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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/01/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3857/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Silvia Bari- son, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3857/2023 promossa da
Parte_1
NONI ATTORE/I contro Controparte_1
[...] CP_2
Con l'avv. PIETRO ALOSI
GIUSEPPE ACCARDI Con l'avv. ANNALISA ROSETI e l'avv. ROSANNA CALVOSA CONVENUTO/I
Avente ad oggetto: responsabilità civile – altre ipotesi
Posta in decisione sulle conclusioni precisate per l'udienza del 28 novembre 2024
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato ritualmente notificato, ha con- Parte_1
venuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Venezia, , Controparte_1
1 Giuseppe CA e chiedendo la loro condanna in solido Controparte_3
al pagamento di 25.000,00 euro a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione all'onore e alla reputazione, causato dalla pubblicazione del libro “
[...]
ambizione, passione, visione”, oltre alla pubblicazione, a spese dei con- Parte_2
venuti e per almeno tre volte, della sentenza integrale sui quotidiani La Gazzetta dello Sport, Giornale di Sicilia, La Repubblica edizione di PA e sui siti Tuttomerca- toweb, Stadionew 24, Mediagol e I Love PA Calcio. Condannandosi inoltre i conve- nuti alla riparazione pecuniaria ai sensi dell'art. 12 della legge sulla stampa (l.
47/1948). Vinte le spese.
I convenuti, rispettivamente autore ( ) e intervistati Controparte_1 [...]
e del volume sub iudice, si costituivano in giu- Persona_1 Controparte_3
dizio, contestando la domanda e richiedendone il rigetto per infondatezza in fatto e in diritto invocando in particolare il proprio diritto di critica, legittimamente eser- citato nel caso di specie.
Dichiarate inammissibili le istanze istruttorie formulate dalle parti, il Giudice ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione e assegnato alle parti i termini di cui all'art. 189 co. 1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c. (nella formulazione successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 149/2022 ss.mm.ii.).
In data 28/11/2024, a seguito di discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. sulle seguenti conclusioni: per l'attrice “Nel merito: Accertarsi incidentalmente che il libro Controparte_4
ambizione, passione, visione” scritto da costituisce diffamazione a Controparte_1
mezzo stampa ai danni dell'attrice con particolare riferimento ai passaggi richiamati in narrativa.
Condannarsi pertanto i convenuti in solido tra loro al pagamento di tutti i danni patiti e patiendi dalla pubblicazione del predetto libro e dalla diffusione del suo contenuto con particolare riferi- mento al pregiudizio patito in termini di danno morale nella misura che viene equitativamente indicata in € 25.000,00 o in quella diversa somma che risulterà di giustizia. Ordinarsi la
2 pubblicazione, a spese dei convenuti, per almeno tre volte, della sentenza integrale sui quotidiani cartacei La Gazzetta dello Sport, Giornale di Sicilia, La Repubblica edizione di Pa- lermo, e sui siti Tuttomercatoweb, Stadionew 24, Mediagol e I Love PA Calcio.
Condannarsi i convenuti alla ulteriore riparazione pecuniaria ai sensi dell'art. 12 della legge sulla stampa. Con rifusione di spese e compensi di causa. In via istruttoria: Previa revoca/modifica dell'ordinanza 08.11.2023, disporsi la prova per testi capitolata dall'attrice nella seconda me- moria ex art. 171 ter, c.p.c. datata 29.06.2023, con i testi ivi indicati e con richiesta, nella denegata ipotesi di ammissione delle avverse istanze istruttorie, di abilitazione alla prova contraria con i testi già indicati e con altri da indicare. Dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove di controparte”; per i convenuti e “riportandosi alla comparsa di risposta CP_5 CP_6
del 5.5.2023 ed alle memorie ex art. 171 II e III termine c.p.c. ritenendo inammissibili, impro- ponibili e comunque infondate le domande proposte dall'attrice.
Con vittoria di spese e compensi da destinare in favore del … procuratore antistatario”; per il convenuto nessuno conclude nel termine ex art. art. 189, I co. CP_7
n. 1) c.p.c.
Prima dell'udienza erano state tempestivamente depositate da tutte le parti la com- parsa conclusionale e la memoria di replica di cui ai nn. 2) e 3) dell'art. 189 I co.
c.p.c.
*
La domanda attorea è infondata e va respinta. allega di aver subito un danno alla propria reputazione e al pro- Parte_1
prio onore a causa delle dichiarazioni diffamatorie rese dai convenuti nel libro in- titolato ambizione, passione, visione”, distribuito da Controparte_4 CP_8
Il testo, di cui è autore, è stato pubblicato nel 2022 si pro- Controparte_1
pone come un omaggio a già presidente del PA Calcio, Controparte_4
3 e riporta varie interviste a coloro che, a vario titolo, lo hanno affiancato in tale incarico.
Merita in primo luogo ricordare che, pacificamente, in data Controparte_4
“21.07.2002 rileva … il PA che aveva concluso il campionato di B in decima posizione.
Da Venezia sono in molti a seguire il Presidente a [...]… tra i quali CP_4 [...]
… il Presidente al termine della stagione 2003-2004 ottiene la promo- Parte_1 CP_4
zione in Serie A e in quell'occasione gli viene concessa la cittadinanza onoraria di PA per aver riportato dapprima la squadra in massima serie dopo 31 anni di assenza e poi nelle coppe europee… [Dopo alterne vicende, nel 2019 la squadra subisce dapprima] una penaliz- zazione … per illeciti amministrativi commessi dal 2014 al 2017 e … il 18.10.2019, il falli- mento dichiarato dal Tribunale di PA… [ era stata] assunta a far Parte_1
data dall'01.12.2002 con contratto di lavoro a tempo indeterminato …come “impiegata ammi- nistrativa” I livello … poi diventata “quadro” e quindi direttore amministrazione finanza e controllo con contratto depositato in Lega): in data 12.07.2018, su proposta dell'allora azionista di maggioranza, - che da quel momento non ha più fatto parte del CdA Controparte_4
dell' -, veniva nominata consigliere di amministrazione assieme Controparte_9
alla Signora e al Dott. nominato Presidente Parte_3 Controparte_3
del consiglio … a seguito delle dimissioni di quest'ultimo … del 23/26.07.2018 l'odierna attrice viene nominata il 09.08.2018 Presidente del Consiglio di Amministrazione … carica che rico- prirà fino al 20.12.2018 quando cesserà avendo, in precedenza, ceduto tutte le azioni CP_4
dell' alla società inglese Sport Capital Group Ltd (che le conferirà il Controparte_9
07.01.2019 nella nuova società denominata PA Football Club S.p.A.) la quale nominerà un proprio CdA in carica dal 20.12.2018 al 18.02.2019 data in cui la stessa società inglese, socio unico di cederà tutte le azioni alla odierna attrice (doc. 5 - 7): il Controparte_9
CdA dimissionario deliberava di nominare un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri di cui due amministratori nelle persone di e il primo Persona_2 Parte_1
quale Presidente del Consiglio di Amministrazione (doc. 8).
