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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 29/05/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
n. 909/2022 R.G. Tribunale di Locri.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LOCRI, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 909/22, introitata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. alle parti, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 aprile 2025 promossa da
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
1, codice fiscale: rappresentata e difesa dall'Avv. Rocco Guttà , presso lo C.F._1 studio del quale è anche elettivamente domiciliata alla via Gorizia 14, Siderno, in virtù di procura in atti
Attrice
Contro
nata a [...] il 24 settembre1948 e residente in [...]Controparte_1
Calabria alla via Itria, 32 c. f. , nata a [...] il C.F._2 CP_2
13/02/1939 e residente in [...] rappresentate e difese, giuste separate comparse di costituzione dagli Avvocati Maria Teresa
Manno e Vincenzo Fabio Ienco, unitamente e disgiuntamente fra loro, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Caulonia, alla via Alfonso Rendano, 5 giusta procura in atti convenuti
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Nazionale 74 (cod. fisc. ) e , nato a CodiceFiscale_4 Controparte_4
Reggio Calabria il 16.10.1979 e residente in [...] Maggio n.7 (cod. fisc.
), elettivamente domiciliati in Reggio Cal. alla via S.Anna II° tronco n. C.F._5
121 presso lo studio degli avv.ti Gaetano Rizzo e Gustavo Rizzo che li rappresentano e difendono in virtù di distinte procure in atto
Convenuti nato a [...] il [...] e residente a [...] Controparte_5
C.so Umberto I n. 292, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Rocco C.F._6
SACCO, con studio in Bovalino (RC) Via Dromo II n. 183, convenuto
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Pagano n. 49 (Cod. Fisc. ), elettivamente domiciliato a Bovalino Via F.lli C.F._7
Bandiera n.116, nello studio dell'avv. Giovanni IOZZO che anche lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
Convenuto e attore in riconvenzionale
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_7
(RC) alla Via Mario Pagano n. 49 (CF: ) e , nata C.F._8 Parte_2
a Melito P.S. il 15 ottobre 2000 e residente in [...] (CF:
), rappresentate e difese dall'avv. Rocco SACCO , con studio in Bovalino C.F._9
(RC) Via Dromo II n. 183; convenute
Oggetto: divisione beni caduti in successione
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 16 aprile 2025, da intendersi qui ritrascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Le domande ed eccezioni delle parti.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene stesa in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009,
n. 69, trattandosi, di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia i provvedimenti emessi nel corso del procedimento.
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio innanzi il Parte_1
Tribunale di Locri i convenuti indicati come in intestazione , al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “-nominare un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa ereditaria da dividersi e delle singole quote;
-ordinare la divisione dei cespiti ereditari sopra descritti;
-attribuire ai singoli partecipanti la quota ad ognuno di essi spettante;
-porre le relative spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio.” L'azione introdotta da ha quale presupposto, la circostanza che i AN Parte_1
, e , tutti evocati in giudizio, sono Parte_1 CP_2 CP_3 CP_5 P_ CP_6 divenuti titolari, ciascuno per i propri diritti di 1/6 indiviso, dei beni immobili provenienti dalla successione ereditaria ab intestato dei genitori – nato a [...] (provincia di Persona_1
Reggio di Calabria) il 7/2/1910 e deceduto a Siderno il 9/3/1989 (giusta dichiarazione di successione registrata a Locri il 29 dicembre 1993, al numero 882/190, e trascritta a Reggio di
Calabria il 31/10/2001) e deceduta in Siderno il 28/8/2011 Persona_2
(dichiarazione di successione registrata a Locri il 20/3/2012 al numero 179/9990 e trascritta a
Reggio di Calabria il 14/12/2012). Nello specifico gli immobili in comproprietà secondo la ricostruzione di parte attrice ed indicati in citazione, sono catastalmente censiti come segue:
1. Catasto dei Fabbricati del Comune di Siderno, foglio 34 di mappa, particelle 129/130 graffate, subalterno 5, categoria A/3 (classe 1, vani 4, rendita catastale Euro 173,53.=);
2. Catasto dei Fabbricati del Comune di Siderno, foglio 34 di mappa, particella 130, subalterno 4, categoria C/1 (classe 5, mq. 32, rendita catastale Euro 442,91.=);
3. Catasto dei Fabbricati del Comune di Siderno, foglio 34 di mappa, particella 130, subalterno 8, categoria C/1 (classe 6, mq. 50, rendita catastale Euro 805,67.=);
4. Catasto dei Fabbricati del Comune di Siderno, foglio 34 di mappa, particella 130, subalterno 9, categoria C/1 (classe 5, mq. 49, rendita catastale Euro 678,21.=);
5. Catasto dei Fabbricati del Comune di Siderno, foglio 34 di mappa, particella 130, subalterno 10, categoria C/2 (classe 2, mq. 5, rendita catastale Euro 10,33.=);
6. Catasto dei Fabbricati del Comune di Siderno, foglio 34 di mappa, particella 130, subalterno 11, categoria A/3 (classe 1, vani 5, rendita catastale Euro 216,91.=);
7. Catasto dei Fabbricati del Comune di Careri, foglio 22 di mappa, particella 357, subalterno 3, categoria A/4 (classe 2, vani 4, rendita catastale Euro 126,00.=);
8. Catasto dei Fabbricati del Comune di Careri, foglio 22 di mappa, particella 357, subalterno 5, categoria C/6 (classe 1, mq. 19 rendita catastale Euro 21,59.=). Sulla base di tale presupposto ovvero della contitolarità in pari quota di tutti i AN l'attrice Pt_1 chiedeva procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria con i propri AN , CP_2
e nonché pro quota con , CP_3 Controparte_8 CP_6 Controparte_4 CP_7
e , ed alla successiva divisione dei beni ed attribuzione delle quote, come
[...] Parte_2 da conclusioni riportate .
Si costituivano i AN e sulla base delle rispettive costituzioni , tra questi i Pt_1 convenuti , e CP_2 Controparte_1 CP_3 Controparte_4 aderivano alla domanda proposta in via principale;
il quale proponeva Controparte_6 autonoma domanda riconvenzionale di usucapione avente ad oggetto due dei beni di cui in domanda , sostenendo di avere agito uti dominus, nel resto non si opponeva allo scioglimento della comunione. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Rigettare la domanda di scioglimento della comunione e divisione degli immobili contraddistinti in citazione con i nn.
3 e 4 (magazzini siti in Siderno Corso Giuseppe Garibaldi n. 170 e 172 in catasto al foglio 34 di mappa, particella 130, subalterni 8 e 9), perchè infondata in fatto e diritto, prescritta, nulla, inammissibile e improcedibile;
b) accertare statuire e dichiarare che il sig. Controparte_6 nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] (Cod. Fisc.
ha acquistato per usucapione la proprietà dei locali siti in Siderno Corso C.F._7
Garibaldi civico 170 e 172, così individuati in catasto: 1) foglio 34 particella n. 130 sub 8, PT categoria C/1, Classe 6, superficie 59 mq, consistenza 50 mq, Rendita € 805,67; 2) foglio 34 particella n. 130 sub 9, PT categoria C/1, Classe 5, superficie 45 mq, consistenza 49 mq, Rendita
€ 678,21; c) Dare atto, anche ai fini della trascrizione e voltura, che il sig. ha Controparte_6 già ceduto volontariamente alle figlie , nata a [...] il [...] Controparte_7
e residente in [...], cod. fisc. e C.F._8
, nata a [...] il [...] e residente in [...], cod. fisc. il diritto di proprietà nella misura C.F._9 di 1/12 ciascuna, sull'immobile usucapito, per cui la domanda si spiega contro di P_
, e per le restanti
[...] Controparte_5 Parte_1 CP_2 Controparte_4 quote;
d) accertare le migliorie apportate dal sig. sull'immobile oggetto di Controparte_6 divisione sito a Siderno Via Pagano angolo Via Garibaldi, e quantificare l'aumento di valore degli immobili in conseguenza dei miglioramenti, statuendo che l'indennità dovuta entra a far parte della massa e della stessa occorre tenere conto ai fini della determinazione delle quote e dei conguagli.
e) procedere allo scioglimento della comunione e alla divisione dei cespiti”.
In considerazione della proposta domanda riconvenzionale, disposta l'attività di notifica ed effettuati alcuni rinvii a causa del mancato rispetto del termine di legge, si costituivano le parti con opposizione alla spiegata domanda riconvenzionale da parte di Parte_1 CP_2
e ; non si opponeva alla domanda riconvenzionale
[...] Controparte_1 Controparte_5 spiegata da , del pari e aderivano alla domanda Controparte_6 Parte_2 Controparte_7 di divisione con esclusione dei beni usucapendi.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc, con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 cpc , sollevava eccezione di giudicato formatosi sulla domanda principale di Controparte_6 scioglimento della comunione ereditaria, ed tale fine allegava la sentenza del Tribunale di Locri n. 286/2020 emessa il 15.05.2020, nel giudizio iscritto al n. 642/2014 di RG introdotto, con il medesimo oggetto della presente causa, da contro le stesse parti. Insisteva quindi Parte_1 per la declaratoria di inammissibilità dell'azione di scioglimento , insistendo nel resto.
Con ordinanza del 14.3.2024 il GU dr.ssa Marra così disponeva: “ritenuto, in ordine alla domanda di divisione, che sia assorbente l'eccezione di giudicato così come formulata dal convenuto;
ritenuta superflua l'istruzione della domanda di divisione, risultando versati CP_6 agli atti del giudizio i verbali recanti le deposizioni dei testi escussi in un diverso giudizio pendente tra le stesse parti”, rinviava per la precisazione delle conclusioni al 25.09.2024
In tale udienza il procuratore di parte attrice rilevava che ove fosse accolta l'eccezione di giudicato essa precluderebbe lo scioglimento della comunione, quindi chiedeva un rinvio per la comparizione personale delle parti. Il Giudice rinviava per tale attività all'udienza del
13.11.2024.
Rinviata la predetta udienza al 27.11.2024 innanzi al sottoscritto giudicante, in sostituzione sul ruolo Marra, le parti non si presentavano personalmente il che impediva la possibilità di un accordo, quindi la causa veniva rinviata all'udienza del 16 aprile 2025 per discussione e decisione ex art. 281 sexies cpc, ed i procuratori delle parti così precisavano le conclusioni:
“L'Avv. Iozzo si riporta alle conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 e
a tutti gli atti e verbali di causa ed insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori relativi alla domanda riconvenzionale. I procuratori delle parti si riportano ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, eccezioni e deduzioni ivi formulate ed alle relative richieste.” Atteso il carico del ruolo che non consentiva la decisione contestuale della causa, questa veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In diritto
2. In linea di principio
Sulla base degli atti occorre rilevare che sono state proposte due distinte domande nel medesimo giudizio: in via principale è stato richiesto lo scioglimento della comunione ereditaria
, domanda che presuppone l'individuazione dei beni costituenti la massa e la relativa valutazione secondo i criteri di legge ai fini della determinazione delle quote e divisione. Non poco frequente
è l'ipotesi, come nel caso di specie , in cui uno dei contitolari assuma di avere acquistato la proprietà esclusiva di uno dei beni a dividere , agendo uti dominus e non uti condominus, proponendo autonoma domanda in riconvenzionale rispetto alla quale assume la posizione processuale di “attore” con conseguente onere probatorio sullo stesso incombente.
Su un piano logico-giuridico la domanda di usucapione in via riconvenzionale deve essere vagliata in via preliminare atteso che , se provata, il bene immobile oggetto della stessa deve essere escluso dalla massa ereditaria, quindi dalla comunione oggetto di domanda di scioglimento. La differenza tra eccezione e domanda riconvenzionale riguarda l'oggetto e il risultato perseguito;
infatti: “ciò che distingue l'eccezione riconvenzionale, la cui prima formulazione è ammissibile in appello, dalla domanda riconvenzionale, esperibile soltanto in primo grado, è costituito dalle conseguenze giuridiche che il deducente intende trarre dal fatto nuovo allegato, e, cioè, dal provvedimento che egli chiede al giudice in base a tale fatto: si ha, cioè, eccezione riconvenzionale, allorché l'istanza resti contenuta nell'ambito dell'attività strettamente difensiva e, pure eventualmente ampliando la sfera dei poteri cognitori, lasci immutati i limiti di quelli decisori del giudice, quali determinati dalla domanda dell'attore; si ha, invece, domanda riconvenzionale quando il convenuto chieda un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilità, cioè tale che vada oltre il mero rigetto della domanda avversaria, ampliando, così, la sfera dei poteri decisori come sopra determinati» (Cass. 21472/2016). Non v'è dubbio che quanto richiesto da Controparte_6 debba qualificarsi come “domanda riconvenzionale” , atteso l'ampliamento del thema decidendum all'eventuale acquisto della titolarità esclusiva di due dei cespiti ereditari sottraendoli alla massa, a titolo originario.
3.- Nel merito
3.1- Sulla domanda principale.
Tanto ritenuto in linea astratta in relazione al rapporto tra domanda di scioglimento della comunione ereditaria e usucapione , il caso di specie presenta una ulteriore peculiarità rappresentata dall'eccezione di giudicato sollevata da in relazione alla Controparte_6 domanda principale.
La domanda proposta è fondata e va accolta con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'azione di scioglimento della comunione ereditaria proposta da Parte_1
[...]
Sulla base degli atti , risulta infatti che la stessa odierna attrice aveva instaurato nei confronti dei medesimi convenuti , ovvero i AN , domanda avente il medesimo Pt_1
petitum e la medesima causa petendi incardinando il procedimento RG 642/2014 . Quel giudizio si concludeva con la sentenza del Tribunale di Locri n. 286/2020 con la quale, all'esito di una completa istruttoria sulla domanda principale , il Tribunale statuiva in motivazione:” Va preliminarmente rilevato che la domanda di divisione ereditaria così come proposta, è sprovvista di idonea documentazione da cui possa con certezza essere dimostrata la intestazione in capo ai rispettivi de cuius dei beni indicati come facente parte della massa ereditaria. Occorre infatti dare prova della sussistenza del diritto dominicale in capo alle parti del giudizio, attraverso la produzione, per ciò che riguarda i beni immobili, delle iscrizioni e trascrizioni relativamente all'ultimo ventennio.
Va infatti ribadito, perché ampiamente condivisibile, l'orientamento della giurisprudenza sia di legittimità che di merito, oramai da considerare pacifica, secondo il quale, nel giudizio di divisione ereditaria occorre produrre i titoli di proprietà in capo al de cuius al fine di verificare se al momento della proposizione dell'azione, i beni indicati siano nella disponibilità piena degli aventi causa, in modo da scongiurare la coesistenza di diritti altrui sui medesimi beni.
Ne consegue, che la documentazione presentata dagli attori, così come quella dei convenuti aderenti alla divisione, al momento della domanda e fino al deposito delle memorie ex art.183 n.2 cpc, è palesemente carente e non rispecchia il suddetto requisito. – omissis- Ai fini della dimostrazione della proprietà dei beni in capo ai de cuius e Persona_1 Persona_2
non possono pertanto ritenersi sufficienti la dichiarazione di successione e le semplici
[...]
visure catastali ove i beni indicati già risultano peraltro volturati a nome dei coeredi. Ed invero,
è quasi pleonastico ribadire che la denuncia di successione è solamente un adempimento fiscale che nulla dimostra in merito al diritto di proprietà del de cuius, così come le visure catastali” quindi prosegue:” Ne consegue che la valutazione preliminare della insussistenza dei titoli comprovanti la disponibilità in capo al de cuius e di conseguenza degli odierni condividenti, dei beni indicati nella massa ereditaria, va considerata assorbente delle ulteriori questioni prospettate nel presente giudizio.”
In sostanza, sulla base della sentenza viene dato atto della mancanza della documentazione ipocatastale nel ventennio antecedente, ovvero della prova certa che e Persona_1 [...]
fossero gli effettivi titolari dei beni a dividere e, di conseguenza, che i AN Persona_2
Caminiti aventi causa avessero la qualità di eredi, in relazione a beni non riconducibili per carenza di prova ai danti causa. La carenza di prova non ha condotto ad una declaratoria di inammissibilità o improcedibilita della prima azione qualificando detto difetto di allegazione come un elemento relativo ai presupposti dell'azione ovvero alla legittimazione attiva e passiva dei AN ma ha portato ad una pronuncia di rigetto nel merito non solo sulla Pt_1 posizione processuale dei predetti ma sulla qualificazione sostanziale degli stessi . E' dato documentale che avverso la predetta decisione non è stato proposto gravame con conseguente definitività della statuizione in ordine alla situazione soggettiva dei AN Da ciò Pt_1
discendono i seguenti corollari:
a.- il giudice del primo provvedimento sentenza n. 286/2020, con la pronuncia in questione
è entrato nel merito della questione , identica alla presente , ritenendo non provata la titolarità dei beni in capo ai danti causa ed agli aventi causa per mancanza di sufficiente prova documentale;
b.- risulta accertato che , sebbene sia stata fatta una denuncia di successione per entrambi i danti causa , questa ha valore meramente fiscale e non vi è prova che quale Parte_1
attrice in quella come in questa sede sia erede di e ed Persona_1 Persona_2
atteso che la sentenza non impugnata accerta la carenza di prova riferita a tutti gli aventi causa
, convenuti in quella sede , devono ritenersi privi della qualità di eredi e quindi contitolari e comproprietari dei beni oggetto di domanda , come tali legittimati attivi e passivi dell'azione di scioglimento della comunione, i AN Pt_1
c.- la sentenza che ha pronunciato sulla carenza di prova in ordine alla legittimazione attiva e passiva in senso sostanziale delle medesime parti in giudizio, è divenuta cosa giudicata ed il giudicato sostanziale esterno, rilevabile di ufficio dal giudice, copre il dedotto ed il deducibile e riguarda le parti e gli aventi causa (art. 2909 c.c.). Da ciò discende che la pronuncia in base alla quale è stata accertata la mancanza di prova della qualità di eredi nella sostanza di tutti in convenuti e della titolarità dei beni, divenuta definitiva, non può in alcun modo essere modificata, superata con nuovo e diverso accertamento e statuizione di questo giudice, se non incorrendo nel divieto del ne bis in idem, con conflitto di giudicati.
Sul punto di recente la Suprema Corte ha statuito: “ L'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del "petitum" e della "causa petendi", fermo restando il requisito dell'identità delle persone.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 33021 del
9 novembre 2022); ed ancora Cassazione civile sez. VI, 07/02/2019, n.3669, ha statuito: “In considerazione dell'inscindibile rapporto di connessione che viene a crearsi tra oggetto del giudicato e oggetto del processo nel quale questo si è formato, l'efficacia del giudicato si estende alle questioni che costituiscono presupposti logicamente e giuridicamente ineliminabili della statuizione finale, mentre è da escludere il giudicato sul punto di fatto, ossia sul puro e semplice accertamento dei fatti storici contenuto nella motivazione e compiuto dal giudice esclusivamente per pronunciare sulla situazione di vantaggio dedotta in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il giudicato esterno formatosi sull'illegittimità del licenziamento intimato ad una lavoratrice che si era rifiutata di svolgere il lavoro straordinario e le mansioni superiori, in quanto non retribuiti, potesse fare stato nel diverso giudizio per differenze retributive successivamente introdotto dalla stessa lavoratrice, a causa della diversità del "petitum" delle due cause e della natura di mero accertamento incidentale, compiuto nell'ambito del giudizio di impugnazione del licenziamento, circa i fatti posti a fondamento del diritto alle differenze retributive successivamente azionato.). La Cassazione civile sez. I, 26/10/2018, n.27304 ha statuito in linea di principio: “Qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del per la dedotta illegittima occupazione usurpativa di un terreno, in CP_9
virtù del giudicato formatosi tra le stesse parti in altro giudizio avente ad oggetto la domanda di responsabilità proposta nei confronti dello stesso a titolo di occupazione acquisitiva, in CP_9
base alla considerazione che, pur trattandosi di due domande diverse, i fatti posti alla base delle stesse ed oggetto di accertamento della prima sentenza, erano i medesimi).
Ora non vi è dubbio che nel caso di specie non solo vi è coincidenza di petitum tra i due giudizi, atteso che la domanda è sempre quella di scioglimento della comunione e divisione , ma il giudicato copre anche la medesima causa petendi essendo rimasto inconfutato il presupposto della mancanza di titolarità in capo sia ai danti che agli aventi causa ovvero alle odierne parti di giudizio, non essendo provata la qualità di eredi rispetto ai danti causa , atteso che nulla hanno tempestivamente depositato né impugnato con definitività della decisione sul punto.
Peraltro si rileva che anche in questa sede da parte attrice ha affermato “ quanto ai beni indicati ai numeri 1,2,3,4,5,6 e siti nel Comune di Siderno (provincia di Reggio di Calabria) sono pervenuti in parte alla dante causa per donazione dei genitori con Persona_2
atto per Notar del 19/4/1938, numero 5175 di repertorio e numero 4452 di raccolta, Per_3
registrato a Gioiosa Jonica il 4/5/1938 al n. 1077, e trascritto a Reggio di Calabria il 23/4/1938 ai numeri 5194 d'ordine e 4241 di formalità, all.5; in parte per atto di compravendita dei coniugi
e con atto per Notar del 19/1/1939 registrato Persona_1 Persona_2 Per_4
a Locri il 5/1/1940 al n. 394 – vol. 111 e trascritto a Reggio di Calabria il 27/1/1940 ai numeri
947 d'ordine e al 824 di formalità, all.6, per atto di compravendita da parte di Persona_1
con atto per Notar del 9/1/1954, numero 4299 di repertorio e 2967 di raccolta, registrato Per_5 il 20/1/1954 al numero 588 – Mod. I – volume 130 e trascritto a Reggio di Calabria il 23/1/1954 al numero 681 d'ordine e al numero 637 di formalità, all.7; quanto ai beni indicati ai numeri 7
e 8 e siti nel Comune di Careri (provincia di Reggio di Calabria) acquistati da Persona_2
, con atto per Notar del 26/11/1959, repertorio n. 6996, registrato a Locri il
[...] Per_6
1°/12/1959 al numero 704 Mod. I – vol. 138 e trascritto a Reggio di Calabria il 3/12/1959 al numero 14995 d'ordine e al numero 14035 di formalità, all.8.” (citazione pag. 4 ) In sostanza ha allegato copia degli atti pubblici di provenienza dei beni , ma i anche in questa sede non risulta in atti la documentazione ipocatastale o certificazione notarile nel ventennio antecedente atta a dimostrare la permanenza nella titolarità dei danti causa e la circostanza che non vi sia stata modifica nell'intestazione, presupposto sostanziale per la qualità di coeredi dei AN
. Pt_1
d) Non rileva la circostanza che in questa sede, ai fini dell'operare del giudicato, siano parti e e non citati nella precedente causa Controparte_4 Parte_2 Controparte_7
peraltro risalente al 2014, atteso che sono aventi causa rispettivamente di e CP_3
. Controparte_6
Quanto emerso sulla base degli atti non consente di qualificare la domanda in maniera diversa, atteso che la finalità dell'azione è quella dello scioglimento della comunione ereditaria in relazione alla quale, con carattere di definitività non è dimostrato che i beni appartenessero ai danti causa né la qualità di eredi e contitolarità degli aventi causa .
La domanda di scioglimento della comunione ereditaria e divisione deve pertanto essere dichiarata inammissibile, esistendo una precedente sentenza di accertamento negativo divenuta definitiva.
4.- La domanda riconvenzionale di usucapione
Il convenuto , come anticipato , ha proposto in questa sede autonoma Controparte_6 domanda riconvenzionale chiedendo accertarsi l' acquisto per usucapione della proprietà dei locali siti in Siderno Corso Garibaldi civico 170 e 172, così individuati in catasto: foglio 34 particella n. 130 sub 8, PT categoria C/1, Classe 6, superficie 59 mq, consistenza 50 mq, Rendita
€ 805,67; foglio 34 particella n. 130 sub 9, PT categoria C/1, Classe 5, superficie 45 mq, consistenza 49 mq, Rendita € 678,21.
E' pacifica la giurisprudenza nel ritenere che la domanda riconvenzionale deve essere esaminata anche se la domanda principale viene dichiarata inammissibile, stante la sua natura autonoma (Cass. 1666/2004); occorre qui considerare che anche questa domanda di accertamento della proprietà per l'intero per maturata usucapione dei beni ut supra, è stata proposta nel giudizio RG 642/2019. Dalla disamina degli atti e soprattutto della decisone n. 286/2020 , la domanda non incorre in alcuna preclusione processuale (come la domanda principale ) atteso che sulla base della prima sentenza la domanda di usucapione non è stata vagliata dal giudicante né istruita , essendo rimasta assorbita dalla decisione sullo scioglimento della comunione.
Ciò posto tale domanda è infondata nel merito atteso che, ove fossero dimostrati i caratteri del possesso ad usucapionem, per tabulas non risulta trascorso il ventennio richiesto per legge.
La domanda sebbene ammissibile è infondata e va rigettata.
4.1- In punto di diritto, giova premettere taluni principi. È onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire. Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cass. civile sez. II, 03/11/2021, n.31238; Cass. civile, sez. II,
30/07/2019, n. 20508).
Ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura, un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare (Cass. civile sez. II, 29/11/2005, n.25922).
Il possesso quindi, ai fini dell'usucapione, deve essere qualificato, continuato e pacifico, ossia acquistato in modo non violento o clandestino, laddove in tema di usucapione, ai fini della qualificazione del possesso come non clandestino, è sufficiente che esso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile e non occulto, così da palesare l'animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere, senza che sia necessaria l'effettiva conoscenza da parte del preteso danneggiato. (Cass. civile, Sez. II, ordinanza n. 2682, 28 gennaio
2022).
L'acquisto della proprietà per usucapione ordinaria di beni immobili ai sensi dell'art. 1158
c.c. richiede il comportamento umano, così qualificato, esercitato per un ventennio (cfr., Cass.
Civ., sent. 9 agosto 2001, n. 11000). Il possesso, quindi, non è ravvisabile nel mero godimento della cosa, ove questo non si esteriorizzi, cioè non si traduca in una attività materiale, in un rapporto reale dinamico con la cosa stessa, incompatibile con l'altrui diritto – cd. corpus - (cfr.,
Cass. civ., Sezione II, 30 settembre 2005, n. 19186).
In relazione poi al caso di specie, relativamente alla posizione di più soggetti o coeredi
(sebbene per quanto ut supra non vi è prova di ciò come da cosa giudicata), si configura in astratto di contitolarità e di compossesso , pertanto la prova dovrà essere ancor più rigorosa. Su un piano probatorio va richiamato il principio stabilito dalla Suprema Corte secondo cui: “il coerede che, dopo la morte del de cuius, sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
a tal fine, però, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", risultando a tal fine insufficiente
l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune”. ( Corte di Cassazione, ordinanza n. 32413/2022). In sostanza , quindi, l'onere probatorio che incombe su colui il quale avrebbe acquistato le quote ideali ed indivise degli altri condomini, è ancora più gravoso.
4.2- Ora, secondo la ricostruzione di parte attrice in riconvenzionale , per Controparte_6 come sostenuto in comparsa (pag. 4), avrebbe esercitato il possesso qualificato come sopra
“dopo la morte del padre e fino al 2019 si è fatto carico di tutte le spese di ristrutturazione del fabbricato sito a Siderno Via Pagano n. 49 angolo Via Garibaldi, in particolare ha rifatto il tetto del fabbricato, realizzato il pavimento dell'ingresso, le scale in marmo e ristrutturato l'intero appartamento della madre oggetto di divisione (foglio 34, particelle 129/130, sub 5).”
Quanto sostenuto è infondato atteso che, per giurisprudenza costante non è configurabile in alcun caso un possesso utile ai fini dell'usucapione, tra genitore e figlio non potendo operare nel caso la presunzione del possesso atteso il rapporto interpersonale con il padre/madre
Ciò alla luce dei rigidi principi giurisprudenziali in ragione soprattutto dell'animus possidendi in relazione alla tolleranza del proprietario che non consente l'operare di alcuna presunzione: di recente la Cassazione civile sez. II, con decisione del 30/07/2019, n. 20508 in motivazione ha stabilito: “in materia di usucapione, nell'indagine diretta a stabilire se una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con
l'altrui tolleranza ex art. 1144 c.c., e sia, perciò, inidonea all'acquisto mediante possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo della esclusione di detta situazione di tolleranza e della sussistenza di un vero e proprio possesso. Tale presunzione, tuttavia, è inoperante quando la tolleranza si colleghi a un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, giacchè lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene. Il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, può, dunque, integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela, nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo.”
Pur volendo considerare in astratto fondata la tesi del , è incontestato Controparte_6 che il de cuius è deceduto nel 1989 , la di lui moglie è deceduta a Persona_2
Siderno nel 2011, pertanto il dies a quo in forza dei granitici principi in materia di usucapione rispetto al genitore, può essere individuato esclusivamente dall'agosto 2011; ma in ogni caso attesa la premorienza del , risulta impossibile dimostrare che la moglie sig.ra Persona_1 non abbia esercitato alcun potere di fatto sugli immobili oggetto di domanda dal 1989 Per_2 al 2011 , così come per gli altri coeredi. Da ciò discende che il ventennio di possesso esclusivo uti dominus non risulta essere spirato.
Inoltre sussistono con tutta evidenza atti interruttivi del possesso, documentati dallo stesso . Posto che il proprietario del bene immobile può impedire l'usucapione: Controparte_6 attraverso la notifica di un atto giudiziario per ottenere la restituzione del possesso o per rivendicare la proprietà (non è tuttavia necessario coltivare effettivamente la causa); attraverso un comportamento concludente del detentore che abbia tacitamente o espressamente riconosciuto l'altrui proprietà, deve ritenersi che l'azione introdotta da RG 642/2014 (definita Parte_1 con la sentenza 286/2020) ha interrotto il termine ventennale. Ciò in quanto nell'azione proposta la nel richiedere lo scioglimento della comunione e divisione ha, nel Pt_1 contempo, rivendicato la titolarità dei beni compresi i due immobili oggetto della domanda di usucapione.
La domanda di usucapione proposta da relativa agli immobili Controparte_6 individuati in catasto al foglio 34 particella n. 130 sub 8 e 9, civico 170 e 172 di Corso Garibaldi, deve essere rigettata per mancanza dei presupposti di legge ed in ogni caso non provata
5.-Le spese del giudizio
In ragione della reciproca soccombenza fra le parti, in applicazione dell'art. 92 cpc si ritengono sussistenti le ragioni per compensare integralmente tra tutte le parti le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattese ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a.- previo accertamento del giudicato esterno formatosi sulla domanda principale proposta da avente ad oggetto scioglimento della comunione ereditaria e divisione dei Parte_1 cespiti , dichiara l'inammissibilità dell'azione per le ragioni di cui in motivazione ;
b.-rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione, proposta da in Controparte_6
relazione ai beni individuati in catasto al foglio 34 particella n. 130 sub 8 e 9, civico 170 e 172 di Corso Garibaldi, per le ragioni di cui alla parte motiva;
c.-spese compensate
Locri, lì 25.05.2025.
