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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/02/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 28.1.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 365 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Achille De Gregorio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Angri, alla via Palmentello n. 12;
Ricorrente
E
-, in Controparte_1
persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lelio
Maritato, con il quale è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi
n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale CP_1
Resistente
1 OGGETTO: Indebito previdenziale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22.1.2024 esponeva: Parte_1
- che in data 27.1.2023 aveva presentato domanda di pensione di vecchiaia anticipata nel fondo previdenza marinara;
- che la sede di Castellammare di Stabia (competente per le domande CP_1
inerenti al suddetto fondo) aveva respinto la domanda, evidenziando la sussistenza di sole 2.203 settimane lavorative rispetto alle 2.227 necessarie;
- che, pertanto, egli aveva effettuato il versamento volontario di 26 contributi settimanali, per un importo di € 8.283,34, al fine di raggiungere la quota indicata dall'Istituto previdenziale;
- che in data 10.5.2023 l' aveva emesso la comunicazione di liquidazione CP_1
della pensione cat. VO n. 13055321, con decorrenza dall'1.4.2023 e, in seguito, aveva erogato la prestazione fino al settembre dello stesso anno;
- che egli, ignorando le ragioni della sospensione dell'erogazione, ne aveva chiesto il ripristino con nota inviata, a mezzo del proprio legale, il 10.11.2023;
- che con provvedimento notificato il 14.11.2023 l gli aveva chiesto la CP_1
restituzione della somma di € 14.594,70 con la seguente motivazione:
“Pensione eliminata. Non ha maturato il totale contributivo utile al diritto pari a
1.820 settimane contributive”;
- che egli non aveva posto in essere alcuna condotta dolosa, né era incorso in alcuna omissione, essendosi attenuto alle informazioni ricevute dallo stesso
, che aveva ingenerato un legittimo affidamento circa la Controparte_2
sussistenza del requisito contributivo (a seguito dell'integrazione volontaria) ed
2 aveva addirittura dato corso alla liquidazione e alla corresponsione, per sei mesi, del trattamento pensionistico;
- che, pertanto, l' non aveva diritto alla restituzione delle somme medio CP_1
tempore erogate, che, secondo quanto disposto dall'art. 52 della legge n.
88/1989, non erano ripetibili.
Tanto premesso, il adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Parte_1
Salerno al fine di sentir “annullare e/o revocare e/o dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o disapplicare il provvedimento di richiesta di restituzione delle somme percepite … sulla pensione cat. VO n. 13055321 per il periodo dall'1.4.2023 al 30.9.2023, per un importo di € 14.594,70 …”, con il favore delle spese di lite.
Con provvedimento reso in data 24.1.2024 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio e CP_1
deduceva l'infondatezza dell'avversa pretesa, della quale invocava il rigetto, con rivalsa delle spese di causa.
Indi, il giudice, ricevute le note delle parti contenenti le rispettive istanze e conclusioni, decideva la controversia dando comunicazione ai procuratori costituiti, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza, nel termine fissato dalla citata disposizione codicistica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da nei confronti dell' è fondato e va, Parte_1 CP_1
pertanto, accolto.
Osserva in via preliminare il decidente che è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, tanto da costituire ius receptum, il principio secondo cui l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni:
3 a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato;
c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) l'insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata, quoad effectum,
l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente.
In difetto anche di una sola delle suddette condizioni, opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 cod. civ. (giur. costante;
cfr., ex multis, tra le più recenti, Cass. Civ., Sez. Lav., 18 aprile 2023, n. 10337, che ha confermato la sentenza impugnata che aveva negato la ripetibilità di quanto indebitamente corrisposto dall a titolo di trattamento pensionistico di anzianità carente CP_1
della relativa provvista contributiva - per effetto dell'annullamento dei contributi figurativi, accreditati per i periodi di mobilità, a cagione del contemporaneo svolgimento, da parte dell'assicurato, di attività lavorativa autonoma -, escludendo il dolo dell'assicurato medesimo, sul presupposto che quest''ultimo non avesse mai celato lo svolgimento della predetta attività nel periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, provvedendo anche al regolare versamento dei relativi contributi, ragion per cui lo stesso , già prima della CP_1
liquidazione della pensione e nel corso dell'erogazione dell'indennità in questione, era o avrebbe dovuto essere a conoscenza della situazione professionale del lavoratore;
v., in termini, Sez. Lav., 23 febbraio 2022, n. 5984;
Sez. VI, 9 luglio 2020, n. 14517).
Orbene, nella vicenda in esame appaiono ictu oculi sussistenti tutti i requisiti prescritti ai fini del riconoscimento della irripetibilità delle somme corrisposte dall' . CP_1
Come già evidenziato nella parte espositiva, infatti, l'erogazione del trattamento di vecchiaia anticipata è avvenuta a seguito di provvedimento
4 dell' , sede di Castellammare di Stabia, emesso il 10.5.2023, con il quale è CP_1
stato comunicato al Benincasa che “la richiesta presentata il 27 gennaio 2023
è stata accolta e che Le è stata liquidata la pensione anticipata n. 001 –
510113055321 cat. VO, con decorrenza dal 1° aprile 2023”.
Detta liquidazione, inoltre, è avvenuta a causa di un errore imputabile esclusivamente all , il quale ha dapprima respinto la Controparte_2
domanda del , sul presupposto dell'esistenza di sole 2.203 Parte_1
settimane di contributi, a fronte delle 2.2227 necessarie, e, in seguito, avendo il predetto provveduto al versamento volontario della contribuzione mancante
(in forza del legittimo affidamento ingenerato dall'Ente di previdenza), ha dato luogo all'erogazione della prestazione per la durata di mesi 6.
Nella vicenda in esame, infine, è del tutto insussistente qualsivoglia profilo di dolo dell'accipiens, il quale, al contrario, come già evidenziato, è stato indotto dallo stesso a versare la contribuzione necessaria ai fini della CP_1
maturazione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia anticipata e non ha posto in essere, di sua iniziativa, alcuna condotta volta ad ottenere l'indebita erogazione della prestazione.
Logico e ineludibile corollario delle considerazioni sin qui svolte diviene, quindi,
l'accoglimento del ricorso proposto da , cui consegue la Parte_1
declaratoria di illegittimità del provvedimento di ripetizione di indebito emesso dall' , sede di Castellammare di Stabia, in data 30.10.2023. CP_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91, 1° comma, cod. proc. civ., e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 365 del ruolo generale dell'anno 2024,
5 promosso da contro l Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
[...]
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del provvedimento di ripetizione di indebito emesso dall , sede di Castellammare di Stabia, in CP_1
data 30.10.2023, e notificato al il 14.11.2023; Parte_1
2) condanna l al pagamento, in favore del , delle spese del CP_1 Parte_1
giudizio, che liquida in complessivi € 1.618,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Salerno, il 28.1.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
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