Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/04/2025, n. 2398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2398 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3825 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 15 aprile 2025 e vertente tra
TRA
Partita Iva rappresentata e difesa, per procura in atti, dall' avv. Parte_1 P.IVA_1
Claudio Colombo APPELLANTE ed APPELLATA IN VIA INCIDENTALE
E
- già - C.F. , rappresentata e difesa, Controparte_1 CP_2 Pt_1 P.IVA_2 per procura in atti, dagli Avv.ti Marco Rizzo, Francesca Andrea Cantone e Stefano Baldi
APPELLATA ed APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
Nonché
C.F. rappresentato e difeso, per procura in atti, Controparte_3 C.F._1 dall'Avv. Stefano Agamennone;
APPELLATO
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. ha convenuto in giudizio la (ora Controparte_3 Controparte_4
e la affinché venisse accertata la loro Controparte_5 Controparte_6 responsabilità solidale per l'inadempimento degli obblighi informativi su di esse gravanti in forza dei
Si è costituita la quale mandataria della Parte_1 Controparte_5
(conferitaria del ramo d'azienda della a seguito Controparte_4 dell'intervenuta fusione), contestando quanto sostenuto dall'attrice e chiedendo il rigetto delle domande dalla stessa spiegate o, in subordine, che venisse determinata la quota di risarcimento su di essa effettivamente gravante, anche ai fini della ripartizione del relativo carico con l'altra convenuta.
Si è costituita anche la eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, Controparte_6 avendo ceduto, in data 26/8/16, alla il ramo d'azienda avente ad oggetto anche i Controparte_7 rapporti intrattenuti con il e nel giudizio è intervenuta la eccependo il CP_3 Controparte_7 proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo alle domande dell'attore che si riferivano alle condotte imputate alla e alle commissioni da questa percepite e chiedendo Controparte_4 il rigetto delle altre domande proposte dall'attore.
Le parti precisavano le seguenti conclusioni: per l'attore: “(1) in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità civile di Parte_1
e/o in persona dei rispettivi legali rappresentanti
[...] Controparte_6 CP_7 CP_5 pro-tempore, per l'inadempimento degli obblighi di informazione, tutela e diligenza ex art. 21 D.
Lgs. n. 58 del 1998, artt. 27, 28, 31, 34, 39, 40, 41 e 42 Regolamento n. 16190/2007, artt. CP_8
1337, 1338, 1175, 1375 c.c. ed art. 1838 c.c. e, per l'effetto, condannare queste ultime, in solido o ciascuna per quanto di propria competenza, al risarcimento del danno cagionato, pari alla somma di € 42.370,85 o comunque alla diversa somma maggiore o minore che emergerà in corso di causa
o comunque ritenuta di giustizia, oltre interessi, rivalutazione monetaria e lucro cessante, dal dì del dovuto (momento dell'inadempimento) e sino al soddisfo;
(2) in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità civile di e/o Parte_1 Controparte_6 CP_7 CP_5 in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, per l'inadempimento degli obblighi di informazione, tutela e diligenza ex art. 21 D. Lgs. n. 58 del 1998, artt. 27, 28, 31, 34, 39, 40, 41 e 42
Regolamento n. 16190/2007, artt. 1337, 1338, 1175, 1375 c.c. ed art. 1838 c.c. e, per l'effetto, CP_8 condannare queste ultime, in solido o ciascuna per quanto di propria competenza, al risarcimento del danno cagionato, pari alla somma di € 33.049,26 o in via di ulteriore subordine alla somma di €
21.609,13 o in via di ulteriore subordine alla somma di € 16.948,34 o comunque alla diversa somma maggiore o minore che emergerà in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia, oltre interessi, rivalutazione monetaria e lucro cessante, dal dì del dovuto (momento dell'inadempimento) e sino al soddisfo;
(3) in ogni caso, con vittoria di spese legali e di eventuale consulenza tecnica”; per la convenuta “1) In via principale, rigettare in toto la domanda spiegata dal Parte_1
Sig. nei confronti della convenuta , siccome infondata Controparte_3 Controparte_4 in fatto e in diritto, e in ogni caso sfornita di prova;
2) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attrice, quantificare la quota di risarcimento gravante su
, anche ai fini della ripartizione del relativo carico con l'altra convenuta;
Controparte_4
3) in ogni caso, con vittoria delle spese e dei compensi da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/14 oltre forfait spese generali al 15%, iva e cpa come per legge”; per la convenuta “nel merito: accertare e dichiarare la carenza di Controparte_6 legittimazione passiva di nel presente procedimento;
in ogni caso: con vittoria di spese CP_6
e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge”; per la terza intervenuta “in via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione Controparte_7 passiva di e per essa della cessionaria n relazione alle domande attoree CP_6 CP_2 aventi ad oggetto le commissioni corrisposte dal al momento dell'acquisto dei Parte_2 titoli di cui è causa, pari ad € 5.197,69; dichiarare la carenza di legittimazione passiva di CP_6
e per essa della cessionaria in relazione alle domande attoree aventi ad oggetto CP_7
l'accertamento della violazione delle norme che impongono obblighi di informativa in sede di collocamento in capo agli intermediari;
in via principale: respingere tutte le domande formulate dal in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque per le ragioni esposte in Parte_2 narrativa;
dichiarare l'assenza di solidarietà tra e per essa la cessionaria CP_6 CP_7 Part e per le ragioni esposte in narrativa;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande dell'attore, ridurre la condanna di lla minor somma CP_2 pari a quanto il cliente avrebbe potuto ricavare dall'adesione all'offerta o comunque alla diversa somma che il Tribunale ritenesse di giustizia in ragione di quanto dedotto;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge”.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, affermato l'accollo in capo a con Parte_3 riguardo alla cedente, ha così deciso: “ 1) condanna la la e la Parte_1 CP_6 CP_9
in solido, al pagamento in favore di della somma di € 21.609,13 oltre
[...] Controparte_3 interessi e rivalutazione come in motivazione;
2) condanna la al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 Controparte_3
20.761,72 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
3) condanna le convenute e l'intervenuta, in solido, a rimborsare all'attore le spese sostenute per il presente giudizio, che liquida in € 6.000,00, per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.”
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice – per quanto qui di interesse - ha posto le seguenti considerazioni:
«[…si deve osservare che le pretese risarcitorie fatte valere dall'attore, dopo l'intervento della nei confronti di CP_2 entrambe le convenute e dell'intervenuta, sono fondate sul presupposto che le prime due, essendosi rese inadempienti ai doveri derivanti dai due distinti rapporti contrattuali intrattenuti con il medesimo attore, hanno causato un danno, consistito nella diminuzione patrimoniale corrispondente alla somma versata per l'acquisto delle obbligazioni della Banca
d'Irlanda descritte in citazione, detratti, come specificato con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. e in sede di precisazione delle conclusioni, gli importi ricevuti a titolo di ricavi e di incasso delle cedole percepite. Ne discende che, a prescindere dalla diversità dei titoli contrattuali in forza dei quali sono sorte le obbligazioni inadempiute, le allegazioni dell'attore concernono la responsabilità concorrente della e della nella causazione del Controparte_4 CP_10 medesimo danno con la conseguenza che, salva la valutazione nel merito della fondatezza della relativa pretesa risarcitoria, non può dubitarsi della legittimazione passiva di entrambe le convenute e dell'intervenuta, che si è accollato il debito di una di esse.
Nel merito, le domande dell'attore appaiono fondate, nei limiti di seguito indicati.
Per quanto riguarda la posizione della si deve infatti ritenere, con efficacia assorbente rispetto Controparte_11 ad ogni altra considerazione, che la convenuta non ha fornito, come era suo onere, alcuna prova in ordine CP_4 all'assolvimento degli obblighi informativi, sia passivi che attivi, previsti a suo carico dalla normativa vigente all'epoca della sottoscrizione delle obbligazioni in questione. In particolare, dalla documentazione acquisita, non risulta alcuna dichiarazione del inerente alle informazioni ricevute con riguardo alle caratteristiche del prodotto finanziario CP_3 descritto nell'ordine di acquisto e nella copia del modulo prodotta dalla banca, nell'unica facciata sottoscritta dall'investitore, risultano indicati esclusivamente la denominazione e il codice ISIN del titolo, senza alcuna specificazione della natura di obbligazione subordinata dello stesso e delle conseguenze che tale proprietà avrebbe potuto comportare in termini di restituzione del capitale investito. Risulta, pertanto, palese, in mancanza di qualsiasi prova in senso contrario, la violazione dell'obbligo informativo previsto dall'art. 27 del Regolamento Intermediari del 2007, secondo il quale “gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole”.
La banca convenuta, d'altra parte, non ha dimostrato né di avere assunto dal cliente le informazioni necessarie a valutare il suo profilo di investitore al momento dell'ordine né che da altri specifici elementi in suo possesso potesse giustificarsi una sua classificazione diversa da quella di investitore al dettaglio – classificazione che, comunque, non risulta comunicata al nelle forme previste dal Regolamento Intermediari –, con la conseguenza che dagli elementi CP_3 acquisiti può ragionevolmente desumersi che quest'ultimo, ove compiutamente informato delle caratteristiche del titolo e della possibilità di perdere interamente il capitale investito, la cui restituzione era subordinata alla soddisfazione degli altri creditori dell'emittente, si sarebbe astenuto dal disporre l'ordine.
La pertanto, deve rispondere del danno causato dal suo inadempimento, che deve essere determinato Parte_1 nella misura di € 42.370,85, corrispondente alla perdita patrimoniale subita dall'investitore: perdita, consistita nella differenza fra il capitale investito e gli importi ricevuti per la corresponsione delle cedole e il corrispettivo del riacquisto da parte dell'emittente, che non avrebbe subito se non avesse acquistato le obbligazioni in questione.
Alla causazione del danno come sopra accertato deve ritenersi aver contribuito, in parte, anche il comportamento inadempiente della , presso la quale il come non è in contestazione, aveva trasferito il deposito CP_6 CP_3 dei titoli nel settembre del 2010.
E' pacifico, infatti, che, nel dicembre del 2010, quando le obbligazioni erano depositate nel conto titoli aperto presso la
, l'istituto emittente aveva predisposto un'offerta pubblica di scambio che prevedeva un rapporto di CP_6 scambio pari al 51% del valore delle obbligazioni e tale circostanza non era stata comunicata al cliente dalla banca presso la quale i titoli erano depositati. L'omessa comunicazione della detta offerta ha non ha consentito al di sfruttare CP_3 l'occasione di profittarne e, quindi, di limitare il danno derivante dall'acquisto dei titoli, percependo la detta percentuale del 51% del loro valore, e di tale parte di danno deve rispondere la banca depositaria, per non avere correttamente adempiuto alle obbligazioni derivanti dal rapporto di deposito titoli in custodia ed amministrazione in essere con il cliente.
Come questo Tribunale ha avuto modo di osservare in occasione di analoga controversia, invero, in forza del disposto dell'art. 1838 c.c. e della clausola generale di buona fede nell'esecuzione dei contratti, la banca depositaria di titoli in amministrazione è gravata dall'obbligo di assicurare al cliente la miglior tutela dei diritti inerenti ai titoli in deposito.
Segnatamente, l'art. 1838 c.c. - con disposizione di portata generale – prevede che “la banca che assume il deposito di titoli in amministrazione deve custodire i titoli, esigerne gli interessi o i dividendi, verificare i sorteggi per l'attribuzione di premi o per il rimborso di capitale, curare le riscossioni per conto del depositante, e in generale provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli”.
In tale prospettiva è stato, quindi, evidenziato che “qualora sui titoli azionari depositati in amministrazione venga lanciata un'offerta pubblica di scambio, la banca depositaria è tenuta a rendere edotto il cliente di tale circostanza, non ostandovi la disciplina di settore contenuta nel testo unico dell'intermediazione finanziaria, in quanto l'informazione da trasmettere non può considerarsi alla stregua di un invito ad aderire all'offerta pubblica” (Tribunale Padova, 25 novembre 2008).
Né a diversa determinazione potrebbe condurre la circostanza che le OPS lanciate dalla Bank of Ireland non fossero accompagnate dal prospetto informativo prescritto ed approvato dalla e non fossero “aperte” ai risparmiatori CP_8 italiani.
Ed infatti – come puntualmente dedotto e documentato dall'attore – proprio in relazione a fattispecie come quella all'attenzione, la CONSOB, già con Comunicazione DIN/10063701 del 19.07.2010, aveva avuto modo di precisare che
“l'eventuale mancata predisposizione della documentazione relativa ad un'offerta pubblica di cui agli artt. 101 bis e ss. del TUF comporta esclusivamente, in base alla disciplina nazionale, l'impossibilità per il soggetto offerente di svolgere attività promozionale e/o di carattere informativo in Italia;
di contro, le disposizioni normative o regolamentari vigenti in materia non precludono espressamente la possibilità per gli investitori residenti in Italia di aderire, anche per il tramite di intermediari autorizzati, alle offerte pubbliche prive della prescritta comunicazione”. Oltremodo significativo, per i fini che ci occupano, è quanto successivamente evidenziato e ribadito dalla Controparte_12 del 20.10.2011. In tale ultima Comunicazione la ha, innanzitutto, illustrato il
[...] CP_8 contesto di riferimento: “La fase di crisi finanziaria che, negli ultimi anni, ha interessato taluni emittenti esteri ha determinato un più ampio ricorso a operazioni di ristrutturazione del debito, anche attraverso offerte di scambio (e/o di acquisto e scambio) dei titoli obbligazionari originariamente emessi - e presenti anche nei portafogli della clientela retail italiana - con altri strumenti finanziari o con una somma in denaro a titolo di rimborso anticipato, seppure parziale rispetto al valore nominale del titolo. Alcuni emittenti, come consentito dalla normativa comunitaria, hanno preferito non realizzare l'operazione di scambio attraverso un'offerta al pubblico in senso proprio, avvalendosi delle esenzioni previste dalla Direttiva 2003/71/CE […]. Le operazioni di scambio sono state, di norma, accompagnate da annunci resi dall'emittente sul proprio sito internet e realizzate attraverso documenti non sottoposti alla preventiva approvazione da parte di Autorità di vigilanza, mediante un'informativa fornita ai depositari centralizzati dei relativi titoli. In alcuni casi, detti annunci contenevano limitazioni fattuali alla possibilità per i portatori retail di conferire i propri titoli in cambio dei nuovi o del rimborso parziale programmato […]. In altre occasioni, gli offerenti, attraverso apposite clausole riportate nei relativi annunci, hanno espressamente escluso gli investitori italiani dalla possibilità di partecipare all'offerta
Si è, inoltre, osservato che, talora, gli investitori anche italiani hanno visto automaticamente modificati termini e condizioni del proprio prestito obbligazionario per effetto di una decisione assunta dalla maggioranza degli obbligazionisti, ad esito di una procedura di consent solicitation". Indi, richiamati gli indirizzi in precedenza già espressi con riferimento alle OPS di Emittenti estere non assistite da prospetto informativo cd. passaportato in Italia, la CONSOB, in merito ai doveri gravanti in tal caso sugli intermediari, ha evidenziato quanto segue: “Tutto ciò considerato, al fine di evitare che la scelta dell'emittente di non predisporre un prospetto/documento di offerta per l'operazione di scambio finisca per tradursi in limitazioni fattuali dei diritti dei portatori dei titoli oggetto dello scambio, risulta opportuno, alla luce delle caratteristiche delle fattispecie sopra riportate, richiamare l'attenzione del pubblico e degli operatori su alcuni principi. In particolare, tenuto conto che la relazione tra l'emittente/offerente e l'investitore al dettaglio non è di tipo diretto ma transita di norma per un intermediario che – seppure con diverse modalità (e correlate responsabilità), svolge una funzione di filtro nell'interesse del risparmiatore - va considerato che, pur in presenza di un'operazione di scambio per la quale non sia stato pubblicato un prospetto/documento d'offerta o comunque non rivolta a investitori italiani, sussiste, in ogni caso, il dovere dell'intermediario, che svolge per il proprio cliente, specie al dettaglio, il servizio accessorio di custodia ed amministrazione titoli, di "operare in modo che [i clienti] siano sempre adeguatamente informati". Deve, infatti, ritenersi che informare il portatore di un titolo oggetto di un'operazione di scambio dell'esistenza dell'iniziativa stessa, delle sue caratteristiche e delle conseguenze che può comportare per l'investimento interessato, rientri fra i doveri dell'intermediario di protezione dell'interesse del cliente e non determini di per sé alcuna ipotesi di offerta al pubblico.
E, d'altra parte, trattandosi di necessaria informativa al cliente su un'operazione che riguarda i titoli da esso già detenuti
(e non di promozione dell'adesione ad un'offerta) i relativi esiti potranno anche essere diversi dalla raccolta (o meno) di ordini di procedere allo scambio, potendo, ad esempio, il cliente - anche con l'assistenza dell'intermediario che nel suo interesse svolge un servizio accessorio e di investimento - decidere di vendere il titolo sul mercato prima della scadenza dell'operazione di scambio”.
Alla luce di quanto sopra esposto e considerato, deve conclusivamente rimarcarsi che, in qualità di depositaria delle obbligazioni Bank of Ireland – in forza del un contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione stipulato con l'odierno attore – la Barklays Bank S.p.A. aveva indubbiamente il dovere di informare il della ristrutturazione CP_3 del debito avviata dalla emittente le cennate obbligazioni, e delle OPS all'uopo promosse. Ad esimere la banca dall'osservanza degli obblighi di cui sopra non potevano valere né la circostanza che la OPS in questione non fosse accompagnata da prospetto informativo previamente sottoposto al parere della nè l'ulteriore circostanza che CP_8 CP_ per detta OPS la of Ireland avesse escluso la partecipazione ed adesione dei risparmiatori italiani;
al contrario, proprio le peculiarità di cui sopra – e, dunque, la circostanza che i clienti titolari di obbligazioni subordinate emesse dalla
Bank of Ireland si trovassero, sostanzialmente, nella impossibilità di avere autonoma conoscenza delle iniziative di quest' e, comunque, di far valere i propri diritti senza l'ausilio e la collaborazione della Banca depositaria – CP_13 imponevano alla depositaria, anche in ossequio al disposto dell'art. 1175 c.c., di fornire le informazioni e l'assistenza necessarie per la miglior tutela dei diritti degli odierni istanti.
Il danno che il comportamento inadempiente della ha contribuito a determinare, impedendo la riduzione CP_6 di quello già causato dal comportamento inadempiente della , deve dunque essere quantificato Controparte_4 in € 21.609,13, corrispondente alla percentuale del valore nominale delle obbligazioni che il avrebbe potuto CP_3 ricavare dalla vendita dei titoli – detratte le somme percepite a titolo di cedole e di corrispettivo per il riacquisto da parte dell'emittente – e di esso devono rispondere la detta e la (che come detto si è accollata il relativo CP_6 CP_2 debito), solidalmente con la . Controparte_4
La la e la pertanto, devono essere condannate in solido al Parte_1 Controparte_6 Controparte_7 pagamento in favore di della somma di € 21.609,13, e la sola deve essere Controparte_3 Parte_1 condannata al pagamento in favore dello stesso della somma di € 20.761,72. CP_3 Le cennate obbligazioni risarcitorie costituiscono debito di valore e, pertanto, debito di valore e, pertanto, l'importo liquidato per tale titolo deve essere rivalutato in base agli indici l'importo liquidato per tale titolo deve essere rivalutato in base agli indici ISTAT, ISTAT, dalla data dell'operazione (29/7/09)operazione (29/7/09) e fino alla data della presente
.decisione.
Inoltre, alla luce dei principi di diritto affermati, in tema di rivalutazione ed interessi compensativi sulle somme di danaro liquidate per debiti di valore, dalle interessi compensativi sulle somme di danaro liquidate per debiti di valore, dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte con la nota Sentenza n. 1712 del 17 febbraio io 1995, n. 1712, all'odierno attore è dovuto il risarcimento del danno da lucro cessante, conseguente al ritardo nel pagamento della somma liquidata e cessante, conseguente al ritardo nel pagamento della somma liquidata e rivalutata. In particolare, va rammentato che che detta voce di danno a voce di danno -- anche attraverso l'utilizzazione di attraverso l'utilizzazione di presunzioni ed il ricorso al fatto notorio presunzioni ed il ricorso al fatto notorio -- può essere può essere liquidata mediante l'attribuzione di interessi ad un tasso anche diverso da quello liquidata mediante l'attribuzione di interessi ad un tasso anche diverso da quello legale, da calcolare, comunque, non sul capitale già interamente rivalutato, e rivalutato, bensì, anno per anno, sulla somma via via rivalutata. Pertanto, nel caso di specie Pertanto, nel caso di specie si ritiene che all'istante vadano accordati gli interessi al tasso annuo del 22%, così %, così calcolato tenendo conto del rendimento medio dei titoli di Stato e calcolato tenendo conto del rendimento medio dei titoli di Stato e potendosi osi ragionevolmente presumere che l'attore, ove avesse tempestivamente ottenuto la tempestivamente ottenuto la disponibilità del capitale di pertinenza, lo avrebbero impiegato, appunto, nell'acquisto di titoli di Stato.]»
§ 2 — Ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado sotto vari Parte_1 profili e chiedendo “ 1) In via principale, ed in integrale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare la domanda proposta dal Sig. nei confronti dell'odierna appellante, siccome Controparte_3 infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il Sig. alla restituzione in favore di di tutte le somme percepite Controparte_3 Parte_1 in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorate degli interessi.
2) In via subordinata, ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare che, con riferimento ai danni riconducibili al periodo successivo al trasferimento dei titoli obbligazionari per cui è causa presso quest'ultima è tenuta, in solido con Controparte_6 Controparte_7 al relativo risarcimento in favore dell'attore in via esclusiva, e non già in via solidale con
[...]
ovvero – in ulteriore subordine – che nella ripartizione interna dei suddetti danni Parte_1
(quantificati dal Tribunale nell'importo di € 21.609,13, oltre interessi e rivalutazione) tra gli istituti convenuti, è tenuta, in solido con a manlevare e/o a tenere Controparte_6 Controparte_7 indenne in relazione all'intera suddetta somma;
per l'effetto, avendo Parte_1 CP_6
e provveduto a dare esecuzione alla sentenza di primo grado corrispondendo
[...] Controparte_7
a il solo 50% della medesima, dichiararle tenute e condannare, in solido tra loro, Parte_1 al pagamento del restante 50%, maggiorato degli interessi”. Part Ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello di rivolto a modificare la sentenza CP_2 nei confronti di detta appellata che, a sua volta, ha proposto appello incidentale chiedendo “ In via principale:
- statuire secondo Giustizia con riferimento al primo ed al secondo motivo di appello formulati da Part;
Part
- rigettare il terzo motivo di appello formulato da , in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni sopra esposte;
- rigettare le domande già proposte dal SIG. MARCHITELLI in primo grado che dovessero essere riproposte in questa sede;
In via incidentale:
- in accoglimento del primo motivo di appello incidentale, riformare la SENTENZA impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente una responsabilità di / per non aver CP_7 CP_6 notiziato il di dicembre 2010, escludendo la sussistenza di Parte_4 Part qualsivoglia responsabilità; conseguentemente, condannare il e/o alla Parte_2 restituzione in favore di delle somme corrisposte in esecuzione della SENTENZA di CP_2 primo grado pari complessivamente ad Euro 18.163,72;
- in subordine, in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale, riformare la SENTENZA impugnata riducendo l'importo di cui alla condanna di / alla misura CP_7 CP_6 ritenuta di giustizia, tenendo conto del criterio di cui all'art. 1225 c.c. e della circostanza che non svolgeva in favore del il servizio di consulenza;
CP_6 Parte_2 Part conseguentemente, condannare il e/o alla restituzione in favore di Parte_2
delle somme in eccedenza corrisposte in esecuzione della SENTENZA di primo grado CP_7 pari complessivamente ad Euro 18.163,72”.
Ha resistito all'appello principale ed anche all'appello incidentale l'appellato chiedendo CP_3 il rigetto di entrambi i gravami.
La causa veniva assegnata a questo relatore – nelle more del giudizio – con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2023.
Le parti depositavano note finali.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe come sostituita, le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto in decisione la causa senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello principale , composto di 22 pagine, è articolato in cinque motivi riassunti nelle pagg. 8/11 e poi svolti singolarmente.
§ 3.1 — Col primo motivo (pag. 11) parte appellante lamenta “ Erronea affermazione dell'inadempimento della convenuta con riferimento all'assolvimento degli obblighi CP_14 di informazione, in occasione della negoziazione dei titoli obbligazionari per cui è contenzioso” deducendo l'acquisto era avvenuto in data 5.8.09, ma già in data 29.7.09 era avvenuto un primo ordine che non era andato poi a buon fine e che era stato il Tribunale ad introdurre la questione circa la natura di obbligazione subordinata, natura che emergeva dal “retro” del doc. n. 4, che sebbene non firmato portava la stessa data e lo stesso codice dell'ordine, sicchè si deve presumere la esibizione della valutazione circa l'adeguatezza della operazione.
Conclude parte appellante che il Tribunale avrebbe effettuato una valutazione “ex post”, su fatti non prevedibili. § 3.2 — Col secondo motivo (pag. 13) la società appellante si duole dell'” Erronea affermazione del fatto che, qualora il cliente fosse stato debitamente profilato ed informato, del tutto verosimilmente si sarebbe astenuto dal disporre l'ordine” deducendo che un anno prima, con la stipula del contratto quadro in data 25.7.08, tale profilazione era stata effettuata;
che le obbligazioni appartenevano al rating A e che ad agosto 2009 non erano titoli a rischio.
Espone, poi, l'appellante la configurazione del portafoglio del cliente, costituito da titoli obbligazionari ed altri titoli tutti simili, traendone la conseguenza della adeguatezza dell'operazione.
§ 3.3 — Col terzo motivo (pag. 17), in via subordinata, la società appellante denuncia “erronea declaratoria del regime della solidarietà passiva sull'intera somma risarcitoria;
ovvero, in ulteriore subordine, erronea ripartizione nel rapporto interno tra i più soggetti danneggianti, dell'obbligazione risarcitoria “ deducendo che la condotta della RC – come acclarata dal primo Part giudice – aveva determinato una interruzione del nesso causale, sicchè avrebbe dovuto rispondere dei soli danni maturati fino al dicembre 2010, pari ad Euro 20.761,72 senza alcuna solidarietà per il residuo oppure doveva essere operata una diversa ripartizione interna sulla base delle distinte responsabilità tra le due società.
§3.4 – Col quarto motivo (pag. 20) parte appellante chiede la revisione delle spese di primo grado, in dipendenza dall'accoglimento del gravame.
§3.5 – Col quinto motivo l'appellante principale chiede la restituzione delle somme nelle more versate in esecuzione della sentenza di primo grado, con gli interessi.
§ 4 — L'appello principale è in parte inammissibile e in parte infondato.
§ 4.1 — Quanto al primo motivo, parte appellante non formula in realtà un motivo di appello conferente rispetto alla disciplina che, in materia di informazione, il Tribunale ha richiamato.
Piuttosto, individua alcuni elementi che, secondo la sua tesi, sarebbero così gravi e concordanti da condurre alla presunzione che l'informazione vi è stata.
La tesi non convince per svariate ragioni.
In primo luogo, non è dato comprendere quale informazione sarebbe stata fornita per un ordine precedente (rispetto a quello di cui qui si discute), considerato – in particolare- che poi non ha avuto attuazione, quindi – semmai – si potrebbe trarre un argomento esattamente contrario a quello desiderato dalla banca appellante.
