Ordinanza cautelare 27 marzo 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 03/10/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00718/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00097/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 97 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Matteo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Motorizzazione Civile Pesaro e Urbino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari, del provvedimento di revisione patente di guida della categoria B,-OMISSIS-, notificato in data 20.01.2025, emesso dall''Ufficio della Motorizzazione Civile di Pesaro, con il quale si dispone la revisione della patente di guida del sig. -OMISSIS-, mediante nuovo esame di idoneità tecnica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Motorizzazione Civile Pesaro e Urbino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con cui è stata disposta la revisione della sua patente di guida per violazione dell’art. 128 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni (“Nuovo codice della strada”).
Informa nel ricorso che il mattino del 30 luglio 2024, lungo la S.P.-OMISSIS- di -OMISSIS-un ciclista, proveniente dall’opposto senso di marcia, nel superare un autocarro fermo ad una strettoia, andava ad urtare contro un trattore agricolo che precedeva l’autocarro da lui condotto. Il trattore non si fermava, del pari, non si fermava nemmeno il ricorrente, “ in quanto erano già presenti l’autista dell’autocarro e i ciclisti di cui innanzi e, dalla curva, stava sopraggiungendo un altro ciclista, per cui erano presenti sul luogo non meno di 4 persone per soccorrere il ciclista ” (così nel ricorso).
Riferisce che, diversamente, la polizia locale del Comune di -OMISSIS-, intervenuta sul luogo, descrivendo la dinamica del sinistro, così verbalizzava, “… di conseguenza il sig. -OMISSIS-perdeva il controllo del velocipede, che andava a collidere con la parte laterale sinistra del cassone di un autocarro targato -OMISSIS- veicolo B che procedeva regolarmente nell’opposto senso di marcia, cadendo a terra” .
Il 10 agosto 2024 i Carabinieri di -OMISSIS- inviavano alla Motorizzazione civile di Pesaro informativa sul sinistro stradale, a seguito della quale veniva emesso da quest’ultima Amministrazione il provvedimento impugnato, basato sull’art. 128 del codice della strada.
Avverso tale atto con il ricorso sono mosse le seguenti censure.
Unico motivo di diritto. Violazione dell’art. 128 D.lgs. 285/92 e art. 3 della L.241/90, eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e difetto d’istruttoria.
Vengono richiamati i commi dell’art. 128 del D.lgs. 285/92 rilevanti nel caso di specie ( Art. 128 Revisione della patente di guida - 1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.
La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente.
1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ).
Si dice che il disposto normativo richiamato, prevede la revisione della patente quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale che ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di disposizioni che determinano quale conseguenza la sospensione della patente di guida.
Ma il ricorrente, si afferma nel ricorso, non solo non è stato coinvolto né ha causato alcun incidente stradale, ma non gli è stato neppure contestato alcunché né gli è stata sospesa la patente di guida.
La medesima Procura della Repubblica di Pesaro, afferma il ricorrente, ha richiesto l’archiviazione per le ipotesi di reato ex art. 189 commi 6 e 7, richiesta accolta in data 21.11.2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, ai sensi degli artt. 408 e 411 c.p.p.
Né alcuna azione civile di risarcimento danni è stata intrapresa dal ciclista infortunato nei confronti del ricorrente e/o della compagnia assicurativa dell’autocarro da questi condotto.
Il provvedimento di revisione disposto dalla Motorizzazione civile, Ufficio di Pesaro, sarebbe illegittimo in quanto disposto al di fuori dei casi previsti dalla normativa di cui all’art.128 del nuovo codice della strada, dalla stessa richiamata nel provvedimento.
Si dice, inoltre, che la Motorizzazione civile di Pesaro ha emesso il provvedimento, senza avere addotto alcuna motivazione che lo giustifichi, contravvenendo in tal modo al disposto dell’art. 3 della L. 241/90, limitandosi ad affermare che il comportamento del ricorrente integrava la fattispecie di cui all’art. 593 c.p., senza accertarsi se la Procura avesse effettivamente richiesto il rinvio a giudizio del ricorrente o, come accaduto nel caso di specie, richiesto l’archiviazione, successivamente disposta.
Il ricorso era assisto da istanza cautelare, accolta con ordinanza n. 48/2025, con cui è stato anche disposto il deposito, a fini istruttori, di copia dell’istanza di archiviazione del procedimento penale, presentata dal P.M.
Si sono costituiti per resistere il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Motorizzazione civile di Pesaro Urbino, difendendosi con documenti e memoria.
All’udienza pubblica del 24 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso va accolto per le seguenti ragioni.
Il provvedimento della Motorizzazione civile reca quale base normativa dell’atto il generico art. 128 D.lgs. 285/1992 e, in punto di fatto afferma genericamente che il ricorrente il 30 luglio 2024, alla guida di un autocarro collideva con un velocipide gettando a terra il conducente e proseguendo, senza fermare la sua corsa, ciò che integra il reato ex art. 593 c.p. (omissione di soccorso). Da tanto fa discendere la sussistenza di dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica previsti per il possesso della patente di guida, quindi ne dispone la revisione.
Dal tenore del provvedimento (“ dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica ”), si deduce che l’Amministrazione procedente ha, senza dubbio, inquadrato la vicenda tra i casi di revisione non obbligatoria ex art. 128 comma 1 D.lgs. 285/1992.
In punto di fatto descrive una dinamica del sinistro che induce a ritenere dolosa la condotta del ricorrente in occasione dell’incidente, infatti nell’atto gravato si ritiene integrata la fattispecie di cui all’art. 593 c.p. (omissione di soccorso) che rientra, appunto, tra i delitti contro la persona.
Tuttavia, nella depositata copia dell’istanza di archiviazione del procedimento penale presentata dal P.M. (dep. 29 luglio 2025), in merito all’incidente stradale da cui è scaturito l’atto gravato (e per il quale non la violazione dell’art. 593 c.p. era stata contestata in sede penale, bensì quelle di cui all’art. 189 commi 6 e 7 del D.lgs. 285/1992, ossia obbligo di fermarsi e prestare soccorso in caso di incidente con danni alle persone), si legge che, a seguito delle indagini preliminari, tenuto conto della dinamica e dei mezzi coinvolti e di quanto riferito al datore di lavoro dopo il fatto, è possibile che il ricorrente non si sia accorto di essere stato coinvolto anche lui in un incidente stradale.
Tale istanza di archiviazione è stata accolta dal Giudice delle indagini preliminari con decreto del 21 novembre 2024 (NGNR -OMISSIS-).
Quindi, dalle risultanze del procedimento penale, da un lato emerge che nessun reato è stato commesso dal ricorrente e dall’altro che è verosimile che il medesimo non si fosse accorto di essere stato coinvolto nel sinistro, pertanto alcuna omissione di soccorso poteva essere addebitata.
Se è vero che “ in virtù del principio dell'indipendenza tra processo penale ed amministrativo, in base alle fonti di prova a sua disposizione, i fatti possono essere accertati in piena autonomia dal giudice amministrativo ” (Consiglio di Stato, sez. VI, 5 aprile 2019, n. 2257), è altrettanto vero che i poteri di accesso al fatto da parte dell’Autorità giudiziaria nel procedimento penale sono particolarmente penetranti e le risultanze di tale accertamento vanno logicamente tenute in debita considerazione nel giudizio amministrativo, specie allorché l’atto al vaglio di legittimità annovera violazioni di carattere penale nell’ambito della sua motivazione.
Alla luce di tali risultanze, i dubbi sulla base dei quali gli uffici della Motorizzazione civile hanno ritenuto di disporre la revisione della patente, non possono dirsi ragionevoli e sufficienti ad integrare, ex art. 128 c. 1 c.d.s., la motivazione dell’atto impugnato.
Deve richiamarsi quanto già affermato da questo Tribunale, con statuizioni confacenti al caso di specie. E’ stato così stabilito che “ Costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui il provvedimento di revisione della patente di guida ex art. 128, comma 1, del codice della strada è privo di valenza sanzionatoria, avendo esso natura preminentemente cautelare, a presidio della sicurezza della circolazione; la sfera di discrezionalità di cui dispone in proposito l'autorità preposta non la esime dall'obbligo di esternare, con riguardo alle singole fattispecie, le ragioni che hanno ingenerato i dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica e/o tecnica alla guida, in relazione ai fatti accertati, con la conseguenza che non è possibile ritenere che qualunque sinistro (o tipologia di sinistro) giustifichi ex se la sussistenza di un ragionevole dubbio sul permanere dei necessari requisiti di idoneità, ove tale conclusione non sia sorretta da un'adeguata motivazione fondata su elementi oggettivi e definitivamente accertati che caratterizzano - distinguendola - la singola fattispecie (ex multis, T.A.R. Marche, 25 settembre 2017, n. 736; T.A.R. Calabria Reggio Calabria, Sez. I, 13 settembre 2016, n. 917; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 29 ottobre 2013 n. 988; T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 9 settembre 2013, n. 1848; T.A.R. Marche, 11 luglio 2013, n. 566; T.A.R. Toscana, Sez. II, 2 marzo 2011, n. 392) .
Ciò che legittima, invero, l'Autorità competente a disporre la revisione della patente di guida non è la certezza della responsabilità del conducente, bensì il dubbio, ingenerato dalla dinamica di un sinistro ovvero dalla complessiva condotta di guida tenuta, sulla persistenza dei requisiti psico-fisici ovvero dell'idoneità tecnica. L’esercizio del detto potere può prescindere dalla sussistenza di una situazione di colpa del titolare della patente in occasione di un incidente stradale o dalla sussistenza di una sanzione amministrativa nei suoi confronti, essendo sufficiente che vi siano stati comportamenti tali da far insorgere negli Uffici il solo dubbio sull'idoneità del conducente (Cons. Stato, Sez. IV, 3 ottobre 2018, n. 5682).
Inoltre, tra il verbale di accertamento dell'infrazione stradale e il provvedimento di revisione della patente di guida non sussiste alcun rapporto di presupposizione, costituendo la revisione provvedimento autonomo, solo eventualmente occasionato dall'infrazione, che non esime quindi l’Amministrazione, nell'esercizio del potere di revisione che ha natura discrezionale, dall'obbligo di rendere una specifica e puntuale motivazione per esternare le ragioni su cui poggiano i dubbi sulla persistenza dei requisiti psico-fisici ovvero dell'idoneità tecnica ai sensi dell'art. 128 del codice della strada (cfr. Cons. Stato, sez. V, ordinanza 22 maggio 2020, n. 2897, che richiama Cons. di Stato, Sez. VI, 1 settembre 2009, n. 5116; Sez. IV, 18 novembre 2009, n. 5718).
Applicando i suesposti principi al caso in esame, si osserva che l’atto impugnato è motivato per relationem con richiamo al rapporto di sinistro stradale redatto dai Carabinieri della Stazione di -OMISSIS-e non approfondisce sulle effettive ragioni di dubbio in merito al permanere dei requisiti di idoneità alla guida in capo al ricorrente”, (T.A.R. per le Marche, sez. I, 30 gennaio 2023, n. 54).
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va accolto e per l’effetto va annullato il provvedimento impugnato.
Sussistono sufficienti elementi per la compensazione delle pese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Belfiori | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.