Sentenza 21 aprile 2016
Massime • 1
In materia di rapporti tra giudizio penale e civile, l'assoluzione dell'imputato secondo la formula "perché il fatto non sussiste" non preclude la possibilità di pervenire, nel giudizio di risarcimento dei danni intentato a carico dello stesso, all'affermazione della sua responsabilità civile, considerato il diverso atteggiarsi, in tale ambito, sia dell'elemento della colpa che delle modalità di accertamento del nesso di causalità di materiale. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione con cui il giudice di merito, sul presupposto dell'intervenuta assoluzione, in via definitiva, di due medici dal delitto di lesioni personali, ne aveva per ciò solo escluso - ai sensi dell'art. 652 c.p.p. - la responsabilità civile, omettendo di valutare l'incidenza del loro contegno rispetto sia alla lamentata lesione dell'autonomo dritto del paziente ad esprimere un consenso informato in ordine al trattamento terapeutico praticatogli, sia all'accertata mancata disinfezione della camera operatoria, all'origine della contaminazione ambientale individuata come causa del danno alla salute dal medesimo subito).
Commentari • 6
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 6069 del 24https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 24/02/2022, (ud. 22/02/2021, dep. 24/02/2022), n.6069 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente – Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere – Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere – Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere – Dott. D'AURIA Giuseppe – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 14772-2014 proposto da: T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. SIACCI 4, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO VOGLINO, che lo rappresenta e difende; – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente …
Leggi di più… - 2. DIRITTO SANITARIO: trattamento medico terapeutico e consenso informato. Risarcimento danni.Di Daniela Di Paola · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
DIRITTO SANITARIO Condotta negligente del medico – Omessa considerazione degli effetti collaterali del farmaco somministrato – Assenza di monitoraggio prima e dopo del periodo di trattamento – RISARCIMENTO DEL DANNO – Risarcimento danni per errata somministrargli di terapia farmacologica – Protocollo medico. Si riportano stralci dell'interessante Ordinanza lavorata e pubblicata per esteso su AmbienteDiritto.it sul “consenso informato”. L'acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione altra e diversa da quella dell'intervento medico richiestogli, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell'eventuale responsabilità risarcitoria in caso di mancata prestazione …
Leggi di più… - 3. IL CASO TARANTO: Nota a commento alla sentenza del 23.02.2017 del Tribunale di TARANTO.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
IL CASO TARANTO Nota a commento alla sentenza del 23.02.2017 del Tribunale di TARANTO Avv. Luigi Semeraro “ .InsostanzavièlaprovacheireaticommessidalR.edalC. hannocagionatouneffettoriflessodioffesaall'interesseriguardante la integrità del territoriosottol'aspettodellavivibilitàambientalecherappresentascopostatutariodi Legambientechesirisaleinundannoallapersonalitàedidentitàditale associazione”. Sommario: 1) il fatto; 2) il processo; 3) la fase istruttoria; 4) la natura del danno; 5) la liquidazione del danno; 6) la garanzia patrimoniale del debitore; 7) conclusioni. Il fatto. La sentenza del Tribunale di Taranto del 23.02.2017 oggetto delle brevi osservazioni, segna un passo importante – …
Leggi di più… - 4. Prove atipiche: CTU espletata in altro giudizio è argomento di provaAccesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 10 gennaio 2022
- 5. Bambina perde l'occhio per botti proibiti, condannato anche padrone di casa (Cass. 25365/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 dicembre 2019
La sola sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima) pronunziata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile (o amministrativo) per le restituzioni ed il risarcimento del danno, e non anche le sentenze di non doversi procedere perchè il reato è estinto per prescrizione o per amnistia, cui non va riconosciuta alcuna efficacia extrapenale benchè, per giungere a tale conclusione, il giudice abbia accertato e valutato il fatto. Risponde delle lesioni ad un suo ospite il …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/04/2016, n. 8035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8035 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2016 |
