Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/06/2025, n. 2055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2055 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. 2076/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 21-11-2023 promossa con atto di citazione da
(C.F. rappresentato e difeso in giudizio Parte_1 C.F._1
dagli avv. Sergio Calvetti (c.f. ) e Matteo Moschini (c.f. C.F._2
) con domicilio eletto presso il loro studio sito in Treviso, via C.F._3
Jacopo Bernardi n. 25/C; appellante/attore in primo grado contro con sede legale in Torino, piazza San Carlo n. 156 e sede OP
secondaria in Milano, via Monte di Pietà n. 8, codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Torino , partita I.V.A. , in persona P.IVA_1 P.IVA_2 del suo procuratore speciale, dott.ssa rappresentata e difesa dagli CP_2 avvocati Carlo Pedersoli (c.f.: ), (c.f.: C.F._4 Parte_2
), (c.f.: , C.F._5 Parte_3 C.F._6 Parte_4
(c.f.: ); C.F._7
appellata/convenuta in primo grado
L.C.A. Controparte_3 appellata contumace/terza intervenuta in primo grado
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1815/2023 pubblicata il 20/10/2023 dal
Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-1-
“Riforma della sentenza n. 1815/2023 pronunciata dal Tribunale di Venezia nel procedimento n. 4952/2021 R.G. e, per l'effetto, [accoglimento delle] seguenti conclusioni:
- in via principale: accertati i fatti esposti in narrativa, dichiararsi la nullità ex artt. 2358 e
1322 cod. civ. del finanziamento e contestuale acquisto di azioni oggetto di controversia Cont e/o della cessione del rapporto intervenuta tra ed e/o del finanziamento CP_1 azionato in via riconvenzionale da e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto CP_1 dall'odierno appellante per le causali di cui è causa;
- in punto spese: spese, diritti e onorari dei due gradi di giudizio integralmente rifusi, ivi incluso il rimborso per spese generali.
Il patrocinio di parte appellante – il quale dichiara di aver anticipato le spese di giudizio e di non aver percepito alcun onorario – formula istanza di distrazione in proprio favore ex art. 93 cod. proc. civ.”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adìta, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione: in via principale
- rigettare l'appello proposto dal signor in quanto inammissibile o, Parte_1
comunque, infondato, e confermare integralmente la sentenza n. 1815/2023 emessa dal
Tribunale di Venezia in data 11 ottobre 2023 e pubblicata in data 20 ottobre 2023; in via subordinata
- per il denegato e non creduto caso di accoglimento dell'appello avversario, comunque:
a) in via preliminare di merito, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, il difetto di legittimazione/titolarità passiva in capo a in relazione a tutte le OP
domande avversarie;
b) in via preliminare di merito, rigettare le domande avversarie per l'intervenuta prescrizione per le ragioni esposte in atti;
c) in via principale, nel merito, rigettare tutte le domande formulate dal sig.
[...]
in quanto infondate, in fatto e in diritto, per i motivi esposti in atti, Parte_1
assolvendo da ogni pretesa;
OP
d) in via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo
-2- parziale, di alcuna delle domande formulate dal sig. nei confronti di Parte_1 [...]
escludere o ridurre il risarcimento tenuto conto delle difese ed OP
eccezioni svolte in atti, e comunque quantificarlo in conformità alle regole di cui agli artt.
1223, 1225 e 1227 cod. civ., dedotto l'eventuale indennizzo che il sig. Parte_1 avesse percepito dal FIR o da altro fondo a tutela dei risparmiatori in relazione al titolo oggetto di causa, come meglio descritto in atti;
e) in ogni caso, in via riconvenzionale, condannare il sig. a rimborsare a Parte_1
l'intero importo del finanziamento, pari a Euro 1.000.000,00 oltre OP
interessi, ivi compresi gli interessi di mora sino al saldo effettivo, nonché gli interessi sugli interessi sino ad ora maturati dalla data di costituzione nella presente causa al saldo effettivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1283 cod. civ., come meglio indicato in atti,
o la maggiore o minore somma che sarà determinata all'esito del giudizio;
f) in via riconvenzionale, subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accolta alcuna delle domande di nullità del finanziamento, condannare il sig.
a restituire a la somma di Euro 1.000.000,00, a Parte_1 OP titolo di ripetizione dell'indebito, oltre interessi di mora ex art. 2, comma 1, lett. e), d.lgs.
231/2002 e art. 1284, comma 4, cod. civ. dalla data di costituzione nel presente giudizio al saldo;
g) in ogni caso, emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;
in ogni caso
- con vittoria di compensi e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre c.p.a., 43
i.v.a. e rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%.”
Ragioni della decisione
In fatto.-
1. Con atto di citazione del 16.06.2021 conveniva in giudizio davanti Parte_1
al Tribunale di Venezia deducendo che: OP
- all'inizio del mese di dicembre, presso la sede della società Essebidue S.a.s. di DO
AM & C. (nella quale l'attore rivestiva la qualifica di socio accomandatario), quindi fuori dai locali commerciali dell'intermediario, gli veniva proposto da tal R_
, responsabile dell'allora , di
[...] Controparte_5 Controparte_3 sottoscrivere un contratto di finanziamento di € 1.000.000,00 da destinare all'acquisto di Cont n. 16.000 azioni al prezzo di € 62,50 cadauna. I proventi di detto investimento
-3- sarebbero confluiti nel conto corrente n. 203/674849 già affidato per l'importo di €
50.000,00;
- la sottoscrizione di entrambi i negozi, ossia il finanziamento da un lato e l'acquisto di azioni dall'altro, gli veniva prospettata come un investimento sicuro e altamente remunerativo, in ragione dell'ottimo andamento economico-finanziario dell'Istituto di credito illustrato nella comunicazione della AN inviata ai soci in data 10.09.2013;
- in data 18.12.2013, presso l'Agenzia di Camposampiero, veniva sottoscritta la documentazione relativa al contratto di finanziamento e all'acquisto delle suddette azioni e veniva accreditata sul conto dello la somma di € 1.000.000; Parte_1
- le operazioni suddette erano state precedute in data 29.07.2013 dal questionario Mifid in cui erano state riportate informazioni non veritiere sui suoi dati personali, con riguardo, in particolare, al titolo di studio posseduto;
- in data 29.02.2016 egli presentava domanda di mediazione nei confronti di
[...]
che sortiva esito negativo;
Controparte_3
- seguivano delle trattative sfociate in una bozza di transazione non perfezionatasi, essendo stata la AN posta in Liquidazione coatta amministrativa;
- in data 12.09.2018 presso la sede di sita in Padova, via Trieste 57/59, si CP_6 teneva un incontro con un funzionario di in cui gli veniva richiesto in modo CP_6
informale la restituzione del prestito a cui egli rispondeva chiedendo dimostrazione del trasferimento della propria posizione dalla AN EN a , richiesta OP
disattesa dalla CP_3
- in data 07.05.2021 riceveva da , Filiale di Camposampiero, una CP_6 comunicazione di risoluzione di un contratto di finanziamento contraddistinto dal n.
50378275108457479 con contestuale richiesta di restituzione entro il termine di 10 giorni, a cui egli rispondeva tramite proprio difensore eccependo l'inesistenza di qualsivoglia finanziamento in corso con . Successivamente, Controparte_7
, in data 08.06.2021, chiariva che si trattava di finanziamento migrato da OP
. Controparte_3
1.1. Ciò esposto, chiedeva l'accertamento della nullità del contratto di Parte_1 finanziamento sottoscritto in data 18.12.2013 e del contestuale acquisto delle azioni, essendo un prestito correlato all'acquisto di azioni proprie della banca finanziatrice (cd.
“operazione baciata”) contratto in violazione dei limiti prescritti dall'art. 2358 c.c., e per l'effetto il dichiararsi che nulla era dovuto alla AN convenuta, annullandosi la posta di
-4- credito della AN con quella dello . Parte_1
1.2. In via subordinata, deduceva la nullità dell'acquisto di azioni, effettuato il 18.12.2013, ex art. 30, comma 7 e art. 31 T.U.F. e, per l'effetto, chiedeva la condanna della convenuta alla ripetizione della somma di €1.000.000,00. In via ulteriormente subordinata, chiedeva di dichiararsi la risoluzione dell'ordine di acquisto di azioni per inadempimento della società convenuta agli obblighi di cui all'art. 21 T.U.F., lett. a), b) e d) e art. 56 Reg. Consob 16190/2007 e la condanna della convenuta al risarcimento in favore dell'attore per la somma di €1.000.000,00. In estremo subordine, formulava domanda di risarcimento danni a titolo di responsabilità precontrattuale per somma pari a
€ 1.000.000,00.
2. Si costituiva in giudizio precisando di essere titolare del credito Controparte_8 ceduto, ma carente di legittimazione/titolarità passiva relativamente alle domande proposte dall'attore, in base a previsioni contenute nel D.L. n. 99/2017, convertito in L.
121/2017 ed al contratto di cessione che ne era seguito. In particolare, argomentava che trattavasi di disciplina speciale volta a regolare la liquidazione coatta amministrativa delle bue banche venete, e , con disposizioni Parte_5 Controparte_3 preordinate a contenere i rischi sistemici dell'insolvenza delle stesse, in ottemperanza ai vincoli imposti dalla Decisione della Commissione europea che aveva autorizzato la concessione di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 3, lett. b) TFUE. Nella specie, Co deduceva che il difetto di legittimazione passiva di discendeva dalle previsioni di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) e c), D.L. 99/2017, rispettivamente relative all'esclusione dalla cessione dei “debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse” e delle “controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”, posto che le pretese avversarie si fondavano su atti e fatti antecedenti al 26 luglio 2017 ed il contenzioso era stato instaurato successivamente alla data di esecuzione del contratto. Deduceva che l'art. 3, comma 2, sesto periodo D.L. 99/2017 limitava la responsabilità del cessionario per i soli debiti ricompresi nel perimetro della cessione di cui al primo comma e che il contratto di cessione, in recepimento dei divieti di cessione del decreto-legge, prevedeva che lo
-5- Co schermo protettivo di comprendesse debiti, passività, responsabilità ed “effetti negativi” comunque connessi con l'acquisto di azioni di CP_9
2.1. chiedeva il rigetto delle domande proposte da parte attorea per OP intervenuta prescrizione, nonché il rigetto di tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate, nonché, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria avversaria, la riduzione dell'importo dovuto.
2.2. Inoltre, in via riconvenzionale chiedeva la condanna di al Parte_1 rimborso dell'intero importo del finanziamento pari ad €1.000.000,00 oltre interessi, ivi compresi gli interessi in mora sino al saldo effettivo, nonché gli interessi sugli interessi ex art. 1283 c.c.
2.3. In via riconvenzionale subordinata, per l'ipotesi di cui fosse accolta la domanda di nullità del finanziamento, chiedeva la condanna dell'attore al pagamento della somma di
€1.000.000,00, oltre interessi maturati, a titolo di ripetizione dell'indebito. Co 3. Interveniva in giudizio a sostegno di . OP0
4. Con sentenza n. 1815/2023 il Tribunale di Venezia, pronunciava il seguente testuale dispositivo: “1) dichiara ammissibile l'intervento di;
OP1
2) rigetta le domande attoree verso;
3) in accoglimento della OP domanda riconvenzionale di condanna l'attore a restituire a OP [...]
l'importo di € 1.000.000,00 oltre interessi contrattuali anche di mora CP_1
maturati dal dovuto al saldo e agli interessi ex art 1283 cc sugli interessi scaduti e dovuti almeno per sei mesi dalla data di costituzione della convenuta al saldo;
4) condanna l'attore a rifondere ad le spese di lite che liquida in € 37.951,00 per OP compensi professionali oltre € 3.372,00 per spese ed oltre spese generali, IVA e CPA sugli importi ex lege assoggettabili;
5) condanna l'attore a rifondere a OP0
le spese di lite che liquida in € 18.977,00 per compensi professionali oltre
[...] spese generali, IVA e CPA sugli importi ex lege assoggettabili.”.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello, volto a contestarla nella parte Parte_1
in cui ha ritenuto inopponibile ad la nullità ex art. 2358 c.c. OP dell'acquisto finanziato di capitale, in ragione dell'operare del D.L. 99/2017, nonché dei contratti che ne sono conseguiti, rigettando la domanda attorea azionata in via principale.
5.1. Preliminarmente l'appellante ha riproposto le questioni di merito dedotte in primo grado, ma non esaminate dal Tribunale, in quanto assorbite dal riconoscimento in capo a
-6- Co
della titolarità del credito ceduto e del difetto di titolarità passiva in ordine al contenzioso azionato ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. c) del D.L. 99/2017. In particolare,
l'appellante ha dedotto: i) l'applicabilità dell'art. 2358 c.c. alle società cooperative e, in particolare, alle banche popolari;
ii) la sussistenza di un collegamento negoziale tra il finanziamento erogato a e l'acquisto azionario dallo stesso compiuto;
iii) la Parte_1 violazione dell'art. 2358 c.c. e la conseguente nullità del contratto di finanziamento e dell'acquisto azionario.
5.2. Con riguardo al motivo d'appello proposto, relativo alla nullità del finanziamento azionato da : i) ha argomentato sulla possibilità per il debitore ceduto di OP far valere nei confronti del cessionario ogni questione relativa alla validità e all'esistenza dell'obbligazione oggetto di cessione;
ii) ha dedotto che il credito azionato da non CP_1 avrebbe dovuto essere oggetto di cessione, dovendo rimanere nel patrimonio della società in liquidazione coatta amministrativa, desumendosi dai principi dell'ordinamento - Contr ed in particolare dall'art. 1, c. 3, lett. a), D.M. 22 febbraio 2018 emanato dal - un divieto di cessione dei rapporti giuridici connessi alle operazioni baciate.
5.3. In conclusione, ha chiesto di dichiarare, in riforma della sentenza impugnata, la nullità ex art. 2358 c.c. dell'operazione di acquisto finanziato di capitale, e/o della cessione intervenuta e/o del contratto di finanziamento azionato in via riconvenzionale Cont da tanto nei confronti di quest'ultima quanto di e, per l'effetto, dichiarare che CP_1
il sig. nulla deve a tale titolo. Parte_1
5.4. L'appellante ha inoltre proposto istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ex. art. 283 c.p.c.
6. Con comparsa di risposta si è costituta in giudizio d'appello OP
6.1. In via pregiudiziale, ha eccepito i) l'inammissibilità dell'appello avversario per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c., non essendo stati individuati specifici motivi di gravame;
ii) la mancata riproposizione ex art. 346 c.p.c. delle domande formulate in primo grado in via subordinata, nonché delle istanze istruttorie avanzate con la terza memoria ex. art. 183, c. 6 c.p.c. e rigettate dal Tribunale di Venezia;
iii)
l'inammissibilità delle domande proposte dall'appellante in quanto contrarie al divieto dei nova previsto dall'art. 345 c.p.c., essendo queste più ampie rispetto a quelle proposte nel giudizio in primo grado, in particolare in relazione all'accertamento della nullità della cessione e/o dei finanziamenti diversi da quello stipulato il 18 dicembre 2013, da ciò conseguendone il difetto di interesse ad agire dell'appellante in relazione
-7- all'accoglimento dell'unica domanda di accertamento negativo ritualmente proposta. Co 6.2. Nel merito ha dedotto l'infondatezza dell'appello avversario chiedendo integrale conferma della sentenza impugnata. In particolare: i) ha sostenuto la titolarità del credito Co in capo a , in quanto incluso nell'Insieme Aggregato perché, alla data del Contratto di
Cessione, era classificato in bonis (Contratto di Cessione, art.
