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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/07/2025, n. 2542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2542 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Vittoria DI SARIO Presidente Dott. Guido ROSA Consigliere Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliera est.
All'esito dell'udienza del 10 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 781 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
in persona del Direttore della Direzione Parte_1
Affari Legali e Societari, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Carlo Boursier Niutta e domiciliata presso lo studio del difensore in Roma viale Giulio Cesare n. 23 Appellante
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Controparte_1
Iacovino, dall'avv. Francesco Beer e dall'avv. Silvio Iafigliola e domiciliata presso lo studio dell'avv. Iacovino in Roma via Lima n. 20 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7850/2021 del Tribunale di Roma pubblicata in data 30/09/2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 10/07/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso che la Corte di appello di Roma, con sentenza n. Controparte_1
2815/2018, in riforma della sentenza n. 361/2013 del Tribunale di Roma, aveva
1 accertato la sussistenza “tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo Parte indeterminato sin dal 20 ottobre 1999 e tuttora in atto” nonché condannato la a riammettere in servizio l'odierna appellante, con inquadramento nel livello 3° del CCNL di categoria e mansioni di costumista” ed “a pagare, a favore dell'appellante ed a titolo di risarcimento del danno, una somma pari alle retribuzioni non percepite a decorrere dal 4.11.2011 – detratto l'aliunde perceptum, per come risultante dalla documentazione fiscale depositata in data 21.9.2017 – sino alla presente sentenza, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali”, ha adito il Tribunale di Roma al fine di ottenere nei confronti della ingiunzione di pagamento della Parte_1 somma di € 240.761,10 a titolo di retribuzioni non corrisposte, oltre interessi.
1.1. In accoglimento del proposto ricorso monitorio, il Tribunale di Roma emetteva il decreto ingiuntivo n. 4432/2020. 1.2. La d'ora in poi per brevità anche soltanto Parte_1 [...]
ha proposto tempestiva opposizione al citato decreto ingiuntivo, formulando Pt_1 istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., ovvero in subordine ex art. 337, comma 2, c.p.c., e lamentando in sintesi la carenza dei requisiti di liquidità e certezza del credito nonché l'errato calcolo della somma asseritamente dovuta e l'applicabilità al caso di specie dell'art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, e rassegnando le seguenti conclusioni: “a) in via preliminare sospendere, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il presente procedimento in attesa che il giudizio tra le stesse parti sull'an sia deciso con sentenza definitiva;
b) in via preliminare gradata, sospendere, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., il presente procedimento in attesa che il giudizio tra le stesse parti sull'an sia deciso con sentenza definitiva;
c) nel merito, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 4432/2020 emesso dal Tribunale del Lavoro di Roma in data 16.06.2020 (R.G. n. 16241/2020) e notificato il 24.06.2020, perché emesso su domanda infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, dichiarare Part che la ulla deve alla sig.ra per i titoli indicati nel ricorso introduttivo del CP_1 procedimento monitorio;
d) in ogni caso, condannare controparte al pagamento di spese e compensi professionali di giudizio”.
1.3. Nella resistenza di , il Tribunale di Roma ha così statuito: “rigetta Controparte_1 il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 4432/2020 dichiarandone l'immediata esecutorietà; condanna parte ricorrente in opposizione a rifondere a parte resistente opposta le spese legali di questo giudizio che liquida in complessivi euro 5.103,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, IVA e CPA, da distrarsi”.
1.3.1. Rigettata l'istanza di sospensione del giudizio in ragione della natura provvisoriamente esecutiva della sentenza azionata dalla lavoratrice, il primo giudice ha ritenuto infondata l'opposizione per essere la somma dovuta alla lavoratrice quantificabile per mezzo di un mero calcolo matematico, “posto che la determinazione dell'importo fa riferimento a elementi e criteri predeterminati per legge”.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello la Parte_1
lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha
[...] rigettato l'istanza di sospensione del giudizio, emergendo la pregiudizialità del pendente giudizio di legittimità e comunque la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 337, comma 2, c.p.c., nella parte in cui ha ritenuto sussistente il requisito della liquidità del credito, difettando nella sentenza della Corte di appello di Roma n. 2815/2018 l'indicazione non solo dell'ammontare della somma dovuta alla lavoratrice
2 ma anche dei criteri e delle modalità di calcolo, e nella parte in cui ha omesso di pronunciare in ordine alle contestazioni mosse dall'originaria opposizione circa il quantum debeatur.
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_1 rigetto.
2.2. Espletata c.t.u. contabile, all'odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
4. Con il primo motivo di gravame la società appellante ha lamentato l'errato rigetto delle istanze di sospensione del giudizio, avanzate in primo grado ai sensi degli artt. 295 e 337, comma 2, c.p.c.: tuttavia, nelle more è intervenuta la pronuncia della Corte di cassazione n. 17842/2023, pubblicata in data 21/06/2023, che ha rigettato il ricorso proposto dalla avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. Parte_1
2815/2018, sentenza che, pertanto, è ormai passata in giudicato.
4.1. Ne deriva che, posto il sostanziale non luogo a provvedere sulle reiterate istanze di sospensione, quanto statuito dalla richiamata pronuncia non può essere più messo in discussione in questa sede. In particolare, il riferimento è al riconoscimento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, al di là della qualificazione formale dello stesso in termini di lavoro autonomo, nonché alle conseguenze di tale riconoscimento, che la sentenza n. 2815/2018 ha così indicato: “Dal riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti consegue la persistenza del rapporto stesso, con condanna della
[...]
a riammettere in servizio l'odierna appellante, con Controparte_2 inquadramento nel livello 3° del CCNL di categoria e mansioni di costumista (v. CCNL per Part quadri, impiegati e operai dipendenti dalla doc. 1 del fascicolo della ricorrente); in applicazione delle comuni regole in tema di conversione del rapporto di lavoro autonomo in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (oltre al ripristino ex tunc del rapporto di lavoro) consegue la condanna della parte appellata al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di costituzione in mora, da individuarsi nella data di notifica del ricorso introduttivo (4.11.2011 – v. doc. in atti). La pertanto, deve Parte_1 essere condannata a pagare, secondo i generali principi civilistici, a titolo di risarcimento del danno patito dall'appellante, una somma pari alle retribuzioni non percepite dalla data della notifica del ricorso introduttivo a quella della presente sentenza, detratto quanto dalla stessa percepito a titolo di aliunde perceptum, per come risultante dalla documentazione fiscale depositata in data 21.9.2017”. 5. Il secondo motivo di appello censura la gravata sentenza per aver ritenuto soddisfatto il requisito della liquidità del credito fatto valere con il ricorso monitorio, sostenendo, in particolare, che: i) il Tribunale non ha valutato che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in assenza dei presupposti di ammissibilità previsti dagli artt. 633 e ss. c.p.c. e, in particolare, del requisito della liquidità, atteso che, al contrario di quanto si legge nell'impugnato provvedimento, nella sentenza della Corte di appello di Roma manca del tutto l'indicazione non solo dell'ammontare della somma dovuta alla lavoratrice ma anche dei criteri e delle modalità di calcolo;
ii) il credito azionato con il procedimento monitorio, pertanto, non è liquido e non è neppure certo, poiché la somma di denaro richiesta non discende, direttamente, dalla prova scritta ma deriva aliunde da un articolato procedimento contabile di quantificazione dotato di autonoma
3 rilevanza che involge particolari questioni interpretative sulla normativa cui fa riferimento;
iii) difatti, i dati indispensabili al fine di acquisire la necessaria certezza e, conseguentemente, la necessaria liquidità del diritto azionato non possono essere tratti dal contenuto della sentenza con un mero calcolo matematico, bensì solo avvalendosi di elementi esterni (ad es. buste paga, contrattazione collettiva ed accordi sindacali) che peraltro implicano, inevitabilmente, la soluzione di questioni interpretative di un certo rilievo, prima fra tutte la natura risarcitoria della somma.
5.1. Il motivo è, a giudizio della Corte, totalmente infondato.
5.2. Non vi è dubbio, difatti, anche alla stregua della giurisprudenza di legittimità, che la sentenza di condanna generica al pagamento di una somma di denaro costituisca idonea prova scritta al fine di ottenere nei confronti del datore di lavoro, ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c., un decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11677 del 01/06/2005). Dunque, pur se la sentenza di condanna generica è di per sé inidonea a fondare l'azione esecutiva in ordine ad una determinata pretesa, essa costituisce comunque un titolo utilizzabile come atto scritto idoneo a dimostrare l'esistenza del credito fatto valere, la prova del cui ammontare ben può essere desunta da un diverso documento (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9685 del 24/07/2000).
5.3. D'altro canto, la sentenza della Corte di appello di Roma n. 2815/2018, contrariamente a quanto sostenuto dal gravame, indica, in primo luogo, la natura risarcitoria della somma e, inoltre, i criteri e le modalità di calcolo della somma medesima, quantificata con riguardo a tutte le retribuzioni non percepite dalla data della notifica del ricorso introduttivo (04/11/2011) a quella della sentenza, detratto quanto dalla lavoratrice percepito a titolo di aliunde perceptum, per come risultante dalla documentazione fiscale depositata in data 21/09/2017 nell'ambito di quel giudizio di appello, e con indicazione altresì del CCNL di categoria, delle mansioni e del livello di inquadramento.
5.4. A tutto ciò si aggiunga che, in ogni caso, “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16767 del 23/07/2014), con la conseguenza che il giudice dell'opposizione deve procedere alla verifica della sussistenza del credito azionato, senza che sia necessario sottoporre a nuova valutazione i requisiti necessari del decreto ingiuntivo.
6. Con il terzo motivo di gravame la società appellante lamenta l'omessa pronuncia ad opera del primo giudice in ordine alle contestazioni mosse già con il ricorso in opposizione al quantum debeatur come calcolato da controparte, sostenendo, in sintesi, che: i) la condanna della Corte di appello ha ad oggetto il pagamento di retribuzioni relative ai periodi non lavorati, ragion per cui il calcolo dell'anzianità di servizio, nonché delle componenti della retribuzione da essa dipendenti, nell'ambito dei rapporti di lavoro a termine, va effettuato considerando esclusivamente i periodi/mesi effettivamente lavorati: dunque, i conteggi di controparte sono errati nella parte in cui contemplano gli scatti d'anzianità in relazione a periodi che sono pacificamente non lavorati;
ii) il conteggio del dovuto avrebbe dovuto prendere a
4 riferimento la retribuzione dell'appellata alla data di decorrenza del risarcimento ed essere moltiplicata per i mesi – o frazione di essi – per i quali si è protratta la mora accipiendi del datore, senza tenere conto di eventuali scatti di anzianità, né degli ulteriori elementi della retribuzione tipici del rapporto di lavoro subordinato, quali gli aumenti dei minimi verificatisi nel corso degli anni, ovvero la 13ma e la 14ma mensilità, nonché, dei premi di produzione e risultato;
iii) il conteggio contiene anche alcuni errori discendenti dalla errata applicazione del contratto collettivo, poiché gli istituti contrattuali da tenere in considerazione sono quelli derivanti dal contratto Part collettivo della ell'8 giugno 2000 e successivi rinnovi;
iv) nel calcolo viene altresì riportata una quantità imprecisata di aumenti biennali asseritamente maturati in conseguenza di un'anzianità contrattuale riconosciuta dalla sentenza citata che invece, per i motivi sopra esposti, non possono essere inclusi nel totale complessivo della somma dovuta;
v) l'errore evidenziato al punto che precede incide a sua volta nel calcolo dell'indennità contrattuale del 25% e delle mensilità aggiuntive (13a e 14a), cioè istituti che, per effetto del correttivo della somma presa a base di calcolo, saranno dovuti in misura inferiore a quella liquidata;
vi) il conteggio dell'appellata include il mese di novembre per intero mentre il periodo di mora decorre solo dal 9 novembre 2011 con la conseguenza che la relativa retribuzione merita di essere scomputata in parte qua;
inoltre la 13a mensilità del 2011 è calcolata prendendo a base l'intero anno lavorato mentre andava computata esclusivamente sui ratei dei mesi di novembre e dicembre 2011; parimenti, la quattordicesima relativa al mese di giugno 2012 spetta solo per una frazione dell'anno precedente, ovvero, dal mese di novembre 2011 al mese di giugno 2012; vii) infondato è il tentativo dell'appellata di ottenere anche il riconoscimento di indennità correlate a “maggiori prestazioni” poiché non v'è dubbio che, trattandosi di importi correlati a prestazioni ulteriori rese nell'espletamento dell'attività lavorativa, giammai potranno essere computati nell'ambito di una condanna risarcitoria al pagamento di retribuzioni relative a periodi in cui la prestazione lavorativa non è stata resa;
viii) in ogni caso, l'unica sanzione economica applicabile al datore nel caso di specie è la condanna al pagamento in favore della lavoratrice di una indennità risarcitoria onnicomprensiva ai sensi dell'art. 32, comma
5, legge n. 183/2010.
6.1. Orbene, posta l'infondatezza di tale ultimo rilievo alla stregua di quanto statuito dalla Suprema Corte con la pronuncia che ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza n. 2517/2018 (“Correttamente la Corte territoriale non ha dato applicazione al cit. art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, che si riferisce ad ipotesi di conversione in senso tecnico di contratti a tempo determinato, mentre nella fattispecie non è stata accertata alcuna nullità dei contratti dichiaratamente di natura autonoma intercorsi tra le parti o di termini presenti in essi”), nonché la genericità delle deduzioni di cui al punto iii), ritiene la Corte che siano corretti i rilievi secondo cui il calcolo afferente agli scatti di anzianità, e comunque agli avanzamenti economici legati all'anzianità, va operato considerando i soli periodi c.d. lavorati (cfr. in tema Cass. Sez. L, Sentenza n. 17248 del 02/07/2018; Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 262 del 12/01/2015).
6.2. Si consideri che il rapporto di lavoro tra la si è protratto Parte_1 Controparte_1 dal 16/10/1991 al 05/06/2009 in forza di n. 17 contratti di lavoro (i primi 4 contratti a tempo determinato ed i successivi contratti di lavoro autonomo) e di numerose proroghe e che la sentenza n. 2518/2018 ha dichiarato la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 20/10/1999 e condannato
5 al pagamento delle retribuzioni maturate dal 04/11/2011, ossia in un periodo interamente non lavorato.
6.3. La Corte, pertanto, ha disposto una c.t.u. contabile al fine di calcolare “in ragione della disciplina collettiva applicabile ratione temporis, l'importo totale delle retribuzioni non percepite da a decorrere dal 04/11/2011 sino al 26/06/2018, Controparte_1 detratto l'aliunde perceptum per come risultante dalla documentazione fiscale depositata in data 21/09/2017 nel giudizio svoltosi dinanzi la Corte di appello di Roma R.G. n. 2257/2013, considerando gli scatti di anzianità e le progressioni automatiche solo in relazione ai periodi realmente lavorati dalla e, di conseguenza, “i ratei di CP_1
13^ e 14^ mensilità e gli emolumenti retributivi depurandoli dalle componenti computabili a titolo di scatti di anzianità e/o delle poste non dovute”.
6.4. Il nominato c.t.u. dott. all'esito di una indagine accurata ed immune Persona_1 da vizi logici e giuridici, ha relazionato nel modo che segue: I) sono stati quantificati gli importi delle retribuzioni non percepite dalla lavoratrice, per il periodo 04/11/2011- 26/06/2018, sulla base di un inquadramento del III livello del CCL RAI considerando:
- gli scatti di anzianità e le progressioni automatiche solo in relazione ai periodi realmente lavorati;
- ricalcolando i ratei di 13ma e 14ma mensilità e gli emolumenti retributivi depurandoli dalle componenti computabili a titoli di scatti di anzianità e/o delle poste non dovute;
- detraendo dalle retribuzioni non percepite dalla lavoratrice l'aliunde perceptum per come risultante dalla documentazione fiscale depositata in data 21/09/2017 nel giudizio svoltosi dinanzi la Corte di Appello di Roma r.g. n 2257/2013; B) in relazione alla corretta individuazione degli scatti di anzianità maturati dalla sig.ra si è fatto specifico riferimento ai giorni realmente CP_1 lavorati emergenti dai contratti a termine e di lavoro autonomo per i periodi di seguito elencati: - 20/10/1999 24/05/2000; - 04/09/2000 04/02/2001; - 14/11/2001 25/11/2001; - 28/11/2001 31/05/2002; - 22/04/2004 31/08/2004; - 28/02/2005
29/04/2005; - 30/04/2005 30/06/2005; - 16/01/2006 30/06/2006; - 02/04/2007
30/06/2007; 02/07/2007 29/09/2007; - 01/10/2007 31/12/2007; - 11/01/2008 30/05/2008; - 03/06/2008 23/07/2008; - 20/08/2008 12/06/2009, e per quanto sopra, la lavoratrice matura n. 2 scatti di anzianità; C) la retribuzione spettante alla sig.ra è costituita da: minimo contrattuale, contingenza, scatti, indennità CP_1
25%, EDR e mensa, cui vanno poi aggiunte le mensilità aggiuntive (13ma e 14ma) ed il premio di produzione: dalle somme lorde complessivamente accertate è stato detratto l'aliunde perceptum, per come risultante dalla documentazione fiscale depositata in data 21/09/2017 nel giudizio svoltosi dinanzi la Corte di appello di Roma R.G. n. 2257/2013; D) all'esito di quanto sopra esposto, l'importo delle retribuzioni non percepite dalla parte appellante è pari ad € 220.495,90. 6.5. Il c.t.u. ha risposto altresì alle osservazioni formulate dalla parte appellata, rilevando, in particolare, di non aver quantificato alcun incremento nel periodo dal 2011 al 2018 per scatti di anzianità in ragione del conteggio dei soli periodi lavorati, come da quesito;
e di non aver considerato “il diritto della lavoratrice al riconoscimento della indennità sostitutiva delle ferie, dei permessi e delle festività non godute, maturate e non potute fruire nell'arco temporale compreso tra 04.11.2011 al 26.06.2018” trattandosi di voci non comprese nell'originario quesito.
6.6. Con riguardo a tale ultimo punto, si osserva che , con l'originario Controparte_1 ricorso monitorio, ha agito esclusivamente per le seguenti voci: “- 3° livello di inquadramento dal 20 ottobre 1999 al 26 giugno 2018; - periodo di riferimento per il
6 calcolo del Risarcimento del danno: 4 novembre 2011 – 26 giugno 2018; - scatti di anzianità; - indennità maggiori prestazioni ovvero un importo equivalente al 25 % in più della Retribuzione Individuale;
- interessi e rivalutazione monetaria alla data della sentenza” (cfr. pagina 4 del ricorso monitorio), ossia per voci analiticamente elencate nel ricorso, e limitando con detta elencazione la domanda, rispetto alla quale ogni ulteriore pretesa rimane estranea perché non contemplata dalla richiamata elencazione. 7. In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, la Parte_1 deve essere condannata al pagamento in favore di della
[...] Controparte_1 minor somma di € 220.495,90, oltre rivalutazione monetaria e interessi. 8. L'esito complessivo della lite e la parziale soccombenza della originaria ricorrente in punto di quantificazione del credito, giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di un quarto: la restante parte va posta a carico della società appellante, essendo emersa la fondatezza della pretesa creditoria della lavoratrice.
8.1. Per la medesima ragione, le spese di c.t.u. vanno poste a carico della Parte_1
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo n. 4432/2020 emesso dal Tribunale di Roma e condanna la al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 minor somma di € 220.495,90, oltre rivalutazione monetaria e interessi. Compensa per un quarto le spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida per l'intero per il primo in € 5.103,00 e per il secondo in € 7.160,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, ponendo la restante parte a carico dell'appellante, con distrazione in favore dei procuratori di parte appellata dichiaratisi antistatari. Pone definitivamente a carico dell'appellante le spese di c.t.u. del grado liquidate con separato decreto.
Roma, 10/07/2025
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott.ssa Vittoria Di Sario
7
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Vittoria DI SARIO Presidente Dott. Guido ROSA Consigliere Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliera est.
All'esito dell'udienza del 10 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 781 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
in persona del Direttore della Direzione Parte_1
Affari Legali e Societari, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Carlo Boursier Niutta e domiciliata presso lo studio del difensore in Roma viale Giulio Cesare n. 23 Appellante
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Controparte_1
Iacovino, dall'avv. Francesco Beer e dall'avv. Silvio Iafigliola e domiciliata presso lo studio dell'avv. Iacovino in Roma via Lima n. 20 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7850/2021 del Tribunale di Roma pubblicata in data 30/09/2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 10/07/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso che la Corte di appello di Roma, con sentenza n. Controparte_1
2815/2018, in riforma della sentenza n. 361/2013 del Tribunale di Roma, aveva
1 accertato la sussistenza “tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo Parte indeterminato sin dal 20 ottobre 1999 e tuttora in atto” nonché condannato la a riammettere in servizio l'odierna appellante, con inquadramento nel livello 3° del CCNL di categoria e mansioni di costumista” ed “a pagare, a favore dell'appellante ed a titolo di risarcimento del danno, una somma pari alle retribuzioni non percepite a decorrere dal 4.11.2011 – detratto l'aliunde perceptum, per come risultante dalla documentazione fiscale depositata in data 21.9.2017 – sino alla presente sentenza, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali”, ha adito il Tribunale di Roma al fine di ottenere nei confronti della ingiunzione di pagamento della Parte_1 somma di € 240.761,10 a titolo di retribuzioni non corrisposte, oltre interessi.
1.1. In accoglimento del proposto ricorso monitorio, il Tribunale di Roma emetteva il decreto ingiuntivo n. 4432/2020. 1.2. La d'ora in poi per brevità anche soltanto Parte_1 [...]
ha proposto tempestiva opposizione al citato decreto ingiuntivo, formulando Pt_1 istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., ovvero in subordine ex art. 337, comma 2, c.p.c., e lamentando in sintesi la carenza dei requisiti di liquidità e certezza del credito nonché l'errato calcolo della somma asseritamente dovuta e l'applicabilità al caso di specie dell'art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, e rassegnando le seguenti conclusioni: “a) in via preliminare sospendere, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il presente procedimento in attesa che il giudizio tra le stesse parti sull'an sia deciso con sentenza definitiva;
b) in via preliminare gradata, sospendere, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., il presente procedimento in attesa che il giudizio tra le stesse parti sull'an sia deciso con sentenza definitiva;
c) nel merito, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 4432/2020 emesso dal Tribunale del Lavoro di Roma in data 16.06.2020 (R.G. n. 16241/2020) e notificato il 24.06.2020, perché emesso su domanda infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, dichiarare Part che la ulla deve alla sig.ra per i titoli indicati nel ricorso introduttivo del CP_1 procedimento monitorio;
d) in ogni caso, condannare controparte al pagamento di spese e compensi professionali di giudizio”.
1.3. Nella resistenza di , il Tribunale di Roma ha così statuito: “rigetta Controparte_1 il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 4432/2020 dichiarandone l'immediata esecutorietà; condanna parte ricorrente in opposizione a rifondere a parte resistente opposta le spese legali di questo giudizio che liquida in complessivi euro 5.103,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, IVA e CPA, da distrarsi”.
1.3.1. Rigettata l'istanza di sospensione del giudizio in ragione della natura provvisoriamente esecutiva della sentenza azionata dalla lavoratrice, il primo giudice ha ritenuto infondata l'opposizione per essere la somma dovuta alla lavoratrice quantificabile per mezzo di un mero calcolo matematico, “posto che la determinazione dell'importo fa riferimento a elementi e criteri predeterminati per legge”.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello la Parte_1
lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha
[...] rigettato l'istanza di sospensione del giudizio, emergendo la pregiudizialità del pendente giudizio di legittimità e comunque la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 337, comma 2, c.p.c., nella parte in cui ha ritenuto sussistente il requisito della liquidità del credito, difettando nella sentenza della Corte di appello di Roma n. 2815/2018 l'indicazione non solo dell'ammontare della somma dovuta alla lavoratrice
2 ma anche dei criteri e delle modalità di calcolo, e nella parte in cui ha omesso di pronunciare in ordine alle contestazioni mosse dall'originaria opposizione circa il quantum debeatur.
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_1 rigetto.
2.2. Espletata c.t.u. contabile, all'odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
4. Con il primo motivo di gravame la società appellante ha lamentato l'errato rigetto delle istanze di sospensione del giudizio, avanzate in primo grado ai sensi degli artt. 295 e 337, comma 2, c.p.c.: tuttavia, nelle more è intervenuta la pronuncia della Corte di cassazione n. 17842/2023, pubblicata in data 21/06/2023, che ha rigettato il ricorso proposto dalla avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. Parte_1
2815/2018, sentenza che, pertanto, è ormai passata in giudicato.
4.1. Ne deriva che, posto il sostanziale non luogo a provvedere sulle reiterate istanze di sospensione, quanto statuito dalla richiamata pronuncia non può essere più messo in discussione in questa sede. In particolare, il riferimento è al riconoscimento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, al di là della qualificazione formale dello stesso in termini di lavoro autonomo, nonché alle conseguenze di tale riconoscimento, che la sentenza n. 2815/2018 ha così indicato: “Dal riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti consegue la persistenza del rapporto stesso, con condanna della
[...]
a riammettere in servizio l'odierna appellante, con Controparte_2 inquadramento nel livello 3° del CCNL di categoria e mansioni di costumista (v. CCNL per Part quadri, impiegati e operai dipendenti dalla doc. 1 del fascicolo della ricorrente); in applicazione delle comuni regole in tema di conversione del rapporto di lavoro autonomo in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (oltre al ripristino ex tunc del rapporto di lavoro) consegue la condanna della parte appellata al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di costituzione in mora, da individuarsi nella data di notifica del ricorso introduttivo (4.11.2011 – v. doc. in atti). La pertanto, deve Parte_1 essere condannata a pagare, secondo i generali principi civilistici, a titolo di risarcimento del danno patito dall'appellante, una somma pari alle retribuzioni non percepite dalla data della notifica del ricorso introduttivo a quella della presente sentenza, detratto quanto dalla stessa percepito a titolo di aliunde perceptum, per come risultante dalla documentazione fiscale depositata in data 21.9.2017”. 5. Il secondo motivo di appello censura la gravata sentenza per aver ritenuto soddisfatto il requisito della liquidità del credito fatto valere con il ricorso monitorio, sostenendo, in particolare, che: i) il Tribunale non ha valutato che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in assenza dei presupposti di ammissibilità previsti dagli artt. 633 e ss. c.p.c. e, in particolare, del requisito della liquidità, atteso che, al contrario di quanto si legge nell'impugnato provvedimento, nella sentenza della Corte di appello di Roma manca del tutto l'indicazione non solo dell'ammontare della somma dovuta alla lavoratrice ma anche dei criteri e delle modalità di calcolo;
ii) il credito azionato con il procedimento monitorio, pertanto, non è liquido e non è neppure certo, poiché la somma di denaro richiesta non discende, direttamente, dalla prova scritta ma deriva aliunde da un articolato procedimento contabile di quantificazione dotato di autonoma
3 rilevanza che involge particolari questioni interpretative sulla normativa cui fa riferimento;
iii) difatti, i dati indispensabili al fine di acquisire la necessaria certezza e, conseguentemente, la necessaria liquidità del diritto azionato non possono essere tratti dal contenuto della sentenza con un mero calcolo matematico, bensì solo avvalendosi di elementi esterni (ad es. buste paga, contrattazione collettiva ed accordi sindacali) che peraltro implicano, inevitabilmente, la soluzione di questioni interpretative di un certo rilievo, prima fra tutte la natura risarcitoria della somma.
5.1. Il motivo è, a giudizio della Corte, totalmente infondato.
5.2. Non vi è dubbio, difatti, anche alla stregua della giurisprudenza di legittimità, che la sentenza di condanna generica al pagamento di una somma di denaro costituisca idonea prova scritta al fine di ottenere nei confronti del datore di lavoro, ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c., un decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11677 del 01/06/2005). Dunque, pur se la sentenza di condanna generica è di per sé inidonea a fondare l'azione esecutiva in ordine ad una determinata pretesa, essa costituisce comunque un titolo utilizzabile come atto scritto idoneo a dimostrare l'esistenza del credito fatto valere, la prova del cui ammontare ben può essere desunta da un diverso documento (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9685 del 24/07/2000).
5.3. D'altro canto, la sentenza della Corte di appello di Roma n. 2815/2018, contrariamente a quanto sostenuto dal gravame, indica, in primo luogo, la natura risarcitoria della somma e, inoltre, i criteri e le modalità di calcolo della somma medesima, quantificata con riguardo a tutte le retribuzioni non percepite dalla data della notifica del ricorso introduttivo (04/11/2011) a quella della sentenza, detratto quanto dalla lavoratrice percepito a titolo di aliunde perceptum, per come risultante dalla documentazione fiscale depositata in data 21/09/2017 nell'ambito di quel giudizio di appello, e con indicazione altresì del CCNL di categoria, delle mansioni e del livello di inquadramento.
5.4. A tutto ciò si aggiunga che, in ogni caso, “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16767 del 23/07/2014), con la conseguenza che il giudice dell'opposizione deve procedere alla verifica della sussistenza del credito azionato, senza che sia necessario sottoporre a nuova valutazione i requisiti necessari del decreto ingiuntivo.
6. Con il terzo motivo di gravame la società appellante lamenta l'omessa pronuncia ad opera del primo giudice in ordine alle contestazioni mosse già con il ricorso in opposizione al quantum debeatur come calcolato da controparte, sostenendo, in sintesi, che: i) la condanna della Corte di appello ha ad oggetto il pagamento di retribuzioni relative ai periodi non lavorati, ragion per cui il calcolo dell'anzianità di servizio, nonché delle componenti della retribuzione da essa dipendenti, nell'ambito dei rapporti di lavoro a termine, va effettuato considerando esclusivamente i periodi/mesi effettivamente lavorati: dunque, i conteggi di controparte sono errati nella parte in cui contemplano gli scatti d'anzianità in relazione a periodi che sono pacificamente non lavorati;
ii) il conteggio del dovuto avrebbe dovuto prendere a
4 riferimento la retribuzione dell'appellata alla data di decorrenza del risarcimento ed essere moltiplicata per i mesi – o frazione di essi – per i quali si è protratta la mora accipiendi del datore, senza tenere conto di eventuali scatti di anzianità, né degli ulteriori elementi della retribuzione tipici del rapporto di lavoro subordinato, quali gli aumenti dei minimi verificatisi nel corso degli anni, ovvero la 13ma e la 14ma mensilità, nonché, dei premi di produzione e risultato;
iii) il conteggio contiene anche alcuni errori discendenti dalla errata applicazione del contratto collettivo, poiché gli istituti contrattuali da tenere in considerazione sono quelli derivanti dal contratto Part collettivo della ell'8 giugno 2000 e successivi rinnovi;
iv) nel calcolo viene altresì riportata una quantità imprecisata di aumenti biennali asseritamente maturati in conseguenza di un'anzianità contrattuale riconosciuta dalla sentenza citata che invece, per i motivi sopra esposti, non possono essere inclusi nel totale complessivo della somma dovuta;
v) l'errore evidenziato al punto che precede incide a sua volta nel calcolo dell'indennità contrattuale del 25% e delle mensilità aggiuntive (13a e 14a), cioè istituti che, per effetto del correttivo della somma presa a base di calcolo, saranno dovuti in misura inferiore a quella liquidata;
vi) il conteggio dell'appellata include il mese di novembre per intero mentre il periodo di mora decorre solo dal 9 novembre 2011 con la conseguenza che la relativa retribuzione merita di essere scomputata in parte qua;
inoltre la 13a mensilità del 2011 è calcolata prendendo a base l'intero anno lavorato mentre andava computata esclusivamente sui ratei dei mesi di novembre e dicembre 2011; parimenti, la quattordicesima relativa al mese di giugno 2012 spetta solo per una frazione dell'anno precedente, ovvero, dal mese di novembre 2011 al mese di giugno 2012; vii) infondato è il tentativo dell'appellata di ottenere anche il riconoscimento di indennità correlate a “maggiori prestazioni” poiché non v'è dubbio che, trattandosi di importi correlati a prestazioni ulteriori rese nell'espletamento dell'attività lavorativa, giammai potranno essere computati nell'ambito di una condanna risarcitoria al pagamento di retribuzioni relative a periodi in cui la prestazione lavorativa non è stata resa;
viii) in ogni caso, l'unica sanzione economica applicabile al datore nel caso di specie è la condanna al pagamento in favore della lavoratrice di una indennità risarcitoria onnicomprensiva ai sensi dell'art. 32, comma
5, legge n. 183/2010.
6.1. Orbene, posta l'infondatezza di tale ultimo rilievo alla stregua di quanto statuito dalla Suprema Corte con la pronuncia che ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza n. 2517/2018 (“Correttamente la Corte territoriale non ha dato applicazione al cit. art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, che si riferisce ad ipotesi di conversione in senso tecnico di contratti a tempo determinato, mentre nella fattispecie non è stata accertata alcuna nullità dei contratti dichiaratamente di natura autonoma intercorsi tra le parti o di termini presenti in essi”), nonché la genericità delle deduzioni di cui al punto iii), ritiene la Corte che siano corretti i rilievi secondo cui il calcolo afferente agli scatti di anzianità, e comunque agli avanzamenti economici legati all'anzianità, va operato considerando i soli periodi c.d. lavorati (cfr. in tema Cass. Sez. L, Sentenza n. 17248 del 02/07/2018; Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 262 del 12/01/2015).
6.2. Si consideri che il rapporto di lavoro tra la si è protratto Parte_1 Controparte_1 dal 16/10/1991 al 05/06/2009 in forza di n. 17 contratti di lavoro (i primi 4 contratti a tempo determinato ed i successivi contratti di lavoro autonomo) e di numerose proroghe e che la sentenza n. 2518/2018 ha dichiarato la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 20/10/1999 e condannato
5 al pagamento delle retribuzioni maturate dal 04/11/2011, ossia in un periodo interamente non lavorato.
6.3. La Corte, pertanto, ha disposto una c.t.u. contabile al fine di calcolare “in ragione della disciplina collettiva applicabile ratione temporis, l'importo totale delle retribuzioni non percepite da a decorrere dal 04/11/2011 sino al 26/06/2018, Controparte_1 detratto l'aliunde perceptum per come risultante dalla documentazione fiscale depositata in data 21/09/2017 nel giudizio svoltosi dinanzi la Corte di appello di Roma R.G. n. 2257/2013, considerando gli scatti di anzianità e le progressioni automatiche solo in relazione ai periodi realmente lavorati dalla e, di conseguenza, “i ratei di CP_1
13^ e 14^ mensilità e gli emolumenti retributivi depurandoli dalle componenti computabili a titolo di scatti di anzianità e/o delle poste non dovute”.
6.4. Il nominato c.t.u. dott. all'esito di una indagine accurata ed immune Persona_1 da vizi logici e giuridici, ha relazionato nel modo che segue: I) sono stati quantificati gli importi delle retribuzioni non percepite dalla lavoratrice, per il periodo 04/11/2011- 26/06/2018, sulla base di un inquadramento del III livello del CCL RAI considerando:
- gli scatti di anzianità e le progressioni automatiche solo in relazione ai periodi realmente lavorati;
- ricalcolando i ratei di 13ma e 14ma mensilità e gli emolumenti retributivi depurandoli dalle componenti computabili a titoli di scatti di anzianità e/o delle poste non dovute;
- detraendo dalle retribuzioni non percepite dalla lavoratrice l'aliunde perceptum per come risultante dalla documentazione fiscale depositata in data 21/09/2017 nel giudizio svoltosi dinanzi la Corte di Appello di Roma r.g. n 2257/2013; B) in relazione alla corretta individuazione degli scatti di anzianità maturati dalla sig.ra si è fatto specifico riferimento ai giorni realmente CP_1 lavorati emergenti dai contratti a termine e di lavoro autonomo per i periodi di seguito elencati: - 20/10/1999 24/05/2000; - 04/09/2000 04/02/2001; - 14/11/2001 25/11/2001; - 28/11/2001 31/05/2002; - 22/04/2004 31/08/2004; - 28/02/2005
29/04/2005; - 30/04/2005 30/06/2005; - 16/01/2006 30/06/2006; - 02/04/2007
30/06/2007; 02/07/2007 29/09/2007; - 01/10/2007 31/12/2007; - 11/01/2008 30/05/2008; - 03/06/2008 23/07/2008; - 20/08/2008 12/06/2009, e per quanto sopra, la lavoratrice matura n. 2 scatti di anzianità; C) la retribuzione spettante alla sig.ra è costituita da: minimo contrattuale, contingenza, scatti, indennità CP_1
25%, EDR e mensa, cui vanno poi aggiunte le mensilità aggiuntive (13ma e 14ma) ed il premio di produzione: dalle somme lorde complessivamente accertate è stato detratto l'aliunde perceptum, per come risultante dalla documentazione fiscale depositata in data 21/09/2017 nel giudizio svoltosi dinanzi la Corte di appello di Roma R.G. n. 2257/2013; D) all'esito di quanto sopra esposto, l'importo delle retribuzioni non percepite dalla parte appellante è pari ad € 220.495,90. 6.5. Il c.t.u. ha risposto altresì alle osservazioni formulate dalla parte appellata, rilevando, in particolare, di non aver quantificato alcun incremento nel periodo dal 2011 al 2018 per scatti di anzianità in ragione del conteggio dei soli periodi lavorati, come da quesito;
e di non aver considerato “il diritto della lavoratrice al riconoscimento della indennità sostitutiva delle ferie, dei permessi e delle festività non godute, maturate e non potute fruire nell'arco temporale compreso tra 04.11.2011 al 26.06.2018” trattandosi di voci non comprese nell'originario quesito.
6.6. Con riguardo a tale ultimo punto, si osserva che , con l'originario Controparte_1 ricorso monitorio, ha agito esclusivamente per le seguenti voci: “- 3° livello di inquadramento dal 20 ottobre 1999 al 26 giugno 2018; - periodo di riferimento per il
6 calcolo del Risarcimento del danno: 4 novembre 2011 – 26 giugno 2018; - scatti di anzianità; - indennità maggiori prestazioni ovvero un importo equivalente al 25 % in più della Retribuzione Individuale;
- interessi e rivalutazione monetaria alla data della sentenza” (cfr. pagina 4 del ricorso monitorio), ossia per voci analiticamente elencate nel ricorso, e limitando con detta elencazione la domanda, rispetto alla quale ogni ulteriore pretesa rimane estranea perché non contemplata dalla richiamata elencazione. 7. In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, la Parte_1 deve essere condannata al pagamento in favore di della
[...] Controparte_1 minor somma di € 220.495,90, oltre rivalutazione monetaria e interessi. 8. L'esito complessivo della lite e la parziale soccombenza della originaria ricorrente in punto di quantificazione del credito, giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di un quarto: la restante parte va posta a carico della società appellante, essendo emersa la fondatezza della pretesa creditoria della lavoratrice.
8.1. Per la medesima ragione, le spese di c.t.u. vanno poste a carico della Parte_1
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo n. 4432/2020 emesso dal Tribunale di Roma e condanna la al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 minor somma di € 220.495,90, oltre rivalutazione monetaria e interessi. Compensa per un quarto le spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida per l'intero per il primo in € 5.103,00 e per il secondo in € 7.160,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, ponendo la restante parte a carico dell'appellante, con distrazione in favore dei procuratori di parte appellata dichiaratisi antistatari. Pone definitivamente a carico dell'appellante le spese di c.t.u. del grado liquidate con separato decreto.
Roma, 10/07/2025
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott.ssa Vittoria Di Sario
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