4 Quest'ultimo CdA rimane in carica circa due mesi e mezzo, fino al 03.05.2019, quando l'azio- nista unico cede l'intero pacchetto azionario a (dei Parte_1 Controparte_10
fratelli con contestuale nomina di un CdA espressione della nuova proprietà (doc. Persona_3
9). Il 4 luglio, però, il PA viene escluso dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di
Calcio Professionistiche (Covisoc) dal campionato di Serie B al quale avrebbe dovuto partecipare:
l'organo di controllo contesta alla nuova proprietà la mancata presentazione della fideiussione necessaria per l'iscrizione alla B, il mancato pagamento delle ultime tre mensilità ai calciatori, il mancato pagamento di vari debiti sportivi e una ricapitalizzazione per più di 8 milioni di euro con crediti non documentati (doc. 10).
Il 18.10.2019, come scritto in precedenza, il Tribunale di PA dichiara il fallimento della
(doc. 11). Controparte_9
L'01.02.2022 … muore Il 17.07.2022 viene presentato in un locale Controparte_4
della spiaggia di Mondello … il libro ambizione passione, vi- Controparte_4
sione” scritto da … autopubblicato dall'autore attraverso la piatta- Controparte_1
forma Kindle … di … – è un “omaggio” alla memoria di a CP_8 Controparte_4
pochi mesi dalla sua scomparsa, una raccolta di testimonianze … e aneddoti di … direttori sportivi, allenatori, tra cui , collaboratori, [come il commercialista] … Persona_4
calciatori, illustri tifosi” (atto di citazione, passim). Controparte_3
Parte attrice espone tuttavia che nel libro – intervista de quo sarebbero stati riportati sul suo conto fatti non aderenti alla realtà e che ne ritraggono in modo distorto le capacità professionali.
In particolare, l'autore non avrebbe adeguatamente prestato attenzione alle fonti e alla veridicità delle dichiarazioni riportate;
gli intervistati, per altro verso, avrebbero falsamente dipinto la figura di parte attrice.
Nello specifico, con riferimento alle affermazioni di è stato Controparte_3
evidenziato che questi ha definito come persona “non adeguata” Parte_1
al ruolo di “addetta amministrativa”, così svalutando tanto le competenze sostanziali,
5 quanto il rilievo formale, invero apicale, degli incarichi dalla stessa ricoperti anche come direttrice amministrativa, consigliere di amministrazione e presidente del consiglio di amministrazione.
Lo stesso ha inoltre affermato che non era in grado di “valutare Parte_1
un'operazione societaria tenuto conto delle sue carenze” e che la stessa “aveva il dovere di controllare i costi. E i costi non erano controllati. La signora non ha voluto Pt_1 Parte_1
che facessi io i controlli dei conti in azienda. E così mi sono dimesso. Non è certo questo il motivo del fallimento, ma una maggiore oculatezza avrebbe certamente aiutato”.
Il riferimento, poi, al fatto che abbia “tradito” ccentuerebbe l'effetto Persona_5
– asseritamente voluto – di mortificare le qualità di non solo sotto il Parte_1
profilo professionale, ma anche sotto quello personale.
Parimenti diffamatorie sarebbero le dichiarazioni rese da Giuseppe CA che, intervistato, ha affermato che “dovrebbe farsi un esame di coscienza” Parte_1
dal momento che, resasi conto che il fondo l'avrebbe “tagliata fuori dal futuro del
PA calcio”, avrebbe prioritariamente perseguito i propri interessi non portando a compimento un'importante trattativa per la cessione del club a York Capital.
Infine, , non solo non avrebbe verificato l'attendibilità di Controparte_1
quanto espresso dai suoi intervistati, riportando acriticamente le loro affermazioni nel libro di cui è autore, ma avrebbe egli stesso offeso la reputazione di parte attrice raccontando che “i bene informati” sono a conoscenza di un “accordo con Persona_3
che parlava di un riconoscimento di tre milioni in caso di Serie A e uno in caso di B”. Ancora una volta, si vorrebbe far emergere la scarsa serietà professionale di Parte_1
nonché il mero perseguimento di tornaconti personali.
[...]
Ebbene, per parte attrice, quanto riportato nel libro “ ambizione, Controparte_4
passione, visione” avrebbe leso la sua reputazione acquisita in trent'anni di impegno professionale e dedizione personale a comportando per lei sia un disa- CP_4
gio personale e sociale che le impedisce di vivere serenamente la quotidianità, sia
6 difficoltà nel reperire nuove attività lavorative nei settori di competenza e acquisita professionalità.
Ritiene nondimeno il Tribunale che tanto dal punto di vista letterale, quanto dal punto di vista contenutistico le affermazioni pubblicate nel libro di Controparte_1
non integrino la dedotta diffamazione.
[...]
Non possono infatti ritenersi superati i limiti del diritto di critica che integra la causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. in rel. art. 2059 c.c. escludendo il carat- tere non iure della condotta.
Il diritto di critica consiste nell'espressione di giudizi o opinioni su fatti e trova il suo fondamento dall'art. 21 Cost. che riconosce la libertà di manifestazione del pensiero, esercitabile mediante la parola, lo scritto, o qualsiasi altro mezzo di dif- fusione.
