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Sentenza 13 marzo 2024
Sentenza 13 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/03/2024, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. N. 1767/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice
dott.ssa Claudia Gheri Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1767/2022 R.G. promossa da
(C.F. ) (avv.ti Camilla Morelli e Nicola Parte_1 CodiceFiscale_1
Tardanico)
PARTE ATTRICE
contro
C.F. ) (avv. Giuseppe Mondini) CP_1 CodiceFiscale_2
PARTE CONVENUTA
con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «separazione personale dei coniugi»
* * *
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente in data 6 dicembre
2023.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio a RO NO (BS) in data 13 aprile
2013 (atto trascritto presso i registri dello stato civili del detto comune al n. 2 parte II serie A
anno 2013) e sono genitori di (21 luglio 2015) ed (8 giugno 2018). Per_1 Per_2
Parte attrice ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito al marito,
allegando che la crisi coniugale sarebbe stata determinata: - da episodi di violenze e offese nei suoi confronti e del figlio , culminate nell'evento del 19 novembre 2021 che ha Per_1
visto l'intervento dei Carabinieri della Stazione di Roncadelle e dal quale è scaturito un procedimento penale per lesioni a carico del SI. - da una dipendenza dal gioco CP_1
d'azzardo che avrebbe portato il marito a depauperare il patrimonio familiare e a disinteressarsi al mantenimento dei suoi congiunti.
Quali statuizioni consequenziali alla separazione, parte attrice ha chiesto: (i)
l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli, con collocazione degli stessi presso di sé; (ii)
l'assegnazione della casa coniugale;
(iii) la condanna del resistente al versamento di due assegni: uno, di euro 500,00 mensili per ciascun figlio ed un altro, di euro 400,00 mensili, per sé.
Il resistente ha contestato quanto ex adverso allegato e ha imputato la crisi familiare alla moglie, che lo avrebbe, sin dall'inizio del matrimonio, escluso dal menage familiare, a beneficio dei suoceri, i quali avrebbero dispiegato una forte ingerenza nel rapporto coniugale. Sulla base di questi elementi, il resistente ha proposto domanda riconvenzionale di addebito.
Quanto alla prole, il SI. e ha chiesto l'affidamento condiviso, con collocazione CP_1
presso la madre ed incontri liberi (nel rispetto di un calendario di massima); ha, poi,
proposto un contributo mensile per il loro mantenimento di euro 250,00 ciascuno. Nulla ha offerto, invece, a titolo di mantenimento per la moglie.
Con ordinanza del 5 luglio 2022, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale, sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed
2 urgenti: «autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
affida i figli a
entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità sulle questioni di ordinaria
amministrazione; dispone che i minori mantengano la residenza abituale presso la madre, alla quale
assegna la casa coniugale;
incarica i Servizi sociali di proseguire nell'espletamento dell'incarico;
dispone – quanto agli incontri padre-figli – come in parte motiva1; richiede ai Servizi una relazione
di aggiornamento entro la data del 10 novembre 2022; dispone che, con decorrenza dalla data della
domanda e detratte le somme eventualmente già corrisposte per il medesimo titolo, il padre versi alla
madre, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno per il mantenimento della prole di euro 900,00
mensili (euro 450,00 a figlio), oltre rivalutazione annuale . Nell'assegno di mantenimento non Org_1
sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il
“Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli” di
questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016».
La causa è poi transitata avanti al giudice istruttore e le parti hanno depositato le rispettive memorie integrative.
Con ordinanza del 2 dicembre 2022 il giudice ha confermato il rigetto dell'istanza di riconoscimento a favore della ricorrente dell'assegno di mantenimento, ha disposto la liberalizzazione degli incontri padre-figli, incaricando i Servizi Sociali di mantenere il monitoraggio sul nucleo, e ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
La causa è stata istruita mediante conferimento di incarico ai servizi sociali, i quali hanno depositato relazioni nelle date del 23 giugno 2022, 6 ottobre 2022, 24 novembre 2022
e 20 novembre 2023.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita, con ordinanza del 18 maggio 2023 il giudice istruttore, rigettate le istanze di prova orale, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni;
in tale sede ha altresì richiesto al Pubblico Ministero di trasmettere i verbali di sommarie informazioni testimoniali rese nel procedimento penale n. 16330/2021 R.G. notizie di reato Mod. 21 nei confronti di (pervenute in data 23 maggio 2023) e, CP_1
quanto ai diritti di visita del padre, ne ha disposto una liberalizzazione2.
In data 13 dicembre 2023 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, della conflittualità esistente fra di esse e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, di fatto cessata prima dell'instaurazione della causa.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§ 4. – Le parti hanno formulato reciproche domande di addebito.
Giova premettere che l'addebito postula la prova rigorosa sia del compimento, da parte di uno dei coniugi, di specifici atti consapevolmente contrari ai doveri del matrimonio,
sia del nesso causale tra tali atti ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza (v.
