento dei lavori o per la loro consistenza a lavori ultimati, potesse costituire idonea garanzia per la restituzione?
13. Vero che il contratto di mutuo stipulato prevedeva espressamente la possibilità che la banca provvedesse ad erogazioni parziali, e che valutasse gli importi da erogare in funzione delle garanzie e dello stato di avanzamento dei lavori?
14. Vero che dalla data di stipulazione sono state erogate somme per complessive €
2.432.000,00 – cui vanno aggiunti gli importi di cui alla stipula, per ulteriori €
pagina 3 di 18 1.200.000,00; e dunque per complessive € 3.632.000,00?
15. Vero che, intrapresa la costruzione del compendio edile in un periodo intercorrente tra fine 2011 e inizio 2012, veniva rilevato, attraverso una serie di perizie, che il valore del cantiere allo stato di fatto era inferiore alla esposizione allora derivante dal mutuo ipotecario, pari a euro 3.129.000 circa (si rammostrano al teste o all'interrogando i doc. da 6 a 9 del fascicolo della opposizione).
16. Vero che erano all'epoca anche già presenti ritardi nei lavori, come evidenziato anche nella lettera del Comune di Ravenna datata 27.03.2012 (doc.15 del fascicolo della opposizione, che si rammostra al teste o all'interrogando)?
17. Vero che (si rammostra al teste o all'interrogando il doc.19) con missiva del 13 giugno 2012 il patrocinatore avversario rinunciava ad ogni e qualsiasi azione giudiziale
e/o stragiudiziale, ed a pretese per danni e ritardi?
18. Vero che in data 24.09.2014 la richiedeva l'erogazione di un Parte_4 ulteriore SAL di euro 100.000 ed una sospensione del pagamento delle rate del mutuo?
19. Vero che tali richieste venivano ricevute ed accolte dalla BA e vero che anche in questa occasione l'operazione ometteva di perfezionarsi?
20. Vero che BA GN IV (mai) è stata destinatario di comunicazioni da parte di un notaio per la stipula di compravendita immobiliare?
21. Vero che (mai) vi è stata convocazione dell'Istituto per addivenire al rogito di compravendita immobiliare ed alla contestuale restrizione?
22. Vero che nel dicembre 2013 il Comune di Ravenna escuteva una fidejussione di euro
2.500,00 riguardante penali per ritardi del cantiere (definito alla pag.3, punto 4 della missiva come in “stato di abbandono”)?
23. Vero che in data 20 marzo 2014 manifestava volontà di rinunciare Parte_4
a ulteriori SAL (doc.33 del fascicolo della opposizione, si rammostra al teste o all'interrogando)?
24. Vero che in data 14.02.2014 il Comune di Ravenna procedeva alla escussione di ulteriori fidejussioni bancarie per euro 56.109,82 (doc.35 del fascicolo della opposizione, si rammostra al teste o all'interrogando)?
25. Vero che (doc.37 del fascicolo della opposizione, che si rammostra al teste o all'interrogando) il Presidente del C.d.A. della ha confermato che (non) Parte_4 erano state perfezionate pratiche essenziali per l'ottenimento dell'agibilità degli appartamenti, e che dunque era carente documentazione indispensabile per poter giungere a rogito con gli acquirenti?
26. Vero che le risultanze contabili di tutti rapporti oggetto di causa, (non) sono stati contestati formalmente da parte degli opponenti sino al giorno della notifica dell'atto di citazione?”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. (da qui anche Parte_2
Parte
) quale procuratrice con rappresentanza della BA GN IV – Credito
Cooperativo GN Centro e Macerone – Soc. Coop. in Amministrazione Straordinaria (da qui anche banca), otteneva dal Tribunale di Forlì il decreto ingiuntivo n. 499/2015 del pagina 4 di 18 11.03.2015, con il quale veniva ingiunto all' (da qui anche Parte_4
correntista) di pagare la somma di € 64.999,26, nonché ai sig. AR Parte_6
, , , e
[...] Parte_7 Parte_8 Controparte_1 CP_2
quali fideiussori della prima (da di qui anche garanti o fideiussori) la somma di €
[...]
58.609,82, oltre interessi come da domanda, somme dovute a titolo di scoperto relativo al conto corrente n. 02-000109331 ed ai contratti di credito di firma n. 0200178 del 02.08.2009,
n. 0200179 e n. 0200180 del 03.08.2009.