Testo completo
ORIGINALE 8035-/2 016 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA Responsabilità IN NOME DEL POPOLO ITALIANO dei medici e LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE della struttura TERZA SEZIONE CIVILE sanitaria per errato Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: intervento medico- - Presidente Dott. ROBERTA VIVALDI Sentenza penale di Consigliere - Dott. GIACOMO TRAVAGLINO assoluzione perchè "il Consigliere Dott. DANILO SESTINI fatto non sussiste" - Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Rel. Consigliere Stato nel giudizio Dott. LINA RUBINO Consigliere civile Esclusione - ha pronunciato la seguente Fondamento Elementi SENTENZA della colpa e del nesso sul ricorso 19914-2013 proposto da: di causalità Diversità NE IO NNTNTN68E21E0580, elettivamente tra giudizio penale e domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso lo giudizio -civile studio dell'avvocato PAOLO BERRUTI, che lo Conseguenze rappresenta e difende giusta procura speciale a Diritto - del paziente margine del ricorso;
al consenso informato
- ricorrente -
Autonomia - 2015 Contenuto -
contro
Modalità - 2452 Portata- ASSICURAZIONI SPA, (nuova denominazione UNIPOL Allegazione del paziente dalla Compagnia Assicuratrice UGF assunta dell'inadempimento dell'obbligo RA SPA), quale società già incorporante di 1 informazione della AURORA ASSICURAZIONI, in persona del suo da parte del medico= Procuratore ad negotia, Dr. Giacomo Maria Saverio Onere della prova di Lovati, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. aver fornito BERTOLONI 55, presso lo studio dell'avvocato una informazione FEDERICO MARIA CORBO', che lo rappresenta e difende completa ed effettiva- speciale a margine del giusta procura A carico del medico- controricorso;
Sussistenza Fondamento elettivamente domiciliato in ROMA, GRENGA CLAUDIO, VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell'avvocato R.G.N. 19914/2013 8035 IO MA, che lo rappresenta e difende giusta Cron. Rep. .. procura speciale in epigrafe al controricorso;
Ud. 09/12/2015 CA DE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RIDOLFINO VENUTI 421 PU presso lo studio dell'avvocato IO CA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
GENERALI ITALIA SPA, già INA ASSITALIA SPA, in persona del procuratore avv. Matteo Mandò, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato MARCO VINCENTI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
RU AR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI 59, presso lo studio dell'avvocato MARIA SALAFIA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del 2 controricorso;
PROVINCIA ITALIANA DELL'ISTITUTO DELLE SUORE MERCEDIARIE, titolare della CASA DI CURA PRIVATA N.S. DELLA MERCEDE, in persona del legale rappresentante pro tempore, Suor Giuseppina Attadia, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell'avvocato PAOLO GELLI, che la rappresenta e difende in calce al controricorso;
ALLIANZ SPA, cessionaria dell'Azienda BERNESE ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore dr. ANDREA CERRETTI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso 10 studio dell'avvocato rappresenta e difendeGIORGIO AD, che la giusta procura speciale in calce al controricorso;
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo Amministratore Delegato, dott. Cristophe Buso, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ALDO BALLARIN 7, presso lo studio dell'avvocato PAOLO IMPROTA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrenti -
avversO la sentenza n. 2981/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/06/2012, R.G.N. 3835/2006; udita la relazione della causa svolta nella 3 pubblica udienza del 09/12/2015 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito l'Avvocato PAOLO BERRUTI;
udito l'Avvocato MARCO VINCENTI;
udito l'Avvocato GIORGIO AD;
udito l'Avvocato PAOLO IMPROTA;
udito l'Avvocato MARIA SALAFIA;
udito l'Avvocato PILADE PERROTTI per delega;
udito l'Avvocato FEDERICO MARIA CORBO'; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore RICCARDO FUZIO che ha concluso perGenerale Dott. al 3° motivo l'accoglimento p.q.r. limitatamente del ricorso, rigetto nel resto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 5/6/2012 la Corte d'Appello di Roma ha respinto i gravami interposti dal sig. AN NN, in via principale, e dalla Provincia Italiana delle Suore Mercediarie, in via incidentale, in relazione alla pronunzia Trib. Roma n. 5576 del 2006, di accoglimento della domanda nei confronti di quest'ultima dal primo proposta, e di rigetto viceversa della domanda dal medesimo spiegata nei confronti dei sigg.ri RN ET, ID UT e AU NG di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio destro dai medesimi effettuato in data 3/8/1995 presso la Casa di cura Nostra Signora della Mercede. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito lo NN propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria. Resistono con separati controricorsi il UT, il ET, la società Generali Italia s.p.a. ( già Ina Assitalia s.p.a. ), la s.p.a. ( nuova denominazione della società Unipol RA società Groupama Ugf RA s.p.a. ), la società RA s.p.a., nonché la società Allianz s.p.a. (cessionaria dell'azienda Bernese RA s.p.a.) e la Provincia Italiana delle Suore Mercediarie, che hanno presentato anche memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il 1° motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 652 c.p.p., 2697 c.c., 113, 115 c.p.c., in riferimento all'art. 5 360, insufficiente >>1° co. n. 3, c.p.c.; nonché omessa, motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. Si duole essersi dalla corte di merito erroneamente ritenuta preclusa l'azione civile promossa dal ricorrente nei confronti dei Dottori UT e ET, successivamente all'emanazione della sentenza penale di primo grado, che ha mandato assolti con formula piena ( "perché il fatto non sussiste" ) i predetti sanitari, poiché la sentenza di proscioglimento sarebbe vincolante per il Giudice civile, il quale non potrebbe valutare nuovamente e diversamente i fatti su cui sarebbe intervenuto il giudicato penale>>, atteso che nella motivazione della sentenza impugnata lo specifico giudizio sulla "identità" delle condotte addebitate 771 ai sanitari manca e dunque non è possibile ricostruire l'iter argomentativo su cui il Giudice del merito ha fondato la preclusione dell'accertamento della responsabilità dei sanitari>>. Lamenta non essersi dalla corte di merito considerato che incombe su colui che intende utilizzare il giudicato penale l'onere di provare che il giudizio rientra nei limiti oggettivi previsti;
nella specie, il Giudice di Appello ha, d'ufficio, sussunto nel giudicato penale gli ulteriori e diversi addebiti contestati in sede civile, attribuendo alle valutazioni formulate in replica alle conclusioni della CTU dal consulente di parte del ricorrente una inammissibile valenza confessoria>>. Con il 2° motivo denunzia violazione e falsa applicazione>> degli artt. 1176, 2236, 2697 C.C., 113, 115, 116 c.p.c., in 6 riferimento all'art. 360, 1° CO. n. 3, c.p.c.; nonché insufficiente, illogica>> motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. abbia riduttivamente Si duole che la corte di merito considerato la causa petendi>> nonché erroneamente addossato alla parte lesa l'onere di una prova superiore al dovuto>>, omettendo l'accertamento circa l'effettività dell'informazione e 117consenso, dando apoditticamente per scontato che avesse le del cognizioni tecnico-scientifiche secondo la lex artis per valutare i benefici e le modalità di un intervento, l'eventuale possibilità di scelta fra diverse tecniche operatorie e, infine, i rischi prevedibili in sede post-operatoria>>. Lamenta che la lacunosa formazione della cartella clinica non vale ad escludere per mancanza di prova l'omissione colposa della diagnosi da parte del medico, poiché questi ha l'obbligo di controllare la completezza e l'esattezza del contenuto della cartella, la cui violazione configura difetto di diligenza ed inesatto adempimento della corrispondente prestazione medica>>. Con il 3° motivo denunzia violazione e falsa applicazione>> in riferimento all'art. 360, 1° co. degli artt. 115, 116 c.p.c., sunonché < insufficiente, apparente>> motivazione n. 3, c.p.c.; punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360, 1 CO. n. 5, c.p.c. Si duole che la corte di merito abbia fondato la propria errata valutazione delle emergenze probatorie, pronunzia su una conclusioni della disposta CTU, senza prendere nonché su erronee 7 in alcuna considerazione i rilievi critici mossi dal consulente di parte al supplemento medico-legale di CTU>>. Lamenta avere la corte di merito erroneamente ritenuto che la mancata ripresa da parte del ricorrente dell'attività agonistica era stata causata dalle condizioni fisiche preesistenti dello NN >>, in contrasto con le emergenze probatorie e in particolare del documento n. 4 allegato al fascicolo di primo grado, relativo ad una risonanza magnetica effettuata dal ricorrente in data 10.9.1994, quindi prima dell'infortunio del 1995>>. Si duole che la corte di merito abbia immotivatamente aderito alla quantificazione del danno biologico in relazione alla permanente riduzione della capacità lavorativa generica nella senza alcuna replica ai rilievimisura del 6/7% operata dal CTU critici circostanziati del CTP>>, e che anche in relazione alla capacità lavorativa specifica del ricorrente >> abbia percentuale del 25%, apoditticamente condiviso la contenuta riconosciuta dal Giudice di primo grado>>. Lamenta che la corte di merito ha erroneamente stimato la perdita patrimoniale >> facendo riferimento al corrispettivo stagionale percepito prima dell'infortunio, senza tenere invero conto che il giocatore, prima dell'intervento in artroscopia conseguente all'infortunio subito, aveva concluso con la squadra della Nocerina un contratto per la stagione 1995/1996 che gli avrebbe fruttato un compenso annuo di molto superiore rispetto al precedente>>. 8 Con il 4° motivo denunzia violazione dell'art. 112 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. Si duole che la corte di merito non gli abbia riconosciuto post traumatica da anche il risarcimento della sindrome stress'>. congiuntamente esaminarsi in quanto I motivi, che possono connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati. Come questa Corte -anche a Sezioni Unite- ha già avuto modo di affermare, la sola sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste о che 1'imputato non lo ha commesSO 0 che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere о nell'esercizio di una facoltà legittima) pronunziata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile 1 о amministrativo } per le restituzioni ed il risarcimento del danno, e non anche le sentenze èdi non doversi procedere perché il reato estinto per prescrizione о per amnistia, cui non va riconosciuta alcuna efficacia extrapenale benché, per giungere a tale conclusione, il giudice abbia accertato e valutato il fatto (cfr. Cass., Sez. Un., 26/1/2011, n. 1768, e, da ultimo, Cass., 25/9/2014, n. 20252). Si è altresì precisato che al fine di delineare l'ambito di operatività della sentenza penale e la sua idoneità a provocare 652, 653 e 654 c.p.p. gli effetti preclusivi di cui agli artt. nessuno degli elementi integrativi della fattispecie criminosa deve risultare provato, e il giudicato di assoluzione è idoneo а 9 produrre effetti preclusivi ( quanto all'accertamento che il fatto non sussiste ○ che l'imputato non lo ha commesso ) nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo, specifico e concreto accertamento circa l'insussistenza del fatto o l'impossibilità di attribuire questo all'imputato, e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto о l'attribuibilità di esso Sotto il profilo soggettivo, è altresì necessarioall'im putato. che vi sia coincidenza delle parti tra il giudizio penale e quello che non soltanto l'imputato ma anche ilcivile, cioè e parte civile abbiano partecipato al responsabile civile e la processo penale ( v. Cass., 20/9/2006, n. 20325 ). nella specie di sentenza penale di Anche in presenza come piena assoluzione nel merito perché il fatto non sussiste>> non peraltro omettersi di considerare che sia l'elementopuò costitutivo dell'illecito costituito dalla colpa sia quello del nesso di causalità sono in ambito civile intesi diversamente che in ambito penale. Quanto alla prima, si è da questa Corte costantemente posto in rilievo come sia ormai da tempo tramontata la concezione etica della responsabilità civile informata sulla concezione psicologica della colpa, propria invero del diritto penale, rilevando essa (non solo nell'adempimento delle obbligazioni ma anche nei comuni rapporti della vita di relazione: cfr. Cass., 27/8/2014, n. 18304, e, da ultimo, Cass., 20/2/2015, n. 3367; Cass., 8/5/2015, n. 9294) in termini di colpa obiettiva, e cioè quale violazione del modello 10 di condotta cui il debitore del rapporto obbligatorio e il soggetto dei comuni rapporti della vita di relazione sono tenuti ad improntare la propria condotta (v. sent. Cass., 27/10/2015, n. 21782; Cass., 20/2/2015, n. 3367; Cass., 8/5/2015, n. 9294; Cass., 27/8/2014, n. 18304); in altri termini, quale violazione dello sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso concreto adeguato ad evitare che la prestazione di adempimento o comportamento da mantenersi arrechino danno (anche) a terziil (cfr. Cass., 6/5/2015, n. 8989; e, in diverso ambito, Cass., 20/2/2006, n. 3651). Con particolare riferimento al nesso di causalità è d'altro canto noto che, mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", in materia civile opera la della preponderanza dell'evidenza 0 del "piùdiversa regola probabile che non'" 1 ( V. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 576; Cass., 16/10/2007, n. 21619 ). A tale stregua, può allora risultare non integrata la fattispecie di reato, per difetto dell'elemento del nesso di causalità in ragione della impossibilità di ritenersi -in base ad giudizio di "alta probabilità logica"- nel caso concreto esso provato "oltre il ragionevole dubbio" 1 e pertanto in termini di -quasi certezza: Cass., Sez. Un. pen., 10/7/2002, n. 30328,V. e, 25/08/2015, n. 41158; Cass., da ultimo, Cass., pen., sez. F., pen., sez. 4, 19/3/2015, n. 22378 ), e al contempo per converSO configurabile la responsabilità civile del debitore/danneggiante, in ragione dell'ascrivibilità in termini di preponderanza 11 dell'evidenza ( "più probabile che non” ) dell'evento lesivo alla sua condotta dolosa о colposa, quest'ultima propriamente costituendone il criterio d'imputazione ( V. 1 da ultimo, Cass., 29/2/2016, n. 3893; Cass., 22/2/2016, n. 3428; Cass., 20/2015, n. 3367 ). Ben può allora il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, utilizzare (non avendone peraltro l'obbligo) come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata, e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede all'esito del relativo diretto esame, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere ad una autonoma valutazione, con pienezza di cognizione, al fine di accertare i fatti materiali in base al Cass., 17/11/2015, n. 23516; relativo proprio vaglio critico ( V. 25/3/2005, n. 6478 ), ivi Cass., 17/6/2013, n. 15112; Cass., ricompreso il profilo del nesso di causalità, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale. Ne consegue che a tale stregua può invero pervenire all'affermazione della civile responsabilità pur nell'insussistenza di quella penale, ovvero ad un riparto delle responsabilità diverso da quello stabilito dal giudice penale. Va sotto altro profilo osservato che come questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr., da ultimo, Cass., 29/9/2015, n. 19213) l'acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione altra e diversa da quella dell'intervento 12 medico richiestogli, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell'eventuale responsabilità risarcitoria in caso di mancata prestazione da parte del paziente ( v. Cass., 13/2/2015, n. 2854. Cfr. altresì Cass., 16/05/2013, n. 11950, che ha ritenuto preclusa ex art. 345 c.p.c. la proposizione nel giudizio di appello, per la prima volta, della domanda risarcitoria diretta a far valere la colpa professionale del medico nell'esecuzione di un intervento, in quanto costituente domanda nuova rispetto a quella -proposta in primo grado- basata sulla mancata prestazione del consenso informato, differente essendo il rispettivo fondamento ). Trattasi di due diritti distinti. Il consenso informato attiene al diritto fondamentale della persona all'espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico ( cfr. Corte Cost., 23/12/2008, n. 438 ), e quindi alla libera e consapevole autodeterminazione del Cass., 6/6/2014, n. 12830 ), atteso che nessuno puòV.paziente ( essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non legge ( anche quest'ultima non potendo per disposizione di peraltro in ogni caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana: art. 32, 2° co., Cost. ). Il trattamento medico terapeutico ha viceversa riguardo alla tutela del ( diverso } diritto fondamentale alla salute ( art. 32, CO., Cost. ) ( v. Cass., 6/6/2014, n. 12830 ). 1' In mancanza di consenso informato l'intervento del medico è per leggedi fuori dei casi di trattamento sanitario al obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità- sicuramente 13 illecito, anche quand'anche sia nell'interesse del paziente (( v. Cass., 8/10/2008, n. 24791 l'obbligo del consenso informato" costituendo legittimazione e fondamento del trattamento sanitario senza il quale, al di fuori dei casi in cui esso sia per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità, l'intervento effettuatodel medico è sicuramente illecito, quand' anche nell'interesse del paziente ( v. Cass., 16/10/2007, n. 21748 ). Trattasi di obbligo che attiene all'informazione circa le prevedibili conseguenze del cui il paziente vienetrattamento sottoposto, al fine di porlo in condizione di consapevolmente consentirvi. A tale stregua, l'informazione deve in particolare attenere al possibile verificarsi, in conseguenza dell'esecuzione del trattamento stesso (cfr. Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 30/7/2004, n. 14638), dei rischi di un esito negativo V. Cass., 12/7/1999, n. 7345 ) e di un dell'intervento aggravamento delle condizioni di salute del paziente ( V. Cass., 14/3/2006, n. 5444 ), ma anche di un possibile esito di mera "inalterazione" delle medesime ( e cioè del mancato miglioramento costituente oggetto della prestazione cui il medico-specialista è tenuto, e che il paziente può legittimamente attendersi quale normale esito della diligente esecuzione della convenuta prestazione professionale ), e pertanto della relativa sostanziale inutilità, con tutte le conseguenze di carattere fisico e psicologico ( spese, sofferenze patite, conseguenze psicologiche dovute alla persistenza della patologia e alla prospettiva di 14 subire una nuova operazione, ecc. ) che ne derivano per il paziente ( cfr. Cass., 13/4/2007, n. 8826 ). I l medico ha dunque il dovere di informare il paziente in ordine alla natura dell'intervento, alla portata dei possibili e probabili risultati conseguibili nonché delle implicazioni verificabili ( v. Cass., 13/2/2015, n. 2854 ). Al riguardo questa Corte ha avuto modo di precisare che il consenso informato va acquisito anche qualora la probabilità di verificazione dell'evento sia così scarsa da essere prossima al fortuito O, al contrario, sia così alta da renderne certo il suo accadimento, poiché la valutazione dei rischi appartiene al solo titolare del diritto esposto e il professionista ○ la struttura sanitaria non possono ometterle in base ad un mero calcolo statistico ( v. Cass., 19/9/2014, n. 19731 ). Il consenso libero e informato, che è volto a garantire la libertà dell'individuo e costituisce un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi consentendogli di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico o anche di rifiutare (in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale) la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla V. Cass., 16/10/2007, n. 21748), salvo che ricorra uno stato di necessità non può mai essere presunto о tacito, ma deve essere fornito espressamente, dopo avere ricevuto un'adeguata informazione, anch'essa esplicita;
presuntiva, per contro, può essere la prova che un consenso informato sia stato dato effettivamente ed in modo 15 onere ricade sul medico Cass., esplicito, ed il relativo 27/11/2012, n. 20984 ). Va al riguardo ulteriormente posto in rilievo come il medico venga in effetti meno all'obbligo di fornire un valido ed esaustivo consenso informato al paziente non solo quando omette del tutto di riferirgli della natura della cura cui dovrà dei relativi rischi e delle possibilità di successo, sottoporsi, ma anche quando acquisisca il consenso dal paziente con modalità improprie. Si è da questa Corte ritenuto ad esempio inidoneo un consenso acquisito mediante la sottoposizione al paziente, perché lo sottoscriva, di un modulo del tutto generico, da cui non sia possibile desumere con certezza che il paziente abbia ottenuto in Cass., 8/10/2008, n. modo esaustivo le suddette informazioni ( v. 24791 ). A tale stregua, a fronte dell'allegazione di inadempimento da parte del paziente è onere del medico provare l'adempimento dell'obbligazione di fornirgli un'informazione completa ed effettiva sul trattamento sanitario e sulle sue conseguenze (v. Cass., 9/2/2010, n. 2847), senza che sia dato presumere il rilascio del consenso informato sulla base delle qualità personali del paziente, potendo esse incidere unicamente sulle modalità dell'informazione, la quale deve sostanziarsi in spiegazioni culturale del paziente,dettagliate ed adeguate al livello con l'adozione di un linguaggio che tenga conto del suo particolare 16 stato soggettivo e del grado delle conoscenze specifiche di cui dispone ( v. Cass., 20/8/2013, n. 19920 ). dalla condotta diQuanto alla diversa questione costituita adempimento della dovuta prestazione medica, l'autonoma rilevanza ne impone invero l'autonoma valutazione rispetto alla vicenda dell'acquisizione del consenso informato. Risponde a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che le obbligazioni professionali del medico sono caratterizzate dalla prestazione di attività particolarmente qualificata da parte di soggetto dotato di specifica abilità tecnica, in cui il paziente fa affidamento nel decidere di sottoporsi all'intervento chirurgico, al fine del raggiungimento del risultato perseguito о sperato. Affidamento tanto più accentuato, in vista dell'esito positivo nel caso concreto quanto maggiore è la specializzazione del conseguibile, e la preparazione organizzativa e tecnica della professionista, struttura sanitaria presso la quale l'attività medica viene dal primo espletata. La condotta di adempimento della dovuta prestazione da parte del medico deve essere allora valutata sotto i profili della diligenza qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di attività da espletare ( cfr. Cass., 31/5/2006, n. 12995 ) e allo standard professionale della sua categoria, nonché della buona fede о correttezza ( cfr., da ultimo, Cass., 26/7/2012, n. 13214; Cass., 27/4/2010, n. 10060 ). 17 Quanto al riparto degli oneri probatori, in ogni caso di "insuccesso", provati dal paziente danneggiato il contratto о il contatto sociale e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia Cass., 12/9/2013, n. 20904), nonché allegato (cfr., da ultimo, l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, incombe al medico dimostrare che tale inadempimento non vi è stato ovvero dare la prova del fatto impeditivo (v. Cass., 28/5/2004, n. 10297; Cass., 21/6/2004, n. 11488), e cioè che pur sussistendo, il proprio inadempimento non è stato causa del danno ( cfr. Cass., 27/10/2015, n. 21782; Cass., 30/9/2014, n. 20547; Cass., 12/12/2013, n. 27955; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 577 in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza dovuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto (v. Cass., 9/10/2012, n. 17143), dovendo altresì indicare quale sia stata l'altra e diversa causa, imprevista ed imprevedibile né superabile con l'adeguata cfr. Cass., diligenza qualificata, che l'ha determinato 6/5/2015, n. 8989; Cass., 21/7/2011, n. 15993; Cass., 7/6/2011, n. 12274. Cfr. altresì Cass., 29/9/2009, n. 20806. E già Cass., 11/11/2005, n. 22894; Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 19/4/2006, n. 9085; Cass., 28/5/2004, n. 10297 )1. A tale stregua, come questa Corte ha del pari già avuto più volte modo di affermare, la difettosa tenuta della cartella responsabilità dei medici in clinica non vale ad escludere la relazione alla patologia accertata, ove risulti provata l'idoneità di tale condotta a provocarla, ma consente anzi il ricorso alle 18 presunzioni, come avviene in ogni caso in cui la prova non possa essere data per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato, nel quadro dei principi in ordine alla distribuzione dell'onere della prova ed al rilievo che assume a tal fine la "vicinanza alla prova", e cioè la effettiva possibilità per l'una per l'altra parte di offrirla ( V. Cass., 9/6/2011, n. 12686; о Cass., 21/7/2003, n. 11316 ). Orbene, la corte di merito ha nell'impugnata sentenza disatteso i suindicati principi. In particolare laddove, dopo avere correttamente premesso che 1' azione civile per danni è preclusa, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, dal solo giudicato penale che rechi un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza ° del fatto o della partecipazione dell'imputato>>, ed avere per converso genericamente ed erroneamente sostenuto che il giudicato copre sia il dedotto che il deducibile>> ( cfr., da ultimo, V. altresì Cass., Cass., Sez. Un., 12/12/2014, n. 26242. 16/5/2006, n. 11356 ), non ha dato invero debitamente atto, per quanto attiene tanto alla scelta del procedimento, quanto alle dimissioni precoci, condotte entrambe suscettibili di rilevare ai sussistenza del delitto di lesioni contestato ai fini della se nell'evocata sentenza penale risulti ° meno lo sanitari>>, accertamento l anche ) in ordine alla scelta del specifico procedimento in artroscopia, all'acquisizione del consenso informato, alla mancata operazione al legamento crociato e alle 19 dimissioni precoci. Né, pur in presenza di specifiche censure sul punto, vi ha autonomamente proceduto, non dando nemmeno corso ad una specifica ed articolata disamina al riguardo, limitandosi all'erronea ed apodittica conclusione che nella specie il giudicato penale di assoluzione con formula ampia nei confronti dei due medici appellati non copre i soli aspetti espressamente considerati dal giudice penale ma tutti quelli che avrebbero potuto essere considerati nel quadro dell'imputazione rivolta al ET ed al UT>>. Ancora, nella parte in cui ha osservato che al di là del problema dell'estensione oggettiva del giudicato penale, nonché del mancato intervento sul legamentodell'inesistente rilievo crociato, la pretesa risarcitoria spiegata nei confronti di è nella sostanza destituita del benché minimo ET e UT *** fondamento, essendo rimasto acclarato che le lesioni in discorso si sono originate da una infezione ospedaliera Non v'è soltanto ... illustrati ad l'estensione del giudicato penale nei termini escludere che l'infezione sia stata provocata dai due sanitari: vi è la prova positiva che l'infezione si è generata a causa di una contaminazione ambientale, senza che ET e UT avessero né obbligo né possibilità di provvedere alla disinfezione della sala operatoria e degli strumenti, spettante ai ferristi>>. Per poi contraddittoriamente concludere che d'altronde, per completezza, vi è da dire che il teste SI ha riferito che i sanitari verificato il rispetto della procedura di disinfezione avevano prima di procedere all'intervento>>. 2 020 A tale stregua emerge una condotta nella specie dai medici operanti mantenuta in ordine alla suindicata procedura di disinfezione prima di procedere all'intervento, dalla corte di merito lasciata invero priva di valutazione anche in ordine ai relativi corollari, non connotata dalla dovuta diligenza e prudenza come attestato dalle stesse conseguenze successivamente verificatesi ( l'indicata diffusione nell'ambiente ospedaliero>> di infezione da contaminazione ambientale>> ), in contrasto con il principio ripetutamente affermato da questa Corte in base al quale il medico ( e a fortiori lo specialista) deve impiegare la perizia ed i mezzi tecnici adeguati allo standard professionale della sua categoria, con sforzo tecnico correlato all'uso degli strumenti materiali normalmente adeguati per il tipo di attività professionale in cui rientra la prestazione dovuta (v. Cass., 27/10/2015, n. 21782; Cass., 9/10/2012, n. 17143; Cass., 13/4/2007, n. 8826). E' pertanto tenuto a verificare (anche) l'organizzazione dei mezzi adeguati per il raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità con adozione di tutte le misure volte ad ovviare alle carenze strutturali ed organizzative incidenti sugli accertamenti diagnostici e sui risultati dell'intervento. Deve altresì, in base all'obbligo di buona fede oggettiva o ( quale generale principio di solidarietà sociale la correttezza cui violazione comporta l'insorgenza di responsabilità dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità in ordine ai falsi affidamenti anche solo colposamente ingenerati nei terzi: cfr., 21 con riferimento a differenti fattispecie, Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 27/10/2006, n. 23273; Cass., 15/2/2007, n. 3462; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 24/7/2007, n. 16315; Cass., 30/10/2007, n. 22860; Cass., Sez. Un., 25/11/2008, n. 28056; Cass., 27/4/2011, da ultimo, Cass., 27/8/2014, n. n. 9404, er 18304 ), salvaguardare -nei limiti dell'apprezzabile sacrificio- l'utilità altrui, sicché laddove ciò non sia possibile deve informarne il paziente, financo consigliandogli, se manca l'urgenza di intervenire, il ricovero in altra idonea struttura (cfr. Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 5/7/2004, n. 12273. V. anche Cass., 21/7/2003, n. 11316; Cass., 16/5/2000, n. 6318). La corte di merito ha disatteso i suindicati principi pure laddove, in ordine alla mancata acquisizione del consenso informato ed al mancato intervento sul legamento crociato (aspetti strettamente collegati, giacché la tesi dell'originario attore è che i medici non 10 avrebbero informato dell'opportunità di l'intervento sul legamento, che poi non avrebbero effettuare effettuato, sicché egli avrebbe perso le chances di operarsi)>>, ha ravvisato come semplicemente incomprensibile>> la doglianza dell'odierno ricorrente in quanto lo stesso riconosce espressamente che le lesioni denunciate hanno tratto origine solo ed esclusivamente da un'infezione intraoperatoria e non dal mancato intervento sul legamento crociato>>, a tale stregua con tutta evidenza confondendo i due distinti piani dell'obbligo di informazione e del criterio di imputabilità del lamentato : 2 222 inadempimento delle obbligazioni della non corretta effettuazione dell'intervento medico in argomento. Dell'impugnata sentenza, assorbiti ogni altro e diverso profilo nonché il 3° e il 4° motivo che trovano nelle questioni di cui agli accolti motivi il rispettivo presupposto-, s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione. Roma, 9/12/2015 Il 枫fidente Il Consigliere est. M... finon Il Funzionario Giudiziarie Innocenzo BATTISTA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2.1 APR.-2016... Il Funzionario Giudiziario Innocenzo BATISTA j 23