Articolo 13 della Legge 3 febbraio 2003, n. 14
Articolo 12Articolo 14
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22 febbraio 2003
Art. 13. (Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 29 novembre 2001, nella causa C-202/99) 1. All' articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409 , dopo la parola: "Stato" sono soppresse le seguenti parole: ", nonche' dai laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso della relativa abilitazione all'esercizio professionale e di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico".
2. All' articolo 4, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 409 , dopo la parola: "iscrizione" sono soppresse le seguenti: "i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, nonche'".
3. L' articolo 5 della legge 24 luglio 1985, n. 409 , e' abrogato.
Note all' art. 13:
- La legge 24 luglio 1985, n. 409 reca: "Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunita' europee". Si riporta il testo dell'art. 1, come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 1. - E' istituita la professione sanitaria di odontoiatra che viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato.".
- Si riporta il testo dell' art. 4 della legge n. 409/1985 , come modificato dalla presente legge:
"Art. 4. - Presso ogni Ordine dei medici-chirurghi e' istituito un separato Albo professionale per la iscrizione di coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale conseguita a seguito di superamento di apposito esame di Stato.
A tale Albo hanno facolta' di iscrizione i soggetti indicati al successivo art. 20.
L'iscrizione al predetto Albo e' incompatibile con la iscrizione ad altro Albo professionale.
L'odontoiatra iscritto all'Albo ha la facolta' di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.".
Entrata in vigore il 22 febbraio 2003
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