Il Cancelliere
Il giudice on. dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LOCRI, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 909/22, introitata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. alle parti, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 aprile 2025 promossa da
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
1, codice fiscale: rappresentata e difesa dall'Avv. Rocco Guttà , presso lo C.F._1 studio del quale è anche elettivamente domiciliata alla via Gorizia 14, Siderno, in virtù di procura in atti
Attrice
Contro
nata a [...] il 24 settembre1948 e residente in [...]Controparte_1
Calabria alla via Itria, 32 c. f. , nata a [...] il C.F._2 CP_2
13/02/1939 e residente in [...] rappresentate e difese, giuste separate comparse di costituzione dagli Avvocati Maria Teresa
Manno e Vincenzo Fabio Ienco, unitamente e disgiuntamente fra loro, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Caulonia, alla via Alfonso Rendano, 5 giusta procura in atti convenuti
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Nazionale 74 (cod. fisc. ) e , nato a CodiceFiscale_4 Controparte_4
Reggio Calabria il 16.10.1979 e residente in [...] Maggio n.7 (cod. fisc.
), elettivamente domiciliati in Reggio Cal. alla via S.Anna II° tronco n. C.F._5
121 presso lo studio degli avv.ti Gaetano Rizzo e Gustavo Rizzo che li rappresentano e difendono in virtù di distinte procure in atto
Convenuti nato a [...] il [...] e residente a [...] Controparte_5
C.so Umberto I n. 292, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Rocco C.F._6
SACCO, con studio in Bovalino (RC) Via Dromo II n. 183, convenuto
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Pagano n. 49 (Cod. Fisc. ), elettivamente domiciliato a Bovalino Via F.lli C.F._7
Bandiera n.116, nello studio dell'avv. Giovanni IOZZO che anche lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
Convenuto e attore in riconvenzionale
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_7
(RC) alla Via Mario Pagano n. 49 (CF: ) e , nata C.F._8 Parte_2
a Melito P.S. il 15 ottobre 2000 e residente in [...] (CF:
), rappresentate e difese dall'avv. Rocco SACCO , con studio in Bovalino C.F._9
(RC) Via Dromo II n. 183; convenute
Oggetto: divisione beni caduti in successione
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 16 aprile 2025, da intendersi qui ritrascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Le domande ed eccezioni delle parti.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene stesa in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009,
n. 69, trattandosi, di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia i provvedimenti emessi nel corso del procedimento.
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio innanzi il Parte_1
Tribunale di Locri i convenuti indicati come in intestazione , al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “-nominare un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa ereditaria da dividersi e delle singole quote;
-ordinare la divisione dei cespiti ereditari sopra descritti;
-attribuire ai singoli partecipanti la quota ad ognuno di essi spettante;
-porre le relative spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio.” L'azione introdotta da ha quale presupposto, la circostanza che i AN Parte_1
, e , tutti evocati in giudizio, sono Parte_1 CP_2 CP_3 CP_5 P_ CP_6 divenuti titolari, ciascuno per i propri diritti di 1/6 indiviso, dei beni immobili provenienti dalla successione ereditaria ab intestato dei genitori – nato a [...] (provincia di Persona_1
Reggio di Calabria) il 7/2/1910 e deceduto a Siderno il 9/3/1989 (giusta dichiarazione di successione registrata a Locri il 29 dicembre 1993, al numero 882/190, e trascritta a Reggio di
Calabria il 31/10/2001) e deceduta in Siderno il 28/8/2011 Persona_2
(dichiarazione di successione registrata a Locri il 20/3/2012 al numero 179/9990 e trascritta a
Reggio di Calabria il 14/12/2012). Nello specifico gli immobili in comproprietà secondo la ricostruzione di parte attrice ed indicati in citazione, sono catastalmente censiti come segue:
1. Catasto dei Fabbricati del Comune di Siderno, foglio 34 di mappa, particelle 129/130 graffate, subalterno 5, categoria A/3 (classe 1, vani 4, rendita catastale Euro 173,53.=);
2. Catasto dei Fabbricati del Comune di Siderno, foglio 34 di mappa, particella 130, subalterno 4, categoria C/1 (classe 5, mq. 32, rendita catastale Euro 442,91.=);
3. Catasto dei Fabbricati del Comune di Siderno, foglio 34 di mappa, particella 130, subalterno 8, categoria C/1 (classe 6, mq. 50, rendita catastale Euro 805,67.=);
4. Catasto dei Fabbricati del Comune di Siderno, foglio 34 di mappa, particella 130, subalterno 9, categoria C/1 (classe 5, mq. 49, rendita catastale Euro 678,21.=);
5. Catasto dei Fabbricati del Comune di Siderno, foglio 34 di mappa, particella 130, subalterno 10, categoria C/2 (classe 2, mq. 5, rendita catastale Euro 10,33.=);
6. Catasto dei Fabbricati del Comune di Siderno, foglio 34 di mappa, particella 130, subalterno 11, categoria A/3 (classe 1, vani 5, rendita catastale Euro 216,91.=);
7. Catasto dei Fabbricati del Comune di Careri, foglio 22 di mappa, particella 357, subalterno 3, categoria A/4 (classe 2, vani 4, rendita catastale Euro 126,00.=);
8. Catasto dei Fabbricati del Comune di Careri, foglio 22 di mappa, particella 357, subalterno 5, categoria C/6 (classe 1, mq. 19 rendita catastale Euro 21,59.=). Sulla base di tale presupposto ovvero della contitolarità in pari quota di tutti i AN l'attrice Pt_1 chiedeva procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria con i propri AN , CP_2
e nonché pro quota con , CP_3 Controparte_8 CP_6 Controparte_4 CP_7
e , ed alla successiva divisione dei beni ed attribuzione delle quote, come
[...] Parte_2 da conclusioni riportate .
Si costituivano i AN e sulla base delle rispettive costituzioni , tra questi i Pt_1 convenuti , e CP_2 Controparte_1 CP_3 Controparte_4 aderivano alla domanda proposta in via principale;
il quale proponeva Controparte_6 autonoma domanda riconvenzionale di usucapione avente ad oggetto due dei beni di cui in domanda , sostenendo di avere agito uti dominus, nel resto non si opponeva allo scioglimento della comunione. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Rigettare la domanda di scioglimento della comunione e divisione degli immobili contraddistinti in citazione con i nn.
3 e 4 (magazzini siti in Siderno Corso Giuseppe Garibaldi n. 170 e 172 in catasto al foglio 34 di mappa, particella 130, subalterni 8 e 9), perchè infondata in fatto e diritto, prescritta, nulla, inammissibile e improcedibile;
b) accertare statuire e dichiarare che il sig. Controparte_6 nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] (Cod. Fisc.
ha acquistato per usucapione la proprietà dei locali siti in Siderno Corso C.F._7
Garibaldi civico 170 e 172, così individuati in catasto: 1) foglio 34 particella n. 130 sub 8, PT categoria C/1, Classe 6, superficie 59 mq, consistenza 50 mq, Rendita € 805,67; 2) foglio 34 particella n. 130 sub 9, PT categoria C/1, Classe 5, superficie 45 mq, consistenza 49 mq, Rendita
€ 678,21; c) Dare atto, anche ai fini della trascrizione e voltura, che il sig. ha Controparte_6 già ceduto volontariamente alle figlie , nata a [...] il [...] Controparte_7
e residente in [...], cod. fisc. e C.F._8
, nata a [...] il [...] e residente in [...], cod. fisc. il diritto di proprietà nella misura C.F._9 di 1/12 ciascuna, sull'immobile usucapito, per cui la domanda si spiega contro di P_
, e per le restanti
[...] Controparte_5 Parte_1 CP_2 Controparte_4 quote;
d) accertare le migliorie apportate dal sig. sull'immobile oggetto di Controparte_6 divisione sito a Siderno Via Pagano angolo Via Garibaldi, e quantificare l'aumento di valore degli immobili in conseguenza dei miglioramenti, statuendo che l'indennità dovuta entra a far parte della massa e della stessa occorre tenere conto ai fini della determinazione delle quote e dei conguagli.
e) procedere allo scioglimento della comunione e alla divisione dei cespiti”.
