Articolo 101 bis delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 101Articolo 103
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25 febbraio 1970
Art. 101-bis.

((Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale e' prescritta l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese deve essere rilasciata a chi ne faccia richiesta, anche per corrispondenza, senza che il costo di tale copia possa eccedere il costo amministrativo.))
Entrata in vigore il 25 febbraio 1970
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