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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/09/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3306/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in PARTINICO (PA), VIALE ALDO MORO n.1, presso lo studio dell'Avv. SCIANNA ANTONINO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliato in PARTINICO (PA), VIALE ALDO MORO n.1, presso lo studio dell'Avv. SCIANNA ANTONINO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Borgetto (PA), il
10/8/1988- alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 3/7/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 19/9/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo di separazione e nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni indicate nella sentenza di separazione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso depositato e sottoscritto il 18/6/2025, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2) La dimora coniugale sita in Borgetto, Via Grippi n. 10, unitamente ai mobili, agli arredi e alle pertinenze, viene assegnata alla sig.ra Pt_3 che vi abiterà con il figlio , mentre al sig.
[...] Persona_1 verrà assegnata la casa sita in Borgetto (PA), Via Aldo Moro Parte_2
n. 10, piano terzo, con tutti i mobili, gli arredi e le pertinenze.
3) Dato atto delle attuali condizioni economiche e reddituali dei coniugi non
è previsto alcun assegno di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
4) Il sig. verserà, entro e non oltre il giorno cinque di ogni Parte_2 mese, sul conto corrente intestato alla sig.ra la somma di € Parte_3
200,00 (euroduecento/00) che sarà aggiornata automaticamente di anno in anno al 100% dell'indice ISTAT al consumo, a titolo di mantenimento, a favore del figlio fino a quando quest'ultimo non avrà Persona_1 reperito una stabile occupazione lavorativa, tale da garantirgli l'autosostentamento economico.
5) L'autovettura marca “KIA”, modello “Niro”, targata GJ866LH, viene assegnata in maniera totale ed esclusiva alla sig.ra già Parte_3 intestataria della stessa, che ne manterrà la piena disponibilità e proprietà assumendosi ogni responsabilità, onere e spesa futura, inclusi bollo, manutenzione, assicurazione e responsabilità civile, curando a propria cura e spese gli adempimenti amministrativi presso il Pubblico Registro
Automobilistico di Palermo, mentre l'autovettura marca “Renault”, modello
2 “Megane”, targata CA209SX, verrà assegnata, in maniera totale ed esclusiva, al sig. già intestatario della stessa, che ne manterrà la piena Parte_2 disponibilità e proprietà assumendosi ogni responsabilità, onere e spesa futura, inclusi bollo, manutenzione, assicurazione e responsabilità civile, curando a propria cura e spese gli adempimenti amministrativi presso il
Pubblico Registro Automobilistico di Palermo.
Inoltre, i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni diritto e/o pretesa in relazione al veicolo assegnato all'altro coniuge.
6) I ricorrenti procederanno, entro e non oltre giorni trenta dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, all'estinzione dei seguenti rapporti di conto corrente attivi ed ancora in essere: 1) conto corrente n. 1052592084 intrattenuto presso la società “ ” – agenzia di Partinico e 2) Controparte_1 conto corrente n. 63100748252749 intrattenuto presso la banca di credito cooperativo “D ZZ ” – agenzia di Partinico e che i saldi risultanti alla data dell'estinzione dei predetti rapporti verranno suddivisi in parti uguali fra i coniugi.
7) La sig.ra provvederà, con i propri proventi, al pagamento Parte_3 delle seguenti pendenze debitorie: a) rata mensile del mutuo contratto per la l'acquisto della casa coniugale sita in Borgetto (PA), Via Grippi n. 10, b) rata mensile del finanziamento contratto con la società UN AP S.p.A ”, per l'acquisto dell'autovettura marca “KIA”, modello “Niro”, targata GJ866LH
e c) rata mensile relativa al finanziamento (pratica n. 10071479050113) che veniva acceso con la società IC S.p.A ”.
8) Il sig. provvederà, con i propri proventi, al pagamento Parte_2 della rata mensile relativa al finanziamento (pratica n. 20220596836412) contratto con la società IC S.p.A ”, con l'obbligo che estinto il predetto finanziamento o comunque alla scadenza naturale del piano di rientro dello stesso (mese di marzo 2031), il sig. si obbliga a Parte_2 versare la quota pari al 50% della rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa sita in Borgetto, Via Grippi n. 10, a decorrere dal mese di aprile 2031 fino alla sua estinzione”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione
3 della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 3306/2025:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 18/6/2025 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Borgetto al n. 29 p.
2, serie A, dell'anno 1988).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 24/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3306/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in PARTINICO (PA), VIALE ALDO MORO n.1, presso lo studio dell'Avv. SCIANNA ANTONINO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliato in PARTINICO (PA), VIALE ALDO MORO n.1, presso lo studio dell'Avv. SCIANNA ANTONINO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Borgetto (PA), il
10/8/1988- alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 3/7/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 19/9/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo di separazione e nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni indicate nella sentenza di separazione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso depositato e sottoscritto il 18/6/2025, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2) La dimora coniugale sita in Borgetto, Via Grippi n. 10, unitamente ai mobili, agli arredi e alle pertinenze, viene assegnata alla sig.ra Pt_3 che vi abiterà con il figlio , mentre al sig.
[...] Persona_1 verrà assegnata la casa sita in Borgetto (PA), Via Aldo Moro Parte_2
n. 10, piano terzo, con tutti i mobili, gli arredi e le pertinenze.
3) Dato atto delle attuali condizioni economiche e reddituali dei coniugi non
è previsto alcun assegno di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
4) Il sig. verserà, entro e non oltre il giorno cinque di ogni Parte_2 mese, sul conto corrente intestato alla sig.ra la somma di € Parte_3
200,00 (euroduecento/00) che sarà aggiornata automaticamente di anno in anno al 100% dell'indice ISTAT al consumo, a titolo di mantenimento, a favore del figlio fino a quando quest'ultimo non avrà Persona_1 reperito una stabile occupazione lavorativa, tale da garantirgli l'autosostentamento economico.
5) L'autovettura marca “KIA”, modello “Niro”, targata GJ866LH, viene assegnata in maniera totale ed esclusiva alla sig.ra già Parte_3 intestataria della stessa, che ne manterrà la piena disponibilità e proprietà assumendosi ogni responsabilità, onere e spesa futura, inclusi bollo, manutenzione, assicurazione e responsabilità civile, curando a propria cura e spese gli adempimenti amministrativi presso il Pubblico Registro
Automobilistico di Palermo, mentre l'autovettura marca “Renault”, modello
2 “Megane”, targata CA209SX, verrà assegnata, in maniera totale ed esclusiva, al sig. già intestatario della stessa, che ne manterrà la piena Parte_2 disponibilità e proprietà assumendosi ogni responsabilità, onere e spesa futura, inclusi bollo, manutenzione, assicurazione e responsabilità civile, curando a propria cura e spese gli adempimenti amministrativi presso il
Pubblico Registro Automobilistico di Palermo.
Inoltre, i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni diritto e/o pretesa in relazione al veicolo assegnato all'altro coniuge.
6) I ricorrenti procederanno, entro e non oltre giorni trenta dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, all'estinzione dei seguenti rapporti di conto corrente attivi ed ancora in essere: 1) conto corrente n. 1052592084 intrattenuto presso la società “ ” – agenzia di Partinico e 2) Controparte_1 conto corrente n. 63100748252749 intrattenuto presso la banca di credito cooperativo “D ZZ ” – agenzia di Partinico e che i saldi risultanti alla data dell'estinzione dei predetti rapporti verranno suddivisi in parti uguali fra i coniugi.
7) La sig.ra provvederà, con i propri proventi, al pagamento Parte_3 delle seguenti pendenze debitorie: a) rata mensile del mutuo contratto per la l'acquisto della casa coniugale sita in Borgetto (PA), Via Grippi n. 10, b) rata mensile del finanziamento contratto con la società UN AP S.p.A ”, per l'acquisto dell'autovettura marca “KIA”, modello “Niro”, targata GJ866LH
e c) rata mensile relativa al finanziamento (pratica n. 10071479050113) che veniva acceso con la società IC S.p.A ”.
8) Il sig. provvederà, con i propri proventi, al pagamento Parte_2 della rata mensile relativa al finanziamento (pratica n. 20220596836412) contratto con la società IC S.p.A ”, con l'obbligo che estinto il predetto finanziamento o comunque alla scadenza naturale del piano di rientro dello stesso (mese di marzo 2031), il sig. si obbliga a Parte_2 versare la quota pari al 50% della rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa sita in Borgetto, Via Grippi n. 10, a decorrere dal mese di aprile 2031 fino alla sua estinzione”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione
3 della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 3306/2025:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 18/6/2025 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Borgetto al n. 29 p.
2, serie A, dell'anno 1988).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 24/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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