3.1.2. a. vii.), riferendosi per converso l'art. 1, c. 3., lett. a) del D.M. 22 febbraio 2018 alle sole cessioni di crediti classificati come deteriorati alla data di avvio della lca ed ispirandosi questa esclusione al principio del burden sharing;
ii) ha sostenuto il difetto di legittimazione passiva, non Co potendo essere chiamata a rispondere di pretese formulate con domande giudiziali proposte dopo il 26 giugno 2017 relative ad atti o fatti antecedenti a quella data, in forza dell'art. 3, c. 1, lett. c) D. L. 99/2017, previsione recepita nel Contratto di Cessione e confermata dal Secondo Accordo Ricognitivo;
iii) ha riproposto ex art. 346 c.p.c. la questione rimasta assorbita nella pronuncia di primo grado relativa al difetto di Co legittimazione passiva di in base all'art. 3, c. 1, lett. a) e b) D.L. 99/2017; iv) ha dedotto la correttezza della sentenza di primo grado in relazione alla condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite. Co 6.3. In subordine, ha dedotto l'infondatezza delle questioni di merito riproposte ex adverso nell'atto di appello, sostenendo: i) l'inapplicabilità dell'art. 2358 c.c. alle società cooperative e, in particolare, alle banche popolari;
ii) l'insussistenza di un collegamento negoziale tra il finanziamento del 18 dicembre 2013 ed il successivo ordine avente ad oggetto le azioni di iii) che dalla violazione dell'art. 2358 c.c. non possa farsi CP_9
discendere la nullità del finanziamento erogato.
6.4. Infine, parte appellata ha riproposto ex art. 346 c.p.c. le ulteriori domande ed eccezioni assorbite dalla sentenza di primo grado ed ha richiesto il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado.
7. Con ordinanza del 27.03.2024 la Corte d'Appello di Venezia ha dichiarato la contumacia di non costituitasi quantunque ritualmente citata, e ha accolto l'istanza CP_9 di inibitoria, disponendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado impugnata.
8. La causa è stata rimessa in decisione per l'udienza del giorno 22.05.2025.
In diritto.-
1. Con l'appello si sollevano le questioni inerenti alla applicabilità dell'art. 2358 c.c. alle società cooperativa e, in particolare, alle banche popolari;
alla sussistenza del
-8- collegamento negoziale tra il finanziamento erogato e l'acquisto azionario;
alla nullità del Co finanziamento azionato da e alla regolamentazione delle spese processuali.
2. L'appellata ha pregiudizialmente eccepito l'inammissibilità dell'appello “per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c.”. Secondo l'appellata, infatti, l'appellante non avrebbe sottoposto a critica la ratio decidendi seguita dal tribunale e incentrata sulla Co mancanza di legittimazione passiva di (ovvero di carenza della titolarità del rapporto), come sarebbe “dimostrato dal fatto che non uno dei paragrafi contenuti nelle pagine 11 ss. dell'atto di appello avversario (nemmeno uno) sia specificamente intitolato Co
– al tema della titolarità del credito azionato in capo a (…); - al tema della Co legittimazione passiva di in ordine alle censure avversarie” (comparsa di risposta, pag. 12 s.). Né – secondo l'appellata – potrebbe valere a surrogare tale mancanza gli ampi stralci della motivazione di precedenti giurisprudenziali, in mancanza financo del Co capo della sentenza che sarebbe stato sottoposto a impugnazione. ha altresì eccepito la novità ex art. 345 c.p.c. delle domande formulate in via subordinata dallo
. Parte_1
2.1. L'eccezione, sotto entrambi gli aspetti, non è fondata.
L'art. 342 c.p.c., nella versione attualmente vigente applicabile ratione temporis al presente giudizio, prevede che ciascuno dei motivi di appello deve “individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Ciò premesso, mette conto ricordare che la domanda formulata in primo grado dallo Co
era diretta unicamente all'accertamento di nulla dovere a per il Parte_1 finanziamento di € 1.000.000,00 a suo tempo concessogli da a fronte della CP_9
Co richiesta di restituzione intimatagli da , qualificatasi come cessionaria di quel rapporto contrattuale.
A sostegno della domanda l'attore deduceva la nullità dell'operazione di finanziamento, siccome collegata all'acquisto di azioni effettuato in asserita violazione dell'art. CP_9
2358 c.c. e da ritenersi radicalmente nullo (lo ricorda anche la sentenza appellata, a pag.
4 “non sussisteva alcun finanziamento da restituire alla AN annullandosi la posta di credito della AN contabilmente in considerazione della speculare posta di credito dello stesso legata alla restituzione della somma impiegata per l'acquisto Parte_1 delle azioni proprie di pari importo del mutuo”).
-9- Co La convenuta , costituendosi in giudizio, ha formulato domanda riconvenzionale diretta alla condanna dello al pagamento dell'importo oggetto di Parte_1
finanziamento, sostenendo di essere subentrata nel relativo rapporto di finanziamento, ma non nella posizione relativa all'acquisto delle azioni. Co Il tribunale ha giudicato fondata la prospettazione di , ritenendo che la mancata cessione del rapporto “passivo” inerente all'acquisto di azioni risultava dalla CP_9
disciplina normativa di riferimento, nonché dal contratto di cessione stipulato in attuazione di essa, nel mentre andava ritenuta la cessione del rapporto “attivo” relativo al finanziamento, pervenendo per tal via alla condanna dello al pagamento Parte_1 dell'importo oggetto del finanziamento.
2.2. Con l'appello si torna a sostenere la nullità del finanziamento concesso da e CP_9 Co azionato da ) in ragione del collegamento contrattuale con l'acquisto di azioni proprie, del quale pure si assume la nullità in quanto compiuto in violazione dell'art. 2358 c.c. Il che porta a escludere qualsivoglia violazione dell'art. 345 c.p.c., trattandosi della medesima domanda fatta valere in prime cure.
2.3. Quanto all'ipotizzata violazione dell'art. 342 c.p.c. occorre considerare la doglianza con la quale si deduce che “dall'accertamento della nullità del negozio complesso oggetto della presente controversia – contratto di finanziamento e acquisto azionario – deve necessariamente conseguire la declaratoria di non debenza di alcunché nei confronti di da parte dell'odierno appellante. Sennonché, il Tribunale di Venezia, CP_1 errando, ha ritenuto che la nullità dell'operazione “baciata” non possa essere contestata ad , la quale sarebbe “tutelata” dall'operatività del d.l. 99/2017 nonché dei contratti CP_1 di cessione che ne sono conseguiti”. Tale censura è motivata con richiamo a una pronuncia di questa corte (App. Venezia, 13-9-2023 n. 1817), della cui motivazione viene riportato un ampio stralcio quale argomentazione critica della decisione del tribunale (v. appello, pag. 42-47).
2.4. Alla stregua della riportata esposizione dei motivi di appello e, in particolare, della censura veicolata con riguardo “alla nullità del finanziamento azionato da
[...]
” (pag. 14 ss. dell'atto di appello) si può enucleare una critica avverso la CP_1 Co decisione del Tribunale circa la carenza di “legittimazione passiva” di , sia pure mediante richiamo alle motivazioni dell'arresto di questa Corte, onde deve ritenersi priva di pregio l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte appellata.
Va invero riscontrata la presenza della indicazione del capo impugnato, vale a dire quello
-10- Co che ha ritenuto la carenza di legittimazione in capo a (“il Tribunale di Venezia, errando, ha ritenuto che la nullità dell'operazione “baciata” non possa essere contestata ad , la quale sarebbe “tutelata” dall'operatività del d.l. 99/2017 nonché dei contratti CP_1 di cessione che ne sono conseguiti”), così come della motivazione a sostegno della censura, quand'anche formulata richiamando testualmente quella esposta in un una sentenza resa da questa corte in analoga controversia, non essendovi alcuna preclusione a una tale modalità di espressione dell'argomentazione a sostegno del motivo.
Del pari, e anche tenuto conto della riportata attuale formulazione dell'art. 342 c.p.c., non
è richiesta a pena di inammissibilità una indicazione separata dei motivi di appello, con apposita intitolazione di ciascuno di essi, potendosi in ogni caso ricavare dal complessivo tenore dell'atto di impugnazione la formulazione di una sufficientemente specifica censura motivatamente mossa dall'appellante a una statuizione della sentenza impugnata.
3. Occorre quindi passare alla disamina nel merito di tale doglianza, come detto, incentrata sulla nullità dell'operazione di finanziamento quale conseguenza della nullità della vendita di azioni compiuta in violazione dell'art. 2358 c.c., con conseguente sussistenza della legittimazione passiva (recte: titolarità del rapporto giuridico) in capo a Co
.
4. Tale doglianza è fondata.
5. Va ritenuto che non merita condivisione la decisione del tribunale nella parte in cui desume dalla mancata ricomprensione del rapporto di finanziamento in tesi correlato con Co l'acquisto delle azioni ra le passività cedute a , la carenza di titolarità passiva di CP_9 quest'ultima e il rigetto della domanda di accertamento negativo formulata dallo Co
, con accoglimento della riconvenzionale svolta da e diretta a Parte_1
conseguire la restituzione del predetto finanziamento.
6. Sulla questione sollevata con l'appello questa corte ha già avuto modo, nei precedenti resi in vicende occasionate dalla crisi delle cc.dd. banche venete, di esporre la propria argomentata motivazione, alla quale il collegio intende dare continuità, non risultando attinta da convincenti critiche.
7. Secondo l'orientamento adottato da questa corte, occorre prendere le mosse dal rilievo che la domanda del cliente di a una duplice finalità: da un lato, quella di CP_9
ottenere la declaratoria di nullità del finanziamento contratto per l'acquisto delle azioni e,
-11- dall' altro, quella conseguenziale di ottenere la liberazione del debito residuo nei Co confronti di . Pertanto, la nullità del contratto di finanziamento, nei limiti in cui questo risulti correlato all'acquisto di azioni della banca detenute, comporta il venir meno ex tunc degli effetti negoziali apparentemente prodottisi, con conseguente obbligo restitutorio di quanto versato in sua esecuzione da parte dell'accipiens, distinguendo la posizione della banca in l.c.a., rispetto alla quale qualsiasi credito restitutorio deve essere fatto valere Co secondo le regole del concorso, e la posizione di , la quale è legittimata passiva nei limiti di quanto ricevuto in esecuzione del negozio nullo. Ne consegue che la Co legittimazione passiva di sussiste in relazione alla domanda di accertamento Co negativo del credito (e di eventuale restituzione di quanto indebitamente ricevuto da in esecuzione del contratto nullo).
Tale impostazione esclude la rilevanza della questione – come detto pure oggetto di Con appello - secondo cui non sussisterebbe la legittimazione di , trattandosi di controversia relativa ad atti e fatti occorsi prima della cessione, ma sorta Con successivamente ad essa. Infatti, come evidenziato, la legittimazione di non sussiste in relazione al rapporto di finanziamento ed al collegato acquisto di azioni, bensì, esclusivamente in relazione all'accertamento negativo del credito da quel rapporto Con apparentemente disceso e regolato sul conto corrente proseguito con , oltre che in relazione alle eventuali restituzioni di quanto riscosso in esecuzione di quel contratto nel segmento temporale successivo alla cessione (così, inaugurando il nuovo orientamento,
Corte app. Venezia sentenza n. 505/2023).
Calando questa ricostruzione nell'ambito del presente contendere, occorre verificare che si tratta del finanziamento di € 1.000.000,00 concesso da n data 18-12-2013 in CP_9 funzione della sottoscrizione delle 16.000 azioni er il prezzo di € 62,5 l'una (e così CP_9 complessivamente per € 1.000.000,00) contabilizzata il 31-12-2023 (docc.
5-6 appellante).
Sulla base di tale deduzione fattuale il cliente della banca ha chiesto l'accertamento della Co nullità dell'operazione con declaratoria di nulla dovere a in conseguenza del finanziamento posto in essere in violazione dell'art. 2358 c.c.
E va ricordato che lo non ha esercitato nessuna azione condannatoria a Parte_1 Co danno di , né invocato alcuna di lei responsabilità risarcitoria, essendosi limitato a contestare la pretesa ex adverso azionata, mediante un'azione di accertamento Co negativo, incentrata sulla deduzione che il credito asseritamente vantato da – per
-12- averlo acquisito da n LCA - non esiste, poiché origina da un rapporto negoziale in CP_9 radice nullo (“dichiararsi la nullità ex artt. 2358 e 1311 c.c. del finanziamento sottoscritto in data 18 dicembre 2023 e contestuale acquisto di azioni e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto alla convenuta per le causali di cui è causa”: questa è la domanda CP_3 formulata in prime e ammissibilmente riproposta in questa sede).
8. Alla stregua del proposto inquadramento della vicenda, non coglie nel segno il richiamo operato dall'appellata al divieto di cui all'art. 3, co. 1, lettere a) e b) D.L. n.
99/2017 relativamente a “qualsivoglia debito o passività connessi con l'acquisto di azioni delle Banche venete” divieto imposto anche dalla Decisione Aiuti di Stato che riflette l'applicazione del principio del burden sharing (comparsa di risposta, pag. 22).
Come già osservato nei citati precedenti, non “può dirsi che, in tal modo, si finirebbe per Co riversare sulla cessionaria la responsabilità e le conseguenze negative dell'investimento in azioni che, in base al disposto normativo, sono escluse dalla cessione, o che debba essere impedita qualsiasi erosione o sottrazione del credito per il Co rimborso del mutuo, ormai ceduto dalla Lca ad;
infatti, con l' accertamento della nullità del mutuo collegato all'acquisto di azioni e del conseguente accertamento Con negativo del credito derivante da esso, nel perimetro della cessione a non potrà mai essere compreso l'apparente credito per le rate di un mutuo improduttivo di effetti, per il noto brocardo secondo cui quod nullum est nullum producit effectum”. Co 9. Né risulta fondata l'obiezione di , secondo cui il finanziamento fatto valere in via riconvenzionale sarebbe del tutto autonomo e diverso da quello del 18-12-2013 cui fanno riferimento le domande dello (doc. 37 banca), in quanto si tratterebbe di Parte_1 un finanziamento sempre per € 1.000.000,00 ma del 29 dicembre 2016 (documento n.
39 banca). La disamina della documentazione relativa (docc. 37 e 39 banca) restituisce infatti che il contratto di finanziamento n. 70/05148681 (doc. 39 banca) è nient'altro che il rinnovo dell'affidamento 18.12.2013 n. 70/05055866 (doc. 37 banca), come del resto implicitamente riconosce la stessa parte appellata, la quale non si è peritata di indicare il documento n. 39 in termini di “proroga 2017”.
10. Non merita seguito neppure la questione della c.d. compensazione dei debiti degli azionisti verso la l.c.a. per la restituzione dei finanziamenti illo tempore concessi dalle banche venete con i crediti restitutori e/o risarcitori verso la l.c.a. aventi a oggetto le somme investite in azioni (comparsa di risposta, pag. 17).
