Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/05/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato,
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 6427/2017 R.G.A.C., promossa da:
(P.I.: ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del Presidente in carica e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro e domiciliata ex lege presso i suoi uffici in Catanzaro, via Gioacchino da Fiore, 34
- ATTRICE - OPPONENTE -
C o n t r o
(P.I.: ), in persona del Curatore Controparte_1 P.IVA_2
- CONVENUTA OPPOSTA - CONTUMACE
Avente ad oggetto: opposizione ad atto di precetto.
C o n c l u s i o n i
All'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in presenza, la Presidenza del
Consiglio – Dipartimento della Protezione Civile, in persona del Presidente in carica pro tempore, ha provveduto a specificare le proprie conclusioni come da verbale del
29.05.2024, domandando che la causa venisse assunta per la decisione previa concessione dei termini ordinari previsti per lo scambio degli atti defensionali conclusivi, mentre la convenuta è rimasta contumace.
Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia della società convenuta, la quale, nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, non ha inteso partecipare attivamente all'instaurato giudizio di merito.
Si tralasciano, per motivi di brevità espositiva, le questioni che hanno formato oggetto del contendere tra le odierne parti processuali, così per come poste a base dell'avanzata opposizione ad opera della Parte_1
.
[...]
Devesi, infatti, soffermare l'attenzione dello scrivente sulla circostanza che, nelle more del giudizio, l'adita Corte di Appello di Catanzaro (chiamata ad esaminare, tra le altre cose, l'appello mosso dallo stesso Ente precettato di cui in epigrafe avverso la sentenza che ha costituito il titolo esecutivo fondante l'impugnato precetto) ha disposto, proprio in accoglimento del sostenuto difetto di legittimazione passiva dell'odierno Ente debitore-opponente, la riforma sul punto, della sentenza di prime cure.
Non vi è dubbio che a tal proposito, la pronunciata riforma testé ribadita dell'azionato titolo esecutivo, che dell'impugnata intimazione di pagamento ne costituisce il necessario presupposto, non può non incidere sullo stesso potere di proseguire una qualsiasi (preannunciata) esecuzione.
Ciò che finisce, così, col determinare la cessazione della materia del contendere per intervenuta mancanza d'interesse a proseguire il giudizio nell'odierno processo ad opera del medesimo Ente opponente (cfr. Cass. civ. n. 20182/2018).
Quanto alle spese di lite, di cui parte opponente ha chiesto la liquidazione, reputa questo Tribunale, pur in condivisione delle deduzioni mosse a fondamento della proposta opposizione, in applicazione del principio della soccombenza virtuale (cfr.
Cass. n. 2719/2015 e n. 1005/2020), che la particolarità delle questioni trattate e l'avvicendamento nel tempo di diverse e contrastanti pronunce giurisprudenziali sul punto dibattuto, giustifichino la compensazione integrale delle spese di lite nel rapporto intercorrente con la parte creditrice, odierna contumace.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, nella contumacia della società Controparte_2 in qualità, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti contendenti.
Così deciso in Catanzaro il 26.5.2025
Il Giudice
(Dott. Aleardo Zangari Del Prato)