Il doc. n. 4, poi, è stato fornito , in primo luogo, in copia e la parte originaria attrice ha formulato comunque una contestazione al riguardo, non essendo possibile verificare se il “retro” sia effettivamente corrispondente la medesimo documento;
ma anche a prescindere da tale dato, quel che si può rilevare è che non vi è alcun elemento davvero utile per affermare che l'ordinante abbia preso esatta visione (e condivisione) di quanto indicato nel retro, ove, peraltro, la dizione “subordinato” sarebbe (a detta dell'appellante) di per sé sufficiente a far comprendere ad un soggetto non tecnico esperto la vera natura dell'obbligazione. Né può ritenersi che il Tribunale abbia superato le prospettazioni delle parti: la individuazione della qualità dell'obbligazione era necessaria per poter delibare sugli oneri informativi e sul profilo di rischio, così come sull'adeguatezza dell'operazione. In sostanza, la natura dell'obbligazione faceva parte, sin dall'origine, delle doglianze dell'attore che aveva prospettato l'operazione come inadeguata anche per assenza di informazioni.
Di qui la reiezione del primo motivo.
§ 4.2 — Quanto al secondo motivo, l'appellante non formula – anche in questo caso – una doglianza calzante, invocando in contrapposizione al ragionamento elaborato dal primo giudice, non una
contro
- argomentazione, bensì la circostanza che il era stato già profilato con il contratto quadro CP_3 che, però, non era di certo contestuale all'ordine, come ammesso dalla stessa banca oggi appellante.
Per poter valutare, infatti, l'adeguatezza dell'operazione, la diligenza necessaria e tecnica in capo alla banca (che ne avrebbe dovuto dare prova) imponeva un aggiornamento di detta profilazione, mentre non vi è alcuna traccia di tale adempimento (funzionale a quell'acquisto e a quella natura delle obbligazioni, particolarmente rischiose) né in questa sede viene provato in alcun modo.
Ciò peraltro è assorbente rispetto alla tesi della “bontà” dei titoli perché non a rischio ad agosto 2009
(antecedente al default) e tanto meno la composizione del portafoglio del cliente, profilo quest'ultimo che, per quanto si dirà, per la giurisprudenza di legittimità è assolutamente irrilevante.
§4.3 – Il terzo motivo è finalizzato a “ridurre” la responsabilità dell'appellante principale nella causazione del danno.
Parte appellante principale, però, manca di attaccare in modo adeguato il percorso argomentativo del giudice di primo grado circa l'origine del danno: una volta, infatti, accertata l'assenza di informazione e la conseguente non adeguatezza dell'operazione di acquisto, è evidente che la condotta della odierna appellante principale ha dato origine a tutta la catena causale. Ha scritto, infatti, il Tribunale che
“presumibilmente” il cliente- se fosse stato edotto e ben profilato – non avrebbe mai acquistato quei titoli così rischiosi, sicchè una volta acquistati (con modalità non legittima per responsabilità della Part
) tutte le conseguenze dannose che ne sono derivate restano imputabili a chi ha dato origine, si ripete, alla catena causale.
La condotta di RC, quindi, si inserisce nella medesima catena causale e non ne determina affatto una nuova;
né è possibile operare una diversa ripartizione nei rapporti interni tra le due banche, in quanto ciascuna (per i diversi periodi temporali) ha contribuito appieno alla determinazione del danno.
Di qui la reiezione anche di questo motivo di gravame.
§4.4 – Gli ultimi due motivi restano, ovviamente, assorbiti dal rigetto dell'appello principale.
§ 5 — Quanto all'appello incidentale, questo è articolato in tre motivi.
§5.1 – Con il primo motivo – titolato “SULLA PIENA LEGITTIMITÀ DELLA CONDOTTA DI
CHEBANCA! / – la parte appellante incidentale deduce che, contrariamente a quanto CP_6 Parte indicato dal primo giudice, non aveva alcun obbligo di notiziare il cliente sulle e che i richiami ai provvedimenti CONSOB sarebbero fuorvianti. §5.2 – con il secondo motivo viene devoluta la questione del “quantum” ai sensi dell'art. 1225 C.C., chiedendo la parte appellante che il danno venga contenuto al danno “prevedibile”, essendo il default intervenuto solo dopo un anno dal deposito delle obbligazioni.
§5.3 – con l'ultimo motivo l'appellante incidentale chiede la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado.
§ 6 — Anche l'appello incidentale va respinto, previa affermazione della sua ammissibilità atteso che l'interesse – in capo alla – ad impugnare la sentenza è insorto proprio in ragione CP_2 dell'appello principale, quanto meno sotto il profilo della diversa ripartizione delle responsabilità.
Sul merito, giova richiamare non solo la giurisprudenza di primo e di secondo grado – pure citata dal
– ma anche quella di legittimità che con la recente sentenza n. 25635/23 ha chiarito le CP_3 responsabilità degli intermediari e depositari dei bond oggetto di giudizio, con motivazioni che sono assorbenti rispetto alle deduzioni dell'appello incidentale.
In particolare, nel cassare la sentenza impugnata, la Corte di legittimità ha così affermato:
“ Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nell'ipotesi in cui un investimento finanziario sia stato qualificato anche dall'intermediario come operazione inadeguata, l'assolvimento degli obblighi informativi cui quest'ultimo è tenuto, in mancanza della prova dell'osservanza delle cogenti prescrizioni contenute negli artt. 28 e 29 del regolamento n. 1152 del 1998, attuative dell'art. CP_8
21 del T.U.F., non può essere desunta in via esclusiva dal profilo soggettivo del cliente, dal suo rifiuto di fornire indicazioni su di esso o soltanto dalla sottoscrizione dell'avvenuto avvertimento dell'inadeguatezza delle operazioni in forma scritta, essendo necessario che l'intermediario, a fronte della sola allegazione contraria dell'investitore sull'assolvimento degli obblighi informativi, fornisca la prova positiva, con ogni mezzo, del comportamento diligente della banca. Tale prova può essere integrata dal profilo soggettivo del cliente o da altri convergenti elementi probatori ma non può essere desunta soltanto da essi (Cass., 03/08/2017, n. 19417; v. anche Cass., 06/06/2016, n. 11578: < il cliente alleghi l'inadempimento rispetto agli obblighi informativi da rendere oralmente, contestando che le avvertenze ricevute fossero adeguate ad assolvere agli obblighi sub a) e sub b) -valutare l'operazione richiesta sotto i profili della tipologia, oggetto, frequenze dimensione e fornire al cliente dettagliate spiegazioni e ragioni che sotto gli stessi profili sconsigliano l'operazione-, allora la banca resta onerata dal dimostrare di essere stata adempiente>>).
Il principio affermato è del tutto coerente con la natura funzionale degli obblighi di forma nei contratti caratterizzati dalla simmetria informativa tra le parti contraenti. Il rispetto della forma scritta è garanzia dell'osservanza dell'obbligo di trasparenza del contenuto del contratto, ma ove si estenda a riscontro dell'assolvimento di obblighi endocontrattuali posti a carico di una parte, a contenuto complesso e con una articolazione procedimentale predeterminata, non può esaurire l'onere della prova gravante sull'obbligato.
6.1 L'onere probatorio gravante sulla banca risulta ( anche ) nel caso di specie rafforzato dal disposto dell'art. 23, comma 6, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che espressamente prevede: < di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento di servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta>>, ma va in ogni caso ricondotto alla più generale nozione di diligenza qualificata di cui all'art. 1176, 2° comma, cod. civ., che delinea il modello astratto di condotta (sia del professionista che dell'imprenditore), estrinsecantesi nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta. (cfr. Cass., 06/05/2020, n. 8496). 6.2
Come già questa Corte ha avuto modo di affermare (Cass., 06/05/2020, n. 8496; Cass., 30/10/2020,
n. 24025), il professionista è tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto dell'art. 1176, 2° comma, cod. civ. e dell'art. 2236 cod. civ., espletando la sua attività professionale in modo funzionale non solo al raggiungimento dello scopo tipico cui essa è preordinata, ma anche al rispetto degli obblighi imposti -e al conseguimento degli effetti vantaggiosi previsti- dalla normativa in concreto applicabile, dovendo altresì adottare tutte le misure e le cautele necessarie ed idonee per l'esecuzione della prestazione, secondo il modello di precisione e di abilità tecnica nel caso concreto richiesto, da valutare in ragione della diligenza media richiesta dalla specifica natura e dalle peculiarità dell'attività esercitata (v. Cass., 06/05/2020, n. 8496; Cass., 15/06/2018, n. 15732; Cass., 29/08/2019, n. 21775).
6.3 A tale stregua, se l'impegno dovuto dal professionista si profila superiore a quello del comune debitore, esso va considerato come corrispondente alla diligenza normale in relazione alla specifica attività professionale esercitata, giacché il professionista deve impiegare la perizia ed i mezzi tecnici adeguati allo standard professionale della sua categoria, tale standard valendo a determinare, in conformità alla regola generale, il contenuto della perizia dovuta e la corrispondente misura dello sforzo diligente adeguato per conseguirlo, nonché del relativo grado di responsabilità.
Al professionista, e a fortiori allo specialista, è richiesta una diligenza particolarmente qualificata dalla perizia ed all'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di attività da espletarsi, potendosi perciò distinguere tra una diligenza professionale generica ed una diligenza professionale variamente qualificata, giacché chi assume un'obbligazione nella qualità di specialista, o un'obbligazione che presuppone una tale qualità, è tenuto alla perizia che è normale della categoria (cfr., con riferimento alla diligenza professionale del medico cd. “strutturato”, Cass., 13/04/2007, n. 8826; Cass.,
21/04/2016, n. 8035; Cass., 15/06/2018, n. 15732; Cass., 8496/2020).
6.4 A tale stregua, lo spostamento verso l'alto della soglia di normalità del comportamento diligente dovuto determina la corrispondente diversa considerazione del grado di tenuità della colpa (Cass.,
06/05/2020, n. 8496; Cass., 4437/1982), con la precisazione per cui responsabilità del professionista deve essere valutata alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale (v.
Cass., 09/11/2006, n. 23918), in ragione della violazione della misura della dovuta diligenza da parte del professionista ai sensi dell'art 1176 cod. civ., comma 2, cod. civ., adeguata alla natura dell'attività esercitata e alle circostanze concrete del caso (v. già Cass., 13704/2007, n. 8826) e che i limiti di tale responsabilità sono invero quelli generali in tema di responsabilità contrattuale (Cass., Sez. Un.,
30/10/2091, n. 13533), presupponendo questa l'esistenza della colpa lieve del debitore, e cioè il difetto dell'ordinaria diligenza
In questo contesto la Corte ha altresì precisato che le obbligazioni professionali sono dunque caratterizzate dalla prestazione di attività particolarmente qualificata da parte di soggetto dotato di specifiche abilità tecnica, in cui il conferente l'incarico ed i terzi fanno affidamento, al fine del raggiungimento del risultato perseguito o sperato. Affidamento tanto più accentuato, in vista dell'esito positivo nel caso concreto conseguibile, quanto maggiore è la specializzazione del professionista
(nonché la qualità organizzativa, materiale e tecnica della struttura operativa di cui si avvale;
v. Cass.,
06/05/2020, n. 8496). La riconduzione delle obbligazioni professionali nell'ambito del rapporto contrattuale, e dell'eventuale responsabilità che ne consegua nell'ambito di quella da inadempimento ex artt. 1218 cod. civ. e segg., ha invero i suoi corollari anche sotto il profilo probatorio, sicché all'art. 2236 cod. civ. non va conseguentemente assegnata rilevanza alcuna ai fini della ripartizione dell'onere probatorio, incombendo in ogni caso al professionista dare la prova della particolare difficoltà della prestazione, laddove la norma in questione implica solamente una valutazione della colpa del medesimo in relazione alle circostanze del caso concreto (v. Cass., 06/05/2020, n. 8496; Cass.,
13/04/2007, n. 8826; Cass., 28/05/2004, n. 10297; Cass., 21/06/2004, n. 11488).
7. Orbene, nella sentenza impugnata la corte di merito ha invero disatteso i suindicati principi.
7.1 Infatti la corte di merito: a) non ha rilevato l'onere della prova gravante sulle banche odierne resistenti e dunque non ne ha riscontrato il mancato assolvimento (come fondatamente dedotto nel terzo motivo di ricorso), ma anzi ha sostanzialmente invertito l'onere della prova, addossandolo al cliente investitore ed odierno ricorrente;
b) ha svolto, sempre erroneamente applicando il riparto degli oneri probatori, un ragionamento di tipo presuntivo, fondato sul fatto noto degli ulteriori acquisti di azioni ed obbligazioni ad alto rischio da parte dell'investitore traendone, quale fatto Parte_5 ignoto, l'assenza di disposizioni da parte del medesimo di effettuare solo investimenti non rischiosi, senza invero coerentemente spiegare, alla luce del complessivo quadro probatorio acquisito le emergenze in termini di prova diretta invero di segno opposto discendenti dall'espletata prova orale
(dalla quale risulta che il dopo precedenti perdite finanziarie, avrebbe invece Parte_5 espressamente richiesto di poter effettuare investimenti non rischiosi) e dalle risultanze documentali in ordine alle caratteristiche, oggettivamente rischiose, dei titoli oggetto di causa, a fortiori in considerazione del principio enunziato da questa Corte in base al quale al giudice di merito non è consentito fare ricorso alle presunzioni semplici, per desumere -ai sensi dell'art. 2729 cod. civ.- dal fatto noto un fatto ignoto, quando quest'ultimo ha costituito oggetto di una prova diretta di segno opposto (v. Cass., 12/05/2020, n. 8814 ); c) ha erroneamente valutato sotto il profilo probatorio (come censurato nel secondo motivo di ricorso) che i titoli oggetto di causa potessero essere considerati prodotto <>, non solo ritenendoli erroneamente titoli emessi da uno Stato sovrano, mentre dall'ordine di acquisto e dalla scheda prodotto risulta che gli stessi sono stati emessi dalla
Bank of Ireland e che trattasi di <> e non di titoli di Stato, ma anche e soprattutto in considerazione della circostanza emergente ex actis che le obbligazioni in argomento hanno natura di <> e sono prive di prospetto informativo pubblicato in
Italia, caratteristiche invero di per sé deponenti per la rischiosità delle medesime (la sentenza impugnata a p. 6 riporta, invero, che la scheda prodotto avverte che l'obbligazione è subordinata, per cui, in caso di insolvenza dell'emittente, capitale ed interessi saranno corrisposti solo dopo il rimborso totale degli altri debiti non subordinati dell'emittente, ma non ne trae le dovute conseguenze sotto il profilo della intrinseca rischiosità del titolo).
7.2 Con particolare riferimento al quarto e al quinto motivo di ricorso, va ulteriormente osservato che la corte di merito ha invero contraddittoriamente affermato, da un canto, che l'investitore Parte_5 ha ricevuto informazioni al momento dell'investimento oggetto di causa, grazie alle quali ( a fortiori in ragione della sua particolare esperienza relativamente ai mercati finanziari ) non avrebbe potuto ignorare il rischio dell'investimento, e, per altro verso, affermato che all'epoca dell'acquisto gli stessi intermediari finanziari abilitati non avevano informazioni idonee a fare prevedere un mancato rimborso dei titoli e quindi non potessero prevedere siffatto rischio di mancato rimborso”. Part Come sopra anticipato, peraltro, tali argomenti ben possono riferirsi anche alla posizione di .
Residua, a questo punto, il profilo del “quantum” rispetto al quale l'appellante incidentale invoca il disposto dell'art. 1225 C.C. rispetto al quale, però, avrebbe dovuto indicare quegli elementi deduttivi del “più probabile che non”, peraltro in senso negativo. Non risulta all'uopo utile il mero richiamo al dato temporale del default rispetto al deposito dei titoli, proprio alla luce dei ragionamenti sopra esposti come affermati dalla Corte di Cassazione, del tutto condivisibili. In sostanza, il danno era assolutamente prevedibile e prevenibile, con tutto quanto ne consegue in punto di responsabilità.
Va, di conseguenza, dichiarata assorbita la richiesta di restituzione delle somme già versate in ragione del titolo di primo grado.
§7- Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico di entrambe le parti appellanti, spese che si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.809,00
Tra le appellanti, invece, le spese possono essere integralmente compensate.
Trattandosi di procedimenti di appello introdotti dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L.
n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 3471/20 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
2. Condanna le parti appellanti alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado che si liquidano in Euro 5.809,00 a carico di ciascuna parte appellante, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Compensa le spese del grado tra le parti appellanti;
4. Dichiara gli appellanti tenuti ciascuno a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la rispettiva impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 aprile 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore