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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 05/07/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 235/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 235/2023; promossa da:
c.f. e p.i.v.a , con sede legale in RO, via Parte_1 P.IVA_1
Calabria 46, in persona del Presidente, amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Gregorio del foro di RO (pec:
) e dall'Avv. Valerio Zimatore del foro di Email_1
Catanzaro (pec: per procura posta in calce all'atto di appello;
Email_2 appellante contro
, c.f. , personalmente nella sua qualità di CP C.F._1 CP_2 erede di e nella sua qualità di (già) liquidatore di Persona_1 [...]
(“ ), c.f. Controparte_3 CP_3
, nella sua qualità di erede di , C.F._2 CP_4 Persona_1
c.f. , , c.f. C.F._3 CP_5 C.F._4 CP_6
c.f. , in persona del suo amministratore delegato e legale
[...] P.IVA_2
pagina 1 di 20 rappresentante pro tempore con sede legale in Moncalieri (TO), via F.lli CP_7
Ceirano 20 (“CO GP”) e in persona dell'amministratore unico e legale CP_8 rappresentante , con sede legale in Asti, Piazza Alfieri n. 45, c.f. Controparte_9
, tutti rappresentati e difesi, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente P.IVA_3 fra loro, dagli avv.ti prof. Toti S. Musumeci (toti. , Email_3 CP0
( , ( e
[...] Email_4 Controparte_11 Email_5
( del foro di Torino, elettivamente CP2 Email_6 domiciliati presso il loro studio in Torino, via Ettore De Sonnaz 14, in forza di procure rilasciate in data 20 febbraio 2020 ex art. 83, 3° comma, c.p.c., depositate unitamente alla comparsa di risposta appellati
e nei confronti di
, c.f. CP3 C.F._5 appellato contumace
Oggetto: azione di risoluzione di contratto di transazione
2 Conclusioni delle parti
Come nelle note di precisazione delle conclusioni
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione ha impugnato la sentenza del Tribunale di Terni n. Parte_1
830/2022, pubblicata in data 8.11.2022, con la quale venivano dichiarate inammissibili le proprie domande (adiuvate dall'intervenuto di: risoluzione del contratto CP3 di transazione del 14.1.2003 per responsabilità esclusiva di di conseguente CP_3 restituzione del fabbricato oggetto del precedente contratto preliminare del 22.6.2003 ovvero di risarcimento del danno ove il fabbricato fosse stato alienato a terzi;
condanna di a versare l'importo di € 154.938,00 oltre interessi a titolo di Controparte_6 fideiubente dell'estinta condanna di , CP_3 CP CP_5 CP_4
e , gli ultimi tre in qualità di eredi di a risarcire, stante CP_2 Persona_1
l'esclusiva responsabilità nell'intimazione dei licenziamenti, i danni patiti dai lavoratori inizialmente alle dipendenze della i cui rapporti lavorativi erano stati Parte_2 oggetto dell'accordo del 22.6.1982, ovvero, in subordine, di condanna di detti convenuti a manlevarla e tenerla indenne dalle conseguenze della sentenza pronunciata dal pagina 2 di 20 Giudice del lavoro presso il Tribunale di Cagliari che aveva accolto le domande dei dipendenti e l'aveva condannata al pagamento in loro favore delle relative spettanze lavorative incluse le spese di giudizi;
condanna di in qualità di CP_2 liquidatrice della al risarcimento del danno derivante dall'illecita CP_3 liquidazione e cancellazione della che aveva reso impossibile pretendere ed CP_3 ottenere dalla società estinta la manleva dalle pretese dei lavoratori licenziati.
CO primo motivo di appello, rubricato “sulla legittimazione attiva e/o sull'interesse ad agire di violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e Parte_1 dell'art. 115 c.p.c.; dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 100 c.p.c.”, ha criticato la sentenza sostenendo che: era stata erroneamente dichiarata inammissibile la domanda proposta per difetto di interesse e legittimazione per non aver comprovato in punto di vicende successorie tra e ritenuto “fatto Parte_2 CP4 Parte_1 costitutivo ascrivibile alla categoria dei fatti-diritto da provarsi comunque documentalmente” in quanto i convenuti in primo grado non avevano contestato la qualità di successore di (rispetto a Parte_1 Controparte_15
3 incorporante , sebbene enunciata ed allegata dalla parte attrice, avendo, Parte_2 invece, l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo specifico e analitico sulle vicende successorie allegate, mentre in assenza di specifica contestazione avrebbero dovuto ritenersi pacifiche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.; nella propria comparsa di costituzione e nei successivi scritti difensivi i convenuti in primo grado avevano richiamato e documentato la pendenza del procedimento instaurato dai lavoratori nei confronti anche delle parti della presente causa, ivi inclusa CP5
che aveva avuto il suo epilogo con la statuizione di condanna di primo grado
[...] emessa nei confronti di nella riconosciuta qualità di Parte_1 successore di confermata in appello nei confronti della prima, Controparte_15 ricorrente in Cassazione;
le vicende del giudizio di lavoro, connesso al presente, sarebbero state documentate dalla stessa controparte nel giudizio di primo grado e i fatti sopravvenuti sarebbero documentati in allegato all'atto di appello;
era stato rilevato un “difetto di interesse” di senza precisarne le Parte_1 ragioni, salvo impropriamente indicare gli stessi motivi sottesi al rilevato difetto di legittimazione attiva così viziando la pronuncia per omessa motivazione ex art. 132 n. 4
pagina 3 di 20 c.p.c. e per erronea e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c.; in ragione della sua condanna nel processo del lavoro intentato dai lavoratori ha chiesto esclusivamente la risoluzione di diritto, per responsabilità esclusiva della della transazione del 14.1.2003, in CP_3 quanto tale risoluzione, determinata dall'inadempimento dell'estinta consentirebbe CP_3 di contestare a ed agli eredi di le conseguenze dannose CP Persona_1 derivate ad dal mancato adempimento del loro obbligo di Parte_1 assumere e non licenziare per tre anni le quindici unità lavorative indicate dalla scrittura privata del 22.6.1982 e, in particolare, di contestare loro la condanna al risarcimento dei danni verso i lavoratori licenziati disposta dal Tribunale di Cagliari anche dopo la cancellazione di in quanto l'inadempimento della CP_3 CP_3 costituirebbe il presupposto: 1) per agire nei confronti dei soci, quali successori nei limiti dei diritti e beni acquisiti in comunione e/o contitolarità (punto c atto di citazione) in quanto esclusi dal bilancio finale di liquidazione;
2) per agire nei confronti di CP
e degli eredi di (punto d dell'atto di citazione) in qualità di
[...] Persona_1 soggetti direttamente obbligati a tenerla indenne da ogni obbligo connesso e
4 conseguente al licenziamento delle quindici unità lavorative previsto dalla scrittura privata del 22.6.1982, che rivivrebbe una volta dichiarata la risoluzione della transazione del 14.1.2003; 3) per l'escussione di garanzie poste da soggetti terzi;
errata sarebbe stata la qualificazione delle sue domande avendo richiesto esclusivamente la risoluzione della transazione e non l'adempimento della stessa e anche nel caso di ritenere formulate entrambe le domande, l'applicazione esatta dell'art. 1453 c.c. comporterebbe l'esclusione dell'interesse ad agire con riguardo alla sola domanda di adempimento sussistendo e permanendo l'interesse alla risoluzione della transazione.
CO secondo motivo, rubricato “sul giudicato formatosi in relazione alla questione pregiudiziale dell'accertamento di responsabilità di trattata nel Parte_1 procedimento instaurato dai lavoratori avente altro ed autonomo oggetto: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 34 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c.”, la censura si è rivolta all'asserito errore nel ritenere che le domande non potevano avere ingresso perché coperte dal giudicato CP_ nel processo introdotto dai lavoratori contro evidenziando che: il processo CP7 CP_ instaurato da e da contro chiedendo la CP Persona_1 CP_3 CP7 risoluzione del preliminare di compravendita per inadempimento della stessa società
pagina 4 di 20 (con intervento dei lavoratori licenziati dalla era stato definito con un CP_3 provvedimento del Tribunale di Cagliari del 21.7.2009, che, nel dichiarare l'estinzione con riguardo alle domande originarie in ragione dell'intervenuta transazione del
14.1.2003, aveva declinato la propria competenza a favore del Giudice del lavoro con riguardo alle domande dei lavoratori intervenuti, i quali, riassunta la causa innanzi al predetto Tribunale, sezione lavoro, avevano riproposto solo la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro e/o di risarcimento dei danni e avevano ottenuto la declaratoria di responsabilità per il licenziamento di (oggi Parte_2 [...]
quale società inadempiente all'impegno, assunto con preliminare Parte_1 del 1982, di trasferire il complesso immobiliare promesso perché incommerciabile, senza decidere su alcuna domanda (non essendo stata formulata la domanda di garanzia da verso e senza acquisire la scrittura privata di Parte_2 CP_3 transazione del 14.1.2003 in quanto non prodotta;
nel ritenere formato il giudicato sostanziale sulla situazione pregiudiziale, in assenza della domanda di garanzia e considerata la mancata produzione della transazione, il primo Giudice avrebbe
5 erroneamente applicato l'art. 34 c.p.c. perché non sussistendo né domanda né previsione di legge ciò che il Giudice del lavoro del primo processo aveva detto sulla situazione pregiudiziale non costituirebbe una decisione con efficacia di giudicato, ma una mera cognizione incidenter tantum, cioè finalizzata esclusivamente alla decisione del diritto dipendente, oggetto del processo;
la decisione sul diritto dipendente non si sarebbe espansa verso il diritto pregiudiziale perché su quest'ultimo si potrebbe formare il giudicato solo se c'è domanda ma in tal caso il giudicato si forma in via diretta e non per espansione;
non le si potrebbe, quindi, opporre l'eccezione di giudicato con riguardo al mancato dispiegamento della domanda di garanzia nel giudizio logicamente dipendente omettendo di valutare la portata normativa dell'art. 34
c.p.c. in relazione al rapporto di mera pregiudizialità/dipendenza tra le diverse cause.
CO terzo motivo, rubricato “Sulla prescrizione della facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista nella transazione del 14.1.2003: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2935 c.c.”, si è lamentata della ritenuta prescrizione della relativa domanda essendo stata fatta decorrere dalla cancellazione della avvenuta nel 2005, CP_3 circostanza ritenuta addirittura idonea a dimostrare il definitivo inadempimento della pagina 5 di 20 essendosi impegnata sin dal 2003 - con la sottoscrizione della transazione - a CP_3 tacitare i lavoratori nel giudizio innanzi al Tribunale di Cagliari. Ha sostenuto che: la clausola di cui all'art. 6 della scrittura privata di transazione individua un duplice impegno della 1) a procurare la liberazione di dalle pretese CP_3 Parte_2 avanzate ed esercitabili nei suoi confronti dai lavoratori intervenuti nel giudizio ed a procurare la rinuncia da parte degli stessi alle domande spiegate nel giudizio medesimo, con compensazione delle spese, laddove avrebbe potuto ottenere CP_3 la rinuncia dei lavoratori al giudizio in corso, quanto meno sino alla conclusione del processo di primo grado;
2) indipendentemente dall'avvenuta liberazione, a tenere indenne da ogni pagamento cui fosse costretta dai lavoratori medesimi, con Parte_2 la conseguenza che avrebbe dovuto ottenere in via principale la rinuncia al giudizio in corso da parte dei lavoratori e in caso di insuccesso tenere, comunque, indenne Pt_2 da ogni conseguenza economica pregiudizievole del giudizio.
[...]
Ha aggiunto che: vi sarebbe stato perciò un errore sul momento di individuazione della decorrenza del termine prescrizionale, laddove l'inadempimento all'impegno
6 assunto da al punto 2) non poteva configurarsi prima della condanna di CP_3 al pagamento dei danni subiti dai lavoratori a causa dell'illegittimo Parte_2 licenziamento, ovvero l'avvenuta pubblicazione (30.7.2018) della sentenza del Tribunale di Cagliari con cui, per la prima volta, era stata condannata a pagare ai lavoratori il risarcimento dei danni, altrimenti dovrebbe ritenersi che l'azione di risoluzione potesse essere esercitata prima del verificarsi dell'inadempimento; la cancellazione di CP_3
(nel 2005) non sarebbe sufficiente di per sé a far ritenere definitivo il suo inadempimento perché all'atto della cancellazione della società il socio-successore, che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore e l'obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci in contitolarità, i quali nei rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione;
l'eventuale insussistenza di attivo distribuito potrebbe incidere, al più, sull'esigibilità del credito in via esecutiva.
CO quarto motivo, rubricato “omessa valutazione di fatti decisivi risultanti dall'istruttoria: autonomia della garanzia prestata da – legittimazione Controparte_6 passiva di ed eredi , ha censurato la sentenza per errore nella CP Persona_1
pagina 6 di 20 valutazione della portata delle clausole contenute nella transazione del 14.1.2003 e nella lettera di fideiussione allegata perché: l'art. 8 della predetta scrittura, ha previsto che la fideiussione è prestata (con deroga all'art. 1957 c.c.) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte da verso agli artt. 6 e 7 della transazione sino alla CP_3 Pt_2 concorrenza di € 154.938,00 ed è regolata dai patti contenuti nella lettera di fideiussione allegata allo stesso atto, cosicché l'inadempimento da parte di a quanto CP_3 stabilito dagli artt. 6 e 7 sarebbe sanzionato con la risoluzione di diritto (art. 19 lettera di fideiussione); l'inserimento di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” e l'esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 c.c. consente di qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto certamente incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione;
la lettura dell'art. 15 della transazione era stata erronea in quanto la suindicata clausola attesterebbe che eventuali vizi dell'unico impegno assunto da (promessa di vendita) non si Parte_2 rifletterebbero sugli obblighi assunti da ai precedenti capi III art. 6 e IV art. 7 e CP_3 sulle fideiussioni prestate a favore di sicché le vicende patologiche della Parte_2
7 transazione non erano idonee a travolgere anche la fideiussione;
la responsabilità di e degli eredi di sussisterebbe sia quali soci-successori della CP Persona_1
inadempienti alla transazione del 2003, sia in proprio in quanto inadempienti CP_3 agli obblighi del preliminare che con la risoluzione della transazione tornerebbero vigenti (assunzione n. 15 lavoratori già dipendenti della e non effettuare Parte_2 licenziamenti collettivi nei tre anni seguenti); non si potrebbe qualificare il preliminare originario come contratto per persona da nominare originariamente stipulato da CP
, ai cui obblighi sarebbe successivamente subentrata con effetto
[...] Persona_1 retroattivo la in virtù della dichiarazione di nomina contenuta nella scrittura CP_3 privata integrativa perché la s.r.l. è stata costituita successivamente alla stipula del preliminare e la dichiarazione di nomina sarebbe contenuta in una scrittura parzialmente modificativa del contratto originario.
CO quinto motivo, rubricato “omesso accertamento tecnico d'ufficio circa la commerciabilità del complesso immobiliare promesso in vendita con il contratto preliminare originario del 22.8.1982: omessa valutazione della documentata vendita a , si è CP_8 lamentata della valutazione della rilevanza dell'inadempimento al contratto pagina 7 di 20 preliminare originario e della sua imputabilità a deducendo che: e Parte_2 CP avevano agito anche in proprio, unitamente alla per la Persona_1 CP_3 risoluzione del preliminare con atto notificato il 22.9.1982 (causa conclusasi con la transazione di cui oggi si chiede la risoluzione) contestando l'inadempimento di Pt_2
(costituito dalla presunta difformità urbanistica e dalla conseguente impossibilità
[...] di uso del fabbricato per l'iniziativa industriale), circostanza mai dimostrata visto l'esito del procedimento conclusosi con l'accordo; le vicende successive avevano fornito elementi indiziari in senso inverso perché non emergerebbe che, per dopo la CP_3 scadenza del termine del 12.12.1982 sarebbe stata inutile la stipulazione del contratto definitivo di vendita.
Ha aggiunto che: ha assunto i lavoratori il 29.7.1982 ed è entrata nel CP_3 possesso dell'immobile oggetto di vendita sin dalla stipula del preliminare del
22.6.1982, tant'è vero che lo ha detenuto sino al momento della vendita a CP_8 come risulta dall'art. 13 della transazione del 14.1.2003 e ha acquisito la proprietà dei macchinari, degli impianti e di ogni altro bene mobile necessario alla sua attività già con
8 detto preliminare e con la successiva scrittura integrativa dell'8.9.1982, tenendo l'immobile per ben 22 anni, sino alla vendita da a el 14.5.2004; il disegno Pt_2 CP_8 di e dei soggetti ad essa collegati era sottrarsi al pagamento, licenziare i CP_3 lavoratori ex e detenere senza titolo e gratuitamente per circa 22 anni Parte_2
l'immobile, i macchinari e gli impianti, facendone l'uso ritenuto più redditizio, salvo, poi, con la transazione del 2003, acquisire la proprietà formale dello stesso (attraverso lo schermo della , pagarlo a prezzo di favore a fronte della promessa di CP_8 chiudere la controversia con i lavoratori licenziati e ricavarne dopo poco tempo un cospicuo utile attraverso la vendita a prezzo di mercato (€ 450.000,00 a fronte di €
136.862,00 pagati), nel frattempo senza adempiere l'obbligazione di garanzia assunta nei confronti di e dei lavoratori e, anzi, cancellando dal Registro delle Imprese la Pt_2 società garante;
non sarebbe vero che l'immobile già detenuto da fosse stato CP_3 realizzato in assenza di licenza edilizia (come dimostrerebbe la transazione del
14.1.2003), tanto che ne fu possibile la vendita a (società designata dalla CP_8
e che la società acquirente ne pagò il prezzo senza sollevare alcun tipo di CP_3 contestazione, seppure non aveva fatto nulla per eliminare le pretese difformità Pt_2
pagina 8 di 20 urbanistiche, segno evidente che quelle difformità erano assolutamente irrilevanti e marginali e potevano essere senz'altro eliminate mediante sanatoria da chi aveva interesse, come è avvenuto, visto il rilascio della concessione edilizia in sanatoria n. 33 del 10.3.2004; tale produzione non era stata neanche ritenuta sufficiente quale inizio di prova per supportare la rilevanza della richiesta istruttoria di ammissione di c.t.u. al fine di accertare se ed in che misura nel 1982 il complesso immobiliare oggetto della scrittura privata del 22.6.1982 fosse affetto da vizi e difformità che potevano essere eliminate mediante la presentazione di domanda di sanatoria.
Non si è costituito l'appellato CP3
Si sono costituiti, invece, gli altri appellati deducendo, sul primo motivo di appello, che: la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio
è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi;
il principio di non contestazione mira a selezionare i fatti pacifici e a separarli da quelli controversi, per i quali soltanto si pone l'esigenza dell'istruzione probatoria, perché dominato dalla
9 disponibilità delle parti, al quale resta estranea la "legitimatio ad causam", che attiene al contraddittorio e deve essere verificata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, con il solo limite del giudicato interno, sicché sarebbe privo di rilevanza il richiamo all'applicabilità del disposto dell'art. 115 c.p.c.; la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di risoluzione della transazione è stata unicamente formulata nei confronti di unico soggetto che potrebbe essere considerato inadempiente, CP_3 ragion per cui sussisterebbe la carenza di interesse ad agire di , posto che la Parte_1 domanda è stata rivolta nei confronti di una s.r.l. estinta e nei confronti dei singoli soci che non hanno riscosso alcuna utilità economica all'esito del procedimento di liquidazione della società come risulterebbe dall'approvazione del bilancio finale che ha evidenziato una perdita di € 10.329,00; non sarebbe consentito l'accertamento dell'inadempimento di un soggetto “inesistente” al momento dell'introduzione del procedimento, nonché la risoluzione di un contratto di cui il soggetto “inesistente” era parte, tanto più se al fine di ottenere la condanna di soggetti terzi in conseguenza di quell'inadempimento; analogamente, preclusa sarebbe l'azione nei confronti di CP
e quali sottoscrittori del contratto preliminare del 22.6.1982,
[...] Persona_1
pagina 9 di 20 giacché era stato accertato dal Tribunale di Cagliari - con sentenza che sul punto passata in giudicato – che la dichiarazione di nomina di contenuta nella scrittura CP_3 integrativa dell'8.9.1982 aveva comportato l'assunzione di tutti gli obblighi in capo alla società con effetto dal momento della stipulazione del preliminare con conseguente liberazione di e che, dunque, sono divenuti privi di CP Persona_1 legittimazione passiva rispetto a quegli obblighi e alle domande da quelli derivanti;
non potrebbe escutere la garanzia fideiussoria rilasciata contestualmente alla Parte_1 transazione, non potendosi contestualmente richiedere la risoluzione della transazione e l'adempimento di uno degli obblighi derivante dalla stessa.
Sul secondo motivo di appello hanno dedotto che: qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto in ordine alla soluzione di questioni relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, ne preclude il riesame, senza che, ai fini della formazione del giudicato
10 esterno sullo stesso, sia necessaria una domanda di parte volta ad ottenere la decisione di una questione pregiudiziale con efficacia di giudicato perché l'art. 34 c.p.c. si riferisce alla sola pregiudizialità in senso tecnico e non a quella in senso logico giuridico;
in citazione aveva riconosciuto che la domanda di garanzia nei confronti di Parte_1
- l'unica che avrebbe potuto spiegare - avrebbe dovuto essere proposta nel CP_3 giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari, cosa non fatta, con conseguente formazione sul punto del giudicato esterno.
Sul terzo motivo hanno ribadito che: il termine di prescrizione deve farsi decorrere dalla data di cancellazione di dal registro delle imprese nell'anno 2005, se non CP_3 addirittura dalla sottoscrizione della transazione (anno 2003), anziché dalla data di pubblicazione della sentenza del Tribunale di Cagliari, ossia dal 30.7.2018, perché
l'unico soggetto che sarebbe stato eventualmente tenuto all'adempimento della era che essendo cancellata dal registro delle imprese il 21.2.2005 Parte_3 CP_3 non poteva più adempiere;
l'asserito inadempimento di come affermato da CP_3
(cfr. pag. 15 atto di citazione primo grado), sarebbe frutto di una Parte_1 situazione di fatto incontrovertibile che - ove sussistente - si è venuta a creare fin dalla pagina 10 di 20 cancellazione della s.r.l. dal registro delle imprese e, pertanto, è proprio nel momento in cui è venuta a conoscenza - o avrebbe dovuto apprendere utilizzando l'ordinaria diligenza - dell'intervenuta estinzione della sua garante che avrebbe dovuto CP_3 Pt_2 lamentare il preteso inadempimento di ed eventualmente richiedere la risoluzione CP_3 della transazione in quanto fin dal quel momento il soggetto garantito avrebbe potuto accertare che anche i soci successori non avrebbero dovuto farsi carico di alcun obbligo residuo della società estinta, non avendo ricevuto alcun utile in seguito alla liquidazione della società.
In ordine al quarto motivo di appello hanno sostenuto che: va escluso che la fideiussione rilasciata da possa configurare un contratto autonomo di Parte_4 garanzia, stante lo stretto collegamento negoziale che sussiste tra la transazione e la lettera di fideiussione, che ne costituisce un allegato;
la mera presenza di una clausola che impegna il garante a pagare a 'semplice richiesta' scritta non ha rilievo decisivo per qualificare un negozio come 'contratto autonomo di garanzia' o come 'fideiussione', potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto
11 garantito (e quindi autonome), sia a garanzie propriamente fideiussorie, sicché è necessario indagare sulla reale volontà delle parti;
la clausola di cui all'articolo 8 della transazione prevedeva il rilascio della fideiussione da parte di Controparte_6
a garanzia di specifici obblighi assunti da in forza della transazione;
con CP_3
l'articolo 15 della transazione le parti avevano inteso conferire autonomia alla sola Co Co promessa di vendita dell'immobile di Assemini stipulata tra . e CP_8 prevedendo espressamente che la sua eventuale invalidità, risoluzione o inefficacia non avrebbe influito sulla esistenza degli impegni assunti da e sulla validità delle CP_3 fideiussioni prestate in favore di così intendendo mantenere uno stretto Parte_2 collegamento negoziale tra la transazione e la fideiussione rilasciata da Parte_4 con la conseguenza che l'eventuale risoluzione della transazione, prevista dall'articolo
19 avrebbe riverberato i suoi effetti anche nei confronti della fideiussione e solo l'inefficacia, l'invalidità o la risoluzione della promessa di vendita dell'Immobile non si sarebbe riflessa sull'efficacia della fideiussione;
nel caso di dichiarazione di risoluzione della transazione, verrebbero meno sia le obbligazioni che erano state assunte da CP_3 in favore di , sia gli obblighi di garanzia assunti da CO GP non potendosi Pt_2
pagina 11 di 20 richiedere contestualmente la risoluzione della transazione e l'adempimento di una sola sua parte;
anche in caso di rigetto della principale domanda avversaria di risoluzione della transazione, non essendo stata formulata da parte attrice nel giudizio di primo Cont grado, neppure in via subordinata, specifica domanda di condanna di GP sul punto, il Giudice non avrebbe comunque potuto condannare CO GP a versare in favore di l'importo di € 154.938 oggetto della fideiussione. Parte_1
Hanno aggiunto che: è infondata l'ulteriore pretesa di di vedersi Parte_1 riconoscere gli interessi al tasso commerciale dal 2003, posto che l'eventuale obbligo di
CO GP sarebbe venuto ad esistenza solo in seguito alla pronuncia della sentenza del
Tribunale di Cagliari, che ha condannato a risarcire il danno subito dai Parte_1 lavoratori ex dipendenti di e solo da quel momento potrebbero decorrere interessi Pt_2 sull'eventuale somma che CO GP sarebbe tenuta a versare;
anche nell'ipotesi in cui la fideiussione fosse efficace, CO GP non sarebbe tenuta al versamento di alcuna somma in favore dell'appellante, dato che non ha ancora adempiuto alla sentenza del Parte_1
Tribunale di Cagliari che l'ha condannata a risarcire il danno ai lavoratori.
12 Rispetto alla seconda parte del quarto motivo di appello ha dedotto che:
l'appellante non avrebbe proposto alcuna critica rispetto all'affermazione secondo cui i soci non avevano ricevuto alcun utile dalla liquidazione della s.r.l. perché conclusa con bilancio passivo essendosi limitata ad affermare che nel caso in cui fosse dichiarata risolta la transazione e previo accertamento della responsabilità di per la mancata CP_3 Cont stipula del contratto definitivo di compravendita dell'immobile di Assemini, e sarebbero responsabili nei confronti di in quanto soggetti che avevano Per_1 Parte_1 sottoscritto il contratto preliminare del 22.6.1982 e la scrittura integrativa dell'8.9.1982, affermazione errata perché con la nomina di contenuta nella scrittura privata CP_3 dell'8.9.1982 gli obblighi derivanti dal contratto preliminare erano stati assunti da CP_3 Cont stessa ai sensi dell'art. 1404 c.c. in sostituzione dei signori e non essendo Per_1 esatta né l'affermazione per cui la nomina (8.9.1982) non sarebbe valida perché CP_3 sarebbe stata costituita successivamente alla nomina stessa mentre era stata costituita il
2.7.1982, né che la dichiarazione sarebbe stata resa in una scrittura parzialmente modificativa degli obblighi contenuti nel contratto preliminare del 22.6.1982 e comunque l'invalidità della nomina sarebbe stata proposta per la prima volta nell'atto pagina 12 di 20 di appello e non su fatti già allegati in primo grado;
non sarebbe vero che l'obbligo di assunzione dei lavoratori contenuto nell'art. 9 del contratto preliminare – che era stato qualificato dalle parti alla stregua di una condizione sospensiva dell'efficacia del contratto definitivo (mai stipulato per fatto e colpa imputati a ) e non dell'efficacia Pt_2 del contratto preliminare – e la clausola risolutiva espressa prevista nell'art. 19, lettera a) della transazione, era stato assunto anche da e , posto che CP Persona_1 quell'obbligo venne assunto dalla sola su questo tema la sentenza del Tribunale CP_3 di Cagliari, Sezione Lavoro, avrebbe già dichiarato carenti di legittimazione passiva
, e . CP CP_5 CP_4 CP_2
Sul quinto motivo di appello hanno osservato che: non si comprenderebbe la ragione per cui il primo Giudice avrebbe dovuto valutare la sussistenza dell'eventuale inadempimento di rispetto agli obblighi nascenti dal contratto preliminare, se CP_3 quale presupposto di tutte le domande, ha chiesto unicamente di voler Parte_1 dichiarare la risoluzione della transazione, con la quale le parti avevano consensualmente risolto il contratto preliminare;
il Tribunale di Cagliari e la Corte
13 d'appello di Cagliari avevano già stabilito che l'unico soggetto inadempiente rispetto alle pattuizioni contenute nel contratto preliminare sarebbe ed era stato Parte_2 spiegato che nessuna domanda era stata formulata da in relazione all'atto di Parte_1 compravendita;
la concessione edilizia in sanatoria richiamata nel contratto di compravendita del 14.5.2004 era stata rilasciata appena 2 mesi prima rispetto alla data della vendita e, dunque, a distanza di oltre 20 anni rispetto alla scadenza del termine per la formalizzazione della compravendita previsto nel contratto preliminare.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23.4.2025.
Il primo motivo di appello è fondato relativamente alla censura della pronuncia nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di
[...] perché dal complesso della documentazione prodotta in giudizio Parte_1 sia dall'appellante sia dalle parti appellate costituite in giudizio, e, in particolar modo dagli atti del processo del lavoro instaurato dai lavoratori e celebratosi anche nei confronti dell'odierna appellante dinanzi al Tribunale, alla Corte di appello di Cagliari e alla Corte di cassazione, in cui compaiono, oltre e, Parte_2 Controparte_15 appunto, si evincono in modo chiaro le vicende Parte_1
pagina 13 di 20 Co successorie di . incorporata da , alla quale poi è succeduta CP7 Controparte_15
Infatti, il giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari si è Parte_1 concluso con la condanna proprio di nella qualità di Parte_1 successore di confermata in appello nei confronti della prima, che Controparte_15 ha poi proposto ricorso in Cassazione. In tutti questi giudizi la legittimazione (passiva) di in ragione delle vicende successorie descritte non solo Parte_1 non è stata contestata ma è stata definitivamente accertata.
Alle emergenze documentali si aggiunge poi la mancata contestazione specifica e tempestiva nel corso del primo grado, da parte dei convenuti, della qualità di successore di (rispetto a , sebbene la Parte_1 Controparte_15 circostanza sia stata allegata dalla parte attrice fin dall'atto introduttivo del giudizio.
Il motivo di appello è fondato anche sotto il profilo della censura della mancanza di motivazione laddove è stato affermato il difetto di interesse di agire dell'appellante.
Invero, a seguito della sua condanna (ora definitiva) nel processo del lavoro CP_ instaurato dai lavoratori (originariamente nei confronti di e , CP7 CP_3
14 ha evidente interesse in astratto (a prescindere dalla fondatezza della Parte_1 pretesa) a chiedere la risoluzione di diritto della transazione del 14.1.2003 per asserito inadempimento dell'estinta (e per questo ha evocato in giudizio CP_3 CP_2 in qualità di liquidatrice della in quanto tale pronuncia avrebbe, in tesi, ovvero CP_3 secondo la sua prospettazione, l'effetto di consentirle di chiedere a ed agli CP eredi di , in base al contratto preliminare originario (scrittura privata Persona_1 del 22.6.1982), il risarcimento dei danni derivategli dall'inadempimento dell'obbligo di assumere e non licenziare per tre anni le quindici unità lavorative ivi indicate. A suo dire, infatti, avrebbe il diritto, anche dopo la cancellazione di dal registro CP_3 delle imprese, di: a) agire nei confronti dei soci, quali successori nei limiti dei diritti e dei beni acquisiti in comunione e/o contitolarità; b) agire nei confronti di e CP degli eredi di in qualità di soggetti direttamente obbligati a tenerla Persona_1 indenne da ogni obbligo conseguente al licenziamento dei lavoratori previsto dal cennato preliminare, che rivivrebbe con la declaratoria di risoluzione della transazione;
c) escutere le garanzie date da soggetti terzi.
pagina 14 di 20 Non giova alla parte appellata sostenere in senso contrario che: a) difetta l'interesse ad agire perché la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di risoluzione della transazione è stata unicamente formulata nei confronti di una società inesistente perché estinta alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio, ovvero la CP_3
unico soggetto che potrebbe essere considerato inadempiente, e nei confronti dei
[...] singoli soci che non hanno riscosso alcuna utilità economica all'esito del procedimento di liquidazione della società come risulterebbe dall'approvazione del bilancio finale che ha evidenziato una perdita;
b) e quali sottoscrittori del CP Persona_1 contratto preliminare del 22.6.1982, come accertato dal Tribunale di Cagliari - con sentenza che sul punto è passata in giudicato - erano stati liberati dalla dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi da parte di contenuta nella scrittura CP_3 integrativa dell'8.9.1982, con effetto dal momento della stipulazione del contratto preliminare. Infatti, rispetto al primo aspetto, costante giurisprudenza di legittimità afferma che: “in caso di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, deve ritenersi sempre ammissibile l'accertamento nei confronti dei soci che sono destinati a succedere
15 nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, potendovi essere la possibilità di sopravvenienze attive,
o anche semplicemente della possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio”
(cfr. Cass. n. 22692 del 26.7.2023). Ed è stato affermato ancora che “il limite di responsabilità dei soci di cui all'art. 2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale, potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci (cfr. Cass. n. 9094 del 7.4.2017
(Rv. 646905-01); Cass. Ord. n. 14446 del 5.6.2018 (Rv. 649097–01); Cass. Ord. n. 897 del
16.1.2019 (Rv. 652195 - 01). Il secondo aspetto attiene invece alla fondatezza nel merito della domanda ma non incide sull'interesse ad agire.
Per vero non è chiarissima la rappresentazione dell'appellante laddove dapprima chiede la pronuncia di risoluzione della transazione in base alla clausola risolutiva espressa contenuta all'art. 19 lett. a), poi deduce di volere agire nei confronti dei garanti,
pagina 15 di 20 CP_ atteso che la garanzia di tenere indenne dalle pretese dei lavoratori è stata CP7 prevista a carico di e di proprio dalla transazione. CP_3 Controparte_6
In ogni caso l'appellante ha precisato di aver richiesto esclusivamente la risoluzione della transazione e non l'adempimento della stessa e ha poi rimarcato, in termini condivisibili, che anche nel caso si ritenesse formulate entrambe le domande l'esclusione dell'interesse ad agire riguarderebbe la sola domanda di adempimento.
La Corte si occuperà, quindi, soltanto della domanda di risoluzione della transazione il che comporterà, in caso di accoglimento di tale domanda, l'impossibilità per di escutere la garanzia fideiussoria rilasciata contestualmente alla Parte_1 transazione.
Rispetto al secondo motivo di appello si osserva che i lavoratori (originariamente CP_ dipendenti di , intervenuti nel giudizio per la risoluzione del preliminare CP7 dinanzi al Tribunale civile di Cagliari, quando hanno riassunto la causa innanzi alla sezione lavoro (dopo l'avvenuta declaratoria di cessazione della materia del contendere tra le parti principali e sull'oggetto originario del giudizio) hanno riproposto soltanto la
16 domanda di reintegrazione nel posto di lavoro e/o di risarcimento dei danni nei confronti di entrambe le parti del processo originario. Al termine del giudizio il
Tribunale del lavoro ha accolto la domanda dei lavoratori accertando e dichiarando esclusivamente la responsabilità per il licenziamento di (oggi Parte_2 [...]
quale società inadempiente all'impegno, assunto con preliminare Parte_1 del 1982, di trasferire il complesso immobiliare promesso perché incommerciabile.
E' evidente, perciò, che il Tribunale del lavoro non ha deciso alcuna altra domanda oltre a quella di reintegrazione, limitandosi a riscontrare, in via incidentale e pregiudiziale, l'inadempimento di al contratto preliminare, anziché di Parte_2 CP_3
al solo esclusivo scopo di accertare la fondatezza del diritto dipendente da tale
[...] accertamento, effettivo oggetto del processo, ovvero se, fra la parte promittente venditrice e la parte promissaria acquirente, potesse individuarsi un soggetto il cui inadempimento rendeva illegittimo il licenziamento dei lavoratori e, quindi, per decidere, sull'eventuale reintegrazione (tutela reale) o sul risarcimento dei danni. Non è stata dunque esperita in quel giudizio alcuna domanda di garanzia di nei Parte_2 confronti di né sono state proposte domande o esaminate questioni relative CP_3
pagina 16 di 20 alla scrittura privata contenente la transazione del 14.1.2003, pacificamente non prodotta in quel giudizio.
Ad avviso della Corte non si è perciò formato il giudicato sostanziale sulla situazione pregiudiziale a mente dell'art. 34 c.p.c., in assenza di domande in tal senso e in ragione dell'accertamento mediante una cognizione incidenter tantum. La valutazione degli obblighi del preliminare si è posta soltanto in rapporto di pregiudizialità logica rispetto al diritto dipendente, non soggetta all'applicazione dell'art. 34 c.p.c., che, invece, riguarda la diversa fattispecie della pregiudizialità tecnica.
Sul punto si deve dunque disattendere la tesi della parte appellata perché i due giudizi in questione (quello dinanzi al Giudice del lavoro e quello che ci occupa) non si sono occupati del medesimo rapporto giuridico, presupposto essenziale dell'efficacia di giudicato esterno sulle questioni decise nel giudizio definito su quello pregiudicato, difettando, per vero, anche l'accertamento compiuto in ordine alla soluzione di questioni relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause.
Ne segue che non ha alcuna utilità addentrarsi sulla problematica del giudicato sul
17 dedotto e chiedersi in che misura copre anche il deducibile, non sussistendo alcun giudicato, e, quindi, preclusione in ordine all'esame (non riesame) della domanda di risoluzione della transazione (unica proposta in questo giudizio per quanto precisato dalla stessa appellante), perché ai fini della formazione del giudicato esterno è necessaria una domanda di parte volta ad ottenere la decisione di una questione pregiudiziale con efficacia di giudicato.
L'esame del terzo motivo di appello impone la premessa che l'appellante, per sua stessa precisazione, ha agito, fin dal primo grado del giudizio, esclusivamente per la risoluzione del contratto di transazione, condizione per agire poi nei confronti dei garanti, non già, come sembra pacifico, in base ad una clausola della stessa transazione, di cui ha rimarcato (in risposta alla critica di controparte) di non chiedere affatto l'adempimento, bensì in base alle pattuizioni contenute nel contratto preliminare originario.
E allora se per l'azione di adempimento degli obblighi contenuti nella transazione del 14.1.2003 può anche sostenersi che l'interesse sia sorto solo a seguito della pubblicazione della pronuncia del Tribunale di Cagliari che il 30.7.2018 ha accolto la pagina 17 di 20 Co domanda dei lavoratori di reintegrazione sul luogo di lavoro e ha condannato .
[...] CP al risarcimento dei danni non essendo più possibile la tutela reale, perché in effetti in quel momento è diventato concreto l'asserito obbligo del garante di tenerla CP_3 indenne dalle pretese dei lavoratori, l'interesse a chiedere la risoluzione della transazione che contemplava tale obbligo è sorto dalla data di cancellazione di CP_3 dal registro delle imprese, ovvero il 21.2.2005, perché in tale momento l'unico
[...] soggetto che era eventualmente tenuto all'adempimento della transazione, ovvero CP_3
non poteva più adempiere all'obbligo di tenerla indenne, né convincere i
[...] lavoratori a desistere dall'azione di reintegra, sicché il diritto già poteva essere fatto valere ex art. 2935 c.c.
Né può ipotizzarsi che l'appellante non sapesse della cancellazione di CP_3
(circostanza peraltro non dedotta) perché era suo onere averne conoscenza utilizzando l'ordinaria diligenza.
Come non coglie nel segno l'argomento che anche i soci successori della s.r.l. avrebbero potuto e dovuto farsi carico degli obblighi della società estinta, perché ciò è
18 esatto in astratto non essendo dato preclusivo dell'azione, come s'è già detto, il fatto che i soci non abbiano ricevuto alcun utile in base ai risultati del bilancio finale della liquidazione della società di capitali, ma nella specie l'appellante non ha allegato né provato che i soci della s.r.l. abbiano ricevuto altre utilità patrimoniali non indicate in bilancio, condizione comunque essenziale per poter affermare che anche dopo la cancellazione della s.r.l., erano stati ad essi trasferiti in contitolarità gli obblighi della CP_ società e, quindi, anche quello di tenere indenne e che questa poteva agire, CP7 in difetto, sul patrimonio pervenuto loro dalla stessa società.
Il terzo motivo di appello va pertanto rigettato e tanto basta per rigettare integralmente l'appello restando assorbiti quelli successivi.
Tuttavia, è appena il caso di precisare, rispetto al quarto motivo di gravame, che la questione se la garanzia rilasciata da con la transazione oggetto di causa Parte_4 sia una fideiussione oppure possa configurare un contratto autonomo di garanzia, in ragione dell'esistenza o meno dello stretto collegamento negoziale tra la transazione e la lettera di fideiussione, non ha motivo di avere ingresso in questo processo anzitutto in relazione all'oggetto dello stesso, come limitato espressamente dall'appellante pagina 18 di 20 all'accertamento della sussistenza delle condizioni di operatività della clausola risolutiva espressa al fine della risoluzione della transazione. Inoltre, giova evidenziare che se la garanzia fosse una fideiussione cadrebbe in conseguenza della risoluzione della transazione domandata dall'appellante essendo alla stessa collegata, mentre solo se fosse un contratto autonomo di garanzia, del tutto autonomo dal contratto principale, potrebbe continuare a giovarsene, mentre, viceversa, essendo stata rigettata la domanda, non è utile svolgere alcuna indagine in merito perché l'appellante non ha di cosa dolersi perché potrà escuterla (se ne sussistono i presupposti e non sia maturata la prescrizione) a prescindere dall'individuazione della sua natura giuridica e dal fatto che non ha esperito alcuna domanda in questo giudizio.
L'indagine non ha rilevanza neanche in ordine alla domanda, svolta in via subordinata, di condanna di , e CP CP_5 CP_4 CP_2
(gli ultimi tre in qualità di eredi di ) a tenere indenne l'appellante da Persona_1 ogni obbligo connesso al licenziamento delle quindici unità lavorative perché essa è stata agganciata alla scrittura privata del 22.6.1982, contenete il contratto preliminare di
19 compravendita, che è stato risolto proprio con l'atto di transazione del 14.1.2003.
Inoltre, non essendo stata formulata da nel giudizio Parte_1 di primo grado, neppure in via subordinata, domanda di condanna di CP_6
non sarebbe comunque possibile emettere qualsiasi condanna a suo carico
[...] pena la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
L'appello va dunque rigettato.
L'appellante, in ragione della soccombenza, va condannato a rifondere alla parte appellata costituita le spese del grado, liquidate in dispositivo in applicazione del d.m.
n.55/2014 (e successive mm. e ii.), come modificato dal d.m. n.37/2018, e dal d.m. n.
147/2022, avuto riguardo al valore dell'affare, alla natura, all'importanza e alla difficoltà della controversia, ala pregio dell'attività professionale svolta prendendo a riferimento il parametro di liquidazione medio del compenso, detraendo la fase istruttoria che non
è stata svolta. Vanno invece dichiarate irripetibili tra l'appellante e l'appellato contumace.
L'appellante è tenuta, ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, al versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002.
pagina 19 di 20
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti costituite, nella contumacia di ogni diversa istanza ed eccezione CP3 disattesa o assorbita;
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Terni n. 830/2022, pubblicata in data 8.11.2022; condanna la parte appellante, in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere alla parte appellata costituita le spese di lite del grado di appello, che liquida in € 8.433,00 a titolo di compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara irripetibili le spese di lite del grado di appello tra l'appellante e l'appellato contumace;
dichiara che l'appellante è tenuta, ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, al versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, d.P.R.
115/2002.
20 Perugia, 19.6.2025
Il Presidente est.
Dott. Claudio Baglioni
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 235/2023; promossa da:
c.f. e p.i.v.a , con sede legale in RO, via Parte_1 P.IVA_1
Calabria 46, in persona del Presidente, amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Gregorio del foro di RO (pec:
) e dall'Avv. Valerio Zimatore del foro di Email_1
Catanzaro (pec: per procura posta in calce all'atto di appello;
Email_2 appellante contro
, c.f. , personalmente nella sua qualità di CP C.F._1 CP_2 erede di e nella sua qualità di (già) liquidatore di Persona_1 [...]
(“ ), c.f. Controparte_3 CP_3
, nella sua qualità di erede di , C.F._2 CP_4 Persona_1
c.f. , , c.f. C.F._3 CP_5 C.F._4 CP_6
c.f. , in persona del suo amministratore delegato e legale
[...] P.IVA_2
pagina 1 di 20 rappresentante pro tempore con sede legale in Moncalieri (TO), via F.lli CP_7
Ceirano 20 (“CO GP”) e in persona dell'amministratore unico e legale CP_8 rappresentante , con sede legale in Asti, Piazza Alfieri n. 45, c.f. Controparte_9
, tutti rappresentati e difesi, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente P.IVA_3 fra loro, dagli avv.ti prof. Toti S. Musumeci (toti. , Email_3 CP0
( , ( e
[...] Email_4 Controparte_11 Email_5
( del foro di Torino, elettivamente CP2 Email_6 domiciliati presso il loro studio in Torino, via Ettore De Sonnaz 14, in forza di procure rilasciate in data 20 febbraio 2020 ex art. 83, 3° comma, c.p.c., depositate unitamente alla comparsa di risposta appellati
e nei confronti di
, c.f. CP3 C.F._5 appellato contumace
Oggetto: azione di risoluzione di contratto di transazione
2 Conclusioni delle parti
Come nelle note di precisazione delle conclusioni
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione ha impugnato la sentenza del Tribunale di Terni n. Parte_1
830/2022, pubblicata in data 8.11.2022, con la quale venivano dichiarate inammissibili le proprie domande (adiuvate dall'intervenuto di: risoluzione del contratto CP3 di transazione del 14.1.2003 per responsabilità esclusiva di di conseguente CP_3 restituzione del fabbricato oggetto del precedente contratto preliminare del 22.6.2003 ovvero di risarcimento del danno ove il fabbricato fosse stato alienato a terzi;
condanna di a versare l'importo di € 154.938,00 oltre interessi a titolo di Controparte_6 fideiubente dell'estinta condanna di , CP_3 CP CP_5 CP_4
e , gli ultimi tre in qualità di eredi di a risarcire, stante CP_2 Persona_1
l'esclusiva responsabilità nell'intimazione dei licenziamenti, i danni patiti dai lavoratori inizialmente alle dipendenze della i cui rapporti lavorativi erano stati Parte_2 oggetto dell'accordo del 22.6.1982, ovvero, in subordine, di condanna di detti convenuti a manlevarla e tenerla indenne dalle conseguenze della sentenza pronunciata dal pagina 2 di 20 Giudice del lavoro presso il Tribunale di Cagliari che aveva accolto le domande dei dipendenti e l'aveva condannata al pagamento in loro favore delle relative spettanze lavorative incluse le spese di giudizi;
condanna di in qualità di CP_2 liquidatrice della al risarcimento del danno derivante dall'illecita CP_3 liquidazione e cancellazione della che aveva reso impossibile pretendere ed CP_3 ottenere dalla società estinta la manleva dalle pretese dei lavoratori licenziati.
CO primo motivo di appello, rubricato “sulla legittimazione attiva e/o sull'interesse ad agire di violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e Parte_1 dell'art. 115 c.p.c.; dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 100 c.p.c.”, ha criticato la sentenza sostenendo che: era stata erroneamente dichiarata inammissibile la domanda proposta per difetto di interesse e legittimazione per non aver comprovato in punto di vicende successorie tra e ritenuto “fatto Parte_2 CP4 Parte_1 costitutivo ascrivibile alla categoria dei fatti-diritto da provarsi comunque documentalmente” in quanto i convenuti in primo grado non avevano contestato la qualità di successore di (rispetto a Parte_1 Controparte_15
3 incorporante , sebbene enunciata ed allegata dalla parte attrice, avendo, Parte_2 invece, l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo specifico e analitico sulle vicende successorie allegate, mentre in assenza di specifica contestazione avrebbero dovuto ritenersi pacifiche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.; nella propria comparsa di costituzione e nei successivi scritti difensivi i convenuti in primo grado avevano richiamato e documentato la pendenza del procedimento instaurato dai lavoratori nei confronti anche delle parti della presente causa, ivi inclusa CP5
che aveva avuto il suo epilogo con la statuizione di condanna di primo grado
[...] emessa nei confronti di nella riconosciuta qualità di Parte_1 successore di confermata in appello nei confronti della prima, Controparte_15 ricorrente in Cassazione;
le vicende del giudizio di lavoro, connesso al presente, sarebbero state documentate dalla stessa controparte nel giudizio di primo grado e i fatti sopravvenuti sarebbero documentati in allegato all'atto di appello;
era stato rilevato un “difetto di interesse” di senza precisarne le Parte_1 ragioni, salvo impropriamente indicare gli stessi motivi sottesi al rilevato difetto di legittimazione attiva così viziando la pronuncia per omessa motivazione ex art. 132 n. 4
pagina 3 di 20 c.p.c. e per erronea e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c.; in ragione della sua condanna nel processo del lavoro intentato dai lavoratori ha chiesto esclusivamente la risoluzione di diritto, per responsabilità esclusiva della della transazione del 14.1.2003, in CP_3 quanto tale risoluzione, determinata dall'inadempimento dell'estinta consentirebbe CP_3 di contestare a ed agli eredi di le conseguenze dannose CP Persona_1 derivate ad dal mancato adempimento del loro obbligo di Parte_1 assumere e non licenziare per tre anni le quindici unità lavorative indicate dalla scrittura privata del 22.6.1982 e, in particolare, di contestare loro la condanna al risarcimento dei danni verso i lavoratori licenziati disposta dal Tribunale di Cagliari anche dopo la cancellazione di in quanto l'inadempimento della CP_3 CP_3 costituirebbe il presupposto: 1) per agire nei confronti dei soci, quali successori nei limiti dei diritti e beni acquisiti in comunione e/o contitolarità (punto c atto di citazione) in quanto esclusi dal bilancio finale di liquidazione;
2) per agire nei confronti di CP
e degli eredi di (punto d dell'atto di citazione) in qualità di
[...] Persona_1 soggetti direttamente obbligati a tenerla indenne da ogni obbligo connesso e
4 conseguente al licenziamento delle quindici unità lavorative previsto dalla scrittura privata del 22.6.1982, che rivivrebbe una volta dichiarata la risoluzione della transazione del 14.1.2003; 3) per l'escussione di garanzie poste da soggetti terzi;
errata sarebbe stata la qualificazione delle sue domande avendo richiesto esclusivamente la risoluzione della transazione e non l'adempimento della stessa e anche nel caso di ritenere formulate entrambe le domande, l'applicazione esatta dell'art. 1453 c.c. comporterebbe l'esclusione dell'interesse ad agire con riguardo alla sola domanda di adempimento sussistendo e permanendo l'interesse alla risoluzione della transazione.
CO secondo motivo, rubricato “sul giudicato formatosi in relazione alla questione pregiudiziale dell'accertamento di responsabilità di trattata nel Parte_1 procedimento instaurato dai lavoratori avente altro ed autonomo oggetto: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 34 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c.”, la censura si è rivolta all'asserito errore nel ritenere che le domande non potevano avere ingresso perché coperte dal giudicato CP_ nel processo introdotto dai lavoratori contro evidenziando che: il processo CP7 CP_ instaurato da e da contro chiedendo la CP Persona_1 CP_3 CP7 risoluzione del preliminare di compravendita per inadempimento della stessa società
pagina 4 di 20 (con intervento dei lavoratori licenziati dalla era stato definito con un CP_3 provvedimento del Tribunale di Cagliari del 21.7.2009, che, nel dichiarare l'estinzione con riguardo alle domande originarie in ragione dell'intervenuta transazione del
14.1.2003, aveva declinato la propria competenza a favore del Giudice del lavoro con riguardo alle domande dei lavoratori intervenuti, i quali, riassunta la causa innanzi al predetto Tribunale, sezione lavoro, avevano riproposto solo la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro e/o di risarcimento dei danni e avevano ottenuto la declaratoria di responsabilità per il licenziamento di (oggi Parte_2 [...]
quale società inadempiente all'impegno, assunto con preliminare Parte_1 del 1982, di trasferire il complesso immobiliare promesso perché incommerciabile, senza decidere su alcuna domanda (non essendo stata formulata la domanda di garanzia da verso e senza acquisire la scrittura privata di Parte_2 CP_3 transazione del 14.1.2003 in quanto non prodotta;
nel ritenere formato il giudicato sostanziale sulla situazione pregiudiziale, in assenza della domanda di garanzia e considerata la mancata produzione della transazione, il primo Giudice avrebbe
5 erroneamente applicato l'art. 34 c.p.c. perché non sussistendo né domanda né previsione di legge ciò che il Giudice del lavoro del primo processo aveva detto sulla situazione pregiudiziale non costituirebbe una decisione con efficacia di giudicato, ma una mera cognizione incidenter tantum, cioè finalizzata esclusivamente alla decisione del diritto dipendente, oggetto del processo;
la decisione sul diritto dipendente non si sarebbe espansa verso il diritto pregiudiziale perché su quest'ultimo si potrebbe formare il giudicato solo se c'è domanda ma in tal caso il giudicato si forma in via diretta e non per espansione;
non le si potrebbe, quindi, opporre l'eccezione di giudicato con riguardo al mancato dispiegamento della domanda di garanzia nel giudizio logicamente dipendente omettendo di valutare la portata normativa dell'art. 34
c.p.c. in relazione al rapporto di mera pregiudizialità/dipendenza tra le diverse cause.
CO terzo motivo, rubricato “Sulla prescrizione della facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista nella transazione del 14.1.2003: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2935 c.c.”, si è lamentata della ritenuta prescrizione della relativa domanda essendo stata fatta decorrere dalla cancellazione della avvenuta nel 2005, CP_3 circostanza ritenuta addirittura idonea a dimostrare il definitivo inadempimento della pagina 5 di 20 essendosi impegnata sin dal 2003 - con la sottoscrizione della transazione - a CP_3 tacitare i lavoratori nel giudizio innanzi al Tribunale di Cagliari. Ha sostenuto che: la clausola di cui all'art. 6 della scrittura privata di transazione individua un duplice impegno della 1) a procurare la liberazione di dalle pretese CP_3 Parte_2 avanzate ed esercitabili nei suoi confronti dai lavoratori intervenuti nel giudizio ed a procurare la rinuncia da parte degli stessi alle domande spiegate nel giudizio medesimo, con compensazione delle spese, laddove avrebbe potuto ottenere CP_3 la rinuncia dei lavoratori al giudizio in corso, quanto meno sino alla conclusione del processo di primo grado;
2) indipendentemente dall'avvenuta liberazione, a tenere indenne da ogni pagamento cui fosse costretta dai lavoratori medesimi, con Parte_2 la conseguenza che avrebbe dovuto ottenere in via principale la rinuncia al giudizio in corso da parte dei lavoratori e in caso di insuccesso tenere, comunque, indenne Pt_2 da ogni conseguenza economica pregiudizievole del giudizio.
[...]
Ha aggiunto che: vi sarebbe stato perciò un errore sul momento di individuazione della decorrenza del termine prescrizionale, laddove l'inadempimento all'impegno
6 assunto da al punto 2) non poteva configurarsi prima della condanna di CP_3 al pagamento dei danni subiti dai lavoratori a causa dell'illegittimo Parte_2 licenziamento, ovvero l'avvenuta pubblicazione (30.7.2018) della sentenza del Tribunale di Cagliari con cui, per la prima volta, era stata condannata a pagare ai lavoratori il risarcimento dei danni, altrimenti dovrebbe ritenersi che l'azione di risoluzione potesse essere esercitata prima del verificarsi dell'inadempimento; la cancellazione di CP_3
(nel 2005) non sarebbe sufficiente di per sé a far ritenere definitivo il suo inadempimento perché all'atto della cancellazione della società il socio-successore, che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore e l'obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci in contitolarità, i quali nei rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione;
l'eventuale insussistenza di attivo distribuito potrebbe incidere, al più, sull'esigibilità del credito in via esecutiva.
CO quarto motivo, rubricato “omessa valutazione di fatti decisivi risultanti dall'istruttoria: autonomia della garanzia prestata da – legittimazione Controparte_6 passiva di ed eredi , ha censurato la sentenza per errore nella CP Persona_1
pagina 6 di 20 valutazione della portata delle clausole contenute nella transazione del 14.1.2003 e nella lettera di fideiussione allegata perché: l'art. 8 della predetta scrittura, ha previsto che la fideiussione è prestata (con deroga all'art. 1957 c.c.) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte da verso agli artt. 6 e 7 della transazione sino alla CP_3 Pt_2 concorrenza di € 154.938,00 ed è regolata dai patti contenuti nella lettera di fideiussione allegata allo stesso atto, cosicché l'inadempimento da parte di a quanto CP_3 stabilito dagli artt. 6 e 7 sarebbe sanzionato con la risoluzione di diritto (art. 19 lettera di fideiussione); l'inserimento di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” e l'esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 c.c. consente di qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto certamente incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione;
la lettura dell'art. 15 della transazione era stata erronea in quanto la suindicata clausola attesterebbe che eventuali vizi dell'unico impegno assunto da (promessa di vendita) non si Parte_2 rifletterebbero sugli obblighi assunti da ai precedenti capi III art. 6 e IV art. 7 e CP_3 sulle fideiussioni prestate a favore di sicché le vicende patologiche della Parte_2
7 transazione non erano idonee a travolgere anche la fideiussione;
la responsabilità di e degli eredi di sussisterebbe sia quali soci-successori della CP Persona_1
inadempienti alla transazione del 2003, sia in proprio in quanto inadempienti CP_3 agli obblighi del preliminare che con la risoluzione della transazione tornerebbero vigenti (assunzione n. 15 lavoratori già dipendenti della e non effettuare Parte_2 licenziamenti collettivi nei tre anni seguenti); non si potrebbe qualificare il preliminare originario come contratto per persona da nominare originariamente stipulato da CP
, ai cui obblighi sarebbe successivamente subentrata con effetto
[...] Persona_1 retroattivo la in virtù della dichiarazione di nomina contenuta nella scrittura CP_3 privata integrativa perché la s.r.l. è stata costituita successivamente alla stipula del preliminare e la dichiarazione di nomina sarebbe contenuta in una scrittura parzialmente modificativa del contratto originario.
CO quinto motivo, rubricato “omesso accertamento tecnico d'ufficio circa la commerciabilità del complesso immobiliare promesso in vendita con il contratto preliminare originario del 22.8.1982: omessa valutazione della documentata vendita a , si è CP_8 lamentata della valutazione della rilevanza dell'inadempimento al contratto pagina 7 di 20 preliminare originario e della sua imputabilità a deducendo che: e Parte_2 CP avevano agito anche in proprio, unitamente alla per la Persona_1 CP_3 risoluzione del preliminare con atto notificato il 22.9.1982 (causa conclusasi con la transazione di cui oggi si chiede la risoluzione) contestando l'inadempimento di Pt_2
(costituito dalla presunta difformità urbanistica e dalla conseguente impossibilità
[...] di uso del fabbricato per l'iniziativa industriale), circostanza mai dimostrata visto l'esito del procedimento conclusosi con l'accordo; le vicende successive avevano fornito elementi indiziari in senso inverso perché non emergerebbe che, per dopo la CP_3 scadenza del termine del 12.12.1982 sarebbe stata inutile la stipulazione del contratto definitivo di vendita.
Ha aggiunto che: ha assunto i lavoratori il 29.7.1982 ed è entrata nel CP_3 possesso dell'immobile oggetto di vendita sin dalla stipula del preliminare del
22.6.1982, tant'è vero che lo ha detenuto sino al momento della vendita a CP_8 come risulta dall'art. 13 della transazione del 14.1.2003 e ha acquisito la proprietà dei macchinari, degli impianti e di ogni altro bene mobile necessario alla sua attività già con
8 detto preliminare e con la successiva scrittura integrativa dell'8.9.1982, tenendo l'immobile per ben 22 anni, sino alla vendita da a el 14.5.2004; il disegno Pt_2 CP_8 di e dei soggetti ad essa collegati era sottrarsi al pagamento, licenziare i CP_3 lavoratori ex e detenere senza titolo e gratuitamente per circa 22 anni Parte_2
l'immobile, i macchinari e gli impianti, facendone l'uso ritenuto più redditizio, salvo, poi, con la transazione del 2003, acquisire la proprietà formale dello stesso (attraverso lo schermo della , pagarlo a prezzo di favore a fronte della promessa di CP_8 chiudere la controversia con i lavoratori licenziati e ricavarne dopo poco tempo un cospicuo utile attraverso la vendita a prezzo di mercato (€ 450.000,00 a fronte di €
136.862,00 pagati), nel frattempo senza adempiere l'obbligazione di garanzia assunta nei confronti di e dei lavoratori e, anzi, cancellando dal Registro delle Imprese la Pt_2 società garante;
non sarebbe vero che l'immobile già detenuto da fosse stato CP_3 realizzato in assenza di licenza edilizia (come dimostrerebbe la transazione del
14.1.2003), tanto che ne fu possibile la vendita a (società designata dalla CP_8
e che la società acquirente ne pagò il prezzo senza sollevare alcun tipo di CP_3 contestazione, seppure non aveva fatto nulla per eliminare le pretese difformità Pt_2
pagina 8 di 20 urbanistiche, segno evidente che quelle difformità erano assolutamente irrilevanti e marginali e potevano essere senz'altro eliminate mediante sanatoria da chi aveva interesse, come è avvenuto, visto il rilascio della concessione edilizia in sanatoria n. 33 del 10.3.2004; tale produzione non era stata neanche ritenuta sufficiente quale inizio di prova per supportare la rilevanza della richiesta istruttoria di ammissione di c.t.u. al fine di accertare se ed in che misura nel 1982 il complesso immobiliare oggetto della scrittura privata del 22.6.1982 fosse affetto da vizi e difformità che potevano essere eliminate mediante la presentazione di domanda di sanatoria.
Non si è costituito l'appellato CP3
Si sono costituiti, invece, gli altri appellati deducendo, sul primo motivo di appello, che: la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio
è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi;
il principio di non contestazione mira a selezionare i fatti pacifici e a separarli da quelli controversi, per i quali soltanto si pone l'esigenza dell'istruzione probatoria, perché dominato dalla
9 disponibilità delle parti, al quale resta estranea la "legitimatio ad causam", che attiene al contraddittorio e deve essere verificata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, con il solo limite del giudicato interno, sicché sarebbe privo di rilevanza il richiamo all'applicabilità del disposto dell'art. 115 c.p.c.; la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di risoluzione della transazione è stata unicamente formulata nei confronti di unico soggetto che potrebbe essere considerato inadempiente, CP_3 ragion per cui sussisterebbe la carenza di interesse ad agire di , posto che la Parte_1 domanda è stata rivolta nei confronti di una s.r.l. estinta e nei confronti dei singoli soci che non hanno riscosso alcuna utilità economica all'esito del procedimento di liquidazione della società come risulterebbe dall'approvazione del bilancio finale che ha evidenziato una perdita di € 10.329,00; non sarebbe consentito l'accertamento dell'inadempimento di un soggetto “inesistente” al momento dell'introduzione del procedimento, nonché la risoluzione di un contratto di cui il soggetto “inesistente” era parte, tanto più se al fine di ottenere la condanna di soggetti terzi in conseguenza di quell'inadempimento; analogamente, preclusa sarebbe l'azione nei confronti di CP
e quali sottoscrittori del contratto preliminare del 22.6.1982,
[...] Persona_1
pagina 9 di 20 giacché era stato accertato dal Tribunale di Cagliari - con sentenza che sul punto passata in giudicato – che la dichiarazione di nomina di contenuta nella scrittura CP_3 integrativa dell'8.9.1982 aveva comportato l'assunzione di tutti gli obblighi in capo alla società con effetto dal momento della stipulazione del preliminare con conseguente liberazione di e che, dunque, sono divenuti privi di CP Persona_1 legittimazione passiva rispetto a quegli obblighi e alle domande da quelli derivanti;
non potrebbe escutere la garanzia fideiussoria rilasciata contestualmente alla Parte_1 transazione, non potendosi contestualmente richiedere la risoluzione della transazione e l'adempimento di uno degli obblighi derivante dalla stessa.
Sul secondo motivo di appello hanno dedotto che: qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto in ordine alla soluzione di questioni relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, ne preclude il riesame, senza che, ai fini della formazione del giudicato
10 esterno sullo stesso, sia necessaria una domanda di parte volta ad ottenere la decisione di una questione pregiudiziale con efficacia di giudicato perché l'art. 34 c.p.c. si riferisce alla sola pregiudizialità in senso tecnico e non a quella in senso logico giuridico;
in citazione aveva riconosciuto che la domanda di garanzia nei confronti di Parte_1
- l'unica che avrebbe potuto spiegare - avrebbe dovuto essere proposta nel CP_3 giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari, cosa non fatta, con conseguente formazione sul punto del giudicato esterno.
Sul terzo motivo hanno ribadito che: il termine di prescrizione deve farsi decorrere dalla data di cancellazione di dal registro delle imprese nell'anno 2005, se non CP_3 addirittura dalla sottoscrizione della transazione (anno 2003), anziché dalla data di pubblicazione della sentenza del Tribunale di Cagliari, ossia dal 30.7.2018, perché
l'unico soggetto che sarebbe stato eventualmente tenuto all'adempimento della era che essendo cancellata dal registro delle imprese il 21.2.2005 Parte_3 CP_3 non poteva più adempiere;
l'asserito inadempimento di come affermato da CP_3
(cfr. pag. 15 atto di citazione primo grado), sarebbe frutto di una Parte_1 situazione di fatto incontrovertibile che - ove sussistente - si è venuta a creare fin dalla pagina 10 di 20 cancellazione della s.r.l. dal registro delle imprese e, pertanto, è proprio nel momento in cui è venuta a conoscenza - o avrebbe dovuto apprendere utilizzando l'ordinaria diligenza - dell'intervenuta estinzione della sua garante che avrebbe dovuto CP_3 Pt_2 lamentare il preteso inadempimento di ed eventualmente richiedere la risoluzione CP_3 della transazione in quanto fin dal quel momento il soggetto garantito avrebbe potuto accertare che anche i soci successori non avrebbero dovuto farsi carico di alcun obbligo residuo della società estinta, non avendo ricevuto alcun utile in seguito alla liquidazione della società.
In ordine al quarto motivo di appello hanno sostenuto che: va escluso che la fideiussione rilasciata da possa configurare un contratto autonomo di Parte_4 garanzia, stante lo stretto collegamento negoziale che sussiste tra la transazione e la lettera di fideiussione, che ne costituisce un allegato;
la mera presenza di una clausola che impegna il garante a pagare a 'semplice richiesta' scritta non ha rilievo decisivo per qualificare un negozio come 'contratto autonomo di garanzia' o come 'fideiussione', potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto
11 garantito (e quindi autonome), sia a garanzie propriamente fideiussorie, sicché è necessario indagare sulla reale volontà delle parti;
la clausola di cui all'articolo 8 della transazione prevedeva il rilascio della fideiussione da parte di Controparte_6
a garanzia di specifici obblighi assunti da in forza della transazione;
con CP_3
l'articolo 15 della transazione le parti avevano inteso conferire autonomia alla sola Co Co promessa di vendita dell'immobile di Assemini stipulata tra . e CP_8 prevedendo espressamente che la sua eventuale invalidità, risoluzione o inefficacia non avrebbe influito sulla esistenza degli impegni assunti da e sulla validità delle CP_3 fideiussioni prestate in favore di così intendendo mantenere uno stretto Parte_2 collegamento negoziale tra la transazione e la fideiussione rilasciata da Parte_4 con la conseguenza che l'eventuale risoluzione della transazione, prevista dall'articolo
19 avrebbe riverberato i suoi effetti anche nei confronti della fideiussione e solo l'inefficacia, l'invalidità o la risoluzione della promessa di vendita dell'Immobile non si sarebbe riflessa sull'efficacia della fideiussione;
nel caso di dichiarazione di risoluzione della transazione, verrebbero meno sia le obbligazioni che erano state assunte da CP_3 in favore di , sia gli obblighi di garanzia assunti da CO GP non potendosi Pt_2
pagina 11 di 20 richiedere contestualmente la risoluzione della transazione e l'adempimento di una sola sua parte;
anche in caso di rigetto della principale domanda avversaria di risoluzione della transazione, non essendo stata formulata da parte attrice nel giudizio di primo Cont grado, neppure in via subordinata, specifica domanda di condanna di GP sul punto, il Giudice non avrebbe comunque potuto condannare CO GP a versare in favore di l'importo di € 154.938 oggetto della fideiussione. Parte_1
Hanno aggiunto che: è infondata l'ulteriore pretesa di di vedersi Parte_1 riconoscere gli interessi al tasso commerciale dal 2003, posto che l'eventuale obbligo di
CO GP sarebbe venuto ad esistenza solo in seguito alla pronuncia della sentenza del
Tribunale di Cagliari, che ha condannato a risarcire il danno subito dai Parte_1 lavoratori ex dipendenti di e solo da quel momento potrebbero decorrere interessi Pt_2 sull'eventuale somma che CO GP sarebbe tenuta a versare;
anche nell'ipotesi in cui la fideiussione fosse efficace, CO GP non sarebbe tenuta al versamento di alcuna somma in favore dell'appellante, dato che non ha ancora adempiuto alla sentenza del Parte_1
Tribunale di Cagliari che l'ha condannata a risarcire il danno ai lavoratori.
12 Rispetto alla seconda parte del quarto motivo di appello ha dedotto che:
l'appellante non avrebbe proposto alcuna critica rispetto all'affermazione secondo cui i soci non avevano ricevuto alcun utile dalla liquidazione della s.r.l. perché conclusa con bilancio passivo essendosi limitata ad affermare che nel caso in cui fosse dichiarata risolta la transazione e previo accertamento della responsabilità di per la mancata CP_3 Cont stipula del contratto definitivo di compravendita dell'immobile di Assemini, e sarebbero responsabili nei confronti di in quanto soggetti che avevano Per_1 Parte_1 sottoscritto il contratto preliminare del 22.6.1982 e la scrittura integrativa dell'8.9.1982, affermazione errata perché con la nomina di contenuta nella scrittura privata CP_3 dell'8.9.1982 gli obblighi derivanti dal contratto preliminare erano stati assunti da CP_3 Cont stessa ai sensi dell'art. 1404 c.c. in sostituzione dei signori e non essendo Per_1 esatta né l'affermazione per cui la nomina (8.9.1982) non sarebbe valida perché CP_3 sarebbe stata costituita successivamente alla nomina stessa mentre era stata costituita il
2.7.1982, né che la dichiarazione sarebbe stata resa in una scrittura parzialmente modificativa degli obblighi contenuti nel contratto preliminare del 22.6.1982 e comunque l'invalidità della nomina sarebbe stata proposta per la prima volta nell'atto pagina 12 di 20 di appello e non su fatti già allegati in primo grado;
non sarebbe vero che l'obbligo di assunzione dei lavoratori contenuto nell'art. 9 del contratto preliminare – che era stato qualificato dalle parti alla stregua di una condizione sospensiva dell'efficacia del contratto definitivo (mai stipulato per fatto e colpa imputati a ) e non dell'efficacia Pt_2 del contratto preliminare – e la clausola risolutiva espressa prevista nell'art. 19, lettera a) della transazione, era stato assunto anche da e , posto che CP Persona_1 quell'obbligo venne assunto dalla sola su questo tema la sentenza del Tribunale CP_3 di Cagliari, Sezione Lavoro, avrebbe già dichiarato carenti di legittimazione passiva
, e . CP CP_5 CP_4 CP_2
Sul quinto motivo di appello hanno osservato che: non si comprenderebbe la ragione per cui il primo Giudice avrebbe dovuto valutare la sussistenza dell'eventuale inadempimento di rispetto agli obblighi nascenti dal contratto preliminare, se CP_3 quale presupposto di tutte le domande, ha chiesto unicamente di voler Parte_1 dichiarare la risoluzione della transazione, con la quale le parti avevano consensualmente risolto il contratto preliminare;
il Tribunale di Cagliari e la Corte
13 d'appello di Cagliari avevano già stabilito che l'unico soggetto inadempiente rispetto alle pattuizioni contenute nel contratto preliminare sarebbe ed era stato Parte_2 spiegato che nessuna domanda era stata formulata da in relazione all'atto di Parte_1 compravendita;
la concessione edilizia in sanatoria richiamata nel contratto di compravendita del 14.5.2004 era stata rilasciata appena 2 mesi prima rispetto alla data della vendita e, dunque, a distanza di oltre 20 anni rispetto alla scadenza del termine per la formalizzazione della compravendita previsto nel contratto preliminare.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23.4.2025.
Il primo motivo di appello è fondato relativamente alla censura della pronuncia nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di
[...] perché dal complesso della documentazione prodotta in giudizio Parte_1 sia dall'appellante sia dalle parti appellate costituite in giudizio, e, in particolar modo dagli atti del processo del lavoro instaurato dai lavoratori e celebratosi anche nei confronti dell'odierna appellante dinanzi al Tribunale, alla Corte di appello di Cagliari e alla Corte di cassazione, in cui compaiono, oltre e, Parte_2 Controparte_15 appunto, si evincono in modo chiaro le vicende Parte_1
pagina 13 di 20 Co successorie di . incorporata da , alla quale poi è succeduta CP7 Controparte_15
Infatti, il giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari si è Parte_1 concluso con la condanna proprio di nella qualità di Parte_1 successore di confermata in appello nei confronti della prima, che Controparte_15 ha poi proposto ricorso in Cassazione. In tutti questi giudizi la legittimazione (passiva) di in ragione delle vicende successorie descritte non solo Parte_1 non è stata contestata ma è stata definitivamente accertata.
Alle emergenze documentali si aggiunge poi la mancata contestazione specifica e tempestiva nel corso del primo grado, da parte dei convenuti, della qualità di successore di (rispetto a , sebbene la Parte_1 Controparte_15 circostanza sia stata allegata dalla parte attrice fin dall'atto introduttivo del giudizio.
Il motivo di appello è fondato anche sotto il profilo della censura della mancanza di motivazione laddove è stato affermato il difetto di interesse di agire dell'appellante.
Invero, a seguito della sua condanna (ora definitiva) nel processo del lavoro CP_ instaurato dai lavoratori (originariamente nei confronti di e , CP7 CP_3
14 ha evidente interesse in astratto (a prescindere dalla fondatezza della Parte_1 pretesa) a chiedere la risoluzione di diritto della transazione del 14.1.2003 per asserito inadempimento dell'estinta (e per questo ha evocato in giudizio CP_3 CP_2 in qualità di liquidatrice della in quanto tale pronuncia avrebbe, in tesi, ovvero CP_3 secondo la sua prospettazione, l'effetto di consentirle di chiedere a ed agli CP eredi di , in base al contratto preliminare originario (scrittura privata Persona_1 del 22.6.1982), il risarcimento dei danni derivategli dall'inadempimento dell'obbligo di assumere e non licenziare per tre anni le quindici unità lavorative ivi indicate. A suo dire, infatti, avrebbe il diritto, anche dopo la cancellazione di dal registro CP_3 delle imprese, di: a) agire nei confronti dei soci, quali successori nei limiti dei diritti e dei beni acquisiti in comunione e/o contitolarità; b) agire nei confronti di e CP degli eredi di in qualità di soggetti direttamente obbligati a tenerla Persona_1 indenne da ogni obbligo conseguente al licenziamento dei lavoratori previsto dal cennato preliminare, che rivivrebbe con la declaratoria di risoluzione della transazione;
c) escutere le garanzie date da soggetti terzi.
pagina 14 di 20 Non giova alla parte appellata sostenere in senso contrario che: a) difetta l'interesse ad agire perché la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di risoluzione della transazione è stata unicamente formulata nei confronti di una società inesistente perché estinta alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio, ovvero la CP_3
unico soggetto che potrebbe essere considerato inadempiente, e nei confronti dei
[...] singoli soci che non hanno riscosso alcuna utilità economica all'esito del procedimento di liquidazione della società come risulterebbe dall'approvazione del bilancio finale che ha evidenziato una perdita;
b) e quali sottoscrittori del CP Persona_1 contratto preliminare del 22.6.1982, come accertato dal Tribunale di Cagliari - con sentenza che sul punto è passata in giudicato - erano stati liberati dalla dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi da parte di contenuta nella scrittura CP_3 integrativa dell'8.9.1982, con effetto dal momento della stipulazione del contratto preliminare. Infatti, rispetto al primo aspetto, costante giurisprudenza di legittimità afferma che: “in caso di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, deve ritenersi sempre ammissibile l'accertamento nei confronti dei soci che sono destinati a succedere
15 nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, potendovi essere la possibilità di sopravvenienze attive,
o anche semplicemente della possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio”
(cfr. Cass. n. 22692 del 26.7.2023). Ed è stato affermato ancora che “il limite di responsabilità dei soci di cui all'art. 2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale, potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci (cfr. Cass. n. 9094 del 7.4.2017
(Rv. 646905-01); Cass. Ord. n. 14446 del 5.6.2018 (Rv. 649097–01); Cass. Ord. n. 897 del
16.1.2019 (Rv. 652195 - 01). Il secondo aspetto attiene invece alla fondatezza nel merito della domanda ma non incide sull'interesse ad agire.
Per vero non è chiarissima la rappresentazione dell'appellante laddove dapprima chiede la pronuncia di risoluzione della transazione in base alla clausola risolutiva espressa contenuta all'art. 19 lett. a), poi deduce di volere agire nei confronti dei garanti,
pagina 15 di 20 CP_ atteso che la garanzia di tenere indenne dalle pretese dei lavoratori è stata CP7 prevista a carico di e di proprio dalla transazione. CP_3 Controparte_6
In ogni caso l'appellante ha precisato di aver richiesto esclusivamente la risoluzione della transazione e non l'adempimento della stessa e ha poi rimarcato, in termini condivisibili, che anche nel caso si ritenesse formulate entrambe le domande l'esclusione dell'interesse ad agire riguarderebbe la sola domanda di adempimento.
La Corte si occuperà, quindi, soltanto della domanda di risoluzione della transazione il che comporterà, in caso di accoglimento di tale domanda, l'impossibilità per di escutere la garanzia fideiussoria rilasciata contestualmente alla Parte_1 transazione.
Rispetto al secondo motivo di appello si osserva che i lavoratori (originariamente CP_ dipendenti di , intervenuti nel giudizio per la risoluzione del preliminare CP7 dinanzi al Tribunale civile di Cagliari, quando hanno riassunto la causa innanzi alla sezione lavoro (dopo l'avvenuta declaratoria di cessazione della materia del contendere tra le parti principali e sull'oggetto originario del giudizio) hanno riproposto soltanto la
16 domanda di reintegrazione nel posto di lavoro e/o di risarcimento dei danni nei confronti di entrambe le parti del processo originario. Al termine del giudizio il
Tribunale del lavoro ha accolto la domanda dei lavoratori accertando e dichiarando esclusivamente la responsabilità per il licenziamento di (oggi Parte_2 [...]
quale società inadempiente all'impegno, assunto con preliminare Parte_1 del 1982, di trasferire il complesso immobiliare promesso perché incommerciabile.
E' evidente, perciò, che il Tribunale del lavoro non ha deciso alcuna altra domanda oltre a quella di reintegrazione, limitandosi a riscontrare, in via incidentale e pregiudiziale, l'inadempimento di al contratto preliminare, anziché di Parte_2 CP_3
al solo esclusivo scopo di accertare la fondatezza del diritto dipendente da tale
[...] accertamento, effettivo oggetto del processo, ovvero se, fra la parte promittente venditrice e la parte promissaria acquirente, potesse individuarsi un soggetto il cui inadempimento rendeva illegittimo il licenziamento dei lavoratori e, quindi, per decidere, sull'eventuale reintegrazione (tutela reale) o sul risarcimento dei danni. Non è stata dunque esperita in quel giudizio alcuna domanda di garanzia di nei Parte_2 confronti di né sono state proposte domande o esaminate questioni relative CP_3
pagina 16 di 20 alla scrittura privata contenente la transazione del 14.1.2003, pacificamente non prodotta in quel giudizio.
Ad avviso della Corte non si è perciò formato il giudicato sostanziale sulla situazione pregiudiziale a mente dell'art. 34 c.p.c., in assenza di domande in tal senso e in ragione dell'accertamento mediante una cognizione incidenter tantum. La valutazione degli obblighi del preliminare si è posta soltanto in rapporto di pregiudizialità logica rispetto al diritto dipendente, non soggetta all'applicazione dell'art. 34 c.p.c., che, invece, riguarda la diversa fattispecie della pregiudizialità tecnica.
Sul punto si deve dunque disattendere la tesi della parte appellata perché i due giudizi in questione (quello dinanzi al Giudice del lavoro e quello che ci occupa) non si sono occupati del medesimo rapporto giuridico, presupposto essenziale dell'efficacia di giudicato esterno sulle questioni decise nel giudizio definito su quello pregiudicato, difettando, per vero, anche l'accertamento compiuto in ordine alla soluzione di questioni relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause.
Ne segue che non ha alcuna utilità addentrarsi sulla problematica del giudicato sul
17 dedotto e chiedersi in che misura copre anche il deducibile, non sussistendo alcun giudicato, e, quindi, preclusione in ordine all'esame (non riesame) della domanda di risoluzione della transazione (unica proposta in questo giudizio per quanto precisato dalla stessa appellante), perché ai fini della formazione del giudicato esterno è necessaria una domanda di parte volta ad ottenere la decisione di una questione pregiudiziale con efficacia di giudicato.
L'esame del terzo motivo di appello impone la premessa che l'appellante, per sua stessa precisazione, ha agito, fin dal primo grado del giudizio, esclusivamente per la risoluzione del contratto di transazione, condizione per agire poi nei confronti dei garanti, non già, come sembra pacifico, in base ad una clausola della stessa transazione, di cui ha rimarcato (in risposta alla critica di controparte) di non chiedere affatto l'adempimento, bensì in base alle pattuizioni contenute nel contratto preliminare originario.
E allora se per l'azione di adempimento degli obblighi contenuti nella transazione del 14.1.2003 può anche sostenersi che l'interesse sia sorto solo a seguito della pubblicazione della pronuncia del Tribunale di Cagliari che il 30.7.2018 ha accolto la pagina 17 di 20 Co domanda dei lavoratori di reintegrazione sul luogo di lavoro e ha condannato .
[...] CP al risarcimento dei danni non essendo più possibile la tutela reale, perché in effetti in quel momento è diventato concreto l'asserito obbligo del garante di tenerla CP_3 indenne dalle pretese dei lavoratori, l'interesse a chiedere la risoluzione della transazione che contemplava tale obbligo è sorto dalla data di cancellazione di CP_3 dal registro delle imprese, ovvero il 21.2.2005, perché in tale momento l'unico
[...] soggetto che era eventualmente tenuto all'adempimento della transazione, ovvero CP_3
non poteva più adempiere all'obbligo di tenerla indenne, né convincere i
[...] lavoratori a desistere dall'azione di reintegra, sicché il diritto già poteva essere fatto valere ex art. 2935 c.c.
Né può ipotizzarsi che l'appellante non sapesse della cancellazione di CP_3
(circostanza peraltro non dedotta) perché era suo onere averne conoscenza utilizzando l'ordinaria diligenza.
Come non coglie nel segno l'argomento che anche i soci successori della s.r.l. avrebbero potuto e dovuto farsi carico degli obblighi della società estinta, perché ciò è
18 esatto in astratto non essendo dato preclusivo dell'azione, come s'è già detto, il fatto che i soci non abbiano ricevuto alcun utile in base ai risultati del bilancio finale della liquidazione della società di capitali, ma nella specie l'appellante non ha allegato né provato che i soci della s.r.l. abbiano ricevuto altre utilità patrimoniali non indicate in bilancio, condizione comunque essenziale per poter affermare che anche dopo la cancellazione della s.r.l., erano stati ad essi trasferiti in contitolarità gli obblighi della CP_ società e, quindi, anche quello di tenere indenne e che questa poteva agire, CP7 in difetto, sul patrimonio pervenuto loro dalla stessa società.
Il terzo motivo di appello va pertanto rigettato e tanto basta per rigettare integralmente l'appello restando assorbiti quelli successivi.
Tuttavia, è appena il caso di precisare, rispetto al quarto motivo di gravame, che la questione se la garanzia rilasciata da con la transazione oggetto di causa Parte_4 sia una fideiussione oppure possa configurare un contratto autonomo di garanzia, in ragione dell'esistenza o meno dello stretto collegamento negoziale tra la transazione e la lettera di fideiussione, non ha motivo di avere ingresso in questo processo anzitutto in relazione all'oggetto dello stesso, come limitato espressamente dall'appellante pagina 18 di 20 all'accertamento della sussistenza delle condizioni di operatività della clausola risolutiva espressa al fine della risoluzione della transazione. Inoltre, giova evidenziare che se la garanzia fosse una fideiussione cadrebbe in conseguenza della risoluzione della transazione domandata dall'appellante essendo alla stessa collegata, mentre solo se fosse un contratto autonomo di garanzia, del tutto autonomo dal contratto principale, potrebbe continuare a giovarsene, mentre, viceversa, essendo stata rigettata la domanda, non è utile svolgere alcuna indagine in merito perché l'appellante non ha di cosa dolersi perché potrà escuterla (se ne sussistono i presupposti e non sia maturata la prescrizione) a prescindere dall'individuazione della sua natura giuridica e dal fatto che non ha esperito alcuna domanda in questo giudizio.
L'indagine non ha rilevanza neanche in ordine alla domanda, svolta in via subordinata, di condanna di , e CP CP_5 CP_4 CP_2
(gli ultimi tre in qualità di eredi di ) a tenere indenne l'appellante da Persona_1 ogni obbligo connesso al licenziamento delle quindici unità lavorative perché essa è stata agganciata alla scrittura privata del 22.6.1982, contenete il contratto preliminare di
19 compravendita, che è stato risolto proprio con l'atto di transazione del 14.1.2003.
Inoltre, non essendo stata formulata da nel giudizio Parte_1 di primo grado, neppure in via subordinata, domanda di condanna di CP_6
non sarebbe comunque possibile emettere qualsiasi condanna a suo carico
[...] pena la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
L'appello va dunque rigettato.
L'appellante, in ragione della soccombenza, va condannato a rifondere alla parte appellata costituita le spese del grado, liquidate in dispositivo in applicazione del d.m.
n.55/2014 (e successive mm. e ii.), come modificato dal d.m. n.37/2018, e dal d.m. n.
147/2022, avuto riguardo al valore dell'affare, alla natura, all'importanza e alla difficoltà della controversia, ala pregio dell'attività professionale svolta prendendo a riferimento il parametro di liquidazione medio del compenso, detraendo la fase istruttoria che non
è stata svolta. Vanno invece dichiarate irripetibili tra l'appellante e l'appellato contumace.
L'appellante è tenuta, ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, al versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002.
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P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti costituite, nella contumacia di ogni diversa istanza ed eccezione CP3 disattesa o assorbita;
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Terni n. 830/2022, pubblicata in data 8.11.2022; condanna la parte appellante, in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere alla parte appellata costituita le spese di lite del grado di appello, che liquida in € 8.433,00 a titolo di compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara irripetibili le spese di lite del grado di appello tra l'appellante e l'appellato contumace;
dichiara che l'appellante è tenuta, ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, al versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, d.P.R.
115/2002.
20 Perugia, 19.6.2025
Il Presidente est.
Dott. Claudio Baglioni
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