In considerazione della proposta domanda riconvenzionale, disposta l'attività di notifica ed effettuati alcuni rinvii a causa del mancato rispetto del termine di legge, si costituivano le parti con opposizione alla spiegata domanda riconvenzionale da parte di Parte_1 CP_2
e ; non si opponeva alla domanda riconvenzionale
[...] Controparte_1 Controparte_5 spiegata da , del pari e aderivano alla domanda Controparte_6 Parte_2 Controparte_7 di divisione con esclusione dei beni usucapendi.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc, con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 cpc , sollevava eccezione di giudicato formatosi sulla domanda principale di Controparte_6 scioglimento della comunione ereditaria, ed tale fine allegava la sentenza del Tribunale di Locri n. 286/2020 emessa il 15.05.2020, nel giudizio iscritto al n. 642/2014 di RG introdotto, con il medesimo oggetto della presente causa, da contro le stesse parti. Insisteva quindi Parte_1 per la declaratoria di inammissibilità dell'azione di scioglimento , insistendo nel resto.
Con ordinanza del 14.3.2024 il GU dr.ssa Marra così disponeva: “ritenuto, in ordine alla domanda di divisione, che sia assorbente l'eccezione di giudicato così come formulata dal convenuto;
ritenuta superflua l'istruzione della domanda di divisione, risultando versati CP_6 agli atti del giudizio i verbali recanti le deposizioni dei testi escussi in un diverso giudizio pendente tra le stesse parti”, rinviava per la precisazione delle conclusioni al 25.09.2024
In tale udienza il procuratore di parte attrice rilevava che ove fosse accolta l'eccezione di giudicato essa precluderebbe lo scioglimento della comunione, quindi chiedeva un rinvio per la comparizione personale delle parti. Il Giudice rinviava per tale attività all'udienza del
13.11.2024.
Rinviata la predetta udienza al 27.11.2024 innanzi al sottoscritto giudicante, in sostituzione sul ruolo Marra, le parti non si presentavano personalmente il che impediva la possibilità di un accordo, quindi la causa veniva rinviata all'udienza del 16 aprile 2025 per discussione e decisione ex art. 281 sexies cpc, ed i procuratori delle parti così precisavano le conclusioni:
“L'Avv. Iozzo si riporta alle conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 e
a tutti gli atti e verbali di causa ed insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori relativi alla domanda riconvenzionale. I procuratori delle parti si riportano ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, eccezioni e deduzioni ivi formulate ed alle relative richieste.” Atteso il carico del ruolo che non consentiva la decisione contestuale della causa, questa veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In diritto
2. In linea di principio
Sulla base degli atti occorre rilevare che sono state proposte due distinte domande nel medesimo giudizio: in via principale è stato richiesto lo scioglimento della comunione ereditaria
, domanda che presuppone l'individuazione dei beni costituenti la massa e la relativa valutazione secondo i criteri di legge ai fini della determinazione delle quote e divisione. Non poco frequente
è l'ipotesi, come nel caso di specie , in cui uno dei contitolari assuma di avere acquistato la proprietà esclusiva di uno dei beni a dividere , agendo uti dominus e non uti condominus, proponendo autonoma domanda in riconvenzionale rispetto alla quale assume la posizione processuale di “attore” con conseguente onere probatorio sullo stesso incombente.
Su un piano logico-giuridico la domanda di usucapione in via riconvenzionale deve essere vagliata in via preliminare atteso che , se provata, il bene immobile oggetto della stessa deve essere escluso dalla massa ereditaria, quindi dalla comunione oggetto di domanda di scioglimento. La differenza tra eccezione e domanda riconvenzionale riguarda l'oggetto e il risultato perseguito;
infatti: “ciò che distingue l'eccezione riconvenzionale, la cui prima formulazione è ammissibile in appello, dalla domanda riconvenzionale, esperibile soltanto in primo grado, è costituito dalle conseguenze giuridiche che il deducente intende trarre dal fatto nuovo allegato, e, cioè, dal provvedimento che egli chiede al giudice in base a tale fatto: si ha, cioè, eccezione riconvenzionale, allorché l'istanza resti contenuta nell'ambito dell'attività strettamente difensiva e, pure eventualmente ampliando la sfera dei poteri cognitori, lasci immutati i limiti di quelli decisori del giudice, quali determinati dalla domanda dell'attore; si ha, invece, domanda riconvenzionale quando il convenuto chieda un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilità, cioè tale che vada oltre il mero rigetto della domanda avversaria, ampliando, così, la sfera dei poteri decisori come sopra determinati» (Cass. 21472/2016). Non v'è dubbio che quanto richiesto da Controparte_6 debba qualificarsi come “domanda riconvenzionale” , atteso l'ampliamento del thema decidendum all'eventuale acquisto della titolarità esclusiva di due dei cespiti ereditari sottraendoli alla massa, a titolo originario.
3.- Nel merito
3.1- Sulla domanda principale.
Tanto ritenuto in linea astratta in relazione al rapporto tra domanda di scioglimento della comunione ereditaria e usucapione , il caso di specie presenta una ulteriore peculiarità rappresentata dall'eccezione di giudicato sollevata da in relazione alla Controparte_6 domanda principale.
La domanda proposta è fondata e va accolta con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'azione di scioglimento della comunione ereditaria proposta da Parte_1
[...]
Sulla base degli atti , risulta infatti che la stessa odierna attrice aveva instaurato nei confronti dei medesimi convenuti , ovvero i AN , domanda avente il medesimo Pt_1
petitum e la medesima causa petendi incardinando il procedimento RG 642/2014 . Quel giudizio si concludeva con la sentenza del Tribunale di Locri n. 286/2020 con la quale, all'esito di una completa istruttoria sulla domanda principale , il Tribunale statuiva in motivazione:” Va preliminarmente rilevato che la domanda di divisione ereditaria così come proposta, è sprovvista di idonea documentazione da cui possa con certezza essere dimostrata la intestazione in capo ai rispettivi de cuius dei beni indicati come facente parte della massa ereditaria. Occorre infatti dare prova della sussistenza del diritto dominicale in capo alle parti del giudizio, attraverso la produzione, per ciò che riguarda i beni immobili, delle iscrizioni e trascrizioni relativamente all'ultimo ventennio.
Va infatti ribadito, perché ampiamente condivisibile, l'orientamento della giurisprudenza sia di legittimità che di merito, oramai da considerare pacifica, secondo il quale, nel giudizio di divisione ereditaria occorre produrre i titoli di proprietà in capo al de cuius al fine di verificare se al momento della proposizione dell'azione, i beni indicati siano nella disponibilità piena degli aventi causa, in modo da scongiurare la coesistenza di diritti altrui sui medesimi beni.
Ne consegue, che la documentazione presentata dagli attori, così come quella dei convenuti aderenti alla divisione, al momento della domanda e fino al deposito delle memorie ex art.183 n.2 cpc, è palesemente carente e non rispecchia il suddetto requisito. – omissis- Ai fini della dimostrazione della proprietà dei beni in capo ai de cuius e Persona_1 Persona_2
non possono pertanto ritenersi sufficienti la dichiarazione di successione e le semplici
[...]
visure catastali ove i beni indicati già risultano peraltro volturati a nome dei coeredi. Ed invero,
è quasi pleonastico ribadire che la denuncia di successione è solamente un adempimento fiscale che nulla dimostra in merito al diritto di proprietà del de cuius, così come le visure catastali” quindi prosegue:” Ne consegue che la valutazione preliminare della insussistenza dei titoli comprovanti la disponibilità in capo al de cuius e di conseguenza degli odierni condividenti, dei beni indicati nella massa ereditaria, va considerata assorbente delle ulteriori questioni prospettate nel presente giudizio.”
