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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 19/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott.ssa Marina Caparelli - Presidente
Dott. Lucio Benvegnù - Consigliere
Avv. Andrea Doardo - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 199 del Ruolo 2023, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 20.11.2023
da
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Marocco e Fabio Parte_1
Petracci di Trieste, giusta procura allegata al ricorso in appello
- appellante -
contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Luca Iero e Paolo Bonetti di Trieste
- appellato -
Oggetto della causa: restituzione somma indebitamente percepita (riforma sentenza
Tribunale di Trieste n. 71/2023 depositata in data 22.05.2023).
* * * Causa chiamata all'udienza di discussione del giorno 27 giugno 2024 e decisa all'esito della Camera di Consiglio, come da dispositivo letto in udienza pubblica di pari data.
Conclusioni
Per l'appellante:
In integrale riforma della sentenza n. 71/2023, emessa dal Tribunale di Trieste
sezione lavoro in data 26.4.2023 e depositata in data 22.05.2023: accertare e dichiarare, per i motivi suesposti, l'illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia dell'atto
di accertamento con contestuale intimazione di pagamento del 28.10.2021 elevato dall' nei confronti della sig.ra accertare e dichiarare, per i motivi CP_1 Pt_1
suesposti, il diritto della ricorrente alla restituzione dell'importo dovutole a titolo di
NASPI per il periodo 01.02.2020 - 30.09.2020 e, per l'effetto, condannare l'odierna resistente al pagamento a favore della sig.ra dell'importo di euro 6.829,75 Pt_1
oltre agli interessi dovuti nella misura di legge dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria
di competenze e spese di lite per entrambi i gradi di giudizio
Per l'appellato: rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto, confermare
integralmente la sentenza n. 71/2023 del Tribunale di Trieste. Spese e compensi di
lite, compresa la maggiorazione forfetaria del 15% e gli oneri riflessi, integralmente
rifusi per entrambi i gradi di giudizio.
* * *
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
La vicenda riguarda la controversia tra e l' in merito alla Parte_1 CP_1
legittimità della richiesta di restituzione dell'indennità NASpI percepita dalla Sig.ra
Pag.2 nel periodo dal 01/02/2020 al 30/09/2020. Pt_1
La Sig.ra dopo la risoluzione del suo rapporto di lavoro subordinato in data Pt_1
28/09/2019, aveva infatti chiesto e ottenuto dall' , l'indennità di disoccupazione CP_1
NASpI e ciò, a partire dal 06/10/2019. Successivamente, in data 28/09/2020
l'appellante, presentò domanda di pensione che l' accolse con decorrenza dal CP_1
01/10/2020. Tuttavia, con un successivo provvedimento del 28/10/2020, l' CP_1
contestò alla di aver indebitamente percepito l'indennità NASpI nel periodo Pt_1
01/02/2020 - 30/09/2020, ovvero nel periodo intercorrente tra la maturazione dei requisiti per la pensione anticipata (31/10/2019) e l'inizio dell'erogazione della pensione (01/10/2020), intimando di conseguenza, alla di restituire l'importo Pt_1
di Euro 6.829,75.
Inizialmente, la Sig.ra ritenendo legittima la richiesta dell' , restituì la Pt_1 CP_1
somma, in seguito, però, considerando di aver subito un danno, adì il Tribunale di
Trieste per ottenere la restituzione di quanto versato. sosteneva che il Parte_1
diritto a percepire la NASpI sussistesse fino all'effettivo ottenimento del trattamento pensionistico;
l' , al contrario, motivava la propria richiesta di restituzione sulla CP_1
base del presupposto che la decadenza dal diritto alla NASpI derivasse non dall'effettivo pensionamento, ma dal semplice raggiungimento dei requisiti di anzianità e contributivi necessari per accedere alla pensione.
Il Tribunale di Trieste, con sentenza n. 71/2023, ha respinto la domanda della Pt_1
Il Tribunale ha ritenuto, in base all'art. 11 del D.Lgs. n. 22 del 2015 e in accoglimento della tesi dell' , che la decadenza dalla NASpI si verifichi al momento del CP_1
raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato,
indipendentemente dalla presentazione della domanda di pensione e dalla decorrenza della stessa.
Avverso questa decisione ha proposto tempestivo e rituale appello la Sig.ra affidando la critica sostanzialmente a tre motivi di censura;
si è costituito Parte_2
anche in appello l' chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. CP_1
Le censure articolate da contro la sentenza del Tribunale di Trieste Parte_1
Pag.3 possono essere riassunte nei seguenti punti:
- erronea interpretazione del dato letterale della norma. sostiene che il Pt_1
Tribunale, pur partendo dall'analisi letterale dell'art. 11 del D.Lgs. 22/2015, avrebbe dovuto interpretare il "raggiungimento dei requisiti per il pensionamento" come coincidente con l'effettiva erogazione del trattamento pensionistico. Secondo
l'appellante, il termine "pensionamento" implica una procedura amministrativa che si perfeziona con la domanda all'INPS, l'accoglimento della stessa e l'effettiva erogazione della pensione. In altre parole, non è sufficiente aver maturato i requisiti teorici per la pensione, ma è necessario che la pensione sia effettivamente erogata.
- omessa considerazione dei criteri interpretativi teleologico-sistematici.
lamenta che il Tribunale non abbia considerato l'opportunità di utilizzare i Pt_1
criteri interpretativi teleologico e sistematico. L'interpretazione logica, che tiene conto dell'intenzione del legislatore, avrebbe dovuto portare a una diversa conclusione. Secondo l'appellante, la ratio della norma sulla NASpI è quella di garantire un sostegno economico a chi è privo di lavoro e di adeguati proventi.
Pertanto, la decadenza dalla NASpI dovrebbe coincidere con il momento in cui il soggetto inizia effettivamente a percepire la pensione, e quindi dispone di un'altra fonte di reddito.
- violazione dei principi costituzionali e comunitari. afferma che Pt_1
l'interpretazione data dal Tribunale all'art. 11 del D.Lgs. 22/2015 contrasta con i principi costituzionali e comunitari in materia di sicurezza sociale. In particolare, si violerebbe l'art. 38 della Costituzione, che garantisce a ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. La disoccupazione involontaria rientra nell'ambito di tutela di tale articolo.
Inoltre, si violerebbe l'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea,
che riconosce il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale in caso di perdita del posto di lavoro.
In sintesi dunque, contesta la sentenza del Tribunale di Trieste perché Parte_1
ritiene che abbia dato un'interpretazione troppo restrittiva all'art. 11 del D.Lgs.
Pag.4 22/2015, privilegiando un'analisi letterale della norma rispetto a una sua interpretazione logica, sistematica e costituzionalmente orientata. L'appellante sostiene che la decadenza dalla NASpI debba coincidere con l'effettivo godimento del trattamento pensionistico, al fine di garantire un'adeguata protezione sociale ai lavoratori disoccupati.
L'appello è infondato e va respinto.
La questione centrale della controversia riguarda l'interpretazione dell'art. 11,
comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 22/2015, che prevede la decadenza dalla fruizione della NASpI in caso di "raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di
vecchiaia o anticipato". La recente ordinanza della Cassazione n. 11965 del 3 maggio
2024, citata dall' nella memoria di costituzione, ha definitivamente chiarito che CP_1
l'indennità NASpI può essere erogata solo fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità, ponendo un limite temporale preciso alla fruizione del beneficio che non può essere rimesso alla scelta discrezionale dell'assicurato. Si legge infatti nella citata pronuncia: “L'assicurazione sociale per l'impiego (ASPI) può
essere erogata al lavoratore fino alla data del raggiungimento dei requisiti per il
pensionamento di vecchiaia o anticipato e non invece fino alla data di decorrenza in
concreto del diritto a pensione, stante il chiaro tenore letterale dell'art. 2, comma 40,
lett. c, della l. n. 92 del 2012 e l'impossibilità di rimettere alla scelta discrezionale
dell'assicurato, non prevista dalla legge, di determinare il periodo di godimento del
trattamento a sostegno del reddito, con la conseguente ripetibilità delle somme percepite a tale titolo dopo che abbia maturato i predetti requisiti.”.
La tesi dell'appellante, secondo cui la decadenza dalla NASpI si verificherebbe solo al momento dell'effettiva erogazione della pensione, non può quindi essere accolta.
Come correttamente evidenziato dal Tribunale di Trieste nella sentenza impugnata,
il tenore letterale della norma è chiaro nel far riferimento al "raggiungimento dei
requisiti" e non alla concreta percezione del trattamento pensionistico. Nel caso di specie, è pacifico che la sig.ra aveva maturato i requisiti per il pensionamento Pt_1
Pag.5 anticipato già al 31/10/2019, ben prima del periodo per cui ha percepito la NASpI
(01/02/2020 - 30/09/2020).
L'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata invocata dall'appellante,
basata sull'art. 38 della Costituzione, non può prevalere sul dato letterale inequivoco della norma. Come ha evidenziato la Cassazione nella citata ordinanza, il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità esclude lo stato di bisogno che giustifica l'accesso alla prestazione di disoccupazione. La scelta del lavoratore di non presentare immediatamente la domanda di pensione, pur avendone i requisiti, non può legittimare la prosecuzione dell'erogazione della NASpI,
trattandosi di diritti previdenziali indisponibili.
Irrilevante risulta anche il richiamo dell'appellante alla circolare n. 88/2019, in CP_1
quanto tale documento amministrativo riguarda la diversa fattispecie della pensione
"quota 100" e non il pensionamento anticipato ordinario di cui al caso in esame.
Come correttamente rilevato nella memoria difensiva dell' , l' è tenuto ad CP_1 CP_1
erogare i benefici previdenziali esclusivamente in base a quanto disposto dai provvedimenti legislativi.
In conclusione, la sentenza di primo grado ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto in materia, conformandosi all'orientamento della Suprema Corte che impone un'interpretazione rigorosa delle cause di decadenza dalla NASpI.
L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, Collegio Lavoro, definitivamente pronunciando, così
decide:
respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Trieste n. 71/2023 pubblicata in data 22.05.2023 che integralmente conferma;
condanna parte appellante a rimborsare alla parte appellata, le spese di lite del presente grado che liquida in € 2.500,00 oltre spese forfettarie nella misura massima
Pag.6 di tariffa, IVA e CPA di legge;
da atto della ricorrenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002.
Trieste, 27.06.2024
Il Giudice ausiliario estensore
Il Presidente
(avv. Andrea Doardo) (dott.ssa Marina Caparelli)
Pag.7