Tale diritto può essere esercitato da chiunque ed è soggetto a giudizio di bilancia- mento col diritto all'onore e alla reputazione, sul quale può prevalere a condizione che siano rispettati i seguenti limiti: la pertinenza, la continenza e la verità.
L'indagine sul rispetto di questi ultimi va effettuata tenuto conto della peculiarità della critica rispetto alla cronaca.
In generale, in diritto all'integrità morale – che rinviene il suo fondamento costitu- zionale nell'art. 2 della Carta Fondamentale (oltre che in numerose fonti sovranna- zionali, tra cui l'art. 12 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo o l'art. 10 C.E.D.U.) – si confronta con quello, di pari rango, alla libera manifestazione del pensiero, riconosciuto e garantito dall'art. 21 Cost. e dall'art. 10 C.E.D.U.
In questo ambito la giurisprudenza ha individuato alcuni criteri, dotati ormai di una certa stabilità, all'insegna dei quali va condotto il bilanciamento tra i diversi valori coinvolti. Si tratta, infatti, di compiere una valutazione ex post ed in concreto gui- data dalla correttezza che – analogamente a quanto avviene per l'abuso del diritto
– pone in risalto gli interessi contrapposti e la legittimità o meno del sacrificio
7 dell'uno a vantaggio dell'altro e impone un apprezzamento della serietà del pregiu- dizio in rapporto alla sua incidenza nel nucleo essenziale del diritto leso.
In particolare, il diritto di critica consiste nell'esposizione di un giudizio necessa- riamente soggettivo su un fatto: questo deve essere rappresentato in modo (almeno
“putativamente” fedele, come si dirà infra) mentre il primo, nel momento in cui si distacca dalla mera narrazione per sostanziarsi in “opinione” – di dover rispondere ad un criterio di pura obiettività (cfr. Cass. Civ., Sez II, ord. n. 4955/2024; Cass.
Civ., Sez. III, ord. 29669/2024), la quale come detto governa “solo” il riferimento ai fatti.
Ne deriva che il vaglio sulla legittimità della condotta va effettuato caso per caso, tenendo conto dell'interesse al racconto, anche solo in capo alla specifica categoria di soggetti cui esso si indirizza (pertinenza); dei requisiti minimi di forma esposi- tiva, che nel caso della critica potrebbe essere anche più colorita e pungente (con- tinenza) e della corrispondenza tra fatti accaduti e quelli presi a riferimento per formulare l'opinione dell'autore della critica (veridicità).
Nel caso concreto le affermazioni rese dai convenuti appaiono contenute entro il perimetro della legittimità definito da tali limiti.
Sotto il profilo letterale esse non oltrepassano i limiti infatti la tollerabilità espres- siva, non essendo state utilizzate, per esempio, espressioni volgari;
sotto il profilo della pertinenza attengono ad argomenti di interesse per il pubblico di settore, in- teressato alla storia del PA Calcio e ai suoi protagonisti;
sotto il profilo della corrispondenza fra realtà e narrazione, corrispondono ad una verità ragionevol- mente putativa.
A tale ultimo proposito, va chiarito che l'accertamento sulla verità putativa dei fatti commentati esonera l'autore della critica da responsabilità civile ogniqualvolta i fatti, nel momento in cui sono stati appresi dall'autore, apparivano verosimili o
8 comunque non manifestamente implausibili (cfr. e pluribus recentemente Cass. Civ., ord. Sez. III, n. 29222/2024).
Alla luce di tali premesse va innanzitutto esaminata la posizione di CP_11
la falsità delle cui affermazioni allegata ex adverso va scrutinata accertandone
[...]
la corrispondenza con una realtà ragionevolmente plausibile, coerente con quanto da lui soggettivamente percepito.
Le dichiarazioni critiche rese dal commercialista convenuto nei confronti di
[...]
non esorbitano, a ben vedere, dalla verità putativa. Ciò emerge, in Persona_6
particolare, dalla circostanza che le opinioni contenute nel libro coincidono con quelle già precedentemente rese note nella corrispondenza e-mail intercorsa con dalla quale si evince che la ragione delle dimissioni dello stesso Persona_5 [...]
era stata anche l'assenza di una collaborazione costruttiva con Persona_7
(doc. 3 conv. . Parte_1 CP_3
L'inconciliabilità di vedute con parte attrice ha dunque radici lontane e quanto af- fermato nel testo pubblicato è solo conferma della percezione della realtà manife- stata già negli anni precedenti dal convenuto.
Va peraltro considerato che le S.U. della C.F.A. hanno ritenuto che “la gestione eco- nomica della società è stata in strutturale squilibrio con costi nettamente superiori ai ricavi” e che “le risultanze disastrose del conto economico del bilancio al 30 giugno 2019 trovano origine senza dubbio nella struttura dei costi e dei ricavi definita all'inizio della stagione 2018/2019 dagli amministratori in carica nella estate 2018 e riferibili alla gestione diretta e indiretta del sig.
. Persona_5
Ciò ha comportato l'irrogazione di sanzioni inibitorie tanto nei confronti di
[...]
(per due anni e tre mesi), quanto nei confronti di Persona_6 CP_11
(per un anno) (doc. 48 att.).
[...]
Da quanto sopra evidenziato emerge, in definitiva, che le dichiarazioni di CP_3
di cui al testo pubblicato rispecchiano un punto di vista soggettivo in
[...]
9 linea con una situazione di fatto senz'altro critica in relazione alla gestione econo- mica della società.
È indispensabile considerare, oltretutto, che per ammissione dello stesso CP_3
“non è certo questo il motivo del fallimento” - cioè i mancati controlli per
[...]
volere di “ma una maggiore oculatezza avrebbe certamente aiutato”. Parte_1
È altresì rispettato il principio della pertinenza poiché le dichiarazioni espresse sono senz'altro di interesse per chi negli anni ha seguito la storia della squadra di calcio siciliana.
Con riferimento alla continenza si osserva che, per orientamento consolidato della
Suprema Corte, “in tema di diffamazione, il requisito della continenza postula una forma espositiva corretta della critica rivolta – e cioè strettamente funzionale alla finalità di disapprova- zione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione – ma non vieta l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella ma- nifestazione del pensiero critico, in quanto non hanno adeguati equivalenti” (Cass. Pen., Sez.
