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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 09/01/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 844/2024 promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. MAGISTRO PIERPAOLO e CORRADO MAGISTRO contro
Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. ANGINO MARIO
Fatto e diritto
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
La società in epigrafe indicata ha opposto il decreto ingiuntivo n. 449/23 con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore dell'opposto dell'importo di € 13.223,29 a titolo di tfr maturato in occasione del rapporto lavorativo intercorso fra le parti dal
27.05.2005 al 23.1.19.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto l'avvenuta corresponsione del suddetto emolumento, corrisposto in via dilazionata e a piccole tranches, in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro. Ha inoltre contestato il quantum della somma ingiunta, in quanto indicata al lordo e non al netto.
L'opposto si è costituito, chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo. All'odierna udienza, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, di pronta soluzione, previa acquisizione delle note per la trattazione scritta, è stata decisa con il deposito contestuale della presente sentenza.
Va opportunamente premesso che “qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste,
l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto
(che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite” (Cass. Sez. Lav. n. 26985/2009).
Tale indirizzo ermeneutico costituisce espressione del principio di diritto enunciato da Cass. Sez. Un. n. 13533/2001, secondo cui colui che agisce per l'adempimento di un'obbligazione può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, dovendo provare soltanto la fonte (legale o negoziale) del diritto di credito ed il relativo termine di scadenza;
incombe, invece, sul debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione di pagamento (per tutte, Cass. Sez. Un. n. 13533/2001).
Orbene, nella fattispecie in esame, la società datrice di lavoro, non ha offerto nessuna prova idonea a comprovare l'avvenuto pagamento, a mezzo contanti, del tfr. Parte opponente, invero, non ha prodotto alcun documento a supporto del proprio assunto.
Quanto alla prova orale articolata sul punto, la stessa deve ritenersi inammissibile ed inidonea a comprovare l'assunto della società opponente. Parte opponente invero ha formulato un capitolo di prova assolutamente generico (“Il TFR è stato interamente pagato al sig. dai soci tutti, direttamente, in via dilazionata e in piccole CP_1
tranches, dalle sue dimissioni del 2019 e sino a poco prima che nel 2022 la sorella cedesse le sue quote della ad altro socio”), laddove non Controparte_2 Pt_1
sono stati indicati i singoli pagamenti effettuati in favore del le relative date CP_1
nonché gli importi di volta in volta corrisposti.
Da ultimo, si rileva errata la censura di parte opponente inerente la presunta erroneità dell'importo, in quanto calcolato al lordo delle ritenute di legge.
In senso contrario, invero, si osserva che la giurisprudenza di legittimità afferma univocamente che “L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive, e quindi anche per il trattamento di fine rapporto, debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, poiché il meccanismo della determinazione di queste ultime inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive
e si ricollega al distinto rapporto d'imposta, in relazione al quale il datore di lavoro opera le ritenute solo al momento del pagamento finale” (Cass. sez. lav. n. 21211 del
05/10/2009) e, ancora “L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, atteso che il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione delle spettanze retributive (come pure all'assegnazione delle relative somme in sede di esecuzione forzata) non ha il potere d'interferire, restando le dette somme assoggettate a tassazione, secondo il criterio cd. di cassa e non di competenza, soltanto una volta che saranno dal lavoratore effettivamente percepite.”
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 21010 del 13/09/2013).
Peraltro, si osserva che la somma richiesta, corrisponde esattamente a quella riportata nel CUD 2019 (prodotto dal lavoratore in sede monitoria) nonché nella busta paga di gennaio 2019 (prodotta da parte opponente nel presente giudizio).
Alla stregua delle precedenti considerazioni l'opposizione va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
La relativa liquidazione viene effettuata ex d.m. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), del valore della controversia, delle fasi effettivamente espletate.