2. Avverso il provvedimento monitorio, i sig. e , Controparte_1 CP_2
quali fideiussori, proponevano opposizione con atto di citazione del 21.05.2015, deducendo:
- la domanda era improcedibile per mancata partecipazione alla mediazione da parte dell'opposta; Parte
- la domanda era improcedibile per sua frammentazione, in quanto aveva proposto ricorso per decreto ingiuntivo avente ad oggetto la richiesta di rimborso per esposizione debitoria relativa al mutuo ipotecario n. 320012511, contratto dalla medesima e garantito dagli stessi fideiussori, ottenendo il decreto ingiuntivo Parte_4
del Tribunale di Forlì n. 484/2015 del 01.03.2015;
- difettava la prova del credito azionato in quanto il provvedimento monitorio era stato emesso solo sulla base della certificazione ex art. 50 TUB;
- l'istituto di credito aveva continuato a far credito all , pur essendo Parte_4
consapevole della criticità delle condizioni patrimoniali in cui questa versava, in violazione dell'art. 1956 c.c.;
- le pattuizioni avente ad oggetto interessi, commissioni, spese di tenuta conto, capitalizzazioni di interessi, CMS, antergazione e postergazione delle valute, eventualmente convenuti tra le parti del rapporto sottostante, erano inopponibili ai garanti;
- la banca aveva erogato la minor somma di € 3.500.000,00 anziché € 3.900.000,00 cagionando alla correntista ed ai propri soci e garanti danni risarcibili;
- il rapporto bancario era nullo per superamento del Tasso Soglia Usura (TSU) con conseguente inoperatività della garanzia ex art. 1945 c.c.;
- le fideiussioni erano nulle per contrasto con la legge “Antitrust” in quanto conformi allo schema ABI 2003.
Gli opponenti concludevano quindi per la revoca del decreto ingiuntivo, l'accertamento dell'inoperatività delle garanzie prestate e chiedevano di chiamare in causa la debitrice pagina 5 di 18 principale Parte_4
3. La – quale Parte_2
procuratrice con rappresentanza della BANCA ROMAGNA COOPERATIVA CREDITO
COOPERATIVO ROMAGNA CENTRO E MACERONE in amministrazione straordinaria, rilevava la sopravvenuta apertura del procedimento di Liquidazione Coatta Amministrativa
(LCA) con D.M. n. 318 del 15.7.2015 (in G.U. 29.8.2015) e pertanto veniva autorizzata a notiziare l'evento agli opponenti con memoria autorizzata che veniva notificata il 13.10.2015.
4. Il Tribunale con ordinanza del 18.11.2015 dichiarava l'interruzione del processo e la causa veniva riassunta dagli opponenti con ricorso depositato il 4.1.2016.
5. A seguito della riassunzione, si costituiva in giudizio la
[...]
– quale procuratrice con rappresentanza del Parte_2 [...]
, eccependo: Parte_1
- la riassunzione del giudizio era tardiva in quanto effettuata oltre il termine di legge decorrente dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento di messa in LCS;
Parte
- la era priva di legittimazione passiva in quanto mera cessionaria del credito;
- l' ra titolare presso la banca di un finanziamento concesso Parte_4 per l'acquisto di terreno edificabile per la realizzazione di 28 unità immobiliari con annesse opere di urbanizzazione e strade in Ravenna;
- l' aveva in essere un contratto di conto corrente (n. 02- Parte_4
000109331) ed i seguenti contratti di credito di firma:
a) n. 0200178 del 02.08.2009 per € 136.033,00 per il quale i sig.ri AR
, , e Controparte_1 CP_2 Parte_7 Parte_8 Parte_6
prestavano fideiussione sino alla concorrenza di € 204.000,00;
b) n. 0200179 del 03.08.2009, per € 28.272,65 per il quale il 28.08.2009 i sig.ri _5
, , e
[...] Controparte_1 CP_2 Parte_7 Parte_8 Parte_6
si erano costituiti fideiussori sino alla concorrenza di € 43.000,00;
[...]
c) n. 0200180 del 03.08.2009 per € 27.837,17 per il quale il 28.08.2009 i sig.ri _5
, , e
[...] Controparte_1 CP_2 Parte_7 Parte_8 Parte_6
si erano costituiti fideiussori sino alla concorrenza di € 42.000,00;
[...]
- il Comune di Ravenna il 03.12.2013, aveva escusso il credito di firma della società per € 2.500,00 per penali relative a ritardi del cantiere e Parte_4
successivamente il 13.02.2014 per ulteriori € 27.837,17 e € 28.272,65, con addebito sul conto corrente della correntista;
pagina 6 di 18 - la banca in data 08.09.2014 aveva revocato il credito di firma n. 0200178 ed il conto corrente presentava uno scoperto di € 62.853,16;
- aveva intimato alla correntista ed ai garanti il pagamento della somma di € 56.109,82, oltre ad interessi, in virtù delle escussioni delle fideiussioni da parte del Comune di Ravenna per i crediti di firma nn. 0200179 e 0200180;
- era quindi creditrice della di € 64.999,26 per scoperto del conto corrente e interessi al tasso convenzionale del 7,84%;
- le somme dovute erano garantite dalle fideiussioni specifiche limitate rilasciate dai sig.ri
, , e AR Controparte_1 CP_2 Parte_7 Parte_8 Parte_6
[...]
- il credito era provato dagli estratti conto e relativi estratti conto scalari dall'accensione all'estinzione del conto corrente in data 24.09.2014 per passaggio a sofferenza;
- le contestazioni erano generiche in quanto le condizioni economiche di capitalizzazione applicate ai rapporti di conto corrente erano state oggetto di espressa pattuizione e pertanto ogni contestazione riferita alla nullità delle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, o di altre spese o commissioni era infondata essendo espressamente previste e determinate;
- i contratti prevedevano una capitalizzazione con applicazione della reciprocità;
- l'usurarietà dei tassi d'interesse determinati con l'inclusione della Commissione di
Massimo CO (CMS), doveva essere esclusa in quanto pattuiti prima dell'agosto 2009;
- gli estratti conto non erano stati mai contestati.
L'opposta concludeva chiedendo il rigetto l'opposizione.
6. Ritenuta tempestiva la riassunzione del giudizio ed autorizzata la chiamata in causa della società debitrice principale il Tribunale con ordinanza Parte_4 dell'8.11.2016 assegnava a parte opponente il termine per la proposizione della mediazione ex
D.L.gs n. 28/2010 che, sebbene attivata da parte opponente, si concludeva negativamente per
Parte mancata partecipazione dell'opposta al primo incontro del 28.12.2016 presso l'O.M. della Camera di Commercio della GN Forlì-Cesena e Rimini.
Parte 7. Il Tribunale, preso atto della mancata partecipazione da parte di alla mediazione delegata dal giudice, all'udienza del 14.10.2020 tratteneva la causa in decisione sulla questione preliminare della procedibilità della domanda.
8. Il Tribunale, con sentenza n. 130/2021, riteneva che l'assenza ingiustificata della convenuta opposta, quale attore in senso sostanziale, alla procedura di mediazione pagina 7 di 18 comportasse l'improcedibilità della domanda e pertanto revocava il decreto ingiuntivo opposto.
9. Avverso la predetta decisione ha proposto appello il
[...]
e per esso la Parte_1 [...]
con articolati motivi di gravame. Parte_2
10. I sig. e sebbene ritualmente intimati, non si Controparte_1 CP_2
sono costituiti in giudizio e pertanto la Corte all'udienza del 28.09.2021 ne dichiarava la contumacia.
11. All'udienza del 12.12.2023, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
12. Preliminarmente la Corte deve dare atto che l'appellante, con le note scritte di udienza del
4.12.2023, ha comunicato di aver raggiunto un accordo transattivo con il sig. CP_2
concludendo per la declaratoria di cessata materia del contendere nei confronti di
[...] quest'ultimo.
13. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ritiene che la decisione del Tribunale sia censurabile per non aver dichiarato l'estinzione del giudizio di primo grado per tardiva riassunzione dello stesso da parte degli opponenti;
in particolare, rileva l'appellante, la
BANCA ROMAGNA COOPERATIVA CREDITO COOPERATIVO ROMAGNA CENTRO
E MACERONE era stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa con D.M. del
17.7.2015 pubblicato in G.U. 29.8.2015. Secondo l'appellante, la pubblicazione in G.U. determinerebbe una presunzione di conoscenza ex art. 80 co. 4 TUB (per effetto dell'art. 43
L.F. applicabile anche alla LCA) e pertanto da tale evento si sarebbe verificato l'effetto interruttivo “automatico” del processo con conseguente decorrenza del termine per la riassunzione del giudizio. Poiché il deposito del ricorso per la riassunzione è stato depositato in data 4.1.2016, la riassunzione doveva considerarsi tardiva ed inefficace ed il Tribunale di primo grado avrebbe dovuto coerentemente dichiarare l'estinzione del procedimento.
14. Il motivo è infondato.
15. La Corte osserva che, nell'ipotesi della dichiarazione di fallimento di una delle parti ex art. 43, co. 3 LF, l'interruzione del processo si verifica in termini automatici nel momento stesso del venire ad esistenza della sentenza di fallimento;
tuttavia, il termine per la pagina 8 di 18 riassunzione di cui all'art. 305 c.p.c. decorre dalla dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo secondo la previsione dell'art. 300 c.p.c., ovvero, se anteriore, dalla conoscenza legale di detto evento procurata dal curatore del fallimento alle parti interessate (cfr. Cass. n.
2723/2019). La conoscenza dell'evento interruttivo, pertanto, per potersi ritenere legalmente acquisita, deve essere all'interno del processo nel quale l'evento interruttivo deve produrre i suoi effetti.
16. Esigenze di simmetria con le altre fattispecie concorsuali e secondo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 305 c.p.c., coerente con il precetto costituzionale del
“giusto processo”, porta a ritenere che nel caso in cui una banca sia posta nelle more del giudizio in LCA, non è sufficiente una mera “presunzione di conoscenza” conseguente alla pubblicazione nella G.U. del provvedimento ministeriale (così come l'iscrizione della sentenza dichiarativa del fallimento nel Registro delle Imprese ex art. 16, co. 2, L.F.), ma sia richiesta una specifica conoscenza legale acquisita nell'ambito del processo.
17. Pertanto il termine per la riassunzione del giudizio decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte;
tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art.176, co. 2 c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario (v. Cass. SS.UU. n. 12154/2021, n. 322/2024, n.
18285/2024) (1). La carenza di una rituale comunicazione o notificazione non può essere superata dalla pubblicazione nella G.U. del decreto ministeriale che dispone la LCA.
18. Nella fattispecie, dalla notifica dell'evento interruttivo avvenuto con rituale memoria autorizzata (13.10.2015) e dunque dal momento in cui gli opponenti hanno avuto conoscenza legale dell'evento, decorreva certamente per questi il termine per la riassunzione della causa, avvenuta con ricorso depositato il 4.1.2016 che quindi deve ritenersi tempestiva.
19. Passando alle altre censure di natura “processuale”, la questione centrale attiene alla improcedibilità della domanda della banca creditrice, in quanto l'opposta non ha partecipato alla procedura di mediazione delegata dal giudice e promossa dagli opponenti.
(1) “In caso di apertura del fallimento, ferma l'automatica interruzione del processo (con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che ne deriva ai sensi della L. Fall., art. 43, comma 3, il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c., e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi della L. Fall., artt. 52 e 93, per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte;
tale dichiarazione, ove già non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176 c.p.c., comma 2, va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata – ai predetti fini – anche dall'ufficio giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla altresì d'ufficio, allorché gli risulti, in qualunque modo, l'avvenuta dichiarazione di fallimento medesima”.
pagina 9 di 18 20. Secondo l'appellante (terzo motivo), innanzitutto il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la fideiussione come rientrante fra le materie oggetto di mediazione obbligatoria (v. ord. del 8.11.2016) e pertanto la sentenza sarebbe censurabile laddove ha dichiarato l'improcedibilità della domanda della creditrice per mancata partecipazione al “primo incontro” della mediazione. Il Tribunale sarebbe altresì incorso nella violazione dell'art. 8 co.
4 bis D.Lgs. n. 24/2010 (quarto motivo) avendo ritenuto applicabile l'improcedibilità della
Parte domanda di (quale attore sostanziale), in contrasto con i principi della Suprema Corte dallo stesso richiamati, in luogo degli effetti previsti dall'art. 116 co. 2 c.p.c. o dell'applicazione della sanzione di cui all'art. 5 del citato Decreto (quinto motivo).
21. Le censure, che possono essere trattate congiuntamente attesa la loro stretta connessione logico-giuridica, sono fondate.
22. Va ripercorso brevemente l'iter del processo di primo grado. In considerazione dell'oggetto della controversia (opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari, con eccezione del garante opponente relative a nullità negoziali) ed in applicazione dell'orientamento all'epoca vigente (Cass. n. 24629/2015) che riteneva l'opponente onerato ad avviare la mediazione, il Tribunale aveva assegnato "a parte opponente" il termine per promuovere il procedimento di mediazione ex art. 5 D.L.gs n. 28/2010 e succ. mod.
Parte 23. A tale invito del Tribunale, parte opponente vi aveva ottemperato, ma la opposta non aveva partecipato al “primo incontro” della mediazione. Rilevata la mancata partecipazione al procedimento ed in applicazione dell'orientamento espresso dalla
Cassazione nella sentenza n. 19596/2020 (che ha invece ritenuto onerato il creditore opposto),
Parte il Tribunale ha dichiarato improcedibile la domanda di con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
24. Ricostruiti così gli eventi processuali, va innanzitutto circoscritto l'ambito applicativo della “mediazione obbligatoria” rispetto all'oggetto della domanda. La Corte osserva che, secondo consolidata giurisprudenza, una controversia in materia di fideiussione, non rientrando nella materia bancaria, non è soggetta all'obbligatorio esperimento del tentativo di mediazione. Invero, il co. 1 bis dell'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 laddove fa riferimento a controversie “in materia di contratti bancari o finanziari”, include le controversie attinenti al rapporto contrattuale principale fra banca e cliente, ma non anche quelle relative alle obbligazioni di garanzia. Tale aspetto è stato chiarito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 31209/2022, la quale ha escluso l'obbligo mediazione rispetto ad una controversia connessa pagina 10 di 18 ad una fideiussione a garanzia di un mutuo bancario. Tale controversia in materia di fideiussione su mutuo, infatti, non rientrando nella materia bancaria, afferma la Corte, non è soggetta all'obbligatorio esperimento del tentativo di mediazione. Difatti, la Suprema Corte, citando i precedenti orientamenti, ricorda di aver adottato un'interpretazione rigorosa e ristretta della nozione di “contratti bancari e finanziari” per i quali la legge prevede il preventivo esperimento della mediazione obbligatoria. In tal senso, si è sostenuto che la norma che richiede la mediazione come requisito per la procedibilità dei contratti bancari e finanziari fa riferimento alla regolamentazione dei contratti bancari nel codice civile e nel testo unico bancario, così come alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinati dal TUF. Pertanto, la normativa lascia spazio solo a quelli la cui disciplina è contenuta nel codice civile, nel TUB (D.lgs. n. 385/1993) e nel TUF (D.lgs. n. 58/1998) (v.
Cass. n. 12883/2021; n. 30520/2019). Poiché la fideiussione non è un tipico contratto bancario, regolato come tale dalla normativa suddetta, la disciplina della mediazione obbligatoria non è applicabile alla controversia de quo. Sotto tale profilo quindi l'appellante coglie nel segno.
25. Tuttavia, se da un lato può ritenersi esclusa la riconducibilità della fattispecie in esame all'ipotesi di “mediazione obbligatoria”, va considerato che ciò che viene in rilievo nella vicenda de qua è in realtà la previsione contenuta nell'art. 5 co. 2, del D.Lgs. n. 28/2010 che prevede la c.d. “mediazione delegata” per ordine del giudice.
26. La norma statuisce quanto segue: “Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre
l'esperimento del procedimento di mediazione;
in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6
e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.”
27. I successivi commi dello stesso art. 5 prevedono: “
2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza
l'accordo.” Il comma 4 aggiunge che “I commi 1-bis e 2 non si applicano: a) nei
pagina 11 di 18 procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.”
28. Va osservato che nella fattispecie, il provvedimento che ha disposto la mediazione delegata è stato adottato dal Giudice successivamente alla pronuncia sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni (v. ordinanza del 8.11.2016 nella quale ha concesso la provvisoria esecuzione del d.i. e conseguentemente ha disposto la mediazione), e quindi entro il perimetro temporale- processuale di cui al citato art. 5.
29. Ciò considerato, va dunque ritenuto legittimo il provvedimento dispositivo della
“mediazione delegata” disposta dal Giudice di primo grado, con la conseguenza che la sua mancata attivazione da parte dell'onerato era da considerarsi causa di improcedibilità della domanda giudiziale ex art. 5 co. 2, D.Lgs. n. 28/2010 che prevede che “l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello” (2).
30. Posto che nella fattispecie la procedura è stata comunque avviata e quindi è stato superato l'iniziale ostacolo alla procedibilità della domanda per mancata attivazione della “mediazione delegata”, la questione si sposta sugli effetti della mancata partecipazione al “primo incontro” nella mediazione, ovvero se anche a tale evento consegua o meno l'improcedibilità della domanda del creditore opposto.
31. La Corte ritiene di non condividere l'articolato ragionamento seguito dal Tribunale a sostegno della tesi “sostanzialistica” secondo la quale al primo incontro dinanzi al mediatore
(ai fini della procedibilità ex art. 5 co. 2 bis) deve partecipare la parte personalmente e non coincide con il c.d. “incontro filtro” (avente carattere informativo), in quanto, stante la finalità Parte dell'istituto, l'assenza della non avrebbe garantito una partecipazione effettiva, attiva e collaborativa alla procedura da parte dell'opposta, facendo così venir meno il requisito indispensabile, perché tale condizione di procedibilità si potesse ritenere avverata. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che, in ipotesi di mediazione delegata, la comparizione personale delle parti non costituisce requisito indefettibile ai fini dell'esito utile della procedura, ben potendo le medesime farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale munito di procura ad hoc, spesso coincidente col medesimo
(2) Va rilevato che se l'inerzia comporta l'improcedibilità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo, ciò non comporta – come rilevato dalla stessa Corte – la perdita del diritto per il creditore-opposto, il quale ben potrà riproporlo, senza quell'effetto preclusivo che consegue alla irrevocabilità del decreto.
pagina 12 di 18 difensore che le assiste (Cfr. Cass. n. 40035/2021; n. 8473/2019).
32. Ciò che non convince nelle argomentazioni adottate dal Tribunale, è l'estensione dell'improcedibilità – che deve ritenersi circoscritta entro confini ben delimitati, stante gli effetti sfavorevoli connessi – al di fuori dei casi effetti espressamente previsti dall'art. 8 co.
1.(3). Difatti la norma prevede il caso di mancata partecipazione “al procedimento di mediazione”, senza alcuna distinzione fra il c.d. “incontro filtro” ed i successivi. La condizione di procedibilità è ricondotta alla sola attivazione della procedura da parte dell'onerato indicato dal giudice, mentre la mancata partecipazione dell'invitato non determina l'improcedibilità, ma solo gli effetti sfavorevoli in punto di prova (art. 116 co. 2
c.p.c.) e di spese di lite (v. quarto motivo di appello) previste dall'art. 8 co. 4 bis, non essendo obbligatoria la presenza personale della parte invitata. Sotto tale ultimo profilo, non può non sfuggire l'intervento legislativo recente (c.d. riforma Cartabia) che, abbracciando la tesi sostanzialistica, di fatto, ha però confermato come il precedente testo legislativo (applicabile alla fattispecie) non prevedeva la presenza obbligatoria personale della parte al primo incontro;
difatti, l'art. 8 nel testo attuale ha abolito il primo incontro di programmazione
“filtro” con apertura immediata della mediazione e le parti svolgono pertanto fin da questo incontro una mediazione effettiva, essendo prevista la “partecipazione personale” della parte.
33. La condizione di procedibilità, quindi, può dirsi realizzata solo quando le parti (a ciò
giuridicamente tenute) sono state messe in condizione di incontrarsi davanti ad un mediatore.
L'ipotesi di mancata partecipazione delle parti al procedimento di mediazione è disciplinata dall'art. 8, c. 4 bis, che prevede, come conseguenza dell'assenza delle parti, l'applicazione di una sanzione pecuniaria e la rilevanza di tale comportamento ex art. 116 c.p.c.. Nulla viene detto, invece, in ordine all'improcedibilità dell'azione. Se la parte non partecipa alla mediazione, il processo andrà avanti e dovrà concludersi con una pronuncia di merito, nell'ambito del quale l'assenza dell'attore o del convenuto sarà valutabile come argomento di prova contro l'assente. In sintesi, l'assenza della parte all'incontro di mediazione disposto ex art. 5 D.Lgs. n. 28/10, è sì punita, ma non con l'improcedibilità, bensì con le sanzioni di cui all'art. 8, co. 4 bis. La declaratoria di improcedibilità doveva quindi ritenersi preclusa.
34. Ne consegue che, in accoglimento del terzo, quarto e quinto motivo di appello, la sentenza impugnata va riformata, dovendosi escludere che nella fattispecie la mancata
(3) La norma non è interpretabile per via estensiva;
trattandosi di disposizioni legislative relative alla giurisdizione c.d. condizionata, che derogano al principio del libero accesso del giudice, è unicamente possibile un'interpretazione restrittiva (cfr. Corte Cost. n. 403/2007)
pagina 13 di 18 partecipazione al primo incontro di mediazione da parte dell'odierna appellante, sia causa di improcedibilità della domanda, con conseguente assorbimento del sesto motivo di appello
(con il quale viene chiesta la rimessione in termini per la proposizione della mediazione a seguito dell'overruling della Cassazione successivo alla pronuncia del 2015).
35. Superata la questione preliminare della procedibilità, la riforma della sentenza sul punto comporta la trattazione della controversia nel merito. A tal riguardo, la domanda spiegata
Parte dalla ed avente ad oggetto la restituzione degli importi versati quale garante, è fondata e
Parte va accolta nonostante gli effetti della mancata partecipazione della alla mediazione delegata.
36. È incontestata l'escussione della garanzia da parte dell'Amministrazione Comunale nei confronti della banca in forza delle fideiussioni prestate a favore della Parte_4
a sua volta, in forza dei contratti di fideiussione “a prima richiesta”, la banca ha escusso gli appellati.
37. I fideiussori hanno innanzitutto contestato la debenza, per violazione dell'art. 1956 c.c., in quanto la banca avrebbe continuato a far credito alla nonostante la Parte_4
criticità delle condizioni economiche, senza informare i fideiussori in violazione del canone di correttezza e buona fede.