Cass. n. 19328/2015 e n. 13983/2014).
I comportamenti che il resistente ascrive alla moglie – consentire l'invadenza dei suoi genitori, lasciarsi sopraffare dal lato «possessivo e maniacale del proprio carattere» ecc. –
possono certamente costituire indice di una incompatibilità fra i coniugi, ma non costituiscono violazioni di puntuali doveri coniugali. Essi, inoltri, sono stati genericamente descritti e sono rimasti sforniti di supporto probatorio. Pertanto, va certamente respinta la domanda di addebito proposta dal marito.
Resta da esaminare quella avanzata dalla ricorrente.
La madre della SI.ra SI.ra , ha asserito di essere stata Parte_1 CP_2
testimone diretta di aggressioni subite dalla figlia («è capitato di aver assistito che la prendeva
a schiaffi e subito prendevo le sue difese per non aggravare la situazione. Altre volte l'ha buttata a terra e l'ha presa a pugni. Episodi che si sono verificati spesso e che capitavano quando ci trovavamo
a pranzo tutti insieme»: cfr. verbale di SIT in data 22 dicembre 2021).
Tuttavia, le dichiarazioni rese dalla stessa cozzano contro quanto asserito dal padre della ricorrente, SI. Egli è stato in grado di riportare solo quanto Controparte_3
appreso dalla figlia, ma ha espressamente escluso di essere stato testimone oculare di condotte aggressive del genero.
Fra le due narrazioni vi è evidente contrasto, poiché la SI.ra sostiene che gli CP_2
agiti violenti del marito si sarebbe manifestati «spesso» nelle occasioni in cui i coniugi e i nonni materni si trovavano «a pranzo tutti insieme», mentre il SI. di contro, ha Parte_1
negato di aver mai assistito ad alcuna condotta maltrattante. Eppure, secondo il racconto della SI.ra , egli avrebbe dovuto essere presente, proprio come lei, alle supposte CP_2
aggressioni.
A ciò si deve aggiungere che fra i coniugi non v'è mai stata sintonia, tanto che, a detta del padre della ricorrente, «è da quando si sono sposati che non vanno d'accordo, come coppia»
(cfr. verbale di SIT in data 22 dicembre 2021).
Di conseguenza, non solo non si è raggiunta la prova univoca del comportamento del marito in violazione dei doveri coniugali, ma la storia della coppia esclude che una simile violazione possa aver causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. La crisi coniugale, infatti, era risalente e addirittura originaria (cioè databile al primo periodo,
immediatamente successivo alle nozze).
Per questi motivi
, va respinta anche la domanda di addebito proposta dalla ricorrente.
§ 5. – Sull'affidamento, collocamento e diritti di visita dei due figli minorenni, attesa l'articolazione della causa, ritiene questo collegio che ogni determinazione debba avvenire avuto riguardo agli esiti di cui all'ultima relazione dei servizi sociali del 20 novembre 2023.
Per quanto concerne l'affidamento, le parti insistono nelle conclusioni formulate nei rispettivi atti introduttivi: la madre chiede una forma di affidamento super esclusivo e il padre chiede l'affidamento condiviso.
5 Nell'ultima relazione, i servizi sociali hanno concluso affermando che: «sono presenti
ancora modalità comunicative non funzionali all'interesse dei minori. La situazione della coppia
genitoriale, caratterizzata da sfiducia e resistenze reciproche, appare non evolvere, nonostante il
supporto dei Servizi in atto da marzo 2022, verso l'esercizio di una genitorialità condivisa. I minori
e sono pertanto esposti al conflitto genitoriale ed all'assenza di un dialogo libero Per_2 Per_1
da risentimenti».
Nonostante le difficoltà di dialogo fra i genitori, nel corso del procedimento non è
mai stata seriamente messa in discussione – da parte dei Servizi incaricati – la capacità
genitoriale del padre. Pertanto, affidare i figli alla madre, sulla base della sola conflittualità,
sarebbe una decisione ingiustamente punitiva per il padre, che, tutto sommato, ha collaborato con diligenza e serietà coi Servizi sociali e ha saputo rispettare i tempi e i desideri dei figli.
Non si ritiene, in definitiva, che vi siano motivi ostativi all'affidamento condiviso,
che dunque va confermato.
I minori rimarranno collocati prevalentemente presso la madre, con la quale hanno sempre convissuto con conseguente assegnazione alla medesima della casa coniugale.
Quanto alle frequentazioni padre – figli, l'attività compiuta dai servizi sociali nel proseguo ha avuto come oggetto, tra gli altri, quello di ripristinare il rapporto padre-figli,
vista la totale interruzione dello stesso a far data dal marzo 2022 e considerate le difficoltà
relazionali e di contesto.
L'ultima relazione di servizi sociali si pone in sostanziale continuità con quella precedente, ove si era evidenziata la prosecuzione positiva del percorso intrapreso con i minori.
Conclusa la fase di incontri dapprima protetti e poi semi vigilati dall'educatrice, da gennaio 2023 si sono realizzati i primi incontri liberi tra i minori ed il padre SI. dal CP_1
mese di aprile 2023, sono stati introdotti gli incontri dei bambini presso l'abitazione del padre, dapprima limitatamente alla giornata del sabato e via via ampliati. Durante il periodo estivo si è mantenuto il regime di visita disposto dal Tribunale con ordinanza.
6 Dopo diversi mesi di assestamento e monitoraggio, sabato 28 ottobre 2023 si è
introdotto il primo pernottamento dei minori presso il padre, che ha avuto esito positivo.
Gli attuali tempi di frequentazione padre – figli sono i seguenti: «nel pomeriggio del
mercoledì (dalle 15:30 alle 21:00) e ogni fine settimana, il venerdì o il sabato: dal 28.10.2023 sono
stati introdotti i pernottamenti quindicinali dei minori presso il padre nella giornata del sabato».
Il SI. ha chiesto in comparsa conclusionale di vedere i figli ogniqualvolta lo CP_1
desidererà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi;
di massima tutti i fine settimana, dal venerdì sera alla domenica sera, oltre a ogni mercoledì
dalle ore 15:30 (dall'uscita dalla scuola) alle ore 21:00.
La SI.ra ha chiesto in comparsa conclusionale una nuova pianificazione Parte_1
delle visite, descritta alle pagg. 16 e 17 di tale atto.
La prospettazione materna è convincente e appare conforme agli interessi dei figli.
Pertanto, il padre vedrà e terrà con sé i figli come segue:
- settimana 1: martedì e venerdì dalle 16.30 sino alle ore 20.00, con ritiro a scuola e riaccompagnamento dalla madre a carico del padre;
- settimana 2: martedì dalle 16.30 sino alle ore 20.00, nonché venerdì dalle ore 16.30
sino alle ore 21.00 del sabato, con ritiro a scuola e riaccompagnamento dalla madre a carico del padre;
- settimana 3 come la 1;
- settimana 4 come la 2. E così via.
Le vacanze natalizie e pasquali saranno equamente suddivise fra i genitori, con alternanza, di anno in anno, dei giorni di Natale e Capodanno e Pasqua e Lunedì
dell'Angelo. Il padre terrà inoltre con sé i figli quindici giorni, anche non consecutivi,
durante le vacanze estive, in periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
§ 6. – Va ordinata la prosecuzione del monitoraggio con conferimento ai Servizi di incarico amministrativo per la durata di due anni, affinché vigilino anche sulle frequentazioni del padre con i figli.
7 § 7. – L'abitazione coniugale sita in Castel Mella (BS), Via dei Pelati 24, con gli arredi e corredi ivi presenti, è stata assegnata alla madre in fase presidenziale, quale genitore collocatario dei figli minorenni.
La predetta statuizione va confermata.
§ 8. – Quanto alle statuizioni economiche concernenti il contributo al mantenimento dei figli, si deve preliminarmente procedere all'esame della diversa situazione economica e reddituale delle parti, così come richiede l'art. 337 ter, 4° comma c.c. nello stabilire che ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito.
A riguardo è opportuno premettere (anche con riferimento a quanto si argomenterà
in ordine al mantenimento del coniuge più debole) che la documentazione versata in atti è
idonea e sufficiente a consentire al Collegio una attendibile ricostruzione della complessiva situazione patrimoniale delle parti, non essendo al contrario necessaria, ai fini della determinazione delle provvidenze economiche in sede di separazione, una ricostruzione analitica dal punto di vista contabile e finanziario.
La ricorrente da gennaio 2022, ha avviato un rapporto di collaborazione Parte_1
con prestazioni tecniche part time per la società con reddito lordo annuo Controparte_4
di euro 15.290,00 (CU 2023 - doc. 19).
La ricorrente sostiene un canone di locazione dell'abitazione familiare di euro 680,00
mensili (doc. 21), oltre a spese per bollette ed utenze che quantifica in euro 350,00/400,00
mensili e ha un finanziamento con rata mensile di euro 280,00.
Per contro, il resistente dal 2014 è assunto a tempo indeterminato come impiegato tecnico presso la (doc. n. 05) e ha documentato i seguenti redditi lordi: euro Org_2
39.982,30 nel 2019, euro 38.846,90 nel 2020 ed euro 43.296,79 nel 2021 (si vedano le
Certificazioni Uniche allegate all'atto introduttivo doc.ti sub. 8). Per l'anno 2022 il resistente ha allegato le buste paga da febbraio a maggio che riportano mediamente uno stipendio mensile netto di euro 2.421,00. Non è stata depositata documentazione aggiornata ma si può ritenere che la situazione reddituale non sia mutata.
Il SI. isulta proprietario di un appartamento sito in Sarnico e vive con i propri CP_1
genitori, sicché non sostiene spese di locazione.
8 Orbene, tenendo conto dei dati richiamati, considerate le eSIenze dei figli, il cui accudimento grava in via maggioritaria sulla madre, stante la collocazione attuale e i tempi di pernotto presso il padre limitati ad un giorno ogni due settimane, si ritiene equo porre a carico di quest'ultimo ai sensi dell'art. 337-ter c.c., l'assegno mensile di euro 400,00, per ciascun figlio (e quindi 800,00 euro complessivi), oltre rivalutazione secondo indici ISTAT.
La lieve riduzione dell'importo, rispetto alla previsione dei provvedimenti presidenziali, si giustifica per l'aumento dei tempi di permanenza dei minori presso il padre, che, al momento dell'avvio del giudizio, erano sostanzialmente nulli.
Le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, saranno disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016.
§ 9. – Fra i coniugi esiste una obiettiva sperequazione reddituale, che risulta chiaramente dal confronto dei dati sopra esposti.
Benché il tenore di vita matrimoniale effettivo – a detta della stessa ricorrente –
dipendesse in modo pressoché esclusivo dalle sue risorse, non è a quello che deve essere parametrato il giudizio di attribuzione, o meno, dell'assegno di separazione. Una soluzione di questo tipo finirebbe paradossalmente per premiare il coniuge che, durante la convivenza, ha trattenuto per sé i propri guadagni, pur essendo più facoltoso dell'altro. È,
invece, al tenore di vita potenziale, che occorre fare riferimento, ossia quel tenore di vita di cui il nucleo familiare avrebbe potuto godere se entrambi i coniugi vi avessero attivamente contribuito (Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 20638 del 22/10/2004).
Sulla base di questa premessa, può dirsi che la ricorrente versi in uno stato di bisogno relativo, che le conferisce il diritto di pretendere un assegno di mantenimento da parte del marito.
Considerate le rispettive risorse, appare congruo l'importo mensile di euro 200,00,
rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT.
§ 10. – L'esito della lite lascia registrare una soccombenza reciproca che giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda,
istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. respinge entrambe le domande di addebito;
3. affida i figli ed a entrambi i genitori, con esercizio separato Per_1 Per_2
della responsabilità sulle questioni di ordinaria amministrazione;
4. dispone che i minori mantengano la residenza abituale presso la madre, alla quale assegna la casa coniugale;
5. dispone che il padre veda e tenga con sé i figli secondo quanto indicato in parte motiva;
6. dispone che – con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza e fermi quanto al pregresso i provvedimenti provvisori – il padre contribuisca al mantenimento dei figli ed , versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno Per_1 Per_2
di euro 800,00 mensili (euro 400,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale . Org_1
Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50%
fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data
14 luglio 2016;
7. dispone che, con decorrenza dalla data della domanda, il marito versi alla moglie, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili,
rivalutabile annualmente secondo indici;
Org_1
8. dispone che i Servizi Sociali di Castel Mella proseguano nel monitoraggio in forma amministrativa del nucleo familiare per un periodo di due anni;
segnalando prontamente alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di grave pregiudizio a carico della prole;
9. compensa integralmente le spese di lite.
10. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RO NO (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
10 Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi sociali di Castel Mella.
Così deciso in Brescia, nella Camera di conSIlio del giorno 7 marzo 2024
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A pag.1 dell' ordinanza presidenziale in punto di incontri padre – figli si legge: «… è opportuno che gli incontri padre-figli proseguano nella forma protetta introdotta dai Servizi sociali. Ciò consentirà una ripresa graduale dei rapporti
e consentirà agli assistenti sociali di accertare, in modo diretto ed immediato, le reazioni dei bambini rispetto alla figura paterna;
se, nel corso dell'espletamento del mandato, i Servizi ne ravviseranno le condizioni, potranno eventualmente abbozzare un primo calendario di frequentazioni libere, da affiancare a quelle protette». 3 2 A pag. 1 dell'ordinanza 18 maggio 2023 è così stabilito: «il padre potrà vedere e tenere con sé i figli: ogni mercoledì dalle ore 15:30 (dall'uscita dalla scuola e dall'asilo) alle ore 21:00, quando li riporterà a casa dalla madre dopo la cena;
ogni fine settimana, il venerdì o il sabato secondo lo stesso orario previsto per il mercoledì (o, in assenza di scuola e asilo,
a partire dalla mattina alle ore 10.00 o altro orario confacente alle eSIenze di ambo i genitori). Proseguirà il monitoraggio dei Servizi sociali, i quali introdurranno, appena lo riterranno opportuno, i pernottamenti dei minori presso il padre». 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice
dott.ssa Claudia Gheri Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1767/2022 R.G. promossa da
(C.F. ) (avv.ti Camilla Morelli e Nicola Parte_1 CodiceFiscale_1
Tardanico)
PARTE ATTRICE
contro
C.F. ) (avv. Giuseppe Mondini) CP_1 CodiceFiscale_2
PARTE CONVENUTA
con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «separazione personale dei coniugi»
* * *
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente in data 6 dicembre
2023.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio a RO NO (BS) in data 13 aprile
2013 (atto trascritto presso i registri dello stato civili del detto comune al n. 2 parte II serie A
anno 2013) e sono genitori di (21 luglio 2015) ed (8 giugno 2018). Per_1 Per_2
Parte attrice ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito al marito,
allegando che la crisi coniugale sarebbe stata determinata: - da episodi di violenze e offese nei suoi confronti e del figlio , culminate nell'evento del 19 novembre 2021 che ha Per_1
visto l'intervento dei Carabinieri della Stazione di Roncadelle e dal quale è scaturito un procedimento penale per lesioni a carico del SI. - da una dipendenza dal gioco CP_1
d'azzardo che avrebbe portato il marito a depauperare il patrimonio familiare e a disinteressarsi al mantenimento dei suoi congiunti.
Quali statuizioni consequenziali alla separazione, parte attrice ha chiesto: (i)
l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli, con collocazione degli stessi presso di sé; (ii)
l'assegnazione della casa coniugale;
(iii) la condanna del resistente al versamento di due assegni: uno, di euro 500,00 mensili per ciascun figlio ed un altro, di euro 400,00 mensili, per sé.
Il resistente ha contestato quanto ex adverso allegato e ha imputato la crisi familiare alla moglie, che lo avrebbe, sin dall'inizio del matrimonio, escluso dal menage familiare, a beneficio dei suoceri, i quali avrebbero dispiegato una forte ingerenza nel rapporto coniugale. Sulla base di questi elementi, il resistente ha proposto domanda riconvenzionale di addebito.
Quanto alla prole, il SI. e ha chiesto l'affidamento condiviso, con collocazione CP_1
presso la madre ed incontri liberi (nel rispetto di un calendario di massima); ha, poi,
proposto un contributo mensile per il loro mantenimento di euro 250,00 ciascuno. Nulla ha offerto, invece, a titolo di mantenimento per la moglie.
Con ordinanza del 5 luglio 2022, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale, sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed
2 urgenti: «autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
affida i figli a
entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità sulle questioni di ordinaria
amministrazione; dispone che i minori mantengano la residenza abituale presso la madre, alla quale
assegna la casa coniugale;
incarica i Servizi sociali di proseguire nell'espletamento dell'incarico;
dispone – quanto agli incontri padre-figli – come in parte motiva1; richiede ai Servizi una relazione
di aggiornamento entro la data del 10 novembre 2022; dispone che, con decorrenza dalla data della
domanda e detratte le somme eventualmente già corrisposte per il medesimo titolo, il padre versi alla
madre, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno per il mantenimento della prole di euro 900,00
mensili (euro 450,00 a figlio), oltre rivalutazione annuale . Nell'assegno di mantenimento non Org_1
sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il
“Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli” di
questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016».
La causa è poi transitata avanti al giudice istruttore e le parti hanno depositato le rispettive memorie integrative.
Con ordinanza del 2 dicembre 2022 il giudice ha confermato il rigetto dell'istanza di riconoscimento a favore della ricorrente dell'assegno di mantenimento, ha disposto la liberalizzazione degli incontri padre-figli, incaricando i Servizi Sociali di mantenere il monitoraggio sul nucleo, e ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
La causa è stata istruita mediante conferimento di incarico ai servizi sociali, i quali hanno depositato relazioni nelle date del 23 giugno 2022, 6 ottobre 2022, 24 novembre 2022
e 20 novembre 2023.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita, con ordinanza del 18 maggio 2023 il giudice istruttore, rigettate le istanze di prova orale, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni;
in tale sede ha altresì richiesto al Pubblico Ministero di trasmettere i verbali di sommarie informazioni testimoniali rese nel procedimento penale n. 16330/2021 R.G. notizie di reato Mod. 21 nei confronti di (pervenute in data 23 maggio 2023) e, CP_1
quanto ai diritti di visita del padre, ne ha disposto una liberalizzazione2.
In data 13 dicembre 2023 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, della conflittualità esistente fra di esse e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, di fatto cessata prima dell'instaurazione della causa.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§ 4. – Le parti hanno formulato reciproche domande di addebito.
Giova premettere che l'addebito postula la prova rigorosa sia del compimento, da parte di uno dei coniugi, di specifici atti consapevolmente contrari ai doveri del matrimonio,
sia del nesso causale tra tali atti ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza (v.
Cass. n. 19328/2015 e n. 13983/2014).
I comportamenti che il resistente ascrive alla moglie – consentire l'invadenza dei suoi genitori, lasciarsi sopraffare dal lato «possessivo e maniacale del proprio carattere» ecc. –
possono certamente costituire indice di una incompatibilità fra i coniugi, ma non costituiscono violazioni di puntuali doveri coniugali. Essi, inoltri, sono stati genericamente descritti e sono rimasti sforniti di supporto probatorio. Pertanto, va certamente respinta la domanda di addebito proposta dal marito.
Resta da esaminare quella avanzata dalla ricorrente.
La madre della SI.ra SI.ra , ha asserito di essere stata Parte_1 CP_2
testimone diretta di aggressioni subite dalla figlia («è capitato di aver assistito che la prendeva
a schiaffi e subito prendevo le sue difese per non aggravare la situazione. Altre volte l'ha buttata a terra e l'ha presa a pugni. Episodi che si sono verificati spesso e che capitavano quando ci trovavamo
a pranzo tutti insieme»: cfr. verbale di SIT in data 22 dicembre 2021).
Tuttavia, le dichiarazioni rese dalla stessa cozzano contro quanto asserito dal padre della ricorrente, SI. Egli è stato in grado di riportare solo quanto Controparte_3
appreso dalla figlia, ma ha espressamente escluso di essere stato testimone oculare di condotte aggressive del genero.
Fra le due narrazioni vi è evidente contrasto, poiché la SI.ra sostiene che gli CP_2
agiti violenti del marito si sarebbe manifestati «spesso» nelle occasioni in cui i coniugi e i nonni materni si trovavano «a pranzo tutti insieme», mentre il SI. di contro, ha Parte_1
negato di aver mai assistito ad alcuna condotta maltrattante. Eppure, secondo il racconto della SI.ra , egli avrebbe dovuto essere presente, proprio come lei, alle supposte CP_2
aggressioni.
A ciò si deve aggiungere che fra i coniugi non v'è mai stata sintonia, tanto che, a detta del padre della ricorrente, «è da quando si sono sposati che non vanno d'accordo, come coppia»
(cfr. verbale di SIT in data 22 dicembre 2021).
Di conseguenza, non solo non si è raggiunta la prova univoca del comportamento del marito in violazione dei doveri coniugali, ma la storia della coppia esclude che una simile violazione possa aver causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. La crisi coniugale, infatti, era risalente e addirittura originaria (cioè databile al primo periodo,
immediatamente successivo alle nozze).
Per questi motivi
, va respinta anche la domanda di addebito proposta dalla ricorrente.
§ 5. – Sull'affidamento, collocamento e diritti di visita dei due figli minorenni, attesa l'articolazione della causa, ritiene questo collegio che ogni determinazione debba avvenire avuto riguardo agli esiti di cui all'ultima relazione dei servizi sociali del 20 novembre 2023.
Per quanto concerne l'affidamento, le parti insistono nelle conclusioni formulate nei rispettivi atti introduttivi: la madre chiede una forma di affidamento super esclusivo e il padre chiede l'affidamento condiviso.
5 Nell'ultima relazione, i servizi sociali hanno concluso affermando che: «sono presenti
ancora modalità comunicative non funzionali all'interesse dei minori. La situazione della coppia
genitoriale, caratterizzata da sfiducia e resistenze reciproche, appare non evolvere, nonostante il
supporto dei Servizi in atto da marzo 2022, verso l'esercizio di una genitorialità condivisa. I minori
e sono pertanto esposti al conflitto genitoriale ed all'assenza di un dialogo libero Per_2 Per_1
da risentimenti».
Nonostante le difficoltà di dialogo fra i genitori, nel corso del procedimento non è
mai stata seriamente messa in discussione – da parte dei Servizi incaricati – la capacità
genitoriale del padre. Pertanto, affidare i figli alla madre, sulla base della sola conflittualità,
sarebbe una decisione ingiustamente punitiva per il padre, che, tutto sommato, ha collaborato con diligenza e serietà coi Servizi sociali e ha saputo rispettare i tempi e i desideri dei figli.
Non si ritiene, in definitiva, che vi siano motivi ostativi all'affidamento condiviso,
che dunque va confermato.
I minori rimarranno collocati prevalentemente presso la madre, con la quale hanno sempre convissuto con conseguente assegnazione alla medesima della casa coniugale.
Quanto alle frequentazioni padre – figli, l'attività compiuta dai servizi sociali nel proseguo ha avuto come oggetto, tra gli altri, quello di ripristinare il rapporto padre-figli,
vista la totale interruzione dello stesso a far data dal marzo 2022 e considerate le difficoltà
relazionali e di contesto.
L'ultima relazione di servizi sociali si pone in sostanziale continuità con quella precedente, ove si era evidenziata la prosecuzione positiva del percorso intrapreso con i minori.
Conclusa la fase di incontri dapprima protetti e poi semi vigilati dall'educatrice, da gennaio 2023 si sono realizzati i primi incontri liberi tra i minori ed il padre SI. dal CP_1
mese di aprile 2023, sono stati introdotti gli incontri dei bambini presso l'abitazione del padre, dapprima limitatamente alla giornata del sabato e via via ampliati. Durante il periodo estivo si è mantenuto il regime di visita disposto dal Tribunale con ordinanza.
6 Dopo diversi mesi di assestamento e monitoraggio, sabato 28 ottobre 2023 si è
introdotto il primo pernottamento dei minori presso il padre, che ha avuto esito positivo.
Gli attuali tempi di frequentazione padre – figli sono i seguenti: «nel pomeriggio del
mercoledì (dalle 15:30 alle 21:00) e ogni fine settimana, il venerdì o il sabato: dal 28.10.2023 sono
stati introdotti i pernottamenti quindicinali dei minori presso il padre nella giornata del sabato».
Il SI. ha chiesto in comparsa conclusionale di vedere i figli ogniqualvolta lo CP_1
desidererà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi;
di massima tutti i fine settimana, dal venerdì sera alla domenica sera, oltre a ogni mercoledì
dalle ore 15:30 (dall'uscita dalla scuola) alle ore 21:00.
La SI.ra ha chiesto in comparsa conclusionale una nuova pianificazione Parte_1
delle visite, descritta alle pagg. 16 e 17 di tale atto.
La prospettazione materna è convincente e appare conforme agli interessi dei figli.
Pertanto, il padre vedrà e terrà con sé i figli come segue:
- settimana 1: martedì e venerdì dalle 16.30 sino alle ore 20.00, con ritiro a scuola e riaccompagnamento dalla madre a carico del padre;
- settimana 2: martedì dalle 16.30 sino alle ore 20.00, nonché venerdì dalle ore 16.30
sino alle ore 21.00 del sabato, con ritiro a scuola e riaccompagnamento dalla madre a carico del padre;
- settimana 3 come la 1;
- settimana 4 come la 2. E così via.
Le vacanze natalizie e pasquali saranno equamente suddivise fra i genitori, con alternanza, di anno in anno, dei giorni di Natale e Capodanno e Pasqua e Lunedì
dell'Angelo. Il padre terrà inoltre con sé i figli quindici giorni, anche non consecutivi,
durante le vacanze estive, in periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
§ 6. – Va ordinata la prosecuzione del monitoraggio con conferimento ai Servizi di incarico amministrativo per la durata di due anni, affinché vigilino anche sulle frequentazioni del padre con i figli.
7 § 7. – L'abitazione coniugale sita in Castel Mella (BS), Via dei Pelati 24, con gli arredi e corredi ivi presenti, è stata assegnata alla madre in fase presidenziale, quale genitore collocatario dei figli minorenni.
La predetta statuizione va confermata.
§ 8. – Quanto alle statuizioni economiche concernenti il contributo al mantenimento dei figli, si deve preliminarmente procedere all'esame della diversa situazione economica e reddituale delle parti, così come richiede l'art. 337 ter, 4° comma c.c. nello stabilire che ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito.
A riguardo è opportuno premettere (anche con riferimento a quanto si argomenterà
in ordine al mantenimento del coniuge più debole) che la documentazione versata in atti è
idonea e sufficiente a consentire al Collegio una attendibile ricostruzione della complessiva situazione patrimoniale delle parti, non essendo al contrario necessaria, ai fini della determinazione delle provvidenze economiche in sede di separazione, una ricostruzione analitica dal punto di vista contabile e finanziario.
La ricorrente da gennaio 2022, ha avviato un rapporto di collaborazione Parte_1
con prestazioni tecniche part time per la società con reddito lordo annuo Controparte_4
di euro 15.290,00 (CU 2023 - doc. 19).
La ricorrente sostiene un canone di locazione dell'abitazione familiare di euro 680,00
mensili (doc. 21), oltre a spese per bollette ed utenze che quantifica in euro 350,00/400,00
mensili e ha un finanziamento con rata mensile di euro 280,00.
Per contro, il resistente dal 2014 è assunto a tempo indeterminato come impiegato tecnico presso la (doc. n. 05) e ha documentato i seguenti redditi lordi: euro Org_2
39.982,30 nel 2019, euro 38.846,90 nel 2020 ed euro 43.296,79 nel 2021 (si vedano le
Certificazioni Uniche allegate all'atto introduttivo doc.ti sub. 8). Per l'anno 2022 il resistente ha allegato le buste paga da febbraio a maggio che riportano mediamente uno stipendio mensile netto di euro 2.421,00. Non è stata depositata documentazione aggiornata ma si può ritenere che la situazione reddituale non sia mutata.
Il SI. isulta proprietario di un appartamento sito in Sarnico e vive con i propri CP_1
genitori, sicché non sostiene spese di locazione.
8 Orbene, tenendo conto dei dati richiamati, considerate le eSIenze dei figli, il cui accudimento grava in via maggioritaria sulla madre, stante la collocazione attuale e i tempi di pernotto presso il padre limitati ad un giorno ogni due settimane, si ritiene equo porre a carico di quest'ultimo ai sensi dell'art. 337-ter c.c., l'assegno mensile di euro 400,00, per ciascun figlio (e quindi 800,00 euro complessivi), oltre rivalutazione secondo indici ISTAT.
La lieve riduzione dell'importo, rispetto alla previsione dei provvedimenti presidenziali, si giustifica per l'aumento dei tempi di permanenza dei minori presso il padre, che, al momento dell'avvio del giudizio, erano sostanzialmente nulli.
Le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, saranno disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016.
§ 9. – Fra i coniugi esiste una obiettiva sperequazione reddituale, che risulta chiaramente dal confronto dei dati sopra esposti.
Benché il tenore di vita matrimoniale effettivo – a detta della stessa ricorrente –
dipendesse in modo pressoché esclusivo dalle sue risorse, non è a quello che deve essere parametrato il giudizio di attribuzione, o meno, dell'assegno di separazione. Una soluzione di questo tipo finirebbe paradossalmente per premiare il coniuge che, durante la convivenza, ha trattenuto per sé i propri guadagni, pur essendo più facoltoso dell'altro. È,
invece, al tenore di vita potenziale, che occorre fare riferimento, ossia quel tenore di vita di cui il nucleo familiare avrebbe potuto godere se entrambi i coniugi vi avessero attivamente contribuito (Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 20638 del 22/10/2004).
Sulla base di questa premessa, può dirsi che la ricorrente versi in uno stato di bisogno relativo, che le conferisce il diritto di pretendere un assegno di mantenimento da parte del marito.
Considerate le rispettive risorse, appare congruo l'importo mensile di euro 200,00,
rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT.
§ 10. – L'esito della lite lascia registrare una soccombenza reciproca che giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda,
istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. respinge entrambe le domande di addebito;
3. affida i figli ed a entrambi i genitori, con esercizio separato Per_1 Per_2
della responsabilità sulle questioni di ordinaria amministrazione;
4. dispone che i minori mantengano la residenza abituale presso la madre, alla quale assegna la casa coniugale;
5. dispone che il padre veda e tenga con sé i figli secondo quanto indicato in parte motiva;
6. dispone che – con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza e fermi quanto al pregresso i provvedimenti provvisori – il padre contribuisca al mantenimento dei figli ed , versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno Per_1 Per_2
di euro 800,00 mensili (euro 400,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale . Org_1
Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50%
fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data
14 luglio 2016;
7. dispone che, con decorrenza dalla data della domanda, il marito versi alla moglie, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili,
rivalutabile annualmente secondo indici;
Org_1
8. dispone che i Servizi Sociali di Castel Mella proseguano nel monitoraggio in forma amministrativa del nucleo familiare per un periodo di due anni;
segnalando prontamente alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di grave pregiudizio a carico della prole;
9. compensa integralmente le spese di lite.
10. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RO NO (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
10 Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi sociali di Castel Mella.
Così deciso in Brescia, nella Camera di conSIlio del giorno 7 marzo 2024
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A pag.1 dell' ordinanza presidenziale in punto di incontri padre – figli si legge: «… è opportuno che gli incontri padre-figli proseguano nella forma protetta introdotta dai Servizi sociali. Ciò consentirà una ripresa graduale dei rapporti
e consentirà agli assistenti sociali di accertare, in modo diretto ed immediato, le reazioni dei bambini rispetto alla figura paterna;
se, nel corso dell'espletamento del mandato, i Servizi ne ravviseranno le condizioni, potranno eventualmente abbozzare un primo calendario di frequentazioni libere, da affiancare a quelle protette». 3 2 A pag. 1 dell'ordinanza 18 maggio 2023 è così stabilito: «il padre potrà vedere e tenere con sé i figli: ogni mercoledì dalle ore 15:30 (dall'uscita dalla scuola e dall'asilo) alle ore 21:00, quando li riporterà a casa dalla madre dopo la cena;
ogni fine settimana, il venerdì o il sabato secondo lo stesso orario previsto per il mercoledì (o, in assenza di scuola e asilo,
a partire dalla mattina alle ore 10.00 o altro orario confacente alle eSIenze di ambo i genitori). Proseguirà il monitoraggio dei Servizi sociali, i quali introdurranno, appena lo riterranno opportuno, i pernottamenti dei minori presso il padre». 4