V, sent. 31669/2015).
Nel caso di specie i toni e le espressioni utilizzate non esorbitano in alcun modo i limiti di tollerabilità espositiva, non riportano turpiloqui e non consistono in un attacco personale mediante utilizzo di una terminologia con valenza dispregiativa nell'uso comune.
Alla luce di quanto esposto va esclusa, in capo a la configu- Controparte_3
rabilità di alcuna condotta diffamatoria.
Lo stesso può ritenersi per le dichiarazioni di Giuseppe CA, che ha svolto il ruolo di intermediario per l'acquisto del PA da parte di York Capital, fondo statunitense.
In occasione dell'intervista riportata nel volume di , Controparte_1 [...]
ha affermato che le trattative non sarebbero giunte a buon esito a Persona_1
causa della estemporanea vendita dell ad dei fratelli CP_9 CP_12
10 , voluta da la quale avrebbe agito perseguendo Persona_3 Parte_1
interessi personali.
Parte attrice, al fine di evidenziare la falsità dell'opinione espressa, rileva la con- traddittorietà di tale affermazione con quanto dallo stesso Giuseppe CA di- chiarato in un'intervista resa nel 2019, in occasione della quale avrebbe attribuito l'insuccesso dell'affare con York Capital all'assenza di accordo su una clausola del contratto.
Ebbene, dalla corrispondenza intercorsa col legale di York Capital il 19 aprile 2019 si evince che le trattative per l'acquisto si trovavano effettivamente ad uno stato avanzato e, sebbene fossero oggetto di discussione taluni profili contrattuali con- troversi, nessuna delle parti aveva manifestato la volontà di abbandonarle (doc. 23 att.).
È pertanto ragionevole ritenere che Giuseppe CA si aspettasse di addivenire alla cessione a York capital, poi impedita dalla vendita ad da parte di CP_12 [...]
dopo appena pochi giorni, il 24 aprile 2019. Parte_1
Anche con riferimento alle dichiarazioni di Giuseppe CA si ritiene dunque che il parametro della verità, in termini di verità putativa ragionevolmente plausibile, sia stato rispettato, soprattutto se si considera la presenza di incisi (es. “a mio modo di vedere”) volti a ribadire la manifestazione di un personale punto di vista.
Ugualmente si osserva che, viste le dichiarazioni relative a vicende di interesse co- mune per il pubblico calcistico e l'utilizzo di un vocabolario entro i limiti della libertà espressiva ammissibile, sono altresì rispettati il parametro della pertinenza e quello della continenza.
Alla luce di quanto esposto si ritiene che, in ultimo, anche la condotta di
[...]
, autore del libro, non sia qualificabile in termini di diffamazione, CP_1
essendosi limitata a riportare dichiarazioni coerenti con il legittimo esercizio del
11 diritto di critica, che può pure estendersi alla sua personale affermazione circa la vicenda della cessione ai fratelli . Persona_3
Il libro pubblicato contiene solo minime e sporadiche considerazioni specifica- mente rivolte alla persona di trattandosi di un testo che, nel Parte_1
complesso, nasce con l'intento di rendere omaggio alla figura di Persona_5
Non è dunque una pubblicazione incentrata sulle vicende di parte attrice, il che consente, a maggior ragione, di escludere la natura diffamatoria delle espressioni richiamate.
Ad abundantiam quanto al profilo del danno non patrimoniale dedotto da parte at- trice occorre ricordare che se per costante giurisprudenza “il pregiudizio all'onore e alla reputazione non è in re ipsa, ma deve essere oggetto di allegazione e prova” (cfr. e pluribus
Cass. Civ., Sez. VI -3, ord. n. 8861/2021), nel caso di specie tale onere non è stato assolto, essendosi parte attrice limitata ad affermare la sussistenza di generici danni morali e di danni – a ben vedere, parimenti indeterminati – dovuti all'impossibilità di una propria ricollocazione lavorativa dopo la pubblicazione de qua.
Tali pregiudizi, come detto, non sono provati, né lo è il nesso causale con l'inoc- cupazione dell'attrice, ben potendo la sua mancata ricollocazione professionale di- pendere dalla sopra richiamata sanzione irrogatale dalla giustizia sportiva.
Ribadita l'inammissibilità delle prove orali in quanto documentali, generiche e va- lutative, alla luce di quanto sopra esposto e argomentato, vista l'assenza di una condotta diffamatoria, sono assorbite le ulteriori domande proposte da parte at- trice, in particolare la condanna alla riparazione pecuniaria ex art 12 l. stampa e la pubblicazione della sentenza su quotidiani cartacei.
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto del pregio dell'attività prestata, della natura e della mo- desta difficoltà della causa, oltre che valore del quantum disputatum e – quanto ai convenuti e – con aumento per la Controparte_13 Controparte_3
12 presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale e distrazione in favore del loro difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta integralmente le domande pro- poste da Parte_1
condanna a rimborsare a favore di e Parte_1 Controparte_1
in solido tra loro, spese processuali che liquida in comples- Controparte_3
sivi euro 6.600,10, di cui 919,00 euro per la fase di studio della controversia, 777,00 euro per la fase introduttiva del giudizio, 1.680,00 euro per la fase istruttoria e/o di trattazione, 1.701,00 per la fase decisionale, 1523,10 per l'aumento ex art. 4 co.
2 D.M. 55/2014, oltre al 15% per spese generali, a IVA e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
condanna a rimborsare, a favore di Giuseppe CA, spese Parte_1
processuali che liquida in complessivi euro 5.077,00, di cui 919,00 euro per la fase di studio della controversia, 777,00 euro per la fase introduttiva del giudizio,
1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, 1.701,00 per la fase decisionale,
2014), oltre al 15% per spese generali oltre IVA e C.P.A. come per legge.