38. In merito agli invocati effetti dell'art. 1956 c.c., le doglianze sono infondate. Difatti per giurisprudenza costante il fideiussore che chiede la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare che, successivamente al suo rilascio, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia erogato nuovo credito, pur essendo consapevole di un peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale, tali da ingenerare il fondato timore di un pericolo di insolvenza (v. Cass. n. 34685/2022; n. 26947/2021). Pertanto l'art. 1956 c.c. richiede la prova a carico di chi voglia avvalersi della norma, della sussistenza di un presupposto oggettivo, consistente nella prova della concessione di ulteriore credito (ed in sostanza dell'eccezione di mancata richiesta dell'autorizzazione per continuare a far credito), dopo il mutamento in peius delle condizioni economiche della garantita, ma anche della sussistenza di un presupposto soggettivo ovvero dell'acquisita consapevolezza da parte della banca del mutamento delle condizioni patrimoniale del debitore principale.
39. Nel caso di specie, tale onere probatorio non è stato assolto. I garanti non hanno dato prova del peggioramento patrimoniale dell' , avendo omesso di svolgere Parte_4
qualsivoglia raffronto tra la consistenza patrimoniale e la solvibilità della debitrice al pagina 14 di 18 momento della prestazione della garanzia e durante lo svolgimento del rapporto;
il richiamo alle disposizioni sulla correttezza e buona fede appare inconferente, dal momento che la deduzione del principio non è sufficiente per inferirne automaticamente la sua disapplicazione da parte della banca, salva la prova contraria, il cui onere si assume fosse a carico di colui che quell'obbligo aveva il dovere di rispettare. Il che porta ad escludere sia la violazione del principio di buona fede sia quella delle regole sulla prova presuntiva (v. da ultimo Cass. n.
20713/2023).
40. D'altra parte, l'art. 4 dei contratti di fideiussione prevede a carico del fideiussore l'obbligo di "tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei rapporti con la banca.… questa [la banca n.d.r.] è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito, l'entità dell'esposizione complessiva del debitore, quale ad essa risultante al momento della richiesta…". Pertanto sulla base di tale previsione contrattuale incombeva sui fideiussori l'obbligo di informarsi o comunque di richiedere alla banca informazioni circa l'andamento del rapporto garantito ed avrebbero dovuto provare di aver tentato, senza successo per l'opposizione dell'Istituto, di acquisire utili elementi di valutazione sul mutamento delle condizioni patrimoniali della debitrice principale. La contraria affermazione suppone, senza averlo provato, l'inadempimento dell'obbligo di correttezza da parte della banca ed ipotizza erroneamente una presunzione di colpa a suo carico (v. in termini Cass. n. 8176/1999).
41. Ma nella specie non risulta che parte si sia fatta parte diligente nei confronti della banca adempiendo all'onere gravante su di essa. Parimenti irricevibili sono le motivazioni circa le causa che hanno portato la debitrice principale a una criticità finanziaria, in quanto estranee all'oggetto del contendere.
42. Ne consegue che la sottoscrizione della clausola che prevede l'obbligo dei fideiussori di
"tenersi informati" sull'andamento del rapporto garantito, esclude la violazione dell'art. 1956
c.c. per cui non potrà aversi liberazione del fideiussore anche laddove la banca abbia concesso credito alla garantita pur consapevole del peggioramento delle condizioni patrimoniali di quest'ultima.
43. Anche le ulteriori censure sollevate dai fideiussori relative alle contestazioni del credito azionato, devono ritenersi infondate.
44. I fideiussori si sono limitati a contestazioni generiche sulla validità ed efficacia delle pagina 15 di 18 pattuizioni aventi ad oggetto interessi, CMS, spese, capitalizzazione di interessi, antergazione/postergazione valute, usi piazza. Gli elementi costitutivi della domanda sono essenziali, ma l'allegazione degli opponenti è assolutamente carente. I fideiussori non hanno fornito allegazioni e prova di elementi che erano nella propria disponibilità in virtù dell'onere gravante su di loro (tenuto conto che la banca ha poi depositato ampia documentazione), limitandosi ad ipotizzare delle irregolarità nello svolgimento del rapporto, senza specificare ed integrare la propria domanda.
45. È sufficiente rilevare che in merito agli interessi ultralegali, gli opponenti in primo grado non hanno neppure specificato il tasso applicato ed il TSU di riferimento, né quali e quanti addebiti sia stati illegittimamente applicati. Basti ricordare, con specifico riferimento alla determinazione del superamento del TSU, che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che "nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto" (Cass. SS.UU. n. 19597/2020).
46. In breve la parte che afferma il carattere indebito delle operazioni è tenuta ad allegare in modo specifico non solo il tasso concordato, ma anche quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato ed i criteri di determinazione, nonché gli esatti periodi di superamento del tasso soglia ed i vari tassi soglia, il calcolo delle diverse rimesse così da consentire di individuare la correttezza. In difetto di simili indicazioni il giudice non può e non deve indagare per reperire indicazioni probatorie a supporto di quanto allegato in modo del tutto generico, pena la violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c..
47. Pertanto le eccepite nullità del rapporto sottostante rigettate con conseguente Pt_9
assorbimento delle censure in punto di applicazione dell'art. 1945 c.c..
48. Né infine ha fondamento l'eccepita nullità delle fideiussioni (sollevata dagli opponenti nella conclusionale in primo grado) per conformità allo schema negoziale predisposto dall'ABI del 2003 (dichiarato nullo per contrarietà̀ con la c.d. Legge Antitrust ed a seguito pagina 16 di 18 all'emanazione del provvedimento n. 55 del 2.5.2005 di BA d'Italia) (4), in quanto non risulta allegata (e provata) l'esistenza di un comportamento collusivo anticoncorrenziale né il danno subito. Dall'illiceità della deliberazione-schema di ABI, non può derivare la nullità totale del contratto, tenuto conto che nessuna delle clausole di cui allo schema contrattuale è di per sé contraria a norma imperativa;
può derivare esclusivamente la nullità delle singole clausole che costituiscono l'applicazione dell'intesa anticoncorrenziale. Pertanto, il soggetto, che ha interesse a far dichiarare la nullità totale del contratto, è gravato dall'onere di provare l'interdipendenza della clausola nulla con il resto del contratto.
49. Sotto tale profilo, gli opponenti non hanno specificato in che misura gli effetti della nullità delle singole clausole assumerebbero rilievo sulla concreta operazione negoziale, prospettando solo argomentazioni generiche, né hanno allegato il danno che ne sarebbe derivato. Ne consegue altresì che, non solo la nullità investirebbe le singole clausole (nullità parziale), ma l'eccezione di nullità non è idonea a determinare la liberazione dei fideiussori, dal momento che il rimedio della nullità totale del contratto di fideiussione non appare applicabile quale effetto derivato dalla nullità dell'intesa anticoncorrenziale, come precisato dalla stessa Suprema Corte per la quale "l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata" (Cass.
n. 41994/2021).
50. D'altra parte va considerato che la valutazione della conformità allo schema ABI del
2003 postula la prova sia dell'esistenza di un illecito anticoncorrenziale, sia della effettiva limitazione della libertà di scelta da parte del fideiussore, circostanze nella fattispecie non allegate né provate. Invero i fideiussori si sono limitati ad allegare la coincidenza tra le clausole dello schema ABI, mentre nessuna allegazione è stata fornita in ordine alla ricaduta pratica della declaratoria di nullità parziale sui contratti. Trattasi di questioni che, poiché integranti circostanze estintive/impeditive del diritto di credito della controparte, non possono essere rilevate di ufficio, ma devono essere puntualmente allegate e provate dalla parte che le invoca.
51. In conclusione l'appello va accolto. La domanda di cui al ricorso monitorio deve dichiararsi fondata e conseguentemente va confermato il decreto ingiuntivo del Tribunale di
Forlì n. 499/2015 del 11.03.2015 risultando in questa sede assorbita ogni altra questione.
52. In considerazione dell'esito del giudizio nel suo complesso e tenuto conto del principio
(4) Si tratta delle clausole n. 2, 6 e 8 di reviviscenza, di sopravvivenza e di rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., per contrasto con l'art. 2 co 2 lett. a) della L. n. 287/1990.
pagina 17 di 18 secondo cui la riforma, anche parziale, della pronuncia di primo grado determina la caducazione "ex lege" anche della statuizione di condanna alle spese e tenuto conto del giudizio nel suo complesso, l'appellato va condannato a rifondere Controparte_1
all'appellante le spese del giudizio di primo grado che vanno liquidate in € 8.000,00 per compensi e per il presente giudizio di appello, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.
55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al
23.10.2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere fra l'appellante e;
CP_2
- accoglie l'appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di Forlì n. 130/2021 del
29.01.2021, pubblicata il 02.02.2021, rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.
499/2015 del Tribunale di Forlì nei confronti del sig. ; Controparte_1
- condanna a rifondere all'appellante le spese di lite del giudizio di Controparte_1 primo grado, che vengono liquidate in € 8.000,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%,
IVA e CPA come per legge, nonché le spese di lite del presente giudizio di appello, che vengono liquidate in € 1.165,50 per spese anticipate ed in € 9.000,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 20 maggio 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
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