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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 10/06/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 714/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 714/2020 promossa da: in persona del rappresentante legale p.t. CP_1 Controparte_2
, elettivamente domiciliata in Pescara, al Viale V. Colonna n. 97, presso
[...] lo studio dell'Avv. Arcangelo Finocchi del Foro di Pescara, che la rappresenta e difende nel presente procedimento, giusto mandato allegato all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, nei cui uffici domicilia ope legis, in via Buccio da Ranallo (complesso monumentale San Domenico);
CONVENUTO
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 19.11.2024 la parte attrice si riportava alle conclusioni rassegante nell'atto di citazione, mentre la parte convenuta si riportava alle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 9 Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione depositato in data 08.05.2020 la società CP_1 adiva il Tribunale di L'Aquila chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “NEL MERITO condannare la al pronto ed Controparte_3 immediato pagamento in favore della dell'importo complessivo di CP_1
€.188.459,20 – di cui €.24.642,97 per il 2012; €.63.332,57 per il 2013;
€.7.602,69 per il 2014; €.34.825,04 per il 2016; €.58.055,93 per il 2017 - a titolo di compensazione dei disavanzi di esercizio sopportati dall'azienda attrice negli anni 2012, 2013, 2014, 2016 e 2017, derivanti dagli obblighi di servizio connessi ai servizi di t.p.l. svolti su concessione regionale, maggiorata degli interessi di cui all' art.1284, quarto comma, codice civile dalla domanda sino al soddisfo, oltre il risarcimento del maggior danno ex art. 1224 codice civile. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge”.
In data 13.12.2020 si costituiva in giudizio la , chiedendo Controparte_3
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare, dichiararsi la intervenuta prescrizione quinquennale dei diritti e delle pretese tutte fatte valere da parte attrice nel giudizio presente giudizio, con particolare riferimento ai contributi richiesti e riferiti alle annualità 2012-2013-2014 e
2015. Nel merito, dichiararsi in ogni caso inammissibili e, comunque, rigettarsi perchè infondate le domande tutte ex adverso proposte nei confronti della
. Vinte le spese”. Controparte_3
Alla prima udienza del 04.05.2021 venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. e, con successiva ordinanza del 17.05.2022 veniva disposta una consulenza tecnica finalizzata a determinare il contributo chilometrico annuale spettante all'azienda attrice per gli anni 2012, 2013, 2014,
2016 e 2017 quantificando, per l'effetto, l'importo dei conguagli sui contributi di esercizio eventualmente spettanti alla società al netto degli CP_1
acconti ricevuti per le medesime annualità.
Il perito nominato, dott. prestava giuramento all'udienza Persona_1
del 27.09.2022 - ove veniva parzialmente modificato il quesito, su istanza di pagina 2 di 9 entrambe le parti – e depositava l'elaborato tecnico definitivo in data
06.02.2023.
Alla successiva udienza del 16.05.2023, in assenza di contestazioni alla perizia e su richiesta di entrambe le parti, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni al 19.11.2024, in considerazione della necessità di definire con priorità le controversie iscritte a ruolo in precedenza.
All'udienza in parola le parti precisavano le conclusioni come sopra riportate e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. L'azienda attrice deduce di essere concessionaria della Controparte_3
per il servizio di trasporto pubblico locale su linee extraurbane ai sensi della legge 10 aprile 1981 n. 151 e della legge regionale n. 62 del 9 settembre 1983.
Rappresenta, tuttavia, da un lato, che la non ha ancora Controparte_3
erogato gli importi spettanti a titolo di conguaglio dei contributi di esercizio in favore delle imprese concessionarie per compensare la non remuneratività dei servizi resi, dovuta agli obblighi tariffari imposti dalla legge ed alla particolare onerosità di talune linee di trasporto, per le annualità 2012, 2013, 2014, 2016 e
2017, nonostante la richiesta regolarmente e tempestivamente formulata ai sensi dell'art. 58 della suindicata L.R.A. n. 62 del 1983, dall'altra, che l'azienda concessionaria ha diritto ad ottenere la compensazione dei disavanzi di bilancio sopportati, sulla base dello scrutinio dei costi e dei ricavi effettivi, ai sensi e per effetto delle disposizioni del regolamento CE n. 1191/1969, come modificato dal regolamento CE n. 1893/1991, in considerazione delle perdite di esercizio sopportate nelle annualità di che trattasi.
Costituendosi in giudizio, la Regione Abruzzo eccepisce, in primo luogo, la prescrizione degli importi richiesti per le annualità 2012-2014. Nel merito, contesta l'entità dei chilometri effettuati allegata dall'attrice ed eccepisce il tetto del chilometraggio assentito dalla Regione per le percorrenze extraurbane.
Espone, infine, la metodologia di calcolo che ritiene corretta ai fini della determinazione del conguaglio eventualmente dovuto alla società concessionaria.
pagina 3 di 9 2.1 Tanto premesso, non può essere accolta la domanda di condanna della al pagamento dell'importo complessivo di € 188.459,20 (di Controparte_3 cui € 24.642,97 per il 2012, € 63.332,57 per il 2013, € 7.602,69 per il 2014, €
34.825,04 per il 2016, € 58.055,93 per il 2017) a titolo di compensazione dei disavanzi di esercizio sopportati dall'azienda attrice negli anni 2012, 2013,
2014, 2016 e 2017.
In primo luogo, non appare conferente, allo scopo di suffragare la sussistnza del diritto reclamato da , il richiamo ai Regolamenti CE n. CP_1
1191/1969 e n. 1893/1991, giacché essi presuppongono l'assenza, o quantomeno l'inadeguatezza, di una disciplina nazionale applicabile in materia.
Nel caso di specie, da un lato, risulta incontestato che la società attrice si sia avvalsa per anni e senza alcuna contestazione del sistema pubblicistico previsto dalla l. n. 151/1981, con erogazione delle relative contribuzioni regionali e locali, dall'altro, non ha nemmeno dedotto, né provato, CP_1
l'inadeguatezza del sistema nazionale di contribuzione al trasporto pubblico loale, al fine di giustificare l'applicazione diretta della normativa comunitaria.
In secondo luogo, giova richiamare la giurisprudenza comunitaria secondo cui “in materia di aiuti di stato, la compensazione retroattiva di servizio pubblico è incompatibile con il mercato interno se c'è il rischio di sovracompensazione, ovverosia qualora il metodo di calcolo della compensazione, anche per la mancanza di un'adeguata separazione della contabilità, non assicuri che la compensazione stessa non sia superiore ai costi effettivamente sostenuti dall'operatore per gli obblighi di servizio pubblico che egli ha assunto” (cfr. Trib. UE, 03.03.2016, T-15/14).
Nella specie, dall'esame dei bilanci depositata dalla parte attrice emerge che la svolge anche servizi di trasposto di natura prettamente CP_1
commerciale (cfr. doc. n.
2-6 fascicolo attore). Nondimeno, la società non ha fornito la prova che il disavanzo di esercizio lamentato dipenda esclusivamente dallo svolgimento del servizio pubblico imposto sulle linee antieconomiche, piuttosto che dalla gestione dei servizi commerciali, non emergendo peraltro nemmeno un'adeguata separazione della contabilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza comunitaria sopra richiamata.
pagina 4 di 9 2.2 Piuttosto, considerato che l'attrice ha anche lamentato la mancata erogazione dei conguagli a saldo del contributo previsto dalla l. n. 151/1981 negli anni 2012, 2013, 2014, 2016 e 2017, è opportuno ricordare come, nella materia dei t.p.l., la eroga contributi in favore delle imprese Controparte_3 concessionarie per assicurare l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico.
L'intervento pubblico nel settore in questione deriva proprio dall'alterazione dell'equilibrio fra costi e ricavi, stante la non remuneratività che caratterizza tali servizi, indotta principalmente dagli obblighi tariffari imposti dalla legge alle imprese concessionarie e dalla particolare onerosità di talune linee di trasporto che l'Ente concedente intende garantire alle popolazioni interessate, in base al concetto di matrice europea di servizio universale, volto a salvaguardare anche il c.d. 'utente marginale'.
In particolare, il legislatore nazionale, proprio al fine di regolare la materia del trasporto pubblico locale in maniera completa ed organica, prevedendo competenze, responsabilità, procedure nonché modalità ed entità dei finanziamenti statali per il suo esercizio e per i relativi investimenti – anche al fine di rilanciare il trasporto pubblico attraverso il risanamento delle aziende ed il superamento della stagione dei deficit crescenti e dei continui ripiani di bilancio, sostanzialmente determinati dagli elevati costi di gestione – adottava la Legge quadro 10 aprile 1981 n. 151.
Sulla scorta dell'art. 6 si prevede l'erogazione di contributi di esercizio da parte della “..sulla base di principi e procedure stabiliti con legge CP_3
regionale, con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto e determinati annualmente calcolando: a) il costo economico standardizzato del servizio con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto per categorie e modi di trasporto e tenuto conto, attraverso analisi comparate, della qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui esso viene svolto;
b) i ricavi del traffico presunti derivanti dall'applicazione di tariffe minime stabilite dalla regione, con il concorso degli enti locali interessati. Detti ricavi debbono coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente per le varie zone ambientali omogenee del territorio nazionale con decreto del
Ministro dei trasporti… Le tariffe, nonché i provvedimenti di organizzazione e
pagina 5 di 9 ristrutturazione aziendale e l'adozione di idonee misure di organizzazione del traffico, debbono assicurare annualmente un incremento del rapporto "ricavi- costi" da definirsi a livello regionale, tenuto conto anche dei contributi per gli investimenti erogati per l'attuazione dei programmi aziendali;
c) l'ammontare dei contributi, entro i limiti dello stanziamento di cui all'articolo 5, da erogare alle imprese od esercizi di trasporto sulla base di parametri obiettivi per coprire la differenza tra costi e ricavi come sopra stabiliti. Le eventuali perdite
o disavanzi non coperti dai contributi regionali come sopra determinati restano
a carico delle singole imprese od esercizi di trasporto”. L'art. 7 della medesima legge prevede, poi, che le Regioni debbano annualmente rilevare i costi effettivi dei servizi di trasporto pubblico locale, anche mediante tabelle di raffronto tra i propri costi e quelli economici standardizzati di cui alla lettera a) dell'articolo 6 che le imprese devono fornire, come allegati ai propri bilanci o stati di previsione.
La Regione Abruzzo, in attuazione dei criteri e dei principi della richiamata legge quadro n. 151 del 1981, emanava la legge regionale n. 62 del 9 settembre
1983, definendo le procedure per la determinazione e l'erogazione dei contributi di esercizio spettanti alle aziende di trasporto pubblico locale. In particolare, l'articolo 49 della predetta legge regionale disciplina la determinazione delle somme dovute a titolo di contributi di esercizio.
L'ammontare del contributo chilometrico annuo da erogare alle aziende di trasporto pubblico locale è calcolato sulla base della differenza tra il costo economico standardizzato del servizio, distinto per categorie e modi di trasporto, ed i ricavi derivanti dall'applicazione delle tariffe stabilite dalla
Regione.
Nella specie, l'azienda attrice sostiene di non aver riveuto quanto a lei spettante a titolo di conguaglio per i contributi di esercizio dovuti ai sensi degli articoli 49 e 56 della legge della 62 del 1983 in relazione alle Controparte_3
annualità 2012, 2013, 2014, 2016 e 2017, deducendo di essere concessionaria per il servizio di trasporto pubblico extraurbano, ai sensi della legge 10 aprile
1981 n. 151.
Secondo le deduzioni dell'attrice, mai contestate dal convenuto, la CP_3
non ha provveduto a determinare in via consuntiva entro il termine del
[...]
pagina 6 di 9 31 dicembre di ogni anno, i costi economici standardizzati di esercizio del servizio di trasporto pubblico locale, relativi alle annualità che vanno dal 1988 sino al 2017 compreso, come prescritto dall'art. 58 l.r.a. n. 62/83.
L'impresa concessionaria allega di aver tempestivamente CP_1
formulato regolare istanza di conguaglio per i contributi di esercizio, con i relativi documenti richiesti in allegato (bilanci di esercizio, dichiarazioni giurate attestanti la veridicità delle percorrenze effettive dichiarate dall'azienda nei modelli predisposti), entro la scadenza temporale imposta, ovvero entro il 31 ottobre, in ossequio a quanto previsto dall'art. 2, comma II dell'intervenuta
L.R. n. 9 del 21.02.2012, inviando la relativa istanza alla (cfr. Controparte_3
doc. n.
2-6 fascicolo attore). Deduce, inoltre, che per ciascuno degli anni successivi al 1987 la Giunta Regionale si è limitata ad approvare in via preventiva i costi standardizzati del servizio, incrementando, solo sino all'anno
2012, il deficit standard preventivo di una percentuale corrispondente al tasso di inflazione risultante ogni anno dagli indici ufficiali del costo della vita, non provvedendo mai a liquidare all'azienda concessionaria le somme spettanti a titolo di conguaglio.
Al fine di valutare la sussistenza del credito richiesto, a titolo di conguaglio per i contributi di esercizio relativi alle annualità 2012, 2013, 2014, 2016 e
2017, dunque, veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio, depositata in data 06.02.2023 dal dott. Persona_1
In particolare, il consulente tecnico, sulla scorta della documentazione prodotta agli atti e dopo aver richiamato le fonti normative di riferimento
(Legge quadro 151 del 1981, legge della n. 62 del 1983, Controparte_3
nonché la deliberazione della Giunta Regionale n. 7786/90), specificava che la risposta al quesito era stata fornita proprio utilizzando i criteri posti dalla normativa statale e regionale richiamata.
Il perito, pertanto, elaborava i calcoli sulla base del metodo indicato nella deliberazione n. 7786 del 1990, tenendo conto dei costi di trazione (carburanti, lubrificanti, pneumatici, manutenzioni ordinarie e manutenzioni straordinarie), dei costi del personale dipendente della società e dei costi tecnici (spese generali, tasse di circolazione, assicurazioni, ammortamenti autobus e pagina 7 di 9 ammortamenti immobili strumentali), e calcolando i ricavi presunti ed il deficit standard quale differenza tra i costi standard ed i ricavi consuntivi.
Teneva, inoltre, in considerazione le somme già erogate dalla CP_3
alla società nella misura stabilita nelle Determinazioni
[...] CP_1
della Giunta Regionale, analiticamente indicati nel fascicolo di causa e nelle
Tabelle di riepilogo dei contributi erogati alle aziende fornita dalla Giunta
Regionale D'Abruzzo, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 62/1983. Correttamente, per il solo anno 2017 ha tenuto conto degli importi dei contributi erogati “a qualsiasi titolo” alla società attrice, in considerazione della modifica dell'art. 56 ad opera della legge regionale n. 38/2017, in vigore dal 28.07.2017.
All'esito dei calcoli eseguiti, dunque, il C.T.U. conclude nel senso che
“non c'è il conguaglio da versare per le annualità oggetto di analisi che risulta negativo dallo sviluppo del quesito peritale come esposto in tabella” (cfr. pag.
18 consulenza tecnica definitiva dott. del 06.02.2023, in atti). Persona_1
Al riguardo, il Tribunale ritiene tali conclusioni integralmente condivisibili, in quanto frutto di un attento e logico percorso motivazionale, che trova puntuale spiegazione e sviluppo contabile nell'elaborato peritale, cui, per il dettaglio, si rinvia.
Peraltro, nei confronti dell'elaborato peritale non è stata sollevata dalle parti alcuna contestazione, sia in sede di osservazioni alla bozza che nelle comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c. D'altronde, in sede di giuramento del
C.T.U. entrambe le parti avevano convenuto sul criterio per la determinazione dei costi di mercato del personale e del carburante, secondo - rispettivamente - i
Contratti Collettivi di Settore e le serie storiche del Ministero dello Sviluppo
Economico, riferiti agli anni per cui è causa.
In definitiva, per tutti i motivi esposti, dovrà essere rigettata la domanda avanzata dalla società in quanto, a seguito dell'articolata ed CP_1
esaustiva istruttoria espletata nel corso del giudizio, non sono risultate dovute all'attrice somme ulteriori rispetto a quelle già percepite a titolo di conguaglio sui contributi di esercizio per l'attività di trasporto pubblico svolta per le annualità 2012, 2013, 2014, 2016 e 2017, atteso il saldo negativo emerso dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata.
pagina 8 di 9 3.1 Per quanto attiene alle spese, si ritiene di porre i costi della C.T.U., già liquidati con separato provvedimento del 22.02.2023, a carico della società
in virtù del principio della soccombenza. CP_1
3.2 Per le medesime ragioni, la parte attrice dovrà essere condannata alla refusione delle spese del presente procedimento in favore della convenuta, che vengono liquidate come da dispositivo, in base ai criteri di cui al D.M. n.
55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 6, prendendo in considerazione la dichiarazione della parte attrice sul valore della controversia e facendo riferimento ai parametri medi per quanto riguarda le fasi di studio, introduzione, istruzione e decisione della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 714/2020 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda avanzata dalla società nei confronti CP_1
della ; Controparte_3
2) condanna la società al pagamento delle spese del CP_1
presente procedimento in favore della , che vengono Controparte_3 liquidate in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
3) pone definitivamente a carico della società le spese della CP_1
C.T.U., già liquidate con separato provvedimento del 22.02.2023.
L'Aquila, 4 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 714/2020 promossa da: in persona del rappresentante legale p.t. CP_1 Controparte_2
, elettivamente domiciliata in Pescara, al Viale V. Colonna n. 97, presso
[...] lo studio dell'Avv. Arcangelo Finocchi del Foro di Pescara, che la rappresenta e difende nel presente procedimento, giusto mandato allegato all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, nei cui uffici domicilia ope legis, in via Buccio da Ranallo (complesso monumentale San Domenico);
CONVENUTO
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 19.11.2024 la parte attrice si riportava alle conclusioni rassegante nell'atto di citazione, mentre la parte convenuta si riportava alle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 9 Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione depositato in data 08.05.2020 la società CP_1 adiva il Tribunale di L'Aquila chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “NEL MERITO condannare la al pronto ed Controparte_3 immediato pagamento in favore della dell'importo complessivo di CP_1
€.188.459,20 – di cui €.24.642,97 per il 2012; €.63.332,57 per il 2013;
€.7.602,69 per il 2014; €.34.825,04 per il 2016; €.58.055,93 per il 2017 - a titolo di compensazione dei disavanzi di esercizio sopportati dall'azienda attrice negli anni 2012, 2013, 2014, 2016 e 2017, derivanti dagli obblighi di servizio connessi ai servizi di t.p.l. svolti su concessione regionale, maggiorata degli interessi di cui all' art.1284, quarto comma, codice civile dalla domanda sino al soddisfo, oltre il risarcimento del maggior danno ex art. 1224 codice civile. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge”.
In data 13.12.2020 si costituiva in giudizio la , chiedendo Controparte_3
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare, dichiararsi la intervenuta prescrizione quinquennale dei diritti e delle pretese tutte fatte valere da parte attrice nel giudizio presente giudizio, con particolare riferimento ai contributi richiesti e riferiti alle annualità 2012-2013-2014 e
2015. Nel merito, dichiararsi in ogni caso inammissibili e, comunque, rigettarsi perchè infondate le domande tutte ex adverso proposte nei confronti della
. Vinte le spese”. Controparte_3
Alla prima udienza del 04.05.2021 venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. e, con successiva ordinanza del 17.05.2022 veniva disposta una consulenza tecnica finalizzata a determinare il contributo chilometrico annuale spettante all'azienda attrice per gli anni 2012, 2013, 2014,
2016 e 2017 quantificando, per l'effetto, l'importo dei conguagli sui contributi di esercizio eventualmente spettanti alla società al netto degli CP_1
acconti ricevuti per le medesime annualità.
Il perito nominato, dott. prestava giuramento all'udienza Persona_1
del 27.09.2022 - ove veniva parzialmente modificato il quesito, su istanza di pagina 2 di 9 entrambe le parti – e depositava l'elaborato tecnico definitivo in data
06.02.2023.
Alla successiva udienza del 16.05.2023, in assenza di contestazioni alla perizia e su richiesta di entrambe le parti, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni al 19.11.2024, in considerazione della necessità di definire con priorità le controversie iscritte a ruolo in precedenza.
All'udienza in parola le parti precisavano le conclusioni come sopra riportate e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. L'azienda attrice deduce di essere concessionaria della Controparte_3
per il servizio di trasporto pubblico locale su linee extraurbane ai sensi della legge 10 aprile 1981 n. 151 e della legge regionale n. 62 del 9 settembre 1983.
Rappresenta, tuttavia, da un lato, che la non ha ancora Controparte_3
erogato gli importi spettanti a titolo di conguaglio dei contributi di esercizio in favore delle imprese concessionarie per compensare la non remuneratività dei servizi resi, dovuta agli obblighi tariffari imposti dalla legge ed alla particolare onerosità di talune linee di trasporto, per le annualità 2012, 2013, 2014, 2016 e
2017, nonostante la richiesta regolarmente e tempestivamente formulata ai sensi dell'art. 58 della suindicata L.R.A. n. 62 del 1983, dall'altra, che l'azienda concessionaria ha diritto ad ottenere la compensazione dei disavanzi di bilancio sopportati, sulla base dello scrutinio dei costi e dei ricavi effettivi, ai sensi e per effetto delle disposizioni del regolamento CE n. 1191/1969, come modificato dal regolamento CE n. 1893/1991, in considerazione delle perdite di esercizio sopportate nelle annualità di che trattasi.
Costituendosi in giudizio, la Regione Abruzzo eccepisce, in primo luogo, la prescrizione degli importi richiesti per le annualità 2012-2014. Nel merito, contesta l'entità dei chilometri effettuati allegata dall'attrice ed eccepisce il tetto del chilometraggio assentito dalla Regione per le percorrenze extraurbane.
Espone, infine, la metodologia di calcolo che ritiene corretta ai fini della determinazione del conguaglio eventualmente dovuto alla società concessionaria.
pagina 3 di 9 2.1 Tanto premesso, non può essere accolta la domanda di condanna della al pagamento dell'importo complessivo di € 188.459,20 (di Controparte_3 cui € 24.642,97 per il 2012, € 63.332,57 per il 2013, € 7.602,69 per il 2014, €
34.825,04 per il 2016, € 58.055,93 per il 2017) a titolo di compensazione dei disavanzi di esercizio sopportati dall'azienda attrice negli anni 2012, 2013,
2014, 2016 e 2017.
In primo luogo, non appare conferente, allo scopo di suffragare la sussistnza del diritto reclamato da , il richiamo ai Regolamenti CE n. CP_1
1191/1969 e n. 1893/1991, giacché essi presuppongono l'assenza, o quantomeno l'inadeguatezza, di una disciplina nazionale applicabile in materia.
Nel caso di specie, da un lato, risulta incontestato che la società attrice si sia avvalsa per anni e senza alcuna contestazione del sistema pubblicistico previsto dalla l. n. 151/1981, con erogazione delle relative contribuzioni regionali e locali, dall'altro, non ha nemmeno dedotto, né provato, CP_1
l'inadeguatezza del sistema nazionale di contribuzione al trasporto pubblico loale, al fine di giustificare l'applicazione diretta della normativa comunitaria.
In secondo luogo, giova richiamare la giurisprudenza comunitaria secondo cui “in materia di aiuti di stato, la compensazione retroattiva di servizio pubblico è incompatibile con il mercato interno se c'è il rischio di sovracompensazione, ovverosia qualora il metodo di calcolo della compensazione, anche per la mancanza di un'adeguata separazione della contabilità, non assicuri che la compensazione stessa non sia superiore ai costi effettivamente sostenuti dall'operatore per gli obblighi di servizio pubblico che egli ha assunto” (cfr. Trib. UE, 03.03.2016, T-15/14).
Nella specie, dall'esame dei bilanci depositata dalla parte attrice emerge che la svolge anche servizi di trasposto di natura prettamente CP_1
commerciale (cfr. doc. n.
2-6 fascicolo attore). Nondimeno, la società non ha fornito la prova che il disavanzo di esercizio lamentato dipenda esclusivamente dallo svolgimento del servizio pubblico imposto sulle linee antieconomiche, piuttosto che dalla gestione dei servizi commerciali, non emergendo peraltro nemmeno un'adeguata separazione della contabilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza comunitaria sopra richiamata.
pagina 4 di 9 2.2 Piuttosto, considerato che l'attrice ha anche lamentato la mancata erogazione dei conguagli a saldo del contributo previsto dalla l. n. 151/1981 negli anni 2012, 2013, 2014, 2016 e 2017, è opportuno ricordare come, nella materia dei t.p.l., la eroga contributi in favore delle imprese Controparte_3 concessionarie per assicurare l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico.
L'intervento pubblico nel settore in questione deriva proprio dall'alterazione dell'equilibrio fra costi e ricavi, stante la non remuneratività che caratterizza tali servizi, indotta principalmente dagli obblighi tariffari imposti dalla legge alle imprese concessionarie e dalla particolare onerosità di talune linee di trasporto che l'Ente concedente intende garantire alle popolazioni interessate, in base al concetto di matrice europea di servizio universale, volto a salvaguardare anche il c.d. 'utente marginale'.
In particolare, il legislatore nazionale, proprio al fine di regolare la materia del trasporto pubblico locale in maniera completa ed organica, prevedendo competenze, responsabilità, procedure nonché modalità ed entità dei finanziamenti statali per il suo esercizio e per i relativi investimenti – anche al fine di rilanciare il trasporto pubblico attraverso il risanamento delle aziende ed il superamento della stagione dei deficit crescenti e dei continui ripiani di bilancio, sostanzialmente determinati dagli elevati costi di gestione – adottava la Legge quadro 10 aprile 1981 n. 151.
Sulla scorta dell'art. 6 si prevede l'erogazione di contributi di esercizio da parte della “..sulla base di principi e procedure stabiliti con legge CP_3
regionale, con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto e determinati annualmente calcolando: a) il costo economico standardizzato del servizio con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto per categorie e modi di trasporto e tenuto conto, attraverso analisi comparate, della qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui esso viene svolto;
b) i ricavi del traffico presunti derivanti dall'applicazione di tariffe minime stabilite dalla regione, con il concorso degli enti locali interessati. Detti ricavi debbono coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente per le varie zone ambientali omogenee del territorio nazionale con decreto del
Ministro dei trasporti… Le tariffe, nonché i provvedimenti di organizzazione e
pagina 5 di 9 ristrutturazione aziendale e l'adozione di idonee misure di organizzazione del traffico, debbono assicurare annualmente un incremento del rapporto "ricavi- costi" da definirsi a livello regionale, tenuto conto anche dei contributi per gli investimenti erogati per l'attuazione dei programmi aziendali;
c) l'ammontare dei contributi, entro i limiti dello stanziamento di cui all'articolo 5, da erogare alle imprese od esercizi di trasporto sulla base di parametri obiettivi per coprire la differenza tra costi e ricavi come sopra stabiliti. Le eventuali perdite
o disavanzi non coperti dai contributi regionali come sopra determinati restano
a carico delle singole imprese od esercizi di trasporto”. L'art. 7 della medesima legge prevede, poi, che le Regioni debbano annualmente rilevare i costi effettivi dei servizi di trasporto pubblico locale, anche mediante tabelle di raffronto tra i propri costi e quelli economici standardizzati di cui alla lettera a) dell'articolo 6 che le imprese devono fornire, come allegati ai propri bilanci o stati di previsione.
La Regione Abruzzo, in attuazione dei criteri e dei principi della richiamata legge quadro n. 151 del 1981, emanava la legge regionale n. 62 del 9 settembre
1983, definendo le procedure per la determinazione e l'erogazione dei contributi di esercizio spettanti alle aziende di trasporto pubblico locale. In particolare, l'articolo 49 della predetta legge regionale disciplina la determinazione delle somme dovute a titolo di contributi di esercizio.
L'ammontare del contributo chilometrico annuo da erogare alle aziende di trasporto pubblico locale è calcolato sulla base della differenza tra il costo economico standardizzato del servizio, distinto per categorie e modi di trasporto, ed i ricavi derivanti dall'applicazione delle tariffe stabilite dalla
Regione.
Nella specie, l'azienda attrice sostiene di non aver riveuto quanto a lei spettante a titolo di conguaglio per i contributi di esercizio dovuti ai sensi degli articoli 49 e 56 della legge della 62 del 1983 in relazione alle Controparte_3
annualità 2012, 2013, 2014, 2016 e 2017, deducendo di essere concessionaria per il servizio di trasporto pubblico extraurbano, ai sensi della legge 10 aprile
1981 n. 151.
Secondo le deduzioni dell'attrice, mai contestate dal convenuto, la CP_3
non ha provveduto a determinare in via consuntiva entro il termine del
[...]
pagina 6 di 9 31 dicembre di ogni anno, i costi economici standardizzati di esercizio del servizio di trasporto pubblico locale, relativi alle annualità che vanno dal 1988 sino al 2017 compreso, come prescritto dall'art. 58 l.r.a. n. 62/83.
L'impresa concessionaria allega di aver tempestivamente CP_1
formulato regolare istanza di conguaglio per i contributi di esercizio, con i relativi documenti richiesti in allegato (bilanci di esercizio, dichiarazioni giurate attestanti la veridicità delle percorrenze effettive dichiarate dall'azienda nei modelli predisposti), entro la scadenza temporale imposta, ovvero entro il 31 ottobre, in ossequio a quanto previsto dall'art. 2, comma II dell'intervenuta
L.R. n. 9 del 21.02.2012, inviando la relativa istanza alla (cfr. Controparte_3
doc. n.
2-6 fascicolo attore). Deduce, inoltre, che per ciascuno degli anni successivi al 1987 la Giunta Regionale si è limitata ad approvare in via preventiva i costi standardizzati del servizio, incrementando, solo sino all'anno
2012, il deficit standard preventivo di una percentuale corrispondente al tasso di inflazione risultante ogni anno dagli indici ufficiali del costo della vita, non provvedendo mai a liquidare all'azienda concessionaria le somme spettanti a titolo di conguaglio.
Al fine di valutare la sussistenza del credito richiesto, a titolo di conguaglio per i contributi di esercizio relativi alle annualità 2012, 2013, 2014, 2016 e
2017, dunque, veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio, depositata in data 06.02.2023 dal dott. Persona_1
In particolare, il consulente tecnico, sulla scorta della documentazione prodotta agli atti e dopo aver richiamato le fonti normative di riferimento
(Legge quadro 151 del 1981, legge della n. 62 del 1983, Controparte_3
nonché la deliberazione della Giunta Regionale n. 7786/90), specificava che la risposta al quesito era stata fornita proprio utilizzando i criteri posti dalla normativa statale e regionale richiamata.
Il perito, pertanto, elaborava i calcoli sulla base del metodo indicato nella deliberazione n. 7786 del 1990, tenendo conto dei costi di trazione (carburanti, lubrificanti, pneumatici, manutenzioni ordinarie e manutenzioni straordinarie), dei costi del personale dipendente della società e dei costi tecnici (spese generali, tasse di circolazione, assicurazioni, ammortamenti autobus e pagina 7 di 9 ammortamenti immobili strumentali), e calcolando i ricavi presunti ed il deficit standard quale differenza tra i costi standard ed i ricavi consuntivi.
Teneva, inoltre, in considerazione le somme già erogate dalla CP_3
alla società nella misura stabilita nelle Determinazioni
[...] CP_1
della Giunta Regionale, analiticamente indicati nel fascicolo di causa e nelle
Tabelle di riepilogo dei contributi erogati alle aziende fornita dalla Giunta
Regionale D'Abruzzo, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 62/1983. Correttamente, per il solo anno 2017 ha tenuto conto degli importi dei contributi erogati “a qualsiasi titolo” alla società attrice, in considerazione della modifica dell'art. 56 ad opera della legge regionale n. 38/2017, in vigore dal 28.07.2017.
All'esito dei calcoli eseguiti, dunque, il C.T.U. conclude nel senso che
“non c'è il conguaglio da versare per le annualità oggetto di analisi che risulta negativo dallo sviluppo del quesito peritale come esposto in tabella” (cfr. pag.
18 consulenza tecnica definitiva dott. del 06.02.2023, in atti). Persona_1
Al riguardo, il Tribunale ritiene tali conclusioni integralmente condivisibili, in quanto frutto di un attento e logico percorso motivazionale, che trova puntuale spiegazione e sviluppo contabile nell'elaborato peritale, cui, per il dettaglio, si rinvia.
Peraltro, nei confronti dell'elaborato peritale non è stata sollevata dalle parti alcuna contestazione, sia in sede di osservazioni alla bozza che nelle comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c. D'altronde, in sede di giuramento del
C.T.U. entrambe le parti avevano convenuto sul criterio per la determinazione dei costi di mercato del personale e del carburante, secondo - rispettivamente - i
Contratti Collettivi di Settore e le serie storiche del Ministero dello Sviluppo
Economico, riferiti agli anni per cui è causa.
In definitiva, per tutti i motivi esposti, dovrà essere rigettata la domanda avanzata dalla società in quanto, a seguito dell'articolata ed CP_1
esaustiva istruttoria espletata nel corso del giudizio, non sono risultate dovute all'attrice somme ulteriori rispetto a quelle già percepite a titolo di conguaglio sui contributi di esercizio per l'attività di trasporto pubblico svolta per le annualità 2012, 2013, 2014, 2016 e 2017, atteso il saldo negativo emerso dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata.
pagina 8 di 9 3.1 Per quanto attiene alle spese, si ritiene di porre i costi della C.T.U., già liquidati con separato provvedimento del 22.02.2023, a carico della società
in virtù del principio della soccombenza. CP_1
3.2 Per le medesime ragioni, la parte attrice dovrà essere condannata alla refusione delle spese del presente procedimento in favore della convenuta, che vengono liquidate come da dispositivo, in base ai criteri di cui al D.M. n.
55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 6, prendendo in considerazione la dichiarazione della parte attrice sul valore della controversia e facendo riferimento ai parametri medi per quanto riguarda le fasi di studio, introduzione, istruzione e decisione della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 714/2020 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda avanzata dalla società nei confronti CP_1
della ; Controparte_3
2) condanna la società al pagamento delle spese del CP_1
presente procedimento in favore della , che vengono Controparte_3 liquidate in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
3) pone definitivamente a carico della società le spese della CP_1
C.T.U., già liquidate con separato provvedimento del 22.02.2023.
L'Aquila, 4 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
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