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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 02/04/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 19/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. ED EST. Dott. Veronica Zanin GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 19 /2025 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. , e residente Parte_1 C.F._1 in Vaprio D'Agogna (NO) via Marconi nr. 42, elettivamente domiciliato in Novara Corso Cavour n. 11 presso lo studio dell'avv. GARONE GIANLUIGI, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
, nata ad [...] in data [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2
e residente in [...] corso Matteotti nr. 82, elettivamente domiciliato in Novara Corso Cavour n. 11 presso lo studio dell'avv. GARONE GIANLUIGI, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“* dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 29/06/1996, matrimonio iscritto nei registri di matrimonio del Comune di Oleggio, anno 1996, parte II, serie A, al nr. 25;
* dichiarare l'autosufficienza economica dei signri e prendendo atto e dichiarando che ogni Parte_1 Controparte_1 loro rapporto patrimoniale è già stato definito precedentemente al deposito del presente ricorso;
* dichiarare la perdita del cognome in capo alla signora;
Pt_1 Controparte_1
* ordinare al Comune di Oleggio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio”.
Per il P.M.:
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”. MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Oleggio in data Parte_1 Controparte_1
29/06/1996 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 25, parte II, Serie A, anno 1996. Dall'unione matrimoniale non sono nati figli. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 05/03/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Controparte_1 così provvede: 1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Oleggio in data 29/06/1996 da e con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Parte_1 Controparte_1 comune al n. 25, parte II, Serie A, anno 1996.
2. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
3. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Oleggio di provvedere alle incombenze di legge;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 21.3.2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott. Niccolò Bencini
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. ED EST. Dott. Veronica Zanin GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 19 /2025 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. , e residente Parte_1 C.F._1 in Vaprio D'Agogna (NO) via Marconi nr. 42, elettivamente domiciliato in Novara Corso Cavour n. 11 presso lo studio dell'avv. GARONE GIANLUIGI, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
, nata ad [...] in data [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2
e residente in [...] corso Matteotti nr. 82, elettivamente domiciliato in Novara Corso Cavour n. 11 presso lo studio dell'avv. GARONE GIANLUIGI, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“* dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 29/06/1996, matrimonio iscritto nei registri di matrimonio del Comune di Oleggio, anno 1996, parte II, serie A, al nr. 25;
* dichiarare l'autosufficienza economica dei signri e prendendo atto e dichiarando che ogni Parte_1 Controparte_1 loro rapporto patrimoniale è già stato definito precedentemente al deposito del presente ricorso;
* dichiarare la perdita del cognome in capo alla signora;
Pt_1 Controparte_1
* ordinare al Comune di Oleggio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio”.
Per il P.M.:
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”. MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Oleggio in data Parte_1 Controparte_1
29/06/1996 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 25, parte II, Serie A, anno 1996. Dall'unione matrimoniale non sono nati figli. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 05/03/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Controparte_1 così provvede: 1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Oleggio in data 29/06/1996 da e con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Parte_1 Controparte_1 comune al n. 25, parte II, Serie A, anno 1996.
2. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
3. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Oleggio di provvedere alle incombenze di legge;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 21.3.2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott. Niccolò Bencini
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