Art. 2.
I valori, non rappresentati da titoli, che pervengano alla Direzione generale del debito pubblico per operazioni, le somme per acquisti e quelle derivanti da alienazioni di titoli, sono dati in consegna al cassiere del Debito pubblico, il quale, per tale gestione, rende il conto giudiziale alla Corte dei conti.
Il cassiere e' coadiuvato da un vice-cassiere che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
Il cassiere ed il vice-cassiere sono nominati dal Ministro per il tesoro, con decreti da registrare alla Corte dei conti, fra gli impiegati della predetta Direzione generale, anche se appartenenti alla carriera esecutiva.
Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, al cassiere ed al vice cassiere del Debito pubblico compete l'indennita' di cui all' articolo 1 della legge 31 gennaio 1957, n. 21 , e la relativa spesa fara' carico al capitolo 260 del bilancio passivo del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1960-61, ed a quelli corrispondenti per gli esercizi futuri.
I valori, non rappresentati da titoli, che pervengano alla Direzione generale del debito pubblico per operazioni, le somme per acquisti e quelle derivanti da alienazioni di titoli, sono dati in consegna al cassiere del Debito pubblico, il quale, per tale gestione, rende il conto giudiziale alla Corte dei conti.
Il cassiere e' coadiuvato da un vice-cassiere che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
Il cassiere ed il vice-cassiere sono nominati dal Ministro per il tesoro, con decreti da registrare alla Corte dei conti, fra gli impiegati della predetta Direzione generale, anche se appartenenti alla carriera esecutiva.
Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, al cassiere ed al vice cassiere del Debito pubblico compete l'indennita' di cui all' articolo 1 della legge 31 gennaio 1957, n. 21 , e la relativa spesa fara' carico al capitolo 260 del bilancio passivo del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1960-61, ed a quelli corrispondenti per gli esercizi futuri.