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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/06/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 26.06.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate dalla parte ricorrente, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 1888/2022 R.g. Lavoro avente ad oggetto: pagamento differenze retributive e tfr
TRA
(c.f.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Russo Vincenzo e Jolanda Palumbo ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
Controparte_1
Convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 06.04.2022, la parte ricorrente ha esposto di aver svolto attività lavorativa subordinata alle dipendenze della società “ , esercente Controparte_2 attività di trasporto merci, dal 16.04.2019 al 05.06.2021, data in cui il rapporto di lavoro cessava a seguito di dimissioni;
di essere stato assunto con contratto di lavoro full-time a tempo indeterminato ed inquadrato nel II livello del CCNL “Metalmeccanica Industria”; che la retribuzione percepita è stata sempre inferiore ai minimi tabellari e di non aver ricevuto il pagamento delle retribuzioni dei mesi di aprile, maggio e giugno 2021, ratei di tredicesima mensilità e il trattamento di fine rapporto.
Tanto premesso, ha chiesto di accertare lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato per il CP_ periodo dedotto e secondo le modalità indicate nell'atto introduttivo con condanna della società
Pag. 1 di 3 a” al pagamento della somma di € 7.355,87 di cui € 3.082,94 a titolo di TFR, come CP_1 CP_2 da conteggi indicati al ricorso. Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.
Nonostante la regolarità della rinotifica, la parte resistente non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia (vd. verbale udienza del 29.06.2023).
Letti gli atti ed esaminati i documenti, ritenuto il carattere documentale, acquisito ai sensi dell'art. 421
c.p.c. l'estratto previdenziale, la causa viene decisa all'odierna udienza a seguito di trattazione scritta ex art. 127 c.p.c. con esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In via preliminare deve ribadirsi la contumacia della parte convenuta, la quale, sebbene ritualmente citata in giudizio, non si è costituita né e comparsa in udienza a mezzo del proprio difensore (cfr. notifica pec nel fas. Tel.).
In punto di fatto, è provato che la parte ricorrente è stata assunta alle dipendenze della convenuta
“ a” con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 16.04.2019, con Controparte_2 inquadramento nel II livello del CCNL “Metalmeccanica Industria”, con mansioni di giuntista, con orario di lavoro di 40 settimanali distribuito su cinque giorni a settimana. È altresì provato che il rapporto di lavoro è cessato in data 06.06.2021 a seguito di dimissioni volontarie. Tali circostanze sono provate dalla documentazione in atti (v. buste paga in atti, contratto di assunzione, estratto conto previdenziale e modulo recesso rapporto lavoro, cfr. prod. ric).
Oggetto del presente giudizio è il mancato pagamento delle retribuzioni dei mesi di aprile, maggio e giugno 2021, ratei di tredicesima mensilità e il trattamento di fine rapporto.
Al riguardo, deve evidenziarsi che pur avendo parte ricorrente dedotto nell'atto introduttivo di aver ricevuto una retribuzione inferiore ai minimi tabellari, dall'esame dei conteggi emerge, ex adverso, che ad eccezione dei mesi e delle voci retributive per cui è causa, ha percepito quanto dovuto per una differenza pari a zero (cfr. all. 8, prod. tel. ric.).
Tanto doverosamente esposto, vale rammentare che secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass. n. 13674/2006 che richiama Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Pag. 2 di 3 Nel caso di specie, avendo allegato il ricorrente - creditore l'inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto la corresponsione delle voci retributive indicate in ricorso, incombe sul convenuto - (asserito) debitore - la prova dell'esattezza dell'adempimento.
Parte resistente, sulla quale incombeva l'onere di provare l'esatto adempimento, scegliendo di restare contumace, non ha offerto la prova dell'esatto adempimento.
Spettano, quindi, al ricorrente le somme richieste a titolo di retribuzione del mese di aprile, maggio e giugno 2021, tredicesima mensilità relativamente all'anno 2021 e il t.f.r.
In ordine al quantum debeatur, deve tenersi conto della retribuzione mensile come indicata nel contratto di lavoro e risultante dalle buste paga, pari ad € 1.446,92.
La società resistente va perciò condannata a pagare alla parte ricorrente la somma di € 3.736,72 a titolo di differenze retributive e rateo di tredicesima mensilità dell'anno 2021, nonché € 2.786,69 a titolo di trattamento di fine rapporto, per un importo complessivo di € 6.523,41, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo saldo.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico della parte resistente nella misura liquidata in dispositivo. Sono determinate in applicazione dei criteri aggiornati di cui al DM
55/2014, tenuto conto del riconosciuto, dei parametri minimi attesa la non complessità in punto di diritto della questione affrontata e tenuto conto del mancato svolgimento dell'istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione del giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa
Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e condanna “ ” al pagamento in favore della parte Controparte_3 ricorrente della somma di € 6.523,41, di cui 2.786,69 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni credito sino all'effettivo saldo;
2) condanna “ ” al pagamento delle spese di lite in favore della parte Controparte_3 ricorrente che liquida in complessivi € 2.109,00 oltre iva e cpa, se dovuti, nonché rimborso forfettario come per legge, con attribuzione agli avv.ti Vincenzo Russo e Jolanda Palumbo, antistatari.
SI COMUNICHI.
Nola, 26.06.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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