Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 29/05/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 01014/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00936/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 936 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Elisa Carmen Simeone ed Enrica Macri', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi in ordine alla sentenza n. -OMISSIS-, emessa dalla Corte di Appello di Lecce, Sezione Prima civile, nel giudizio recante il N.R.G. -OMISSIS-, depositata in data 21.11.2019, notificata in forma esecutiva al Ministero della Salute il 21.09.2020 ed il 24.09.2020 - nonché passata in giudicato come risulta dalla relativa attestazione rilasciata il 15 maggio 2024 -, con la quale il Ministero della Salute veniva condannato al risarcimento, in favore dei sigg.ri -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS-, quali eredi del sig. -OMISSIS-, del danno non patrimoniale liquidato in complessivi €. 748.287,00 (da devalutarsi alla data di presentazione della domanda di indennizzo ex L. n. 210/1992 - 16.3.1995 e quindi maggiorata di interessi legali calcolati sulla somma annualmente rivalutata secondo indici ISTAT sino alla pubblicazione della sentenza e per il periodo successivo sulla somma complessiva) nonché al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate per il primo grado in complessivi €. 9.450,00, di cui 450,00 per contributo unificato e per il secondo grado in complessivi €. 8.777,00 di cui 777,00 per contributo unificato, oltre per entrambi i gradi, 15% spese generali, IVA e CAP come per legge.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori Avv. E.C. Simeone, anche in sostituzione dell'Avv. E. Macrì, per le parti ricorrenti, Avvocato dello Stato M.G. Invitto per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.E’ richiesta l’ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS-, emessa dalla Corte di Appello di Lecce, Sezione Prima civile, nel giudizio recante il N.R.G. -OMISSIS-, depositata in data 21.11.2019, notificata in forma esecutiva al Ministero della Salute il 21.09.2020 e il 24.09.2020 - nonché passata in giudicato come risulta dalla relativa attestazione rilasciata il 15 maggio 2024 -, con la quale quest’ultimo veniva condannato al risarcimento, in favore dei sigg.ri -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS-, quali eredi del sig. -OMISSIS-, del danno non patrimoniale liquidato in complessivi €. 748.287,00 (da devalutarsi alla data di presentazione della domanda di indennizzo ex L. n. 210/92 - 16.3.1995 e quindi maggiorata di interessi legali calcolati sulla somma annualmente rivalutata secondo indici ISTAT sino alla pubblicazione della sentenza e per il periodo successivo sulla somma complessiva) nonché al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate per il primo grado in complessivi €. 9.450,00 di cui 450,00 per contributo unificato e per il secondo grado in complessivi €. 8.777,00 di cui 777,00 per contributo unificato, oltre per entrambi i gradi, 15% spese generali, IVA e CAP come per legge.
1.1. Il 31 luglio 2024 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce per il Ministero della Salute intimato, la quale, poi, con atti e documenti depositati il 2 aprile 2025, ha segnalato che “ l’ Amministrazione ha già provveduto alla liquidazione degli importi dovuti in forza del titolo esecutivo giudiziale, sia per la sorte capitale che per le spese legali, come risulta dai decreti allegati ”(cfr. a- ordine di pagamento n.-OMISSIS- con cui si autorizza il pagamento della somma complessiva di € 791.315,20 in favore degli eredi del sig. -OMISSIS- da ripartire nel seguente modo: € 359.482,60 in favore del sig. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- nato a -OMISSIS- il -OMISSIS- CF -OMISSIS- mediante bonifico sul c/c IBAN IT -OMISSIS- allo stesso intestato; € 431.832,60 in favore del sig. -OMISSIS- -OMISSIS- nata a -OMISSIS- il -OMISSIS- CF -OMISSIS- mediante bonifico sul c/c IBAN IT -OMISSIS- allo stesso intestato; b- ordine di pagamento n.-OMISSIS- con cui si autorizza il pagamento autorizzato il pagamento della somma complessiva di € 61.907,68 ripartita come segue: € 20.084,12 in favore della sig.ra -OMISSIS- nata a -OMISSIS- il -OMISSIS- - CF -OMISSIS- mediante bonifico sul c/c IBAN IT -OMISSIS-alla stessa intestato; € 7.735,11 in favore della sig.ra -OMISSIS- nata a -OMISSIS- il -OMISSIS- - CF -OMISSIS- mediante bonifico sul c/c IBAN IT -OMISSIS- alla stessa intestato; € 7.735,11 della sig.ra -OMISSIS- nata a -OMISSIS- il -OMISSIS- - CF -OMISSIS- mediante bonifico sul c/c IBAN IT -OMISSIS- alla stessa intestato; € 26.352,34 della sig.ra -OMISSIS- nata a -OMISSIS- il -OMISSIS- - CF -OMISSIS- mediante bonifico sul c/c IBAN IT -OMISSIS- alla stessa intestato).
1.2. All’ udienza in Camera di Consiglio del 21 maggio 2025 il difensore delle parti ricorrenti ha dichiarato a verbale “ l'intervenuta cessata materia del contendere a seguito dei pagamenti effettuati di recente dal Ministero con spese compensate ”; indi la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso di ottemperanza in esame è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere.
2.1. Osserva, il Collegio, che a seguito delle sopravvenienze descritte in narrativa, avendo il Ministero della Salute provveduto a fornire completa ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- della Corte di Appello di Lecce indicata in narrativa (come risulta dagli esibiti decreti pagamento n.-OMISSIS- e n.-OMISSIS-) e avendo le parti ricorrenti esplicitamente dichiarato a verbale la cessazione della materia del contendere, non resta a questo Tribunale che dichiarare l’improcedibilità del ricorso di ottemperanza per cessazione della materia del contendere, avendo le parti ricorrenti ottenuto soddisfazione integrale delle pretese azionate nel giudizio in oggetto.
2.2. Per le ragioni sopra brevemente illustrate il ricorso di ottemperanza deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Sussistono i presupposti di legge (fra cui l’esplicita richiesta in tal senso espressa a verbale dalle parti ricorrenti all’udienza in Camera di Consiglio odierna) per disporre l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Mariachiara Basurto, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.