13 Così deciso in data 9 gennaio 2025 dal Tribunale di Venezia.
IL GIUDICE dott. Silvia Barison
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott. ssa Alessandra M. Balsano – Magistrato Ordinario in Tirocinio
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Silvia Bari- son, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3857/2023 promossa da
Parte_1
NONI ATTORE/I contro Controparte_1
[...] CP_2
Con l'avv. PIETRO ALOSI
GIUSEPPE ACCARDI Con l'avv. ANNALISA ROSETI e l'avv. ROSANNA CALVOSA CONVENUTO/I
Avente ad oggetto: responsabilità civile – altre ipotesi
Posta in decisione sulle conclusioni precisate per l'udienza del 28 novembre 2024
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato ritualmente notificato, ha con- Parte_1
venuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Venezia, , Controparte_1
1 Giuseppe CA e chiedendo la loro condanna in solido Controparte_3
al pagamento di 25.000,00 euro a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione all'onore e alla reputazione, causato dalla pubblicazione del libro “
[...]
ambizione, passione, visione”, oltre alla pubblicazione, a spese dei con- Parte_2
venuti e per almeno tre volte, della sentenza integrale sui quotidiani La Gazzetta dello Sport, Giornale di Sicilia, La Repubblica edizione di PA e sui siti Tuttomerca- toweb, Stadionew 24, Mediagol e I Love PA Calcio. Condannandosi inoltre i conve- nuti alla riparazione pecuniaria ai sensi dell'art. 12 della legge sulla stampa (l.
47/1948). Vinte le spese.
I convenuti, rispettivamente autore ( ) e intervistati Controparte_1 [...]
e del volume sub iudice, si costituivano in giu- Persona_1 Controparte_3
dizio, contestando la domanda e richiedendone il rigetto per infondatezza in fatto e in diritto invocando in particolare il proprio diritto di critica, legittimamente eser- citato nel caso di specie.
Dichiarate inammissibili le istanze istruttorie formulate dalle parti, il Giudice ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione e assegnato alle parti i termini di cui all'art. 189 co. 1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c. (nella formulazione successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 149/2022 ss.mm.ii.).
In data 28/11/2024, a seguito di discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. sulle seguenti conclusioni: per l'attrice “Nel merito: Accertarsi incidentalmente che il libro Controparte_4
ambizione, passione, visione” scritto da costituisce diffamazione a Controparte_1
mezzo stampa ai danni dell'attrice con particolare riferimento ai passaggi richiamati in narrativa.
Condannarsi pertanto i convenuti in solido tra loro al pagamento di tutti i danni patiti e patiendi dalla pubblicazione del predetto libro e dalla diffusione del suo contenuto con particolare riferi- mento al pregiudizio patito in termini di danno morale nella misura che viene equitativamente indicata in € 25.000,00 o in quella diversa somma che risulterà di giustizia. Ordinarsi la
2 pubblicazione, a spese dei convenuti, per almeno tre volte, della sentenza integrale sui quotidiani cartacei La Gazzetta dello Sport, Giornale di Sicilia, La Repubblica edizione di Pa- lermo, e sui siti Tuttomercatoweb, Stadionew 24, Mediagol e I Love PA Calcio.
Condannarsi i convenuti alla ulteriore riparazione pecuniaria ai sensi dell'art. 12 della legge sulla stampa. Con rifusione di spese e compensi di causa. In via istruttoria: Previa revoca/modifica dell'ordinanza 08.11.2023, disporsi la prova per testi capitolata dall'attrice nella seconda me- moria ex art. 171 ter, c.p.c. datata 29.06.2023, con i testi ivi indicati e con richiesta, nella denegata ipotesi di ammissione delle avverse istanze istruttorie, di abilitazione alla prova contraria con i testi già indicati e con altri da indicare. Dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove di controparte”; per i convenuti e “riportandosi alla comparsa di risposta CP_5 CP_6
del 5.5.2023 ed alle memorie ex art. 171 II e III termine c.p.c. ritenendo inammissibili, impro- ponibili e comunque infondate le domande proposte dall'attrice.
Con vittoria di spese e compensi da destinare in favore del … procuratore antistatario”; per il convenuto nessuno conclude nel termine ex art. art. 189, I co. CP_7
n. 1) c.p.c.
Prima dell'udienza erano state tempestivamente depositate da tutte le parti la com- parsa conclusionale e la memoria di replica di cui ai nn. 2) e 3) dell'art. 189 I co.
c.p.c.
*
La domanda attorea è infondata e va respinta. allega di aver subito un danno alla propria reputazione e al pro- Parte_1
prio onore a causa delle dichiarazioni diffamatorie rese dai convenuti nel libro in- titolato ambizione, passione, visione”, distribuito da Controparte_4 CP_8
Il testo, di cui è autore, è stato pubblicato nel 2022 si pro- Controparte_1
pone come un omaggio a già presidente del PA Calcio, Controparte_4
3 e riporta varie interviste a coloro che, a vario titolo, lo hanno affiancato in tale incarico.
Merita in primo luogo ricordare che, pacificamente, in data Controparte_4
“21.07.2002 rileva … il PA che aveva concluso il campionato di B in decima posizione.
Da Venezia sono in molti a seguire il Presidente a [...]… tra i quali CP_4 [...]
… il Presidente al termine della stagione 2003-2004 ottiene la promo- Parte_1 CP_4
zione in Serie A e in quell'occasione gli viene concessa la cittadinanza onoraria di PA per aver riportato dapprima la squadra in massima serie dopo 31 anni di assenza e poi nelle coppe europee… [Dopo alterne vicende, nel 2019 la squadra subisce dapprima] una penaliz- zazione … per illeciti amministrativi commessi dal 2014 al 2017 e … il 18.10.2019, il falli- mento dichiarato dal Tribunale di PA… [ era stata] assunta a far Parte_1
data dall'01.12.2002 con contratto di lavoro a tempo indeterminato …come “impiegata ammi- nistrativa” I livello … poi diventata “quadro” e quindi direttore amministrazione finanza e controllo con contratto depositato in Lega): in data 12.07.2018, su proposta dell'allora azionista di maggioranza, - che da quel momento non ha più fatto parte del CdA Controparte_4
dell' -, veniva nominata consigliere di amministrazione assieme Controparte_9
alla Signora e al Dott. nominato Presidente Parte_3 Controparte_3
del consiglio … a seguito delle dimissioni di quest'ultimo … del 23/26.07.2018 l'odierna attrice viene nominata il 09.08.2018 Presidente del Consiglio di Amministrazione … carica che rico- prirà fino al 20.12.2018 quando cesserà avendo, in precedenza, ceduto tutte le azioni CP_4
dell' alla società inglese Sport Capital Group Ltd (che le conferirà il Controparte_9
07.01.2019 nella nuova società denominata PA Football Club S.p.A.) la quale nominerà un proprio CdA in carica dal 20.12.2018 al 18.02.2019 data in cui la stessa società inglese, socio unico di cederà tutte le azioni alla odierna attrice (doc. 5 - 7): il Controparte_9
CdA dimissionario deliberava di nominare un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri di cui due amministratori nelle persone di e il primo Persona_2 Parte_1
quale Presidente del Consiglio di Amministrazione (doc. 8).
4 Quest'ultimo CdA rimane in carica circa due mesi e mezzo, fino al 03.05.2019, quando l'azio- nista unico cede l'intero pacchetto azionario a (dei Parte_1 Controparte_10
fratelli con contestuale nomina di un CdA espressione della nuova proprietà (doc. Persona_3
9). Il 4 luglio, però, il PA viene escluso dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di
Calcio Professionistiche (Covisoc) dal campionato di Serie B al quale avrebbe dovuto partecipare:
l'organo di controllo contesta alla nuova proprietà la mancata presentazione della fideiussione necessaria per l'iscrizione alla B, il mancato pagamento delle ultime tre mensilità ai calciatori, il mancato pagamento di vari debiti sportivi e una ricapitalizzazione per più di 8 milioni di euro con crediti non documentati (doc. 10).
Il 18.10.2019, come scritto in precedenza, il Tribunale di PA dichiara il fallimento della
(doc. 11). Controparte_9
L'01.02.2022 … muore Il 17.07.2022 viene presentato in un locale Controparte_4
della spiaggia di Mondello … il libro ambizione passione, vi- Controparte_4
sione” scritto da … autopubblicato dall'autore attraverso la piatta- Controparte_1
forma Kindle … di … – è un “omaggio” alla memoria di a CP_8 Controparte_4
pochi mesi dalla sua scomparsa, una raccolta di testimonianze … e aneddoti di … direttori sportivi, allenatori, tra cui , collaboratori, [come il commercialista] … Persona_4
calciatori, illustri tifosi” (atto di citazione, passim). Controparte_3
Parte attrice espone tuttavia che nel libro – intervista de quo sarebbero stati riportati sul suo conto fatti non aderenti alla realtà e che ne ritraggono in modo distorto le capacità professionali.
In particolare, l'autore non avrebbe adeguatamente prestato attenzione alle fonti e alla veridicità delle dichiarazioni riportate;
gli intervistati, per altro verso, avrebbero falsamente dipinto la figura di parte attrice.
Nello specifico, con riferimento alle affermazioni di è stato Controparte_3
evidenziato che questi ha definito come persona “non adeguata” Parte_1
al ruolo di “addetta amministrativa”, così svalutando tanto le competenze sostanziali,
5 quanto il rilievo formale, invero apicale, degli incarichi dalla stessa ricoperti anche come direttrice amministrativa, consigliere di amministrazione e presidente del consiglio di amministrazione.
Lo stesso ha inoltre affermato che non era in grado di “valutare Parte_1
un'operazione societaria tenuto conto delle sue carenze” e che la stessa “aveva il dovere di controllare i costi. E i costi non erano controllati. La signora non ha voluto Pt_1 Parte_1
che facessi io i controlli dei conti in azienda. E così mi sono dimesso. Non è certo questo il motivo del fallimento, ma una maggiore oculatezza avrebbe certamente aiutato”.
Il riferimento, poi, al fatto che abbia “tradito” ccentuerebbe l'effetto Persona_5
– asseritamente voluto – di mortificare le qualità di non solo sotto il Parte_1
profilo professionale, ma anche sotto quello personale.
Parimenti diffamatorie sarebbero le dichiarazioni rese da Giuseppe CA che, intervistato, ha affermato che “dovrebbe farsi un esame di coscienza” Parte_1
dal momento che, resasi conto che il fondo l'avrebbe “tagliata fuori dal futuro del
PA calcio”, avrebbe prioritariamente perseguito i propri interessi non portando a compimento un'importante trattativa per la cessione del club a York Capital.
Infine, , non solo non avrebbe verificato l'attendibilità di Controparte_1
quanto espresso dai suoi intervistati, riportando acriticamente le loro affermazioni nel libro di cui è autore, ma avrebbe egli stesso offeso la reputazione di parte attrice raccontando che “i bene informati” sono a conoscenza di un “accordo con Persona_3
che parlava di un riconoscimento di tre milioni in caso di Serie A e uno in caso di B”. Ancora una volta, si vorrebbe far emergere la scarsa serietà professionale di Parte_1
nonché il mero perseguimento di tornaconti personali.
[...]
Ebbene, per parte attrice, quanto riportato nel libro “ ambizione, Controparte_4
passione, visione” avrebbe leso la sua reputazione acquisita in trent'anni di impegno professionale e dedizione personale a comportando per lei sia un disa- CP_4
gio personale e sociale che le impedisce di vivere serenamente la quotidianità, sia
6 difficoltà nel reperire nuove attività lavorative nei settori di competenza e acquisita professionalità.
Ritiene nondimeno il Tribunale che tanto dal punto di vista letterale, quanto dal punto di vista contenutistico le affermazioni pubblicate nel libro di Controparte_1
non integrino la dedotta diffamazione.
[...]
Non possono infatti ritenersi superati i limiti del diritto di critica che integra la causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. in rel. art. 2059 c.c. escludendo il carat- tere non iure della condotta.
Il diritto di critica consiste nell'espressione di giudizi o opinioni su fatti e trova il suo fondamento dall'art. 21 Cost. che riconosce la libertà di manifestazione del pensiero, esercitabile mediante la parola, lo scritto, o qualsiasi altro mezzo di dif- fusione.
