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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/06/2025, n. 2094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2094 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2228/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott. Vincenza Totaro Presidente Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere rel. Dott. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 22 maggio 2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2228/2023 del ruolo generale lavoro
T R A in persona del l.r.p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Ambrosino
APPELLANTE
E
generalizzato in atti CP_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuliana Quattromini e Fabio Valerio Coppola
APPELLATO
E
in persona del legale Controparte_2 CP_3 rapp.te p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Buccella
APPELLATO
1 OGGETTO: Verbale di conciliazione. Inoppugnabilità. Vizi invalidanti consenso. Casi.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte appellante, ha proposto tempestivo Parte_1
gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, n.2015/2023, pubblicata il 23/03/2023, che in accoglimento della domanda proposta da nei confronti delle società in house CP_1
providing del e Controparte_4
– (affinchè, accertata la nullità, invalidità e illegittimità dei Parte_1
verbali di conciliazione stipulati con quest'ultima società, fosse dichiarata la continuità ininterrotta del rapporto di lavoro con e la Parte_1
responsabilità di entrambe le società per tutti i diritti retributivi e contrattuali di cui era titolare al momento dell'asserito trasferimento di azienda dalla prima alla seconda società), rigettata l'eccezione di decadenza ex art. 2113 c.c., ritenuto configurabile nel caso in esame un'ipotesi di cessione di ramo di azienda ex art. 2112 c.c., ritenuto nullo il verbale di conciliazione sottoscritto in data 10.11.2016 per vizio del consenso, dichiarava che il rapporto di lavoro della ricorrente era proseguito alle dipendenze di senza Parte_1
soluzione di continuità ex art. 2112 c.c. e condannava la società Pt_1
ad applicare alla ricorrente il CCNL settore terziario, commercio,
[...]
distribuzione e servizi con il pregresso inquadramento nel 4° livello, infine condannava in via generica a pagare le conseguenti differenze Parte_1
retributive, da liquidare in separata sede.
L'Appellante censura in questa sede la sentenza impugnata lamentando, in primo luogo, la erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto superabili le eccezioni preliminari di decadenza di cui all'art. 2113 c.c. e di inoppugnabilità del verbale di conciliazione;
e, in secondo luogo, censurava la
2 sentenza impugnata per aver ritenuto che sussistesse un vizio invalidante il consenso espresso nell'accordo conciliativo sottoscritto in data 10.11.2016.
Si è costituita l'appellata che nel merito resistito a quanto ex CP_1
adverso dedotto ed eccepito chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
Non si è costituita Controparte_2
All'odierna udienza a seguito della discussione delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Ritiene il Collegio di dover reiterare e prestare adesione ai principi già espressi in precedenti decisioni - le cui motivazioni vengono richiamate ex art.118 disp. att c.p.c. - su casi del tutto analoghi, condividendosi le argomentazioni già espresse da questa Corte anche in diversa composizione
(cfr. sent.n.4125/2024 rel pubblicata il 20.11.2024; sent. Per_1
2517/2022 pubblicata il 1.7.22 rel. ). Per_2
2. Preliminarmente, come correttamente evidenziato dal Tribunale, va rigettata l'eccezione di decadenza ex art. 32, co. 4°, lett. c) e d), legge n. 182/2010 sollevata da per l'assorbente rilievo dell'inapplicabilità dell'art. Parte_1
art. 32, co. 4°, lett. c) e d), legge n. 182/2010 quando il lavoratore non impugni il trasferimento d'azienda ma, anzi, ne chieda il riconoscimento, come avviene nel caso in esame (Cass. n. 9469/19; n. 41463/2021); del pari va rigettata la preliminare eccezione di decadenza ex art. 2113 c.c., atteso che, come già correttamente evidenziato dal Tribunale, “in presenza di un vizio di nullità o una causa di annullabilità (per incapacità di intendere e di volere, ex art. 1425 c.c. o per vizio del consenso ai sensi degli artt. 1427 c.c. e ss), è irrilevante il fatto che la rinunzia o la transazione sia stata stipulata in una delle sedi protette previste dall'art. 2113, ultimo comma, c.c., nel senso che tale circostanza non sana la causa di invalidità e, pertanto, la parte interessata può
3 sempre (naturalmente, nei limiti previsti dalla più generale disciplina civilistica) impugnare la rinunzia o la transazione”.
3. Ciò premesso è opportuno ricordare che l'articolo 2113 c.c. stabilisce l'inoppugnabilità delle conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. 185, 410 e
411 c.p.c., espressamente sottraendole al regime dell'annullabilità previsto dai precedenti commi della stessa disposizione;
ciò, tuttavia, non significa che le conciliazioni in questione siano assolutamente intangibili e, quindi, sottratte alla normale disciplina dei vizi del contratto (cfr. da ultimo su un caso analogo
Cass. civ. sez. lav. n.9617/2024 del 10.4.2024, in motivazione: “la disciplina dettata dall'art. 2113 c.c. in tema di rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti e accordi collettivi rende inoppugnabili tali negozi in caso di conciliazioni avvenute in sede protetta ma non limita in relazione a tale ambito la rilevanza dei vizi della volontà alla base del negozio stipulato”).
3.1 Infatti, il negozio conciliativo, in qualunque sede sottoscritto, ha pacificamente il contenuto di una transazione e, quindi, di un negozio con il quale le parti, per espressa definizione codicistica, pongono fine ad una lite già cominciata o potenziale, facendosi reciproche concessioni (Cass. n.
24024/2014).
3.2 La natura negoziale del verbale di conciliazione giudiziale come quello sottoscritta innanzi alle apposite Commissioni è stata più volte affermata in giurisprudenza (per tutte, Cass. n. 14564/2013; Cass. n. 9255/2016).
4. Ebbene, nel caso in esame, la ricorrente ha eccepito la nullità del negozio conciliativo stipulato in data 10.11.2016 (cfr. documento in atti), per vizi del consenso.
4.1 Ne consegue che l'impugnazione è ammissibile (cfr. ut. Supra §.2 Cass. civ. sez. lav. n.9617/2024 del 10.4.2024).
5. Passando all'esame del secondo motivo di appello, si osserva che al fine di risolvere la controversia, che involge la validità delle conciliazioni sottoscritte dalla lavoratrice, occorre verificare, nella specie, se sia stata realmente assicurata una adeguata garanzia di imprescindibili esigenze di riequilibrio fra
4 le posizioni delle parti contraenti, al fine di giungere alla conclusione che l'insieme della conciliazione esprima, per quanto riguarda la posizione dei lavoratori, una consapevole volontà della rinuncia espressa, raggiunta senza coartazione della spontaneità della volontà, con l'intento di regolamentare, contestualmente alla firma, gli aspetti relativi al cambio di datore di lavoro.
5.1 Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la ratio dell'art. 2113
c.c., laddove stabilisce l'inoppugnabilità delle conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 c.p.c., va individuata nella effettiva partecipazione all'iter transattivo dei rappresentanti sindacali: tale partecipazione, infatti, è in grado di far venir meno la condizione di inferiorità del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, garantendo una sostanziale libertà della dichiarazione di volontà del lavoratore stesso (si veda, tra le tante, Cass. n.
2244/1995).
5.1.1 Infatti, le suddette conciliazioni sono tutte caratterizzate dalla presenza di un soggetto terzo (il giudice, la Commissione provinciale di conciliazione presso l'Ufficio del lavoro e il sindacato), come tale ritenuto idoneo a tutelare il lavoratore nel genuino formarsi della sua volontà transattiva o di rinuncia.
5.2 È, tuttavia, necessario – perché la conciliazione sia considerata inoppugnabile ai sensi dell'art. 2113 citato – che essa presenti determinati requisiti formali previsti dalla legge stessa.
5.2.1 Infatti, con riferimento alla conciliazione sindacale di cui all'articolo 411
c.p.c., la Corte di cassazione ha ribadito che è necessario che essa risulti da un documento sottoscritto dalle parti e dai rispettivi rappresentanti sindacali, anche al fine di verificare con la loro sottoscrizione la reale esistenza del rapporto fiduciario intercorrente tra loro.
5.2.2 È, dunque, necessario che il lavoratore sia assistito da un rappresentante sindacale di propria fiducia e il requisito della fiduciarietà può ritenersi integrato dalla firma contestuale del lavoratore e del rispettivo rappresentante sindacale (in termini, Cass. n. 13910/1999).
5 5.2.3 È stato anche sottolineato che il legislatore ha ritenuto che la presenza del giudice o dei funzionari dell'organo amministrativo e l'effettiva assistenza del lavoratore da parte di esponenti sindacali della propria associazione assicuri l'imparzialità ed equanimità nella ponderazione degli interessi in contrasto: viene meno, infatti, in questo modo, lo stato di inferiorità del lavoratore in ragione del quale è sancita l'indisponibilità, anche se relativa, dei diritti attribuiti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo (Cass.
n. 16168/2004).
6. La questione principale che si pone nella presente controversia è proprio quella relativa alla validità e alla conseguente efficacia preclusiva che può riconoscersi, rispetto alle pretese azionate nel presente giudizio, alla conciliazione sottoscritta in sede sindacale in data 10.11.2016.
7. La lavoratrice ha impugnato il verbale deducendo da un lato la mancanza di assistenza sindacale, dall'altro un vizio del consenso, segnatamente violenza morale, costituita dalla minaccia di perdita del posto di lavoro qualora non avesse firmato l'atto.
7.1 Quanto al primo aspetto, l'assenza del rappresentante sindacale, di modo che alla lavoratrice non è stata fornita adeguata assistenza, risulta dallo stesso verbale di conciliazione(cfr. doc. in atti), che è lasciato in bianco nello spazio riservato all'inserimento del relativo nominativo, né risulta sottoscritto nella sua pagina finale e neanche per sigla in quelle precedenti (cfr. Cass. civ. lav. n.
9555 del 9.4.2024).
7.2 Quanto al secondo profilo, è necessario ricordare che in tema di violenza morale, quale vizio invalidante il consenso, i requisiti previsti dall'art. 1435 c.c. possono variamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto o, viceversa, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, anche ad opera di terzi.
7.2.1 È, comunque, sempre necessario che la minaccia sia stata specificamente diretta ad estorcere la dichiarazione negoziale della quale si deduce l'annullabilità e risulti di natura tale da incidere, con efficacia causale concreta,
6 sulla libertà di autodeterminazione dell'autore di essa, il quale – in assenza della minaccia – non avrebbe concluso il negozio (v. Cass. n. 19974/2017).
7.2.2 Al contrario, il contratto non può essere annullato ai sensi dell'art. 1434
c.c. qualora la determinazione della parte sia stata indotta da timori meramente interni, oppure da valutazioni di convenienza: in altri termini, l'oggettività del pregiudizio deve risaltare come idonea a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte (Cass. n. 20305/2015).
7.2.3 Più in particolare, la giurisprudenza distingue, per i casi di richiesta di annullamento di atti apparentemente conciliativi, ma in realtà estorti dal datore di lavoro con la minaccia di perdita del posto di lavoro, tra l'ipotesi in cui sussistano le condizioni legali per la irrogazione del licenziamento, dal caso in cui tali condizioni non sussistano ed è astrattamente configurabile il vizio di cui all'art. 1435 c.c.
7.2.4 Invero, ai fini dello stato di cui all'art. 428 c.c. non occorre la totale esclusione della capacità psichica e volitiva del soggetto, purché l'incapacità sussista al momento della sottoscrizione dell'atto e sia comunque tale da arrecare al soggetto un notevole stato di turbamento psichico, idoneo a far venire meno la sua capacità di autodeterminazione e la consapevolezza dell'atto che sta per compiere.
7.2.5 Ad avviso del Supremo Collegio, in fattispecie riguardante le dimissioni ma concettualmente sovrapponibile alla presente, le azioni del lavoratore effettuate sotto minaccia di licenziamento per giusta causa sono annullabili per violenza morale solo qualora venga accertata – con onere probatorio a carico del lavoratore che deduce l'invalidità dell'atto – l'inesistenza del diritto del datore di lavoro di procedere al licenziamento per insussistenza dell'inadempimento addebitato al dipendente, dovendosi ritenere che, in detta ipotesi, il datore di lavoro, con la minaccia del licenziamento, persegua un risultato non raggiungibile con il legittimo esercizio del diritto di recesso (in termini, Cass. n. 8298/2012).
7 7.2.6 Occorre, in sostanza, verificare se, in assenza di minaccia, il lavoratore avrebbe comunque sottoscritto l'atto, oppure se essa sia stata di grado tale da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di autodeterminazione.
8. Fatte tali premesse e tornando alla fattispecie in esame, ritiene la Corte che la prova della coazione diretta a forzare il consenso della lavoratrice alla sottoscrizione della conciliazione sia emersa dalla stessa documentazione prodotta dalle parti. In tale prospettiva, deve ritenersi fondamentale il contenuto della comunicazione di in vista della futura stipula Parte_1
del contratto, nella quale si legge che la proposta di assunzione alle proprie dipendenze è subordinata all'accettazione da parte della lavoratrice di determinate condizioni, tra cui la rinuncia ad azioni dirette e/o di natura solidale relative al rapporto intercorso con e che l'assunzione CP_2
stessa e le condizioni ivi indicate avrebbero dovuto essere trasposte in un verbale di conciliazione ex art. 411 c.p.c.
8.1 Orbene, proprio il tenore della citata comunicazione tradisce il comportamento chiaramente, seppur indirettamente, intimidatorio.
8.1.1 In altri termini, è evidente che il consenso alla sottoscrizione del verbale di conciliazione sia stato indotto dal comportamento del futuro datore di lavoro il quale, nella citata comunicazione, sostanzialmente minacciava di non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro nel caso in cui la lavoratrice non avesse accettato di essere assunta ex novo con rinuncia alle guarentigie dell'art. 2112 c.c.
8.1.2 Né si può porre in dubbio l'idoneità di tale minaccia ad indurre alla sottoscrizione della conciliazione dal momento che alla lavoratrice è stata sottoposta l'alternativa secca tra la perdita definitiva del posto di lavoro (atteso che in mancanza dell'accordo non sarebbero state “assunte”) e la possibilità di continuare a lavorare, anche se in spregio delle tutele apprestate dall'ordinamento in caso di trasferimento di azienda.
9. È opportuno evidenziare, inoltre, che l'oggettiva ingiustizia della minaccia si concretizza nell'inesistenza in capo a del potere di procedere Parte_1
8 all'assunzione o meno, cui è correlato, per contro, il diritto della lavoratrice non tanto ad essere assunte, quanto a proseguire il rapporto di lavoro con la società subentrata nell'affidamento del servizio pubblico.
9.1 Ne appare corretto ritenere esclusa la coercizione perché l'effetto della prosecuzione del rapporto sarebbe stato assicurato dalla legge: infatti, la minaccia di un male ingiusto presuppone, appunto, la violazione di una norma di legge che attribuisce un diritto che viene esercitato al di fuori dei limiti consentiti, o che viene negato sebbene in presenza dei presupposti per il suo riconoscimento. L'esigenza di tutela giudiziaria, invocata anche in questa sede, nasce proprio dalla violazione dei diritti e delle garanzie che la legge mira ad assicurare. Inoltre, non si può dubitare che la condizione di debolezza contrattuale del lavoratore subordinato lo esponga maggiormente al condizionamento dell'altrui ingiusta coercizione e ciò soprattutto nel momento in cui è in discussione un bene primario della vita, quale il diritto al lavoro, come avviene, appunto, nel presente giudizio.
9.2 Appare opportuno ribadire che nel caso di specie non vi era spazio per non procedere alla assunzione della lavoratrice, perché questa non era a discrezione della essendosi attuata una cessione di azienda. Parte_1
10. Pertanto, il passaggio dei lavoratori doveva considerarsi come già avvenuto giuridicamente fin dal 1° settembre 2016, per cui, nel novembre dello stesso anno, costoro risultano avere sostanzialmente rinunciato a propri diritti senza ottenere alcunché in cambio.
10.1 Ed allora, viene meno la stessa causa della conciliazione che, per essere tale, deve prevedere reciproche rinunce e concessioni.
10.2 Viceversa, nel caso all'oggetto la lavoratrice ha certamente rinunciato a propri diritti, mentre la società non risulta avere concesso nulla che non fosse già legislativamente previsto.
11. Alla luce delle suesposte considerazioni, il verbale di conciliazione doveva essere annullato per difetto del requisito del consenso ai sensi degli artt. 1427
e 1435 c.c. in quanto la lavoratrice non lo avrebbe mai sottoscritto se non
9 fosse stato in lei ingenerato illecitamente il concreto timore della perdita del posto di lavoro.
12. Di talché consegue il rigetto dell'appello con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
12.1 Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla
Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass.
Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
12.2 Argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti, coperti da giudicato interno, non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
13. Quanto alle spese del presente grado, le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Nulla per le spese di lite nei confronti di
. Controparte_2
13.1 Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte così provvede:
rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
condanna al pagamento delle spese del presente Parte_1
grado in favore di che liquida in euro 2.431,00 oltre spese CP_1
generali come per legge, IVA e CPA, con attribuzione agli avv.ti Giuliana
Quattromini e Fabio Valerio Coppola, che si sono dichiarati anticipatari;
10 nulla per le spese nei confronti di Controparte_2
contributo unificato come in motivazione
Così deciso in Napoli in data 22 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Sebastiano Napolitano Dott. Vincenza Totaro
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott. Vincenza Totaro Presidente Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere rel. Dott. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 22 maggio 2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2228/2023 del ruolo generale lavoro
T R A in persona del l.r.p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Ambrosino
APPELLANTE
E
generalizzato in atti CP_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuliana Quattromini e Fabio Valerio Coppola
APPELLATO
E
in persona del legale Controparte_2 CP_3 rapp.te p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Buccella
APPELLATO
1 OGGETTO: Verbale di conciliazione. Inoppugnabilità. Vizi invalidanti consenso. Casi.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte appellante, ha proposto tempestivo Parte_1
gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, n.2015/2023, pubblicata il 23/03/2023, che in accoglimento della domanda proposta da nei confronti delle società in house CP_1
providing del e Controparte_4
– (affinchè, accertata la nullità, invalidità e illegittimità dei Parte_1
verbali di conciliazione stipulati con quest'ultima società, fosse dichiarata la continuità ininterrotta del rapporto di lavoro con e la Parte_1
responsabilità di entrambe le società per tutti i diritti retributivi e contrattuali di cui era titolare al momento dell'asserito trasferimento di azienda dalla prima alla seconda società), rigettata l'eccezione di decadenza ex art. 2113 c.c., ritenuto configurabile nel caso in esame un'ipotesi di cessione di ramo di azienda ex art. 2112 c.c., ritenuto nullo il verbale di conciliazione sottoscritto in data 10.11.2016 per vizio del consenso, dichiarava che il rapporto di lavoro della ricorrente era proseguito alle dipendenze di senza Parte_1
soluzione di continuità ex art. 2112 c.c. e condannava la società Pt_1
ad applicare alla ricorrente il CCNL settore terziario, commercio,
[...]
distribuzione e servizi con il pregresso inquadramento nel 4° livello, infine condannava in via generica a pagare le conseguenti differenze Parte_1
retributive, da liquidare in separata sede.
L'Appellante censura in questa sede la sentenza impugnata lamentando, in primo luogo, la erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto superabili le eccezioni preliminari di decadenza di cui all'art. 2113 c.c. e di inoppugnabilità del verbale di conciliazione;
e, in secondo luogo, censurava la
2 sentenza impugnata per aver ritenuto che sussistesse un vizio invalidante il consenso espresso nell'accordo conciliativo sottoscritto in data 10.11.2016.
Si è costituita l'appellata che nel merito resistito a quanto ex CP_1
adverso dedotto ed eccepito chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
Non si è costituita Controparte_2
All'odierna udienza a seguito della discussione delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Ritiene il Collegio di dover reiterare e prestare adesione ai principi già espressi in precedenti decisioni - le cui motivazioni vengono richiamate ex art.118 disp. att c.p.c. - su casi del tutto analoghi, condividendosi le argomentazioni già espresse da questa Corte anche in diversa composizione
(cfr. sent.n.4125/2024 rel pubblicata il 20.11.2024; sent. Per_1
2517/2022 pubblicata il 1.7.22 rel. ). Per_2
2. Preliminarmente, come correttamente evidenziato dal Tribunale, va rigettata l'eccezione di decadenza ex art. 32, co. 4°, lett. c) e d), legge n. 182/2010 sollevata da per l'assorbente rilievo dell'inapplicabilità dell'art. Parte_1
art. 32, co. 4°, lett. c) e d), legge n. 182/2010 quando il lavoratore non impugni il trasferimento d'azienda ma, anzi, ne chieda il riconoscimento, come avviene nel caso in esame (Cass. n. 9469/19; n. 41463/2021); del pari va rigettata la preliminare eccezione di decadenza ex art. 2113 c.c., atteso che, come già correttamente evidenziato dal Tribunale, “in presenza di un vizio di nullità o una causa di annullabilità (per incapacità di intendere e di volere, ex art. 1425 c.c. o per vizio del consenso ai sensi degli artt. 1427 c.c. e ss), è irrilevante il fatto che la rinunzia o la transazione sia stata stipulata in una delle sedi protette previste dall'art. 2113, ultimo comma, c.c., nel senso che tale circostanza non sana la causa di invalidità e, pertanto, la parte interessata può
3 sempre (naturalmente, nei limiti previsti dalla più generale disciplina civilistica) impugnare la rinunzia o la transazione”.
3. Ciò premesso è opportuno ricordare che l'articolo 2113 c.c. stabilisce l'inoppugnabilità delle conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. 185, 410 e
411 c.p.c., espressamente sottraendole al regime dell'annullabilità previsto dai precedenti commi della stessa disposizione;
ciò, tuttavia, non significa che le conciliazioni in questione siano assolutamente intangibili e, quindi, sottratte alla normale disciplina dei vizi del contratto (cfr. da ultimo su un caso analogo
Cass. civ. sez. lav. n.9617/2024 del 10.4.2024, in motivazione: “la disciplina dettata dall'art. 2113 c.c. in tema di rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti e accordi collettivi rende inoppugnabili tali negozi in caso di conciliazioni avvenute in sede protetta ma non limita in relazione a tale ambito la rilevanza dei vizi della volontà alla base del negozio stipulato”).
3.1 Infatti, il negozio conciliativo, in qualunque sede sottoscritto, ha pacificamente il contenuto di una transazione e, quindi, di un negozio con il quale le parti, per espressa definizione codicistica, pongono fine ad una lite già cominciata o potenziale, facendosi reciproche concessioni (Cass. n.
24024/2014).
3.2 La natura negoziale del verbale di conciliazione giudiziale come quello sottoscritta innanzi alle apposite Commissioni è stata più volte affermata in giurisprudenza (per tutte, Cass. n. 14564/2013; Cass. n. 9255/2016).
4. Ebbene, nel caso in esame, la ricorrente ha eccepito la nullità del negozio conciliativo stipulato in data 10.11.2016 (cfr. documento in atti), per vizi del consenso.
4.1 Ne consegue che l'impugnazione è ammissibile (cfr. ut. Supra §.2 Cass. civ. sez. lav. n.9617/2024 del 10.4.2024).
5. Passando all'esame del secondo motivo di appello, si osserva che al fine di risolvere la controversia, che involge la validità delle conciliazioni sottoscritte dalla lavoratrice, occorre verificare, nella specie, se sia stata realmente assicurata una adeguata garanzia di imprescindibili esigenze di riequilibrio fra
4 le posizioni delle parti contraenti, al fine di giungere alla conclusione che l'insieme della conciliazione esprima, per quanto riguarda la posizione dei lavoratori, una consapevole volontà della rinuncia espressa, raggiunta senza coartazione della spontaneità della volontà, con l'intento di regolamentare, contestualmente alla firma, gli aspetti relativi al cambio di datore di lavoro.
5.1 Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la ratio dell'art. 2113
c.c., laddove stabilisce l'inoppugnabilità delle conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 c.p.c., va individuata nella effettiva partecipazione all'iter transattivo dei rappresentanti sindacali: tale partecipazione, infatti, è in grado di far venir meno la condizione di inferiorità del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, garantendo una sostanziale libertà della dichiarazione di volontà del lavoratore stesso (si veda, tra le tante, Cass. n.
2244/1995).
5.1.1 Infatti, le suddette conciliazioni sono tutte caratterizzate dalla presenza di un soggetto terzo (il giudice, la Commissione provinciale di conciliazione presso l'Ufficio del lavoro e il sindacato), come tale ritenuto idoneo a tutelare il lavoratore nel genuino formarsi della sua volontà transattiva o di rinuncia.
5.2 È, tuttavia, necessario – perché la conciliazione sia considerata inoppugnabile ai sensi dell'art. 2113 citato – che essa presenti determinati requisiti formali previsti dalla legge stessa.
5.2.1 Infatti, con riferimento alla conciliazione sindacale di cui all'articolo 411
c.p.c., la Corte di cassazione ha ribadito che è necessario che essa risulti da un documento sottoscritto dalle parti e dai rispettivi rappresentanti sindacali, anche al fine di verificare con la loro sottoscrizione la reale esistenza del rapporto fiduciario intercorrente tra loro.
5.2.2 È, dunque, necessario che il lavoratore sia assistito da un rappresentante sindacale di propria fiducia e il requisito della fiduciarietà può ritenersi integrato dalla firma contestuale del lavoratore e del rispettivo rappresentante sindacale (in termini, Cass. n. 13910/1999).
5 5.2.3 È stato anche sottolineato che il legislatore ha ritenuto che la presenza del giudice o dei funzionari dell'organo amministrativo e l'effettiva assistenza del lavoratore da parte di esponenti sindacali della propria associazione assicuri l'imparzialità ed equanimità nella ponderazione degli interessi in contrasto: viene meno, infatti, in questo modo, lo stato di inferiorità del lavoratore in ragione del quale è sancita l'indisponibilità, anche se relativa, dei diritti attribuiti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo (Cass.
n. 16168/2004).
6. La questione principale che si pone nella presente controversia è proprio quella relativa alla validità e alla conseguente efficacia preclusiva che può riconoscersi, rispetto alle pretese azionate nel presente giudizio, alla conciliazione sottoscritta in sede sindacale in data 10.11.2016.
7. La lavoratrice ha impugnato il verbale deducendo da un lato la mancanza di assistenza sindacale, dall'altro un vizio del consenso, segnatamente violenza morale, costituita dalla minaccia di perdita del posto di lavoro qualora non avesse firmato l'atto.
7.1 Quanto al primo aspetto, l'assenza del rappresentante sindacale, di modo che alla lavoratrice non è stata fornita adeguata assistenza, risulta dallo stesso verbale di conciliazione(cfr. doc. in atti), che è lasciato in bianco nello spazio riservato all'inserimento del relativo nominativo, né risulta sottoscritto nella sua pagina finale e neanche per sigla in quelle precedenti (cfr. Cass. civ. lav. n.
9555 del 9.4.2024).
7.2 Quanto al secondo profilo, è necessario ricordare che in tema di violenza morale, quale vizio invalidante il consenso, i requisiti previsti dall'art. 1435 c.c. possono variamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto o, viceversa, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, anche ad opera di terzi.
7.2.1 È, comunque, sempre necessario che la minaccia sia stata specificamente diretta ad estorcere la dichiarazione negoziale della quale si deduce l'annullabilità e risulti di natura tale da incidere, con efficacia causale concreta,
6 sulla libertà di autodeterminazione dell'autore di essa, il quale – in assenza della minaccia – non avrebbe concluso il negozio (v. Cass. n. 19974/2017).
7.2.2 Al contrario, il contratto non può essere annullato ai sensi dell'art. 1434
c.c. qualora la determinazione della parte sia stata indotta da timori meramente interni, oppure da valutazioni di convenienza: in altri termini, l'oggettività del pregiudizio deve risaltare come idonea a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte (Cass. n. 20305/2015).
7.2.3 Più in particolare, la giurisprudenza distingue, per i casi di richiesta di annullamento di atti apparentemente conciliativi, ma in realtà estorti dal datore di lavoro con la minaccia di perdita del posto di lavoro, tra l'ipotesi in cui sussistano le condizioni legali per la irrogazione del licenziamento, dal caso in cui tali condizioni non sussistano ed è astrattamente configurabile il vizio di cui all'art. 1435 c.c.
7.2.4 Invero, ai fini dello stato di cui all'art. 428 c.c. non occorre la totale esclusione della capacità psichica e volitiva del soggetto, purché l'incapacità sussista al momento della sottoscrizione dell'atto e sia comunque tale da arrecare al soggetto un notevole stato di turbamento psichico, idoneo a far venire meno la sua capacità di autodeterminazione e la consapevolezza dell'atto che sta per compiere.
7.2.5 Ad avviso del Supremo Collegio, in fattispecie riguardante le dimissioni ma concettualmente sovrapponibile alla presente, le azioni del lavoratore effettuate sotto minaccia di licenziamento per giusta causa sono annullabili per violenza morale solo qualora venga accertata – con onere probatorio a carico del lavoratore che deduce l'invalidità dell'atto – l'inesistenza del diritto del datore di lavoro di procedere al licenziamento per insussistenza dell'inadempimento addebitato al dipendente, dovendosi ritenere che, in detta ipotesi, il datore di lavoro, con la minaccia del licenziamento, persegua un risultato non raggiungibile con il legittimo esercizio del diritto di recesso (in termini, Cass. n. 8298/2012).
7 7.2.6 Occorre, in sostanza, verificare se, in assenza di minaccia, il lavoratore avrebbe comunque sottoscritto l'atto, oppure se essa sia stata di grado tale da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di autodeterminazione.
8. Fatte tali premesse e tornando alla fattispecie in esame, ritiene la Corte che la prova della coazione diretta a forzare il consenso della lavoratrice alla sottoscrizione della conciliazione sia emersa dalla stessa documentazione prodotta dalle parti. In tale prospettiva, deve ritenersi fondamentale il contenuto della comunicazione di in vista della futura stipula Parte_1
del contratto, nella quale si legge che la proposta di assunzione alle proprie dipendenze è subordinata all'accettazione da parte della lavoratrice di determinate condizioni, tra cui la rinuncia ad azioni dirette e/o di natura solidale relative al rapporto intercorso con e che l'assunzione CP_2
stessa e le condizioni ivi indicate avrebbero dovuto essere trasposte in un verbale di conciliazione ex art. 411 c.p.c.
8.1 Orbene, proprio il tenore della citata comunicazione tradisce il comportamento chiaramente, seppur indirettamente, intimidatorio.
8.1.1 In altri termini, è evidente che il consenso alla sottoscrizione del verbale di conciliazione sia stato indotto dal comportamento del futuro datore di lavoro il quale, nella citata comunicazione, sostanzialmente minacciava di non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro nel caso in cui la lavoratrice non avesse accettato di essere assunta ex novo con rinuncia alle guarentigie dell'art. 2112 c.c.
8.1.2 Né si può porre in dubbio l'idoneità di tale minaccia ad indurre alla sottoscrizione della conciliazione dal momento che alla lavoratrice è stata sottoposta l'alternativa secca tra la perdita definitiva del posto di lavoro (atteso che in mancanza dell'accordo non sarebbero state “assunte”) e la possibilità di continuare a lavorare, anche se in spregio delle tutele apprestate dall'ordinamento in caso di trasferimento di azienda.
9. È opportuno evidenziare, inoltre, che l'oggettiva ingiustizia della minaccia si concretizza nell'inesistenza in capo a del potere di procedere Parte_1
8 all'assunzione o meno, cui è correlato, per contro, il diritto della lavoratrice non tanto ad essere assunte, quanto a proseguire il rapporto di lavoro con la società subentrata nell'affidamento del servizio pubblico.
9.1 Ne appare corretto ritenere esclusa la coercizione perché l'effetto della prosecuzione del rapporto sarebbe stato assicurato dalla legge: infatti, la minaccia di un male ingiusto presuppone, appunto, la violazione di una norma di legge che attribuisce un diritto che viene esercitato al di fuori dei limiti consentiti, o che viene negato sebbene in presenza dei presupposti per il suo riconoscimento. L'esigenza di tutela giudiziaria, invocata anche in questa sede, nasce proprio dalla violazione dei diritti e delle garanzie che la legge mira ad assicurare. Inoltre, non si può dubitare che la condizione di debolezza contrattuale del lavoratore subordinato lo esponga maggiormente al condizionamento dell'altrui ingiusta coercizione e ciò soprattutto nel momento in cui è in discussione un bene primario della vita, quale il diritto al lavoro, come avviene, appunto, nel presente giudizio.
9.2 Appare opportuno ribadire che nel caso di specie non vi era spazio per non procedere alla assunzione della lavoratrice, perché questa non era a discrezione della essendosi attuata una cessione di azienda. Parte_1
10. Pertanto, il passaggio dei lavoratori doveva considerarsi come già avvenuto giuridicamente fin dal 1° settembre 2016, per cui, nel novembre dello stesso anno, costoro risultano avere sostanzialmente rinunciato a propri diritti senza ottenere alcunché in cambio.
10.1 Ed allora, viene meno la stessa causa della conciliazione che, per essere tale, deve prevedere reciproche rinunce e concessioni.
10.2 Viceversa, nel caso all'oggetto la lavoratrice ha certamente rinunciato a propri diritti, mentre la società non risulta avere concesso nulla che non fosse già legislativamente previsto.
11. Alla luce delle suesposte considerazioni, il verbale di conciliazione doveva essere annullato per difetto del requisito del consenso ai sensi degli artt. 1427
e 1435 c.c. in quanto la lavoratrice non lo avrebbe mai sottoscritto se non
9 fosse stato in lei ingenerato illecitamente il concreto timore della perdita del posto di lavoro.
12. Di talché consegue il rigetto dell'appello con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
12.1 Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla
Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass.
Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
12.2 Argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti, coperti da giudicato interno, non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
13. Quanto alle spese del presente grado, le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Nulla per le spese di lite nei confronti di
. Controparte_2
13.1 Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte così provvede:
rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
condanna al pagamento delle spese del presente Parte_1
grado in favore di che liquida in euro 2.431,00 oltre spese CP_1
generali come per legge, IVA e CPA, con attribuzione agli avv.ti Giuliana
Quattromini e Fabio Valerio Coppola, che si sono dichiarati anticipatari;
10 nulla per le spese nei confronti di Controparte_2
contributo unificato come in motivazione
Così deciso in Napoli in data 22 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Sebastiano Napolitano Dott. Vincenza Totaro
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