Si tratta di un'interpretazione della fattispecie già più volte seguita in numerose decisioni
-13- rese da questa corte in consimili controversie, originate dalle crisi delle banche venete e relative alle cc.dd. operazioni baciate concluse da Parte_6 Controparte_3
, nelle quali l'accertamento della nullità dell'operazione - e dunque
[...] dell'inesistenza del credito derivante da finanziamento strumentale all'acquisto di azioni della banca stessa - è stata verificata escludendo che in quei casi “l'accertamento negativo richiesto dall'attrice presupponga un fenomeno compensativo (il credito restitutorio ex art. 2033 c.c. del cliente andrebbe a compensare il debito dello stesso nei confronti della banca) che attrarrebbe la fattispecie alla cognizione del tribunale fallimentare, poiché, da un lato, la compensazione non è stata dichiarata dal Tribunale di
Venezia e, dall'altro, il venire meno del debito dell'istante – per il caso sia confermata la violazione del divieto di assistenza finanziaria - è conseguenza della nullità, non del solo contratto di affidamento, ma, in ragione del rilevato collegamento negoziale, dell'intera operazione. In altri termini, una volta travolto l'acquisto dei titoli, il finanziamento deve considerarsi come mai utilizzato, con la conseguenza che: i) non è sorta un'obbligazione restitutoria in capo al cliente;
ii) le azioni ed obbligazioni, apparentemente acquistate dal correntista, sono rimaste nella titolarità della banca, sicché solo in senso atecnico si potrebbe perciò discorrere di compensazione, per indicare che sono contabilmente elise tutte le reciproche obbligazioni dell'unitaria operazione di cui viene accertata la nullità”
(così ex multis Corte App. Venezia, sent. n. 1903/24).
Occorre rimarcare che il venir meno del debito del cliente è conseguenza della nullità non già del mero contratto di affidamento, ma – in conseguenza del prospettato vincolo di collegamento contrattuale – dell'intera operazione realizzata attraverso quei due negozi.
È la considerazione unitaria e complessiva dell'operazione posta in essere e, in tesi, radicalmente nulla, a comportare il venir meno ab initio dell'acquisto dei titoli di tal ché il finanziamento diretto al loro acquisto deve ritenersi mai effettivamente utilizzato. Sulla base di quella operazione negoziale nulla non è sorta alcuna obbligazione restitutoria in capo al cliente e, corrispondentemente, non è sorto alcun controcredito della banca diretto alla restituzione del finanziamento. Co 11. Accertata, nei limiti e con le precisazioni svolte, la legittimazione di , occorre procedere alla disamina delle ulteriori questioni sollevate dalle domande formulate dallo
. Parte_1
12. Vanno innanzi tutto verificate le questioni della applicabilità del divieto stabilito
-14- dall'art. 2358 c.c. alle banche popolari e la conseguenza della accertata violazione.
Anche su tali questioni la corte ha, in consimili controversie, enunciato un orientamento ormai consolidato, incentrato sulla piena applicabilità del divieto in parola alle società cooperative e, per quanto qui di interesse, alle banche popolari e favorevole a ritenere la conseguente nullità dell'operazione di acquisto compiuta in violazione del divieto dell'art. 2358 c.c.
Tale approdo risulta in linea con quanto di recente ritenuto dalla s. Corte (n. 372/2025) che ha enunciato il seguente principio: “l'art. 2358 c.c., lì dove vieta alla società di accordare prestiti ovvero fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, salve le condizioni legittimanti ivi previste, è compatibile e dunque applicabile alle società cooperative per azioni nonché, e a maggior ragione, alle banche popolari che ne rivestono la forma”.
Nella motivazione della richiamata sentenza si espongono le argomentazioni a sostegno dell'enunciato principio, che questa corte condivide e fa proprie:
«a) l'art. 2358 c.c., nel testo in vigore (introdotto dal d.lgs. n. 142/2008, in attuazione della direttiva 2006/68/CE), lì dove prevede che “la società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti … per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste” dallo stesso “articolo”, e, dunque, vieta il compimento di operazioni di assistenza finanziaria funzionali all'acquisto delle azioni proprie della società mutuante (salvo che non sussistano le condizioni stabilite dalla stessa, la cui mancanza “determina l'espansione del divieto, perché è codesto - e non il suo contrario - a integrare la regola generale”: Cass. n. 28148 del 2023, in motiv.), è una norma senz'altro compatibile e, come tale, applicabile alle società cooperative e, per l'effetto, alle banche popolari che ne rivestono la forma;
b) tale disposizione detta una norma imperativa di grado elevato, la sua violazione (compiuta attraverso la concessione di un finanziamento funzionale all'acquisto di azioni proprie ed in mancanza, come accertato nel caso in esame, delle condizioni legittimanti ivi previste) comporta, a norma dell'art. 1418, comma 1°, c.c., la nullità del contratto di finanziamento.
2.11. L'art. 2519, comma 1°, c.c. prevede che le disposizioni che disciplinano le società per azioni, “per (tutto) quanto non previsto” nel corrispondente titolo (e cioè il VI, composto dagli artt. 2511-2548 c.c.), si applicano, ove
“compatibili”, alle cooperative, anche se si tratta di società, come quelle che esercitano l'attività bancaria (art. 28, comma 1, TUB), regolate da leggi speciali (art. 2520, comma 1°, c.c.).
2.12. Tale disposizione, dunque, subordina l'applicazione alle società cooperative (per azioni) delle norme dettate per le società per azioni alla sussistenza di due presupposti, e cioè, da un lato, che un determinato profilo o aspetto dell'organizzazione o dell'attività della società cooperativa non sia disciplinato dalle disposizioni contenute negli artt. 2511-2548 c.c. e, dall'altro, che la disciplina dettata su tale profilo o aspetto per le società per azioni sia giuridicamente compatibile con il modello cooperativo adottato dalla società.
2.13. La norma che disciplina le operazioni di finanziamento per l'acquisto di azioni proprie da parte di società per azioni, così come contenuta nell'art. 2358, commi 1°-6°, c.c. (che l'art. 2525, comma 5°, c.c. non richiama espressamente senza tuttavia escludere la sua applicabilità), risponde a tutti e due i presupposti appena indicati.
-15- 2.14. Il divieto di accordare “prestiti” finalizzati direttamente o indirettamente all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni proprie, se non in presenza di alcune specifiche condizioni legittimanti (e cioè: - la predisposizione da parte degli amministratori della società di “una relazione che illustri - tra l'altro -, sotto il profilo giuridico ed economico,
l'operazione, descrivendone le condizioni, evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specifico interesse che l'operazione presenta per la società, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società ed indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni”; - il deposito di tale relazione presso la sede della società, nei trenta giorni precedenti l'assemblea straordinaria, la cui delibera, corredato dalla relazione degli amministratori, è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese;
- la necessità che “l'importo complessivo delle somme impiegate” per finanziare l'acquisto delle proprie azioni non ecceda “il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato”, e che “una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate” sia contestualmente iscritta al passivo del bilancio) trova, di conseguenza, senz'altro applicazione anche nelle società cooperative per azioni: a partire dalla necessità (senz'altro compatibile con tali società e il loro funzionamento) di un'autorizzazione preventiva al compimento di un'operazione di tale genere da parte dell'assemblea straordinaria dei soci della società mutuante.
