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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 27/03/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Paola Boiano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 341/2019 R.G.
promosso da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(c.f. rappresentati e difesi dall'avv. Federico Gori ed
[...] C.F._4
elettivamente domiciliati in Pesaro, Piazzale Lazzarini n. 35, presso lo studio del medesimo
APPELLANTI
Contro , (c.f. , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Boldrini ed elettivamente domiciliata in Ancona, in Via Volturno n. 5, presso lo studio dello stesso
APPELLATA
Nonché nei confronti di
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 C.F._5
Michele Ambrosini ed elettivamente domiciliata in Pesaro, via XI Febbraio n. 42, presso lo studio dell'avv. Domenico Binetti
APPELLATA
e
( c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_3 C.F._6
Mara Sgaggi del Foro di Urbino ed elettivamente domiciliato a Gallo di Petriano (PU), in Via Roma n. 138/1C, presso lo studio della medesima
APPELLATO
E di
Controparte_4
APPELLATO non costituito
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate nel termine assegnato.
Oggetto: impugnazione avverso la sentenza n.860/2018, pubblicata il 30/07/2018 dal
Tribunale di Pesaro (rg 1721/2014)
FATTI di CAUSA Con sentenza n.860/2018, pubblicata il 30/07/2018, il Tribunale di Pesaro rigettava la domanda avanzata da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti di , conducente del veicolo Audi A8, Parte_4 Controparte_2
della quale proprietaria di detto veicolo, e della , CP_5 Controparte_6
quale compagnia assicuratrice della responsabilità civile del medesimo veicolo, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni derivatigli per il sinistro occorso il giorno 09/03/2011, verso le ore 15,15, quando , mentre a bordo della Persona_1
propria vettura Peugeot 206 e stava percorrendo la s.p. 30 “Sant'Angelo -
Montelabbate”, veniva violentemente urtato dal veicolo condotto da CP_2
e di proprietà della società che, in particolare, egli - in
[...] CP_5
prossimità del Km 4 - deviava verso sinistra la propria traiettoria invadendo l'opposta corsia ed entrava in collisione con il veicolo antagonista, morendo sul colpo;
che, diversamente da quanto ricostruito nei verbali redatti dalla polizia stradale giunta sul luogo, la manovra non era stata affatto repentina ma ben percepibile;
che, ciò nonostante, la conducente, la quale sopraggiungeva ad alta velocità, non si era accorta colpevolmente dell'altrui spostamento;
che, ravvisandosi quantomeno un concorso di colpa, era doveroso il risarcimento del danno nei confronti degli eredi”.
Avverso l'impugnata sentenza hanno proposto appello Parte_1
e deducendo i motivi di seguito Parte_2 Parte_3 Parte_4
riepilogati ed esaminati, per chiedere che, in riforma dell'impugnata sentenza, in via istruttoria, nell'ipotesi in cui non fosse ritenuta sufficiente la produzione della CTP del
Geom. in atti, disporre CTU che accerti l'esatta dinamica del sinistro, Persona_2
indicando la velocità dei veicoli coinvolti ed evidenziando le diverse responsabilità dei diversi soggetti coinvolti;
nel merito, anche a rescindere da quanto sopra, attesa la carenza ed inopponibilità della consulenza del CT del PM, il contrasto delle risultanze di quest'ultima con il rapporto della Polizia stradale intervenuta in loco, e con la CT di parte del Geom. con le deposizioni testimoniali, attesa la presunzione Persona_2
di corresponsabilità ex art. 2054 comma 2 c.c. che la , conducente Controparte_2
dell'Audi A8, non è riuscita a superare non avendo fornito elementi in grado di escludere la propria incidenza causale nell'evento e non avendo dimostrato l'ottemperanza alle regole di condotta imposte dalla legge, dichiarare CP_2
corresponsabile nella causazione del sinistro, nell'incidenza che la Corte
[...]
riterrà congruo ascrivergli, e per l'effetto condannarla, solidalmente con la
[...]
, e la al risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_7 CP_5
patrimoniali richiesti dagli appellanti, anche in via equitativa e/o di giustizia. Con ripartizione delle spese del doppio grado in relazione alle percentuali di corresponsabilità ascritte ai due conducenti.
Con comparsa di risposta, depositata il 03/02/2021, si è costituita in giudizio la
, contestando le motivazioni del gravame, per Controparte_1
chiedere, in via principale, il rigetto integrale della impugnazione della sentenza impugnata in quanto del tutto infondata, indimostrata ed indimostrabile con riferimento alla dedotta ed inesistente responsabilità, sia pur concorrente, della Sig.ra CP_2
nella causazione del sinistro stradale per cui vi è causa, respingendo per
[...]
l'effetto ogni domanda proposta nei confronti della , dovendo ascriversi CP_1
la integrale responsabilità nella causazione dell'occorso al fatto esclusivo del Sig.
, e rigettando per l'effetto, alla luce delle evidenze in atti attestanti la Parte_5
esclusiva responsabilità del Sig. , la richiesta di ammissione di CTU Persona_1
asseritamente volta, secondo la parte appellante, ad accertare la “esatta dinamica del sinistro”; dinamica invece ben delineata, accertata ed accertabile sulla base degli atti di causa e degli accertamenti già espletati, con integrale conferma della Sentenza di I grado. Con vittoria di onorari e spese di lite. In via del tutto subordinata e prudenziale: nella ipotesi di riconoscimento di una benchè minima responsabilità concorsuale della
Sig.ra , conducente della autovettura Audi A8 tg G 6808, Controparte_2
Assicurata per la Rca con la , previo rigetto delle concrete e comunque CP_1
non riconoscibili richieste risarcitorie come proposte dagli Appellanti in quanto comunque indimostrate ed eccessive, contenere l'eventuale risarcimento dovuto dalla
, nel limite del comunque minimo concorso ascrivibile alla Sig.ra CP_1
, nonché nel limite dei danni patrimoniali, se ed in quanto Controparte_2 comprovati e non patrimoniali, come in effetti accertati e riconoscibili, in quanto legalmente liquidabili. Con rigetto delle domande risarcitorie avanzate in qualità di eredi, in quanto comunque non riconoscibili atteso il decesso sul colpo del Sig.
e peraltro non essendo stato proposto sul punto uno specifico capo di Persona_1
impugnazione. Danni in ogni caso ben inferiori alle comunque eccessive, indimostrate ed ingiustificate richieste come dedotte dagli Appellanti, respingendo in ogni caso la domanda di liquidazione dei solo riferiti danni patrimoniali, peraltro del tutto indimostrati e dei danni non patrimoniali come richiesti dagli Appellanti in quanto del tutto eccessivi ed ingiustificati, oltre che indimostrati. Con compensazione totale o parziale delle spese di lite, stante comunque il ridimensionamento della domanda risarcitoria proposta richiamato il criterio del Decisum come sancito dalla Sentenza n.
19014/2007 delle Sezioni Unite della Cassazione.
Con ordinanza pubblicata il 05/06/2023, la Corte dichiarava l'interruzione del processo.
Con ordinanza pubblicata il 31/07/2024, la Corte, rilevato che il processo era stato tempestivamente riassunto ma il relativo ricorso non era stato notificato ai soci della società appellata nei confronti dei quali andava integrato il contraddittorio, concedeva alla parte appellante termine per la notifica del ricorso in riassunzione e della ordinanza ai soci della CP_5
Con comparsa di risposta, depositata il 12/12/2024, si è costituito in giudizio quale socio della contestando le motivazioni del Controparte_3 CP_5
gravame, per chiedere, in via istruttoria, che siano dichiarate inammissibili le richieste istruttorie degli appellanti;
in via principale, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del sig. ovvero, in subordine, la carenza di interesse ad Controparte_3
agire degli appellanti nei confronti dello stesso, con il conseguente rigetto della domanda degli appellanti proposta nei confronti del medesimo Controparte_3
nel merito, il rigetto dell'appello proposto poiché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte e, per l'effetto, confermare la decisione del Giudice di primo grado;
in subordine, per la denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda degli appellanti, dichiarare che il sig. nulla è tenuto a corrispondere agli Controparte_3
stessi né ai sensi dell'art. 2495 c.c. né a nessun altro titolo;
in via ulteriormente subordinata e per la denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda degli appellanti, dichiarare la assicurazioni tenuta a manlevare e tenere CP_1
indenne e/o garantire il sig. da ogni e qualsiasi pregiudizio Controparte_3
economico o di altro genere che allo stesso dovesse derivare. Con vittoria di spese di giudizio.
Nessuno si è costituito per , quale socio della Controparte_4 CP_5
Le parti concludevano come da note scritte entro il termine assegnato e la Corte, con ordinanza del 22/01/2025, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di giorni 30 + 30 ai sensi dell'art. 190 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
MOTIVI DEL Pt_6
Con il primo motivo gli appellanti censurano la gravata pronuncia per violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cpc, art. 116 cpc;
erronea e/o distorta valutazione delle prove;
erronea e/o distorta utilizzazione (come fonti del proprio convincimento) degli elementi probatori raccolti in un giudizio penale;
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 140, 141 co. 1 e 2, 142 co.1 del codice della strada.
Deducono, a tal fine, che la prova atipica come la consulenza acquisita nel procedimento penale ha efficacia di “presunzione semplici”, che per poter essere prese in considerazione dal giudice devono essere gravi, precise e concordanti;
che nel presente giudizio il Tribunale, senza alcun approfondimento di indagine, ha aderito completamente alla perizia cinematica del CT del PM le cui risultanze sono state contestate, in parte smentite dalla CT di parte, incongruenti rispetto alle deposizioni testimoniali, all'accertamento della Polizia di un differente punto di impatto, incompatibili con la posizione di quiete dei veicoli ed i danni riportati dai medesimi. Deducono, poi, che lo stesso CT del PM ammette l'impossibilità di pervenire ad un accertamento dinamico/cinematico oggettivo, dichiarando “presumibili” le “posizioni all'urto delle vetture”, individua un punto d'urto diverso ed in posizione più arretrata rispetto a quello indicato dalla Polizia stradale e pur essendosi avvalso della CT di parte, ritenendola valida e determinante per il buon esito del mandato ricevuto, è giunto a conclusioni diverse utilizzando la quasi totalità degli elementi utili alla ricostruzione del sinistro a favore della conducente dell'Audi A8.
Censurano, poi, la prima pronuncia nella parte in cui recita: “Tanto premesso, la domanda (attorea) qui formulata mira a modificare le risultanze del procedimento penale aperto a carico della per il reato di cui all'art. 589 cp …”, deducendo CP_2
a tal fine che il decreto di archiviazione del GIP non ha alcuna rilevanza del procedimento civile, non essendosi costituiti parte civile i parenti del deceduto, e che il Tribunale avrebbe dovuto implementare un'indagine peritale in sede civile ed ha errato laddove prospetta che “La ct di parte non introduce alcun significativo elemento di novità e non giustifica di per sé alcuna difforme valutazione rispetto a quella penale”.
Deducono, quindi, che il loro perito, Geom. ha eseguito una ricostruzione Per_2
specialistica della dinamica del sinistro, siccome descritta al punto 4.7.2 dell'elaborato
(pag. 9 perizia), pure avvalorata dai referti fotografici che evidenziano che i danni più significativi subiti dalle due autovetture a seguito dell'impatto sono concentrati nelle rispettive parti sinistre (lato guidatore); che appare evidente che se la Peugeot 206 avesse sterzato bruscamente, tagliando la strada alla Audi A8, le vetture coinvolte avrebbero subito maggiori danni in sedi differenti e precisamente la Peugeot 206 alla fiancata destra e l'Audi A8 in tutta la parte anteriore/frontale; che, pertanto, le parti danneggiate inducono a ritenere con verosimiglianza che l'impatto si è verificato a seguito di una “deriva” graduale della Peugeot 206 verso la corsia opposta, con concentrazione della collisione dalla parte dei conducenti;
che il verosimile distoglimento dello sguardo dalla strada da parte del diciannovenne non può aver comportato una manovra così improvvisa, ovvero assimilabile ad una volontaria sterzata a sinistra, ma più ad una deriva progressiva, tanto che neppure il conducente se ne è accorto e, conseguentemente, l'Audi A8 ha avuto tempo e spazio per porre in essere manovre correttive;
che, in definitiva, esistono due perizie di parte di segno opposto e per questo motivo viene richiesto un accertamento peritale in sede civile che chiarisca gli aspetti fumosi ed irrisolti.
Che la CTP rivela il superamento del limite di velocità di 70 km/h da parte della che viaggiava a 82 km/h mentre la vittima viaggiava a 60 km/h e che la CP_2
prima conducente ha avuto 29,60 metri per accorgersi della invasione della di corsia ma non ha attivato alcuna manovra per evitare il sinistro, come del resto dalla stessa ammesso in sede di sommarie informazioni, quando, in sostanza, dice di non essersi accorta del sopraggiungere del veicolo antagonista e di non aver neppure percepito l'imminenza dell'impatto, contrariamente a quelli che la seguivano;
che ciò dimostra una certa disattenzione da parte della stessa, nonostante il tratto di strada rettilineo, che, unita al superamento del limite di velocità in violazione dell'art. 142 co. 1 CdS, è stata determinante e concausale al verificarsi del sinistro violando così anche gli artt. 140
CdS e 141 commi 1 e 2 CdS dovendo il conducente fronteggiare anche le altrui imprudenze;
che il Tribunale non ha tenuto conto di quanto precede e delle conclusioni adottate dal CTP per cui, erroneamente, ha ritenuto che “ … non è certamente sufficiente – per poter ravvisare un concorso di colpa a carico della – CP_2
constatare che e i quali pure si trovavano dietro la vettura della CP_8 Per_3
non erano rimasti coinvolti nell'incidente in forza dell'assunto secondo CP_2
cui, essendo attenti (diversamente dalla convenuta), avevano tempestivamente evitato l'urto”.
Censurano, infine, la gravata sentenza laddove recita “Inoltre, nemmeno le deposizioni testimoniali di e paiono in grado di consentire l'attribuzione alla CP_8 Per_3
convenuta di una quota di responsabilità” e ciò in quanto una corretta lettura delle stesse deposizioni consente di affermare che la ha proseguito dritto nella CP_2
corsia mentre, stante l'invasione di marcia del giovane, avrebbe potuto evitare il sinistro rallentando e tirandosi a destra, ovvero con il minimo di diligenza richiesta dall'art. 2054 c.c..
Con il secondo motivo censurano la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2054 comma 2 c.c. nella parte in cui, riferendosi a CP_2
, recita “… non essendoci alcuna prova che la stessa non abbia evitato lo
[...]
scontro per disattenzione propria”.
Deducono, a tal fine, che, una volta accertati elementi di colpa a carico di uno dei due conducenti, anche l'altro, per evitare il criterio sussidiario delle responsabilità presunta, deve dimostrare di essersi uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza e di aver fatto il possibile per evitare l'incidente, prova invece rimasta inevasa da parte della che, pertanto, va considerata corresponsabile CP_2
del sinistro nell'incidenza che la Corte vorrà ascriverle.
Quanto ai danni oggetto della richiesta risarcitoria gli appellanti ripropongono i danni patrimoniali, ovvero il danno emergente e i danni patrimoniali futuri cioè il mancato apporto economico del defunto al bilancio familiare, a causa della sua morte, in quanto la vittima avrebbe presumibilmente aiutato la famiglia a sopperire ai normali bisogni, dunque dei prossimi congiunti istanti, mediante il suo impiego o il suo futuro impiego, stante la sua giovane età e la possibilità anche futura di trovare un buon lavoro;
i danni non patrimoniali, ovvero i gravi danni morali, consistenti nella sofferenza dovuta alla perdita di un figlio, di un fratello, di un nipote, nonché nel turbamento d'animo.
Le motivazioni del gravame, suscettibili di trattazione congiunta per ragioni di connessione, sono in parte fondate e vanno accolte nei termini che seguono.
Varrà premettere che non può essere accolta l'eccezione di improseguibilità della domanda, sollevata dalla compagnia assicuratrice, in ragione del fatto che la società non è stata dichiarata fallita ma messa in liquidazione e successivamente CP_5
radiata per chiusura liquidazione, come da documentazione in atti, e pertanto manca il presupposto perché possa operare la “vis attractiva” della procedura fallimentare. Costituisce principio consolidato quello secondo cui l'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono - venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate (Sez. U, 12 marzo
2013, n. 6070; cfr. anche, ex multis, Cass., 30 luglio 2020, n. 16362).
Ciò detto, deve ritenersi fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda di condanna risarcitoria nei confronti del in quanto il socio, in caso di credito CP_3
non soddisfatto vantato nei confronti di società di capitali cancellata dal registro delle imprese, può essere obbligato a rispondere verso il creditore sociale solo in quanto quest'ultimo provi l'avvenuta distribuzione dell'attivo e la conseguente riscossione di una quota di esso da parte del socio in base al bilancio finale di liquidazione, incombendo, di converso, sul socio convenuto in giudizio l'onere della prova di aver effettivamente utilizzato le somme ricevute in base al bilancio finale di liquidazione per il pagamento dei debiti della società (Cassazione civile sez. II, 24/11/2023,
n.32729).
Nel caso di specie, dunque, correttamente è stata ordinata la notifica dell'atto di appello a tutti i soci, quali successori della società estinta, ma ciò che appare dirimente ai fini del decidere, anche in applicazione del principio della ragione più liquida rispetto alla questione dell'applicabilità del diritto italiano in relazione al luogo del commesso illecito, è che i soci non hanno presumibilmente riscosso nulla in sede di liquidazione finale per mancanza di attivo e sussistenza piuttosto di passivo, siccome risulta dalla relazione del liquidatore e relativo bilancio finale di liquidazione ed in assenza di qualsiasi deduzione e/o prova contraria da parte degli appellanti, neppure negli scritti difensivi successivi alla costituzione di Controparte_3 Quanto alla utilizzabilità e al valore della Consulenza tecnica del Pubblico
Ministero, una recente pronuncia del Tribunale di Rovigo, n. 682 del 23 settembre 2024
(dott. ), richiamando giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, ha Per_4
confermato la sua utilizzabilità nel giudizio civile, contestata da una parte sul presupposto della mancata partecipazione alla fase dell'indagine penale, nonchè la sua attendibilità rispetto ad una perizia di parte alla luce del ruolo del pubblico ministero di ricercare la verità.
Osserva il Tribunale che: “plurima giurisprudenza di merito e di legittimità, a cui si aderisce, considera pienamente utilizzabile quale prova atipica la consulenza del PM, anche in quanto proveniente da un organo imparziale quale la Procura della
Repubblica, la quale ha un interesse pubblico all'accertamento verosimile della ricostruzione dei fatti, possedendo una maggiore attendibilità rispetto ad una mera perizia di parte“. Richiama infatti la Suprema Corte che ha chiarito che: “non può prescindersi dal ruolo precipuo rivestito dall'organo dell'accusa e dal suo diritto/dovere di ricercare anche le prove a favore dell'indagato, come stabilito dall'art.
358 c.p.p.: “se è vero che il consulente viene nominato ed opera sulla base di una scelta sostanzialmente insindacabile del pubblico ministero, in assenza di contraddittorio e soprattutto in assenza di terzietà, è tuttavia altrettanto vero che il pubblico ministero ha per proprio obiettivo quello della ricerca della verità concretamente raggiungibile attraverso una indagine completa in fatto e corredata da indicazioni tecnico scientifiche espressive di competenza e imparzialità dovendosi necessariamente ritenere che il consulente dallo stesso nominato operi in sintonia con tali indicazioni”
(Sez. 2, n. 42937 del 24/9/2014, non massimata). È del resto dallo stesso ruolo di ausiliario dell'organo che lo ha nominato che discende la qualifica di pubblico ufficiale del consulente nominato dal PM nel corso delle indagini preliminari, il cui elaborato, pur non potendo essere equiparato alla perizia disposta dal giudice del dibattimento, è pur sempre il frutto di un'attività di natura giurisdizionale che perciò non corrisponde appieno a quella del consulente tecnico della parte privata. Gli esiti degli accertamenti
e delle valutazioni del consulente nominato ai sensi dell'art. 359 c.p.p., rivestono perciò, proprio in ragione della funzione ricoperta dal Pubblico Ministero che, sia pur nell'ambito della dialettica processuale, non è portatore di interessi di parte, una valenza probatoria non comparabile a quella dei consulenti delle altre parti del giudizio” (Cass. Pen. 16458/2020). Rileva il Tribunale che: “la prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare”. Così: “il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, può anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, le quali debbono, tuttavia, considerarsi quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata – in conformità con la regola dettata in tema di prova per presunzioni – non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento che, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità. Ne consegue, da un canto, che anche una consulenza tecnica disposta dal Giudice per le indagini preliminari in un procedimento penale, se ritualmente prodotta dalla parte interessata, può essere liberamente valutata come elemento indiziario idoneo alla dimostrazione di un fatto determinato, dall'altro, che in grado di appello, il giudice del gravame ha
l'obbligo di estendere il proprio giudizio a tutte le risultanze probatorie e non limitarsi ad una rivalutazione della sola consulenza (benché la relativa valutazione debba sempre tener conto della circostanza che la consulenza si è formata o meno nel contraddittorio tra le parti, correlandola, se del caso, alle dichiarazioni raccolte nel corso dell'istruttoria civile di primo grado, come avvenuto nella specie) (Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 19521 del 19/07/2019)“. Posto quanto precede, osserva il Collegio adito che, come in più occasioni chiarito dalla Suprema Corte, la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente
(Cass. 21/05/2019, n. 13672; 22/04/2009, n. 9550; 10/03/2006, n. 5226). E' stato bensì anche affermato che l'infrazione, pur grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. 15/01/2003, n. 477; 17/01/1996, n. 343). Ciò non esclude tuttavia che, anche in tali circostanze, possa comunque ritenersi raggiunta la prova liberatoria anche indirettamente, in base alla valutazione, in concreto, della assorbente efficacia eziologica della condotta dell'altro conducente.
Ciò detto, la rivalutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado consente, da un lato, di ritenere accertato che la vittima invase la corsia di marcia della come confermato dai conducenti dei veicoli che seguivano l'Audi A8, CP_2
tanto che il punto d'urto è stato individuato da entrambi i consulenti (di parte e del PM) al centro (o quasi) della stessa pur nelle differenti ipotesi della sua collocazione, ma, dall'altro, l'oggettiva assenza di tracce di frenata della Audi A8, unitamente alla circostanza che la posto che la sterzata non può ritenersi improvvisa CP_2
altrimenti l'impatto non sarebbe stato anteriore/frontale per entrambe le autovetture, non si è avveduta del sopraggiungere della Peugeot 206 senza tuttavia allegare una giustificazione alla totale assenza di ricordi legati ai secondi immediatamente precedenti l'impatto, consentono di ritenere più probabile che non che la stessa fosse distratta. Al riguardo, peraltro, va considerato che le deposizioni dei testi sul punto hanno carattere valutativo, nel senso che affermare l'improvvisa invasione della corsia tale da non consentire alla Audi A8 nessuna manovra è il risultato di una percezione meramente soggettiva, determinata dalle circostanze riferibili solo ai testi, precisamente alla loro posizione rispetto al teatro del sinistro, e non alla CP_2
Quanto precede consente, in definitiva, di ritenere che, a prescindere dalla velocità di marcia tenuta dalla la stessa avrebbe potuto/dovuto quantomeno tentare di CP_2
frenare e, pertanto, la valenza causativa della condotta colposa di nella Persona_1
dinamica del sinistro per l'improvvisa invasione della corsia opposta non può ritenersi completamente assorbente dell'efficacia eziologica del sinistro. Residua quindi una presunzione di colpa concorrente in capo all'altra conducente nella causazione del sinistro nella misura del 20%.
Passando alla liquidazione dei danni richiesti, premesso che deve essere esclusa la risarcibilità “iure hereditatis” del danno biologico c.d. terminale, in ragione del fatto che la vittima è deceduta nell'immediatezza dell'impatto (cfr Cass. 33009/2024), e rilevato che non è in contestazione il danno da perdita del rapporto parentale, quest'ultimo va liquidato secondo le tabelle del Tribunale di Milano del 2024, ovvero quelle in vigore (cfr da ultimo Cass. civ. n. 33770/2019), considerato che l'art. 5
“disposizioni transitorie” del DPR 13/01/2025 n. 12 recita che le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore.
Per la quantificazione del danno le tabelle da applicare considerano le circostanze indicate dalla Cassazione, quali: l'età della vittima primaria, l'età della vittima secondaria, la convivenza, l'esistenza di superstiti, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto. Tali circostanze integrano tutte elementi che rivelano -secondo le note massime di comune esperienza, cfr. Cass. 25164/2020- l'esistenza e consistenza di una sofferenza oggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente. Mentre le prime quattro hanno natura “oggettiva” e sono quindi provabili con documenti anagrafici, come lo stato di famiglia nel caso di specie, la quinta circostanza è di natura
“soggettiva” e riguarda sia gli aspetti cd “esteriori” del danno da perdita del parente
(stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd “interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni.
Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva si valuta lo specifico rapporto parentale perduto, anche con ricorso alle presunzioni ed alla comune esperienza, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato dagli attori che, nell'atto introduttivo del primo grado e in difetto di memoria n.1 ex art. 183 co. VI cpc (deputata alla definitiva formazione del thema decidendum e quindi del thema probandum), hanno allegato la sofferenza ed il turbamento d'animo patiti da tutti i familiari, in particolare dal fratello e dalla sorella della vittima (cfr deposizione sui capitoli 5 e 6 memoria attrice Testimone_1
n. 2 art. 183 co. VI cpc: sul sostegno di terapia psicologica dei fratelli del defunto), la cui conferma in sede di esame testimoniale, da un lato, non consente una quantificazione a titolo di danno biologico in difetto di apposita consulenza medica, ma, dall'altro, consente di ritenere provato, anche in via presuntiva, una qualità ed intensità della relazione affettiva di livello superiore a quella media considerata e, quindi, un danno di gravità maggiore rispetto a quello che trova ristoro nel valore medio solitamente applicato, applicato peraltro nello specifico alla mamma ed alla nonna riguardo le quali non sono state provate ulteriori e specifiche circostanze dimostrative di sofferenza e turbamento d'animo peculiari (precisamente quelle di cui ai capitoli 7,
8 e 9 memoria attrice n. 2 art. 183 co. VI cpc).
Ed infatti, quanto al pregiudizio, anche economico, che la madre della vittima avrebbe subito per l'assenza dal lavoro ed il successivo licenziamento, non può ritenersi provato il nesso eziologico tra questi eventi e la morte del figlio e ciò per difetto di prova dei medesimi eventi e, a maggior ragione, della diretta dipendenza degli stessi dall'evento mortale. Parimenti, non è dato sapere come ed in quale misura il decesso del giovane avrebbe determinato il ritorno della nonna nel paese di origine, rimasto comunque indimostrato.
In conclusione, il danno da perdita del rapporto parentale in favore della madre sarebbe pari ad € 336.346,00 e va riconosciuto nella minor somma di € 67.269,20 (20%); quello in favore del fratello, tenuto conto di quanto sopra motivato, va quantificato in €
152.000,00 e riconosciuto nella minor somma di € 30.400,00 (20%); anche quello in favore della sorella, tenuto conto di quanto sopra motivato, va quantificato in €
155.000,00 e va riconosciuto nella minor somma di € 31.000,00 (20%) e, infine, quello in favore della nonna sarebbe pari ad € 129.048,00 e va riconosciuto nella minore somma di € 25.809,60.
Sulle suddette somme sono dovuti gli interessi compensativi a titolo di ristoro della ritardata percezione dell'equivalente in denaro del danno patito (Cass. S.U.
1712/1995), anche a prescindere dalla richiesta della parte interessata (Cass.
2015/25615). Pertanto, la somma sopra liquidata andrà devalutata alla data dell'evento lesivo e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici Istat del costo della vita dal 09 marzo 2011 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Quanto ai danni patrimoniali, il dedotto danno emergente, ovvero eventuali esborsi sostenuti a causa dell'evento morte (ad esempio spese di trasporto e funerarie), non sono stati allegati né documentati.
Il dedotto lucro cessante, invece, cioè il mancato apporto economico del defunto al bilancio familiare, a causa della sua morte, è stato richiesto sul presupposto che la vittima avrebbe presumibilmente aiutato la famiglia a sopperire ai normali bisogni, dunque dei prossimi congiunti istanti, mediante il suo impiego o il suo futuro impiego, stante la sua giovane età e la possibilità anche futura di trovare un buon lavoro (cfr atto di citazione primo grado). Al riguardo, recita la Suprema Corte (Cass. civ. sez. III
n.759/2014):
16. Con il quinto motivo si denunzia violazione dell'art. 1223 c.c. in relazione al mancato riconoscimento del danno patrimoniale futuro per la perdita del congiunto.
17. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha affermato che, a prescindere dal rilievo che la giovane vittima era disoccupata e non vi sono indicazioni circa la sua futura attività lavorativa, non vi sono elementi da cui presumere che una parte del reddito sarebbe stata devoluta da
C.P. ai genitori ed ai fratelli.
Peraltro, normalmente, salvo casi particolari legati all'indigenza dei genitori od a patologie invalidanti dei fratelli, ogni soggetto destina il suo reddito alle esigenze personali e del nucleo familiare che è andato a costituire.
Al riguardo le argomentazioni del Tribunale ("giovanissima età della vittima, consistenza del nucleo familiare, occasioni di una operosa cittadina ricca di risorse, aspettative dei genitori e dei fratelli, entrambi più giovani") non sono pertinenti perchè riguardano le probabilità che la vittima trovasse un lavoro ma non la destinazione del reddito al nucleo familiare di origine.
18. La decisione è conforme ai principi espressi da questa Suprema Corte secondo i quali ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro derivante dalla perdita degli alimenti che il figlio avrebbe potuto erogare in favore dei genitori o del genitore superstite, questi devono provare che, sulla base delle circostanze attuali, secondo criteri non ipotetici, ma ragionevolmente probabilistici, essi avrebbero avuto bisogno di tale prestazione alimentare;
allo stesso modo, va provato il verosimile contributo del figlio ai bisogni della famiglia, ove dedotto per il futuro (cfr.Cass. n. 4791/07 e n.
8546/08).
Ebbene, facendo buon governo dei principi richiamati, tenuto conto del fatto che le circostanze di cui ai capitoli di prova della memoria attrice nn. 7, 8 e 9 sono rimaste indimostrate, reputa questo Collegio che difetti la prova, anche solo in via probabilistica, che la famiglia di origine avrebbero avuto bisogno del contributo alimentare della vittima e che quest'ultima lo avrebbe verosimilmente versato. Peraltro, non è possibile valutare in via prognostica il reddito futuro del giovane in mancanza di prova di un titolo di studio e/o attitudini lavorative, vale a dire in assenza di elementi fattuali dai quali poter desumere potenzialità reddituali, nell'immediatezza e di entità tali da poter contribuire al fabbisogno della famiglia di origine e poter ritenere pertanto provato, in termini presuntivi e probabilistici, la sua contribuzione economica futura, non essendo sufficiente a tal fine il solo dato fattuale della giovane età e, quindi, la presumibile convivenza con la famiglia per qualche anno ancora.
Considerato, infine, che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Sez. 3, 12.04.2018 n. 9064), osserva questa Corte che il parziale accoglimento della domanda attrice consente di ravvisare una soccombenza reciproca che giustifica la compensazione tra le parti, nella misura di 2/3, delle spese di lite del doppio grado, come liquidate in dispositivo in base al quantum liquidato e quindi secondo lo scaglione di riferimento (scaglione 52.000/260.000), ponendo la restante parte a carico di e la in solido Controparte_2 CP_1
(cfr Cass. 3438/2016) (cfr Cassazione civile, sez. VI n. 13498/2018).
Compensa interamente tra le altre parti le spese di lite in ragione della legittima integrazione del contraddittorio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e nei confronti di Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
avverso la sentenza n. 860/2018, pubblicata il 30/07/2018 dal Tribunale di CP_4
Pesaro, accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma della gravata pronuncia, accertata e dichiarata la concorrente responsabilità di Controparte_2
nella causazione del sinistro nella misura del 20%, condanna quest'ultima e la
, in solido, al pagamento, a titolo risarcitorio Controparte_1 del danno non patrimoniale, della complessiva somma di € 154.478,80, di cui €
67.269,20 in favore di , € 30.400,00 in favore di Parte_1 Parte_2
€ 31.000,00 in favore di ed € 25.809,60 in favore di Parte_3 Parte_4
oltre accessori come in parte motiva;
rigetta ogni ulteriore domanda formulata dalla parte attrice nei confronti delle parti convenute;
compensa tra le parti nella misura di 2/3 le spese di lite del doppio grado che liquida, quanto al primo grado, in € 2.430,00 per la fase di studio, € 1.550,00 per la fase introduttiva, € 5.400,00 per la fase istruttoria ed € 4.050,00 per la fase decisoria e, quanto al presente grado, in complessivi € 10.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, il tutto oltre il 15% per spese generali, iva e cpa dovute per legge, ponendo la restante parte a carico di e la , in solido. Controparte_2 CP_1
Compensa per intero le spese di lite tra le altre parti.
Ancona, li 24 marzo 2025
Il Consigliere ausiliario est.
Dott.ssa Paola Boiano
Il Presidente
Dott. Guido Federico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Paola Boiano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 341/2019 R.G.
promosso da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(c.f. rappresentati e difesi dall'avv. Federico Gori ed
[...] C.F._4
elettivamente domiciliati in Pesaro, Piazzale Lazzarini n. 35, presso lo studio del medesimo
APPELLANTI
Contro , (c.f. , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Boldrini ed elettivamente domiciliata in Ancona, in Via Volturno n. 5, presso lo studio dello stesso
APPELLATA
Nonché nei confronti di
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 C.F._5
Michele Ambrosini ed elettivamente domiciliata in Pesaro, via XI Febbraio n. 42, presso lo studio dell'avv. Domenico Binetti
APPELLATA
e
( c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_3 C.F._6
Mara Sgaggi del Foro di Urbino ed elettivamente domiciliato a Gallo di Petriano (PU), in Via Roma n. 138/1C, presso lo studio della medesima
APPELLATO
E di
Controparte_4
APPELLATO non costituito
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate nel termine assegnato.
Oggetto: impugnazione avverso la sentenza n.860/2018, pubblicata il 30/07/2018 dal
Tribunale di Pesaro (rg 1721/2014)
FATTI di CAUSA Con sentenza n.860/2018, pubblicata il 30/07/2018, il Tribunale di Pesaro rigettava la domanda avanzata da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti di , conducente del veicolo Audi A8, Parte_4 Controparte_2
della quale proprietaria di detto veicolo, e della , CP_5 Controparte_6
quale compagnia assicuratrice della responsabilità civile del medesimo veicolo, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni derivatigli per il sinistro occorso il giorno 09/03/2011, verso le ore 15,15, quando , mentre a bordo della Persona_1
propria vettura Peugeot 206 e stava percorrendo la s.p. 30 “Sant'Angelo -
Montelabbate”, veniva violentemente urtato dal veicolo condotto da CP_2
e di proprietà della società che, in particolare, egli - in
[...] CP_5
prossimità del Km 4 - deviava verso sinistra la propria traiettoria invadendo l'opposta corsia ed entrava in collisione con il veicolo antagonista, morendo sul colpo;
che, diversamente da quanto ricostruito nei verbali redatti dalla polizia stradale giunta sul luogo, la manovra non era stata affatto repentina ma ben percepibile;
che, ciò nonostante, la conducente, la quale sopraggiungeva ad alta velocità, non si era accorta colpevolmente dell'altrui spostamento;
che, ravvisandosi quantomeno un concorso di colpa, era doveroso il risarcimento del danno nei confronti degli eredi”.
Avverso l'impugnata sentenza hanno proposto appello Parte_1
e deducendo i motivi di seguito Parte_2 Parte_3 Parte_4
riepilogati ed esaminati, per chiedere che, in riforma dell'impugnata sentenza, in via istruttoria, nell'ipotesi in cui non fosse ritenuta sufficiente la produzione della CTP del
Geom. in atti, disporre CTU che accerti l'esatta dinamica del sinistro, Persona_2
indicando la velocità dei veicoli coinvolti ed evidenziando le diverse responsabilità dei diversi soggetti coinvolti;
nel merito, anche a rescindere da quanto sopra, attesa la carenza ed inopponibilità della consulenza del CT del PM, il contrasto delle risultanze di quest'ultima con il rapporto della Polizia stradale intervenuta in loco, e con la CT di parte del Geom. con le deposizioni testimoniali, attesa la presunzione Persona_2
di corresponsabilità ex art. 2054 comma 2 c.c. che la , conducente Controparte_2
dell'Audi A8, non è riuscita a superare non avendo fornito elementi in grado di escludere la propria incidenza causale nell'evento e non avendo dimostrato l'ottemperanza alle regole di condotta imposte dalla legge, dichiarare CP_2
corresponsabile nella causazione del sinistro, nell'incidenza che la Corte
[...]
riterrà congruo ascrivergli, e per l'effetto condannarla, solidalmente con la
[...]
, e la al risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_7 CP_5
patrimoniali richiesti dagli appellanti, anche in via equitativa e/o di giustizia. Con ripartizione delle spese del doppio grado in relazione alle percentuali di corresponsabilità ascritte ai due conducenti.
Con comparsa di risposta, depositata il 03/02/2021, si è costituita in giudizio la
, contestando le motivazioni del gravame, per Controparte_1
chiedere, in via principale, il rigetto integrale della impugnazione della sentenza impugnata in quanto del tutto infondata, indimostrata ed indimostrabile con riferimento alla dedotta ed inesistente responsabilità, sia pur concorrente, della Sig.ra CP_2
nella causazione del sinistro stradale per cui vi è causa, respingendo per
[...]
l'effetto ogni domanda proposta nei confronti della , dovendo ascriversi CP_1
la integrale responsabilità nella causazione dell'occorso al fatto esclusivo del Sig.
, e rigettando per l'effetto, alla luce delle evidenze in atti attestanti la Parte_5
esclusiva responsabilità del Sig. , la richiesta di ammissione di CTU Persona_1
asseritamente volta, secondo la parte appellante, ad accertare la “esatta dinamica del sinistro”; dinamica invece ben delineata, accertata ed accertabile sulla base degli atti di causa e degli accertamenti già espletati, con integrale conferma della Sentenza di I grado. Con vittoria di onorari e spese di lite. In via del tutto subordinata e prudenziale: nella ipotesi di riconoscimento di una benchè minima responsabilità concorsuale della
Sig.ra , conducente della autovettura Audi A8 tg G 6808, Controparte_2
Assicurata per la Rca con la , previo rigetto delle concrete e comunque CP_1
non riconoscibili richieste risarcitorie come proposte dagli Appellanti in quanto comunque indimostrate ed eccessive, contenere l'eventuale risarcimento dovuto dalla
, nel limite del comunque minimo concorso ascrivibile alla Sig.ra CP_1
, nonché nel limite dei danni patrimoniali, se ed in quanto Controparte_2 comprovati e non patrimoniali, come in effetti accertati e riconoscibili, in quanto legalmente liquidabili. Con rigetto delle domande risarcitorie avanzate in qualità di eredi, in quanto comunque non riconoscibili atteso il decesso sul colpo del Sig.
e peraltro non essendo stato proposto sul punto uno specifico capo di Persona_1
impugnazione. Danni in ogni caso ben inferiori alle comunque eccessive, indimostrate ed ingiustificate richieste come dedotte dagli Appellanti, respingendo in ogni caso la domanda di liquidazione dei solo riferiti danni patrimoniali, peraltro del tutto indimostrati e dei danni non patrimoniali come richiesti dagli Appellanti in quanto del tutto eccessivi ed ingiustificati, oltre che indimostrati. Con compensazione totale o parziale delle spese di lite, stante comunque il ridimensionamento della domanda risarcitoria proposta richiamato il criterio del Decisum come sancito dalla Sentenza n.
19014/2007 delle Sezioni Unite della Cassazione.
Con ordinanza pubblicata il 05/06/2023, la Corte dichiarava l'interruzione del processo.
Con ordinanza pubblicata il 31/07/2024, la Corte, rilevato che il processo era stato tempestivamente riassunto ma il relativo ricorso non era stato notificato ai soci della società appellata nei confronti dei quali andava integrato il contraddittorio, concedeva alla parte appellante termine per la notifica del ricorso in riassunzione e della ordinanza ai soci della CP_5
Con comparsa di risposta, depositata il 12/12/2024, si è costituito in giudizio quale socio della contestando le motivazioni del Controparte_3 CP_5
gravame, per chiedere, in via istruttoria, che siano dichiarate inammissibili le richieste istruttorie degli appellanti;
in via principale, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del sig. ovvero, in subordine, la carenza di interesse ad Controparte_3
agire degli appellanti nei confronti dello stesso, con il conseguente rigetto della domanda degli appellanti proposta nei confronti del medesimo Controparte_3
nel merito, il rigetto dell'appello proposto poiché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte e, per l'effetto, confermare la decisione del Giudice di primo grado;
in subordine, per la denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda degli appellanti, dichiarare che il sig. nulla è tenuto a corrispondere agli Controparte_3
stessi né ai sensi dell'art. 2495 c.c. né a nessun altro titolo;
in via ulteriormente subordinata e per la denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda degli appellanti, dichiarare la assicurazioni tenuta a manlevare e tenere CP_1
indenne e/o garantire il sig. da ogni e qualsiasi pregiudizio Controparte_3
economico o di altro genere che allo stesso dovesse derivare. Con vittoria di spese di giudizio.
Nessuno si è costituito per , quale socio della Controparte_4 CP_5
Le parti concludevano come da note scritte entro il termine assegnato e la Corte, con ordinanza del 22/01/2025, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di giorni 30 + 30 ai sensi dell'art. 190 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
MOTIVI DEL Pt_6
Con il primo motivo gli appellanti censurano la gravata pronuncia per violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cpc, art. 116 cpc;
erronea e/o distorta valutazione delle prove;
erronea e/o distorta utilizzazione (come fonti del proprio convincimento) degli elementi probatori raccolti in un giudizio penale;
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 140, 141 co. 1 e 2, 142 co.1 del codice della strada.
Deducono, a tal fine, che la prova atipica come la consulenza acquisita nel procedimento penale ha efficacia di “presunzione semplici”, che per poter essere prese in considerazione dal giudice devono essere gravi, precise e concordanti;
che nel presente giudizio il Tribunale, senza alcun approfondimento di indagine, ha aderito completamente alla perizia cinematica del CT del PM le cui risultanze sono state contestate, in parte smentite dalla CT di parte, incongruenti rispetto alle deposizioni testimoniali, all'accertamento della Polizia di un differente punto di impatto, incompatibili con la posizione di quiete dei veicoli ed i danni riportati dai medesimi. Deducono, poi, che lo stesso CT del PM ammette l'impossibilità di pervenire ad un accertamento dinamico/cinematico oggettivo, dichiarando “presumibili” le “posizioni all'urto delle vetture”, individua un punto d'urto diverso ed in posizione più arretrata rispetto a quello indicato dalla Polizia stradale e pur essendosi avvalso della CT di parte, ritenendola valida e determinante per il buon esito del mandato ricevuto, è giunto a conclusioni diverse utilizzando la quasi totalità degli elementi utili alla ricostruzione del sinistro a favore della conducente dell'Audi A8.
Censurano, poi, la prima pronuncia nella parte in cui recita: “Tanto premesso, la domanda (attorea) qui formulata mira a modificare le risultanze del procedimento penale aperto a carico della per il reato di cui all'art. 589 cp …”, deducendo CP_2
a tal fine che il decreto di archiviazione del GIP non ha alcuna rilevanza del procedimento civile, non essendosi costituiti parte civile i parenti del deceduto, e che il Tribunale avrebbe dovuto implementare un'indagine peritale in sede civile ed ha errato laddove prospetta che “La ct di parte non introduce alcun significativo elemento di novità e non giustifica di per sé alcuna difforme valutazione rispetto a quella penale”.
Deducono, quindi, che il loro perito, Geom. ha eseguito una ricostruzione Per_2
specialistica della dinamica del sinistro, siccome descritta al punto 4.7.2 dell'elaborato
(pag. 9 perizia), pure avvalorata dai referti fotografici che evidenziano che i danni più significativi subiti dalle due autovetture a seguito dell'impatto sono concentrati nelle rispettive parti sinistre (lato guidatore); che appare evidente che se la Peugeot 206 avesse sterzato bruscamente, tagliando la strada alla Audi A8, le vetture coinvolte avrebbero subito maggiori danni in sedi differenti e precisamente la Peugeot 206 alla fiancata destra e l'Audi A8 in tutta la parte anteriore/frontale; che, pertanto, le parti danneggiate inducono a ritenere con verosimiglianza che l'impatto si è verificato a seguito di una “deriva” graduale della Peugeot 206 verso la corsia opposta, con concentrazione della collisione dalla parte dei conducenti;
che il verosimile distoglimento dello sguardo dalla strada da parte del diciannovenne non può aver comportato una manovra così improvvisa, ovvero assimilabile ad una volontaria sterzata a sinistra, ma più ad una deriva progressiva, tanto che neppure il conducente se ne è accorto e, conseguentemente, l'Audi A8 ha avuto tempo e spazio per porre in essere manovre correttive;
che, in definitiva, esistono due perizie di parte di segno opposto e per questo motivo viene richiesto un accertamento peritale in sede civile che chiarisca gli aspetti fumosi ed irrisolti.
Che la CTP rivela il superamento del limite di velocità di 70 km/h da parte della che viaggiava a 82 km/h mentre la vittima viaggiava a 60 km/h e che la CP_2
prima conducente ha avuto 29,60 metri per accorgersi della invasione della di corsia ma non ha attivato alcuna manovra per evitare il sinistro, come del resto dalla stessa ammesso in sede di sommarie informazioni, quando, in sostanza, dice di non essersi accorta del sopraggiungere del veicolo antagonista e di non aver neppure percepito l'imminenza dell'impatto, contrariamente a quelli che la seguivano;
che ciò dimostra una certa disattenzione da parte della stessa, nonostante il tratto di strada rettilineo, che, unita al superamento del limite di velocità in violazione dell'art. 142 co. 1 CdS, è stata determinante e concausale al verificarsi del sinistro violando così anche gli artt. 140
CdS e 141 commi 1 e 2 CdS dovendo il conducente fronteggiare anche le altrui imprudenze;
che il Tribunale non ha tenuto conto di quanto precede e delle conclusioni adottate dal CTP per cui, erroneamente, ha ritenuto che “ … non è certamente sufficiente – per poter ravvisare un concorso di colpa a carico della – CP_2
constatare che e i quali pure si trovavano dietro la vettura della CP_8 Per_3
non erano rimasti coinvolti nell'incidente in forza dell'assunto secondo CP_2
cui, essendo attenti (diversamente dalla convenuta), avevano tempestivamente evitato l'urto”.
Censurano, infine, la gravata sentenza laddove recita “Inoltre, nemmeno le deposizioni testimoniali di e paiono in grado di consentire l'attribuzione alla CP_8 Per_3
convenuta di una quota di responsabilità” e ciò in quanto una corretta lettura delle stesse deposizioni consente di affermare che la ha proseguito dritto nella CP_2
corsia mentre, stante l'invasione di marcia del giovane, avrebbe potuto evitare il sinistro rallentando e tirandosi a destra, ovvero con il minimo di diligenza richiesta dall'art. 2054 c.c..
Con il secondo motivo censurano la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2054 comma 2 c.c. nella parte in cui, riferendosi a CP_2
, recita “… non essendoci alcuna prova che la stessa non abbia evitato lo
[...]
scontro per disattenzione propria”.
Deducono, a tal fine, che, una volta accertati elementi di colpa a carico di uno dei due conducenti, anche l'altro, per evitare il criterio sussidiario delle responsabilità presunta, deve dimostrare di essersi uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza e di aver fatto il possibile per evitare l'incidente, prova invece rimasta inevasa da parte della che, pertanto, va considerata corresponsabile CP_2
del sinistro nell'incidenza che la Corte vorrà ascriverle.
Quanto ai danni oggetto della richiesta risarcitoria gli appellanti ripropongono i danni patrimoniali, ovvero il danno emergente e i danni patrimoniali futuri cioè il mancato apporto economico del defunto al bilancio familiare, a causa della sua morte, in quanto la vittima avrebbe presumibilmente aiutato la famiglia a sopperire ai normali bisogni, dunque dei prossimi congiunti istanti, mediante il suo impiego o il suo futuro impiego, stante la sua giovane età e la possibilità anche futura di trovare un buon lavoro;
i danni non patrimoniali, ovvero i gravi danni morali, consistenti nella sofferenza dovuta alla perdita di un figlio, di un fratello, di un nipote, nonché nel turbamento d'animo.
Le motivazioni del gravame, suscettibili di trattazione congiunta per ragioni di connessione, sono in parte fondate e vanno accolte nei termini che seguono.
Varrà premettere che non può essere accolta l'eccezione di improseguibilità della domanda, sollevata dalla compagnia assicuratrice, in ragione del fatto che la società non è stata dichiarata fallita ma messa in liquidazione e successivamente CP_5
radiata per chiusura liquidazione, come da documentazione in atti, e pertanto manca il presupposto perché possa operare la “vis attractiva” della procedura fallimentare. Costituisce principio consolidato quello secondo cui l'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono - venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate (Sez. U, 12 marzo
2013, n. 6070; cfr. anche, ex multis, Cass., 30 luglio 2020, n. 16362).
Ciò detto, deve ritenersi fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda di condanna risarcitoria nei confronti del in quanto il socio, in caso di credito CP_3
non soddisfatto vantato nei confronti di società di capitali cancellata dal registro delle imprese, può essere obbligato a rispondere verso il creditore sociale solo in quanto quest'ultimo provi l'avvenuta distribuzione dell'attivo e la conseguente riscossione di una quota di esso da parte del socio in base al bilancio finale di liquidazione, incombendo, di converso, sul socio convenuto in giudizio l'onere della prova di aver effettivamente utilizzato le somme ricevute in base al bilancio finale di liquidazione per il pagamento dei debiti della società (Cassazione civile sez. II, 24/11/2023,
n.32729).
Nel caso di specie, dunque, correttamente è stata ordinata la notifica dell'atto di appello a tutti i soci, quali successori della società estinta, ma ciò che appare dirimente ai fini del decidere, anche in applicazione del principio della ragione più liquida rispetto alla questione dell'applicabilità del diritto italiano in relazione al luogo del commesso illecito, è che i soci non hanno presumibilmente riscosso nulla in sede di liquidazione finale per mancanza di attivo e sussistenza piuttosto di passivo, siccome risulta dalla relazione del liquidatore e relativo bilancio finale di liquidazione ed in assenza di qualsiasi deduzione e/o prova contraria da parte degli appellanti, neppure negli scritti difensivi successivi alla costituzione di Controparte_3 Quanto alla utilizzabilità e al valore della Consulenza tecnica del Pubblico
Ministero, una recente pronuncia del Tribunale di Rovigo, n. 682 del 23 settembre 2024
(dott. ), richiamando giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, ha Per_4
confermato la sua utilizzabilità nel giudizio civile, contestata da una parte sul presupposto della mancata partecipazione alla fase dell'indagine penale, nonchè la sua attendibilità rispetto ad una perizia di parte alla luce del ruolo del pubblico ministero di ricercare la verità.
Osserva il Tribunale che: “plurima giurisprudenza di merito e di legittimità, a cui si aderisce, considera pienamente utilizzabile quale prova atipica la consulenza del PM, anche in quanto proveniente da un organo imparziale quale la Procura della
Repubblica, la quale ha un interesse pubblico all'accertamento verosimile della ricostruzione dei fatti, possedendo una maggiore attendibilità rispetto ad una mera perizia di parte“. Richiama infatti la Suprema Corte che ha chiarito che: “non può prescindersi dal ruolo precipuo rivestito dall'organo dell'accusa e dal suo diritto/dovere di ricercare anche le prove a favore dell'indagato, come stabilito dall'art.
358 c.p.p.: “se è vero che il consulente viene nominato ed opera sulla base di una scelta sostanzialmente insindacabile del pubblico ministero, in assenza di contraddittorio e soprattutto in assenza di terzietà, è tuttavia altrettanto vero che il pubblico ministero ha per proprio obiettivo quello della ricerca della verità concretamente raggiungibile attraverso una indagine completa in fatto e corredata da indicazioni tecnico scientifiche espressive di competenza e imparzialità dovendosi necessariamente ritenere che il consulente dallo stesso nominato operi in sintonia con tali indicazioni”
(Sez. 2, n. 42937 del 24/9/2014, non massimata). È del resto dallo stesso ruolo di ausiliario dell'organo che lo ha nominato che discende la qualifica di pubblico ufficiale del consulente nominato dal PM nel corso delle indagini preliminari, il cui elaborato, pur non potendo essere equiparato alla perizia disposta dal giudice del dibattimento, è pur sempre il frutto di un'attività di natura giurisdizionale che perciò non corrisponde appieno a quella del consulente tecnico della parte privata. Gli esiti degli accertamenti
e delle valutazioni del consulente nominato ai sensi dell'art. 359 c.p.p., rivestono perciò, proprio in ragione della funzione ricoperta dal Pubblico Ministero che, sia pur nell'ambito della dialettica processuale, non è portatore di interessi di parte, una valenza probatoria non comparabile a quella dei consulenti delle altre parti del giudizio” (Cass. Pen. 16458/2020). Rileva il Tribunale che: “la prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare”. Così: “il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, può anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, le quali debbono, tuttavia, considerarsi quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata – in conformità con la regola dettata in tema di prova per presunzioni – non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento che, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità. Ne consegue, da un canto, che anche una consulenza tecnica disposta dal Giudice per le indagini preliminari in un procedimento penale, se ritualmente prodotta dalla parte interessata, può essere liberamente valutata come elemento indiziario idoneo alla dimostrazione di un fatto determinato, dall'altro, che in grado di appello, il giudice del gravame ha
l'obbligo di estendere il proprio giudizio a tutte le risultanze probatorie e non limitarsi ad una rivalutazione della sola consulenza (benché la relativa valutazione debba sempre tener conto della circostanza che la consulenza si è formata o meno nel contraddittorio tra le parti, correlandola, se del caso, alle dichiarazioni raccolte nel corso dell'istruttoria civile di primo grado, come avvenuto nella specie) (Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 19521 del 19/07/2019)“. Posto quanto precede, osserva il Collegio adito che, come in più occasioni chiarito dalla Suprema Corte, la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente
(Cass. 21/05/2019, n. 13672; 22/04/2009, n. 9550; 10/03/2006, n. 5226). E' stato bensì anche affermato che l'infrazione, pur grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. 15/01/2003, n. 477; 17/01/1996, n. 343). Ciò non esclude tuttavia che, anche in tali circostanze, possa comunque ritenersi raggiunta la prova liberatoria anche indirettamente, in base alla valutazione, in concreto, della assorbente efficacia eziologica della condotta dell'altro conducente.
Ciò detto, la rivalutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado consente, da un lato, di ritenere accertato che la vittima invase la corsia di marcia della come confermato dai conducenti dei veicoli che seguivano l'Audi A8, CP_2
tanto che il punto d'urto è stato individuato da entrambi i consulenti (di parte e del PM) al centro (o quasi) della stessa pur nelle differenti ipotesi della sua collocazione, ma, dall'altro, l'oggettiva assenza di tracce di frenata della Audi A8, unitamente alla circostanza che la posto che la sterzata non può ritenersi improvvisa CP_2
altrimenti l'impatto non sarebbe stato anteriore/frontale per entrambe le autovetture, non si è avveduta del sopraggiungere della Peugeot 206 senza tuttavia allegare una giustificazione alla totale assenza di ricordi legati ai secondi immediatamente precedenti l'impatto, consentono di ritenere più probabile che non che la stessa fosse distratta. Al riguardo, peraltro, va considerato che le deposizioni dei testi sul punto hanno carattere valutativo, nel senso che affermare l'improvvisa invasione della corsia tale da non consentire alla Audi A8 nessuna manovra è il risultato di una percezione meramente soggettiva, determinata dalle circostanze riferibili solo ai testi, precisamente alla loro posizione rispetto al teatro del sinistro, e non alla CP_2
Quanto precede consente, in definitiva, di ritenere che, a prescindere dalla velocità di marcia tenuta dalla la stessa avrebbe potuto/dovuto quantomeno tentare di CP_2
frenare e, pertanto, la valenza causativa della condotta colposa di nella Persona_1
dinamica del sinistro per l'improvvisa invasione della corsia opposta non può ritenersi completamente assorbente dell'efficacia eziologica del sinistro. Residua quindi una presunzione di colpa concorrente in capo all'altra conducente nella causazione del sinistro nella misura del 20%.
Passando alla liquidazione dei danni richiesti, premesso che deve essere esclusa la risarcibilità “iure hereditatis” del danno biologico c.d. terminale, in ragione del fatto che la vittima è deceduta nell'immediatezza dell'impatto (cfr Cass. 33009/2024), e rilevato che non è in contestazione il danno da perdita del rapporto parentale, quest'ultimo va liquidato secondo le tabelle del Tribunale di Milano del 2024, ovvero quelle in vigore (cfr da ultimo Cass. civ. n. 33770/2019), considerato che l'art. 5
“disposizioni transitorie” del DPR 13/01/2025 n. 12 recita che le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore.
Per la quantificazione del danno le tabelle da applicare considerano le circostanze indicate dalla Cassazione, quali: l'età della vittima primaria, l'età della vittima secondaria, la convivenza, l'esistenza di superstiti, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto. Tali circostanze integrano tutte elementi che rivelano -secondo le note massime di comune esperienza, cfr. Cass. 25164/2020- l'esistenza e consistenza di una sofferenza oggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente. Mentre le prime quattro hanno natura “oggettiva” e sono quindi provabili con documenti anagrafici, come lo stato di famiglia nel caso di specie, la quinta circostanza è di natura
“soggettiva” e riguarda sia gli aspetti cd “esteriori” del danno da perdita del parente
(stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd “interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni.
Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva si valuta lo specifico rapporto parentale perduto, anche con ricorso alle presunzioni ed alla comune esperienza, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato dagli attori che, nell'atto introduttivo del primo grado e in difetto di memoria n.1 ex art. 183 co. VI cpc (deputata alla definitiva formazione del thema decidendum e quindi del thema probandum), hanno allegato la sofferenza ed il turbamento d'animo patiti da tutti i familiari, in particolare dal fratello e dalla sorella della vittima (cfr deposizione sui capitoli 5 e 6 memoria attrice Testimone_1
n. 2 art. 183 co. VI cpc: sul sostegno di terapia psicologica dei fratelli del defunto), la cui conferma in sede di esame testimoniale, da un lato, non consente una quantificazione a titolo di danno biologico in difetto di apposita consulenza medica, ma, dall'altro, consente di ritenere provato, anche in via presuntiva, una qualità ed intensità della relazione affettiva di livello superiore a quella media considerata e, quindi, un danno di gravità maggiore rispetto a quello che trova ristoro nel valore medio solitamente applicato, applicato peraltro nello specifico alla mamma ed alla nonna riguardo le quali non sono state provate ulteriori e specifiche circostanze dimostrative di sofferenza e turbamento d'animo peculiari (precisamente quelle di cui ai capitoli 7,
8 e 9 memoria attrice n. 2 art. 183 co. VI cpc).
Ed infatti, quanto al pregiudizio, anche economico, che la madre della vittima avrebbe subito per l'assenza dal lavoro ed il successivo licenziamento, non può ritenersi provato il nesso eziologico tra questi eventi e la morte del figlio e ciò per difetto di prova dei medesimi eventi e, a maggior ragione, della diretta dipendenza degli stessi dall'evento mortale. Parimenti, non è dato sapere come ed in quale misura il decesso del giovane avrebbe determinato il ritorno della nonna nel paese di origine, rimasto comunque indimostrato.
In conclusione, il danno da perdita del rapporto parentale in favore della madre sarebbe pari ad € 336.346,00 e va riconosciuto nella minor somma di € 67.269,20 (20%); quello in favore del fratello, tenuto conto di quanto sopra motivato, va quantificato in €
152.000,00 e riconosciuto nella minor somma di € 30.400,00 (20%); anche quello in favore della sorella, tenuto conto di quanto sopra motivato, va quantificato in €
155.000,00 e va riconosciuto nella minor somma di € 31.000,00 (20%) e, infine, quello in favore della nonna sarebbe pari ad € 129.048,00 e va riconosciuto nella minore somma di € 25.809,60.
Sulle suddette somme sono dovuti gli interessi compensativi a titolo di ristoro della ritardata percezione dell'equivalente in denaro del danno patito (Cass. S.U.
1712/1995), anche a prescindere dalla richiesta della parte interessata (Cass.
2015/25615). Pertanto, la somma sopra liquidata andrà devalutata alla data dell'evento lesivo e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici Istat del costo della vita dal 09 marzo 2011 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Quanto ai danni patrimoniali, il dedotto danno emergente, ovvero eventuali esborsi sostenuti a causa dell'evento morte (ad esempio spese di trasporto e funerarie), non sono stati allegati né documentati.
Il dedotto lucro cessante, invece, cioè il mancato apporto economico del defunto al bilancio familiare, a causa della sua morte, è stato richiesto sul presupposto che la vittima avrebbe presumibilmente aiutato la famiglia a sopperire ai normali bisogni, dunque dei prossimi congiunti istanti, mediante il suo impiego o il suo futuro impiego, stante la sua giovane età e la possibilità anche futura di trovare un buon lavoro (cfr atto di citazione primo grado). Al riguardo, recita la Suprema Corte (Cass. civ. sez. III
n.759/2014):
16. Con il quinto motivo si denunzia violazione dell'art. 1223 c.c. in relazione al mancato riconoscimento del danno patrimoniale futuro per la perdita del congiunto.
17. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha affermato che, a prescindere dal rilievo che la giovane vittima era disoccupata e non vi sono indicazioni circa la sua futura attività lavorativa, non vi sono elementi da cui presumere che una parte del reddito sarebbe stata devoluta da
C.P. ai genitori ed ai fratelli.
Peraltro, normalmente, salvo casi particolari legati all'indigenza dei genitori od a patologie invalidanti dei fratelli, ogni soggetto destina il suo reddito alle esigenze personali e del nucleo familiare che è andato a costituire.
Al riguardo le argomentazioni del Tribunale ("giovanissima età della vittima, consistenza del nucleo familiare, occasioni di una operosa cittadina ricca di risorse, aspettative dei genitori e dei fratelli, entrambi più giovani") non sono pertinenti perchè riguardano le probabilità che la vittima trovasse un lavoro ma non la destinazione del reddito al nucleo familiare di origine.
18. La decisione è conforme ai principi espressi da questa Suprema Corte secondo i quali ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro derivante dalla perdita degli alimenti che il figlio avrebbe potuto erogare in favore dei genitori o del genitore superstite, questi devono provare che, sulla base delle circostanze attuali, secondo criteri non ipotetici, ma ragionevolmente probabilistici, essi avrebbero avuto bisogno di tale prestazione alimentare;
allo stesso modo, va provato il verosimile contributo del figlio ai bisogni della famiglia, ove dedotto per il futuro (cfr.Cass. n. 4791/07 e n.
8546/08).
Ebbene, facendo buon governo dei principi richiamati, tenuto conto del fatto che le circostanze di cui ai capitoli di prova della memoria attrice nn. 7, 8 e 9 sono rimaste indimostrate, reputa questo Collegio che difetti la prova, anche solo in via probabilistica, che la famiglia di origine avrebbero avuto bisogno del contributo alimentare della vittima e che quest'ultima lo avrebbe verosimilmente versato. Peraltro, non è possibile valutare in via prognostica il reddito futuro del giovane in mancanza di prova di un titolo di studio e/o attitudini lavorative, vale a dire in assenza di elementi fattuali dai quali poter desumere potenzialità reddituali, nell'immediatezza e di entità tali da poter contribuire al fabbisogno della famiglia di origine e poter ritenere pertanto provato, in termini presuntivi e probabilistici, la sua contribuzione economica futura, non essendo sufficiente a tal fine il solo dato fattuale della giovane età e, quindi, la presumibile convivenza con la famiglia per qualche anno ancora.
Considerato, infine, che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Sez. 3, 12.04.2018 n. 9064), osserva questa Corte che il parziale accoglimento della domanda attrice consente di ravvisare una soccombenza reciproca che giustifica la compensazione tra le parti, nella misura di 2/3, delle spese di lite del doppio grado, come liquidate in dispositivo in base al quantum liquidato e quindi secondo lo scaglione di riferimento (scaglione 52.000/260.000), ponendo la restante parte a carico di e la in solido Controparte_2 CP_1
(cfr Cass. 3438/2016) (cfr Cassazione civile, sez. VI n. 13498/2018).
Compensa interamente tra le altre parti le spese di lite in ragione della legittima integrazione del contraddittorio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e nei confronti di Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
avverso la sentenza n. 860/2018, pubblicata il 30/07/2018 dal Tribunale di CP_4
Pesaro, accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma della gravata pronuncia, accertata e dichiarata la concorrente responsabilità di Controparte_2
nella causazione del sinistro nella misura del 20%, condanna quest'ultima e la
, in solido, al pagamento, a titolo risarcitorio Controparte_1 del danno non patrimoniale, della complessiva somma di € 154.478,80, di cui €
67.269,20 in favore di , € 30.400,00 in favore di Parte_1 Parte_2
€ 31.000,00 in favore di ed € 25.809,60 in favore di Parte_3 Parte_4
oltre accessori come in parte motiva;
rigetta ogni ulteriore domanda formulata dalla parte attrice nei confronti delle parti convenute;
compensa tra le parti nella misura di 2/3 le spese di lite del doppio grado che liquida, quanto al primo grado, in € 2.430,00 per la fase di studio, € 1.550,00 per la fase introduttiva, € 5.400,00 per la fase istruttoria ed € 4.050,00 per la fase decisoria e, quanto al presente grado, in complessivi € 10.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, il tutto oltre il 15% per spese generali, iva e cpa dovute per legge, ponendo la restante parte a carico di e la , in solido. Controparte_2 CP_1
Compensa per intero le spese di lite tra le altre parti.
Ancona, li 24 marzo 2025
Il Consigliere ausiliario est.
Dott.ssa Paola Boiano
Il Presidente
Dott. Guido Federico