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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Treviso, Terza Sezione civile, dott. Carlo Baggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 1124/2023 in data 17.2.2023, promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. , entrambi con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
ZAMBONI GIANLUCA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA
FRÀ GIOCONDO 36, TREVISO, attori opponenti contro
(C.F. ), quale mandataria e special servicer di CP_1 P.IVA_1
(P.IVA con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
FARFARIELLO PAOLA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA
STEFANO CLEMENTE 27, TORINO, convenuta opposta
*** avente per oggetto: Altri contratti bancari
***
CONCLUSIONI
- per e : Parte_1 Parte_2
“Accertati i fatti esposti, e richiamati i contenuti dell'Atto di citazione in opposizione e delle successive memorie ex art. 183 6° comma cpc. In via preliminare Non concedersi la clausola di provvisoria esecutività del decreto opposto, se richiesta, stante che la presente opposizione è fondata su prova scritta e comunque è di pronta e facile soluzione e che comunque l'azione avversaria è completamente sfornita di prova sia in relazione al credito azionato sia in relazione alla titolarità della pretesa creditoria. In via preliminare
Dichiararsi l'inaccoglibilità dell'azione monitoria per mancata dimostrazione da parte della ricorrente del subentro nell'eventuale credito derivante dai mutui in oggetto e quindi per mancata dimostrazione della titolarità della pretesa creditoria azionata. Nel merito Dichiararsi la nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo de quo e comunque revocarsi il provvedimento stesso, siccome pronunciato in carenza totale dei presupposti di legge sotto il profilo della prova documentale, ed, anzi, rimanendo sconfessata la pretesa debenza di somme di denaro da parte degli ingiunti in forza della stessa documentazione prodotta dalla parte ricorrente. Accertarsi l'infondatezza dell'azione monitoria, priva di prova scritta e dichiararsi che nulla è dovuto da parte degli opponenti. Controparte non ha offerto alcuna dimostrazione in merito all'avvenuta dazione a favore degli opponenti delle somme oggetto di mutuo qui richieste in restituzione. Respingersi per l'effetto le domande di pagamento avversarie. Spese ed onorari rifusi, accertandosi e dichiarandosi il carattere temerario dell'azione avversaria.”;
- per quale mandataria e special servicer di CP_1 Controparte_2
“Piaccia alla a, contrariis rejectis, previa ammissione dei dedotti e deducendi CP_3 mezzi istruttori,
In via preliminare.
Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, di pronta soluzione e comunque infondata.
Previo esperimento della Mediazione, con concessione del termine per l'instaurazione.
Nel merito.
- Rigettare l'avversa opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese ed onorari di patrocinio.”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
, quale mandataria e special servicer di , aveva ottenuto la CP_1 Controparte_2 pronuncia del decreto ingiuntivo n. 3187/2022 con cui era stato ingiunto a
[...]
e a (quali soci illimitatamente responsabili della ora Parte_1 Parte_2 fallita di pagare la somma complessiva di € 163.655,07, oltre ad Parte_3 interessi e spese, dovuti in relazione a due mutui fondiari originariamente erogati dalla
(la quale aveva poi ceduto i crediti Controparte_4 alla , la quale li aveva ceduti alla , la quale li aveva Controparte_5 Controparte_6 infine ceduti alla . CP_2
Gli ingiunti hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo contestando la titolarità del credito in capo all'opposta nonché la stessa esistenza del credito, non essendo le somme di cui ai due contratti di mutuo mai state effettivamente consegnate alla mutuataria (essendo invece state depositate in un conto infruttifero e mai svincolate).
La causa viene in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.
L'opposizione merita accoglimento, non avendo l'attrice fornito prova di essere l'attuale titolare dei crediti oggetto di causa.
Pag. 2 di 3 Può ritenersi invero provata solo la cessione dei crediti dalla BCC originaria creditrice a sulla scorta del contratto di cessione (doc. 2 conv.) e dell'allegato 1 allo stesso CP_5
(altro doc. 2 conv.), da cui risulta testualmente l'inclusione, tra i crediti ceduti, anche di quelli nei confronti della . Parte_3
Non risulta invece dimostrata l'asserita cessione da ad dal momento CP_5 CP_6 che l'opposta ha prodotto in giudizio unicamente una copia del contratto di cessione, peraltro estremamente parziale (numerosissime le parti cancellate o comunque omesse), doc. 5 fasc. mon., la quale però non contiene alcuna specifica indicazione relativamente a quali fossero concretamente i crediti ceduti, i quali erano invero indicati (come risulta dalla premessa B del contratto) nell'allegato 1 dello stesso, il quale però non è stato prodotto in giudizio.
Nemmeno, infine, risulta dimostrata l'asserita cessione da a La CP_6 CP_2 convenuta ha in tal caso prodotto una copia dell'avviso di cessione pubblicato in
Gazzetta Ufficiale (sempre doc. 5 fasc. mon.), il quale però non contiene l'indicazione di alcun criterio atto ad individuare i crediti oggetto di cessione, facendo invece testuale richiamo alla lista dei crediti ceduti allegata al contratto, la quale non è stata prodotta in giudizio. La convenuta ha altresì prodotto la comunicazione ex art.
7.1 L 130/1999, anch'essa doc. 5 fasc. mon., la quale però, pur richiamata dall'avviso di cessione, si sostanzia in realtà in un lunghissimo (oltre trecento pagine) elenco di codici numerici che non si comprende a quali crediti e a quali debitori si dovrebbero riferire, né dalla documentazione prodotta in giudizio è possibile ricavare un qualche collegamento tra i rapporti oggetto di causa (i mutui del 2002 e del 2006) e i codici in esame (si noti anzi che nemmeno la convenuta è stata financo in grado di indicare nello specifico quali tra le migliaia di codici indicati sarebbero quelli rilevanti).
Il decreto ingiuntivo deve pertanto essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo valori minimi, stante la scarsa complessità della causa, la serialità del contenzioso ed il mancato svolgimento di attività istruttoria.
***
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna la convenuta , quale mandataria e special servicer di CP_1
, a rifondere agli attori e Controparte_2 Parte_1 [...] le spese di lite del presente procedimento, liquidate in € 406,50 per Parte_2 esborsi ed € 7.052,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% ex DM 55/2014.
Così deciso in Treviso, 20 gennaio 2025
Il giudice
- Dott. Carlo Baggio -
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