2.15. Non può, infatti, ragionevolmente dubitarsi che: - la concessione di prestiti in funzione della sottoscrizione di azioni proprie della società finanziatrice è un profilo dell'attività della società cooperativa per azioni non regolato
(e, dunque, ai fini di cui all'art. 2519, comma 1°, c.c., “non previsto”) né dall'art. 2529 c.c. (che pure disciplina l'acquisto da parte delle società cooperative di azioni proprie, stabilendo le condizioni necessarie ai fini della legittimità della relativa operazione, come il limite quantitativo, singolarmente uguale a quello previsto dall'art. 2358, comma 6°, cit., “degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato”: ma non anche le “altre operazioni sulle proprie azioni”, previste dall'art. 2358 c.c., come, appunto,
l'erogazione di prestiti per l'acquisto ad opera del soggetto finanziato di azioni della stessa società mutuante), né da altra norma contenuta tra gli artt. 2511-2548 c.c.; - il divieto di fornire assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie, così come fissato dall'art. 2358, commi 1° e ss., c.c., in quanto volto alla tutela (nell'interesse degli
“azionisti” e dei “terzi” creditori: cfr. l'art. 23, parag. 1, della direttiva 77/91/CEE, così come modificato dalla direttiva 2006/68/CE cit., ed il considerando 5 di quest'ultima) dell'integrità del capitale sociale della società finanziatrice e dell'effettività del suo patrimonio (Cass. n. 15398 del 2013; Cass. n. 28148 del 2023), è compatibile:
a) tanto con la disciplina delle società cooperative per azioni, la quale, infatti, specie a fronte della variabilità del capitale (che non è determinato in un ammontare prestabilito: artt. 2511 e 2524 c.c.) e dell'esclusiva imputazione delle obbligazioni sociali alla società ed al suo patrimonio (art. 2518 c.c.), con il conseguente assoggettamento delle stesse, in caso d'insolvenza, alle procedure concorsuali a tal fine previste (art. 2545-terdecies c.c.) ed, in caso di perdita (integrale) del capitale sociale, alla liquidazione ordinaria (art. 2545-duodecies c.c.), condivide pienamente l'indicata finalità: come, del resto, si evince sia dall'art. 2529 c.c. che, per il caso di acquisto di azioni proprie, estende a tali società il limite quantitativo, previsto dall'art. 2357 c.c. per le società azionarie, degli “utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato”, sia dalla necessaria destinazione al fondo di riserva legale di almeno il trenta per cento degli utili netti annuali ai sensi dell'art. 2545- quater, comma 1°, c.c.; ed ancora dall'art. 2545-quinquies, comma 2°, c.c., che, con approccio più restrittivo di quello che caratterizza le società per azioni, condiziona l'acquisto di azioni proprie al rispetto di un rigido rapporto d'indebitamento, stabilendo che possono essere acquistate proprie azioni solo se il rapporto tra il patrimonio netto e l'indebitamento complessivo della società è superiore ad un quarto;
b) quanto, e a maggior ragione, con la normativa che regola le banche popolari (che sono costituite in forma di
-16- società cooperative per azioni: art. 29, comma 1, TUB), la cui attività è, in effetti, assoggettata a vincoli patrimoniali a carattere prudenziale (come la doverosa sussistenza, ai fini dell'autorizzazione all'attività bancaria, di un capitale versato di ammontare non inferiore a quello determinato dalla AN d'IT a norma dell'art. 14, comma 1, lett. b, del TUB, e l'obbligatoria destinazione a riserva legale di almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a norma dell'art. 32, comma 1, TUB) e può, comunque, svolgersi soltanto se è preventivamente assicurata (anche attraverso le “garanzie” previste dal considerando 5 cit., come, appunto, il divieto generale previsto dall'art. 2358, commi 1° e ss., c.c. e la conseguente necessità che sussistano, onde consentirne eccezionalmente la deroga, le specifiche condizioni procedurali e sostanziali ivi previste) la protezione dell'integrità del capitale sociale e della relativa effettività (cfr. gli artt. 70 e 80, commi 1 e 6, TUB e l'art. 17, commi 1 e 2, d.lgs. n. 180/2015).
2.16. La ratio della normativa prevista dall'art. 2358, commi 1° e ss., c.c. (senz'altro compatibile con lo scopo mutualistico, che, specie nelle società esercenti l'attività bancaria, da solo certamente non basta a giustificare il compimento da parte delle stesse di operazioni tali da mettere a rischio l'equilibrio economico della struttura), per come è stata delineata dalla giurisprudenza di questa Corte, risulta, in effetti, sussistente tanto nelle società per azioni, quanto nelle società cooperative per azioni (tanto più se si tratta di banche che, come nel caso delle banche popolari, tale forma giuridica abbiano, appunto, assunto quale modello organizzativo dell'attività
d'impresa). È utile richiamare Cass. n. 9445 del 1996, in motiv., secondo la quale “il connotato della mutualità, che tradizionalmente connota le cooperative sotto il profilo causale, è nelle banche popolari così attenuato da poter apparire talvolta persino sfuggente”; Cass. n. 15398 del 2013, secondo cui la ratio della norma è di “vietare la cd. assistenza finanziaria, sia nella forma del prestito che in quella della prestazione di garanzie, a favore di chiunque voglia acquistare o sottoscrivere le azioni della società medesima, onde impedire il compimento di operazioni che possano determinare un'erosione anche potenziale del capitale sociale, nell'interesse dei creditori della società, a tutela dell'interesse dei soci contro rimborsi preferenziali di conferimenti ad alcuni di essi, e dell'interesse della società a contrastare l'uso da parte degli amministratori delle quote comprate, anche e soprattutto in sede assembleare”; Cass. n. 4916 del 1984, che, nello stesso senso, sia pur con riguardo all'originario testo della norma, ha esteso il divieto previsto dall'art. 2358 c.c. alle società a responsabilità limitata ed ha inteso in senso ampio la norma in modo da ricomprendervi, ancor prima del recepimento della direttiva CE
77/91, ogni operazione finanziaria che persegua la medesima finalità, come, appunto, “finanziare un terzo per l'acquisto di quote (fare prestiti) o prestare fideiussioni a garanzia del pagamento delle quote stesse …”; Cass. n.
25005 del 2006, secondo cui la violazione dell'art. 2358, comma 1°, c.c., comporta il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti e al tempo stesso dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul patrimonio netto, e tale rischio incide direttamente sull'interesse di ciascun socio a conservare il valore, in termini sia assoluti che relativi, della sua quota di partecipazione alla società, in quanto, nella misura in cui al formale incremento del capitale, cui corrisponde una riduzione proporzionale della sua quota di partecipazione, non si accompagni un effettivo incremento del patrimonio netto, il valore della quota si riduce, a tutto vantaggio dei sottoscrittori delle nuove azioni;
infine e più di recente, Cass. n. 28148 del 2023, secondo cui l'art. 2358 c.c., nel testo attualmente in vigore, pur consentendo il prestito per l'acquisto di azioni proprie in presenza di specifiche condizioni, come l'autorizzazione dell'assemblea straordinaria e la predisposizione di una relazione illustrativa da parte degli amministratori, prevede ancora un divieto generale di tali operazioni di assistenza finanziaria, volto a tutelare l'interesse di soci e creditori alla conservazione del patrimonio sociale).
2.17. Le banche popolari, pur se assoggettate ad una disciplina speciale, restano pur sempre (come esplicitamente confermato dall'art. 29, comma 1, TUB) costituite nella forma giuridica della società cooperativa
-17- per azioni (compreso, come detto, l'obbligo di destinare a riserva legale una quota, pari al dieci per cento, degli utili netti annuali ai sensi dell'art. 32, comma 1, TUB, nonché, come si evince a contrario dall'art. 150-bis, comma
2, TUB, il limite patrimoniale all'acquisto di azioni proprie previsto dall'art. 2529 c.c., che rinvia al secondo comma dell'art. 2545-quinquies c.c., e lo scioglimento automatico della società in caso di perdita del capitale ex art. 2545- duodecies c.c.), “il che non rileva solo sul piano definitorio, ma ha invece precisi riflessi anche in termini di disciplina”, nel senso che “non è consentito … sovvertire le indicazioni di diritto positivo per sottrarre queste particolari società alla disciplina generale delle cooperative … salvo che per specifiche norme incompatibili con le disposizioni delle leggi speciali che quelle banche riguardino” (Cass. n. 9445 del 1996, in motiv.), con la conseguenza che, in mancanza di un'esplicita disciplina che regoli i prestiti erogati da tali società in funzione dell'acquisto di azioni proprie ed a fronte di una comune ratio, tali operazioni rimangono senz'altro assoggettate alle disposizioni dettate in ordine al loro compimento da parte delle società per azioni e, come detto, delle società cooperativa per azioni in quanto compatibili con l'attività imprenditoriale (specie se bancaria) ed il funzionamento delle stesse.
2.18. L'art. 150-bis, comma 2, TUB, così come introdotto dal d.lgs. n. 310/2004, nel testo in vigore ratione temporis (ma anche in quello attuale), indica, del resto, le disposizioni del codice civile che non si applicano alle banche popolari, con un elenco che inizia con un articolo antecedente l'art. 2358 c.c. e prosegue con articoli ad esso successivi senza, tuttavia, includere tale articolo, con la conseguenza che, per tutte le disposizioni codicistiche non espressamente escluse, deve presumersi (salva l'incompatibilità prevista dall'art. 2520, comma
1°, c.c.) la loro applicabilità, come, appunto, nel caso dell'art. 2358, commi 1° e ss., c.c..
2.19. Se, poi, si considera che l'art. 161 del TUB ha abrogato il d.lgs. 105/1948 (contenente disposizioni sull'ordinamento delle banche popolari), il cui art. 9 prevedeva che “la società può accordare anticipazioni ai soci sulle proprie azioni entro i limiti stabiliti caso per caso dall'organo cui per legge è demandata la vigilanza sulle aziende di credito, limiti che non potranno in ogni caso eccedere il 40% delle riserve legali”), risulta, allora, evidente che il legislatore: a) non ha affatto inteso consentire alle banche popolari di finanziare l'acquisto di proprie azioni al di fuori di qualsiasi forma e condizione;
b) ha, dunque, inteso (implicitamente ma inequivocamente) estendere a tali società il divieto di assistenza finanziaria previsto dall'art. 2358, commi 1° e ss., c.c. e la necessità al fine di consentirne eccezionalmente la deroga che sussistano le condizioni legittimanti ivi previste: a partire, come detto, dalla delibera di preventiva autorizzazione al compimento della singola operazione da parte dell'assemblea straordinaria dei soci.
2.20. Non merita, in effetti, consenso l'obiezione della ricorrente secondo cui l'operazione di assistenza finanziaria può essere legittimamente decisa dai soli amministratori sul rilievo che gli stessi, a norma dell'art. 2529 c.c., ove l'atto costitutivo lo consenta, possono autonomamente decidere di acquistare (o rimborsare) azioni della società:
a fronte della diversità di tale operazione (che poi è quella sulla quale si è pronunciata la sentenza di questa
Corte n. 9404 del 2015 e, come tale, non utilmente deducibile come precedente di legittimità idoneo ad orientare la decisione sul ricorso in esame) rispetto al prestito finalizzato all'acquisto di azioni proprie e dei differenti effetti che la quest'ultima è in grado di spiegare rispetto alla prima nei confronti dei soci già esistenti (posto che, come è stato ben detto, “la prestazione di assistenza finanziaria … è operazione che, a differenza dell'acquisto di azioni proprie, non risponde al principio di parità di trattamento dei soci ma, anzi, è strutturalmente diretta a favorire”, con l'ingresso in società di nuovi soci attraverso l'impiego di risorse della stessa società, “alcuni soci o terzi rispetto ad altri membri della compagine sociale”, condizionando, peraltro, sia pur attraverso il voto capitario ex art. 30, comma 1, TUB, il funzionamento dell'assemblea e, dunque, degli organi sociali), deve, per contro, ritenersi che l'erogazione in favore di alcuni soci o di terzi di prestiti finalizzati all'acquisto di azioni proprie della
-18- società finanziatrice resti, in applicazione integrale dell'art. 2358, commi 1° e ss., c.c., di esclusiva pertinenza dell'assemblea straordinaria dei soci, specie se si considera che: - il procedimento deliberativo di quest'ultima, a differenza di quello che riguarda le decisioni degli amministratori, consente (non a caso) ai soci di ricevere dagli stessi le necessarie informazioni, se del caso ulteriori rispetto a quelle già fornite, in ordine all'operazione di assistenza finanziaria posta all'ordine del giorno della riunione assembleare chiamata a pronunciarsi sulla relativa autorizzazione;
- la competenza esclusiva degli amministratori in ordine all'ammissione di nuovi soci nella società cooperativa, a norma dell'art. 2528, comma 1°, c.c. (applicabile, come si evince dall'art. 150-bis, comma 2, TUB, anche alle banche popolari, nelle quali, peraltro, l'ammissione dei nuovi soci è comunque e significativamente subordinata, come si evince dall'art. 30, comma 5, TUB, all'interesse della società), risulta senz'altro recessiva in favore dell'assemblea dei soci tutte le volte in cui, come nel caso del prestito finalizzato all'acquisto di azioni proprie, la stessa possa ledere, come detto, gli interessi dei soggetti già soci e quelli dei creditori della società.
2.21. Quanto al resto, la Corte intende ribadire i principi dettati da Cass. n. 28148 del 2023, vale a dire che: - il divieto previsto dall'art. 2358 c.c. è volto a presidiare interessi di carattere generale, come indubbiamente sono quelli dei soci e dei terzi (creditori) all'integrità patrimoniale della società, come è dato evincere dal limite quantitativo imposto dalla norma a fronte degli utili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;
- l'operazione compiuta in violazione dell'art. 2358 c.c. (e delle relative condizioni) integra, pertanto, l'inosservanza di una norma imperativa di grado elevato, com'è quella tesa a tutelare interessi di sistema;
- il mancato rispetto del divieto, ove difettino le condizioni stabilite dalla norma in questione, produce, di conseguenza, la nullità, a norma dell'art. 1418, comma 1°, c.c., dell'operazione d'assistenza finanziaria nel suo complesso, vale a dire tanto del contratto di finanziamento, quanto dell'atto d'acquisto delle azioni cui lo stesso era funzionale.
2.22. In effetti, “l'area delle norme inderogabili, la cui violazione può determinare la nullità del contratto in conformità al disposto dell'art. 1418, comma 1°, c.c., è … più ampia di quanto parrebbe a prima vista suggerire il riferimento al solo contenuto del contratto medesimo”, essendovi “ricomprese sicuramente anche le norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto”, con la conseguenza che “se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno, il contratto (come nel caso in esame) viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa;
e non par dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni - se così può dirsi - ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell'atto medesimo” (Cass. SU n. 26724 del 2007, in motiv.).
2.23. D'altra parte, se “non ogni violazione di norma imperativa può dare luogo ad una nullità contrattuale”, essendo a tal fine necessario che “il contratto” si ponga “in contrasto con lo specifico interesse che la norma imperativa intende tutelare” (Cass. SU n. 33719 del 2022, in motiv.), è tuttavia evidente come, nel caso in esame, la nullità dell'intera operazione di assistenza finanziaria (e cioè il contratto di finanziamento e l'atto d'acquisto delle azioni cui lo stesso era funzionale) compiuta in violazione del divieto previsto dall'art. 2358, commi 1° e ss.,
c.c. si giustifica proprio in ragione del fatto che la stessa è di per sé direttamente lesiva degli interessi degli
“azionisti” (rispetto all'ingresso di nuovi soci) e dei “terzi” creditori (rispetto all'integrità del patrimonio sociale) che la menzionata norma ha inteso, appunto, proteggere: tanto più se si considera che, a fronte della violazione della norma in questione, la realizzazione degli interessi sottesi alla stessa non è presidiata da un meccanismo alternativo a quello della sanzione della nullità dell'intera operazione compiuta (cfr. Cass. n. 8499 del 2018). La violazione di una norma imperativa, infatti, non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto giacché l'art. 1418, comma 1°, c.c., con l'inciso “salvo che la legge disponga diversamente”, esclude tale sanzione (soltanto)
-19- nel caso in cui sia predisposto un meccanismo (nel caso in esame insussistente) idoneo a realizzare ugualmente gli effetti voluti della norma, indipendentemente dalla sua concreta esperibilità e dal conseguimento reale degli effetti voluti (Cass. n. 8236 del 2003; Cass. n. 22625 del 2012; più di recente, Cass. n. 2176 del 2023, in motiv.)».
13. Può dunque passarsi in disamina la questione inerente all'esistenza, nella concreta fattispecie dedotta in questo giudizio, del collegamento contrattuale fra l'operazione di acquisto delle azioni della banca e il finanziamento concesso.
13.1. Va in proposito evidenziata, innanzi tutto, la contestualità fra l'acquisto delle azioni la concessione del finanziamento (l'ordine di acquisto delle azioni reca la data del CP_9
18-12-2013 e l'accredito sul conto del finanziamento risulta effettuato lo stesso giorno: docc.
5-6 appellante).
13.2. In secondo luogo, merita ricordare la perfetta corrispondenza fra l'entità del finanziamento erogato (€ 1.000.000,00) e l'ammontare del prezzo delle azioni CP_9 acquistate (16.000 azioni a € 62,50 ciascuna, per totali € 1.000.000,00).
13.3. Dall'esame degli estratti del conto corrente, inoltre, risulta che al momento dell'addebito del prezzo relativo all'acquisto delle azioni il saldo del conto corrente non avrebbe recato una somma idonea all'acquisto delle azioni, il che pure rivela come la provvista per il pagamento del corrispettivo rinvenne dal finanziamento erogato dalla banca (doc. 5 appellante).
13.4. Del tutto in linea con gli indicati dati documentali, l'indagine testimoniale espletata in primo grado restituisce un quadro assai chiaro, che denota un evidente nesso contrattuale ed economico fra il finanziamento e l'acquisto di azioni.
Il testimonio , dipendente di ha dichiarato: “Io ero presente insieme Testimone_1 CP_9 al dott. , che mi aveva chiesto di accompagnarlo, quando presso la sede Persona_1 Per_ della Essebidue, il propose a di sottoscrivere un finanziamento per € Parte_1
1.000.000,00 da destinare all'acquisto di azioni della banca” (risposta sul capitolo n. 1) e che “fu detto che era un finanziamento per acquisto di azioni che avrebbe dovuto durare per uno o due anni e alla fine di questo periodo la AN si sarebbe ripresa in carico le Per_ azioni ed avrebbe azzerato/estinto il finanziamento” (“ricordo che il parlò dell'attività della banca e dei risultati ottenuti facendo anche riferimento ad un documento che penso sia il doc. 4 che mi viene rammostrato”, queste le risposte ai capitoli n. 3 e 4).
L'appellata, evidentemente consapevole della portata per lei decisiva delle dichiarazioni rese dai testimoni, cerca – ma invano – di sostenere una radicale inattendibilità dei testimoni al divisato fine di eliderne in radice ogni valenza probatoria. Che il testimonio
-20- abbia indicato come domicilio la stessa società dello o che Tes_1 Parte_1 possieda il numero telefonico dell'appellante (comparsa di risposta, pag. 34) non vale certo a minare le sue dichiarazioni ovvero a far sì che lo stesso renda falsa testimonianza esponendosi a subire la relativa denuncia.
13.5. Dà ulteriore conferma che la stessa on aveva dubbi sul fatto che si trattasse CP_9 di una operazione c.d. baciata quanto riferito dal testimonio egli pure dipendente Tes_2
della banca, incaricato di predisporre un accordo transattivo con i clienti, il quale ebbe modo di verificare la natura “baciata” dell'operazione conclusa con lo : “Io Parte_1
facevo parte insieme a ed altri di un ufficio preposto appositamente Parte_7
Cont da a cercare di trovare soluzioni transattive stragiudiziali per i clienti fatti oggetto del fenomeno delle cosiddette operazioni baciate, tra essi vi era ” (cfr. Parte_1 escussione testimoniale, capitoli n. 7 e 8).
13.6. In coerenza con tale dichiarazione è stata dimessa in atti la bozza di accordo transattivo predisposta da nella quale si dichiarava che l'operazione con lo CP_9
era “baciata”, confermando la corrispondenza anche cronologica fra Parte_1 finanziamento e acquisto di azioni. Nel doc. prodotto con il n. 11 dall'appellante si legge:
“in data 18.12.2013 la ha concesso, tra l'altro, al Socio un finanziamento non CP_3 ipotecario a breve termine e tasso fisso di importo pari a € 1.000.000 (…), il Socio ha utilizzato la diponibilità derivante dal finanziamento per acquistare n. 16.000 azioni della in data 18.12.2013”. Non si tratta – come ognun vede – di accreditare dunque una CP_3
“mera opinione di un ex dipendente” (comparsa di risposta, pag. 34), ma di riscontrare la piena e diretta congruenza fra le dichiarazioni rese e la documentazione acquisita.
13.7. Alla stregua di tale compendio probatorio – senza neppure necessità di utilizzare la relazione del consulente tecnico del p.m. depositata per la prima volta in appello (doc. 21 Co
) e alla cui ammissione si è opposta – emergono elementi dai quali Parte_1
poter desumere in maniera sufficientemente chiara e certa la funzionalizzazione del finanziamento all'operazione di acquisto delle azioni della banca e, perciò, la sussistenza di un collegamento contrattuale fra i due contratti.
13.8. Alla luce delle indicate prove, rimane del tutto irrilevante la circostanza che lo avesse un “rapporto continuativo e consolidato nel tempo” con che Parte_1 CP_9 fosse un “cliente storico” della AN o che avesse già investito in azioni in epoche precedenti (comparsa di risposta, pag. 31), essendo in questa sede unicamente rilevante l'operazione dell'acquisto di 16.000 azioni per € 1.000.000,00 compiuta nel dicembre
-21- 2013.
Così come cercare di sostenere che on fosse “partecipe dell'intenzione del sig. CP_9
di utilizzare le proprie risorse (fossero esse rinvenienti dal finanziamento o Parte_1 meno) per l'effettuazione di uno o più acquisti di titoli (comparsa di risposta, pag. CP_9
33) risulta un, forse comprensibile, ma inane, tentativo difensivo, volta che le deposizioni dei dipendenti della banca hanno chiarito oltre ogni dubbio che fu la banca a dare corso all'operazione (per le note vicende che poi la condussero alla dichiarazione di insolvenza).
14. In definitiva, alla stregua di quanto innanzi, accolta la censura inerente alla carenza Co di “legittimazione passiva” di , la disamina delle domande formulate da Parte_1 porta al loro accoglimento, con accertamento della nullità dell'operazione “baciata” di acquisto delle azioni del collegato finanziamento, con conseguente accertamento CP_9
Co che nulla è dovuto dall'appellante nei confronti di per il titolo dedotto in causa.
15. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte appellata e vanno poste a suo integrale carico.
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi dei compensi ex d.m. 55/2014 previsti per le cause di valore corrispondente a quello della presente (€ 1.000.000), tenuto conto dell'attività difensiva svolta nei due gradi di giudizio e dato atto del mancato deposito di nota spese da parte dell'appellante.
per questi motivi
definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 1815/2023 del tribunale di Venezia, sezione specializzata impresa, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1. dichiara che nulla è dovuto da a in Parte_1 OP forza del finanziamento di € 1.000.000,00 da quest'ultima fatto valere in via riconvenzionale;
2. condanna in persona del legale rappresentante pro OP
tempore, a rifondere a le spese processuali dei due gradi di Parte_1 giudizio, spese che liquida, quanto al primo grado in € 29.193,00 per compenso €
3.372,00 per esborsi, e, quanto al presente grado, in € 18.511,00 per compenso,
5.058,00 per esborsi, oltre – per entrambi i gradi – al rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali come per legge.
-22- Venezia, 29 maggio 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-23-