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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 04/12/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in persona del Giudice On. dott.ssa GE IT Di IE, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 577 /2021 R.G. promossa
DA nato a [...] il [...], CF: Parte_1 C.F._1
, ivi residente in [...], rappresentato e difeso
[...] dall'Avv. Rizzo Francesco, CF: , in forza di procura allegata C.F._2 all'atto di citazione
- attore-
CONTRO nata a [...] il [...], residente a [...]
Balestrero n. 5, CF: , C.F._3
nato a [...] (CL) il 01/08/1966, residente a [...]Controparte_2
(AL) in strada Sabbionina n°16 nato a [...] il [...] residente a [...]
-convenuti contumaci-
Oggetto: usucapione immobile
Conclusioni: per parte attrice come da verbale di udienza del 25.07.2024
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore citava in giudizio per l'udienza del 29.07.2021 i convenuti in epigrafe generalizzati, esponendo:
-di possedere da oltre vent' anni l'immobile di 300 mq circa con fabbricato di 70 mq circa, sito in Niscemi, identificato in catasto al Foglio 34, particella 950, di proprietà dei convenuti “coltivandolo quale proprietario, e provvedendo alla custodia del bene”.
Gli attori venivano citati in quanto eredi di nato a [...] il Persona_1
22.08.1924.
A sostegno della domanda l'attore produceva verbale di mediazione negativo, certificato storico di famiglia di relazione dell'Arch. Persona_1 Per_2
, un elenco sintetico di formalità relative ad visura catastale
[...] Persona_1 della p.lla 295 (estranea al giudizio), estratto di mappa.
I convenuti rimanevano contumaci.
In data 17.02.2022 l'attore produceva ulteriore relazione dell'Arch. il quale Per_2 rappresentava che la particella 950, unità collabente, fosse derivata dalla soppressione, nel 2020, della particella 294, fabbricato rurale del catasto terreni.
Nel corso del giudizio venivano escussi i testi madre Testimone_1 dell'attore, la quale dichiarava che il figlio “da tanto tempo coltivava quel pezzetto di terra lì”; , il quale anch'egli confermava il capitolato di prova Testimone_2 formulato in citazione (“vero o no che l'attore possiede dal 2020 da oltre venti anni l'immobile di proprietà dei convenuti in Niscemi F. 34 part. 950 esteso mq 300 circa con fabbricato di circa 70 mq, coltivandolo quale proprietario”), affermando di essere a conoscenza del fatto in quanto proprietario un terreno posto nelle vicinanze;
CP_4
il quale affermava di conoscere il nonno dell'attore e che già il nonno e l'attore
[...] da bambino coltivavano il terreno e vi allevavano gli animali.
La domanda posta dall'attore non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
Vi è anzitutto un problema di prova della riconducibilità della proprietà formale del bene ai soggetti convenuti.
Sostiene l'attore di avere citato i convenuti in quanto eredi di nato Persona_1
a Niscemi il 22.08.1924 e deceduto il 15.07.2011.
Dalla documentazione prodotta emergono i dati relativi al decesso di Per_1
e alla “formalità di successione a causa di morte” rilevata dalla ispezione
[...] ipotecaria;
nella propria relazione l'Arch. , peraltro, precisa che la particella Per_2 oggetto del giudizio non risulta neppure inserita nella c.d. successione, sicché la medesima risulta ancora in testa ad Persona_1 Ciò posto, occorre precisare che l'annotazione presso l'Agenzia del Territorio della formalità della successione non costituisce accettazione di eredità bensì un mero adempimento fiscale.
Da ultimo la Cassazione ha ribadito tale costante orientamento (cfr. ordinanza Cass. civile sez. II - 10/04/2025, n. 9436): “Infatti, ai fini dell'acquisto della qualità di erede, non è di per sé sufficiente, neanche nella successione legittima, la delazione dell'eredità che segue l'apertura della successione, essendo necessaria l'accettazione del chiamato mediante aditio oppure per effetto di pro herede gestio oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ. oppure mediante un comportamento obiettivo di acquiescenza (tra le tante, Cass., Sez. 6-2, 6/3/2018, n. 5247; Cass., Sez. L, 30/4/2010, n. 10525), rispetto alla quale nessuna rilevanza può essere attribuita alla denuncia di successione o al pagamento della relativa imposta, trattandosi di adempimenti fiscali che, in quanto diretti ad evitare l'applicazione di sanzioni, hanno scopo meramente conservativo e rientrano, dunque, tra gli atti che il chiamato a succedere può compiere in base ai poteri conferitigli dall'art. 460 cod. civ., senza comportare accettazione tacita dell'eredità (Cass., Sez. 2, 18/05/1995, n. 5463; anche Cass., Sez. 2, 11/5/2009, n. 10796; Cass., Sez. 2, 31/10/2016, n. 22017).
Oltre a ciò, si rileva che allo stato degli atti non vi è alcuna prova che i convenuti abbiano accettato l'eredità del de cuius né costituisce prova in tal Persona_1 senso la ricezione dell'atto di citazione per usucapione.
Conseguentemente non vi è prova che essi siano i proprietari formali del bene oggetto del giudizio di usucapione.
Si rammenta che in assenza di accettazione (espressa o tacita) dell'eredità, si verrebbe a configurare una ipotesi di eredità vacante ex art. 586 c.c. con conseguente legittimazione passiva dell' . Controparte_5
Altro aspetto critico della vicenda in esame è quello relativo alla esatta identificazione del bene che si assume usucapito.
L'attore ha dichiarato di avere usucapito un tratto di terreno di 300 mq circa con fabbricato rurale di 70 mq circa identificato al Foglio 34, particella 950.
I testi hanno fatto riferimento ad una attività di coltivazione del tratto di terreno risalente nel tempo.
A parte la valutazione circa la credibilità e conducenza delle dichiarazioni testimoniali, va rilevato che, catastalmente, la particella 950 rappresenta solamente un fabbricato di 70 mq circa.
Anzi l'attore ha in seguito specificato che la particella 950 del catasto fabbricati deriva dalla soppressione della particella 294. Anche la particella 294, del catasto terreni, rappresentava solamente un fabbricato rurale di 70 mq circa.
Tale particella è stata poi soppressa per il passaggio al catasto Urbano del fabbricato, il quale, peraltro, risulta quale unità collabente.
Orbene, anche a voler considerare come oggetto della domanda la sola particella 950, osta al suo accoglimento sia la mancanza di prova in ordine titolarità formale di essa in capo ai convenuti, sia l'assoluta mancanza di riferimento, a livello probatorio, di un possesso relativo al fabbricato.
Il bene peraltro oltre a non essere oggetto di alcun cenno da parte dei testi, non è neppure rappresentato e/o raffigurato in giudizio in alcun modo. Lo stesso è a dirsi per il tratto di terreno, il quale viene descritto in modo assolutamente generico.
Alla luce di quanto sopra la domanda non può trovare accoglimento.
Stante la contumacia dei convenuti, nulla sulle spese.
PQM
Il Tribunale di Gela, nella persona del giudice monocratico onorario, dott.ssa GE R. Di IE, così provvede:
-dichiara la contumacia dei convenuti;
-rigetta la domanda proposta dall'attore;
- nulla sulle spese.
Gela, lì 4.12.2025
Il Giudice On.
GE IT Di IE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in persona del Giudice On. dott.ssa GE IT Di IE, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 577 /2021 R.G. promossa
DA nato a [...] il [...], CF: Parte_1 C.F._1
, ivi residente in [...], rappresentato e difeso
[...] dall'Avv. Rizzo Francesco, CF: , in forza di procura allegata C.F._2 all'atto di citazione
- attore-
CONTRO nata a [...] il [...], residente a [...]
Balestrero n. 5, CF: , C.F._3
nato a [...] (CL) il 01/08/1966, residente a [...]Controparte_2
(AL) in strada Sabbionina n°16 nato a [...] il [...] residente a [...]
-convenuti contumaci-
Oggetto: usucapione immobile
Conclusioni: per parte attrice come da verbale di udienza del 25.07.2024
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore citava in giudizio per l'udienza del 29.07.2021 i convenuti in epigrafe generalizzati, esponendo:
-di possedere da oltre vent' anni l'immobile di 300 mq circa con fabbricato di 70 mq circa, sito in Niscemi, identificato in catasto al Foglio 34, particella 950, di proprietà dei convenuti “coltivandolo quale proprietario, e provvedendo alla custodia del bene”.
Gli attori venivano citati in quanto eredi di nato a [...] il Persona_1
22.08.1924.
A sostegno della domanda l'attore produceva verbale di mediazione negativo, certificato storico di famiglia di relazione dell'Arch. Persona_1 Per_2
, un elenco sintetico di formalità relative ad visura catastale
[...] Persona_1 della p.lla 295 (estranea al giudizio), estratto di mappa.
I convenuti rimanevano contumaci.
In data 17.02.2022 l'attore produceva ulteriore relazione dell'Arch. il quale Per_2 rappresentava che la particella 950, unità collabente, fosse derivata dalla soppressione, nel 2020, della particella 294, fabbricato rurale del catasto terreni.
Nel corso del giudizio venivano escussi i testi madre Testimone_1 dell'attore, la quale dichiarava che il figlio “da tanto tempo coltivava quel pezzetto di terra lì”; , il quale anch'egli confermava il capitolato di prova Testimone_2 formulato in citazione (“vero o no che l'attore possiede dal 2020 da oltre venti anni l'immobile di proprietà dei convenuti in Niscemi F. 34 part. 950 esteso mq 300 circa con fabbricato di circa 70 mq, coltivandolo quale proprietario”), affermando di essere a conoscenza del fatto in quanto proprietario un terreno posto nelle vicinanze;
CP_4
il quale affermava di conoscere il nonno dell'attore e che già il nonno e l'attore
[...] da bambino coltivavano il terreno e vi allevavano gli animali.
La domanda posta dall'attore non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
Vi è anzitutto un problema di prova della riconducibilità della proprietà formale del bene ai soggetti convenuti.
Sostiene l'attore di avere citato i convenuti in quanto eredi di nato Persona_1
a Niscemi il 22.08.1924 e deceduto il 15.07.2011.
Dalla documentazione prodotta emergono i dati relativi al decesso di Per_1
e alla “formalità di successione a causa di morte” rilevata dalla ispezione
[...] ipotecaria;
nella propria relazione l'Arch. , peraltro, precisa che la particella Per_2 oggetto del giudizio non risulta neppure inserita nella c.d. successione, sicché la medesima risulta ancora in testa ad Persona_1 Ciò posto, occorre precisare che l'annotazione presso l'Agenzia del Territorio della formalità della successione non costituisce accettazione di eredità bensì un mero adempimento fiscale.
Da ultimo la Cassazione ha ribadito tale costante orientamento (cfr. ordinanza Cass. civile sez. II - 10/04/2025, n. 9436): “Infatti, ai fini dell'acquisto della qualità di erede, non è di per sé sufficiente, neanche nella successione legittima, la delazione dell'eredità che segue l'apertura della successione, essendo necessaria l'accettazione del chiamato mediante aditio oppure per effetto di pro herede gestio oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ. oppure mediante un comportamento obiettivo di acquiescenza (tra le tante, Cass., Sez. 6-2, 6/3/2018, n. 5247; Cass., Sez. L, 30/4/2010, n. 10525), rispetto alla quale nessuna rilevanza può essere attribuita alla denuncia di successione o al pagamento della relativa imposta, trattandosi di adempimenti fiscali che, in quanto diretti ad evitare l'applicazione di sanzioni, hanno scopo meramente conservativo e rientrano, dunque, tra gli atti che il chiamato a succedere può compiere in base ai poteri conferitigli dall'art. 460 cod. civ., senza comportare accettazione tacita dell'eredità (Cass., Sez. 2, 18/05/1995, n. 5463; anche Cass., Sez. 2, 11/5/2009, n. 10796; Cass., Sez. 2, 31/10/2016, n. 22017).
Oltre a ciò, si rileva che allo stato degli atti non vi è alcuna prova che i convenuti abbiano accettato l'eredità del de cuius né costituisce prova in tal Persona_1 senso la ricezione dell'atto di citazione per usucapione.
Conseguentemente non vi è prova che essi siano i proprietari formali del bene oggetto del giudizio di usucapione.
Si rammenta che in assenza di accettazione (espressa o tacita) dell'eredità, si verrebbe a configurare una ipotesi di eredità vacante ex art. 586 c.c. con conseguente legittimazione passiva dell' . Controparte_5
Altro aspetto critico della vicenda in esame è quello relativo alla esatta identificazione del bene che si assume usucapito.
L'attore ha dichiarato di avere usucapito un tratto di terreno di 300 mq circa con fabbricato rurale di 70 mq circa identificato al Foglio 34, particella 950.
I testi hanno fatto riferimento ad una attività di coltivazione del tratto di terreno risalente nel tempo.
A parte la valutazione circa la credibilità e conducenza delle dichiarazioni testimoniali, va rilevato che, catastalmente, la particella 950 rappresenta solamente un fabbricato di 70 mq circa.
Anzi l'attore ha in seguito specificato che la particella 950 del catasto fabbricati deriva dalla soppressione della particella 294. Anche la particella 294, del catasto terreni, rappresentava solamente un fabbricato rurale di 70 mq circa.
Tale particella è stata poi soppressa per il passaggio al catasto Urbano del fabbricato, il quale, peraltro, risulta quale unità collabente.
Orbene, anche a voler considerare come oggetto della domanda la sola particella 950, osta al suo accoglimento sia la mancanza di prova in ordine titolarità formale di essa in capo ai convenuti, sia l'assoluta mancanza di riferimento, a livello probatorio, di un possesso relativo al fabbricato.
Il bene peraltro oltre a non essere oggetto di alcun cenno da parte dei testi, non è neppure rappresentato e/o raffigurato in giudizio in alcun modo. Lo stesso è a dirsi per il tratto di terreno, il quale viene descritto in modo assolutamente generico.
Alla luce di quanto sopra la domanda non può trovare accoglimento.
Stante la contumacia dei convenuti, nulla sulle spese.
PQM
Il Tribunale di Gela, nella persona del giudice monocratico onorario, dott.ssa GE R. Di IE, così provvede:
-dichiara la contumacia dei convenuti;
-rigetta la domanda proposta dall'attore;
- nulla sulle spese.
Gela, lì 4.12.2025
Il Giudice On.
GE IT Di IE