Deve essere disposta, infine, la distrazione in favore del difensore costituito, che ha dichiarato di non aver riscosso gli onorari e di aver anticipato le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 844 /2024 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: - rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 449/2023 e lo dichiara esecutivo;
- condanna la società opponente al pagamento in favore della controparte delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.694,00, oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie 15%, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Foggia, 9.1.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 09/01/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 844/2024 promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. MAGISTRO PIERPAOLO e CORRADO MAGISTRO contro
Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. ANGINO MARIO
Fatto e diritto
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
La società in epigrafe indicata ha opposto il decreto ingiuntivo n. 449/23 con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore dell'opposto dell'importo di € 13.223,29 a titolo di tfr maturato in occasione del rapporto lavorativo intercorso fra le parti dal
27.05.2005 al 23.1.19.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto l'avvenuta corresponsione del suddetto emolumento, corrisposto in via dilazionata e a piccole tranches, in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro. Ha inoltre contestato il quantum della somma ingiunta, in quanto indicata al lordo e non al netto.
L'opposto si è costituito, chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo. All'odierna udienza, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, di pronta soluzione, previa acquisizione delle note per la trattazione scritta, è stata decisa con il deposito contestuale della presente sentenza.
Va opportunamente premesso che “qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste,
l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto
(che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite” (Cass. Sez. Lav. n. 26985/2009).
Tale indirizzo ermeneutico costituisce espressione del principio di diritto enunciato da Cass. Sez. Un. n. 13533/2001, secondo cui colui che agisce per l'adempimento di un'obbligazione può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, dovendo provare soltanto la fonte (legale o negoziale) del diritto di credito ed il relativo termine di scadenza;
incombe, invece, sul debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione di pagamento (per tutte, Cass. Sez. Un. n. 13533/2001).
Orbene, nella fattispecie in esame, la società datrice di lavoro, non ha offerto nessuna prova idonea a comprovare l'avvenuto pagamento, a mezzo contanti, del tfr. Parte opponente, invero, non ha prodotto alcun documento a supporto del proprio assunto.
Quanto alla prova orale articolata sul punto, la stessa deve ritenersi inammissibile ed inidonea a comprovare l'assunto della società opponente. Parte opponente invero ha formulato un capitolo di prova assolutamente generico (“Il TFR è stato interamente pagato al sig. dai soci tutti, direttamente, in via dilazionata e in piccole CP_1
tranches, dalle sue dimissioni del 2019 e sino a poco prima che nel 2022 la sorella cedesse le sue quote della ad altro socio”), laddove non Controparte_2 Pt_1
sono stati indicati i singoli pagamenti effettuati in favore del le relative date CP_1
nonché gli importi di volta in volta corrisposti.
Da ultimo, si rileva errata la censura di parte opponente inerente la presunta erroneità dell'importo, in quanto calcolato al lordo delle ritenute di legge.
In senso contrario, invero, si osserva che la giurisprudenza di legittimità afferma univocamente che “L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive, e quindi anche per il trattamento di fine rapporto, debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, poiché il meccanismo della determinazione di queste ultime inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive
e si ricollega al distinto rapporto d'imposta, in relazione al quale il datore di lavoro opera le ritenute solo al momento del pagamento finale” (Cass. sez. lav. n. 21211 del
05/10/2009) e, ancora “L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, atteso che il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione delle spettanze retributive (come pure all'assegnazione delle relative somme in sede di esecuzione forzata) non ha il potere d'interferire, restando le dette somme assoggettate a tassazione, secondo il criterio cd. di cassa e non di competenza, soltanto una volta che saranno dal lavoratore effettivamente percepite.”
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 21010 del 13/09/2013).
Peraltro, si osserva che la somma richiesta, corrisponde esattamente a quella riportata nel CUD 2019 (prodotto dal lavoratore in sede monitoria) nonché nella busta paga di gennaio 2019 (prodotta da parte opponente nel presente giudizio).
Alla stregua delle precedenti considerazioni l'opposizione va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
La relativa liquidazione viene effettuata ex d.m. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), del valore della controversia, delle fasi effettivamente espletate.
Deve essere disposta, infine, la distrazione in favore del difensore costituito, che ha dichiarato di non aver riscosso gli onorari e di aver anticipato le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 844 /2024 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: - rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 449/2023 e lo dichiara esecutivo;
- condanna la società opponente al pagamento in favore della controparte delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.694,00, oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie 15%, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Foggia, 9.1.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti