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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 23/07/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia
La Corte, riunita in camera di conSIlio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente rel.
Dott.ssa Roberta COLLIDA' ConSIliere
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI ConSIliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 582/2024 R.G., con oggetto: scioglimento del matrimonio tra
, residente in Trisobbio (AL), elettivamente domiciliato in Novi Ligure, via Parte_1
Girardengo n 39, presso lo studio dell'Avv. Barbara Girotto che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti (Ammesso al Gratuito Patrocinio a spese dello Stato con delibera del 22.04.2024).
Parte appellante nei confronti di
Controparte_1
in primo grado rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Traverso
Parte appellata contumace in contradditorio con
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO in persona del Sost. Proc. Dott.
che ha dichiarato di non voler assumere alcuna conclusione. Persona_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante: ( con note scritte depositate il 23 aprile 2025)
1 “Voglia l'Illustrissima Corte di Appello adita, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente appello ad integrale riforma della sentenza impugnata n 76/2024 emessa il 16.01.2024 dal Tribunale di Alessandria:
In via principale e nel merito: riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare la revoca dell'assegno di mantenimento a favore della SInora a carico del SInor Controparte_1 Parte_1
per le ragioni meglio esposte in atto di appello nonché revocare la segnalazione alla
[...]
Guardia di Finanza ex art. 36 DPR 600/1973, perché priva di fondamento come emerge dalla relazione emessa dalla Guardia di Finanza incaricata dal Tribunale di Alessandria. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti in causa contraevano matrimonio con rito civile in Sezzadio (AL), in data 30 agosto 2009.
I coniugi si separavano giusto decreto di omologa del 22 giugno 2020.
La parte ricorrente, SI. , chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio Parte_1
senza previsione di assegno divorzile.
La parte resistente, SI.ra , si costituiva associandosi alla domanda in punto status e Controparte_1
chiedendo invece un assegno a proprio favore pari ad € 600,00 mensili.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali.
Il Tribunale di Alessandria, con la sentenza emessa in data 16 gennaio 2024 e ora oggetto di impugnazione, dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Poneva a carico del SI. a corresponsione di € 400,00 quale assegno divorzile in favore della Pt_1
SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici CP_1
ISTAT.
Condannava il SI. a rimborsare alla SI.ra le spese processuali, liquidate in Pt_1 CP_1
complessivi € 5808, oltre spese generali al 15 %, IVA e CPA come per legge.
Il Primo Giudice, con riferimento all'attribuzione dell'assegno divorzile alla ex moglie – unico punto dibattuto tra le parti in questo grado – accoglieva, in parte, la domanda della richiedente tenuto conto dell'impossibilità, in capo alla SI.ra di procurarsi redditi congrui in quanto essa aveva CP_1
svolto lavori sempre molto precari e considerata l'età della medesima (58 anni), e il fatto che ella vivesse in un immobile di proprietà, acquistato in costanza di matrimonio con il fine di destinarlo a
Bed and Breakfast (destinazione, questa, mai realizzata dato il venir meno della volontà di
2 entrambi i coniugi) di cui però ella doveva pare le rate del mutuo contratto ( pari a euro 500 mensili) che , tuttavia, non riusciva a sostenere .
Il SI. invece, seppur esponesse di essere nullatenente e di non avere redditi, in sede di Pt_1
separazione si obbligava a corrispondere euro 400 mensili per la moglie, deducendo di aver avuto redditi circa di euro 7000 annui relativi all'anno 2018. All'epoca della separazione, peraltro, il ricorrente esponeva – per l' anno 2019 – l'introito di soli euro 100 annuali.
Secondo la motivazione sviluppata dal Giudicante di primo grado, la situazione economica in capo al SI. così come desumibile dai documenti prodotti, non era credibile. Anche gli estratti Pt_1
conto bancari prodotti evidenziavano, infatti, una movimentazione di denaro alquanto scarsa, tale da far ritenere necessario il contemporaneo utilizzo di contanti mai non versati nei conti.
Il Tribunale evidenziava, peraltro, che lo stesso ricorrente aveva riferito una capacità lavorativa specifica (maniscalco) e aveva dedotto di aver avuto un calo di lavoro in ragione dell'epidemia da covid-19 e della peste suina. Tuttavia tale argomentazione non risultava supportata da alcun riscontro documentale considerato che la dichiarazione relativa all'anno 2019 riportava un reddito perfino inferiore alle dichiarazioni successive.
Con tempestiva impugnazione e contestuale istanza di sospensiva (la quale veniva rigettata da questa Corte con provvedimento del 18.10.2024), l'appellante, SI. si doleva del Pt_1
riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della SI.ra CP_1
Precisava che l'accordo raggiunto in sede di separazione circa la previsione di un assegno a favore della moglie, pari ad euro 400,00 mensili, era strettamente legato alla vendita dell'immobile coniugale, che risultava intestato alla sola SI.ra benchè acquistato in parte con proventi del CP_1
padre del SInor Sicché, veniva stipulato un accordo con la moglie , che prevedeva la Pt_1
vendita dell'immobile predetto, con contestuale suddivisione dei proventi in parti uguali tra i coniugi.
Tale circostanza, tuttavia, non si era ancora avverata ed il SI. oltre alle problematiche di Pt_1
salute (asseriva di essere affetto da “tendinopatia degenerativa del tendine sovra e sottospinoso e sublussazione mediale alla spalla sinistra”) e ad altre circostanze intervenute nel suo lavoro (covid e peste suina, le quali avevano diminuito le richieste di ferrature dei cavalli) non era più riuscito a sostenere tale impegno.
Aggiungeva inoltre che l'indicazione di un reddito annuale nel ricorso per separazione, pari ad euro 7800,00, in realtà, non trovava fondamento in alcun documento fiscale, ma si trattava, verosimilmente, di un refuso della difesa patrocinante la causa di separazione.
3 Ribadiva infatti che, a decorrere dal biennio 2018/2019 (data dei referti medici in atti), la propria attività lavorativa era quasi fermata, essendo quello del maniscalco un lavoro che richiedeva continui sforzi fisici e, di conseguenza, il dolore fisico che egli provava non gli consentiva di esercitare la propria attività con continuità come in precedenza.
Per contro, precisava che l'appellata aveva sempre svolto attività lavorativa, sia in costanza di matrimonio che in fase di separazione, intervallando brevi momenti di disoccupazione, non dovendo mai rinunciare – in assenza di figli da accudire – alle occasioni lavorative per motivi di natura familiare.
Aggiungeva inoltre che il matrimonio aveva avuto una durata non particolarmente lunga (circa anni 9), sicché non esistevano, secondo l'appellante, i presupposti per confermare il diritto all'assegno divorzile.
Nel merito, chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento a favore della SI.ra con CP_1
vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi.
La SInora non si costituiva in giudizio di appello , nonostante la regolare notifica, e Controparte_1
veniva dichiarata contumace.
All'udienza del 9 maggio 2025 l'appellante precisava le conclusioni con note scritte.
La Corte tratteneva la causa a decisione .
L'appello è infondato e deve essere rigettato .
Va premesso che l'accertamento del diritto all'assegno divorzile deve avvenire sulla base dell'art. 5 comma 6 legge divorzile sulla base di un parametro composito con una valutazione equiordinata di tutti gli indicatori ivi riportati.
Per lungo tempo la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha considerato l'assegno divorzile come uno strumento assistenziale volto a garantire al coniuge economicamente più debole un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio.
Nel 2017, tuttavia, la sentenza della Corte di Cassazione n. 11504 del 2017, ha riconosciuto come dovuto l'assegno divorzile solo in presenza di una effettiva mancanza di autosufficienza economica dell'ex coniuge valutata sulla base di criteri oggettivi quali l'età , la formazione, la capacità lavorativa residua.
La Cassazione a Sezioni Unite n. 18287 del 2018 ha attribuito, invece, all'assegno divorzile una funzione composita, in parte assistenziale, nei casi di non autosufficienza, in parte compensativa a
4 favore del coniuge che abbia sacrificato le proprie aspettative professionali per il matrimonio e la famiglia, in parte perequativa per riequilibrare gli effetti del matrimonio.
Assumono rilevanza, al fine dell'effettuazione delle valutazioni di cui sopra , la considerazione dei fattori quali la durata del matrimonio, l'età , la capacità reddituale e lavorativa, il contributo dato alla formazione del patrimonio familiare e personale.
L'assegno di divorzio può avere quindi una funzione assistenziale ma altresì può configurarsi come uno strumento volto alla compensazione di eventuali squilibri economici ingenerati dal venir meno della convivenza matrimoniale.
Nel caso di specie, la funzione assistenziale appare preminente.
Infatti , tenendo conto dell'età della SInora ( nata nel 1965), della durata del matrimonio CP_1
pari a undici anni, del fatto che attualmente la SInora non ha redditi né da lavoro né da CP_1
pensione , appare evidente che la ex moglie si trovi in una situazione di inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione e che non sia in grado di procurarseli per ragioni oggettive.
L'appellante ha insistito anche nella comparsa conclusionale sul fatto che la ex moglie avrebbe sempre lavorato ma con dichiarazione del tutto generica senza allegare quale lavoro avrebbe svolto e quali ricavi avrebbe percepito da esso.
Per contro il SInor volge per certo un lavoro che presuppone una capacità lavorativa Pt_1
specifica ( il maniscalco). Le dichiarazione dei redditi circa gli introiti a lui derivanti da tale lavoro non sono attendibili in quanto le somme dichiarate appaiono relativamente “basse” in rapporto ai mezzi a disposizione del SInor Ciò appare in tutta la sua evidenza quando in sede di Pt_1
separazione consensuale nel 2020 il i obbligava a corrispondere alla moglie un assegno di Pt_1
400 euro mensili allorchè dichiarava nel periodo di imposta 2019 un reddito imponibile di euro
100 mentre nel 2018 aveva dichiarato circa 7000 euro annui lordi.
I problemi di salute alla spalla sui quali ha insistito l'appellante non possono ritenersi fattori incidenti in peius sulla capacità lavorativa e reddituale in quanto esistevano già nel 2019 come da documentazione medica agli atti, epoca in cui il ssumeva l'impegno di corrispondere 400 Pt_1
euro mensili alla moglie.
Il periodo Covid è stato oramai superato e quindi deve presumersi che i livelli reddituali del SInor iano tornati quelli precedenti. Pt_1
Inoltre durante la convivenza matrimoniale la SInora si è impegnata , in accordo con il CP_1
SInor per dare vita ad un progetto di Bed & Breakfast, progetto che ha visto entrambi Pt_1
impegnati a conferire denaro per l'acquisto di un immobile che veniva formalmente intestato solo
5 alla SInora la quale si accollava un mutuo che deve tuttora restituire pagando una rata CP_1
mensile di euro 500.
L'onere economico del mutuo risulta tuttavia compensato dal fatto che la disponibilità dell'intero immobile è rimasta in capo alla SInora che lo adibisce a propria abitazione mentre il CP_1
Cont progetto di è venuto meno.
Per le ragioni sopraesposte ritiene la Corte che l'assegno divorzile a carico del SInor ebba Pt_1
essere confermato nella misura attuale di euro 400 mensili oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat.
Le spese restano a carico dell'appellante in quanto parte appellata è rimasta contumace in giudizio.
Deve essere rigettata infine l'istanza di revoca dell'invio della sentenza di primo grado alla Guardia di Finanza come segnalazione stante l'incongruenza tra quanto dichiarato nella dichiarazione dei redditi e l'impegno economico assunto dal SInor on la separazione. Pt_1
p.q.m.
La Corte d'Appello,
Sezione Minorenni e Famiglia, rigetta l'appello proposto da contro nei confronti della sentenza Parte_1 Controparte_1
del Tribunale di Alessandria in data 16 gennaio 2024 che conferma.
Spese irripetibili.
Torino 11 luglio 2025
Il Presidente est.
Carmela Mascarello
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia
La Corte, riunita in camera di conSIlio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente rel.
Dott.ssa Roberta COLLIDA' ConSIliere
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI ConSIliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 582/2024 R.G., con oggetto: scioglimento del matrimonio tra
, residente in Trisobbio (AL), elettivamente domiciliato in Novi Ligure, via Parte_1
Girardengo n 39, presso lo studio dell'Avv. Barbara Girotto che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti (Ammesso al Gratuito Patrocinio a spese dello Stato con delibera del 22.04.2024).
Parte appellante nei confronti di
Controparte_1
in primo grado rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Traverso
Parte appellata contumace in contradditorio con
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO in persona del Sost. Proc. Dott.
che ha dichiarato di non voler assumere alcuna conclusione. Persona_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante: ( con note scritte depositate il 23 aprile 2025)
1 “Voglia l'Illustrissima Corte di Appello adita, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente appello ad integrale riforma della sentenza impugnata n 76/2024 emessa il 16.01.2024 dal Tribunale di Alessandria:
In via principale e nel merito: riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare la revoca dell'assegno di mantenimento a favore della SInora a carico del SInor Controparte_1 Parte_1
per le ragioni meglio esposte in atto di appello nonché revocare la segnalazione alla
[...]
Guardia di Finanza ex art. 36 DPR 600/1973, perché priva di fondamento come emerge dalla relazione emessa dalla Guardia di Finanza incaricata dal Tribunale di Alessandria. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti in causa contraevano matrimonio con rito civile in Sezzadio (AL), in data 30 agosto 2009.
I coniugi si separavano giusto decreto di omologa del 22 giugno 2020.
La parte ricorrente, SI. , chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio Parte_1
senza previsione di assegno divorzile.
La parte resistente, SI.ra , si costituiva associandosi alla domanda in punto status e Controparte_1
chiedendo invece un assegno a proprio favore pari ad € 600,00 mensili.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali.
Il Tribunale di Alessandria, con la sentenza emessa in data 16 gennaio 2024 e ora oggetto di impugnazione, dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Poneva a carico del SI. a corresponsione di € 400,00 quale assegno divorzile in favore della Pt_1
SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici CP_1
ISTAT.
Condannava il SI. a rimborsare alla SI.ra le spese processuali, liquidate in Pt_1 CP_1
complessivi € 5808, oltre spese generali al 15 %, IVA e CPA come per legge.
Il Primo Giudice, con riferimento all'attribuzione dell'assegno divorzile alla ex moglie – unico punto dibattuto tra le parti in questo grado – accoglieva, in parte, la domanda della richiedente tenuto conto dell'impossibilità, in capo alla SI.ra di procurarsi redditi congrui in quanto essa aveva CP_1
svolto lavori sempre molto precari e considerata l'età della medesima (58 anni), e il fatto che ella vivesse in un immobile di proprietà, acquistato in costanza di matrimonio con il fine di destinarlo a
Bed and Breakfast (destinazione, questa, mai realizzata dato il venir meno della volontà di
2 entrambi i coniugi) di cui però ella doveva pare le rate del mutuo contratto ( pari a euro 500 mensili) che , tuttavia, non riusciva a sostenere .
Il SI. invece, seppur esponesse di essere nullatenente e di non avere redditi, in sede di Pt_1
separazione si obbligava a corrispondere euro 400 mensili per la moglie, deducendo di aver avuto redditi circa di euro 7000 annui relativi all'anno 2018. All'epoca della separazione, peraltro, il ricorrente esponeva – per l' anno 2019 – l'introito di soli euro 100 annuali.
Secondo la motivazione sviluppata dal Giudicante di primo grado, la situazione economica in capo al SI. così come desumibile dai documenti prodotti, non era credibile. Anche gli estratti Pt_1
conto bancari prodotti evidenziavano, infatti, una movimentazione di denaro alquanto scarsa, tale da far ritenere necessario il contemporaneo utilizzo di contanti mai non versati nei conti.
Il Tribunale evidenziava, peraltro, che lo stesso ricorrente aveva riferito una capacità lavorativa specifica (maniscalco) e aveva dedotto di aver avuto un calo di lavoro in ragione dell'epidemia da covid-19 e della peste suina. Tuttavia tale argomentazione non risultava supportata da alcun riscontro documentale considerato che la dichiarazione relativa all'anno 2019 riportava un reddito perfino inferiore alle dichiarazioni successive.
Con tempestiva impugnazione e contestuale istanza di sospensiva (la quale veniva rigettata da questa Corte con provvedimento del 18.10.2024), l'appellante, SI. si doleva del Pt_1
riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della SI.ra CP_1
Precisava che l'accordo raggiunto in sede di separazione circa la previsione di un assegno a favore della moglie, pari ad euro 400,00 mensili, era strettamente legato alla vendita dell'immobile coniugale, che risultava intestato alla sola SI.ra benchè acquistato in parte con proventi del CP_1
padre del SInor Sicché, veniva stipulato un accordo con la moglie , che prevedeva la Pt_1
vendita dell'immobile predetto, con contestuale suddivisione dei proventi in parti uguali tra i coniugi.
Tale circostanza, tuttavia, non si era ancora avverata ed il SI. oltre alle problematiche di Pt_1
salute (asseriva di essere affetto da “tendinopatia degenerativa del tendine sovra e sottospinoso e sublussazione mediale alla spalla sinistra”) e ad altre circostanze intervenute nel suo lavoro (covid e peste suina, le quali avevano diminuito le richieste di ferrature dei cavalli) non era più riuscito a sostenere tale impegno.
Aggiungeva inoltre che l'indicazione di un reddito annuale nel ricorso per separazione, pari ad euro 7800,00, in realtà, non trovava fondamento in alcun documento fiscale, ma si trattava, verosimilmente, di un refuso della difesa patrocinante la causa di separazione.
3 Ribadiva infatti che, a decorrere dal biennio 2018/2019 (data dei referti medici in atti), la propria attività lavorativa era quasi fermata, essendo quello del maniscalco un lavoro che richiedeva continui sforzi fisici e, di conseguenza, il dolore fisico che egli provava non gli consentiva di esercitare la propria attività con continuità come in precedenza.
Per contro, precisava che l'appellata aveva sempre svolto attività lavorativa, sia in costanza di matrimonio che in fase di separazione, intervallando brevi momenti di disoccupazione, non dovendo mai rinunciare – in assenza di figli da accudire – alle occasioni lavorative per motivi di natura familiare.
Aggiungeva inoltre che il matrimonio aveva avuto una durata non particolarmente lunga (circa anni 9), sicché non esistevano, secondo l'appellante, i presupposti per confermare il diritto all'assegno divorzile.
Nel merito, chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento a favore della SI.ra con CP_1
vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi.
La SInora non si costituiva in giudizio di appello , nonostante la regolare notifica, e Controparte_1
veniva dichiarata contumace.
All'udienza del 9 maggio 2025 l'appellante precisava le conclusioni con note scritte.
La Corte tratteneva la causa a decisione .
L'appello è infondato e deve essere rigettato .
Va premesso che l'accertamento del diritto all'assegno divorzile deve avvenire sulla base dell'art. 5 comma 6 legge divorzile sulla base di un parametro composito con una valutazione equiordinata di tutti gli indicatori ivi riportati.
Per lungo tempo la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha considerato l'assegno divorzile come uno strumento assistenziale volto a garantire al coniuge economicamente più debole un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio.
Nel 2017, tuttavia, la sentenza della Corte di Cassazione n. 11504 del 2017, ha riconosciuto come dovuto l'assegno divorzile solo in presenza di una effettiva mancanza di autosufficienza economica dell'ex coniuge valutata sulla base di criteri oggettivi quali l'età , la formazione, la capacità lavorativa residua.
La Cassazione a Sezioni Unite n. 18287 del 2018 ha attribuito, invece, all'assegno divorzile una funzione composita, in parte assistenziale, nei casi di non autosufficienza, in parte compensativa a
4 favore del coniuge che abbia sacrificato le proprie aspettative professionali per il matrimonio e la famiglia, in parte perequativa per riequilibrare gli effetti del matrimonio.
Assumono rilevanza, al fine dell'effettuazione delle valutazioni di cui sopra , la considerazione dei fattori quali la durata del matrimonio, l'età , la capacità reddituale e lavorativa, il contributo dato alla formazione del patrimonio familiare e personale.
L'assegno di divorzio può avere quindi una funzione assistenziale ma altresì può configurarsi come uno strumento volto alla compensazione di eventuali squilibri economici ingenerati dal venir meno della convivenza matrimoniale.
Nel caso di specie, la funzione assistenziale appare preminente.
Infatti , tenendo conto dell'età della SInora ( nata nel 1965), della durata del matrimonio CP_1
pari a undici anni, del fatto che attualmente la SInora non ha redditi né da lavoro né da CP_1
pensione , appare evidente che la ex moglie si trovi in una situazione di inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione e che non sia in grado di procurarseli per ragioni oggettive.
L'appellante ha insistito anche nella comparsa conclusionale sul fatto che la ex moglie avrebbe sempre lavorato ma con dichiarazione del tutto generica senza allegare quale lavoro avrebbe svolto e quali ricavi avrebbe percepito da esso.
Per contro il SInor volge per certo un lavoro che presuppone una capacità lavorativa Pt_1
specifica ( il maniscalco). Le dichiarazione dei redditi circa gli introiti a lui derivanti da tale lavoro non sono attendibili in quanto le somme dichiarate appaiono relativamente “basse” in rapporto ai mezzi a disposizione del SInor Ciò appare in tutta la sua evidenza quando in sede di Pt_1
separazione consensuale nel 2020 il i obbligava a corrispondere alla moglie un assegno di Pt_1
400 euro mensili allorchè dichiarava nel periodo di imposta 2019 un reddito imponibile di euro
100 mentre nel 2018 aveva dichiarato circa 7000 euro annui lordi.
I problemi di salute alla spalla sui quali ha insistito l'appellante non possono ritenersi fattori incidenti in peius sulla capacità lavorativa e reddituale in quanto esistevano già nel 2019 come da documentazione medica agli atti, epoca in cui il ssumeva l'impegno di corrispondere 400 Pt_1
euro mensili alla moglie.
Il periodo Covid è stato oramai superato e quindi deve presumersi che i livelli reddituali del SInor iano tornati quelli precedenti. Pt_1
Inoltre durante la convivenza matrimoniale la SInora si è impegnata , in accordo con il CP_1
SInor per dare vita ad un progetto di Bed & Breakfast, progetto che ha visto entrambi Pt_1
impegnati a conferire denaro per l'acquisto di un immobile che veniva formalmente intestato solo
5 alla SInora la quale si accollava un mutuo che deve tuttora restituire pagando una rata CP_1
mensile di euro 500.
L'onere economico del mutuo risulta tuttavia compensato dal fatto che la disponibilità dell'intero immobile è rimasta in capo alla SInora che lo adibisce a propria abitazione mentre il CP_1
Cont progetto di è venuto meno.
Per le ragioni sopraesposte ritiene la Corte che l'assegno divorzile a carico del SInor ebba Pt_1
essere confermato nella misura attuale di euro 400 mensili oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat.
Le spese restano a carico dell'appellante in quanto parte appellata è rimasta contumace in giudizio.
Deve essere rigettata infine l'istanza di revoca dell'invio della sentenza di primo grado alla Guardia di Finanza come segnalazione stante l'incongruenza tra quanto dichiarato nella dichiarazione dei redditi e l'impegno economico assunto dal SInor on la separazione. Pt_1
p.q.m.
La Corte d'Appello,
Sezione Minorenni e Famiglia, rigetta l'appello proposto da contro nei confronti della sentenza Parte_1 Controparte_1
del Tribunale di Alessandria in data 16 gennaio 2024 che conferma.
Spese irripetibili.
Torino 11 luglio 2025
Il Presidente est.
Carmela Mascarello
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