Ordinanza cautelare 28 gennaio 2021
Ordinanza collegiale 16 aprile 2021
Sentenza 17 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 28/01/2021, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/01/2021
N. 00036/2021 REG.PROV.CAU.
N. 01371/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1371 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, Piazza San Marco, 63;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
1) del provvedimento del -OMISSIS-_-OMISSIS-, adottato dal Ministero della Difesa - -OMISSIS-, con il quale è stata rigettata per la terza volta la richiesta di assegnazione prodotta ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992;
- di ogni altro atto connesso, ivi inclusa la nota del Ministero recante la assenza di posti disponibili nella sede cessionaria di -OMISSIS-;
- di ogni altro atto connesso, ivi inclusa, ove necessario, del -OMISSIS-, e di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo;
- del silenzio diniego di accesso formulato dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari;
Considerato:
- che il danno allegato dal ricorrente consisterebbe nel fatto che la persona bisognosa di assistenza – lo zio del ricorrente - “ allo stato non gode di assistenza di alcun familiare ”;
- che dal provvedimento impugnato emerge la presenza di ulteriori famigliari, “ residenti in località viciniore a quella del disabile e non oggettivamente impossibilitati a fornire la dovuta assistenza ”, e segnatamente: “ 5 fratelli, 1 sorella, 5 affini e 7 nipoti ”;
- che tale circostanza non è stata, peraltro, oggetto di specifica contestazione;
- che altresì nel provvedimento impugnato l’Amministrazione resistente ha evidenziato che nella sede di -OMISSIS- vi è una scopertura pari a 45 unità e che invece “ nella sede di -OMISSIS- le posizioni organiche di-OMISSIS-, previste per il ruolo e il grado dell’istante sono tutte utilmente occupate ;
- che pertanto non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
- che per la peculiarità della fattispecie le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.