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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 4632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4632 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) nella persona del Consigliere delegato, Dott. Roberto Notaro, ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel giudizio semplificato di cognizione avente ad oggetto l'opposizione ex art. 170 d.P.R.
115/2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso emesso dalla Corte d'Appello di
Napoli-I sezione civile il 2/10/2024, nell'ambito del procedimento n. 3178/2018 r.g.n.r., iscritto al n. 5317/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, e pendente
TRA
Ing. ( , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(NA), il 15.04.1977, ivi residente a[...], rappresentato e difeso dell'Avv.
RD TI, ( ); C.F._2
Opponente
E
e ; Controparte_1 CP_2
Opposti contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il decreto impugnato la Corte d'Appello di Napoli ha liquidato all'ing. , Pt_1
nominato ctu nell'ambito del processo sopra indicato, l'importo di € 222,67 per spese, €
169,53 per vacazioni, € 200,00 ex art. 12 d.m. 30.5.2002, € 863,93 ex art. 13
d.m.30.5.2002.
1 L'opponente ritiene che tale liquidazione sia incongrua rispetto all'effettivo valore della prestazione resa, all'impegno necessario per portare a termine l'incarico e all'eccezionale difficoltà della prestazione resa. Per tale ragione ha chiesto la liquidazione dell'importo di €
4.676,07.
All'udienza del 30.9.2025 il difensore dell'opponente è comparso ed ha concluso per l'accoglimento della domanda.
La causa viene quindi decisa ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e terdecies cpc.
Per verificare il fondamento della domanda vanno analizzate le singole voci liquidate dalla
Corte e contestate dall'opponente.
Spese
L'opponente ritiene di aver diritto all'importo di € 130,00 per “spese insite alla realizzazione dell'elaborato peritale”.
La tesi dell'opponente non è condivisibile in quanto la parte non ha indicato, né nella nota spese presentata alla Corte né in questa sede, i criteri con i quali ha eseguito la quantificazione delle somme richieste. Sul punto si osserva che la richiesta del ctu dovrebbe essere motivata, essendo l'ausiliario tenuto a chiarire in che modo ha effettuato il calcolo della somma richiesta, al fine di consentire al giudice di valutare la sussistenza dei presupposti per la liquidazione.
In assenza di tale precisazione, correttamente la Corte non ha liquidato gli importi richiesti.
Compenso a vacazioni
La Corte ha liquidato l'importo di € 169,53 per 10 vacazioni.
L'opponente sul punto non ha fatto alcuna contestazione, motivo per il quale tale importo non può essere modificato in questa sede.
Tuttavia, l'opponente si duole del mancato riconoscimento di ulteriori € 489,00 per 60 vacazioni, dovute per il tempo impiegato ad analizzare e rispondere alle osservazioni mosse dalle parti alla bozza di relazione.
2 Anche tale motivo di doglianza è infondato in quanto l'onorario a vacazioni è unico e può essere liquidato, un'unica volta, per tutte le attività che non possono essere compensate con una specifica tariffa. Il Ctu, pertanto, avrebbe dovuto indicare il tempo complessivamente impiegato nell'eseguire attività non liquidabili in altro modo, richiedendo a tal titolo un unico importo. La richiesta di liquidazione, dunque, è stata errata laddove ha diviso in più fasce temporali e in più importi le varie attività liquidabili a vacazioni.
Per tale ragione anche nella parte in esame non sussistono i presupposti per la modifica del decreto impugnato.
Compenso ex art. 12
La Corte ha liquidato a tale titolo l'importo di € 200, mentre l'opponente ritiene di avere diritto ad € 450,00 ed a € 600,00, avendo compiuto due diverse attività di analisi e valutazioni tecniche.
Sul punto si osserva che spetta al Ctu un unico importo ex art. 12, non avendo l'opponente chiarito sufficientemente quale sarebbero le ragioni specifiche per le quali avrebbe diritto alla liquidazione di due importi.
Relativamente alla quantificazione della somma da liquidare ex art. 12, si osserva che l'opposizione in merito nulla dice, essendosi l'ausiliario limitato ad affermare che l'importo da riconoscergli dovrebbe essere maggiore di quello liquidato.
In assenza dell'indicazione di specifiche censure ai criteri di liquidazione utilizzati dalla
Corte, il provvedimento non può essere modificato.
Compenso ex art. 13
A tale titolo la Corte ha liquidato la somma di € 863,93, prendendo come base di liquidazione l'indennità di espropriazione quantificata dal Ctu (€ 66.000,00), escludendo invece dal calcolo l'indennità di occupazione temporanea (€ 36.021,00).
L'orientamento espresso dalla I sezione civile è condiviso anche da questa sezione che, in casi analoghi, ha ritenuto di dover liquidare al Ctu l'importo percentuale previsto dall'art. 13 solo sulla base dell'indennità di espropriazione, in quanto oggetto principale della domanda dal quale desumere il valore della controversia, orientamento al quale il sottoscritto ritiene di dover aderire.
3 Ciò posto, la Corte ha liquidato un importo molto vicino al valore massimo (che sarebbe stato di € 868,48), motivo per il quale non vi sono i presupposti per l'aumento della somma già riconosciuta.
La maggiorazione ex art. 52
Infine, l'opponente si duole del mancato riconoscimento della maggiorazione ex art. 52, ritenendo che l'incarico svolto sia stato di eccezionale importanza, complessità e difficoltà.
Anche questo motivo di opposizione va rigettato, in quanto il concetto di eccezionalità presuppone che l'incarico abbia avuto ad oggetto una prestazione professionale del tutto fuori dall'ordinario, caratterizzata da profili di specialità che non si rinvengono nella normalità dei casi.
Nella specie, leggendo l'incarico conferito al Ctu e il contenuto della relazione e dei relativi allegati, si evince chiaramente che il consulente, pur avendo svolto un lavoro pregevole, ha eseguito un'attività che ordinariamente viene chiesta agli ausiliari in giudizi simili.
Ed infatti, in molti giudizi analoghi a quello in esame il Ctu è chiamato ad analizzare un gran numero di atti amministrativi, ad eseguire sopralluoghi in zone anche impervie o molto vaste, a comparare il valore dei beni con molti altri della medesima natura, a risalire indietro nel tempo per ricostruire la storia dell'immobile. Questi accertamenti, eseguiti anche dall'opponente, non consentono di qualificare l'attività compiuta come eccezionale, né sotto il profilo dell'importanza, né della complessità né tantomeno della difficoltà.
Ne consegue che correttamente il Collegio ha deciso di non riconoscere al Ctu l'aumento in questione.
Per tutte le ragioni sopra evidenziate l'opposizione va rigettata.
Nulla sulle spese vista la mancata costituzione delle altre parti.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione.
Napoli, 1 ottobre 2025.
Il Consigliere designato
Dr. Roberto Notaro
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) nella persona del Consigliere delegato, Dott. Roberto Notaro, ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel giudizio semplificato di cognizione avente ad oggetto l'opposizione ex art. 170 d.P.R.
115/2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso emesso dalla Corte d'Appello di
Napoli-I sezione civile il 2/10/2024, nell'ambito del procedimento n. 3178/2018 r.g.n.r., iscritto al n. 5317/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, e pendente
TRA
Ing. ( , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(NA), il 15.04.1977, ivi residente a[...], rappresentato e difeso dell'Avv.
RD TI, ( ); C.F._2
Opponente
E
e ; Controparte_1 CP_2
Opposti contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il decreto impugnato la Corte d'Appello di Napoli ha liquidato all'ing. , Pt_1
nominato ctu nell'ambito del processo sopra indicato, l'importo di € 222,67 per spese, €
169,53 per vacazioni, € 200,00 ex art. 12 d.m. 30.5.2002, € 863,93 ex art. 13
d.m.30.5.2002.
1 L'opponente ritiene che tale liquidazione sia incongrua rispetto all'effettivo valore della prestazione resa, all'impegno necessario per portare a termine l'incarico e all'eccezionale difficoltà della prestazione resa. Per tale ragione ha chiesto la liquidazione dell'importo di €
4.676,07.
All'udienza del 30.9.2025 il difensore dell'opponente è comparso ed ha concluso per l'accoglimento della domanda.
La causa viene quindi decisa ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e terdecies cpc.
Per verificare il fondamento della domanda vanno analizzate le singole voci liquidate dalla
Corte e contestate dall'opponente.
Spese
L'opponente ritiene di aver diritto all'importo di € 130,00 per “spese insite alla realizzazione dell'elaborato peritale”.
La tesi dell'opponente non è condivisibile in quanto la parte non ha indicato, né nella nota spese presentata alla Corte né in questa sede, i criteri con i quali ha eseguito la quantificazione delle somme richieste. Sul punto si osserva che la richiesta del ctu dovrebbe essere motivata, essendo l'ausiliario tenuto a chiarire in che modo ha effettuato il calcolo della somma richiesta, al fine di consentire al giudice di valutare la sussistenza dei presupposti per la liquidazione.
In assenza di tale precisazione, correttamente la Corte non ha liquidato gli importi richiesti.
Compenso a vacazioni
La Corte ha liquidato l'importo di € 169,53 per 10 vacazioni.
L'opponente sul punto non ha fatto alcuna contestazione, motivo per il quale tale importo non può essere modificato in questa sede.
Tuttavia, l'opponente si duole del mancato riconoscimento di ulteriori € 489,00 per 60 vacazioni, dovute per il tempo impiegato ad analizzare e rispondere alle osservazioni mosse dalle parti alla bozza di relazione.
2 Anche tale motivo di doglianza è infondato in quanto l'onorario a vacazioni è unico e può essere liquidato, un'unica volta, per tutte le attività che non possono essere compensate con una specifica tariffa. Il Ctu, pertanto, avrebbe dovuto indicare il tempo complessivamente impiegato nell'eseguire attività non liquidabili in altro modo, richiedendo a tal titolo un unico importo. La richiesta di liquidazione, dunque, è stata errata laddove ha diviso in più fasce temporali e in più importi le varie attività liquidabili a vacazioni.
Per tale ragione anche nella parte in esame non sussistono i presupposti per la modifica del decreto impugnato.
Compenso ex art. 12
La Corte ha liquidato a tale titolo l'importo di € 200, mentre l'opponente ritiene di avere diritto ad € 450,00 ed a € 600,00, avendo compiuto due diverse attività di analisi e valutazioni tecniche.
Sul punto si osserva che spetta al Ctu un unico importo ex art. 12, non avendo l'opponente chiarito sufficientemente quale sarebbero le ragioni specifiche per le quali avrebbe diritto alla liquidazione di due importi.
Relativamente alla quantificazione della somma da liquidare ex art. 12, si osserva che l'opposizione in merito nulla dice, essendosi l'ausiliario limitato ad affermare che l'importo da riconoscergli dovrebbe essere maggiore di quello liquidato.
In assenza dell'indicazione di specifiche censure ai criteri di liquidazione utilizzati dalla
Corte, il provvedimento non può essere modificato.
Compenso ex art. 13
A tale titolo la Corte ha liquidato la somma di € 863,93, prendendo come base di liquidazione l'indennità di espropriazione quantificata dal Ctu (€ 66.000,00), escludendo invece dal calcolo l'indennità di occupazione temporanea (€ 36.021,00).
L'orientamento espresso dalla I sezione civile è condiviso anche da questa sezione che, in casi analoghi, ha ritenuto di dover liquidare al Ctu l'importo percentuale previsto dall'art. 13 solo sulla base dell'indennità di espropriazione, in quanto oggetto principale della domanda dal quale desumere il valore della controversia, orientamento al quale il sottoscritto ritiene di dover aderire.
3 Ciò posto, la Corte ha liquidato un importo molto vicino al valore massimo (che sarebbe stato di € 868,48), motivo per il quale non vi sono i presupposti per l'aumento della somma già riconosciuta.
La maggiorazione ex art. 52
Infine, l'opponente si duole del mancato riconoscimento della maggiorazione ex art. 52, ritenendo che l'incarico svolto sia stato di eccezionale importanza, complessità e difficoltà.
Anche questo motivo di opposizione va rigettato, in quanto il concetto di eccezionalità presuppone che l'incarico abbia avuto ad oggetto una prestazione professionale del tutto fuori dall'ordinario, caratterizzata da profili di specialità che non si rinvengono nella normalità dei casi.
Nella specie, leggendo l'incarico conferito al Ctu e il contenuto della relazione e dei relativi allegati, si evince chiaramente che il consulente, pur avendo svolto un lavoro pregevole, ha eseguito un'attività che ordinariamente viene chiesta agli ausiliari in giudizi simili.
Ed infatti, in molti giudizi analoghi a quello in esame il Ctu è chiamato ad analizzare un gran numero di atti amministrativi, ad eseguire sopralluoghi in zone anche impervie o molto vaste, a comparare il valore dei beni con molti altri della medesima natura, a risalire indietro nel tempo per ricostruire la storia dell'immobile. Questi accertamenti, eseguiti anche dall'opponente, non consentono di qualificare l'attività compiuta come eccezionale, né sotto il profilo dell'importanza, né della complessità né tantomeno della difficoltà.
Ne consegue che correttamente il Collegio ha deciso di non riconoscere al Ctu l'aumento in questione.
Per tutte le ragioni sopra evidenziate l'opposizione va rigettata.
Nulla sulle spese vista la mancata costituzione delle altre parti.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione.
Napoli, 1 ottobre 2025.
Il Consigliere designato
Dr. Roberto Notaro
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