Tale diritto può essere esercitato da chiunque ed è soggetto a giudizio di bilancia- mento col diritto all'onore e alla reputazione, sul quale può prevalere a condizione che siano rispettati i seguenti limiti: la pertinenza, la continenza e la verità.
L'indagine sul rispetto di questi ultimi va effettuata tenuto conto della peculiarità della critica rispetto alla cronaca.
In generale, in diritto all'integrità morale – che rinviene il suo fondamento costitu- zionale nell'art. 2 della Carta Fondamentale (oltre che in numerose fonti sovranna- zionali, tra cui l'art. 12 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo o l'art. 10 C.E.D.U.) – si confronta con quello, di pari rango, alla libera manifestazione del pensiero, riconosciuto e garantito dall'art. 21 Cost. e dall'art. 10 C.E.D.U.
In questo ambito la giurisprudenza ha individuato alcuni criteri, dotati ormai di una certa stabilità, all'insegna dei quali va condotto il bilanciamento tra i diversi valori coinvolti. Si tratta, infatti, di compiere una valutazione ex post ed in concreto gui- data dalla correttezza che – analogamente a quanto avviene per l'abuso del diritto
– pone in risalto gli interessi contrapposti e la legittimità o meno del sacrificio
7 dell'uno a vantaggio dell'altro e impone un apprezzamento della serietà del pregiu- dizio in rapporto alla sua incidenza nel nucleo essenziale del diritto leso.
In particolare, il diritto di critica consiste nell'esposizione di un giudizio necessa- riamente soggettivo su un fatto: questo deve essere rappresentato in modo (almeno
“putativamente” fedele, come si dirà infra) mentre il primo, nel momento in cui si distacca dalla mera narrazione per sostanziarsi in “opinione” – di dover rispondere ad un criterio di pura obiettività (cfr. Cass. Civ., Sez II, ord. n. 4955/2024; Cass.
Civ., Sez. III, ord. 29669/2024), la quale come detto governa “solo” il riferimento ai fatti.
Ne deriva che il vaglio sulla legittimità della condotta va effettuato caso per caso, tenendo conto dell'interesse al racconto, anche solo in capo alla specifica categoria di soggetti cui esso si indirizza (pertinenza); dei requisiti minimi di forma esposi- tiva, che nel caso della critica potrebbe essere anche più colorita e pungente (con- tinenza) e della corrispondenza tra fatti accaduti e quelli presi a riferimento per formulare l'opinione dell'autore della critica (veridicità).
Nel caso concreto le affermazioni rese dai convenuti appaiono contenute entro il perimetro della legittimità definito da tali limiti.
Sotto il profilo letterale esse non oltrepassano i limiti infatti la tollerabilità espres- siva, non essendo state utilizzate, per esempio, espressioni volgari;
sotto il profilo della pertinenza attengono ad argomenti di interesse per il pubblico di settore, in- teressato alla storia del PA Calcio e ai suoi protagonisti;
sotto il profilo della corrispondenza fra realtà e narrazione, corrispondono ad una verità ragionevol- mente putativa.
A tale ultimo proposito, va chiarito che l'accertamento sulla verità putativa dei fatti commentati esonera l'autore della critica da responsabilità civile ogniqualvolta i fatti, nel momento in cui sono stati appresi dall'autore, apparivano verosimili o
8 comunque non manifestamente implausibili (cfr. e pluribus recentemente Cass. Civ., ord. Sez. III, n. 29222/2024).
Alla luce di tali premesse va innanzitutto esaminata la posizione di CP_11
la falsità delle cui affermazioni allegata ex adverso va scrutinata accertandone
[...]
la corrispondenza con una realtà ragionevolmente plausibile, coerente con quanto da lui soggettivamente percepito.
Le dichiarazioni critiche rese dal commercialista convenuto nei confronti di
[...]
non esorbitano, a ben vedere, dalla verità putativa. Ciò emerge, in Persona_6
particolare, dalla circostanza che le opinioni contenute nel libro coincidono con quelle già precedentemente rese note nella corrispondenza e-mail intercorsa con dalla quale si evince che la ragione delle dimissioni dello stesso Persona_5 [...]
era stata anche l'assenza di una collaborazione costruttiva con Persona_7
(doc. 3 conv. . Parte_1 CP_3
L'inconciliabilità di vedute con parte attrice ha dunque radici lontane e quanto af- fermato nel testo pubblicato è solo conferma della percezione della realtà manife- stata già negli anni precedenti dal convenuto.
Va peraltro considerato che le S.U. della C.F.A. hanno ritenuto che “la gestione eco- nomica della società è stata in strutturale squilibrio con costi nettamente superiori ai ricavi” e che “le risultanze disastrose del conto economico del bilancio al 30 giugno 2019 trovano origine senza dubbio nella struttura dei costi e dei ricavi definita all'inizio della stagione 2018/2019 dagli amministratori in carica nella estate 2018 e riferibili alla gestione diretta e indiretta del sig.
. Persona_5
Ciò ha comportato l'irrogazione di sanzioni inibitorie tanto nei confronti di
[...]
(per due anni e tre mesi), quanto nei confronti di Persona_6 CP_11
(per un anno) (doc. 48 att.).
[...]
Da quanto sopra evidenziato emerge, in definitiva, che le dichiarazioni di CP_3
di cui al testo pubblicato rispecchiano un punto di vista soggettivo in
[...]
9 linea con una situazione di fatto senz'altro critica in relazione alla gestione econo- mica della società.
È indispensabile considerare, oltretutto, che per ammissione dello stesso CP_3
“non è certo questo il motivo del fallimento” - cioè i mancati controlli per
[...]
volere di “ma una maggiore oculatezza avrebbe certamente aiutato”. Parte_1
È altresì rispettato il principio della pertinenza poiché le dichiarazioni espresse sono senz'altro di interesse per chi negli anni ha seguito la storia della squadra di calcio siciliana.
Con riferimento alla continenza si osserva che, per orientamento consolidato della
Suprema Corte, “in tema di diffamazione, il requisito della continenza postula una forma espositiva corretta della critica rivolta – e cioè strettamente funzionale alla finalità di disapprova- zione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione – ma non vieta l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella ma- nifestazione del pensiero critico, in quanto non hanno adeguati equivalenti” (Cass. Pen., Sez.
V, sent. 31669/2015).
Nel caso di specie i toni e le espressioni utilizzate non esorbitano in alcun modo i limiti di tollerabilità espositiva, non riportano turpiloqui e non consistono in un attacco personale mediante utilizzo di una terminologia con valenza dispregiativa nell'uso comune.
Alla luce di quanto esposto va esclusa, in capo a la configu- Controparte_3
rabilità di alcuna condotta diffamatoria.
Lo stesso può ritenersi per le dichiarazioni di Giuseppe CA, che ha svolto il ruolo di intermediario per l'acquisto del PA da parte di York Capital, fondo statunitense.
In occasione dell'intervista riportata nel volume di , Controparte_1 [...]
ha affermato che le trattative non sarebbero giunte a buon esito a Persona_1
causa della estemporanea vendita dell ad dei fratelli CP_9 CP_12
10 , voluta da la quale avrebbe agito perseguendo Persona_3 Parte_1
interessi personali.
Parte attrice, al fine di evidenziare la falsità dell'opinione espressa, rileva la con- traddittorietà di tale affermazione con quanto dallo stesso Giuseppe CA di- chiarato in un'intervista resa nel 2019, in occasione della quale avrebbe attribuito l'insuccesso dell'affare con York Capital all'assenza di accordo su una clausola del contratto.
Ebbene, dalla corrispondenza intercorsa col legale di York Capital il 19 aprile 2019 si evince che le trattative per l'acquisto si trovavano effettivamente ad uno stato avanzato e, sebbene fossero oggetto di discussione taluni profili contrattuali con- troversi, nessuna delle parti aveva manifestato la volontà di abbandonarle (doc. 23 att.).
È pertanto ragionevole ritenere che Giuseppe CA si aspettasse di addivenire alla cessione a York capital, poi impedita dalla vendita ad da parte di CP_12 [...]
dopo appena pochi giorni, il 24 aprile 2019. Parte_1
Anche con riferimento alle dichiarazioni di Giuseppe CA si ritiene dunque che il parametro della verità, in termini di verità putativa ragionevolmente plausibile, sia stato rispettato, soprattutto se si considera la presenza di incisi (es. “a mio modo di vedere”) volti a ribadire la manifestazione di un personale punto di vista.
Ugualmente si osserva che, viste le dichiarazioni relative a vicende di interesse co- mune per il pubblico calcistico e l'utilizzo di un vocabolario entro i limiti della libertà espressiva ammissibile, sono altresì rispettati il parametro della pertinenza e quello della continenza.
Alla luce di quanto esposto si ritiene che, in ultimo, anche la condotta di
[...]
, autore del libro, non sia qualificabile in termini di diffamazione, CP_1
essendosi limitata a riportare dichiarazioni coerenti con il legittimo esercizio del
11 diritto di critica, che può pure estendersi alla sua personale affermazione circa la vicenda della cessione ai fratelli . Persona_3
Il libro pubblicato contiene solo minime e sporadiche considerazioni specifica- mente rivolte alla persona di trattandosi di un testo che, nel Parte_1
complesso, nasce con l'intento di rendere omaggio alla figura di Persona_5
Non è dunque una pubblicazione incentrata sulle vicende di parte attrice, il che consente, a maggior ragione, di escludere la natura diffamatoria delle espressioni richiamate.
Ad abundantiam quanto al profilo del danno non patrimoniale dedotto da parte at- trice occorre ricordare che se per costante giurisprudenza “il pregiudizio all'onore e alla reputazione non è in re ipsa, ma deve essere oggetto di allegazione e prova” (cfr. e pluribus
Cass. Civ., Sez. VI -3, ord. n. 8861/2021), nel caso di specie tale onere non è stato assolto, essendosi parte attrice limitata ad affermare la sussistenza di generici danni morali e di danni – a ben vedere, parimenti indeterminati – dovuti all'impossibilità di una propria ricollocazione lavorativa dopo la pubblicazione de qua.
Tali pregiudizi, come detto, non sono provati, né lo è il nesso causale con l'inoc- cupazione dell'attrice, ben potendo la sua mancata ricollocazione professionale di- pendere dalla sopra richiamata sanzione irrogatale dalla giustizia sportiva.
Ribadita l'inammissibilità delle prove orali in quanto documentali, generiche e va- lutative, alla luce di quanto sopra esposto e argomentato, vista l'assenza di una condotta diffamatoria, sono assorbite le ulteriori domande proposte da parte at- trice, in particolare la condanna alla riparazione pecuniaria ex art 12 l. stampa e la pubblicazione della sentenza su quotidiani cartacei.
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto del pregio dell'attività prestata, della natura e della mo- desta difficoltà della causa, oltre che valore del quantum disputatum e – quanto ai convenuti e – con aumento per la Controparte_13 Controparte_3
12 presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale e distrazione in favore del loro difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta integralmente le domande pro- poste da Parte_1
condanna a rimborsare a favore di e Parte_1 Controparte_1
in solido tra loro, spese processuali che liquida in comples- Controparte_3
sivi euro 6.600,10, di cui 919,00 euro per la fase di studio della controversia, 777,00 euro per la fase introduttiva del giudizio, 1.680,00 euro per la fase istruttoria e/o di trattazione, 1.701,00 per la fase decisionale, 1523,10 per l'aumento ex art. 4 co.
2 D.M. 55/2014, oltre al 15% per spese generali, a IVA e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
condanna a rimborsare, a favore di Giuseppe CA, spese Parte_1
processuali che liquida in complessivi euro 5.077,00, di cui 919,00 euro per la fase di studio della controversia, 777,00 euro per la fase introduttiva del giudizio,
1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, 1.701,00 per la fase decisionale,
2014), oltre al 15% per spese generali oltre IVA e C.P.A. come per legge.
13 Così deciso in data 9 gennaio 2025 dal Tribunale di Venezia.
IL GIUDICE dott. Silvia Barison
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott. ssa Alessandra M. Balsano – Magistrato Ordinario in Tirocinio
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