Versione
5 settembre 1985
5 settembre 1985
Art. 3. Interpretazione autentica e integrazione dell'articolo 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
La norma contenuta nell'articolo 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , deve intendersi applicabile nel caso in cui, verificandosi le condizioni stabilite negli articoli 204 e 205 dello stesso testo unico, il provvedimento definitivo di concessione e riliquidazione della pensione, assegno o indennita' venga modificato o revocato con altro provvedimento formale soggetto a registrazione.
All'articolo 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, numero 1092 , e' aggiunto il seguente comma:
"Il mancato recupero derivante dall'applicazione della norma del presente articolo puo' essere addebitato all'impiegato soltanto in caso di dolo o colpa grave".
Ai fini dell'accertamento della colpa grave l'amministrazione dovra' fornire alla Corte dei conti dettagliata relazione nella quale dovranno essere evidenziate le circostanze di fatto in cui l'impiegato ha operato e che hanno influito sul suo comportamento.
La relazione di cui al comma precedente dovra' essere sottoposta al consiglio di amministrazione.
Nota all'art. 3:
Si trascrive il testo degli articoli da 203 a 206 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato):
"Art. 203. (Competenza). - Il provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza puo' essere revocato o modificato dall'ufficio che lo ha emesso, secondo le norme contenute negli articoli seguenti".
"Art. 204. (Motivi). - La revoca o la modifica di cui all'articolo precedente puo' aver luogo quando:
a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti;
b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennita' o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennita';
c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento;
d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi".
"Art. 205. (Iniziativa e termini). - La revoca e la modifica sono effettuate d'ufficio o a domanda dell'interessato.
Nei casi previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 204 il provvedimento e' revocato o modificato d'ufficio non oltre il termine di tre anni dalla data di registrazione del provvedimento stesso;
nei casi di citi alle lettere c) e d) di detto articolo il termine e' di sessanta giorni dal rinvenimento dei documenti nuovi dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsita' dei documenti.
La domanda dell'interessato deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i termini stabiliti dal comma precedente;
nei casi previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 204 il termine decorre dalla data in cui il provvedimento e' stato comunicato all'interessato".
"Art. 206. (Effetti). - Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennita', risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato".
A questo art. 206 e' stato aggiunto un secondo comma dall'art. 3 della legge qui pubblicata.
La norma contenuta nell'articolo 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , deve intendersi applicabile nel caso in cui, verificandosi le condizioni stabilite negli articoli 204 e 205 dello stesso testo unico, il provvedimento definitivo di concessione e riliquidazione della pensione, assegno o indennita' venga modificato o revocato con altro provvedimento formale soggetto a registrazione.
All'articolo 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, numero 1092 , e' aggiunto il seguente comma:
"Il mancato recupero derivante dall'applicazione della norma del presente articolo puo' essere addebitato all'impiegato soltanto in caso di dolo o colpa grave".
Ai fini dell'accertamento della colpa grave l'amministrazione dovra' fornire alla Corte dei conti dettagliata relazione nella quale dovranno essere evidenziate le circostanze di fatto in cui l'impiegato ha operato e che hanno influito sul suo comportamento.
La relazione di cui al comma precedente dovra' essere sottoposta al consiglio di amministrazione.
Nota all'art. 3:
Si trascrive il testo degli articoli da 203 a 206 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato):
"Art. 203. (Competenza). - Il provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza puo' essere revocato o modificato dall'ufficio che lo ha emesso, secondo le norme contenute negli articoli seguenti".
"Art. 204. (Motivi). - La revoca o la modifica di cui all'articolo precedente puo' aver luogo quando:
a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti;
b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennita' o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennita';
c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento;
d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi".
"Art. 205. (Iniziativa e termini). - La revoca e la modifica sono effettuate d'ufficio o a domanda dell'interessato.
Nei casi previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 204 il provvedimento e' revocato o modificato d'ufficio non oltre il termine di tre anni dalla data di registrazione del provvedimento stesso;
nei casi di citi alle lettere c) e d) di detto articolo il termine e' di sessanta giorni dal rinvenimento dei documenti nuovi dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsita' dei documenti.
La domanda dell'interessato deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i termini stabiliti dal comma precedente;
nei casi previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 204 il termine decorre dalla data in cui il provvedimento e' stato comunicato all'interessato".
"Art. 206. (Effetti). - Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennita', risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato".
A questo art. 206 e' stato aggiunto un secondo comma dall'art. 3 della legge qui pubblicata.
Commentario • 1
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