Sentenza 2 marzo 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/03/2020, n. 8496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8496 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PE BI EP nato il [...] avverso l'ordinanza del 18/06/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del PG, Paola Filippi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 12/06/2019, la Corte dì appello di Catania ha rigettato l'istanza di ricusazione presentata dall'imputato PE BI EP nei confronti dei magistrati Giovanna Scibilia, Daniela Pistorio e Daniela Giudice quali componenti del collegio del Tribunale di Caltagirone dinanzi al quale è in corso di celebrazione il processo iscritto al n. 55/2013 r.g. Tribunale, nei confronti di SM AR IA e altri.
2. La causa della ricusazione è stata indicata nell'indebita anticipazione di giudizio concretizzatasi con la trasmissione degli atti al PM in relazione all'esame dei testimoni OD LO NT, OD AN e AT OL.
3. La Corte di appello, in particolare, ha rigettato l'istanza di ricusazione osservando che la trasmissione degli atti al PM era stata disposta su richiesta di quest'ultimo e non su iniziativa officiosa del Tribunale, così che non vi erano margini per ritenere che tale attività manifestasse anticipatamente la valutazione delle testimonianze raccolte in dibattimento.
4. BI EP PE propone ricorso a mezzo del proprio difensore, Avvocatessa Gianna Catania, per dedurre i seguenti vizi:
4.1. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod.proc.pen.), in relazione all'art. 37, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., nonché violazione di norma processuale in relazione al combinato disposto degli artt. 37 e 207, comma 2, cod.proc.pen. Secondo la difesa la Corte di appello ha violato l'art. 207, cod.proc.pen. là dove rigetta l'istanza di ricusazione assumendo che non si ha anticipazione di giudizio nel caso in cui la trasmissione degli atti avvenga a seguito di richiesta del Pm e non d'ufficio. A sostegno della denunciata violazione di legge, si illustra il contenuto dell'art. 207, cod.proc.pen. e si osserva come esso stabilisca nitidamente le ipotesi in cui il giudicante può disporre l'immediata trasmissione degli atti al Pubblico ministero e come non distingua tra le ipotesi di trasmissione d'ufficio e quelle conseguenti a una richiesta del PM.
4.2. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod.proc.pen.), in relazione all'art. 44, cod.proc.pen. A tal riguardo si censura l'omessa motivazione in riferimento alla condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, con un automatismo collegato al rigetto dell'istanza che, però, non trova riscontro nell'art. 44, cod.proc.pen., da dove si evince la discrezionalità della sanzione e la necessità che essa sia sorretta da adeguata motivazione, secondo l'insegnamento in tal senso della Corte di cassazione.
5. Il Procuratore generale, nella persona del suo Sostituto, Paola Filippi, ha concluso per il rigetto del ricorso con requisitoria scritta. Osserva in particolare che la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 475 del 1999, che ha chiarito che la trasmissione degli atti su richiesta del PM non può essere negata dal Presidente del collegio, così che non si ha alcuna anticipazione di giudizio. Quanto alla motivazione relativa alla condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende, ha osservato come valga il principio secondo cui il provvedimento discrezionale ex art. 44, cod.proc.pen. è sufficientemente motivato quando le sue ragioni siano desumibili dalle circostanze illustrate per rigettare o dichiarare inammissibile l'istanza di ricusazione, per come spiegato da Cass., Sez. 6, Sentenza n. 47811 del 18/11/2003, Cito). Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato.
1.1. Bisogna preliminarmente rilevare che la norma di riferimento nel caso concreto non è l'art. 207, cod.proc.pen., per come indicato dalla difesa, bensì l'art. 476, cod.proc.pen., che disciplina i poteri del pubblico ministero nel caso di reati commessi in udienza. Tale norma (al secondo comma) vieta al Pubblico ministero di procedere all'arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione, ma (al primo comma) rimette alla sua valutazione discrezionale la facoltà di procedere a norma di legge qualora ritenga che la deposizione del teste sia sospetta di falsità o reticenza. In tale ambito la richiesta avanzata al Collegio giudicante della trasmissione dei verbali di udienza contenente la deposizione del testimone che sospetta di falsità o reticenza, rientra tra le prerogative del PM, funzionale alla valutazione circa l'eventuale esercizio dell'azione penale. A fronte di tale richiesta, la trasmissione degli atti da parte del Collegio si mostra essere un atto neutro, privo di valutazioni di merito sui contenuti della testimonianza, in quanto espressione di un mero dovere d'ufficio e non anche di un sospetto sulla falsità o reticenza della testimonianza. La Corte di appello, dunque, ha correttamente distinto l'ipotesi della trasmissione degli atti al PM ex officio rispetto a quella disposta su richiesta del PM, giacché soltanto nella prima ipotesi si configura un'indebita manifestazione di giudizio da parte del giudice, nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza. Tanto si deduce proprio dall'art. 207, comma 1, cod.proc.pen., che disciplina le ipotesi in cui il giudice può trasmettere gli atti su iniziativa d'ufficio e che sono sostanzialmente identificate con il solo caso del rifiuto a deporre ove, A-5) all'evidenza, manca una valutazione circa il contenuto di una deposizione, in quanto tale deposizione non esiste. Non è corretta, dunque, l'osservazione della difesa, là dove assume che l'art. 207, cod.proc.pen. non distingue tra ipotesi di trasmissione d'ufficio o su richiesta del PM, essendo evidente che essa disciplina la prima ipotesi e nulla dice sulla seconda ipotesi. Vertendosi, nel caso concreto, in ipotesi di trasmissione d'ufficio su richiesta del Pm e non su iniziativa dello stesso ufficio giudicante, non trova applicazione l'art. 207, cod.proc.pen. ma , per come visto, l'art. 476, cod.proc.pen., con conseguente infondatezza del primo motivo di ricorso.
1.2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, visto che nel caso di specie trova applicazione il principio secondo cui il provvedimento discrezionale ex art. 44, cod.proc.pen. è sufficientemente motivato quando le sue ragioni siano desumibili dalle circostanze illustrate per rigettare o dichiarare inammissibile l'istanza di ricusazione, per come spiegato da Cass., Sez. 6, Sentenza n. 47811 del 18/11/2003, Cito). Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente va, conseguentemente, condannato al pagamento delle spese processuali.
p.q.m.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28 novembre 2019 Il