In sostanza, sulla base della sentenza viene dato atto della mancanza della documentazione ipocatastale nel ventennio antecedente, ovvero della prova certa che e Persona_1 [...]
fossero gli effettivi titolari dei beni a dividere e, di conseguenza, che i AN Persona_2
Caminiti aventi causa avessero la qualità di eredi, in relazione a beni non riconducibili per carenza di prova ai danti causa. La carenza di prova non ha condotto ad una declaratoria di inammissibilità o improcedibilita della prima azione qualificando detto difetto di allegazione come un elemento relativo ai presupposti dell'azione ovvero alla legittimazione attiva e passiva dei AN ma ha portato ad una pronuncia di rigetto nel merito non solo sulla Pt_1 posizione processuale dei predetti ma sulla qualificazione sostanziale degli stessi . E' dato documentale che avverso la predetta decisione non è stato proposto gravame con conseguente definitività della statuizione in ordine alla situazione soggettiva dei AN Da ciò Pt_1
discendono i seguenti corollari:
a.- il giudice del primo provvedimento sentenza n. 286/2020, con la pronuncia in questione
è entrato nel merito della questione , identica alla presente , ritenendo non provata la titolarità dei beni in capo ai danti causa ed agli aventi causa per mancanza di sufficiente prova documentale;
b.- risulta accertato che , sebbene sia stata fatta una denuncia di successione per entrambi i danti causa , questa ha valore meramente fiscale e non vi è prova che quale Parte_1
attrice in quella come in questa sede sia erede di e ed Persona_1 Persona_2
atteso che la sentenza non impugnata accerta la carenza di prova riferita a tutti gli aventi causa
, convenuti in quella sede , devono ritenersi privi della qualità di eredi e quindi contitolari e comproprietari dei beni oggetto di domanda , come tali legittimati attivi e passivi dell'azione di scioglimento della comunione, i AN Pt_1
c.- la sentenza che ha pronunciato sulla carenza di prova in ordine alla legittimazione attiva e passiva in senso sostanziale delle medesime parti in giudizio, è divenuta cosa giudicata ed il giudicato sostanziale esterno, rilevabile di ufficio dal giudice, copre il dedotto ed il deducibile e riguarda le parti e gli aventi causa (art. 2909 c.c.). Da ciò discende che la pronuncia in base alla quale è stata accertata la mancanza di prova della qualità di eredi nella sostanza di tutti in convenuti e della titolarità dei beni, divenuta definitiva, non può in alcun modo essere modificata, superata con nuovo e diverso accertamento e statuizione di questo giudice, se non incorrendo nel divieto del ne bis in idem, con conflitto di giudicati.
Sul punto di recente la Suprema Corte ha statuito: “ L'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del "petitum" e della "causa petendi", fermo restando il requisito dell'identità delle persone.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 33021 del
9 novembre 2022); ed ancora Cassazione civile sez. VI, 07/02/2019, n.3669, ha statuito: “In considerazione dell'inscindibile rapporto di connessione che viene a crearsi tra oggetto del giudicato e oggetto del processo nel quale questo si è formato, l'efficacia del giudicato si estende alle questioni che costituiscono presupposti logicamente e giuridicamente ineliminabili della statuizione finale, mentre è da escludere il giudicato sul punto di fatto, ossia sul puro e semplice accertamento dei fatti storici contenuto nella motivazione e compiuto dal giudice esclusivamente per pronunciare sulla situazione di vantaggio dedotta in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il giudicato esterno formatosi sull'illegittimità del licenziamento intimato ad una lavoratrice che si era rifiutata di svolgere il lavoro straordinario e le mansioni superiori, in quanto non retribuiti, potesse fare stato nel diverso giudizio per differenze retributive successivamente introdotto dalla stessa lavoratrice, a causa della diversità del "petitum" delle due cause e della natura di mero accertamento incidentale, compiuto nell'ambito del giudizio di impugnazione del licenziamento, circa i fatti posti a fondamento del diritto alle differenze retributive successivamente azionato.). La Cassazione civile sez. I, 26/10/2018, n.27304 ha statuito in linea di principio: “Qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del per la dedotta illegittima occupazione usurpativa di un terreno, in CP_9
virtù del giudicato formatosi tra le stesse parti in altro giudizio avente ad oggetto la domanda di responsabilità proposta nei confronti dello stesso a titolo di occupazione acquisitiva, in CP_9
base alla considerazione che, pur trattandosi di due domande diverse, i fatti posti alla base delle stesse ed oggetto di accertamento della prima sentenza, erano i medesimi).
Ora non vi è dubbio che nel caso di specie non solo vi è coincidenza di petitum tra i due giudizi, atteso che la domanda è sempre quella di scioglimento della comunione e divisione , ma il giudicato copre anche la medesima causa petendi essendo rimasto inconfutato il presupposto della mancanza di titolarità in capo sia ai danti che agli aventi causa ovvero alle odierne parti di giudizio, non essendo provata la qualità di eredi rispetto ai danti causa , atteso che nulla hanno tempestivamente depositato né impugnato con definitività della decisione sul punto.
Peraltro si rileva che anche in questa sede da parte attrice ha affermato “ quanto ai beni indicati ai numeri 1,2,3,4,5,6 e siti nel Comune di Siderno (provincia di Reggio di Calabria) sono pervenuti in parte alla dante causa per donazione dei genitori con Persona_2
atto per Notar del 19/4/1938, numero 5175 di repertorio e numero 4452 di raccolta, Per_3
registrato a Gioiosa Jonica il 4/5/1938 al n. 1077, e trascritto a Reggio di Calabria il 23/4/1938 ai numeri 5194 d'ordine e 4241 di formalità, all.5; in parte per atto di compravendita dei coniugi
e con atto per Notar del 19/1/1939 registrato Persona_1 Persona_2 Per_4
a Locri il 5/1/1940 al n. 394 – vol. 111 e trascritto a Reggio di Calabria il 27/1/1940 ai numeri
947 d'ordine e al 824 di formalità, all.6, per atto di compravendita da parte di Persona_1
con atto per Notar del 9/1/1954, numero 4299 di repertorio e 2967 di raccolta, registrato Per_5 il 20/1/1954 al numero 588 – Mod. I – volume 130 e trascritto a Reggio di Calabria il 23/1/1954 al numero 681 d'ordine e al numero 637 di formalità, all.7; quanto ai beni indicati ai numeri 7
e 8 e siti nel Comune di Careri (provincia di Reggio di Calabria) acquistati da Persona_2
, con atto per Notar del 26/11/1959, repertorio n. 6996, registrato a Locri il
[...] Per_6
1°/12/1959 al numero 704 Mod. I – vol. 138 e trascritto a Reggio di Calabria il 3/12/1959 al numero 14995 d'ordine e al numero 14035 di formalità, all.8.” (citazione pag. 4 ) In sostanza ha allegato copia degli atti pubblici di provenienza dei beni , ma i anche in questa sede non risulta in atti la documentazione ipocatastale o certificazione notarile nel ventennio antecedente atta a dimostrare la permanenza nella titolarità dei danti causa e la circostanza che non vi sia stata modifica nell'intestazione, presupposto sostanziale per la qualità di coeredi dei AN
. Pt_1
d) Non rileva la circostanza che in questa sede, ai fini dell'operare del giudicato, siano parti e e non citati nella precedente causa Controparte_4 Parte_2 Controparte_7
peraltro risalente al 2014, atteso che sono aventi causa rispettivamente di e CP_3
. Controparte_6
Quanto emerso sulla base degli atti non consente di qualificare la domanda in maniera diversa, atteso che la finalità dell'azione è quella dello scioglimento della comunione ereditaria in relazione alla quale, con carattere di definitività non è dimostrato che i beni appartenessero ai danti causa né la qualità di eredi e contitolarità degli aventi causa .
La domanda di scioglimento della comunione ereditaria e divisione deve pertanto essere dichiarata inammissibile, esistendo una precedente sentenza di accertamento negativo divenuta definitiva.
4.- La domanda riconvenzionale di usucapione
Il convenuto , come anticipato , ha proposto in questa sede autonoma Controparte_6 domanda riconvenzionale chiedendo accertarsi l' acquisto per usucapione della proprietà dei locali siti in Siderno Corso Garibaldi civico 170 e 172, così individuati in catasto: foglio 34 particella n. 130 sub 8, PT categoria C/1, Classe 6, superficie 59 mq, consistenza 50 mq, Rendita
€ 805,67; foglio 34 particella n. 130 sub 9, PT categoria C/1, Classe 5, superficie 45 mq, consistenza 49 mq, Rendita € 678,21.
E' pacifica la giurisprudenza nel ritenere che la domanda riconvenzionale deve essere esaminata anche se la domanda principale viene dichiarata inammissibile, stante la sua natura autonoma (Cass. 1666/2004); occorre qui considerare che anche questa domanda di accertamento della proprietà per l'intero per maturata usucapione dei beni ut supra, è stata proposta nel giudizio RG 642/2019. Dalla disamina degli atti e soprattutto della decisone n. 286/2020 , la domanda non incorre in alcuna preclusione processuale (come la domanda principale ) atteso che sulla base della prima sentenza la domanda di usucapione non è stata vagliata dal giudicante né istruita , essendo rimasta assorbita dalla decisione sullo scioglimento della comunione.
Ciò posto tale domanda è infondata nel merito atteso che, ove fossero dimostrati i caratteri del possesso ad usucapionem, per tabulas non risulta trascorso il ventennio richiesto per legge.
La domanda sebbene ammissibile è infondata e va rigettata.
4.1- In punto di diritto, giova premettere taluni principi. È onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire. Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cass. civile sez. II, 03/11/2021, n.31238; Cass. civile, sez. II,
30/07/2019, n. 20508).
Ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura, un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare (Cass. civile sez. II, 29/11/2005, n.25922).
Il possesso quindi, ai fini dell'usucapione, deve essere qualificato, continuato e pacifico, ossia acquistato in modo non violento o clandestino, laddove in tema di usucapione, ai fini della qualificazione del possesso come non clandestino, è sufficiente che esso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile e non occulto, così da palesare l'animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere, senza che sia necessaria l'effettiva conoscenza da parte del preteso danneggiato. (Cass. civile, Sez. II, ordinanza n. 2682, 28 gennaio
2022).
L'acquisto della proprietà per usucapione ordinaria di beni immobili ai sensi dell'art. 1158
c.c. richiede il comportamento umano, così qualificato, esercitato per un ventennio (cfr., Cass.
Civ., sent. 9 agosto 2001, n. 11000). Il possesso, quindi, non è ravvisabile nel mero godimento della cosa, ove questo non si esteriorizzi, cioè non si traduca in una attività materiale, in un rapporto reale dinamico con la cosa stessa, incompatibile con l'altrui diritto – cd. corpus - (cfr.,
Cass. civ., Sezione II, 30 settembre 2005, n. 19186).
In relazione poi al caso di specie, relativamente alla posizione di più soggetti o coeredi
(sebbene per quanto ut supra non vi è prova di ciò come da cosa giudicata), si configura in astratto di contitolarità e di compossesso , pertanto la prova dovrà essere ancor più rigorosa. Su un piano probatorio va richiamato il principio stabilito dalla Suprema Corte secondo cui: “il coerede che, dopo la morte del de cuius, sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
a tal fine, però, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", risultando a tal fine insufficiente
l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune”. ( Corte di Cassazione, ordinanza n. 32413/2022). In sostanza , quindi, l'onere probatorio che incombe su colui il quale avrebbe acquistato le quote ideali ed indivise degli altri condomini, è ancora più gravoso.
4.2- Ora, secondo la ricostruzione di parte attrice in riconvenzionale , per Controparte_6 come sostenuto in comparsa (pag. 4), avrebbe esercitato il possesso qualificato come sopra
“dopo la morte del padre e fino al 2019 si è fatto carico di tutte le spese di ristrutturazione del fabbricato sito a Siderno Via Pagano n. 49 angolo Via Garibaldi, in particolare ha rifatto il tetto del fabbricato, realizzato il pavimento dell'ingresso, le scale in marmo e ristrutturato l'intero appartamento della madre oggetto di divisione (foglio 34, particelle 129/130, sub 5).”
Quanto sostenuto è infondato atteso che, per giurisprudenza costante non è configurabile in alcun caso un possesso utile ai fini dell'usucapione, tra genitore e figlio non potendo operare nel caso la presunzione del possesso atteso il rapporto interpersonale con il padre/madre
Ciò alla luce dei rigidi principi giurisprudenziali in ragione soprattutto dell'animus possidendi in relazione alla tolleranza del proprietario che non consente l'operare di alcuna presunzione: di recente la Cassazione civile sez. II, con decisione del 30/07/2019, n. 20508 in motivazione ha stabilito: “in materia di usucapione, nell'indagine diretta a stabilire se una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con
l'altrui tolleranza ex art. 1144 c.c., e sia, perciò, inidonea all'acquisto mediante possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo della esclusione di detta situazione di tolleranza e della sussistenza di un vero e proprio possesso. Tale presunzione, tuttavia, è inoperante quando la tolleranza si colleghi a un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, giacchè lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene. Il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, può, dunque, integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela, nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo.”
Pur volendo considerare in astratto fondata la tesi del , è incontestato Controparte_6 che il de cuius è deceduto nel 1989 , la di lui moglie è deceduta a Persona_2
Siderno nel 2011, pertanto il dies a quo in forza dei granitici principi in materia di usucapione rispetto al genitore, può essere individuato esclusivamente dall'agosto 2011; ma in ogni caso attesa la premorienza del , risulta impossibile dimostrare che la moglie sig.ra Persona_1 non abbia esercitato alcun potere di fatto sugli immobili oggetto di domanda dal 1989 Per_2 al 2011 , così come per gli altri coeredi. Da ciò discende che il ventennio di possesso esclusivo uti dominus non risulta essere spirato.
Inoltre sussistono con tutta evidenza atti interruttivi del possesso, documentati dallo stesso . Posto che il proprietario del bene immobile può impedire l'usucapione: Controparte_6 attraverso la notifica di un atto giudiziario per ottenere la restituzione del possesso o per rivendicare la proprietà (non è tuttavia necessario coltivare effettivamente la causa); attraverso un comportamento concludente del detentore che abbia tacitamente o espressamente riconosciuto l'altrui proprietà, deve ritenersi che l'azione introdotta da RG 642/2014 (definita Parte_1 con la sentenza 286/2020) ha interrotto il termine ventennale. Ciò in quanto nell'azione proposta la nel richiedere lo scioglimento della comunione e divisione ha, nel Pt_1 contempo, rivendicato la titolarità dei beni compresi i due immobili oggetto della domanda di usucapione.
La domanda di usucapione proposta da relativa agli immobili Controparte_6 individuati in catasto al foglio 34 particella n. 130 sub 8 e 9, civico 170 e 172 di Corso Garibaldi, deve essere rigettata per mancanza dei presupposti di legge ed in ogni caso non provata
5.-Le spese del giudizio
In ragione della reciproca soccombenza fra le parti, in applicazione dell'art. 92 cpc si ritengono sussistenti le ragioni per compensare integralmente tra tutte le parti le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattese ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a.- previo accertamento del giudicato esterno formatosi sulla domanda principale proposta da avente ad oggetto scioglimento della comunione ereditaria e divisione dei Parte_1 cespiti , dichiara l'inammissibilità dell'azione per le ragioni di cui in motivazione ;
b.-rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione, proposta da in Controparte_6
relazione ai beni individuati in catasto al foglio 34 particella n. 130 sub 8 e 9, civico 170 e 172 di Corso Garibaldi, per le ragioni di cui alla parte motiva;
c.-spese compensate
Locri, lì 25.05.2025.
Il Cancelliere
Il giudice on. dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri