Sentenza breve 7 agosto 2019
Decreto cautelare 5 marzo 2020
Decreto cautelare 27 marzo 2020
Ordinanza cautelare 10 luglio 2020
Accoglimento
Sentenza 12 ottobre 2020
Accoglimento
Sentenza 12 gennaio 2024
Decreto collegiale 7 marzo 2024
Accoglimento
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 07/07/2025, n. 5863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5863 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05863/2025REG.PROV.COLL.
N. 08707/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8707 del 2023, proposto da
AF RI, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Salandra 18
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI n. 6074/2020, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la nota depositata in data 20 maggio 2025 con la quale la parte ricorrente ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il Cons. Marco Valentini e udito per le parti appellate l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli;
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente ha presentato ricorso per l’esatta esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI n. 6074/2020, con la quale, in riforma della sentenza di prime cure, veniva accertata l’illegittimità del mancato riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania ed avente – in tesi - valore equipollente all’abilitazione all’insegnamento ai sensi delle Direttive 2005/36/Ce e 2013/55/Ue.
La ricorrente deduce che, con la citata sentenza, il Consiglio di Stato ha statuito “(….) l’appello appare fondato a fronte della sussistenza in capo all’odierno appellante sia del titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia (ex sé rilevante senza necessità di mutuo riconoscimento reciproco), sia della qualificazione abilitante all’insegnamento, conseguita presso un paese europeo. A quest’ultimo proposito, lungi dal poter valorizzare l’erronea interpretazione delle autorità rumene, la p.a. odierna appellata è chiamata unicamente alla valutazione indicata dalla giurisprudenza appena richiamata, cioè alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso di primo grado (….)”.
Ad oggi, tuttavia, deduce la ricorrente che il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (in seguito: Ministero dell’Istruzione e del Merito) non ha ottemperato spontaneamente al comando giudiziale del Consiglio di Stato.
Perdura, difatti, l’inerzia dell’amministrazione determinando evidenti e gravi pregiudizi, tenuto conto che viene ingiustamente precluso alla Prof.ssa RI ogni possibilità di utilizzare la qualifica professionale conseguita, e ciò anche ai fini della stabilizzazione dei rapporti lavorativi nelle more formalizzati in scorrimento della graduatoria di merito del concorso riservato ex d.lgs. 13 aprile 2017 n. 59, indetto con d.D.G. 1° febbraio 2018 n. 85.
Con nota depositata in data 1 aprile 2025 la ricorrente ha chiesto la revoca del commissario ad acta nominato con sentenza di questa Sezione n. 414/2024, rappresentando che sono decorsi ulteriori 325 giorni senza che né il Ministero né il Commissario ad acta , che avrebbe già dovuto ampiamente insediarsi e provvedere, abbiano ottemperato alla sentenza.
La ricorrente chiede pertanto l’accoglimento del ricorso e conseguentemente di voler ordinare al Ministero resistente di dare piena ed integrale esecuzione alla decisione n. 6074 del 12 ottobre 2020 (rg. 2075/2020), provvedendo al rilascio del riconoscimento del titolo conseguito in Romania, fissando il termine di 30 giorni per provvedere, nonché la nomina, fin da ora del commissario ad acta affinché provveda, in via sostitutiva per il caso di infruttuosa scadenza del predetto termine o di quello che il Collegio riterrà opportuno, a valutare l’istanza di riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania ed avente valore equivalente all’abilitazione all’insegnamento ai sensi delle direttive 2005/36/Ce e 2013/55/Ue, stabilendo le spese dovute per l’eventuale svolgimento della funzione commissariale da porre ad esclusivo carico dell’Amministrazione resistente.
Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese del presente giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Il Ministero intimato, costituito in giudizio, nulla ha dedotto sul punto.
Alla camera di consiglio del 27 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
Non va, allo stato disposta la revoca del Commissario ad acta in quanto, essendo il Capo Dipartimento la figura apicale, una eventuale sostituzione porterebbe a ricercare una soluzione esterna al Ministero competente che appare allo stato ragionevolmente adeguata alla più efficace e idonea tutela della posizione soggettiva della parte ricorrente.
Nondimeno, nella perdurante inerzia del Ministero, il quale non ha eseguito la decisione giurisdizionale del Consiglio di Stato sui titoli professionali conseguiti all’estero dalla ricorrente, sussistono i presupposti per irrogare le c.d. astreintes, condannando per l’effetto il Ministero al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 15,00 (quindici/00) per ogni ulteriore giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a..
Ritiene il Collegio di dover disporre la trasmissione degli atti alla competente Procura presso la Corte dei Conti per quanto di eventuale competenza, tenuto conto che i ritardi nel definire le istanze di riconoscimento dell’abilitazione conseguita presso Università straniere stanno determinando, come nel caso di specie, l’insorgenza di una serie di ricorsi in ottemperanza con conseguenti condanne dell’Amministrazione alle spese processuali e al pagamento delle c.d. astreintes , oltre a esporre la stessa Amministrazione a possibili giudizi risarcitori in caso di ulteriore ritardo nell’esame delle istanze di riconoscimento del titolo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), pronunciando sul ricorso per ottemperanza in epigrafe, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione, disponendo gli adempimenti di cui alla motivazione stessa e condannando, per l’effetto, il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento a favore della ricorrente AF RI della somma di euro 15,00 (quindici/00) per ogni ulteriore giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese della presente fase di giudizio a favore della ricorrente, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che liquida forfettariamente in complessivi €1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Valentini | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO