Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1838.
(Deposito di titoli in amministrazione).
La banca che assume il deposito di titoli in amministrazione deve custodire i titoli, esigerne gli interessi o i dividendi, verificare i sorteggi per l'attribuzione di premi o per il rimborso di capitale, curare le riscossioni per conto del depositante, e in generale provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli. Le somme riscosse devono essere accreditate al depositante.
Se per i titoli depositati si deve provvedere al versamento di decimi o si deve esercitare un diritto di opzione, la banca deve chiedere in tempo utile istruzioni al depositante e deve eseguirle, qualora abbia ricevuto i fondi all'uopo occorrenti. In mancanza d'istruzioni, i diritti di opzione devono essere venduti per conto del depositante a mezzo di un agente di cambio.
Alla banca spetta un compenso nella misura stabilita dalla convenzione o dagli usi, nonche' il rimborso delle spese necessarie da essa fatte.
E' nullo il patto col quale si esonera la banca dall'osservare, nell'amministrazione dei titoli, l'ordinaria diligenza.
(Deposito di titoli in amministrazione).
La banca che assume il deposito di titoli in amministrazione deve custodire i titoli, esigerne gli interessi o i dividendi, verificare i sorteggi per l'attribuzione di premi o per il rimborso di capitale, curare le riscossioni per conto del depositante, e in generale provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli. Le somme riscosse devono essere accreditate al depositante.
Se per i titoli depositati si deve provvedere al versamento di decimi o si deve esercitare un diritto di opzione, la banca deve chiedere in tempo utile istruzioni al depositante e deve eseguirle, qualora abbia ricevuto i fondi all'uopo occorrenti. In mancanza d'istruzioni, i diritti di opzione devono essere venduti per conto del depositante a mezzo di un agente di cambio.
Alla banca spetta un compenso nella misura stabilita dalla convenzione o dagli usi, nonche' il rimborso delle spese necessarie da essa fatte.
E' nullo il patto col quale si esonera la banca dall'osservare, nell'amministrazione dei titoli, l'ordinaria diligenza.
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- 1. deposito titolihttps://www.brocardi.it/ · 46.846428
Consulenza legale Q202333346 (Articolo 1838 Codice Civile - Deposito di titoli in amministrazione) «L'art. 1838 del c.c. pone in capo alla banca l'obbligo di conservare i titoli avuti in custodia e di porre in essere le medesime attività che esplicherebbe il...» Quesito Q202333346 (Articolo 1838 Codice Civile - Deposito di titoli in amministrazione) «Buongiorno Volevo dei chiarimenti in proposito del ratio art. 1838 tutela del conto deposito titoli. Sono correntista presso il Banco di XXX. Sono stato convocato presso...»
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Giurisprudenza • 177
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