Decreto cautelare 29 novembre 2022
Ordinanza cautelare 21 dicembre 2022
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 12/12/2025, n. 22541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22541 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22541/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14455/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14455 del 2022, proposto da
OV IA Di TE, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Casabona, Fabiola Rodorigo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1) Provvedimento del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione n. R.0002055.01-09-2022, notificato in data 01.09.2022, che, in merito all'istanza formulata dalla ricorrente di riconoscimento delle qualifiche professionali ottenute in Romania ai fini dell'insegnamento AA00 nella scuola dell'Infanzia e EE00 nella scuola primaria, dispone il rigetto della medesima istanza sulla base delle valutazioni in parte motiva del provvedimento impugnato;
nonché per l'annullamento
di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento di formazione del Provvedimento n. R.0002055.01.09.2022, compresi gli atti allo stato non noti e che abbiano comportato la determinazione del Direttore Generale, per i quali si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso;
nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE per le classi di concorso AA00 e EE00.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 il dott. AL TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe l’odierno ricorrente impugna il provvedimento del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione n. R.0002055.01-09-2022, notificato in data 01.09.2022, che, in merito all'istanza formulata dalla ricorrente di riconoscimento delle qualifiche professionali ottenute in Romania ai fini dell'insegnamento AA00 nella scuola dell'Infanzia e EE00 nella scuola primaria, dispone il rigetto della medesima istanza sulla base delle valutazioni in parte motiva del provvedimento impugnato, deducendone la illegittimità sotto vari profili.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’udienza di smaltimento in data 5 dicembre 2025, il difensore di parte ricorrente ha rappresentato che è sopravvenuta la carenza di interesse al ricorso.
Ritenuto che al Collegio non resti che dar atto dell’elisione dell’interesse alla definizione del merito del presente giudizio e dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.
Ritenuti, infine, sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta mancanza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AL TI, Presidente, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AL TI |
IL SEGRETARIO